Istruzioni MOD. 730 - Seconda parte - Cinisello Balsamo

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Dispensa n. 9
                           Istruzioni MOD. 730 – Seconda parte

QUADRO E – ONERI E SPESE
Il quadro E è composto da ben 6 Sezioni e si riferiscono a :
- nella sezione I gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19% o 26%;
- nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito;
- nella sezione III A le spese per il recupero patrimonio edilizio;
- nella sezione III B i dati catastali degli immobili soggetti a ristrutturazione;
- nella sezione III C le spese per l’acquisto di mobili agevolati;
- nella sezione IV detrazione per le spese per interventi di risparmio energetico;
- nella sezione V le detrazione per canoni di locazione;
- nella sezione VII altre detrazioni (spese per cani guida).

Detrazione: spese che riducono le imposte da pagare (es. spese mediche)
Deduzione: spese che riducono il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta (es. contributi)

Si ha diritto alla detrazione delle seguenti spese sostenute per se stessi ed anche a favore di
familiari a carico: sanitarie – assicurazione – spese scolastiche e universitarie – contributi
previdenziali e assistenziali. Il documento deve essere intestato al familiare a carico, i genitori
possono suddividersi la spesa come vogliono e scrivere la percentuale applicata sul documento.
Le spese sanitarie possono essere detratte anche se sostenute a favore di familiari non a carico
fiscalmente purchè esenti dalla sanità pubblica e solo per la quota non dedotta da loro (ved.
istruzioni sul rigo E2).
Le spese mediche e di assistenza ai seguenti familiari con handicap possono essere detratte anche
se questi non sono a carico: coniuge – figli – discendenti dei figli – genitori e nonni – generi e
nuore – suoceri – fratelli e sorelle.

Sez I - A pag. 40 ci sono due tabelle con l’elenco dei codici di tutti gli oneri per i quali spetta la
detrazione del 19% o 26%, nonché il rigo dove riportare l’onere.
Righi E1, E2 ed E3 si indica l’importo complessivo delle spese sanitarie (ved. Appendice pag.84).
Spese sanitarie rimborsate: Non sono detraibili quelle risarcite dal danneggiante e quelle a fronte
di contributi versati dal datore di lavoro o dal contribuente a enti con fine assistenziale.
Sono detraibili quelle rimborsate per assicurazioni sanitarie (per le quali non spetta la detrazione del
19%) – per assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o pagate dallo stesso contribuente
(punto 444 del CU)
Se l’importo complessivo (dei righi E1,E2 ed E3) supera i 15.493,71 si può scegliere la detrazione
in 4 quote annuali e quindi si deve barrare la casella. Il prossimo anno si indicherà nel rigo E6
l’intero importo e il numero della rata da usufruire (per esempio la rata 2).
Rigo E1 – Col. 1 : le spese sanitarie per patologie esenti dalla sanità pubblica (cliniche private), non
vanno sommate a quelle di col. 2. Se una parte di esse non trova capienza allora potrà essere detratta
dal familiare che l’ha sostenuta (ved. istruzioni pagina 41) e la indicherà al rigo E2. Sul sito
www.salute.gov.it c’è l’elenco delle patologie.
Rigo E1 – Col. 2: sommare tutte le spese sanitarie come operazioni chirurgiche, analisi,
specialistiche, protesi sanitarie (acquisto o noleggio), medicinali, omeopatia, ricoveri per
operazioni, ticket, ecc. (ved. elenco a pag. 84). Per le spese mediche estere ved. pag.85
Rigo E2 si indicano le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla sanità pubblica sostenute per
familiari non a carico e che le relative detrazioni non trovano capienza nel loro Mod. 730 (vedasi
annotazioni sul Mod. 730 – 3 del familiare), per un massimo di €. 6.197,48.
Dalla somma E1 ed E2 il Caf detrarrà la quota indeducibile di €. 129,11.

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Rigo E3 si indicano le spese sanitarie per disabili come: mezzi di accompagnamento,
deambulazione, locomozione, sollevamento e sussidi informatici, per disabilità riconosciute dalla
Commissione medica Legge 104/1992 e per coloro che sono stati riconosciuti invalidi dalle altre
commissioni (ved. pag. 85).
Rigo E4 si indicano le spese dei veicoli (moto e auto, prodotti in serie o adattati) per i portatori di
handicap, per il trasporto di non vedenti, sordomuti ed altri invalidi per i quali è stata riconosciuta
l’indennità di accompagnamento, ed il loro utilizzo sia in via esclusiva o prevalente a loro
beneficio. Le spese non possono superare i 18.075,99 per ogni autoveicolo in quattro anni, a meno
che sia stato cancellato dal PRA. L’importo comprende anche le spese di straordinaria
manutenzione. Si devono compilare due righi, uno per l’acquisto ed una per le manutenzioni ed è
rateizzabile (4 rate) solo l’importo relativo all’acquisto e quindi si deve indicare l’intero importo nel
rigo E4 e il numero 1 per specificare il numero della rata. Se esistono rate per gli anni precedenti
riportare sempre il totale e indicare il numero della rata.
Rigo E5 si indica la spesa per l’acquisto di un cane guida (non c’è limite), spetta una volta in
quattro anni, salvo morte dell’animale. Anche questa è detraibile in 4 rate e quindi si deve indicare
il numero della rata e sempre l’intero importo.
Rigo E6 si indicano le spese mediche rateizzate negli anni scorsi. Indicare sempre l’intero importo
ed il numero della rata.
Rigo E7 si indicano gli interessi passivi su mutui per abitazione principale, anche se vi abita un
suo familiare. L’importo massimo deducibile è di €. 4.000,00 da dividere tra i contitolari, ma se il
coniuge è a carico egli potrà detrarsi l’intero importo. Nell’importo detraibile si devono considerare
anche gli oneri accessori come: spese per contratto di mutuo, notarili, bolli, iscrizione e
cancellazione dell’ipoteca, ecc. Abitazione principale si intende anche quella data in comodato a un
familiare che vi abbia portato la residenza.
Inoltre se non è più abitazione principale si perde la detrazione dall’anno successivo.
Se il mutuo è stato stipulato prima del 1993 l’importo di €. 4.000,00 compete ad ogni contitolare e
nel caso che essa non sia più abitazione principale si ha diritto ad una detrazione di €. 2.065,83 per
ciascun contitolare a partire dallo stesso anno.
Rigo E8 – E10 si indicano gli altri oneri detraibili individuati dai codici 8 – 99 pagine 44-49 delle
Istruzioni, nonché quelle indicate nella CU codici 41 e 42 cui spettano il 26% di detrazione e che
sono:
Codice 41: erogazioni liberali alle Onlus per un massimo di 30.000 euro (vedi anche E26)
Codice 42: erogazioni liberali a favore dei partiti politici per un importo massimo di 30.000 euro

