Medicina Legale Molteplici Competenze e Metodologia
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Medicina Legale Molteplici Competenze e Metodologia A cura di Prof. Massimo Martelloni Direttore S.C. Medicina Legale e CRM Lucca Responsabile Gestione Sinistri Azienda USL NordOvest Regione Toscana Presidente Nazionale della COMLAS
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 • Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015) • (GU n.65 del 1832017 Suppl. Ordinario n. 15) • Capo I • Livelli essenziali di assistenza • Art. 2 • Aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica • g) Attività medico legali per finalità pubbliche
La qualità nella valutazione medico- legale dei sinistri e la prevenzione del contenzioso • A cura di Prof. Massimo Martelloni • Direttore S.C. Medicina Legale Lucca e Gestione Aziendale Sinistri • CRM Lucca • Coordinatore Aziendale delle Attività di Medicina Legale relative alla Gestione Sinistri
Art. 3 bis Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell’ambito della loro organizzazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzione per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della Salute e le Regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico” La legge mette in stretta correlazione le tecniche di gestione del rischio con il contenzioso sanitario e i costi assicurativi
LEGGE 24/2017 GELLI/BIANCO • Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
Art. 3. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità • 2. L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
Art. 4. Trasparenza dei dati • 3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (riskmanagement) di cui all’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. • 4. All’articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: • «2 -bis . I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».
Dati sui riscontri diagnostici USL NORDOVEST 2017 • Struttura operativa: S.C. Medicina Legale di Lucca che opera presso l’Obitorio di Lucca • Direzione Obitorio Lucca: S.C. Medicina Legale Lucca • 36 riscontri diagnostici eseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2017. • - 1 è stato richiesto dal medico necroscopo; • - 6 sono stati richiesti dalla Direzione Medica di Presidio di Massa; • - 4 sono stati richiesti dalla Direzione Medica di Presidio di Livorno; • - 4 sono stati richiesti dalla Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale Versilia; • - 2 sono stati richiesti dalla Ostetricia-Ginecologia del PO San Luca (feti < 25 settimane); • - 1 è stato richiesto da Terapia Intensiva di Lucca; • - 6 sono stati richiesti dal Pronto Soccorso del PO di Lucca; • - 12 sono stati richiesti dal 118 (Lucca e Valle del Serchio).
Art. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida • 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute
System Migration to Unsafe Practices:Volumi INDIVIDUAL BENEFITS VERY UNSAFE SPACE Life Pressures Only check on Only check at admission The start of shift = ‘Illegal- Illegal guidelines Illegal’ normal check name space band every Perceived time Vulnerability Legal Normal Belief Systems ACCIDENT PERFORMANCE Reference Amalberti Reference Almaberti
STUDY – Volume and outcome Passare da sistemi basati sui volumi di attività a sistemi basati sul valore della prestazione che misurino gli esiti (Ovretveit, 2013) 7650 interventi, Italia 2011; mortalità 30gg: 5,88 6,5 % 5,4 % 4.1 % Perucci, 2012
Aderiscono a Slow Medicine 30 Società scientifiche 29 Liste pratiche a rischio di inappropriatezza 145 Raccomandazioni su esami, trattamenti e procedure
