LEGGE REGIONALE N. 27/2015 - STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE E ULTIME NOVITA' INTRODOTTE

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LEGGE REGIONALE N. 27/2015 - STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE E ULTIME NOVITA' INTRODOTTE
LEGGE REGIONALE N. 27/2015
«POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO
                              LOMBARDO»

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
    E ULTIME NOVITA’ INTRODOTTE
                   Angera – Sala Consiliare, 10/05/2018

                                            Città di Angera
Contesto

 Secondo l’indagine condotta da Federalberghi nel corso del 2017, sono oltre 25mila gli
alloggi presenti in Lombardia sul solo portale Airbnb adibiti a Case e appartamenti per
vacanze;

 Di questi, al termine del 2017, ne risultavano regolarmente censiti solo 3.473 (14%
ca.);

 Nella provincia di Varese, a settembre 2017, secondo le indagini di Incipit Consulting,
si stimavano in più di 1.400 (contro le 155 strutture alberghiere e le poco piu di 300
strutture extralberghiere) gli alloggi messi a disposizione da Airbnb. Di questi, oltre 500
concentrati sul Lago Maggiore;
Turismo in Lombardia:
                                   la serie storica degli arrivi
G li arrivi turistici nel 2017* hanno fatto registrare una crescita significativa rispetto al 2016 (+7,3% pari ad oltre 1 milione e 100
         000 unità), recuperando ampiamento la diminuzione intercorsa l’anno successivo a EXPO2015. Dal 2013 al 2017
      complessivamente gli arrivi sono aumentati di oltre il 21% [Fonte Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività]

                                                        Arrivi
                18.000.000                                                                 16.532.170
                                                           15.639.194 15.409.809
                16.000.000

                14.000.000
                             13.611.606 14.091.575
                12.000.000

                10.000.000

                 8.000.000

                 6.000.000

                 4.000.000

                 2.000.000

                        0
                                2013            2014            2015            2016           2017             * Il dato 2017 è provvisorio
Turismo in Lombardia:
                                     la serie storica delle presenze
Le presenze turistiche nel 2017* hanno fatto registrare una crescita significativa rispetto al 2016 (+5,8% pari ad oltre 2 milione e 100 000
   unità), recuperando ampiamento la diminuzione intercorsa l’anno successivo a EXPO2015. Dal 2013 al 2017 complessivamente le
                   presenze sono aumentate di oltre il 15% [Fonte Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività]

                                                               Presenze
                                                                                                            39.342.481
                40.000.000                                           37.857.240         37.194.096
                              33.960.640         34.293.679
                35.000.000

                30.000.000

                25.000.000

                20.000.000

                15.000.000

                10.000.000

                 5.000.000

                        0
                                  2013               2014                2015               2016                  * Il dato 2017 è provvisorio
                                                                                                                2017
CAV: Case e appartamenti per vacanze

L’art. 26, della L.R. 27/2015 definisce le Case e Appartamenti per Vacanze
(CAV) come quelle “strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per
fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o
parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali
arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso
o in più complessi immobiliari”.
CAV: Case e appartamenti per vacanze

Le CAV possono essere gestite:

 in forma imprenditoriale (in tal caso è prevista l’iscrizione al registro delle
  imprese);
 in forma NON imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad
  un massimo di tre unità abitative e svolgono attività in maniera non
  continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non
  inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.
CAV: Case e appartamenti per vacanze

I titolari di CAV sono tenuti, fra gli altri adempimenti:

 a presentare una Comunicazione di avvio dell’attività al Comune territorialmente
  competente ove è ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
 alla comunicazione dei flussi turistici attivando la collaborazione con la Provincia di
  competenza per utilizzare la piattaforma Turismo 5;
 all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di
  pubblica sicurezza attraverso il portale alloggiatiweb;
 a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le CAV come
  previsto dal regolamento regionale n. 7/2016;
B&B

L’art. 29, della L.R. n. 27/2015 definisce il Bed & Breakfast (B&B) come “l'attività svolta a
conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce
alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto,
avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l'eventuale presenza di
collaboratori domestici della famiglia”.

L'esercizio dell'attività di B&B non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di
apertura di partita IVA. L’attività deve però osservare un periodo di interruzione non
inferiore a novanta giorni anche non continuativi e deve essere esercitata al numero
civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze.
B&B
I titolari di B&B sono tenuti, fra gli altri adempimenti:

 a presentare una SCIA di avvio dell’attività al Comune territorialmente competente ove è
  ubicata la struttura ricettiva non alberghiera;
 alla comunicazione dei flussi turistici attivando la collaborazione con la Provincia di
  competenza per utilizzare la piattaforma Turismo 5;
 all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di
  pubblica sicurezza attraverso il portale alloggiatiweb;
 a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per i B&B come
  previsto dal regolamento regionale n. 7/2016;
 a esporre all’esterno della residenza l’apposito contrassegno identificativo dei B&B
  definito dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 6117 del 16 gennaio 2017.
Foresterie Lombarde

Ai sensi dell’art. 27, L.R. 27/2015, le Foresterie Lombarde sono strutture ricettive gestite in
non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un
immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi
complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per
le persone alloggiate.

Ai fini della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi, le foresterie
lombarde possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché in
affiancamento a quello di foresterie lombarde.

I titolari sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie
previste dal regolamento regionale n. 7/2016;
Locande

Ai sensi dell’art. 28, L.R. 27/15, le Locande sono strutture ricettive complementari
all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in
forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto;
necessitano quindi d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA.

