La posizione delle banche e dei clienti

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La posizione delle banche e dei clienti
La posizione delle banche e dei
clienti
Massimiliano Elia

Diritto ed Economia dell’impresa

L’intervento analizza la contrattazione dei derivati O.T.C., dal punto di vista
sia delle banche, sia dei clienti.

In tale contesto, Massimiliano Elia fa riferimento alla giurisprudenza più
recente in materia, avuto particolare riferimento alla definizione di mark to
market.

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I tuoi diritti – I finanziamenti
Mercoledì 3 novembre ore 17,30

Massimiliano Elia sul sito e sui canali social del Il Sole24Ore per una diretta sul
tema: I tuoi diritti – I finanziamenti.

Con la presenza di Margherita Cartechini, vice capo del servizio tutela di Banca
d’Italia.

Per seguire la diretta: https://www.linkedin.com/company/il-sole-24-ore/events/
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Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico

FinTech: richieste di ammissione
alla sandbox regolamentare
Torino, 8 ottobre 2021 – Con un comunicato stampa congiunto del 30.09.2021,
Banca d’Italia, Consob e IVASS hanno dato il via all’apertura della prima finestra
temporale, dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022, per la presentazione
delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare, un progetto innovativo
dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e
assicurativo del Paese.

Si tratta di un ambiente controllato nel quale intermediari vigilati e operatori del
FinTech potranno testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi
tecnologicamente innovativi, potendo beneficiare di un regime semplificato
transitorio e in costante dialogo e confronto con le autorità di vigilanza italiane.
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Per accedere alla sandbox, gli operatori dovranno presentare all’autorità di
vigilanza competente per materia (Banca d’Italia, Consob e IVASS) progetti
relativi a servizi, prodotti o processi innovativi, che arrecano benefici per gli
utenti finali o contribuiscono all’efficienza del mercato. I progetti dovranno,
inoltre, essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione ed
economicamente e finanziariamente sostenibili.

Gli operatori interessati potranno avviare sin da subito interlocuzioni formali con
le autorità di vigilanza competenti, consultando i relativi siti web e accedendo ai
canali      di    comunicazione        dedicati      di    seguito      riportati:
info.sandbox@bancaditalia.it; ct@consob.it; insurtech@ivass.it.”

Pavia e Ansaldo apre a Torino con
Massimiliano Elia
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Torino, 4 ottobre 2021 – Continua il percorso di espansione dello Studio
Legale Pavia e Ansaldo che apre una nuova sede a Torino situata al civico 18 di
Corso Luigi Einaudi. Nella nuova sede di Torino opererà l’avvocato Massimiliano
Elia che entra nello Studio in qualità di Of Counsel.

Nella nuova sede fanno il loro ingresso anche le junior associate Rossana
Tirenna e Allegra Ovazza.

Lo Studio ha deciso di proseguire con lo sviluppo delle attività in una regione
come il Piemonte che può contare su un florido tessuto imprenditoriale composto
da numerose PMI di rilievo e istituti bancari riconosciuti a livello nazionale e
internazionale.

L’Avvocato Elia ha maturato un’ampia e variegata esperienza in materia
finanziaria e assicurativa, con particolare riguardo alle operazioni di mergers and
acquisitions e di finanza strutturata. In ambito contenzioso presta assistenza
giudiziale in materia di structured finance, capital e debt market per banche, enti
pubblici, imprese e privati ed è frequentemente nominato arbitro, anche in qualità
di Presidente. Attualmente ricopre la carica di componente della commissione
ADR dell’Ordine degli avvocati di Torino e della Commissione Assistenza
giuridico-economica in materia bancaria e finanziaria di U.N.I. Ente Italiano di
Normazione. Collabora con l’Associazione delle piccole e medie imprese di Torino
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come consulente in materia bancaria e finanziaria. È autore di diverse
pubblicazioni tra cui il “Compendio sui contratti derivati” e le “Prassi di
riferimento in materia bancaria e finanziaria”.

L’investimento in un’area geografica italiana strategica come il Piemonte
dimostra la scelta di Pavia e Ansaldo di portare direttamente sul territorio il
proprio approccio multidisciplinare e l’indiscussa esperienza a livello
internazionale, potendo contare su un Team attivo a livello locale di assoluto
rilievo.

