LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO FINO A 25MILA EURO - Compilazione dei moduli - rettifica delle precedente indicazioni

Pagina creata da Nicola Salvi
 
CONTINUA A LEGGERE
CIRCOLARE 37 DEL 21 04 2020

          Castagnetti Ivan
       dottore commercialista

LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO
        FINO A 25MILA EURO
Compilazione dei moduli – rettifica delle
       precedente indicazioni

                                            1
FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO – LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA
Dopo un attento approfondimento di un decreto del 15/4/2005 – che pubblico nella sezione circolari - devo
rettificare in parte quello contenuto nella precedente circolare in merito alla indicazione del dato fatturato e
chiarire alcuni aspetti che sembrano semplici ma alla fine non lo sono.
La scheda del finanziamento richiedeva il fatturato – termine che in campo fiscale ha in significato preciso, nel
campo dei finanziamenti non ha lo stesso significato il dato da indicare sono i ricavi (lo dice un decreto del
2005) !!! .
In italia siamo bravi a complicare le cose semplici.

Questa doveva essere una domanda semplice ma non lo è !!!

L’abi ha dato istruzioni alle banche il 16/04/2020 – questo è il link per accedere alle istruzioni Abi

La domanda vuole effettuata
    a) compilando il modulo per la richiesta predisposto dalla propria banca – qui occorre contattare la
       propria banca per farsi rilasciare questo modulo. MOLTE BANCHE HANNO RIPORTATI I
       MODULI DA COMPILARE SUI LORO SITI – IN ALCUNE BANCHE QUESTI MODULI SONO
       ADDIRITTURA 4
    b) compilando il modulo per il fondo garanzia questo modulo è reperibile sul sito del fondo garanzia link
       o sulla home page del sito dello studio link
    c) allegando alla richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda dei 25mila può essere frazionata anche in più banche.

Ogni banca chiede al cliente se ha già presentato altre domande in altre banche

Come inviare il modulo
I MODULI CON ALLEGATO LA CARTA IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE O DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE dovranno essere inviati alla propria banca , anche mediante indirizzo di posta
elettronica non certificata – la pec è consigliata in quanto si ha una ricevuta di presentazione.

MODULO DI RICHIESTA ALLA PROPRIA BANCA
La compilazione di questo modulo dipende dalle richieste che effettua la propria banca – non esiste per il
momento un facsimile

COME COMPILARE IL MODULO RELATIVO ALLA GARANZIA DEL FONDO
Il modulo si divide in 3 SCHEDE.

SCHEDA 1
Il modulo dovrà essere compilato, nel caso di impresa, dal legale rappresentante dell’impresa (che dovrà
indicare la denominazione e la ragione sociale, il codice fiscale, la data di costituzione e la sede legale) ovvero
dal professionista o dal lavoratore autonomo, che dovrà specificare il numero di partita IVA e la data di
iscrizione.
RIGO 12
Nel modulo dovrà essere specificato il codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento.
Si dovrà inoltre dichiarare che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19
RIGO 13

                                                                                                                  2
Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido
a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità).
RIGO 15
Dovranno essere indicati i ricavi registrati nell’ultimo bilancio depositato o nell’ultima dichiarazione fiscale
presentata.
I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, potranno certificare i ricavi con
un’autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo.

RIGO 17
Altra informazione da riportare nel modulo riguarda gli aiuti relativi alle misure temporanee di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni di cui si
è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi.
Attenzione: dovranno essere inseriti solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia.
Occorre quindi specificare gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni
fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza
Covid-19 di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente
presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata
riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie
ottenute dal Fondo PMI.
RIGO 18
Indicare email – il fondo di garanzia invia poi i dati per accedere al sito per il controllo della pratica

SCHEDA 2
Parametri dimensionali
I soggetti beneficiari “Impresa” dovranno compilare anche il prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali.
Sarà necessario specificare il tipo di impresa, ossia se l’impresa è:
1) autonoma, ossia se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di
minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese;
2) associata, ossia se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una
partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra
impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al
50% nell’impresa richiedente. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la
qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli
stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche
esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non
quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non
superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;
3) collegata, ossia se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o
comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di
un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa
richiedente. Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo
di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese,
congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;

                                                                                                                   3
- le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle
attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a
monte dell’impresa richiedente).
Occorre pertanto prestate attenzione nel caso di gruppi di società o di persone fisiche che hanno il controllo di
più società
In caso di soggetti collegati o associati occorre effettuare la somma dei dati con particolari regole che
appaiono sul dm 18/4/2005 – Allegati al Dm vi sono anche schede operative per il calcolo.

ANNO DA prendere a riferimento
La regole desumibile dal dm ministero attività produttive del 18/4/2005 sono le seguenti
Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione;
per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette
informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e,
per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le
quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero,
nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è
stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati
ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

In sintesi
    - SE NON E’ ANCORA STATO APPROVATO IL BILANCIO DEL 2019 PER LE SOCIETA’ DI
        CAPITALI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CI VANNO I DATI 2018 – nb se la
        domanda è presentata dopo approvazione del bilancio 2019 ci vanno i dati del 2019.
    - GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI ASSUMERANNO SEMPRE I DATI DEL 2018 NON AVENDO
        ANCORA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 2019
    - LE SOCIETA DI PERSONE IN SEMPLIFICATA ASSUMERANNO I RICAVI DEL 2018
    - LE SOCIETA DI PERSONE IN ORDINARIA SE NON HANNO APPROVATO IL BILANCIO E
        considerato CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRENDONO I
        RICAVI DEL 2018

Calcolo ULA
il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero
medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si
riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Il dm 15/4/2005 sottolinea
Con riferimento all’art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori
(imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi
finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività
svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini
di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i
rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione
di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di

                                                                                                                      4
formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese
l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura
proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto
collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore
settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro;
qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il
dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di
maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono
essere conteggiati.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in
misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal
contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36
ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di
lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di
28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di
maternita', paternita' e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non
devono essere conteggiati.

