La posizione delle banche e dei clienti
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La posizione delle banche e dei clienti Massimiliano Elia Diritto ed Economia dell’impresa L’intervento analizza la contrattazione dei derivati O.T.C., dal punto di vista sia delle banche, sia dei clienti. In tale contesto, Massimiliano Elia fa riferimento alla giurisprudenza più recente in materia, avuto particolare riferimento alla definizione di mark to market. DOWNLOAD
I tuoi diritti – I finanziamenti Mercoledì 3 novembre ore 17,30 Massimiliano Elia sul sito e sui canali social del Il Sole24Ore per una diretta sul tema: I tuoi diritti – I finanziamenti. Con la presenza di Margherita Cartechini, vice capo del servizio tutela di Banca d’Italia. Per seguire la diretta: https://www.linkedin.com/company/il-sole-24-ore/events/
Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico FinTech: richieste di ammissione alla sandbox regolamentare Torino, 8 ottobre 2021 – Con un comunicato stampa congiunto del 30.09.2021, Banca d’Italia, Consob e IVASS hanno dato il via all’apertura della prima finestra temporale, dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022, per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare, un progetto innovativo dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo del Paese. Si tratta di un ambiente controllato nel quale intermediari vigilati e operatori del FinTech potranno testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi, potendo beneficiare di un regime semplificato transitorio e in costante dialogo e confronto con le autorità di vigilanza italiane.
Per accedere alla sandbox, gli operatori dovranno presentare all’autorità di vigilanza competente per materia (Banca d’Italia, Consob e IVASS) progetti relativi a servizi, prodotti o processi innovativi, che arrecano benefici per gli utenti finali o contribuiscono all’efficienza del mercato. I progetti dovranno, inoltre, essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione ed economicamente e finanziariamente sostenibili. Gli operatori interessati potranno avviare sin da subito interlocuzioni formali con le autorità di vigilanza competenti, consultando i relativi siti web e accedendo ai canali di comunicazione dedicati di seguito riportati: info.sandbox@bancaditalia.it; ct@consob.it; insurtech@ivass.it.” Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia
Torino, 4 ottobre 2021 – Continua il percorso di espansione dello Studio Legale Pavia e Ansaldo che apre una nuova sede a Torino situata al civico 18 di Corso Luigi Einaudi. Nella nuova sede di Torino opererà l’avvocato Massimiliano Elia che entra nello Studio in qualità di Of Counsel. Nella nuova sede fanno il loro ingresso anche le junior associate Rossana Tirenna e Allegra Ovazza. Lo Studio ha deciso di proseguire con lo sviluppo delle attività in una regione come il Piemonte che può contare su un florido tessuto imprenditoriale composto da numerose PMI di rilievo e istituti bancari riconosciuti a livello nazionale e internazionale. L’Avvocato Elia ha maturato un’ampia e variegata esperienza in materia finanziaria e assicurativa, con particolare riguardo alle operazioni di mergers and acquisitions e di finanza strutturata. In ambito contenzioso presta assistenza giudiziale in materia di structured finance, capital e debt market per banche, enti pubblici, imprese e privati ed è frequentemente nominato arbitro, anche in qualità di Presidente. Attualmente ricopre la carica di componente della commissione ADR dell’Ordine degli avvocati di Torino e della Commissione Assistenza giuridico-economica in materia bancaria e finanziaria di U.N.I. Ente Italiano di Normazione. Collabora con l’Associazione delle piccole e medie imprese di Torino
come consulente in materia bancaria e finanziaria. È autore di diverse pubblicazioni tra cui il “Compendio sui contratti derivati” e le “Prassi di riferimento in materia bancaria e finanziaria”. L’investimento in un’area geografica italiana strategica come il Piemonte dimostra la scelta di Pavia e Ansaldo di portare direttamente sul territorio il proprio approccio multidisciplinare e l’indiscussa esperienza a livello internazionale, potendo contare su un Team attivo a livello locale di assoluto rilievo. “Sono lieto di entrare a far parte del prestigioso studio legale Pavia e Ansaldo e entusiasta di cogliere le nuove opportunità che ci aspettano. L’apertura della nuova sede a Torino consentirà di sviluppare ulteriormente la posizione di studio legale leader con un team di professionisti altamente competenti e qualificati.” Ha commentato Massimiliano Elia, Of Counsel dello Studio legale Pavia e Ansaldo. “Ci sono delle aree del nostro Paese che stanno cogliendo questo momento post pandemico per il rilancio e certamente il Piemonte è tra queste grazie al suo tessuto imprenditoriale, sano e dinamico, composto da numerose PMI di rilievo e da istituti bancari riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La decisione di aprire una sede a Torino attesta la nostra determinazione di essere presenti sul territorio con un Professionista, molto stimato e riconosciuto, quale è l’Avvocato Elia, per assicurare la massima prossimità ai clienti”. Ha affermato Stefano Bianchi, managing partner dello Studio legale Pavia e Ansaldo. Rassegna stampa Il Sole24Ore: Pavia e Ansaldo apre a Torino NT+ il Sole 24 Ore: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia
LegalCommunity: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia TopLegal: Pavia e Ansaldo: Massimiliano Elia nuovo of counsel Radiocor: Studi legali: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia MF Dow Jones: Studi legali: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia Dealflower.it: Pavia e Ansaldo apre una sede a Torino, Massimiliano Elia of counsel Cassaforense.it: Studi legali: Pavia e Ansaldo apre a Torino con Massimiliano Elia Itago entra in Operamed: gli studi. Milano, 6 settembre 2021 – Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi, Erica Lepore, Andrea Romanò e Biancamaria Veronese, ha assistito il fondi Itago IV in relazione a tutti gli aspetti corporate M&A e banking relativi all’operazione di acquisizione, tramite un leveraged buyout, di una partecipazione di controllo in Operamed S.r.l., azienda leader nel mercato italiano e internazionale, attiva nella progettazione ed installazione di soluzioni modulari outdoor e indoor, in ambito sanitario. In particolare, Operamed progetta, fornisce e installa sistemi di prefabbricazione chiavi in mano per aree critiche ospedaliere (sale operatorie, terapie Intensive, aree diagnostiche, laboratori e degenze). L’operazione si configura come un’acquisizione di una quota di maggioranza da parte del fondo Itago IV con l’obiettivo di supportare il management team dei venditori composto da Giorgio Cravera, Alberto Bellini e Francesco Boldrin, un
team collaudato che lavora nel settore da molti anni e vanta un’esperienza trentennale. Itago è stata altresì assistita da SLT Strategy Legal Tax, con un team composto da Claudio Ceradini, Giuseppe Polito, Valentina Mosconi, Erica Fontana, Ingrid Hager, per la due diligence finanziaria, fiscale e la strutturazione dell’operazione, da ERM, con Giovanni Acquaro, per la due diligence ESG, da Goetz & Partners, con Filippo Cerrone e Giovanni Calia, per la business due diligence e da Ethica Group, con Paola Pellegrini, Andrea D’avanzo e Federica Carcani in qualità di financial advisor dell’operazione. I venditori, che mantengono una quota di minoranza nella società, sono stati assistiti da Gianni & Origoni con un team composto dall’of counsel Oliviero Pessi coadiuvato da Giovanna Murador, per la parte legale, e da BDD Advisory, con Maurizio Langero e Alessandra Da Dalt, per la parte finanziaria. L’operazione è stata finanziata da Banco BPM assistita da Orrick con un team formato dal senior associate Giulio Asquini e dalla partner Marina Balzano. Dal 1° gennaio 2021 in vigore le prime norme sulla criptovaluta in Russia La legge federale n. 259-FZ del 31 luglio 2020 “Sulle attività finanziarie digitali e le valute digitali” costituisce il primo tentativo di disciplinare normativamente il fenomeno della criptovalute in Russia ed è entrata formalmente in vigore all’inizio del 2021.
Secondo le definizioni legislative, per “attività finanziarie digitali” devono intendersi taluni diritti digitali aventi ad oggetto pretese creditorie, diritti derivanti da titoli di credito o da partecipazioni al capitale di società per azioni non pubbliche. L’emissione e la circolazione delle suddette attività sono subordinate alla preventiva registrazione presso un apposito registro digitale, che può essere effettuata soltanto da operatori commerciali, ossia imprenditori autonomi (IP) e società. La nuova legge non prevede un elenco definito di operazioni che possono avere ad oggetto attività finanziarie digitali, sebbene siano espressamente previsti la compravendita e lo scambio tra le forme di circolazione consentite. Le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie digitali possono avvenire soltanto per il tramite di intermediari autorizzati, debitamente iscritti anch’essi in un apposito registro. La Banca di Russia, inoltre, ha già definito talune caratteristiche che rendono specifici titoli digitali riservati a investitori professionali. Per quanto concerne invece le “valute digitali”, esse sono definite come insieme di dati elettronici (codice digitale o designazione) contenuti in un sistema informativo, che sono offerti o possono essere accettati come mezzo di pagamento, che non sia una valuta della Federazione Russa o di uno stato estero oppure un’unità di pagamento internazionale, o come investimenti per i quali non sussiste alcun soggetto obbligato verso il proprietario di tali dati elettronici, ad eccezione dell’operatore e/o dei nodi del sistema informativo, che sono soltanto obbligati a garantire la conformità alle regole di quest’ultimo della procedura per il rilascio dei dati elettronici e l’inclusione (modifica) delle registrazioni dei medesimi.