“Sono lieto di entrare a far parte del prestigioso studio legale Pavia e Ansaldo e
entusiasta di cogliere le nuove opportunità che ci aspettano. L’apertura della
nuova sede a Torino consentirà di sviluppare ulteriormente la posizione di studio
legale leader con un team di professionisti altamente competenti e qualificati.”
Ha commentato Massimiliano Elia, Of Counsel dello Studio legale Pavia e
Ansaldo.

“Ci sono delle aree del nostro Paese che stanno cogliendo questo momento post
pandemico per il rilancio e certamente il Piemonte è tra queste grazie al suo
tessuto imprenditoriale, sano e dinamico, composto da numerose PMI di rilievo e
da istituti bancari riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La decisione di
aprire una sede a Torino attesta la nostra determinazione di essere presenti sul
territorio con un Professionista, molto stimato e riconosciuto, quale è l’Avvocato
Elia, per assicurare la massima prossimità ai clienti”. Ha affermato Stefano
Bianchi, managing partner dello Studio legale Pavia e Ansaldo.

Rassegna stampa

Il Sole24Ore: Pavia e Ansaldo apre a Torino

NT+ il Sole 24 Ore: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia
La posizione delle banche e dei clienti
LegalCommunity: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia

TopLegal: Pavia e Ansaldo: Massimiliano Elia nuovo of counsel

Radiocor: Studi legali: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia

MF Dow Jones: Studi legali: Pavia e Ansaldo apre a Torino con
Massimiliano Elia

Dealflower.it: Pavia e Ansaldo apre una sede a Torino, Massimiliano Elia of
counsel

Cassaforense.it: Studi legali: Pavia e Ansaldo apre a Torino con
Massimiliano Elia

Itago entra in Operamed: gli studi.

Milano, 6 settembre 2021 – Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team
coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi, Erica
Lepore, Andrea Romanò e Biancamaria Veronese, ha assistito il fondi Itago IV
in relazione a tutti gli aspetti corporate M&A e banking relativi all’operazione di
acquisizione, tramite un leveraged buyout, di una partecipazione di controllo in
Operamed S.r.l., azienda leader nel mercato italiano e internazionale, attiva nella
progettazione ed installazione di soluzioni modulari outdoor e indoor, in ambito
sanitario. In particolare, Operamed progetta, fornisce e installa sistemi di
prefabbricazione chiavi in mano per aree critiche ospedaliere (sale operatorie,
terapie Intensive, aree diagnostiche, laboratori e degenze).

L’operazione si configura come un’acquisizione di una quota di maggioranza da
parte del fondo Itago IV con l’obiettivo di supportare il management team dei
venditori composto da Giorgio Cravera, Alberto Bellini e Francesco Boldrin, un
team collaudato che lavora nel settore da molti anni e vanta un’esperienza
trentennale.

Itago è stata altresì assistita da SLT Strategy Legal Tax, con un team composto da
Claudio Ceradini, Giuseppe Polito, Valentina Mosconi, Erica Fontana, Ingrid
Hager, per la due diligence finanziaria, fiscale e la strutturazione dell’operazione,
da ERM, con Giovanni Acquaro, per la due diligence ESG, da Goetz & Partners,
con Filippo Cerrone e Giovanni Calia, per la business due diligence e da Ethica
Group, con Paola Pellegrini, Andrea D’avanzo e Federica Carcani in qualità di
financial advisor dell’operazione.

I venditori, che mantengono una quota di minoranza nella società, sono stati
assistiti da Gianni & Origoni con un team composto dall’of counsel Oliviero Pessi
coadiuvato da Giovanna Murador, per la parte legale, e da BDD Advisory, con
Maurizio Langero e Alessandra Da Dalt, per la parte finanziaria.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM assistita da Orrick con un team
formato dal senior associate Giulio Asquini e dalla partner Marina Balzano.

Dal 1° gennaio 2021 in vigore le
prime norme sulla criptovaluta in
Russia
La legge federale n. 259-FZ del 31 luglio 2020 “Sulle attività finanziarie
digitali e le valute digitali” costituisce il primo tentativo di disciplinare
normativamente il fenomeno della criptovalute in Russia ed è entrata
formalmente in vigore all’inizio del 2021.
Secondo le definizioni legislative, per “attività finanziarie digitali” devono
intendersi taluni diritti digitali aventi ad oggetto pretese creditorie, diritti
derivanti da titoli di credito o da partecipazioni al capitale di società per azioni
non pubbliche.