Non promuovere la cultura del “consenso informato” come mero strumento burocratico e di autotutela del professionista. 1 L’atto medico-chirurgico è subordinato al consenso della persona cui l’atto è destinato. L’informazione preventiva all’acquisizione del consenso deve essere resa in modo chiaro e comprensibile ed è un dovere del medico adoperarsi per verificare che la persona abbia acquisito consapevolezza. Il Consenso Informato (CI), lungi dall’essere un mero strumento burocratico, deve servire a sostenere il processo di comunicazione tra medico e paziente. Sottoporre al paziente modulistica di CI in carenza di una adeguata preventiva informazione non è utile alla relazione medico-paziente né alla difesa del professionista in caso di contestazioni sul punto. Non prescrivere accertamenti clinici e strumentali finalizzati alla valutazione della disabilità già clinicamente accertata. 2 Evitare simili prescrizioni significa non duplicare accertamenti pleonastici esercitando una medicina legale più rispettosa e giusta nei confronti delle persone con disabilità, evitando disagi inutili a loro e alle loro famiglie, non intasando le liste d’attesa con prestazioni inappropriate e non allocando in maniera scorretta le limitate risorse pubbliche, anche attraverso un unico accertamento medico-legale come chiave di accesso a tutti i benefici previsti dalle disposizioni nazionali e regionali, per semplificare i percorsi di presa in cura delle persone con disabilità. Non favorire il ricorso a pratiche di medicina difensiva. 3 La disciplina medico-legale si adopera nella formazione accademica, nell’attività aziendale/ospedaliera, nell’esercizio libero- professionale, nelle consulenze per l’Autorità giudiziaria, ecc., per supportare la cultura dell’appropriatezza clinica e dell’evidenza scientifica come criterio di riferimento della condotta professionale. La disciplina medico-legale si adopera in ogni ambito per contrastare prescrizioni cosiddette “a scopo medico-legale”. Non redigere consulenze e perizie non aderenti alla criteriologia* medico- legale e incompleti nell’analisi tecnico-scientifica dei problemi clinici. 4 La medicina legle s’impegna a perseguire, in ogni ambito d’indagine e in particolar modo in ambito di responsabilità professionale sanitaria, un metodo di alto livello qualitativo, affidabile, rifuggendo da valutazioni personali, fideistiche, basate solo sull’esperienza. S’impegna anche ad erigere una griglia di sbarramento alle conoscenze scientifiche non affidabili a favore di evidenze certe, oggettive ed oggettivabili, ripetibili, verificabili e che abbiano il consenso della comunità scientifica nazionale ed internazionale. Non redigere pareri di parte in tema di responsabilità professionale sanitaria tali da indurre false aspettative nella parte assistita. 5 La medicina legale si adopera per perseguire un uguale e rigoroso impegno etico-scientifico in qualsiasi ambito sia espletata una consulenza medico-legale, rifuggendo da strumentalizzazioni e distorsioni del dato clinico e tecnico-scientifico, nella consapevolezza che consulenze non aderenti alla realtà, non solo sono strumenti non utili nella dialettica processuale, ma possono innescare non auspicabili meccanismi risarcitori da parte del committente, favorendo, in ultima analisi, ancora di più il ricorso alla medicina difensiva da parte degli operatori sanitari.
L’atto medico-chirurgico è legittimo solo se subordinato al consenso della persona cui l’atto è destinato. L’informazione preventiva all’acquisizione del consenso deve essere resa in modo chiaro e comprensibile ed è un dovere del medico adoperarsi per verificare che la persona abbia acquisito consapevolezza (e superare Asimmetria Informativa). Il Consenso Informato (CI), lungi dall’essere un mero strumento burocratico, deve servire a sostenere il processo di comunicazione tra medico e persona assistita. Sottoporre al paziente modulistica di CI in carenza di una adeguata preventiva informazione non è utile alla relazione medico-paziente né alla difesa del professionista in caso di contestazioni sul punto.
Evitare simili prescrizioni significa non duplicare accertamenti pleonastici esercitando una medicina legale più rispettosa e giusta nei confronti delle persone con disabilità, evitando disagi inutili a loro e alle loro famiglie, non intasando le liste d’attesa con prestazioni inappropriate e non allocando in maniera scorretta le limitate risorse pubbliche, anche attraverso un unico accertamento medico-legale come chiave di accesso a tutti i benefici previsti dalle disposizioni nazionali e regionali, per semplificare i percorsi di presa in cura delle persone con disabilità.
