La ricongiunzione dei periodi retributivi - Seminario 21/05/2020 ore 17.00 Giacomo Gazzin - Dottori Agronomi e ...

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                 Seminario
                 21/05/2020

                  ore 17.00

                   Relatori:
              Giacomo Gazzin
              dottore agronomo
                       e
              Pietro Zangheri
               dottore geologo

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

Se nel corso della tua carriera hai versato contributi in uno o più
Enti Previdenziali oltre all’EPAP (INPS o altre casse) puoi
decidere se riunirli in un’unica pensione con:

- il cumulo contributivo

- la ricongiunzione

- la totalizzazione

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

Il Cumulo contributivo

Reso operativo dalla pubblicazione della circolare Inps
n.140/2017, il cumulo gratuito dei contributi, esteso dalla Legge
di Bilancio 2017 (n. 232/2016, art. 1, commi 195-198) anche ai
liberi professionisti, rappresenta una delle tre soluzioni che
consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni.
Grazie al cumulo sarà possibile, per il lavoratore che abbia
versato contributi a Enti previdenziali diversi, poter sfruttare per
intero il proprio patrimonio contributivo senza tuttavia pagare
le somme eventualmente previste per la ricongiunzione
passiva.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

La Ricongiunzione
La ricongiunzione consiste nel trasferimento materiale dei contributi versati in
diverse gestioni che vengono spostati nel proprio Ente di previdenza.
Nel caso di ricongiunzione verso EPAP, tutto quanto versato in altri Enti (ad esempio
INPS) viene trasferito e accreditato sul tuo conto personale (montante contributivo).
Il denaro viene trasferito, e quindi materialmente visibile nel tuo estratto conto, e
concorrerà a formare la tua pensione.
Nel caso in cui tu voglia ricongiungere i tuoi contributi verso l’EPAP, gli Enti di
previdenza dovranno conferire i tuoi contributi aggiungendovi una maggiorazione del
4,5% annuo (art. 2, comma 1, Legge n. 45/1990). Questi importi verranno accreditati
sulla tua posizione senza nessun onere aggiuntivo nel rispetto del “principio di cassa”,
ovvero entreranno a formare il montante contributivo a partire dall’anno di incasso
delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre
annualità.
L’operazione può avvenire anche in senso contrario, cioè dall’EPAP a un’altra
gestione previdenziale e ciò può avvenire solo nel momento in cui il professionista
non sia più iscritto al nostro Ente. In questo caso la ricongiunzione potrebbe essere
onerosa: l’Ente destinatario potrebbe richiederti dei versamenti aggiuntivi (art. 2,
comma 2, Legge n. 45/1990).                                                            4
La ricongiunzione dei periodi retributivi

La Totalizzazione
Prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 consiste nella
possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il
diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più Enti
di previdenza in modo da poter conseguire quote di pensione,
proporzionali ai contributi stessi, a carico delle gestioni presso cui si
trovano i contributi, senza quindi dover effettuare la loro
ricongiunzione.
La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia
perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non
vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi
restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente
per formare una rata di pensione unica.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                              Cumulo

Chi può usufruire dell’istituto del Cumulo?
Sono interessati al Cumulo i lavoratori iscritti presso due o più
forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme
sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione
separata Inps, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza
privatizzati e privati.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                                Cumulo

Come sono composte le pensioni in Cumulo?
Le pensioni in Cumulo saranno composte da più quote di pensione
afferenti alle singole gestioni. Ogni gestione previdenziale determinerà
il trattamento pro quota della pensione, in rapporto ai rispettivi periodi
di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e pertanto in alcuni casi anche con il sistema retributivo.

Quali sono le prestazioni che si possono conseguire mediante il
cumulo?
Le prestazioni conseguibili sono:
- Vecchiaia;
- Anticipata;
- Inabilità;
- Superstiti                                                           7
La ricongiunzione dei periodi retributivi

                                     Cumulo

Quali requisiti bisogna avere per poter conseguire la pensione in cumulo?
• per la pensione di “vecchiaia in Cumulo” il diritto al trattamento è
conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra
quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate
all’esercizio della facoltà di cumulo ovvero nel caso di gestione INPS 66 anni
e 7 mesi attuali e 67 anni dal 01/01/2021.
• per la pensione “anticipata in Cumulo” sono necessari 42 anni e 10 mesi
per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva
complessiva non coincidente, indipendentemente dall’età anagrafica (oggetto
di adeguamento alla speranza di vita)

Da quando decorrono le prestazioni da Cumulo?
Le pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità da Cumulo decorrono dal 1°
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal
mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti se successiva.
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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                             Ricongiunzione
Cos’è la ricongiunzione
La ricongiunzione è l’unificazione dei periodi di contribuzione
previdenziale maturati dal professionista in diverse gestioni previdenziali,
e permette di calcolare un’unica pensione su tutti i contributi versati.
Quando puoi richiedere la ricongiunzione
• Professionista iscritto all’Epap e iscritto in altre forme obbligatorie di
previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per lavoratori
autonomi e liberi professionisti.
 • Lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, o
libero professionista che sia stato iscritto all’Epap.
• Iscritto all’Epap che già goda dell’erogazione di una pensione di
anzianità.
Per ottenere un’unica pensione, e dopo il compimento dell’età
pensionabile, la ricongiunzione può essere richiesta presso una gestione
nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione
continuativa in regime obbligatorio                                        9
La ricongiunzione dei periodi retributivi

