LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L'UTILIZZO DEL TFR

Pagina creata da Paolo Pace
 
CONTINUA A LEGGERE
LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA
       COMPLEMENTARE
     E L’UTILIZZO DEL TFR

       A cura di Maria Rosa Gheido

                                       1

      LEGGE DELEGA n. 243/2004
            (luglio 2004)

   AVVISO COMUNE DELLE PARTI SOCIALI
          (febbraio e luglio 2005)

         DECRETO LEGISLATIVO
         5 dicembre 2005, n. 252
      in vigore dal 1° gennaio 2007

                                       2

                                           1
GLI ATTORI

¾ Fondi Pensione Negoziali

¾ Fondi Pensione Aperti

¾ Polizze Previdenziali Assicurative (pip)

¾ Fondi Residuali (istituiti su base regionale o dall’INPS)

                                                              3

D.LGS.252/2005: LE CARATTERISTICHE
DEI FONDI PENSIONE

 ¾ Adesione libera e volontaria

 ¾ Contribuzione definita

 ¾ Contributi a carico lavoratori e datori di lavoro

 ¾ Utilizzo del TFR

                                                              4

                                                                  2
L’ANTICIPAZIONE ALL’1.1.2007

6. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
   252, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1° gennaio 2008» e «31 dicembre 2007»,
  ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono
  sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio
  2007» e «31 dicembre 2006»;

                                                                 5

SITUAZIONE FINO AL 30.12.2006
UTILIZZO DEL TFR PER
IL FINANZIAMENTO DEI FONDI PENSIONE

9 i fondi contrattuali chiedono la destinazione di una quota
annuale di TFR ai fondi pensione
9 per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993
che aderiscano ai fondi pensione il versamento del TFR è
integrale

                                                                 6

                                                                     3
DECRETO LEGISLATIVO
5 dicembre 2005, n. 252

9 La riforma entra in vigore il 1° gennaio 2007

9 Per le aziende con almeno 50 dipendenti scatta l’obbligo di
  conferire il TFR maturando non destinato ai fondi pensione,
  all’istituendo Fondo per la gestione del Tfr nel settore
  privato, presso l’INPS

                                                                7

            L’UTILIZZO DEL TFR
    PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIGUARDA I FLUSSI IN                 È VOLONTARIO
MATURAZIONE
(non il fondo al 31.12.2006)

                                                                8

                                                                    4
POSSIBILI OPZIONI PER IL LAVORATORE

  9 mantenere il TFR in azienda

  9 versare il TFR al fondo pensione previsto
   dai contratti collettivi

  9 versare il TFR ad un fondo pensione
    aperto o ad una polizza assicurativa
    previdenziale

                                                                     9

INFORMATIVA DELL’IMPRESA
AL LAVORATORE

Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informativa:
¾ a tutti i lavoratori, prima dell’avvio del   periodo di 6 mesi,
  in merito alle scelte possibili;
9 al lavoratore silente, 30 giorni prima della scadenza dei 6
  mesi, in merito alla sorte del TFR maturando

                                                                    10

                                                                         5
L’INFORMATIVA PREVENTIVA

INFORMATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO IN AZIENDA ALLA
DATA
DEL 31 DICEMBRE 2006, PRIMA DELL’AVVIO DEL PERIODO TRANSITORIO
(1/1/2007)
SULLA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO.
Una copia dovrà essere restituita debitamente firmata dal lavoratore per ricevuta.

LA PRESENTE INFORMAZIONE VIENE FORNITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART. 8, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/2005.
Ai sensi dell’art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a
decorrere dal
1° gennaio 2007 Lei avrà a disposizione 6 (sei) mesi per decidere la destinazione del
suo
TFR maturando.

                                                                                                     11

L’INFORMATIVA PREVENTIVA
La scelta potrà avvenire in maniera esplicita ovvero in maniera tacita, entro il prossimo 30
giugno e non riguarda, in ogni caso, il trattamento maturato a tutto il 31 dicembre 2006.
Lei potrà decidere se conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare
ovvero se mantenerlo presso l’Azienda. In quest’ultimo caso Lei potrà revocare in qualsisi
momento la scelta effettuata e successivamente conferire ad una forma pensionistica
complementare il TFR che andrà a maturare.
La Sua scelta deve essere espressa per iscritto e, in caso di conferimento del TFR maturando
ad un Fondo pensione non di categoria deve contenere gli estremi per il versamento.
Nel caso in cui, nel predetto periodo, Lei non esprima alcuna volontà (silenzio-assenso), a
decorrere dal 1/7/2007 provvederemo a trasferire il suo TFR maturando:
a)alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche
  territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale, che in tal caso viene allegato
  alla presente informativa, di cui costituisce parte integrante.
b)in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l’azienda abbia aderito, il TFR
  maturando e’ trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito
  il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica
   complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano
   destinatari, il TFR verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso
   l’INPS.
Data…………             Il datore di lavoro
Per ricevuta         Il lavoratore
                                                                                                     12

