MARINE AVIATION & TRANSPORT INSURANCE REVIEW - Siccardi Bregante & C.

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MARINE AVIATION & TRANSPORT INSURANCE REVIEW - Siccardi Bregante & C.
A COMPREHENSIVE GLANCE ON THE MARINE, AVIATION
                                                             & TRANSPORT WORLD

     MARINE AVIATION & TRANSPORT
   INSURANCE REVIEW

                                                                                   aprile 2021
                                                                                   April 2021

                                                                                  Rubrica di
EVER GIVEN: SCENARI                                                              Paolo Quercia
ATTUALI E FUTURI

di FRANCESCO SICCARDI
Siccardi Bregante & C.
Socio fondatore

IL GIGANTISMO NAVALE
L’incidente della Ever Given, se non     cautela, ma nello stesso tempo
il primo, è il più significativo fra i   anche come, in assenza di spazi
casi che inducono ad una riflessione     adeguati, esse possano essere
sull’adeguatezza delle strutture, dei    soggette a (e portatrici di) gravi
mezzi, dell’organizzazione e delle       danni. Tutto ciò induce a considera-
regole tecniche e giuridiche di fronte   re una revisione dell’intera struttu-
al fenomeno del gigantismo navale.       ra operativa/logistica, per fornire a     Articolo di
                                         queste navi vie navigabili, bacini di
La nave ha una lunghezza di 400 mt,                                              Nicolò D’Elia e
                                         evoluzione, banchine di ormeggio,
larghezza 60 mt, altezza 33 mt, pe-                                              Roberto Plutino
                                         mezzi e metodi di caricazione e
scaggio 14,5 mt, portata lorda           discarica, proporzionati e idonei.
220.000 tons. Il Canale di Suez ha
una larghezza di 210 mt e un pe-         Non è però solo questo il tema.
scaggio di 20 mt.
                                         LA CAUSA DELL’INCAGLIO
Ciò comporta che durante il transito
                                         Secondo le notizie di stampa la na-
nel Canale la Ever Given ha uno
                                         ve è stata investita durante la navi-
spazio per ciascun lato di circa 75
                                         gazione nel Canale da una tempe-
mt e meno di 6 mt di acqua fra la
                                         sta di vento e sabbia che ha ridotto
chiglia e il fondo (underkeel clea-
                                         visibilità e manovrabilità. Non è
rance).
                                         possibile senza un esame di tutti gli
E’ evidente da tale confronto come       strumenti e i dati stabilire se que-
navi di queste dimensioni richiedano     sta sia la causa o una concausa
di essere manovrate con estrema          dell’incaglio.
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EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI segue

 E’ stata peraltro già avanzata l’ipotesi che l’inca-   scenario relativamente innovativo in tema di
 glio sia in realtà dovuto al c.d. bank effect cioè     responsabilità dell’armatore.
 ad un fenomeno idrodinamico che si sperimenta
 durante la navigazione in acque ristrette, come        LE CONSEGUENZE DELL’INCIDENTE
 quelle di canali, e che comporta che la nave sia
 attratta verso un determinato lato del canale,         Vediamo innanzitutto quali siano, nell’ottica tra-
 attrazione tanto più significativa quanto la nave      dizionale, i reclami ai quali si dovrà far fronte.
 sia di grandi dimensioni ed elevata la sua veloci-     Va premesso che sussistono, in primo luogo,
 tà.                                                    dei rapporti di natura contrattuale fra certe
                                                        parti.
 E’ ovvio quindi che il bank effect sia un fenome-
 no cui navi come la Ever Given sono più facil-         La nave, di proprietà effettiva di impresa giap-
 mente soggette.                                        ponese, è formalmente di una società pana-
                                                        mense e batte bandiera di Panama. La nave era
 Allo stato, tuttavia, non può dirsi se sia stato       noleggiata alla Evergreen (l’operatore interna-
 questo fenomeno a causare l’incaglio, se esso          zionale con sede a Taiwan), in base ad un con-
 potesse essere contrastato con idonee manovre,         tratto di noleggio a tempo (Time Charter Party).
 e neppure se, invece, siano state proprio mano-
 vre erronee la causa dell’incaglio. In questo caso     Il carico a bordo, tralasciando scenari più com-
 va tenuto presente che la nave era condotta, in        plessi che potrebbero ipotizzarsi in presenza di
 pratica, da due piloti obbligatori della Suez Canal    slot charters, sarà soggetto alle condizioni di
 Authority (SCA). E’ peraltro noto che in quasi         un contratto di trasporto documentato da Poliz-
 tutte le legislazioni il pilota è considerato mem-     za di Carico (P/C) che impegna il vettore: que-
 bro dell’equipaggio e preposto dell’armatore il        st’ultimo potrebbe essere il noleggiatore a tem-
 quale ultimo è colui che risponde delle colpe del      po o l’armatore proprietario a seconda di chi ha
 pilota.                                                emesso la P/C: nel primo caso l’armatore, co-
                                                        me preponente dell’equipaggio, riveste la quali-
 E’ improbabile del resto che il vento, da solo, sia    fica di vettore di fatto.
 stato il fattore determinante; anche se con i suoi
 32 mt di altezza e con la colonna di teus che tra-     Un altro rapporto contrattuale è quello che in-
 sportava, la Ever Given offriva al vento che sof-      tercorre fra Armatore/Noleggiatore e SCA
 fiava lateralmente la possibilità di provocare un      (Suez Canal Authority), soggetto alle regole
 pericoloso effetto vela.                               speciali per il transito del canale.

