La ricongiunzione dei periodi retributivi - Seminario 21/05/2020 ore 17.00 Giacomo Gazzin - Dottori Agronomi e ...
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La ricongiunzione dei periodi retributivi Seminario 21/05/2020 ore 17.00 Relatori: Giacomo Gazzin dottore agronomo e Pietro Zangheri dottore geologo 1
La ricongiunzione dei periodi retributivi Se nel corso della tua carriera hai versato contributi in uno o più Enti Previdenziali oltre all’EPAP (INPS o altre casse) puoi decidere se riunirli in un’unica pensione con: - il cumulo contributivo - la ricongiunzione - la totalizzazione 2
La ricongiunzione dei periodi retributivi Il Cumulo contributivo Reso operativo dalla pubblicazione della circolare Inps n.140/2017, il cumulo gratuito dei contributi, esteso dalla Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016, art. 1, commi 195-198) anche ai liberi professionisti, rappresenta una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni. Grazie al cumulo sarà possibile, per il lavoratore che abbia versato contributi a Enti previdenziali diversi, poter sfruttare per intero il proprio patrimonio contributivo senza tuttavia pagare le somme eventualmente previste per la ricongiunzione passiva. 3
La ricongiunzione dei periodi retributivi La Ricongiunzione La ricongiunzione consiste nel trasferimento materiale dei contributi versati in diverse gestioni che vengono spostati nel proprio Ente di previdenza. Nel caso di ricongiunzione verso EPAP, tutto quanto versato in altri Enti (ad esempio INPS) viene trasferito e accreditato sul tuo conto personale (montante contributivo). Il denaro viene trasferito, e quindi materialmente visibile nel tuo estratto conto, e concorrerà a formare la tua pensione. Nel caso in cui tu voglia ricongiungere i tuoi contributi verso l’EPAP, gli Enti di previdenza dovranno conferire i tuoi contributi aggiungendovi una maggiorazione del 4,5% annuo (art. 2, comma 1, Legge n. 45/1990). Questi importi verranno accreditati sulla tua posizione senza nessun onere aggiuntivo nel rispetto del “principio di cassa”, ovvero entreranno a formare il montante contributivo a partire dall’anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità. L’operazione può avvenire anche in senso contrario, cioè dall’EPAP a un’altra gestione previdenziale e ciò può avvenire solo nel momento in cui il professionista non sia più iscritto al nostro Ente. In questo caso la ricongiunzione potrebbe essere onerosa: l’Ente destinatario potrebbe richiederti dei versamenti aggiuntivi (art. 2, comma 2, Legge n. 45/1990). 4
La ricongiunzione dei periodi retributivi La Totalizzazione Prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 consiste nella possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più Enti di previdenza in modo da poter conseguire quote di pensione, proporzionali ai contributi stessi, a carico delle gestioni presso cui si trovano i contributi, senza quindi dover effettuare la loro ricongiunzione. La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per formare una rata di pensione unica. 5
La ricongiunzione dei periodi retributivi Cumulo Chi può usufruire dell’istituto del Cumulo? Sono interessati al Cumulo i lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata Inps, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati. 6
La ricongiunzione dei periodi retributivi Cumulo Come sono composte le pensioni in Cumulo? Le pensioni in Cumulo saranno composte da più quote di pensione afferenti alle singole gestioni. Ogni gestione previdenziale determinerà il trattamento pro quota della pensione, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e pertanto in alcuni casi anche con il sistema retributivo. Quali sono le prestazioni che si possono conseguire mediante il cumulo? Le prestazioni conseguibili sono: - Vecchiaia; - Anticipata; - Inabilità; - Superstiti 7
La ricongiunzione dei periodi retributivi Cumulo Quali requisiti bisogna avere per poter conseguire la pensione in cumulo? • per la pensione di “vecchiaia in Cumulo” il diritto al trattamento è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cumulo ovvero nel caso di gestione INPS 66 anni e 7 mesi attuali e 67 anni dal 01/01/2021. • per la pensione “anticipata in Cumulo” sono necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva complessiva non coincidente, indipendentemente dall’età anagrafica (oggetto di adeguamento alla speranza di vita) Da quando decorrono le prestazioni da Cumulo? Le pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità da Cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti se successiva. 8
La ricongiunzione dei periodi retributivi Ricongiunzione Cos’è la ricongiunzione La ricongiunzione è l’unificazione dei periodi di contribuzione previdenziale maturati dal professionista in diverse gestioni previdenziali, e permette di calcolare un’unica pensione su tutti i contributi versati. Quando puoi richiedere la ricongiunzione • Professionista iscritto all’Epap e iscritto in altre forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per lavoratori autonomi e liberi professionisti. • Lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, o libero professionista che sia stato iscritto all’Epap. • Iscritto all’Epap che già goda dell’erogazione di una pensione di anzianità. Per ottenere un’unica pensione, e dopo il compimento dell’età pensionabile, la ricongiunzione può essere richiesta presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio 9
La ricongiunzione dei periodi retributivi Ricongiunzione Presupposti per fare domanda di ricongiunzione attiva Il professionista dottore agronomo, dottore forestale, attuario, chimico o geologo deve essere iscritto all’Epap; sono iscritti all’Epap anche coloro che pur avendo presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività professionale, non si sono cancellati dall’Albo; • All’atto della domanda i contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più attiva; • La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi maturati presso le altre forme previdenziali; 10