Al fine di evitare inutili visite di revisione con la Legge 9 marzo 2006, n.80, il Parlamento ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Il Decreto applicativo del 2.08.2007 ha fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
La disciplina medico-legale si adopera nella formazione accademica, nell’attività aziendale/ospedaliera, nell’esercizio libero-professionale, nelle consulenze per l’Autorità giudiziaria, ecc., per supportare la cultura dell’appropriatezza clinica e dell’evidenza scientifica come criterio di riferimento della condotta professionale. La disciplina medico-legale si adopera in ogni ambito per sviluppare una cultura contraria alle prescrizioni cosiddette “a scopo medico-legale”.
La medicina legale s’impegna a perseguire, in ogni ambito d’indagine e in particolar modo in ambito di responsabilità professionale sanitaria, un metodo di alto livello qualitativo, affidabile, rifuggendo da valutazioni personali, fideistiche, basate solo sull’esperienza. S’impegna anche ad erigere una griglia di sbarramento alle conoscenze scientifiche non affidabili a favore di evidenze certe, oggettive ed oggettivabili, ripetibili, verificabili e che abbiano il consenso della comunità scientifica nazionale ed internazionale. *Criteriologia:” Teoria dei mezzi e dei metodi di cui il pensiero dispone per distinguere il vero dal falso” (Dizionario Devoto-Oli).
La medicina legale si adopera per perseguire un uguale e rigoroso impegno etico-scientifico in qualsiasi ambito sia espletata una consulenza medico-legale, rifuggendo da strumentalizzazioni e distorsioni del dato clinico e tecnico-scientifico, nella consapevolezza che consulenze non aderenti alla realtà, non solo sono strumenti non utili nella dialettica processuale, ma possono innescare non auspicabili meccanismi risarcitori da parte del committente, favorendo, in ultima analisi, ancora di più il ricorso alla medicina difensiva da parte degli operatori sanitari.
La qualità nella valutazione medico-legale dei sinistri nella Az. USL NordOvest • OBIETTIVO DI BUDGET IN MEDICINA LEGALE • CRITERI PERITALI E AUTOVALUTAZIONE CON SISTEMA A SCORE • Deliberazione e Regolamento Aziendale
QUESITO CONTESTUALIZZAZIONE AL CASO DI SPECIE RICERCA DELLE EVIDENZE APPLICAZIONE DELLE EVIDENZE INTERPRETAZIONE CRITICA DELLE EVIDENZE 25
La metodologia medico - legale • Necessità di una criteriologia che sia • 1)scientificamente fondata • 2)confermabile • 3)oggettivabile • 4)consenso generale della comunità scientifica
INTERPRETAZIONE LINEE GUIDA CRITICA DELLE EVIDENZE valutazione della «bontà» della linea - guida Valutazione medico - legale applicabilità concreta al caso specifico
Identificare mediante “Consensus” l’impostazione ideale della CT Uniformare la qualità degli elaborati Favorire l’autovalutazione dei professionisti Garantire “oggettività” alla peer review
Art. 6. • (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) • «Art. 590-sexies. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. • Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». • 2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
SENTENZA FRANZESE LA CERTEZZA DELLA PROVA IL GIUDIZIO AL DI LA’ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO
Art. 7. • (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria)
Art. 13. • (Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità)
Art. 16. • 1. All’articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il se-condo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono es-sere acquisiti o utilizzati nell’ambito di pro-cedimenti giudiziari». • 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario)