 Dall’insieme di queste sommarie indicazioni sor-       Viceversa, nessun rapporto contrattuale inter-
 ge, tuttavia, un legittimo dubbio: può una nave di     corre con le navi che hanno subito il blocco
 queste dimensioni e a pieno carico navigare in         conseguente all’incaglio.
 una via d’acqua di ridotte dimensioni senza il
 grave rischio (anche in assenza di fenomeni            IL SALVATAGGIO
 estremi) di causare danni a sé stessa, al suo
 carico e a terzi)?                                     • LOF o altro contratto?
 Gli apparati di propulsione, di governo e di navi-     E’ regola di prassi diffusa che fra proprietà sal-
 gazione di cui è dotata (motore principale, gene-      vate (e per esse il Comandante o l’Armatore) e i
 ratori, eliche di direzione, strumentazione elet-      soccorritori, venga sottoscritto un contratto
 tronica, ecc.) sono in grado di evitare tale ri-       standard denominato Lloyd’s Open Form
 schio? Se a questa domanda dovesse darsi ri-           (Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement,
 sposta negativa, si potrebbe prospettare uno           No cure – no pay) (“L.O.F.”).
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 Si tratta di contratto con il quale si sottopone ad   compenso; c) corrispondere la propria quota e
 Arbitro del Council of Lloyd’s la determinazione      una equivalente percentuale delle spese di di-
 del compenso dovuto al Soccorritore dagli inte-       fesa.
 ressati nelle proprietà salvate.
                                                       I redattori del formulario L.O.F. si sono fatti ca-
 Il contratto è soggetto alla legge inglese che, con   rico di questa difficoltà stabilendo:
 il Merchant Shipping Act 1995, incorpora la Con-
                                                       a) che ciascuna parte che intende addurre pro-
 venzione di Londra del 1989 sul salvataggio, le
                                                          prie evidenze in arbitrato nomini un rappre-
 cui norme divengono quindi applicabili in virtù
                                                          sentante in UK
 del richiamo contrattuale alla legge inglese an-
 che laddove la Convenzione non trovasse altri-        e, in relazione alle merci trasportate in contai-
 menti applicazione al caso specifico in base alle     ners, stabilisce in particolare:
 sue proprie norme di applicazione (ad esempio
                                                       b) che corrispondenza e comunicazioni a parti-
 perché il soccorso ha avuto luogo nel mare ter-
                                                          te del carico non rappresentato come sopra
 ritoriale di uno Stato non aderente alla Conven-
                                                          possano essere inviate a chi ha prestato
 zione).
                                                          garanzia per loro conto (di regola gli assicu-
 Non è peraltro chiaro se le parti abbiano sotto-         ratori delle merci viaggianti);
 scritto un L.O.F. o altro tipo di contratto che po-
                                                       c) che un accordo raggiunto fra soccorritori e
 trebbe contenere regole diverse, in particolare
                                                          proprietari del carico che rappresenti alme-
 circa la remunerazione: vi sono infatti casi nei
                                                          no il 75% del carico totale divenga (previa
 quali, in dipendenza di fattori circostanziali, le
                                                          approvazione dell’arbitro) vincolante anche
 parti concordano che i mezzi siano remunerati a
                                                          per le partite rimaste assenti o non rappre-
 prezzo fisso o giornaliero, con previsione di un
                                                          sentate;
 uplift in caso di successo(1).
                                                       d) che in virtù del modesto valore di una partita
 Questa regolamentazione confligge con il princi-         di merce rispetto ai costi di partecipazione,
 pio del No cure no pay (nessun risultato utile –         l’arbitro possa dispensare tale partita
 nessun compenso) che, invece, caratterizza il            dall’obbligo di corrispondere la sua quota-
 sistema del L.O.F.                                       parte di compenso.
 Inoltre, in questo caso non è detto che la que-       Queste disposizioni risolvono una parte delle
 stione sia sottoposta ad Arbitrato a Londra e         difficoltà pratiche a livello giudiziale ma non
 anzi potrebbero anche sorgere problemi di giuri-      risolvono il problema pratico quando ci si trova
 sdizioni configgenti (in particolare quella egizia-   di fronte a migliaia di partite.
 na che sarà invocata presumibilmente da SCA).
                                                       Il soccorritore ha diritto a compenso alla fine
                                                       delle operazioni e in attesa di determinazione
 • Il Salvataggio - la posizione del carico            richiede una garanzia a tutte le parti salvate: in
 Una delle difficoltà che la questione del salva-      pratica in quel momento (che non coincide con
 taggio presenta è che il carico è rappresentato       la fine del viaggio) tutti i ricevitori delle partite
 da migliaia di partite (non necessariamente           di merci presenti a bordo dovrebbero essere
 20.000 come il numero dei containers trasporta-       contattati e invitati a prestare cauzione o una
 ti, ma di certo molte migliaia) che in teoria do-
 vrebbero ciascuna singolarmente: a) prestare          (1) Vengono stipulati contratti ad hoc ( bespoke), oppure utiliz-
 garanzia ai soccorritori per la loro quota; b) par-       zati e opportunamente modificati formulari internazionali
                                                           come il Towcon, il Wreckhire ed altri.
 tecipare al giudizio in cui sarà determinato il
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garanzia dei loro assicuratori nella misura ri-         • Il Salvataggio - il compenso
chiesta dai soccorritori: si tratta di un compito
estremamente difficile.                                 Se risulterà applicabile (per effetto del L.O.F. o
                                                        altro richiamo) la Convenzione di Londra del 1989 i
Si noti che in seno al Comite Maritime Interna-         soccorritori saranno remunerati sulla base dei
tional (CMI), nella riunione di Pechino 2012, l’Ita-    criteri stabiliti dall’art. 13 di seguito elencati:
lia aveva presentato una proposta per risolvere
il problema.                                            a) the salved value of the vessel and other prop-
                                                           erty:
La proposta consisteva nel modificare la Con-
                                                        b) the skill and efforts of the salvors in preventing
venzione di Londra che dispone il criterio della
                                                           or minimizing damage to the environment;
several liability di tutte le proprietà salvate (cioè
ciascuna proprietà salvata risponde solo della          c) the measure of success obtained by the salvor;
quota-parte di compenso ad essa imputabile,             d) the nature and degree of the danger;
senza alcuna solidarietà passiva verso il soccor-       e) the skill and efforts of the salvors in salving the
ritore), disponendo che nel caso di navi porta-            vessel, other property and life;
containers fosse l’armatore a farsi carico del
                                                        f) the time used and expenses and losses in-
compenso globale, salvo rivalsa successiva sul
                                                           curred by the salvors;
carico.
                                                        g) the risk of liability and other risks run by the
La proposta non ha però trovato l’approvazione             salvors or their equipment;
dei delegati degli altri Paesi.                         h) the promptness of the services rendered;
Un’analoga difficoltà si prospetta per la liquida-      i) the availability and use of vessels or order
zione della G.A. (General Average – Avaria Co-             equipment intended for salvage operations;
mune): anche per i costi di Avaria Comune e, se         j) the state of readiness and efficiency of the sal-
non già regolati con garanzia separata, per i co-          vor’s equipment and the value thereof.
sti del salvataggio, ciascuna partita di carico do-
vrà prestare garanzia all’armatore, prima della         Secondo notizie non confermate il totale dei valori
riconsegna delle merci.                                 in gioco nella Ever Given raggiungerebbe i 500
                                                        milioni di dollari USA. Si può quindi ipotizzare che
A causa di queste difficoltà pratiche, talora i vet-
                                                        il compenso spettante ai soccorritori, sia pure
tori navi porta containers, anche per considera-
                                                        senza considerare i profili di cui diremo in appres-
zioni di opportunità commerciale, rinunziano a
                                                        so, sarà di diverse decine di milioni.
pretendere la garanzia di G.A. da parte del cari-
co.
                                                        AVARIA COMUNE – L’ADEGUATEZZA DELLE RE-
Il problema però non è in tal modo superabile in        GOLE
caso di salvataggio, perché i soccorritori preten-
                                                        Il compenso di salvataggio(2) e ogni altra spesa
deranno di ottenere garanzia (e successivamen-
                                                        incontrata per la salvezza della nave e del carico
te il compenso) anche dal carico.