L’emissione e la circolazione delle suddette attività sono subordinate alla
preventiva registrazione presso un apposito registro digitale, che può essere
effettuata soltanto da operatori commerciali, ossia imprenditori autonomi (IP) e
società.

La nuova legge non prevede un elenco definito di operazioni che possono avere ad
oggetto attività finanziarie digitali, sebbene siano espressamente previsti la
compravendita e lo scambio tra le forme di circolazione consentite.

Le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie digitali possono avvenire
soltanto per il tramite di intermediari autorizzati, debitamente iscritti anch’essi in
un apposito registro. La Banca di Russia, inoltre, ha già definito talune
caratteristiche che rendono specifici titoli digitali riservati a investitori
professionali.

Per quanto concerne invece le “valute digitali”, esse sono definite come insieme
di dati elettronici (codice digitale o designazione) contenuti in un sistema
informativo, che sono offerti o possono essere accettati come mezzo di
pagamento, che non sia una valuta della Federazione Russa o di uno stato estero
oppure un’unità di pagamento internazionale, o come investimenti per i quali non
sussiste alcun soggetto obbligato verso il proprietario di tali dati elettronici, ad
eccezione dell’operatore e/o dei nodi del sistema informativo, che sono soltanto
obbligati a garantire la conformità alle regole di quest’ultimo della procedura per
il rilascio dei dati elettronici e l’inclusione (modifica) delle registrazioni dei
medesimi.
Da un lato, le valute digitali sono dunque identificate come metodo di pagamento
ed espressamente riconosciute ed inserite tra i cespiti aggredibili/liquidabili ai
sensi delle normative sul fallimento e sull’esecuzione forzata; dall’altro lato, la
nuova legge introduce l’espresso divieto per le persone fisiche e giuridiche russe
di accettare tali strumenti come pagamento di merci, lavori e servizi.

Talune norme della legge in parola hanno natura programmatica e dovranno
essere rese esecutive da appositi atti normativi ancora in fase di adozione.

Se la pandemia è leva per
l’innovazione: il caso dell’Africa
L’Africa sta puntando sulla tecnologia per la ripresa: la pandemia da
Covid-19 ha accelerato il processo di digitalizzazioni in diversi Paesi del
continente, per il necessario ricorso a soluzioni smart al fine di garantire
la sicurezza delle persone

Internet, telemedicina, imprese ICT: l’Africa sta soffrendo particolarmente della
pandemia di coronavirus in termini di vite umane ed economici, ma sta tuttavia
traendo vantaggio dall’innovazione anche durante questo periodo. Del resto,
l’impatto del Covid-19 è significativo non solo sulle esistenze individuali, ma
anche sugli affari, le società e le imprese, con il risultato che – laddove
l’interazione umana è ostacolata dall’epidemia – si è ricorso alla tecnologia.

A causa del Covid-19 si è registrata una caduta del prodotto interno lordo
dell’1,4%. L’impatto è ancor più grave nelle economie dei Paesi a forte ritmo di
crescita e di quelli legati all’esportazione del petrolio, quali ad esempio la Nigeria,
dove la caduta del prodotto interno lordo è stimata nel 6,1% . Nonostante ciò, gli
stati africani appaiono essere positivi sulle prospettive di resilienza e di
crescita, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie.

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9 febbraio 2021

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DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore
dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato
come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza
legale specifica.

Entrano in vigore le nuove regole
europee      in    materia     di
classificazione dei debitori in
«default»
Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal
regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013), definizione
successivamente precisata dalla Commissione europea (con un regolamento del
2018) e dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), con linee guida del 2017,
applicabili dal 1° gennaio 2021.

Il termine inglese “default” identifica genericamente coloro che non sono più in
grado di onorare gli impegni presi e che sono quindi inadempienti. A far data dal
1° gennaio 2021, nei rapporti bancari il termine “default” assume una
connotazione particolare, in quanto stabilisce le modalità attraverso cui banche
ed intermediari finanziari devono classificare i loro clienti a fini prudenziali.