Appropriatezza specifica IL contributo della Medicina Legale nel Governo Clinico • Gestione dei reclami nel sistema sanitario • Gestione del contenzioso nel sistema sanitario • Corretta compilazione della cartella clinica • Studio medico-legale retrospettivo del contenzioso e Audit con la componente clinica • Mappatura delle inappropriatezze cliniche, organizzative e relative ai diritti(cartella clinica, biodiritto, privacy) • Qualità in medicina legale
ATTORI parte lesa UOAALL Corsi di Direzione Ospedaliera aggiornamento, UO interessate UOML Audit,M&MR, Osservatorio medico legale Transazione anche in Uff. Liq. Procedure, UO Medicina Legale Sin presenza dei Valutazione, consulenti se Autovalutazione necessario della Cartella Studio riserve Riunione Parte lesa- richiedente Clinica ed risarcimento danni CGS Resistenza infermieristica, in causa revisione Avvocato consenso scrive Invio relazione informato,sistema U.O. AA LL a griglia ,art.33 NCDM. Soluzione della relazione : • Riconoscimento danno Richiesta alla risarcibile con Direzione proposta transattiva Ospedaliera copia • Reiezione per assenza del nesso di causa Prevenzione cartella clinica e delle relazione Direttore • Caso dubbio: proposta di resistenza in causa La visita medico legale è un querele in U.O. segno di attenzione da mettere in casi di atto entro 30gg dal possesso di lesione Valutazione eventuale danno tutta la documentazione personale Direzione ingiusto con relazione finale Ospedaliera L’altro elemento importante è il Direttore U.O. confronto tecnico, quando Report delle criticità Osservatorio Medico necessario, con il CTP della parte individuate nel prototipo lesa in fase pretransattiva monitoraggio medico legale , legale( in base al al CRM, al Direttore di Invio copia CC , altri regolamento aziendale, come Struttura per Audit e M&M, referti, relazione U.O. da tempi assegnati, visita AALL e URP per visione l’interessato e studia il nesso generale di causalità) La funzione di leader avviene ad ogni livello secondo le competenze La funzione di collaborazione è l’elemento leader
15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -5 Valutazione media Valut_Media -10 -15 -20 -25 -30 -35 Anni
La qualità nella valutazione medico-legale dei sinistri nella Az. USL NordOvest • OBIETTIVO DI BUDGET IN MEDICINA LEGALE • LA MAPPATURA DELLE INAPPROPRIATEZZE • Deliberazione e Regolamento Aziendale
Appropriatezza • Clinica • Organizzativa • Rispetto dei diritti dei cittadini
CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE AUSL -2 LUCCA GENNAIO-DICEMBRE 2015 RICHIESTE RISARCITORIE ACCOLTE: N. 34 Appropriatezz Appropriatezza Rispetto a clinica organizzativa diritti del cittadino UO ANATOMIA PATOLOGICA 2 UO CHIR GEN 4 UO GINECOLOGIA 2 UO NEFROLOGIA 1 UO MALATTIE INFETTIVE 1 UO OCULISTICA 1 UO ORTOPEDIA 11 UO PRONTO SOCCORSO 5 SPDC 1 UO RADIOLOGIA 3 UO UROLOGIA 1 UO ORL 1 118 1 1BIS
Aggiornamento 2016 elaborazioni n. sinistri dal SRGS Numero richieste di risarcimento in gestione diretta per anno Aziende 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale Media ASL 1 - Massa Carrara 106 92 82 85 109 102 576 96 ASL 2 - Lucca 74 89 86 68 69 64 450 75 ASL 3 - Pistoia 78 95 98 90 88 87 536 89 ASL 4 - Prato 66 75 60 70 65 51 387 65 ASL 5 - Pisa 51 52 52 49 54 56 314 52 ASL 6 - Livorno 157 143 144 155 129 129 857 143 ASL 7 - Siena 22 37 42 50 38 41 230 38 ASL 8 - Arezzo 124 123 97 103 147 117 711 119 ASL 9 - Grosseto 90 87 85 76 100 84 522 87 ASL 10 - Firenze 92 171 184 141 168 167 923 154 ASL 11 - Empoli 65 75 54 63 47 59 363 61 ASL 12 - Viareggio 88 92 75 68 64 78 465 78 A.O. Pisana 174 183 178 156 206 150 1047 175 A.O. Senese 52 92 68 82 92 100 486 81 A.O. Careggi 161 186 218 172 167 185 1089 182 A.O. Meyer 13 9 13 16 13 20 84 14 ISPO 3 1 3 0 2 0 9 2 Totale 1416 1602 1539 1444 1558 1490 9049 1508