Queste difficoltà dimostrano che anche in questa
                                                        (2) In base alla Regola VI delle York Antwerp Rules (YAR)
specifica vicenda le regole sono talora inidonee            2016 il salvataggio diventa parte dell’Avaria Comune e va
quando sono coinvolte navi di grande capacità di            riapporzionato fra le parti insieme a tutte le altre spese
carico, frammentato in centinaia o migliaia di              di A/C cfr. per dettagli il mio scritto “L’Avaria Comune e
                                                            le Regole di York, Anversa”, Torino 2019.
partite distinte.
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 e per la sicura prosecuzione del viaggio conflui-      ALTRI RECLAMI
 scono in Avaria Comune in virtù delle York
 Antwerp Rules che certamente sono richiamate           • Armatore/vettore - carico
 nelle Polizze di Carico(3).
                                                        Il carico è tenuto, come abbiamo visto, a pagare
 In virtù di tali Regole il carico è tenuto a contri-   un contributo di salvataggio complessivamente
 buire in proporzione al proprio valore a destino       elevato anche se singolarmente modesto data
 al totale della massa passiva(4).                      la sua parcellizzazione. Il carico potrebbe cer-
                                                        care di ribaltare sull’Armatore/vettore il relati-
 L’adattabilità del sistema normativo e conven-         vo onere(6).
 zionale attuale alle navi porta containers non è
                                                        E’ possibile che alcune o molte partite abbiano
 tema di oggi.
                                                        subito danni se si tratta di carico deperibile.
 Vi sono varie ragioni per le quali si ritiene ne-      Tutte le partite subiranno forti ritardi: ciò si ri-
 cessario un adattamento se non una riforma, la         verbererà sul contratto di vendita sottostante
 principale delle quali è data dal numero di parti-     anche con possibili risoluzioni di tale contratto.
 te (migliaia in molti casi, decine di migliaia
 nell’Ever Given) rispetto ad una A/G su nave tra-      In questo contesto va però subito rilevato che il
 dizionale (specie se bulker o tanker).                 vettore(7) è esonerato da responsabilità per gli
                                                        atti, colpa o omissione del comandante, equi-
 Inoltre, il sistema di trasporto di containers         paggio, pilota, o dei suoi preposti nella naviga-
 coinvolge spesso molte più figure che non il tra-      zione e gestione della nave, in forza dell’art. 4.2
 dizionale binomio shipper-carrier (Owner-              a) delle Regole dell’Aja Visby (Convenzione sul-
 Charterer; Slot Operator; NVOCC; Freight For-          la polizza di carico) che quasi certamente si
 warder).                                               applica, obbligatoriamente o per richiamo in P/
 Fra gli aspetti da considerare secondo il punto di     C. Il carico, per vincere questo esonero di re-
 vista di alcuni vi sarebbero:                          sponsabilità, dovrà dare prova di una respon-
                                                        sabilità del vettore, ad esempio per innavigabi-
 a) la riduzione dei casi di A/G con l’inserimento      lità della nave alla partenza dovuta a difetto
    di un limite monetario al di sotto del quale        della dovuta diligenza da parte del vettore stes-
    l’A/G non avrebbe luogo(5);                         so (art. 3.1 Aja Visby).