Codice 8: interessi passivi su mutui per abitazione non principale stipulati prima del 1993, spetta
l’importo di €. 2.065,83 per ogni contestatario. Nel caso di accollo di mutuo, anche per successione,
si ha diritto alle detrazioni se ricorrono le condizioni alla data di accollo.
Codice 9: interessi passivi su mutui stipulati nel 1997 per interventi di ristrutturazione di
immobili, manutenzioni, ecc. per un importo di €. 2.582,28 da suddividere tra i contitolari.
Codice 10: interessi passivi su mutui stipulati nel 1998 per la costruzione e la ristrutturazione
dell’abitazione principale per un importo massimo di €. 2.582,28.
Codice 11: interessi passivi su mutui e prestiti agrari e la detrazione sarà pari al reddito dichiarato
per i terreni.
Codice 12: spese per scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado per un massimo di 564 euro per alunno all’anno per familiare a carico.
Codice 13: spese per istruzione secondaria e universitaria e specializzazione universitaria nei limiti
di quelle degli istituti statali secondo un decreto del Miur.
Codice 14: spese funebri anche non per familiari con un massimo di €. 1.550,00
Codice 15: si riconosce una detrazione massima di €. 2.100,00 solo se il reddito complessivo non
supera €. 40.000, per le spese degli addetti all’assistenza di non autosufficienti (certificazione

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medica), anche a favore di familiari non a carico. Come documentazione basta una ricevuta
rilasciata dall’assistente con indicati tutti i dati anagrafici.
Codice 16: spese per un importo massimo di €. 210 per l’iscrizione annuale e abbonamento di
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ecc.
Codice 17: compenso a soggetti intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione
principale, per un massimo di 1.000, da ripartire tra i comproprietari.
Codice 18: spese per canoni di locazione in un Comune diverso da quello di residenza, oltre i 100
km e in un’altra Provincia o all’estero sostenuti da studenti universitari per un massimo di 2.633
euro all’anno.
Codice 20 - 28: interessano varie liberalità (pagine 46-47)
Codice 29: spese veterinarie per un importo massimo di 387,34 € da cui l’A.E. o il CAF detrarrà
129,11 €
Codice 30: spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato
Codice 31: erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali o paritari.
Codice 32: contributi per riscatto del corso di laurea per familiare a carico
Codice 33: si indicano le rette dell’asilo nido per un massimo di 632 annui per ogni figlio
Codice 35: erogazioni liberali al Fondo Ammortamento Titoli di Stato con lo scopo di ridurre il loro
numero in circolazione.
Codice 36: si indicano i premi di assicurazione per un massimo di €. 530,00 come segue:
- premi vita e infortuni stipulati prima del 31/12/2000
- premi morte e invalidità stipulati dopo il 31/12/2000
Codice 38: si indicano i premi di assicurazione a tutela di persone con disabilità grave per un
importo massimo di 750,00
Codice 39: premi di assicurazione per rischio di non autosufficienza per un massimo di 1.291,14 €
Codice 99: altre spese detraibili.
Tutte le spese precedenti danno diritto a una detrazione del 19%, mentre per i prossimi due codici è
prevista la detrazione del 26%:
Codice 41: erogazioni liberali alle ONLUS per un massimo di 30.000 € (compresa l’eventuale
liberalità indicata col codice 20)
Codice 42: erogazioni liberali a favore di partiti politici comprese tra 30 e 30.000 euro.

Rigo E14 si indicano i canoni e oneri accessori su contratti di Leasing per l’acquisto dell’abitazione
principale. Il contribuente non deve avere un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e si
ha diritto alla detrazione del 19%. Il canone massimo detraibile è di 8.000 euro annui se il
contribuente ha età inferiore a 35 anni, e di soli 4.000 euro se supera tale età. Indicare il Prezzo di
riscatto che non può superare i 20.000 euro se si ha un’età inferiore a 35 anni e solo 10.000 se si
supera tale età.