                                                                                                          6
INFORMATIVA AL QUINTO MESE

¾ INFORMATIVA RELATIVA ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A CUI IL
  TFR MATURANDO VIENE DESTINATO IN CASO DI MODALITÀ TACITA, AI SENSI
  DELL’ART. 8, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252.
¾ (da consegnare al lavoratore trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili)
  A_____________

  _____________
¾ Poichè Lei non ha ancora provveduto, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, a manifestare la sua
  sul conferimento del TFR maturando, così come comunicato con la nota del__________,
  La informiamo che il suo TFR maturando verrà versato a decorrere dal___________ alla
  seguente forma pensionistica complementare:
  ______________
¾ Data
  Il datore di lavoro
¾ Consegnata a mano il ……………….
¾ Il sottoscritto ………………………….dichiara di ricevere in data………… il presente modulo
  contenente informazioni sulla forma pensionistica complementare sulla quale verrà
  conferito il mio TFR maturando, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del D.Lgs. 252/2005.
¾ Firma del lavoratore

¾ LA MANIFESTAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DEL LAVORATORE
    – Per il conferimento espresso del TFR ad un fondo pensione;                        13

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE
IVS PRIMA DEL 29.4.1993

¾ Già iscritti ad un fondo pensione negoziale:
¾ Possono optare per lasciare il TFR residuo in azienda o per
    conferirlo al fondo al quale sono iscritti;
¾ In caso di silenzio assenso il datore di lavoro conferisce l’intero
    TFR al fondo.

                                                                                        14

                                                                                             7
LAVORATORI ISCRITTI ALLA
GESTIONE IVS PRIMA DEL 29.4.1993

¾ Non iscritti all’1.1.2007 ad un fondo, possono:
¾ Lasciare il TFR in azienda o conferirlo ad un fondo;
¾ Conferire parzialmente il TFR al fondo, nella misura già
  fissata dagli accordi o contratti collettivi (se non è previsto,
  in misura non inferiore al 50%)

                                                                     15

“SILENZIO-ASSENSO”

Se entro sei mesi dal 1 gennaio 2007 o dall’assunzione, il
lavoratore NON esercita una delle possibili opzioni, il TFR
andrà:

 9al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, anche
 territoriale o aziendale
 9 in assenza di fondi contrattuali, al fondo istituito presso
 l’INPS

                                                                     16

                                                                          8
FONDINPS

¾ È il fondo di previdenza complementare costituito presso
  l’INPS;

¾ L’adesione è consentita in forma individuale, secondo le
  modalità TACITE di conferimento del TFR

                                                                17

 LE AZIENDE CON ALMENO
 50 DIPENDENTI

¾ Con effetto dal mese di gennaio 2007;
¾ Versano mensilmente con il DM 10 le quote di TFR
  maturando che i dipendenti non hanno destinato alla
  previdenza complementare;
¾ Al fondo per la gestione del TFR dei dipendenti del settore
  privato gestito dall’INPS;

                                                                18

                                                                     9
COME SI CONTANO I DIPENDENTI

¾Con riferimento al 31.12.2006:
La media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, senza
alcun rilievo per la tipologia contrattuale e per l’orario di
lavoro,
Con la sola esclusione dei lavoratori assenti in cui
sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.
I lavoratori partime si contano in base all’orario effettuato in
proporzione a quello a tempo pieno definito dal c.c.n.l.

                                                                   19

QUANDO E COME SI VERSA

¾ A decorrere dal mese successivo a quello in cui il
  lavoratore ha espresso la scelta di destinare il TFR
  all’azienda, con effetto dall’1.1.2007 ( o dalla data di
  assunzione se successiva);
¾ Le mensilità arretrate si versano maggiorate degli interessi
  calcolati utilizzando come tasso il coefficiente di
  rivalutazione al 31.12.2006

                                                                   20

                                                                        10
CHE COSA NON SI VERSA

¾ Le quote relative ai lavoratori che conferiscono con
  modalità esplicite o tacite l’intero TFR al fondo pensione,
  maturate nei mesi antecedenti l’opzione;
¾ Il TFR dei lavoratori con rapporto di lavoro di durata
  inferiore a 3 mesi;
¾ Il TFR dei lavoratori a domicilio, di impiegati e quadri del
  settore agricolo, dei lavoratori per i quali i c.c.n.l. ne
  prevedono la corresponsione periodica ovvero
  l’accantonamento presso terzi