 b) una revisione delle regole sulle garanzie da
    prestarsi da parte del carico, con la previ-        (3) E’ presumibile che le P/C richiamino già l’ultima versio-
                                                            ne delle YAR approvata a New York nel 2016.
    sione di una “bridging guarantee” da parte
                                                        (4) Il compenso di salvataggio che già le parti hanno pagato
    del vettore;                                            (o si sono impegnate a pagare) viene ridistribuito in
                                                            base ai valori a destino.
 c) modifiche alle regole sul calcolo dei valori
    contributivi;                                       (5) Si noti peraltro che questo già avviene con i patti c.d.
                                                            “absorption clauses” che limitano l’A/G a esborsi sopra
 d) una rivisitazione del problema della (legge             un certo limite.

    e) giurisdizione delle P/C e del parallelo pat-     (6) In base alla Regola D YAR la colpa del vettore non
                                                            esclude l’obbligo di contribuzione ad opera del carico,
    to relativo al luogo di liquidazione dell’A/G,          salva una successiva rivalsa.
    per ridurre l’ampiezza delle facoltà date al        (7) Il vettore contrattuale è l’emittente della P/C e in questo
    vettore di scegliere il luogo di liquidazione,          caso può essere l’armatore o il noleggiatore. Nel se-
                                                            condo caso l’armatore sarebbe comunque il vettore di
    vincolandolo al patto di Law & Jurisdiction             fatto (actual carrier) perché trasporta con la propria
    anche per l’A/G.                                        nave ed equipaggio la merce.
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EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI segue

 • Armatore/Noleggiatore                                La maggioranza delle navi è stata bloccata e ha
                                                        subito spese (in misura minore) e ritardi. Ana-
 Non conoscendo i dettagli del Time Charter (T/C)       loghe considerazioni valgono per i loro carichi.
 non si possono stabilire i termini dell’eventuale
 contenzioso fra armatore e noleggiatore. E’ pos-       Per le navi che viaggiavano a noleggio a tempo
 sibile che il tempo perso dalla nave resti a cari-     possono sorgere reclami fra armatore e noleg-
 co del noleggiatore se l’evento non è (come pre-       giatore, eventualmente ribaltabili sulla Ever
 sumibilmente non è) previsto nella clausola off-       Given.
 hire.                                                  Il principale problema in questo caso è la pos-
 Controversie potrebbero sorgere, tuttavia, fra le      sibilità di recupero dei c.d. pure economic los-
 due parti nei rapporti con il carico, con azioni di    ses, perché nei sistemi anglosassoni vige il
 regresso interno. L’armatore cioè potrebbe ten-        principio che questi danni non sono recuperabi-
 tare di addebitare al noleggiatore eventuali re-       li se non congiunti ad un danno fisico (come, ad
 sponsabilità o costi verso il carico, o viceversa.     esempio, avverrebbe per il tempo perso a se-
 Tuttavia, anche nel T/C la colpa nautica (di cui al    guito di collisione). Peraltro, salvi tentativi di
 predetto art. 4.2(a) delle Regole di Aja-Visby) è      forum shopping, da parte dei reclamanti ci si
 un evento di esonero da responsabilità.                deve attendere che le controversie finiranno
                                                        davanti alla High Court of Justice di Londra,
 • Armatore/SCA                                         dove verrà appunto invocato tale principio.

 SCA avrà diritto ad una quota di compenso per          LA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL’ARMATORE
 partecipazione alle operazioni di salvataggio.
                                                        L’armatore della Ever Given ha già dato corso
 I danni inferti alle infrastrutture (cioè in pratica   ad un procedimento di limitazione del debito in
 al Canale) sono certamente recuperabili, salva         UK. La limitazione è basata sulla Limitation of
 la prova liberatoria a carico dell’armatore del        Maritime Claims Convention del 1976 e Prot.
 fatto fortuito quale causa esclusiva dell’evento       1996.
 (v. infra).
                                                        L’effetto di questo procedimento sarà:
 I minori o ritardati introiti probabilmente sono
 anch’essi recuperabili se SCA, come è da atten-        i)   di attirare su Londra le controversie contro
 dersi, farà valere le norme del rapporto contrat-           l’Armatore;
 tuale di attraversamento del Canale, le regole         ii) di assoggettare al limite tutti i reclami, fatta
 del suo regolamento e invocherà la giurisdizione           eccezione per salvataggio e Avaria Comune
 e la legge egiziana.                                       che ne sono esclusi;

 • Armatore/Terzi                                       iii) di mettere a disposizione della massa dei
                                                             creditori un fondo-limite che, nel caso di
 Un certo numero di navi è stato dirottato sulla             specie, è di 114 milioni di dollari;
 rotta di circumnavigazione del continente africa-      iv) del limite beneficiano anche gli assicuratori
 no ed è perciò incorso in maggiori consumi e               C&M e P&I;
 altri maggiori costi operativi, oltreché in ritardo.
                                                        v) il limite non è invocabile solo nel caso in
 Il ritardo può riguardare anche i relativi carichi
                                                           cui i reclamanti riescano a dare la prova
 con danni fisici ed economici (ad esempio minor
                                                           che l’Armatore abbia agito intenzionalmen-
 valore di mercato della merce venduta viaggian-
                                                           te o “recklessly and with knowledge that
 te).
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EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI segue