La ricongiunzione dei periodi retributivi Ricongiunzione •I periodi coincidenti relativi ad attività lavorativa effettiva non comportano incremento di anzianità contributiva per il richiedente, ma solo l’incremento della posizione individuale • La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione può effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva. 11
La ricongiunzione dei periodi retributivi Ricongiunzione Domanda di ricongiunzione attiva 12
La ricongiunzione dei periodi retributivi Ricongiunzione Trasferimento dei contributi La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Epap l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto che: 1. I contributi, obbligatori o volontari e le somme relative ai periodi riscattati, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento. Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti I contributi annui trasferiti e versati all’Epap vengono assunti nella misura convenzionale corrispondente all’ammontare trasferito. 13
La ricongiunzione dei periodi retributivi Ricongiunzione Presupposti per fare domanda di ricongiunzione passiva • Il professionista dottore agronomo, dottore forestale, attuario, chimico e geologo richiedente deve essere iscritto presso la gestione previdenziale verso la quale è rivolta la domanda di ricongiunzione e non deve essere più iscritto all’Epap; • I contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso l’Epap la cui posizione non deve risultare più attiva; • La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso l’Epap. 14
La ricongiunzione dei periodi retributivi Ricongiunzione Trasferimento dei contributi L’Epap trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento. Onere della ricongiunzione L’onere della ricongiunzione è a carico del professionista, e viene calcolato facendo la differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa del periodo utile e l’importo dei contributi trasferiti alle altre gestioni. Nel caso di ricongiunzione passiva, l’onere a carico del professionista è calcolato dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento. Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore 15 nella gestione accentrante.
La ricongiunzione dei periodi retributivi Totalizzazione La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per formare una rata di pensione unica. L’ultimo Ente in cui si è contribuito è quello incaricato di svolgere tutte le operazioni di istruzione della pratica, vale a dire le verifiche e i conteggi necessari a determinare la rata unica di pensione. L’INPS è incaricato di raccogliere periodicamente dai diversi Enti la loro quota e di versare la rata unificata di pensione. I diversi Enti verseranno la propria quota di pensione calcolata secondo le proprie regole. 16
La ricongiunzione dei periodi retributivi Totalizzazione Quando si può richiedere? Requisiti stabiliti dalla normativa sulla Totalizzazione (D.Lgs. 42/2006). Per il triennio 2016/2018: - Pensione di vecchiaia: 65 anni e 7 mesi di età e anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni. - Pensione di anzianità: anzianità contributiva di almeno 40 anni e 7 mesi di contributi sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni. - Applicazione della finestra di posticipo della decorrenza: 18 mesi per la vecchiaia e 21 mesi per l’anzianità dalla maturazione del diritto. 17
La ricongiunzione dei periodi retributivi Riscatto Domanda di riscatto La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell’iscritto o dei suoi superstiti. La domanda deve essere presentata alla sede dell’EPAP utilizzando l’apposito modulo. Come si calcola la contribuzione dovuta L’onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall’iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo: misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta; misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP, riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. 18
La ricongiunzione dei periodi retributivi Riscatto Chi può chiederlo La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Ente che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all’Ente. 19
La ricongiunzione dei periodi retributivi Riscatto Quali periodi si possono riscattare Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, limitatamente ai periodi che risultino privi di copertura contributiva di carattere obbligatorio, limitatamente a periodi di attività professionale documentati. 20
La ricongiunzione dei periodi retributivi ALCUNE CONSIDERAZIONI … oggi e nel prossimo futuro … •Elevato numero di iscritti, soprattutto giovani, con diverse forme di contribuzione e/o periodi di assenza di contribuzione •Minore anzianità contributiva per ritardato ingresso stabile nel mondo del lavoro •Tasso di sostituzione tra i più bassi 21
La ricongiunzione dei periodi retributivi Un banale esempio… •150.000 euro di montante •10 anni alla pensione (65 anni) •Reddito annuo: 50.000 euro 22
La ricongiunzione dei periodi retributivi RAGIONIAMO SU UN TASSO DI SOSTITUZIONE DIGNITOSO (anche in questi giorni difficili di profondi cambiamenti del mondo professionale) •Incremento volontario del soggettivo? (12% – 14% – 16% – 18% – 25%) •Forme previdenziali integrative (private) •Forme di riscatto •Integrativo del 2 o del 4 % (conviene? non conviene?) •Doppia tassazione (prima ai rendimenti finanziari e poi all’assegno pensionistico). E’ possibile far sentire la nostra voce? •… e durante la vita lavorativa … Welfare (giovani, famiglie, attività lavorativa) 23
La ricongiunzione dei periodi retributivi CONFRONTIAMOCI SU QUESTI TEMI e GRAZIE DELL’ATTENZIONE 24
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