Nella Sez. II si indicano gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
Rigo E21 si dichiarano i contributi previdenziali e assistenziali al proprio ente pensionistico
obbligatori e volontari, per l’assicurazione casalinghe, per il riscatto dei propri anni di laurea, per il
riscatto e la prosecuzione volontaria, ecc. anche per familiari a carico.
Rigo E22 si indicano gli assegni periodici al coniuge per separazione o divorzio, esclusa la quota
per il mantenimento dei figli, secondo il provvedimento del giudice. Se non è prevista
espressamente la quota per i figli allora si dovrà indicare il 50%.
Rigo E23 si indicano i contributi versati per le colf, baby-sitter, badanti e assistenti ad anziani, ecc.
per un massimo di €. 1.549,37.
Rigo E24 si indicano le liberalità a favore delle chiese: a pagg. 50 e 51 c’è l’elenco di esse, per un
massimo di €. 1.032,91 per ciascuna erogazione.
Rigo E25 si indicano le spese mediche e assistenza per persone con handicap, soggetti ritenuti
invalidi civili, di lavoro e di guerra e anche per familiari non a carico. Esse sono relative a:

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assistenza infermieristica, riabilitativa, ecc. Non è necessaria la prescrizione medica. In caso di
ricovero in case di cura si detrae solo la quota per assistenza medica e non l’intera retta pagata.
Rigo E26 si indicano altri tipi di oneri, indicare per ciascuno il codice e l’importo sostenuto (pagg.
51 e 52) e sono : (6) contributi a fondi integrativi del SSN per un massimo di €.3.615,20, (7)
liberalità max 2% del reddito alle ONG per i paesi in via di sviluppo (elenco www.esteri.it), (8)
liberalità alle ONLUS max 10% del reddito complessivo massimo 70.000 (si può scegliere di
indicarle al rigo E8 al 26%), (9) liberalità a enti universitari per la ricerca e a enti parco regionali,
(12) liberalità a favore di Trust o Fondi speciali per un massimo di 100.000 euro, (13) contributi
versati da lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria per un massimo di 3.615,20 euro,
(21) altri oneri (pag. 52).
Rigo E27 si indicano i versamenti alle forme pensionistiche complementari per un massimo di
€.5.164,57 (ved istruzioni pag.53).
Rigo E28 si riferisce ai contributi versati dai nuovi occupati, quelli che al 1/1/2007 non avevano
una posizione contributiva, per un massimo di €. 5.164,57. Riportare i dati del punti 412 e 417 della
CU nella col.1 e quelli del 413 della CU nella col. 2.
Rigo E29 si indicano i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (senza alcun limite), se
nella CU. alla casella 411 è indicato il codice 2 si indicano i contributi versati e riportati nei punti
412 e 413 della CU.
Rigo E30 si indicano i contributi versati a favore dei familiari a carico. Se sono stati versati tramite
il sostituto d’imposta indicare i dati del punto 422 e 423 della CU.
Rigo E31 si indicano i versamenti effettuati da dipendenti pubblici a forme pensionistiche
particolari fino ad un massimo del 12% del reddito complessivo e non superiore a €. 5.164,57. Se
nella CU al punto 411 è indicato il codice 4 indicare i dati dei punti 412 e 413 della CU.
Rigo E32 si indicano le spese per l’acquisto o la costruzione di abitazione da dare in locazione (pag.
54). La deduzione è del 20% del costo complessivo fino a un massimo di 300.000 € in 8 quote
annuali, a partire dall’anno in cui si stipula il contratto di affitto (Appendice pag. 78).
Rigo E33 si indicano le somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione in periodi
diversi vedi punto 440 della CU

Nella Sez. III A si indicano le spese per le ristrutturazioni degli immobili (36%, 41%, 50% o
65%), vedasi pagg.55-56. Le spese possono riferirsi a manutenzioni ordinarie e straordinarie,
restauro e risanamento di immobili, la cablatura e sicurezza statica e antisismica,
realizzazione di autorimesse, bonifica dell’amianto, prevenzione atti illeciti, eliminazione
barriere architettoniche e per il risparmio energetico, dal 2012 anche per ripristino di immobili
danneggiati da eventi calamitosi, inoltre anche per la manutenzione e salvaguardia dei boschi
per i soli anni 2002 – 2006 con il limite di 100.000 euro. Dal 2002 compete anche per il 25% del
prezzo di acquisto o di assegnazione di una unità facente parte di un immobile interamente
ristrutturato. Sono agevolati anche gli acquisti di Box o Posti auto pertinenziali. Compete al
proprietario, all’inquilino o a un familiare convivente. I pagamenti vanno effettuati soltanto con
bonifici bancari o postali. Non c’è più bisogno di inviare la comunicazione al Centro Operativo di
Pescara, basta indicare nei righi E51-53 tutti i dati catastali. Maggiori chiarimenti si trovano
nell’Appendice pagg.83-84 e anche la Circ. 11/E del 2014.
Era il 41% per le spese sostenute nel 1998, 1999 e dal 1/1/2006 al 30/9/2006
E’ del 36% negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e dal 1/10/2006 al 25/6/2012.
E’ del 50% dal 26/6/2012 al 31/12/2017.
I limiti di spesa sono: 48.000 euro dal 2003 al 25/6/2012 e 96.000 euro dal 26/6/2012 al
31/12/2017.
Dal 1/10/2006 il limite è riferito all’unità immobiliare, cioè i comproprietari devono dividersi detto
limite tra loro. Prima di questa data il limite era riferito a ciascuna persona e ad ogni unità
immobiliare. Attenzione ai lavori iniziati negli anni precedenti, si deve tener conto dei pagamenti
precedenti per evitare di superare i limiti previsti.