     such damage would result” (nozione di dirit-       1) che dà diritto a un’“equitable remuneration”
     to anglosassone assimilabile, con una certa        quando “has had a useful result” (art. 2).
     approssimazione, alla colpa con previsione
                                                        Nell’elencazione dei criteri da prendere in con-
     dell’evento degli ordinamenti di civil law).
                                                        siderazione per determinare il compenso dovu-
     Ipotesi qui certamente non ricorrente.
                                                        to al soccorritore l’art. 8 della vecchia Conven-
                                                        zione ripropone il concetto di “danger run by
 L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SALVAGE
                                                        the salved vessel” e fa cenno ai “risks of liabili-
 • L’environmental salvage                              ty … run by the salvors” (art. 8). Dunque, non
                                                        quelli ai quali possano essere stati esposti i
 Il caso Ever Given, e in generale l’esercizio di       proprietari dei beni salvati.
 navi porta-containers giganti, dette appunto Ul-
                                                        Naturalmente il danneggiamento o la perdita
 tra Large Container Carriers (ULCC), pone pe-
                                                        del bene possono derivare da eventi che causa-
 raltro il quesito cui abbiamo accennato all’inizio,
                                                        no anche danni a terzi (si pensi tipicamente alla
 cioè se le regole attuali siano adeguate a disci-
                                                        collisione di una nave alla deriva e in blackout
 plinare questo speciale comparto.
                                                        con una nave sopraggiungente, o all’incaglio di
 Iniziamo di nuovo dal salvataggio.                     una nave in un’area dove vi siano cavi sottoma-
                                                        rini, o fish farms etc.) ma questo aspetto non
 Si può notare dall’elenco dei criteri di valutazio-
                                                        era stato considerato.
 ne del compenso contenuto nell’art. 13 della
 Convenzione di Londra del 1989, che fra di essi        Il cambiamento di prospettiva sul tema salva-
 sono nominati: “l’abilità e gli sforzi dei soccorri-   taggio - responsabilità si è verificato con il gra-
 tori nel prevenire o minimizzare il danno all’am-      duale formarsi di una coscienza sociale sensi-
 biente” (art. 13.1 b).                                 bile al rispetto dell’ambiente e con la conse-
                                                        guente creazione di un corpo di norme, anche
 Questa disposizione è il risultato di un lungo
                                                        di fonte internazionale, per rispondere a tale
 percorso e dibattito sulla configurabilità del c.d.
                                                        esigenza. Ciò come è ben noto è avvenuto in
 “Liability Salvage”.
                                                        primo luogo nel campo dell’inquinamento da
 Occorre una breve digressione sul tema.                idrocarburi al quale hanno poi fatto seguito altri
                                                        strumenti di protezione ambientale(8).
 Nella tradizione storica il salvataggio, come, del
 resto, la parola medesima suggerisce, ha ad og-        Il lungo dibattito sul tema è sfociato nella Con-
 getto il bene salvato nella sua materialità, come      venzione del 1989 nella quale il tema ambienta-
 porzione del patrimonio del suo proprietario,          le trova amplio riconoscimento. L’art. 1(d) con-
 concettualmente ben distinta dal criterio della        tiene, infatti, una specifica definizione di Dam-
 responsabilità incombente sul suo proprietario         age to the environment: “Damage to the envi-
 potenzialmente derivante dal bene stesso.              ronment means substantial physical damage to
                                                        human health or to marine life or resources in
 Nella Convenzione sul Salvataggio del 1910 nella       coastal or midland waters or areas adjacent
 quale, peraltro, non v’è cenno che consenta di         thereto caused by pollution, contamination, fire,
 dedurre che i redattori avessero in mente altro        explosion or similar major incidents”.
 che la preservazione del bene come oggetto
 dell’opera da remunerare, il salvataggio è defini-
                                                        (8) II più significativo strumento è la HNS 1996, però non
 to come … “salvage of seagoing vessels in dan-
                                                            ancora in vigore.
 ger … and also services of the same nature” (art.
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EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI segue

 L’art. 8 pone un obbligo sia sui soccorritori, sia       pensi alla caduta di containers contenenti pro-
 sui proprietari dei beni soccorsi di “exercise due       dotti chimici o comunque nocivi.
 care to prevent or minimize damage to the envi-
                                                          Il tema si può ulteriormente ampliare: possono
 ronment.”
                                                          i soccorritori sostenere che con il salvataggio
 La protezione dell’ambiente come criterio di re-         essi hanno evitato che l’armatore incorresse in
 munerazione è espressamente riconosciuta dal-            più gravi responsabilità conseguenti al blocco
 la Convenzione del 1989 con due norme: l’art. 13.1       del canale?
 (b) già citato sopra e l’art. 14 frutto del c.d.
 “Montreal Compromise”, cioè l’accordo fra l’In-          Si può in altre parole passare dal concetto spe-
 ternational Salvage Union (ISU) e gli assicuratori       cifico di environmental liability a quello di liabi-
 property e liability consistente, da un lato, nel        lity salvage tout court?
 calmierare le pretese della categoria dei soc-           L’argomento era ben noto alla magistratura
 corritori, da altro lato, nel far accettare              inglese che l’aveva discusso nei casi The Velox
 (attraverso l’art. 13.1.b) agli assicuratori della       e The Longford.
 nave e del carico di esporsi ad un maggior
 esborso ove il soccorritore – salvando nave e            Nel primo caso il salvataggio (rimorchio in por-
 carico – prevenga o minimizzi i danni all’ambien-        to) aveva consentito di evitare che il carico de-
 te o ad altro, e nel porre a carico dei soli assicu-     peribile (pesce fresco) si perdesse a causa del
 ratori di responsabilità (con l’art. 14) uno special     prolungarsi dell’immobilizzazione: ciò che in-
 compensation quando il soccorritore ha operato           dusse la Corte ad emettere un verdetto di liqui-
 in relazione ad una nave o a un carico che abbia-        dazione del compenso separato per nave e ca-
 no costituito minaccia all’ambiente e non abbia          rico e non un unico compenso ripartito in base
 potuto ottenere un compenso secondo i criteri            al valore dei beni.
 ordinari (art. 13 Conv.) – ad esempio perché i
                                                          Veniva con tale decisione affermato il principio
 valori dei beni alla fine salvati fossero risultati
                                                          che se il salvataggio si sostanzia in un benefi-
 troppo modesti - almeno equivalente allo special
                                                          cio per una parte consistente nell’evitare una
 compensation.
                                                          responsabilità verso terzi è questa parte che
 Sulla base di questo nuovo quadro normativo              deve farsene carico (cioè che la quota di com-
 sorge la domanda se nel nostro caso l’opera dei          penso dovuta da tale parte deve essere propor-
 soccorritori abbia contribuito a evitare un danno        zionalmente superiore alla quota determinabile
 ambientale considerato che la nave trasportava           in base ai valori rispettivi).
 alcune migliaia di tonnellate di bunker. In linea di
                                                          Nel caso, di The Longord si dibatteva di un sal-
 fatto sembra difficile invocare l’art. 13.1 b), poiché
                                                          vataggio di una nave in rischio di perdersi con
 non pare sussistesse alcun rischio concreto di
                                                          un carico che aveva un tale imballaggio da non
 fuoriuscita di bunker dalla nave. L’incaglio ri-
                                                          dover temere tale rischio: il giudice declinò di
 guardava la zona di prua e appariva piuttosto
                                                          applicare il principio che sarebbe poi stato
 soft.
                                                          adottato nel The Velox invocando (sulla base di
 • Verso il Liability Salvage                             alcuni precedenti) le gravi difficoltà in cui si
                                                          sarebbe dibattuta la Corte nel fare tale distin-
 Peraltro, la definizione di environmental damage         zione cioè di sceverare fra i diversi gradi di pe-
 potrebbe essere interpretata estensivamente, ad          ricolo.
 esempio sostenendo che con la possibile
 (seppur improbabile) caduta di container nel ca-         Questa decisione è condivisa dalla dottrina che
 nale, l’ambiente ne sarebbe stato danneggiato. Si        invece critica il The Velox.
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EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI segue