Da un lato, le valute digitali sono dunque identificate come metodo di pagamento ed espressamente riconosciute ed inserite tra i cespiti aggredibili/liquidabili ai sensi delle normative sul fallimento e sull’esecuzione forzata; dall’altro lato, la nuova legge introduce l’espresso divieto per le persone fisiche e giuridiche russe di accettare tali strumenti come pagamento di merci, lavori e servizi. Talune norme della legge in parola hanno natura programmatica e dovranno essere rese esecutive da appositi atti normativi ancora in fase di adozione. Se la pandemia è leva per l’innovazione: il caso dell’Africa L’Africa sta puntando sulla tecnologia per la ripresa: la pandemia da Covid-19 ha accelerato il processo di digitalizzazioni in diversi Paesi del continente, per il necessario ricorso a soluzioni smart al fine di garantire la sicurezza delle persone Internet, telemedicina, imprese ICT: l’Africa sta soffrendo particolarmente della pandemia di coronavirus in termini di vite umane ed economici, ma sta tuttavia traendo vantaggio dall’innovazione anche durante questo periodo. Del resto, l’impatto del Covid-19 è significativo non solo sulle esistenze individuali, ma anche sugli affari, le società e le imprese, con il risultato che – laddove l’interazione umana è ostacolata dall’epidemia – si è ricorso alla tecnologia. A causa del Covid-19 si è registrata una caduta del prodotto interno lordo dell’1,4%. L’impatto è ancor più grave nelle economie dei Paesi a forte ritmo di crescita e di quelli legati all’esportazione del petrolio, quali ad esempio la Nigeria, dove la caduta del prodotto interno lordo è stimata nel 6,1% . Nonostante ciò, gli
stati africani appaiono essere positivi sulle prospettive di resilienza e di crescita, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie. Continua a leggere 9 febbraio 2021 _________ DISCLAIMER Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica. Entrano in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in «default» Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013), definizione successivamente precisata dalla Commissione europea (con un regolamento del 2018) e dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), con linee guida del 2017, applicabili dal 1° gennaio 2021. Il termine inglese “default” identifica genericamente coloro che non sono più in grado di onorare gli impegni presi e che sono quindi inadempienti. A far data dal 1° gennaio 2021, nei rapporti bancari il termine “default” assume una connotazione particolare, in quanto stabilisce le modalità attraverso cui banche
ed intermediari finanziari devono classificare i loro clienti a fini prudenziali. La nuova definizione europea di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per banche e intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (tecnicamente in default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: 1. a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante; 2. b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione. La condizione di cui alla lettera b) non cambia in quanto già in vigore. Per quanto riguarda invece la condizione di cui alla lettera a), la nuova normativa europea impone agli intermediari finanziatori di considerare un debito scaduto come rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: 1. i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); 2. ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte finanziatrice (soglia relativa). Superate entrambe le summenzionate soglie, e decorsi inutilmente i 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, in virtù della nuova definizione europea il debitore deve essere classificato dalle banche in stato di default. Tra le principali novità introdotte dalla definizione europea si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili). A questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile, per far fronte al pagamento scaduto. In considerazione del fatto che l’entrata in vigore della nuova definizione europea di default ha suscitato alcune preoccupazioni e generato fraintendimenti sulla reale portata delle modifiche introdotte, la Banca d’Italia ha promosso iniziative informative, a scopo divulgativo, per far comprendere gli effetti che promanano dalle nuove disposizioni
(https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione-default/index.html). In particolare la Banca d’Italia ha chiarito gli impatti della nuova definizione europea di default sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi (“CR”), precisando come la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni in CR. Nelle Q&A sulla nuova definizione di default, la Banca d’Italia ha spiegato che le modifiche alla definizione di default relative alle cosiddette “soglie di rilevanza” (di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii)) non hanno alcun impatto sulla classificazione a sofferenza ai fini delle segnalazioni in CR. La segnalazione di un cliente “in sofferenza” deve continuare ad essere effettuata dall’intermediario finanziatore se quest’ultimo ritiene che il debitore abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del debitore, in conformità a quanto richiede la normativa regolamentare emanata dalla Banca d’Italia. Deve pertanto ritenersi escluso qualsiasi automatismo tra classificazione in default, in base alla nuova definizione europea, e segnalazione a sofferenza in CR, in quanto un mero ritardo nei pagamenti non giustifica la segnalazione a sofferenza in CR, che presuppone invece una situazione di grave difficoltà non temporanea. Un’innovazione degna di nota riguarda i gruppi bancari o finanziari. A partire dal 1° gennaio 2021, se un cliente è affidato da più intermediari che fanno parte del medesimo gruppo, dovranno essere considerate tutte le informazioni sul cliente a disposizione del gruppo, in modo che la classificazione a sofferenza sia applicata in modo uniforme da tutti gli intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario o finanziario. Sebbene il requisito in questione non fosse espressamente prescritto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la prassi di considerare le informazioni disponibili all’interno del gruppo era verosimilmente già diffusa tra banche ed intermediari appartenenti a gruppi. In considerazione di quanto precede, la gestione delle situazioni di default generate dall’applicazione dei nuovi criteri può avere un impatto sui rapporti tra intermediari finanziatori e la loro clientela favorendo, da parte dei primi, l’adozione di iniziative per ripristinare la regolarità di posizioni interessate da tensioni o ritardi. Per quanto la nuova definizione di default non introduca un divieto per le banche di acconsentire agli sconfinamenti, né comporti automatismi nelle segnalazioni a sofferenza in CR, è importante che le implicazioni della nuova