                         Ricongiunzione

Presupposti per fare domanda di ricongiunzione attiva
 Il professionista dottore agronomo, dottore forestale, attuario,
chimico o geologo deve essere iscritto all’Epap; sono iscritti
all’Epap anche coloro che pur avendo presentato la dichiarazione
di cessazione dell’attività professionale, non si sono cancellati
dall’Albo;
• All’atto della domanda i contributi oggetto della ricongiunzione
devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre
forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più
attiva;
• La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da
ricongiungere devono riguardare tutti i periodi maturati presso le
altre forme previdenziali;                                       10
La ricongiunzione dei periodi retributivi

                          Ricongiunzione

•I periodi coincidenti relativi ad attività lavorativa effettiva non
comportano incremento di anzianità contributiva per il
richiedente, ma solo l’incremento della posizione individuale

• La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola
volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente
alla prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno
10 anni, di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In
mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione può
effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella
quale sia stata precedentemente accentrata la posizione
contributiva.
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La ricongiunzione dei periodi retributivi

           Ricongiunzione
     Domanda di ricongiunzione attiva

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                            Ricongiunzione

Trasferimento dei contributi
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Epap
l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto che:
1. I contributi, obbligatori o volontari e le somme relative ai periodi
riscattati, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del
4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello
cui i contributi stessi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno
immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il
trasferimento.

Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti
I contributi annui trasferiti e versati all’Epap vengono assunti nella
misura convenzionale corrispondente all’ammontare trasferito.
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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                         Ricongiunzione

Presupposti per fare domanda di ricongiunzione passiva
• Il professionista dottore agronomo, dottore forestale, attuario,
chimico e geologo richiedente deve essere iscritto presso la
gestione previdenziale verso la quale è rivolta la domanda di
ricongiunzione e non deve essere più iscritto all’Epap;
• I contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i
periodi contributivi maturati presso l’Epap la cui posizione non
deve risultare più attiva;
• La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da
ricongiungere devono riguardare tutti i periodi di contribuzione
maturati presso l’Epap.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi
                                Ricongiunzione
Trasferimento dei contributi
L’Epap trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza,
maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a
decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente
a quello nel quale si effettua il trasferimento.
Onere della ricongiunzione
L’onere della ricongiunzione è a carico del professionista, e viene
calcolato facendo la differenza tra la riserva matematica necessaria alla
copertura assicurativa del periodo utile e l’importo dei contributi
trasferiti alle altre gestioni.
Nel caso di ricongiunzione passiva, l’onere a carico del professionista è
calcolato dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento.
Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti
La determinazione del diritto e della misura della pensione unica
derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore
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nella gestione accentrante.
La ricongiunzione dei periodi retributivi

                               Totalizzazione

La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia
perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non
vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi
restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per
formare una rata di pensione unica.
L’ultimo Ente in cui si è contribuito è quello incaricato di svolgere
tutte le operazioni di istruzione della pratica, vale a dire le verifiche e i
conteggi necessari a determinare la rata unica di pensione.
L’INPS è incaricato di raccogliere periodicamente dai diversi
Enti la loro quota e di versare la rata unificata di pensione. I
diversi Enti verseranno la propria quota di pensione calcolata
secondo le proprie regole.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                            Totalizzazione

Quando si può richiedere?
Requisiti stabiliti dalla normativa sulla Totalizzazione (D.Lgs.
42/2006).

Per il triennio 2016/2018:
- Pensione di vecchiaia: 65 anni e 7 mesi di età e anzianità
contributiva complessiva di almeno 20 anni.
- Pensione di anzianità: anzianità contributiva di almeno 40 anni e 7
mesi di contributi sommando i periodi non coincidenti versati nelle
diverse gestioni.
- Applicazione della finestra di posticipo della decorrenza: 18 mesi
per la vecchiaia e 21 mesi per l’anzianità dalla maturazione del diritto.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                                Riscatto
Domanda di riscatto
La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento a
domanda dell’iscritto o dei suoi superstiti. La domanda deve essere
presentata alla sede dell’EPAP utilizzando l’apposito modulo.

Come si calcola la contribuzione dovuta
L’onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall’iscritto che
può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso
tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:
misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo
vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota del
10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF
e comunicati all’EPAP, riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data
della domanda.                                                         18
La ricongiunzione dei periodi retributivi

                              Riscatto

Chi può chiederlo
La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Ente
che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione e di
contribuzione all’Ente.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                             Riscatto

Quali periodi si possono riscattare
Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività
professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire
dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, limitatamente ai
periodi che risultino privi di copertura contributiva di carattere
obbligatorio, limitatamente a periodi di attività professionale
documentati.

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

              ALCUNE CONSIDERAZIONI
              … oggi e nel prossimo futuro …

•Elevato numero di iscritti, soprattutto giovani, con diverse
forme di contribuzione e/o periodi di assenza di contribuzione
•Minore anzianità contributiva per ritardato ingresso stabile
nel mondo del lavoro
•Tasso di sostituzione tra i più bassi

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

                    Un banale esempio…

•150.000 euro di montante
•10 anni alla pensione (65 anni)
•Reddito annuo: 50.000 euro

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La ricongiunzione dei periodi retributivi

    RAGIONIAMO SU UN TASSO DI SOSTITUZIONE
                          DIGNITOSO
   (anche in questi giorni difficili di profondi cambiamenti del
                      mondo professionale)

•Incremento volontario del soggettivo? (12% – 14% – 16% –
18% – 25%)
•Forme previdenziali integrative (private)
•Forme di riscatto
•Integrativo del 2 o del 4 % (conviene? non conviene?)
•Doppia tassazione (prima ai rendimenti finanziari e poi
all’assegno pensionistico). E’ possibile far sentire la nostra
voce?
•… e durante la vita lavorativa … Welfare (giovani, famiglie,
attività lavorativa)                                          23
La ricongiunzione dei periodi retributivi

 CONFRONTIAMOCI SU QUESTI TEMI

                      e

     GRAZIE DELL’ATTENZIONE

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