La nuova definizione europea di default prevede che, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali minimi obbligatori per banche e intermediari finanziari, i
debitori siano classificati come deteriorati (tecnicamente in default) al ricorrere di
almeno una delle seguenti condizioni:

     1. a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio
        per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione
        rilevante;
     2. b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali
        l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua
        obbligazione.

La condizione di cui alla lettera b) non cambia in quanto già in vigore. Per quanto
riguarda invece la condizione di cui alla lettera a), la nuova normativa europea
impone agli intermediari finanziatori di considerare un debito scaduto come
rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

     1. i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni
        diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
     2. ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte
        finanziatrice (soglia relativa).

Superate entrambe le summenzionate soglie, e decorsi inutilmente i 90 (o 180)
giorni consecutivi di scaduto, in virtù della nuova definizione europea il debitore
deve essere classificato dalle banche in stato di default. Tra le principali novità
introdotte dalla definizione europea si segnala anche come non sia più possibile
compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d.
margini disponibili). A questo fine è necessario che il debitore si attivi,
utilizzando il margine disponibile, per far fronte al pagamento scaduto.

In considerazione del fatto che l’entrata in vigore della nuova definizione europea
di default ha suscitato alcune preoccupazioni e generato fraintendimenti sulla
reale portata delle modifiche introdotte, la Banca d’Italia ha promosso iniziative
informative, a scopo divulgativo, per far comprendere gli effetti che promanano
dalle                             nuove                              disposizioni
(https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione-default/index.html).

In particolare la Banca d’Italia ha chiarito gli impatti della nuova definizione
europea di default sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi (“CR”), precisando
come la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri
sottostanti alle segnalazioni in CR.

Nelle Q&A sulla nuova definizione di default, la Banca d’Italia ha spiegato che le
modifiche alla definizione di default relative alle cosiddette “soglie di rilevanza”
(di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii)) non hanno alcun impatto sulla
classificazione a sofferenza ai fini delle segnalazioni in CR. La segnalazione di un
cliente “in sofferenza” deve continuare ad essere effettuata dall’intermediario
finanziatore se quest’ultimo ritiene che il debitore abbia gravi difficoltà, non
temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione
della situazione finanziaria complessiva del debitore, in conformità a quanto
richiede la normativa regolamentare emanata dalla Banca d’Italia. Deve pertanto
ritenersi escluso qualsiasi automatismo tra classificazione in default, in base alla
nuova definizione europea, e segnalazione a sofferenza in CR, in quanto un mero
ritardo nei pagamenti non giustifica la segnalazione a sofferenza in CR, che
presuppone invece una situazione di grave difficoltà non temporanea.

Un’innovazione degna di nota riguarda i gruppi bancari o finanziari. A partire dal
1° gennaio 2021, se un cliente è affidato da più intermediari che fanno parte del
medesimo gruppo, dovranno essere considerate tutte le informazioni sul cliente a
disposizione del gruppo, in modo che la classificazione a sofferenza sia applicata
in modo uniforme da tutti gli intermediari appartenenti al medesimo gruppo
bancario o finanziario.        Sebbene il requisito in questione non fosse
espressamente prescritto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la
prassi di considerare le informazioni disponibili all’interno del gruppo era
verosimilmente già diffusa tra banche ed intermediari appartenenti a gruppi.

In considerazione di quanto precede, la gestione delle situazioni di default
generate dall’applicazione dei nuovi criteri può avere un impatto sui rapporti tra
intermediari finanziatori e la loro clientela favorendo, da parte dei primi,
l’adozione di iniziative per ripristinare la regolarità di posizioni interessate da
tensioni o ritardi. Per quanto la nuova definizione di default non introduca un
divieto per le banche di acconsentire agli sconfinamenti, né comporti automatismi
nelle segnalazioni a sofferenza in CR, è importante che le implicazioni della nuova
disciplina siano correttamente comprese da coloro che intrattengono relazioni
creditizie con le banche.

29 gennaio 2021

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come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza
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Cassazione: le Sezioni Unite
riconoscono l’estensibilità della
disciplina antiusura agli interessi
moratori
Cassazione sentenza n. 19597 del 18/9/2020: le Sezioni Unite dirimono il
contrasto riconoscendo l’estensibilità della disciplina antiusura agli interessi
moratori

La principale questione di diritto che ha motivato la rimessione alle Sezioni Unite
è consistita nel valutare se la disciplina prevista dall’ordinamento con riguardo
agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art.
2,D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti
ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi
moratori.

Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si è ispirato al criterio-guida
costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano
intese perseguire; sebbene le scelte di politica del diritto competano
esclusivamente al legislatore, al giudice spetta il compito di interpretare la norma
nei limiti delle scelte ermeneutiche più corrette.

Nello svolgere tale arduo compito di natura interpretativa, il Supremo Collegio ha
proposto un excursus storico passando in rassegna le varie tesi che sono state
sostenute negli anni circa la natura degli interessi moratori: partendo dai fautori
della tesi restrittiva (tra i quali numerosa giurisprudenza di merito, numerosa
dottrina e Arbitro Bancario e Finanziario) che hanno negato l’applicabilità della
disciplina antiusura agli interessi moratori, per poi proseguire con i fautori della
tesi estensiva (in tal senso alcune pronunce della Corte di Cassazione) che invece
hanno opposto la necessità che anche gli interessi moratori, al pari di quelli
corrispettivi, ricadano nell’ambito di applicazione della disciplina antiusura.

Pur riconoscendo che i diversi argomenti spesi dai fautori dell’una e dell’altra tesi
sovente si equivalgono fra loro, alla fine le Sezioni Unite sono giunte alla
conclusione che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva
non sono estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta
tutela.

Ispirandosi al criterio-guida di cui si è sopra detto e ritenendo di per sé non
dirimente il solo dato letterale della norma, il Supremo Collegio ha statuito che
certamente esiste nel nostro ordinamento l’esigenza primaria di non lasciare il
debitore alla mercé del finanziatore: quest’ultimo, se è tenuto al rispetto del
limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non
può essere immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine per
la restituzione della somma, il denaro non sia restituito e siano applicati interessi
di mora, alla cui misura la disciplina dettata dal legislatore non resta affatto
indifferente.

Basandosi sul diritto positivo antiusura e sulle modalità di individuazione del
tasso soglia, che si desumono dal mercato stesso (operando la media dei tassi
praticati dalle banche in un dato periodo), le Sezioni Unite hanno ravvisato in tale
normativa l’esigenza primaria di assicurare la sana e prudente gestione del
soggetto bancario negli impieghi, prevenendo la conclusione, ad opera delle
banche, di operazioni creditizie rischiose e con tassi “fuori mercato”.

La pluralità di rationes legis che le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella normativa
antiusura consistono nei principi di tutela del fruitore del finanziamento,
repressione della criminalità economica, direzione del mercato creditizio e
stabilità del sistema bancario.

Ulteriori elementi positivi che corroborano l’iter logico-argomentativo del
Supremo Collegio sono desumibili dal dato storico, in quanto a far data dalla
riforma del 1996 sono stati riaffermati nel nostro ordinamento i principi di ordine
pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli
utenti. In questa prospettiva, secondo il punto di vista delle Sezioni Unite,
sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel
contempo, la finalità di interesse pubblicistico, volta all’ordinato funzionamento
del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell’impresa bancaria.

Alla luce di tutto quanto precede, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente
principio di diritto:

“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa
sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula
del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto
concluso”.

Inoltre il giudice di legittimità ha risolto la questione se sia corretta o no, in
presenza di riscontrata nullità della clausola sugli interessi moratori superiori ai
tassi soglia usura, la pretesa del creditore di essere remunerato per il danno da
ritardato pagamento nella minore misura degli interessi corrispettivi lecitamente
convenuti, o se invece la nullità della pattuizione sugli interessi moratori a tasso
usurario debba dare luogo alla gratuità sanzionatoria dell’intero contratto di
finanziamento (in quest’ultima ipotesi il creditore avrebbe titolo per richiedere
solo la restituzione della sorte capitale e nulla a titolo di interessi).

A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno statuito che debba applicarsi la sanzione
della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo di intesse che
quella soglia abbia superato.

Pertanto, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi
moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che
solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta fermo l’art. 1224, comma 1,
c.c., con la conseguente applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente
pattuiti.

25 settembre 2020

_________
DISCLAIMER
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore
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come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza
legale specifica.
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