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La ripartizione per le nuove spese è di 10 rate annuali, per quelle vecchie continuano restare in vita
le diverse ripartizioni (5 e 3 rate in base all’età).
In caso di decesso il diritto della detrazione passa all’erede che lo detiene, in caso di vendita
possono utilizzare il credito il venditore o l’acquirente, in caso di inquilino che cessa il contratto di
locazione egli si porta il diritto con se.
Sulle spese per interventi antisismici sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2016 per abitazioni principali
o attività produttive spetta una detrazione del 65% fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro.
Indicare il codice 4 nella colonna 2 dei righi E41-44.
Per l’acquisto di unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato spetta una detrazione
del 50%. L’importo pari al 25% del prezzo di acquisto non può superare il limite di 96.000 euro.
Righi 41 – 44 si utilizza un rigo per ogni anno e per ogni immobile.
Col. 1 l’anno di spesa
Col. 2 solo per le spese del 2006 e del 2012 e per le misure antisismiche del 2013-2014
Indicare il codice:
2 per quelle sostenute dal 1/1/2006 al 25/6/2012 (36%)
3 per quelle sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2012 (50%)
4 per le spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2016 per misure antisismiche (65%)
Col. 3 il codice fiscale nei seguenti casi:
- di chi ha inviato la comunicazione a Pescara per interventi prima 14/5/2011
- nel caso di acquisto di immobile ristrutturato il codice fiscale dell’impresa
- nel caso interventi su parti comuni indicare il codice fiscale del condominio e barrare la casella
Col. 2 “Condominio” nei righi E51 – E53.
Col. 4 indicare i codici 1 – 4 ved. pag. 57.
Col. 5 da compilarsi solo se si è ereditato o acquistato l’immobile agevolato e indicare il codice 1 o
4 se il de cuius aveva età superiore o inferiore a 75 anni (codici a pag. 57).
Col. 8 indicare il numero della rata da detrarre nell’anno 2016.
Col. 9 riportare l’intero importo delle spese. Se si tratta di acquisto di immobile ristrutturato
indicare il 25% del prezzo di acquisto (attenzione ai limiti di spesa).
Col. 10 solo per le spese sostenute nel 2016 compilare questa colonna e la Sez. III B
Nelle pagine 57 e 58 sono riportati alcuni esempi interessanti.

Nella Sez. III B i righi E51 – 52 sono da compilare solo relativamente alle spese sostenute nel
2016. Per le spese dichiarate nel 2011, 2012 ecc. non c’è bisogno di ricompilare questa sezione.
Col. 1 indicare il numero progressivo dell’immobile riportato nei righi E41 – E44 colonna 10.
Col. 2 deve essere barrata per lavori condominiali e non si devono compilare le altre colonne (sarà
l’amministratore a comunicare i dati catastali).
Col. 3 indicare il codice catastale del comune
Col. 4 indicare con T se si tratta di terreno, con U se si tratta di fabbricato
Col. 5 indicare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale
Col. 6 – 7 - 8 indicare tutti i dati catastali
Il rigo E53 deve essere compilato nel caso che i lavori siano stati fatti dall’inquilino o dal
comodatario per cui essi dovranno indicare qui i dati di registrazione del contratto e nei precedenti
righi E51-52 indicare i dati catastali (pag. 58). Se l’immobile non è ancora censito indicare alle col.
7 – 8 e 9 i dati della domanda di accatastamento.
La Sez. III C è da compilare relativamente alle spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati
dal 6/6/2013 al 31/12/2016 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristino per danni
da calamità ecc. (pag. 59).
Al rigo E57 si deve indicare per ogni unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero della rata
(da 1 a 10) e la spesa sostenuta per un massimo di 10.000 €.
Al rigo E58 si deve indicare la spesa per l’acquisto di mobili per le giovani coppie (uno dei coniugi
deve avere età inferiore a 35 anni. Non compete per gli acquisti di grandi elettrodomestici.

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Al rigo E59 si deve indicare la richiesta della detrazione per l’IVA sull’acquisto di una abitazione di
classe A o B effettuato nel 2016 (Circ. 20/E 18/5/2016).

La Sez. IV si riferisce alle spese per il risparmio energetico (55% o 65%) su tutti i tipi di
immobile.
Le spese sostenute nel 2008 sono rateizzate a scelta del contribuente (da 3 a 10), per quelle del 2009
e 2010 in cinque rate. Mentre per quelle sostenute dal 2011 ad oggi sono rateizzabili solo in dieci
rate di pari importo.
La detrazione spettante è del 55% per le spese sostenute dal 1/1/2008 al 5/6/2013
La detrazione spettante è del 65% per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2016.
Ricordiamo che si deve conservare la fattura (dal 2011 non è più obbligatoria la distinzione dei
costi), un’asseverazione di un tecnico abilitato (nel caso di finestre e caldaie a condensazione sotto i
100 KW basta una certificazione del produttore), l’attestato di certificazione energetica ed una
scheda informativa ed infine i pagamenti effettuati con bonifici bancari. Entro 90 giorni dalla fine
lavori si deve inviare telematicamente i dati contenuti nell’attestato energetico all’ENEA. Non è
necessario comunicare i dati al Centro Operativo di Pescara (pagg.61-62).
Righi E61-62 e 63 comprendono le spese (ved. pagg. 62 - 63) per:
Codice 1: riqualificazione energetica di edifici con il limite di 181.818,18 euro fino al 5/6/2013
(55%) e 153.846,15 dal 6/6/2013 fino al 31/12/2016 (65%) con detrazione massima di 100.000.
Codice 2: interventi sull’involucro con il limite di 109.090,90 euro fino al 5/6/2013 (55%) e
92.307,69 euro dal 6/6/2013 fino al 31/12/2016 (65%) con detrazione massima di 60.000
Codice 3: installazione di pannelli solari con il limite di 109.090,90 euro fino al 5/6/2013 (55%) e
92.307,69 euro dal 6/6/2013 fino al 31/12/2015 (65%) con detrazione massima di 60.000
Codice 4: sostituzione impianti di climatizzazione invernale con il limite di 54.545,45 euro fino al
5/6/2013 (55%) e 46.153,84 euro dal 6/6/2013 fino al 31/12/2016 (65%) con detrazione massima di
30.000
Codice 5: acquisto e posa in opera di schermature solari con il limite di 92.307,69 dal 1/1/2015 al
31/12/2016 (65%) con detrazione massima di 60.000
Codice 6: acquisto e posa in opera di generatori a biomasse con il limite di 46.153,84 dal 1/1/2015
al 31/12/2016 (65%) con detrazione massima di 30.000
Codice 7: acquisto e installazione di dispositivi per controllo da remoto di impianti di
riscaldamento, produzione acqua calda, e climatizzazione effettuati nel 2016.
In Col. 1 indicare uno dei codici predetti
In Col. 2 indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese
In Col. 3 compilarla solo per le spese del 2013 indicando il codice 1 per quelle sostenute dal
1/1/2013 al 5/6/2013 (55%) o 2 per quelle sostenute dal 6/6/2013 ad oggi (65%)
In Col. 4 indicare 1 per i lavori iniziati tra il 2008 e 2014 e ancora in corso nel 2106 – il 2 se le
spese ante 2016 si riferiscono ad un immobile stato ereditato nel 2016 – il 3 se vi sono entrambe le
due ipotesi precedenti.
In Col. 5 indicare il numero delle rate prescelte nel caso di lavori effettuati nel 2008 e il bene è stato
ereditato (pag. 63).
In Col. 6 indicare il numero delle rate con cui si vogliono ripartire (pag. 63):
10 rate per le spese sostenute tra il 2011 e il 2016
fra 8 e 10 per quelle del 2008
In Col. 7 indicare il numero della rata per il 2016
In Col. 8 indicare l’importo complessivo sostenuto senza superare i limiti suddetti (pag.63).