                                                                  21

COME SARÀ GESTITO IL TFR VERSATO
AL FONDO DI TESORERIA

¾ In caso di anticipazione o liquidazione le prestazioni sono
  erogate dal datore di lavoro che le compensa:
   – Prioritariamente con le quote dovute al Fondo nel mese;
   – Se incapienti, sull’ammontare complessivamente dovuto
     agli enti previdenziali per lo stesso mese di riferimento;
   – se permane l’incapienza, il datore di lavoro ne comunica
     l’importo all’INPS che entro 30 giorni provvede
     all’erogazione;

                                                                  22

                                                                       11
IL VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE
PER I LAVORATORI IN FORZA
AL 31.12.2006

¾ In caso di conferimento ESPLICITO
- Il datore di lavoro è tenuto al versamento a decorrere dal
  1.7.2007 con riferimento al periodo compreso fra la DATA
  DI ADESIONE e il 30 giugno 2007 (importi rivalutati)

¾ In caso di SILENZIO-ASSENSO:
  -Il datore di lavoro versa alla forma pensionistica
  individuata dalla norma di legge il tfr maturando
  dall’1.7.2007;

                                                                 23

IL VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE
DEL TFR DEI NUOVI ASSUNTI

¾ Se non hanno già espresso, durante un precedente
  rapporto di lavoro, la volontà di versare il TFR ad un fondo
  pensione, hanno 6 mesi di tempo per decidere la
  destinazione del TFR maturando;

¾ Se scelgono, espressamente o tacitamente, di destinarlo
  alla previdenza complementare il datore di lavoro è tenuto
  ad effettuare il versamento a decorrere dal mese
  successivo a quello della scelta con effetto dalla data di
  assunzione.

                                                                 24

                                                                      12
PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO

  Dopo 2 anni di iscrizione ad una forma pensionistica
  complementare, il lavoratore può trasferire la
  posizione individuale maturata ad altra forma
  pensionistica, con il diritto al conferimento nella forma
  prescelta :

  9 del TFR maturando

  9 dell’eventuale contributo a carico del
    datore di lavoro nei limiti e secondo le
    modalità stabilite dai contratti o accordi
    collettivi, anche aziendali
                                                               25

MISURE DI COMPENSAZIONE
PER LE IMPRESE

9 Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo
  pari al 4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al 6%
  (per le imprese con meno di 50 addetti) dell’importo annuo
  di TFR conferito alle forme pensionistiche complementari

9 Esonero dal versamento del contributo al Fondo di
  garanzia per il TFR conferito ai Fondi o all’INPS

9 Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione
  per il 2008 fino allo 0,28% dal 2014)

                                                               26

                                                                    13
CHE COSA SUCCEDE SE PERDO
O CAMBIO IL POSTO DI LAVORO

 ¾ Il lavoratore può trasferire la sua posizione presso il fondo
   al quale ha diritto di iscriversi con il nuovo c.c.n.l.
 ¾ In caso di inoccupazione, dopo 12 mesi la posizione può
   essere riscattata al 50% o per intero a seconda della
   durata;
 ¾ In caso di morte dell’iscritto la posizione è riscattata dagli
   eredi o dai beneficiari dallo stesso indicati.

                                                                    27

ANTICIPAZIONI

¾ 75% della posizione maturata per spese sanitarie
  conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge
  o ai figli - nessuna condizione di anzianità di iscrizione
¾ 75% della posizione maturata,per l’acquisto della prima casa
  o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli
  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro
  e di risanamento conservativo, di ristrutturazione
  edilizia,almeno 8 anni dalla prima iscrizione ad un fondo
  di previdenza
¾ 30% per ulteriori esigenze decorsi 8 anni di iscrizione

                                                                    28

                                                                         14
RISCATTI
In caso di perdita del posto di lavoro è POSSIBILE
¾ riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale
   maturata, nel caso in cui il periodo di disoccupazione
   conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso
   tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro
   a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o
   straordinaria,
¾ riscattare l’intera posizione, qualora il periodo di inoccupazione
   conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore
   a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la
   riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Se tali
   eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione
   dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
   complementari, è possibile, invece, chiedere l’anticipo della
   decorrenza di tali prestazioni.
¾ Se l’aderente muore prima della maturazione del diritto alle
   prestazioni,la posizione è riscattata dagli eredi o dai beneficiari.

                                                                          29

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

¾ Vale solo il limite assoluto di 5.164,57 euro, nel quale rientrano
  anche gli eventuali contributi che non sono stati detratti dai
  familiari a carico;

¾ I lavoratori di prima occupazione, dopo il quinto anno di
  partecipazione alla previdenza complementare, possono dedurre
  dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57
  euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e
  i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di
  iscrizione.