 FATTURATO - TOTALE ATTIVO
Art. 2 del dm 15 04 2005 afferma che
  a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti
norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della
societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre
imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

  b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

Quindi non assumere il dato dell’iva ma quello dei ricavi

Se con i primi due dati dipendenti e fatturato si possono già determinare la tipologia di soggetto – in questo
caso può essere evitato l’indicazione del totale del bilancio (tale dato infatti potrebbe non essere disponibile
oggi per chi non ha redatto in bilancio cee oppure per i soggetti in contabilità semplificata (per questi ultimi il
conteggio risulta laborioso per l’assenza dei dati dell’attivo e del passivo, i semplificati registrano solo i costi ed
i ricavi)

Le istruzioni al modello chiariscono che
DATI ULA il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante
un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui
si riferiscono i dati di cui sopra
FATTURATO per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall’ultima dichiarazione dei
redditi presentata.

                                                                                                                                                                       5
TOTALE ATTIVO - si intende il totale dell’attivo patrimoniale; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta
informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell’impresa.

DIMENSIONI IMPRESA

Microimpresa:
     a)   ha meno di 10 occupati, e
     b)   ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola Impresa:
     a)    ha meno di 50 occupati, e
     b)    ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media Impresa:
     a) ha meno di 250 occupati, e
     b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Mid Cap: l’impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati.

Grande Impresa: diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se un’impresa, alla
data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli occupati o del totale di
bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Dichiarazioni
Tra le varie dichiarazioni da fornire, il soggetto beneficiario dovrà specificare:
- di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.
n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d);
- di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione
ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nei
limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80.

Dovrà inoltre assumere l’impegno di:
- inviare al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per
effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e
dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente,
per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa
provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di
informazione creditizia;
- a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti
documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo.

Un aspetto da considerare riguarda le conseguenze della revoca dell’aiuto. Come espressamente previsto
nel modulo, la revoca totale o parziale dell’agevolazione comporterà il versamento al Fondo di un importo pari
all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs n. 123/1998 (da due a
quattro volte l’importo dell’intervento).

SCHEDA 3
Informativa privacy – non è richiesta la compilazione di nessun campo

Dimensione aziende art. 2 del dm 15 04 2005
Art. 2.
 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle
medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da
imprese che:
  a) hanno meno di 250 occupati, e
  b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di

                                                                                                                                                                               6
euro.
   2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola
impresa l'impresa che:
    a) ha meno di 50 occupati, e
    b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro.
   3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa
l'impresa che:
    a) ha meno di 10 occupati, e
    b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
   4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3
sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
   5. Ai fini del presente decreto:
    a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto
economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile,
s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il volume d'affari;
    b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo
patrimoniale;
    c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo
determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono
il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa
integrazione straordinaria.
   6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma
7:
    a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli
dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente
la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le
imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per
quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689, ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del
codice civile;
    b) il numero degli occupati corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il
periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i
dati di cui alla precedente lettera a).
   7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita'
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata
la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale
risultanti alla stessa data.

Regole per le imprese associate e collegate – art 3 dm
15/4/2005
                                                                         7
Art. 3.
  1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate
autonome, associate o collegate secondo quanto riportato
rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
  2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne
collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

  3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come
imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali
esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure
insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o
dei diritti di voto di un'altra impresa

  4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia
associata, ai sensi del comma 3, ad una o piu' imprese, ai dati degli
occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa
richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto
detenuti (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu'
elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate
immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.
Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu'
elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese
associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente
aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali
imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati gia'
ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione
sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di
redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti
consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa
e' ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una
delle seguenti relazioni:
   a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
   b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
   c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o
clausole;
   d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Appendice 4.
Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa puo' essere
ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un

                                                                        8
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che
esercitino la loro attivita' o una parte delle loro attivita' sullo
stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera
contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a
monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che,
affinche' si possa determinare il collegamento fra tali imprese,
debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la
persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto
devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di
piu' persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo
in base alla vigente normativa nazionale; b) le attivita' svolte
dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, ovvero
un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del
fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed
approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione.

  6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia
collegata, ai sensi del comma 5, ad una o piu' imprese, i dati da
prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio
consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente
collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti
consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati
dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati
e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di
esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura
proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese
collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime
- a meno che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti
consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui
al comma 4.
  7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate
all'impresa richiedente e' effettuata con riferimento alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in
possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle
risultanze del registro delle imprese.
  8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3,
un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25%
o piu' del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti
direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure
congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto
sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano
detenuti per il tramite di una o piu' imprese.
  9. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il
capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti
impossibile determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima
dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese
associate e/o collegate.

                                                                        9
10
Puoi anche leggere