 La Convenzione sul punto non offre indici              ottica nazionale - è comunemente riconosciuto
 espressi, ma l’argomento non è nuovo ed è stato        che il principio della responsabilità per colpa,
 dibattuto sia nella case law inglese, sia in dottri-   sancito in via generale dall’art. 2043 Cod. Civ.,
 na, anche italiana, e potrebbe riaprirsi. Il che ci    non esaurisce tutte le fattispecie di responsabi-
 conduce al più amplio problema della responsa-         lità extracontrattuale.
 bilità dell’armatore.
                                                        Altre norme prevedono forme di responsabilità
 LA RESPONSABILITÀ PER COLPA                            dove tale principio generale viene in varia mi-
                                                        sura derogato.
 Secondo l’approccio tradizionale romanistico la
 responsabilità è basata sulla colpa ed in materia      Due in particolare sono le norme speciali che
 extracontrattuale – sul cui piano si porranno i        vanno considerate ai nostri fini:
 rapporti fra Ever Given e, ad esempio, le navi
 bloccate o dirottate – trova riferimento (da noi)      • l’art. 2050 Cod. Civ. che recita: “Chiunque ca-
 nella norma generale dell’art. 2043 Cod. Civ., e in      giona danno ad altri nello svolgimento di
 materia di navigazione, nell’art. 274 Cod. Nav.          un'attività pericolosa, per sua natura o per la
 Altrettanto avviene in molti altri ordinamenti.          natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risar-
                                                          cimento, se non prova di avere adottato tutte
 In base al principio della “fault based liability”,      le misure idonee a evitare il danno”.
 l’Armatore della Ever Given risponderà quindi
 dei danni solo e nella misura in cui sia fornita da    • L’art. 2051 Cod. Civ. che recita: “Ciascuno è
 parte dei reclamanti la prova a) che sussiste una        responsabile del danno cagionato dalle cose
 responsabilità sua o dei suoi preposti; b) che tale      che ha in custodia, salvo che provi il caso
 colpa ha causato il danno; c) che il danno effetti-      fortuito”.
 vamente c’è stato e ammonta a una certa entità         E’ la prima norma che in particolare va consi-
 monetaria (salve possibili limitazioni per i danni     derata per valutarne l’applicabilità al nostro
 di natura puramente economica v. supra).               caso. Il quesito relativo al criterio di imputazio-
 In pratica i reclamanti dovranno provare che la        ne della responsabilità nell’art. 2050 Cod. Civ.
 navigazione della nave è stata condotta con im-        ha dato luogo ad un articolato dibattito.
 perizia, o imprudenza o in violazione delle Rego-
 le vigenti (ColReg, Regole del Canale, ecc.) o che     Secondo una parte della dottrina, il fondamento
 sussiste altra fonte di responsabilità dell’arma-      della speciale responsabilità di cui alla norma
 tore (ad esempio perché la nave era innavigabi-        va ricercata nel rischio creato dall’attività eser-
 le) e che ciò ha causato l’incaglio e il blocco, dal   citata e rientrerebbe nella nozione di responsa-
 quale sono poi effettivamente conseguiti i danni       bilità oggettiva per rischio oggettivamente evi-
 da essi lamentati.                                     tabile(9).

 L’armatore a sua volta potrà difendersi invocan-       Uno spunto in tal senso può rinvenirsi anche in
 do (e provando) la non imputabilità del fatto a        giurisprudenza.
 sua colpa, per aver egli invece esercitato la nor-
                                                        La responsabilità per attività pericolosa, come
 male diligenza professionale.
                                                        quella per cose in custodia e quella vicaria del
                                                        datore per il fatto dei dipendenti prevista
 RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ PERICOLOSA
                                                        dall’art. 2049 Cod. Civ. sono state così illustra -
 • In Italia
 Occorre a questo punto considerare che già             (9)   Trimarchi, Rischio e Responsabilità oggettiva Milano
                                                              1961; Causalità e danno Milano 1967.
 nell’attuale sistema – e guardando al caso in
Pagina 10                             MAT REVIEW

EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI segue

 te dalla Cassazione: “Le moderne giustificazioni        dizioni di normalità, cioè alle condizioni previ-
 di detta responsabilità vicaria sono sostanzial-        ste in esecuzione ai piani di volo, condizioni di
 mente analoghe a quelle poste a fondamento              sicurezza, condizioni meteo, ecc.
 delle teorie del rischio di impresa come principio
                                                         Un orientamento diverso è invece espresso al
 generale, parallelo alla colpa, dell’imputazione
                                                         riguardo della navigazione marittima dalla giu-
 della responsabilità (Cass. N. 1343 del 1972). In-
                                                         risprudenza (non recente e antecedente al fe-
 fatti detta responsabilità è considerata espres-
                                                         nomeno delle maxi navi)(10).
 sione di un criterio di allocazione di rischi, per il
 quale i danni cagionati dal dipendente sono posti       Al rischio di impresa in materia di esercizio
 a carico dell’impresa, come componente dei co-          della nave fa riferimento, relativamente agli
 sti di questa”.                                         artt. 2050 e 2051 Cod. Civ. il Righetti(11).
 E’ massima consolidata quella secondo cui la            In dottrina, oltre al Righetti, la riconoscono i
 nozione di attività pericolosa non deve essere          principali manuali.
 limitata alle attività tipiche qualificate tali dalla
 legge, ma va estesa alle attività che per la loro       Si tratta di una tesi che richiede interpretazioni
 natura, o per le caratteristiche dei mezzi adope-       improntate a grande cautela e ad una rigorosa
 rati, comportino una rilevante possibilità del ve-      valutazione circostanziale, ma non si può non
 rificarsi del danno. La valutazione, che spetta al      riconoscerne la correttezza di principio.
 giudice del merito, va svolta caso per caso tenu-
 to presente che anche un’attività per sua natura        • In altre giurisdizioni
 non pericolosa può diventarlo, in ragione delle
 modalità con cui viene esercitata o dei mezzi           Un regime di responsabilità più rigorosa per
 impiegati per esercitarla.                              esercizio di attività pericolose trova un suo
                                                         specifico riferimento nel nostro Codice nell’art.
 Per effetto di tale principio e dell’art. 2050 Cod.     2050 Cod. Civ., come abbiamo testé osservato.
 Civ., e a condizione che sussista un nesso ezio-
 logico tra l’esercizio dell’attività e l’evento dan-    Non si trova egual norma in altri ordinamenti di
 noso, sussiste una presunzione di colpa dell’e-         civil law, come quello francese o quello tede-
 sercente l’attività pericolosa che questi può vin-      sco.
 cere solo provando che erano state adottate tut-
                                                         Il primo però, all’art. 1384 Cod. Civ. nel formula-
 te le misure idonee ad evitare il danno.
                                                         re il principio generale della responsabilità
 Si inverte quindi l’onere della prova: infatti, nel     “pour son propre fait” aggiunge anche quella
 caso di danno inferto a seguito di attività non         “des choses que l’on a sous sa garde”, principio
 pericolosa, spetta al danneggiato, oltreché la          che trova spazio, come vedremo, anche nel no-
 prova del nesso causale, anche quella della col-        stro campo.
 pa del danneggiante, mentre in caso di attività
 pericolosa è il danneggiante che, per liberarsi         (10) App. Roma 20.6.1974 in Dir. Mar. 1974, 554; Cass. 15.7.76 n.
 dalla responsabilità, deve provare di aver adot-             2796 Luisa Dir. Mar. 1976, 680 2050-2051; Lodo Arbitrale
 tato tutte le misure idonee ad evitare il danno.             10.8.1984 Hajuko Maru Dir Mar. 1985, 853 2050 C.C.; Cass.
                                                              16.1.2013 n. 902 Marine Star Dir. Mar. 2013, 454 attività
 Tra le attività giudicate pericolose nel nostro              pericolosa; App. Parigi 4.7.1956 Lamoriciére D.M. 1956,
                                                              569 cose in custodia; App. Algeri 25.5.1949 Lamoriciére
 settore spicca la giurisprudenza anche recente               D.M. 1950, 354 contra.
 che qualifica come non pericolosa la navigazione        (11) Trattato di Diritto Marittimo Parte I vol. II 1516 e ss. a pag.
 aerea, limitando la qualifica di pericolosità al             1524 .
 caso in cui tale attività non venga svolta in con-
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EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI segue