Nella Sez. V indicare alcune detrazioni a favore degli inquilini per i canoni di locazione
Rigo E71: si riferisce ai contratti di affitto convenzionati per abitazione principale (L. 431/1998):

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In Col. 1 indicare il codice 1 se il contratto è ad equo canone, il codice 2 se si tratta di contratto
convenzionato, il codice 3 se l’inquilino ha età compresa tra 20 e 30 anni ed il contratto è agevolato,
il codice 4 per inquilini di alloggi sociali.
In Col.2 si indicano i giorni in cui è adibita ad abitazione principale
In Col. 3 indicare la percentuale di spettanza della detrazione.
Rigo E72 si riferisce ai contratti di affitto per abitazione principale stipulati da lavoratori dipendenti
a causa di trasferimento in comune diverso dalla residenza a oltre 100 Km. e fuori della regione. Si
ha diritto alla detrazione per i primi 3 anni e si indicano:
Col. 1 i giorni in cui è adibita ad abitazione principale
Col. 2 la percentuale di spettanza della detrazione.
Questa detrazione spetta per i primi tre anni del contratto e la calcolerà il Caf.
Nella Tabella 2 a pag. 88 si stabilisce come calcolare la detrazione spettante.

Nella Sez. VI si indicano le altre detrazioni
Rigo E81: spese di mantenimento di un cane guida basta barrare la casella e verrà riconosciuta la
detrazione fissa di €. 516,45, ma solo al dichiarante non vedente.
Rigo E82: detrazione per affitto di terreni agricoli ai giovani fino a un massimo di 6.318 € (pag. 64)
Rigo E83 indicare con il codice 1 l’importo relativo alla borsa di studio assegnata dalla regione o
dalle province di Trento e Bolzano e con il codice 2 le donazioni effettuate a favore dell’ospedale
Gaslini di Genova. Il Caf riconoscerà una detrazione nel limite del 30% dell’imposta lorda dovuta.

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE
Rigo F1: Nel caso di dichiarazione congiunta ognuno deve compilare il proprio rigo F1. Indicare gli
importi trattenuti dal sostituto d’imposta esposti nella propria CU o pagati con Mod. F24.
Col. 1 Prima rata di acconto Irpef 2016 indicare il punto 121 della CU
Col. 2 Seconda rata di acconto Irpef 2016 indicare il punto 122 della CU
Col. 3 Acconto addizionale comunale 2016 trattenuto indicare il punto 124 della CU
Col. 4 Acconto addizionale comunale versato con Mod. F24
Col. 5 Prima rata di acconto cedolare secca indicare il punto 126 della CU
Col. 6 Seconda rata di acconto cedolare secca indicare il punto 127 della CU

Rigo F2 indicare le altre ritenute diverse da quelle del quadro C (per esempio trattamenti Inail per
redditi agrari e contributi agli allevatori dall’Unire, per attività sportive dilettantistiche, per lavori
socialmente utili) vedasi istruzioni pag. 67.
Rigo F3: eccedenze di Irpef e cedolare secca risultanti dalle precedenti dichiarazioni (pag.67-68).
Rigo F4: eccedenze delle addizionali regionali e comunali risultanti dalle precedenti dichiarazioni
Rigo F5 si tratta dei casi di sospensione dei pagamenti d’imposte per eventi eccezionali (ved.
Appendice pag.80)
Rigo F6 barrare le caselle 1 - 3 e 5 se non si vogliono pagare gli acconti, oppure indicare nelle
caselle 2 - 4 e 6 la cifra che si vuol pagare come acconti, oppure indicare nella casella 5 il numero di
rate con cui si vuol pagare gli acconti (da 2 a 5, massimo 4 per pensionati).
Rigo F7 e 8 si riferiscono ai contribuenti residenti nei Comuni che hanno stabilito delle soglie di
esenzione o aliquote agevolate (www.finanze.gov.it – area fiscalità locale, addizionale Comunale).

Mod.730 integrativo
Quando il contribuente, dopo aver presentato il Mod.730, si rende conto di aver diritto ad un
maggiore credito o a un minore debito compilerà un Mod.730 Integrativo indicando il codice 1
nella casella “integrativo” del frontespizio.
Rigo F9 indicare gli importi Irpef, Addizionale Regionale e Comunale, Cedolare Secca rimborsati o
se non ancora pervenuti indicare gli importi riportati nel Mod. 730/3
Rigo F10 indicare i crediti utilizzati per compensare altre imposte mediante Modello F.24.