Aggiornamento 2016 elaborazioni val. II e val. III dal SRGS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 95% PROBABILI € 5.528.401,79 € 10.753.763,19 € 9.570.753,79 € 4.089.049,59 € 6.467.064,41 € 9.211.304,08 50%POSSIBILI € 3.965.314,69 € 16.101.198,89 € 8.768.365,11 € 11.621.767,40 € 12.428.149,90 € 17.875.690,06 5%REMOTI € 43.781,50 € 18.950,00 € 87.507,75 € 63.000,00 € 3.855,00 € 39.396,50 TOTALE RISERVE PONDERATE € 9.537.497,98 € 26.873.912,08 € 18.426.626,65 € 15.773.816,99 € 18.899.069,30 € 27.126.390,64 L’importo totale delle valutazioni dei sinistri aperti è qui stimato in modo ponderato: vi figurano i sinistri aperti (in II e III val.), considerando le somme probabili al 95%, possibili al 50%, remote al 5%. Negli anni meno recenti è maggiore la quota (non rappresentata nel grafico) di sinistri liquidati. Dati aggiornati al 07.07.2016
Aggiornamento 2016 elaborazioni dal SRGS Giorni medi chiusura sinistri complessivi per anno arrivo richiesta di risarcimento 2000 1732,8 1500 1340,1 1000 1062,2 729,5 500 577,1 479,4 430,8 366,2 322,3 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Giorni mediani chiusura sinistri complessivi per anno arrivo richiesta di risarcimento 2000 1691 1500 1199 1000 801 500 585 321,5 320 332,5 328,5 278,5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aggiornamento elaborazioni n. sinistri dal SRGS Pratiche sia in gestione diretta che assicurativa. Si evidenzia trend in diminuzione
QUERELE • ANNO 2007: N.8 • ANNO 2008: N.9 • ANNO 2009: N.8 • ANNO 2010: N.5 • ANNO 2011: N.5 • ANNO 2012: N.7 • ANNO 2013: N.0 • ANNO 2014: N. 2 • ANNO 2015: N. 3 • ANNO 2016: N.3
SPESA AUTOASSICURATIVA IN TOSCANA 2007: SPESA ASSICURATIVA DI 45 MILIONI DI EURO + 22% IVA 2013:SPESA ASSICURATIVA POTENZIALE IN BASE AL 5% DI AUMENTO ANNUO + TRIPLICAZIONE FRANCHIGIE: 100 MILIONI DI EURO + 22% IVA 2015/2016: SPESA ASSICURATIVA POTENZIALE DI CIRCA 120 MILIONI DI EURO 2014/2015/2016: SPESA REALE AUTOASSICURATIVA DI 25 MILIONI DI EURO CASH + 25 MILIONI DI EURO A RISERVA
Falsi Invalidi Civili Circa 1400 secondo Corte dei Conti •0,5°/°°(0,5 per mille) •Su 2,7 milioni di invalidi
Il ruolo della medicina legale tra tutela del diritto alla salute, assicurabilità del sistema e sicurezza sociale . 13 dicembre 2006 Legge 3 marzo 2009, n 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013 Adozione del programma di Il ruolo della medicina legale tra tutela del diritto alla salute, assicurabilità azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. (13A10469) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2013) . Passando da un modello medico/individuale, che vedeva nelle persone con disabilità "dei malati e dei minorati", a cui doveva essere garantita solo protezione sociale e cura, ad un Modello bio-psico-sociale della condizione di disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, la CRPD valorizza le diversità umane - di genere, di orientamento sessuale, di cultura, di lingua, di condizione psico-fisica e così via - e rileva che la condizione di disabilità del sistema e sicurezza sociale non deriva da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi.
CRITERI VALUTATIVI E DESCRITTIVI/CLASSIFICATORI DI TIPO QUALITATIVO DI TIPO QUANTITATIVO GRIGLIE DESCRITTIVE/CLASSIFICATORIE DELLA MENOMAZIONE CHE COME DANNO BASE TENGANO CONTO DEI FATTORI SOCIO-AMBIENTALI TUTELA SOCIALE E INCLUSIONE
»GRA ZIE GRAZIE
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