                                                                          30

                                                                               15
LE PRESTAZIONI

¾ Il diritto alla prestazione pensionistica matura al momento della
  maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime
  obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di
  partecipazione;
¾ possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale,
  fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale
  accumulato, e in rendita;
¾ I “vecchi iscritti ai vecchi fondi” possono ritirare l’intera posizione
  in conto capitale.

                                                                            31

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

  - sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della
  parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;

  - sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
  comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con
  l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
  percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
  partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
  limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

                                                                            32

                                                                                 16
NOVITÀ DEL PERIODO
           10.02.2007-9.03.2007

               a cura di Laurenzia Binda

NOVITÀ DEL PERIODO

 MEDICI IN FORMAZIONE          Circ. Inps 8.2.07 n. 37
 SPECIALISTICA
 CESSIONE DEL QUINTO           D.M. Economia 27.12.2006

 LAVORATORI RUMENI E BULGARI   Circ. Min. Interno 9.02.2007 n.
                               553; Circ. Inps 23.02.2007 n. 46;
                               Mess. Inps 23.02.2007 n. 4932

 ORARIO DI LAVORO              Interpello Min. Lavoro 8.02.2007
                               n. 10
 ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA     Interpello Min. Lavoro 8.02.2007
                               n. 9

 RETRIBUZIONE E ALIQUOTE       Circ. Enpals 8.02.2007 n. 3

 MODELLO 730/2007              Provv. Ag. Entrate 15.01.2007

                                                                   34

                                                                        17
NOVITÀ DEL PERIODO

 COMUNICAZIONE ASSUNZIONE      Nota Min. Lavoro 14.02.2007
                               n. 4746; www.lavoro.gov.it
 LAVORO A TERMINE              Interpello Min. Lavoro 13.02.2007
                               n. 12
 SERVIZIO DI SCORTE TECNICHE   Interpello Min. Lavoro 13.02.2007
                               n. 11
 CASSETTO PREVIDENZIALE        Mess. Inps 14.02.2007 n. 4269
 CODICI E-MENS                 Mess. Inps 13.02.2007 n. 4148
 CONFERIMENTO TFR              Comun. Previndai 12.02.2007
 DECADENZA DAI TRATTAMENTI     Circ. Inps 15.02.2007 n. 39
 PERMESSO DI SOGGIORNO         D.L. 15.02.2007 n. 10
 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA      Mess. Inps 14.02.2007 n. 4215

                                                                   35

NOVITÀ DEL PERIODO

 LAVORATORI DOMESTICI          Circ. Inps 16.02.2007 n. 40

 INTERESSE RATEAZIONE          Note Inail 16.02.2007 n. 2019,
                               20.02.2007 n. 2152
 COLLOCAMENTO DISABILI         Nota Min. Lavoro 28.12.2006
                               n. 674
 INCENTIVI ALL’ESODO           C.M. 16.02.2007 n. 10/E
 MOD. 770/2007                 Provv. Ag. Entrate 15.01.2007

 PARI OPPORTUNITÀ              L. 6.02.2007 n. 13

 MALATTIA APPRENDISTI          Circ. Inps 21.02.2007 n. 43
 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE    Circ. Min. Interno 14.02.2007
                               n. 594

                                                                   36

                                                                        18
NOVITÀ DEL PERIODO

 CITTADINI DI PAESI TERZI       Circ. Min. Interno 16.02.2007 n. 400
 RATEIZZAZIONE                  Circ. Inps 23.02.2007 n. 44
 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI     Circ. Inps 23.02.2007 n. 45
 PRIMO PERMESSO DI              Dirett. Min. Interno 23.02.2007
 SOGGIORNO                      n. 749
 PREMI INAIL                    Circ. Inail 27.02.2007 n. 6
 LAVORO A COTTIMO E             Interpello Min. Lavoro 1.03.2007
 APPRENDISTATO                  n. 13
 TRASFORMAZIONE                 Interpello Min. Lavoro 1.03.2007
 APPRENDISTATO                  n. 14
 STAGIONALI                     Circ. CNCL 23.02.2007 n. 963
 CUD 2007                       Circ. Inps 5.03.2007 n. 47

                                                                       37

NOVITÀ DEL PERIODO

 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI Mess. Inps 27.02.2007 n. 5207
 LAVORO

 PRIVACY                         Provv. Garante Privacy 1.03.2007
                                 n. 13

 FONDO DI GARANZIA               Circ. Inps 7.03.2007 n. 53

 CONTRIBUTI VOLONTARI 2007       Circ. Inps 7.03.2007 n. 54

 LAVORATORI DOMESTICI            Mess. Inps 1.03.2007 n. 5562

                                                                       38

                                                                            19
Puoi anche leggere