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Altri Dati
Rigo F11 si tratta di casi particolari d’incapienza di detrazioni. Gli importi da dichiarare si possono
rilevare nei punti 364 e 370 della CU.
Rigo F12 deve essere compilato da chi ha percepito il bonus fiscale o il bonus straordinario senza
averne il diritto, in base ai redditi 2007 o 2008.
Rigo F13 Pignoramento presso terzi – si devono indicare le ritenute subite sui redditi pignorati a
terzi e si deve indicare anche il codice relativo al reddito percepito col pignoramento (pag. 71)

QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA
Rigo G1
Col. 1 si compila detta riga nel caso in cui nel Mod.730 dello scorso anno il credito d’imposta per
il riacquisto dell’abitazione principale non ha trovato capienza nell’imposta, per cui rimane
ancora da utilizzare una parte del credito (ved. Rigo 131 del Mod. 730/3)
Col. 2 si tratta dei casi in cui è stata acquistata con l’agevolazione l’abitazione principale, poi è
stata venduta e quindi riacquistata (entro un anno) nel 2016. Il credito è pari all’Iva o Imposta di
Registro del primo acquisto e il Notaio non l’ha utilizzato (pag. 71).
Col.3 riportare il credito compensato nel Modello F24.
Rigo G2 si riferisce al credito derivante dai canoni di locazione non percepiti (Appendice pag.80).
Rigo G3 si riferisce ai casi in cui il dipendente chiede un anticipo della pensione complementare
sulla quale è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta e successivamente egli reintegra il fondo.
In tal caso in questo rigo dichiara la ritenuta versata per chiederla a rimborso (pag. 72).
Rigo G4 si riferisce ai crediti per i redditi prodotti all’estero al fine di evitare la doppia tassazione
(pag. 72-73).
Righi G5 e G6 possono compilare questi righi i cittadini dell’Abruzzo a cui è stato riconosciuto un
credito per le spese di riparazione, ricostruzione o per l’acquisto di una nuova abitazione distrutta
dal sisma nel 2009. Il credito per l’abitazione principale si gode in 20 rate annuali e in caso di
incapienza potrà goderlo nella successiva dichiarazione. Il credito compete anche per le altre
abitazioni ed è deducibile in 5 o 10 rate a sua scelta ed ha un massimo di credito riconosciuto di
80.000 €.
Rigo G7 indicare il credito residuo che spetta per l’incremento occupazionale avvenuto nel 2008,
riportare l’importo di cui al punto 132 del 730/3 dello scorso anno.
Rigo G8 riportare il credito residuo riconosciuto dal Ministero della Giustizia a chi ha utilizzato la
controversia civile o commerciale, anziché andare in Tribunale.
Rigo G9 indicare l’importo delle liberalità a sostegno della cultura, il cosiddetto Art Bonus (pag.
74) che godono di una detrazione del 65% nei limiti del 15% del reddito imponibile, in 3 rate
annuali. In caso d’incapienza la quota residua può essere goduta nell’anno successivo (vedasi
Circ.24/2014).
Rigo 10 indicare il credito per le erogazioni liberali a sostegno della scuola, il “school bonus”, fino
a un massimo di 100.000 euro che godono di una detrazione del 65% per quelle erogate nel 2016 e
2017, che scende al 50% per quelle effettuate nel 2018. Il credito è ripartito in tre quote annuali e la
parte non utilizzata è fruibile negli anni successivi.
Rigo G11 riportare il credito per negoziazione e arbitrato risultante dalla comunicazione del
Ministero della giustizia.
Rigo 12 riportare il credito spettante per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza o
allarme. Questo credito è utilizzabile anche mediante F24 online.

QUADRO I – Imposte da compensare (pag. 75)
Per utilizzare l’eventuale credito del Mod.730 per pagare le imposte non comprese in questo
Modello, mediante compensazione nel Modello F24, si deve compilare questo quadro. Per quanto
riguarda il Modello F24 cartaceo vedasi Circ. 27/2014.

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Rigo I1 si deve barrare la casella 2 se si chiede di utilizzare l’intero credito della dichiarazione per
compensare imposte da versare. Oppure indicare nella casella 1 l’importo che si vuole versare con
il modello F24