 Il BGB Germanico prevede casi speciali di colpa         lisione è invece quella ordinaria per colpa sulla
 per l’animal keeper (art. 833) l’owner of a plot of     scorta della Convenzione di Bruxelles del 1910.
 land (art. 836), e per il building possessor (art.
                                                         Anche in diritto francese si è assistito a un
 837).
                                                         analogo dibattito: è stato infatti affermato che la
 Tuttavia, il concetto di pericolosità di una attività   responsabilità oggettiva prevista dall’art. 1384
 è ben presente in tutte le giurisdizioni ed è con-      1° co. Code Civil (sopra citato) trova spazio nel
 siderato come criterio di imputazione di speciale       caso di esercizio della nave. Lo ha affermato la
 responsabilità, ad esempio in common law con            Corte di Cassazione nel caso della nave Lamo-
 la categoria dei dangerous chattels (v. infra nel       riciere (v. nelle note precedenti) ove l’armatore
 testo).                                                 è stato considerato “gardien” della nave e ha
                                                         trovato conferma in caso più recenti e in rela-
 Nel nostro campo la responsabilità dell’armato-
                                                         zione a varie possibili fattispecie, con l’esclu-
 re è, in linea generale, fondata sulla colpa (art.
                                                         sione del caso di abbordaggio fra navi (per ef-
 274 Cod. Nav. e così pure il Codice Comm. tede-
                                                         fetto della ratifica della Convenzione del 1910).
 sco, il Norwegian Maritime Code art. 151 ecc.).
                                                         In materia di responsabilità extra-contrattuale
 Tuttavia, come sappiamo, esistono eccezioni alla
                                                         in common law è stata elaborata la categoria
 regola, già a partire dalla responsabilità vicaria
                                                         dei dangerous chattels cioè di oggetti o sostan-
 per i fatti del comandante ed equipaggio di cui
                                                         ze pericolose, il cui possesso e utilizzo può dar
 l’armatore risponde anche se non personalmen-
                                                         luogo ad una strict liability.
 te colpevole.
                                                         Nell’alveo di tale principio si situa anche la pro-
 La pericolosità dell’attività anche nel nostro
                                                         duct liability.
 campo ha comunque suggerito l’adozione di spe-
 ciali regimi normativi ad esempio in materia nu-        Tuttavia, non risulta che sia stata specificamen-
 cleare, in materia di inquinamento da idrocarbu-        te affrontata la questione del possesso/
 ri, o sostanza nocive, solo per citare i casi più       esercizio della nave come dangerous chattel.
 emblematici.
                                                         Il tema è anche dibattuto in diritto Nordameri-
 Tuttavia, il passo verso un attributo di pericolo-      cano ove le basi di una responsabilità presunta
 sità come criterio di responsabilità più stringen-      o oggettiva per abnormally dangerous activity è
 te nell’uso delle navi o di certe navi (per la loro     stata enunziata in due Restatements of Torts
 dimensioni e non già perché trasportano scorie          negli anni 70, non senza critiche al riguardo.
 o simili) è ancora incompiuto, sebbene se ne
                                                         Tuttavia, l’evoluzione dei criteri di imputazione
 trovino riscontri.
                                                         della responsabilità è un processo in divenire,
 L’argomento è noto al diritto norvegese che nel         specie proprio in diritto anglosassone, e il tema
 contesto del generale problema della strict liabi-      delle grandi navi potrebbe trovarvi ingresso.
 lity si è interrogato sul problema della respon-
                                                         IL RISCHIO DI IMPRESA - LA RESPONSABILITÀ
 sabilità per l’esercizio di attività pericolose talo-
                                                         E LE MAXI NAVI
 ra utilizzando la formula di “liability for dange-
 rous enterprises” e in questo contesto ci si è          Ora il caso della Ever Given ci invita ad una ri-
 chiesto se possa configurarsi una responsabilità        flessione proprio su questo punto. L’attività pe-
 più severa per l’esercizio della nave, ricono-          ricolosa – come osserva Righetti - si colloca
 scendola in alcuni casi e negandola in altri. Va        nel più ampio concetto del rischio di impresa,
 ricordato peraltro che la responsabilità per col-       principio che si contrappone, o integra, quello
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EVER GIVEN: SCENARI ATTUALI E FUTURI

 della responsabilità per colpa e sembra ben evi-       a) i danni alla nave non sembrerebbero ingenti
 denziarsi laddove mezzi speciali e, come detto,           e saranno assorbiti dagli assicuratori Corpo
 potenzialmente portatori di rischio di danno,             & Macchina;
 vengono utilizzati proprio per una scelta im-          b) con o senza un incremento in funzione di
 prenditoriale volta all’ottimizzazione delle risor-       liability-salvage, il compenso di salvataggio
 se e del profitto societario.                             farà carico anch’esso agli assicuratori della
                                                           nave nonché agli assicuratori delle migliaia
 Se questo principio venisse accolto tutti i danni
                                                           partite di carico. Il compenso, se accertato
 causati dalla nave (con onere della prova del
                                                           tradizionalmente (cioè senza riferimento al
 nesso a carico del danneggiato) sarebbero ad-
                                                           liability-salvage), terrà conto dei fattori di
 debitabili all’armatore, a meno che questi non
                                                           cui all’art. 13 (1) e sarà certamente influenza-
 fornisse la prova di aver adottato tutte le misure
                                                           to dall’entità dei valori in gioco;
 idonee a prevenire il danno. Ma questa prova
                                                        c) analogamente avverrà per il contributo di
 liberatoria si dimostrerebbe impossibile, se co-
                                                           Avaria Comune che sarà determinato dai
 me si è ipotizzato all’inizio, queste navi non fos-
                                                           liquidatori;
 sero idonee a transitare in acque ristrette. La
 pericolosità, infatti, discenderebbe dalla “natura     d) il big deal è rappresentato dall’esposizione
 dei mezzi adoperati” che di fatto impedirebbero           per danni a terzi anch’essa non determinabi-
 di per sé l’adozione di idonee misure preventive.         le allo stato, e di competenza assicurativa
                                                           del P&I Club, e comprenderà: (i) reclami per
 L’argomento richiede un doveroso approfondi-              mancati introiti e danni fisici al Canale; (ii) il
 mento che esula dagli scopi di queste brevi note          costo del fermo di 300 navi e dei loro carichi
 di orientamento. Se questa strada dovesse per-            (potenzialmente gigantesco, ma si tratterà di
 corrersi tuttavia sarà indispensabile la ricerca di       vedere se tutti i reclami saranno poi effetti-
 un corretto equilibrio fra l’esigenza di tutela dei       vamente perseguiti); (iii) eventuali (ma pro-
 destinatari potenziali dell’attività pericolosa e la      babili) reclami degli interessati sulle partite
 necessità di salvaguardare le iniziative impren-          di carico trasportato dalla nave per danni e/
 ditoriali improntate all’innovazione tecnologica e        o ritardo, o per recuperare la quota pagata a
 all’ottimizzazione dei traffici internazionali.           proprio carico ai soccorritori o per rifiutare
                                                           il pagamento del contributo di A/C.
 I PROFILI ASSICURATIVI
                                                        Sono prevedibili lunghe e costose controversie
 Terminiamo con una breve illustrazione di chi          che potrebbero comportare anche l’emergere
 pagherà il “bill”:                                     di nuove regole.
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