disciplina siano correttamente comprese da coloro che intrattengono relazioni creditizie con le banche. 29 gennaio 2021 _________ DISCLAIMER Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica. Cassazione: le Sezioni Unite riconoscono l’estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori Cassazione sentenza n. 19597 del 18/9/2020: le Sezioni Unite dirimono il contrasto riconoscendo l’estensibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori La principale questione di diritto che ha motivato la rimessione alle Sezioni Unite è consistita nel valutare se la disciplina prevista dall’ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art.
2,D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori. Il percorso argomentativo delle Sezioni Unite si è ispirato al criterio-guida costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire; sebbene le scelte di politica del diritto competano esclusivamente al legislatore, al giudice spetta il compito di interpretare la norma nei limiti delle scelte ermeneutiche più corrette. Nello svolgere tale arduo compito di natura interpretativa, il Supremo Collegio ha proposto un excursus storico passando in rassegna le varie tesi che sono state sostenute negli anni circa la natura degli interessi moratori: partendo dai fautori della tesi restrittiva (tra i quali numerosa giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e Arbitro Bancario e Finanziario) che hanno negato l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, per poi proseguire con i fautori della tesi estensiva (in tal senso alcune pronunce della Corte di Cassazione) che invece hanno opposto la necessità che anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, ricadano nell’ambito di applicazione della disciplina antiusura. Pur riconoscendo che i diversi argomenti spesi dai fautori dell’una e dell’altra tesi sovente si equivalgono fra loro, alla fine le Sezioni Unite sono giunte alla conclusione che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non sono estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Ispirandosi al criterio-guida di cui si è sopra detto e ritenendo di per sé non dirimente il solo dato letterale della norma, il Supremo Collegio ha statuito che certamente esiste nel nostro ordinamento l’esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: quest’ultimo, se è tenuto al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può essere immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine per la restituzione della somma, il denaro non sia restituito e siano applicati interessi di mora, alla cui misura la disciplina dettata dal legislatore non resta affatto indifferente. Basandosi sul diritto positivo antiusura e sulle modalità di individuazione del tasso soglia, che si desumono dal mercato stesso (operando la media dei tassi
praticati dalle banche in un dato periodo), le Sezioni Unite hanno ravvisato in tale normativa l’esigenza primaria di assicurare la sana e prudente gestione del soggetto bancario negli impieghi, prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose e con tassi “fuori mercato”. La pluralità di rationes legis che le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella normativa antiusura consistono nei principi di tutela del fruitore del finanziamento, repressione della criminalità economica, direzione del mercato creditizio e stabilità del sistema bancario. Ulteriori elementi positivi che corroborano l’iter logico-argomentativo del Supremo Collegio sono desumibili dal dato storico, in quanto a far data dalla riforma del 1996 sono stati riaffermati nel nostro ordinamento i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti. In questa prospettiva, secondo il punto di vista delle Sezioni Unite, sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, la finalità di interesse pubblicistico, volta all’ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell’impresa bancaria. Alla luce di tutto quanto precede, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”. Inoltre il giudice di legittimità ha risolto la questione se sia corretta o no, in presenza di riscontrata nullità della clausola sugli interessi moratori superiori ai tassi soglia usura, la pretesa del creditore di essere remunerato per il danno da ritardato pagamento nella minore misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, o se invece la nullità della pattuizione sugli interessi moratori a tasso usurario debba dare luogo alla gratuità sanzionatoria dell’intero contratto di finanziamento (in quest’ultima ipotesi il creditore avrebbe titolo per richiedere solo la restituzione della sorte capitale e nulla a titolo di interessi). A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno statuito che debba applicarsi la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo di intesse che
quella soglia abbia superato. Pertanto, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta fermo l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. 25 settembre 2020 _________ DISCLAIMER Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.
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