CASI PARTICOLARI
- Si è acquistata una casa con l’agevolazione di prima casa, pur avendone già un’altra e quindi è
obbligatorio che se ne liberi vendendola entro un anno. Nel caso che non si riesca a venderla entro
un anno (Circ. 27/E del 2016) occorre presentare un’apposita istanza all’A.E., pagare la maggiore
imposta (la differenza del 7%). gli interessi e la sanzione del 30% che può essere ridotta con il
ravvedimento operoso.
- La sostituzione di scaldacqua tradizionale con uno a gas gode della detrazione del 65% (invio
all’Enea della prescritta comunicazione). In alternativa si applica la detrazione del 50% come
intervento diretto al risparmio energetico. Le spese di manutenzione straordinaria dello scaldacqua è
detraibile al 50% (e non del 65). Però la sostituzione della serpentina è manutenzione ordinaria e
quindi niente agevolazione (non si ha nessun risparmio energetico).
- Si ha riscaldamento con una stufa a legna (già agevolata al 50%) il successivo acquisto di caldaia a
condensazione deve essere sostitutivo della stufa a legna per godere del 65%. Se invece il nuovo
impianto integra il precedente si tratta di manutenzione straordinaria e quindi l’agevolazione è al
50% (Guida al 50% e al 65% dell’A.E.) . Poiché si tratta di due interventi diversi si godono
ambedue le agevolazioni senza problema di cumulo ai fini massimali.
- Installare o sostituire nuovi contatori dell’acqua, anche con telelettura, non è intervento agevolato
anche se fatto sulle parti comuni del condominio. Viceversa la sostituzione di parti importanti di
tubazione dell’acqua è intervento di manutenzione straordinaria e quindi agevolata al 50%.
- L’installazione di tende veneziane riduce le infiltrazioni solari e diminuisce il surriscaldamento
dell’immobile e quindi gode della detrazione del 65%. L’asseverazione dell’intervento può essere
sostituita dalla certificazione dei produttori, così come per gli infissi e le caldaie con potenza
inferiore a 100 KW e entro 90 giorni dalla fine dei lavori si deve inviare all’Enea la sola scheda
informativa (Modello F del DM 11/3/2011).
- La tinteggiatura in un appartamento non è agevolata, ma se viene eseguita contestualmente ad
interventi più incisivi, come rifacimento integrale del bagno o demolizione o spostamento di una
parete, allora la tinteggiatura di queste pareti sono agevolate al 50%.
- l’installazione di un sistema di allarme gode della agevolazione del 50% e se successivamente
viene sostituito perché malfunzionante con un altro si potrà godere di ambedue le agevolazioni.
- L’acquisto con agevolazione fiscale della prima casa comporta l’obbligo di trasferivi la residenza
entro 18 mesi. Se dopo 5 anni si trasferisce la residenza in un altro comune non si perde
l’agevolazione.
- La sostituzione degli infissi di un appartamento e anche la sola sostituzione della conduttura del
gas dall’misuratore alla caldaia sono interventi agevolati al 50% e godono ambedue del bonus
mobili perchè considerati interventi di manutenzione straordinaria. Inoltre godono ambedue anche
dell’agevolazione del 10% dell‘Iva però gli infissi sono considerati beni significativi per cui c’è da
fare un conteggio particolare per il calcolo.
- L’installazione di un condizionatore a pompa di calore è intervento di manutenzione straordinaria
e quindi agevolata al 50% e gode altresì del bonus mobili e l’Iva al 10%
- L’installazione di un addolcitore per il circuito di riscaldamento e relative tubazioni e piccole
opere murarie per far passare i tubi sono agevolabili al 50%.
- La sostituzione delle persiane in legno con persiane in alluminio a stecche si considera
manutenzione straordinaria e quindi agevolabili al 50% e quindi fruisce del bonus mobili.
- Le spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico su abitazioni o il potenziamento e
integrazione degli stessi sono ammesse in detrazione del 50% quali interventi di manutenzione
straordinaria (Risoluzione n.2/E del 22/4/2013) anche in assenza di opere edili.

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- La sostituzione di uno scaldacqua a metano con un altro a metano si ha la detrazione del 50%,
mentre se si sostituisce uno scaldacqua tradizionale con uno a metano si gode della detrazione del
65%.
- La sostituzione di una caldaia a gasolio con una a pellet si beneficia della detrazione del 65% e poi
questa la si sostituisce con una a gas si ha un’altra detrazione del 50% e quindi si godono ambedue
fino alla scadenza dei dieci anni.
- Il rifacimento delle pavimentazioni e la posa di nuove piastrelle nel bagno si considerano
manutenzione ordinaria e quindi non gode della detrazione del 50%, ma se fa parte di un intervento
più complesso come il rifacimento del bagno, compresi gli impianti allora sia la pavimentazione che
le piastrelle rientrano nel beneficio fiscale.
- In caso di installazione di “veneziane” all’esterno delle finestre si gode della detrazione del 65% e
l’obbligo di invio all’Enea della documentazione. Ma non si può godere del 50% al fine del bonus
mobili se non comportano lavori edili (Guida al 50%)
- Se si installano solo le zanzariere non si tratta di manutenzione straordinaria e quindi niente
detrazione del 50%. Se però esse hanno particolari caratteristiche che agiscono anche da
schermature solari si rende applicabile la detrazione del 65%. Inoltre se le zanzariere normali sono
installate nell’ambito di un intervento più incisivo, come la sostituzione degli infissi, si rende
applicabile la detrazione del 50%.
- La realizzazione di una recinzione del proprio immobile dà diritto al beneficio del 50% mentre la
pavimentazione dello spazio esterno non gode della detrazione, sarebbe agevolata se fosse area
condominiale.
- Il beneficio del 50% si applica nel caso di motorizzazione delle persiane oltre che per la loro
sostituzione.
- L’installazione di tende esterne alle finestre, motorizzate e con telecomando a distanza e
dispositivo antivento gode del 65% perché idonee a contenere il calore solare.
- L’installazione di un impianto d’allarme o la sostituzione di uno preesistente da diritto alla
detrazione del 50% ed anche al bonus mobili.
- Nell’ambito di lavori complessi e di una certa rilevanza si può beneficiare del 50% per alcuni e del
65% per altri. Per esempio il rifacimento del pavimento, l’abbattimento di pareti sono agevolati al
50% mentre quelli che danno origine al risparmio energetico come nuova caldaia, nuovi infissi, ecc.
godono del 65%
- Le spese per la sostituzione di infissi, finestre e persiane con i prescritti requisiti di trasmittanza
godono della detrazione del 65% a condizione che esista un impianto di riscaldamento. Per
impianto di riscaldamento deve intendersi anche l’esistenza di camini che fornisce riscaldamento in
tutte le stanze e non un semplice camino che riscaldi solo uno dei locali.
- Sono agevolate al 50% le spese dei lavori per dividere un immobile con muri divisori nell’area
cortilizia, per la rampa di accesso ai garage e di progettazione.
- Sono agevolate al 50% le spese per la costruzione e posa in opera di una scala interna e alla
costruzione e posa in opera di un cancello di recinzione.
- L’omessa comunicazione all’Enea della scheda informativa può essere sanata presentandola entro
il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale (cioè quella relativa al primo periodo
d’imposta in cui si fruisce della detrazione), versando 258 euro come sanzione minima mediante
F24 (art. 11 Dlgs 471/1997).
- La detrazione delle spese per un intervento su parti comuni va ripartita proporzionalmente alle
quote di proprietà, anche se sono pagate interamente da uno solo.
- L’installazione di paratie anti allagamento sulle mura di un edificio residenziale, anche
unifamiliare, è un intervento di manutenzione straordinaria e quindi agevolabile al 50%. Fare
attenzione al regolamento edilizio comunale (Cila?).
- Si rende applicabile anche alle seconde case la detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione.
- Sono agevolabili i lavori eliminare tracce di umidità e alcune lesioni interne, con demolizione
delle parti ammalorate, pulitura del ferro, trattamento anticorrosivo e relativo ripristino, nonché

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rasatura di tutta la superficie esterna e apposizione collante con rete, fissativo e colore ai silicati,
nonchè nuova scossalina di rame sui cornicioni.