I titolari sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie
previste dal regolamento regionale n. 7/2016;

Mentre nella tipologia di foresteria lombarda è necessario pernottare nella struttura per godere
dei servizi complementari quali la somministrazione di alimenti e bevande, nella tipologia di
locanda questa limitazione non è prevista essendo l'attività ricettiva solo complementare a
quella di somministrazione, che si rivolge al pubblico “esterno” alla struttura
I RIFUGI: Alpinistici e escursionistici
 I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro,
  gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di
  montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee
  funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse
  almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello;

 I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e
  ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di
  fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al
  traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie;

 I Rifugi sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime
  obbligatorie, rispettivamente previsti dagli Allegati F e G del regolamento
  regionale n. 7/2016;
Case per ferie

L’art. 23 della L.R. 27/2015, definisce le Case per ferie come quelle «strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali
commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza
fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché
da enti o imprese.»

Alle Case per ferie gestite da imprese, possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i
loro familiari.
Case per ferie

I servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle Case per ferie
saranno oggetto di uno specifico Regolamento in via di definizione (data di
approvazione prevista Settembre/Ottobre 2018), in attuazione dell’art. 37 della Legge
regionale 1 ottobre 2015, n. 27.

Nelle more di approvazione di tale Regolamento, resta vigente il Regolamento
Regionale 14 febbraio 2011, n. 2 «Definizione degli standard obbligatori minimi e dei
requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù».
Ostelli

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente
di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche,
sociali, culturali ed educative.

Sono tenuti a rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per gli
Ostelli come previsto dal regolamento regionale n. 7/2016; il rispetto dei servizi e degli
standard qualitativi previsti dal regolamento consente l’iscrizione nell'elenco regionale degli
ostelli della gioventù tenuto presso la Giunta regionale.
ULTIME NOVITA’ INTRODOTTE
CIR: Codice Identificativo di Riferimento

Introdotto con Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 7:

Ha il fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti
Prevede che la pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle Case e
appartamenti per vacanze, con scritti o stampati o supporti digitali, debbano indicare
l’apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che
gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le
CAV, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati
Prevede sanzioni per i soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo
L’indicazione del CIR sarà obbligatoria dal 1ì settembre 2018
Regolamento Aziende ricettive all’aria aperta

Regolamento regionale 19 gennaio 2018 - n. 3

Le aziende ricettive all’aria aperta si distinguono in:

Campeggi: ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio
di tende o altri mezzi mobili di proprietà dei turisti

Villaggi turistici: ospitalità prevalentemente in unità abitative fisse o mobili messe a
disposizione dal gestore

Aree di sosta: sosta e parcheggio di autocaravan e caravan
Regolamento Aziende ricettive all’aria aperta

Regolamento regionale 19 gennaio 2018 - n. 3

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE:

Classificazione di campeggi e villaggi turistici da 1 a 5 stelle
Inserimento fra i requisiti fungibili per strutture 4 e 5 stelle dei requisiti minimi per i
servizi ai cicloturisti (deposito chiuso e protetto, officina attrezzata per le riparazioni, area
attrezzata per il lavaggio)
Attenzione al turismo sostenibile
Innalzamento standard qualitativi
Regolamentazione delle aree di sosta comprese le aree di sosta in occasione di eventi,
raduni e particolari manifestazioni pubbliche
Turismo 5

Il nuovo sistema Turismo5 - online dal 18 gennaio 2018 - sostituisce il precedente
New turismo (che rimane attivo solamente ai fini della chiusura della rilevazione dei
flussi riferiti all’annualità 2017)
Costituisce l’unico strumento riconosciuto da Regione Lombardia e dall’Ufficio di
statistica presso Polis Lombardia di acquisizione dei flussi e delle consistenze delle
strutture ricettive
Le strutture ricettive devono provvedere all'invio delle rilevazioni statistiche mensili
entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo
Turismo 5 non sostituisce l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura
dell’arrivo delle persone alloggiate mediante il portale Alloggiati web ma permette la
generazione automatica del file da caricare poi su quest'ultimo
Turismo 5
Anche le strutture ricettive dotate di un proprio sistema gestionale sono tenute a
trasmettere i dati all’interno del sistema Turismo5
Turismo 5 consente di rilevare le consistenze delle strutture ricettive ed acquisire i
flussi turistici mediante due modalità principali:

upload dei file prodotti dai software di gestione alberghiera secondo un formato condiviso:
la soluzione è in grado di acquisire i file prodotti dai principali Software di gestione alberghiera
presenti sul mercato;

inserimento diretto dei dati dell’ospite sul sistema web mediante check-in le informazioni
inserite sono le medesime richieste dalle questure per le comunicazioni di pubblica sicurezza. Il
sistema prevede che tali informazioni possano essere salvate in locale sul client dell'utente nel
formato idoneo per il caricamento sul sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, previo accesso
con le credenziali già inviate dalla Questura.
Turismo 5

 Prevede i seguenti vantaggi per il gestore della Struttura ricettiva:

•   Gestione in autonomia del flusso turistico e gestione storico;

•   Funzionalità «mini-gestionali» per le Strutture che non hanno un proprio Sistema;

•   Predisposizione file per Alloggiatiweb (sistema informatico delle questure);

•   Possibilità di gestione in autonomia reportistica e di benchmarking.
GRAZIE

Pietro Lenna
Dirigente Direzione Generale Sviluppo Economico
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
Tel. +39-02-67652635
Fax +39-02-67652960
e-mail:pietro_lenna@regione.lombardia.it
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