Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 - NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI ...
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Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO A.A.S. n. 3 ‘Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli’ T.d.P. Alice Badini
Premessa Pubblicata il 21 ottobre 2015 sul BUR, la legge regionale entrerà in vigore a 6 mesi dalla pubblicazione La legge riguarda le imprese in via indiretta (committente, progettista…) Non ci sono oneri a carico delle imprese La finalità è quella di garantire ulteriori misure di sicurezza anche per le ditte (imprese, lavoratori autonomi) Rimangono prioritarie le misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali (DPI)
Il problema Il rischio di caduta dall’alto è il fattore che presenta la maggior incidenza quanto a frequenza di casi d’inabilità permanente e di casi mortali In Regione Friuli V.G. il 49% degli infortuni mortali si verifica per cadute dall’alto
Il problema Lavorare sulle coperture costituisce un grave pericolo di caduta: per raggiungere la copertura (es. dalle scale a mano) neltransito e nel lavoro sulla copertura (caduta dal bordo o all’interno per sfondamento – es. Eternit, lucernai…)
Perché la legge Obiettivo: Realizzare nuovi edifici, o adeguare quelli esistenti nel caso si prevedano lavori, con idonei sistemi permanenti e sicuri di accesso e di trattenuta per poter eseguire in sicurezza opere di manutenzione edile o di installazione e/o manutenzione impiantistica sulle coperture Necessaria una valutazione preventiva e progettazione dettagliata delle misure di sicurezza con priorità alla misure collettive (DPC) rispetto a quelle individuali (NON solo linee vita)
Ambito di applicazione Interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall’alto (altezza maggiore a 2 metri rispetto al piano sottostante), svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, SOGGETTI A: 1. SCIA, denuncia di inizio attività e permesso a costruire; 2. comunicazione prevista nei casi di edilizia libera riguardanti interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale e installazione di impianti solari termici o fotovoltaici.
Adempimenti 1. SCIA, denuncia di inizio attività e permesso a costruire PRIMA DEI LAVORI - fase di progettazione Alla domanda di rilascio del permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività o alla SCIA, il committente: ALLEGA Documentazione tecnica riportante le misure adottate in relazione al percorso di accesso alla copertura, all’accesso alla copertura, al transito e all’esecuzione dei lavori sulla copertura (relazione tecnica di progetto e planimetria)
Adempimenti 1. SCIA, denuncia di inizio attività e permesso a costruire A FINE LAVORI Il committente acquisisce tutta la documentazione relativa a corretta installazione, idoneità della struttura, certificazioni del fabbricante, manuali d’uso e manutenzione, programma delle manutenzioni, ecc. con la comunicazione di fine lavori deposita presso il Comune la documentazione attestante la corretta adozione ed esecuzione delle misure di sicurezza, preventive e protettive, previste dalla legge regionale ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto adempimento Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ove nominato) recepisce nel fascicolo dell’opera i contenuti dell’elaborato tecnico
Adempimenti 2. edilizia libera - interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale e installazione impianti solari termici/fotovoltaici Il committente: Acquisisce la documentazione relativa a corretta installazione, idoneità della struttura, certificazioni del fabbricante, manuali d’uso e manutenzione, programma delle manutenzioni, ecc. Invia al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto adempimento
Adempimenti PER GLI ACCESSI SUCCESSIVI Il proprietario dell’immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione/manutenzione: mette a disposizione l’elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell’opera, ove previsto, ai soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento Aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o soggetto responsabile della gestione/manutenzione INOLTRE deve garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta (registro di controllo come previsto dal manuale d’uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura)
Elaborato tecnico della copertura a. Relazione tecnica di progetto (caratteristiche della copertura, ubicazione dei percorsi, accessi, misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto per transito ed esecuzione lavori sulla copertura) b. Planimetria della copertura con evidenza di percorso, punto di accesso, sistemi di prevenzione e protezione previsti c. Documentazione attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni derivanti dal sistema di ancoraggio d. Certificazione del fabbricante (dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci, ecc.) e. Dichiarazione di corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, linee di ancoraggio e/o ganci, ecc. f. Manuale d’uso e manutenzione dei dispositivi installati g. Programma di manutenzione dei dispositivi installati
Allegato Contiene le indicazioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive: 1. Criteri generali di progettazione 2. Percorsi di accesso alla copertura 3. Punti di accesso alla copertura 4. Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
Progettazione accurata
Alcuni esempi…
Conclusioni Gli adempimenti previsti dalla legge fanno capo al committente (e al progettista), non sono oneri diretti delle imprese Riguardano le imprese quando: La ditta che esegue i lavori potrebbe trovarsi a dover realizzare queste misure (nozioni su modalità di allestimento, certificazioni di conformità, corretta installazione, ecc.) Nell’elaborazione del POS devono tenere conto degli apprestamenti ma non sostituiscono i dispositivi di protezione collettiva
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