- Il separato che trasferisce la propria residenza in altra abitazione ha diritto a detrarsi le spese di
ristrutturazione fino alla completa estinzione delle quote decennali. Nel caso che venda l’abitazione
ristrutturata può trasferire al nuovo acquirente il diritto alla detrazione per le quote residue.
- Si possono sommare i benefici di più interventi distinti, come per esempio sostituzione degli
infissi, sostituzione della caldaia a condensazione e poi anche rifacimento dei bagni (impianti,
tubazioni e massetto).
- Anche le spese inerenti la riparazione o sostituzione dei pannelli solari sono considerati interventi
di manutenzione straordinaria e godono del 50% e non del 65% che si applica solo all’installazione
ex novo dei pannelli solari..
- L’acquisto e la posa in opera di schermature solari come tende esterne, chiusure oscuranti,
persiane e dispositivi di protezione solare con vetrate aventi certi requisiti di trasmittanza godono
dell’agevolazione del 65%. Inviare all’Enea l’apposita comunicazione, non serve l’asseverazione.
- L’abbattimento di una parete interna è agevolata al 50%, si deve fare una variazione all’ufficio
tecnico comunale ed inoltre gode del bonus mobili.
- L’installazione di inferriate come misure antifurto è agevolata al 50% come misura atta a
prevenire atti illeciti da terzi.
- l’Iva per tutti gli interventi su edifici residenziali, sia di semplice manutenzione ordinaria o
straordinaria che di restauro o ristrutturazione edilizia è sempre al 10% (art. 2, comma 11
L.191/2009 e Circ.71/E del 2000)
- La sostituzione delle porte interne nell’ambito di manutenzione o ristrutturazione è soggetta
all’Iva del 10% solo fino a concorrenza della manodopera, sono considerate beni significativi.
Viceversa l’acquisto delle porte senza contestuale fornitura di manodopera è soggetta all’Iva del
22%. Comunque le porte interne sono considerate come arredi e quindi non agevolabili al 50%.
- Nel caso di installazione di porte interne a scomparsa si parla di manutenzione straordinaria e
quindi agevolabile al 50%
- L’installazione di una porta blindata che comporta anche lavori edili da diritto alla detrazione del
50% e quindi anche al bonus mobili.
- La semplice sostituzione dei sanitari, come la vasca con la doccia e delle piastrelle sono interventi
di manutenzione ordinaria e quindi niente agevolazione
- Il mutamento delle dimensioni delle porte interne che comportano anche lavori di muratura
qualificano l’intervento come manutenzione straordinaria e quindi detraibili al 50%
- La ripavimentazione con il laminato e la sostituzione di prese e interruttori elettrici sono interventi
di manutenzione ordinaria.
- La semplice sostituzione di elementi radianti dei caloriferi non rientra nella agevolazione fiscale
sul risparmio energetico (65%). E’ invece agevolata la sostituzione dei caloriferi con altri anche di
diverso tipo e riparazione di singoli elementi.
- La sostituzione della caldaia e dei termosifoni, nonché dei condizionatori costituiscono lavori di
manutenzione straordinaria e detraibili al 50% e quindi danno diritto al bonus mobili.
- La detrazione del 50% spetta anche per la sostituzione della porta del box pertinenziale e con
l’applicazione della motorizzazione alla porta.
- La sostituzione dei soli cassonetti delle tapparelle idonei a comportare una minore dispersione
termica certificata dal produttore consente la detrazione del 50% mentre se non si cambiano anche
gli infissi no si ha diritto al 65% come intervento di risparmio energetico.
- La semplice installazione di una stufa a pellet permette di beneficiare del 50% ma non consente
anche l’applicazione del bonus mobili in quanto non vengono eseguiti lavori edili di manutenzione
straordinaria.
- L’installazione di condizionatori a pompa di calore permette il beneficio del 50% ed anche del
bonus mobili.

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- E’ agevolato il restauro della piscina condominiale al 50%
- La sostituzione dei termosifoni è intervento di manutenzione straordinaria e gode della detrazione
del 50%, è esclusa la semplice riparazione. Se i nuovi caloriferi fanno conseguire un risparmio
energetico si può ottenere il 65%, occorre che la scheda di produzione contenga le caratteristiche
tecniche che migliorano le prestazioni rispetto ai vecchi.
- Nel bonus mobili rientrano anche lampadari, lampade da terra e da tavolo che sono un necessario
completamento dell’arredo.
- Sono agevolate al 50% le spese per la realizzazione di canaline sottotraccia che collegano
l’antenna televisiva alle singole camere di una abitazione che si considera intervento straordinario.
- L’installazione di antifurto con telecamera non è agevolata con la detrazione del 50% perché
questo tipo di intervento fruisce del bonus solo se contestualmente si effettuano lavori edili.
- La sostituzione dei soli componenti vetrati degli infissi fruisce della detrazione del 50%, occorre
però una certificazione delle caratteristiche dei componenti vetrati da esibire all’A.E. in caso di
richiesta (in questo caso non si applica la detrazione del 65%).

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