Istituzione di "bonus" per le famiglie meno abbienti - Presentato dal Consigliere provinciale

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DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

    Istituzione di “bonus”
per le famiglie meno abbienti

  Presentato dal Consigliere provinciale
MAURO MINNITI
                      DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

                                Istituzione di “bonus”
                             per le famiglie meno abbienti

                                       RELAZIONE

   Nella società attuale sempre più spesso si denuncia l’assenza di valori da trasmettere
alle nuove generazioni, valori capaci di dare stimoli vitali sufficienti a non creare aspetti di
qualsiasi tipo di disagio giovanile causa molto spesso dell’insorgenza di forme di violenza,
criminalità, dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol ed altro ancora. In sostanza si
avverte la necessità di creare delle condizioni culturali, sociali, comportamentali ed
esistenziali atte fin dalla tenera età a prevenire, dall’adolescenza in poi, devianze di ogni
tipo.

   In questa ottica lo sport e la cultura possono svolgere un ruolo fondamentale se non
primario proprio nella ricerca di impulsi positivi. Lo sport, infatti, nella sua percezione più
autentica (il conte de Coubertin parlava dell’importanza di partecipazione non di vittoria)
non può essere considerato solo competizione ma occasione di crescita non solo fisica o
sociale ma anche di sviluppo morale e psicologico per i giovani come pure per i loro
genitori, di socializzazione, di educazione, perfino di confronto umano. Così vale anche
per il settore della cultura che nella recitazione, la danza ed il canto per esempio può
esprimere valori assai estesi di crescita intellettuale.

   Se questa ricerca educativa e di progresso sociale dovrebbe essere in particolar modo a
carico delle famiglie, appare ovvio che anche le Istituzioni devono ricoprire un ruolo di
sostegno se non altro per i nuclei familiari meno abbienti. Ciò sarebbe possibile attraverso
incentivi economici utili per superare quei limiti di difficoltà economica che investono
proprio molte famiglie, anche altoatesine.

   Di fronte a queste considerazioni è d’obbligo affermare che nella provincia di Bolzano
numerosissime sono le Associazioni sportive e culturali che operano positivamente in
queste direzioni. Si tratta di un associazionismo molto spesso costretto a sacrifici per poter
proseguire l’attività, nonostante i contributi pubblici o privati e magari quelli delle stesse
famiglie di coloro ai quali è rivolta la disciplina. I termini del problema, però, sono altri.
Non è in discussione infatti l’offerta sportiva e culturale, indubbiamente ampia pur costretta
faticosamente a fare i conti con una recessione e con scelte degli enti pubblici non sempre
di opportuno loro sostegno, quanto la possibilità di rispondere a questa offerta da parte
delle famiglie interessate. Ovvero, è semmai un problema di accesso all’offerta da parte
della domanda.

   Questo disegno di legge - attraverso quel principio di sussidiarietà secondo il quale
l’Ente pubblico può intervenire in particolari casi sociali per garantire proprio la
formazione sociale dei giovani - intende quindi prevenire pericoli e preoccupanti forme di
disagio giovanile prodotte dalla assenza di valori e la cui formazione appare complessa
anche a causa della non sempre facile raggiungibilità di alcune offerte nei settori sportivi e
culturali che sembrano inaccessibili per le famiglie meno abbienti, sostenendo quei costi di
adesione e/o iscrizione richiesti dalle Associazioni che rappresentano condizioni
pregiudizievoli proprio per le famiglie meno abbienti.

   In definitiva, se oggi la provincia Autonoma di Bolzano già prevede la concessione di
contributi alle Associazioni, con questo Disegno di legge si propone l’introduzione di
contributi alle famiglie sotto forma di “BONUS” in grado di favorire la partecipazione ad
attività sportive (bonus sport) a livello amatoriale o dilettantistico o ad attività culturali
(bonus cultura), quindi di incentivare e produrre nuovi stimoli, perciò nuovi valori di vita.

   L’introduzione del “bonus” è inoltre anche un utile “investimento” da parte della
provincia a favore della sopravvivenza del vasto associazionismo locale poiché ampliando
le maglie della domanda le Associazioni potranno godere di un maggior numero di
partecipanti alle proprie iniziative, numero che in assenza di un bonus quale quello da noi
indicato sarebbe, come indubbiamente appare, limitato.

   Questo disegno di legge quindi, qualora l’Aula intendesse approvarlo, risponderebbe a
tre esigenze sostanziali della società altoatesina:

      •   prevenire parte del disagio giovanile e quindi preoccupanti o pericolose forme di
          devianza sociale;
      •   sostenere l’associazionismo locale;
      •   favorire la partecipazione di soggetti in età scolare e delle loro famiglie alla
          adesione attiva della vita sociale (sportiva e culturale) altoatesina.

   Si tratta di tre opportunità che si ritiene questo organo legislativo – al quale si rimette
tale Disegno di legge - possa e debba tenere in considerazione per un sviluppo sempre più
equilibrato della nostra società ed in maniera che non sussistano quelle sacche di povertà
più o meno dimensionate la cui esistenza sembra francamente paradossale considerando
la ricchezza – non solo culturale o patrimoniale ma anche economica - di cui gode la nostra
provincia autonoma.
DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

                                  Istituzione di “bonus”
                                per le famiglie meno abbienti

                                 NOTE AGLI ARTICOLI

L’art. 1 stabilisce le finalità e gli strumenti della legge secondo i quali al fine di incentivare in
età scolare la pratica dello sport e la partecipazione ad attività culturali, la Giunta
provinciale concede specifici contributi, denominati rispettivamente buono sport e buono
cultura, a copertura totale o parziale delle spese di adesione e di partecipazione ai
programmi delle associazioni che, operando nei settori delle attività sportive e culturali
rivolte ai giovani, si iscrivono in un apposito elenco provinciale.

L’oggetto dell’intervento è altresì indicato nell’art. 2 il quale specifica che il buono cultura e
il buono sport consistono in un contributo che la Provincia concede ai ragazzi in età
scolare residenti in provincia di Bolzano che intendono aderire ad un’associazione o ad un
ente iscritto nell’elenco provinciale, o che intendano iscriversi ad un corso promosso dagli
stessi.
A questo riguardo la Giunta provinciale determina annualmente, sulla base dei
programmi delle associazioni e degli enti iscritti nell’elenco provinciale, il costo medio
annuale per la pratica da parte dei giovani di due attività fra sportive o culturali, costo
medio annuale che per la partecipazione alle attività sportive e per la partecipazione alle
attività culturali costituisce il buono sport e rispettivamente il buono cultura.
Il comma 3 precisa che la Giunta provinciale determina entro 60 giorni dalla approvazione
del presente disegno di legge i criteri per la quantificazione dei buoni, i criteri per
l’individuazione dei soggetti cui i buoni possono essere concessi, le modalità di erogazione
dei buoni e dei controlli sul loro corretto uso ed i limiti e le modalità di recupero dei buoni
nel caso stabilito dall’articolo 4, comma 4.

Il citato elenco provinciale per la concessione dei buoni sport e dei buoni cultura quale strumento
per la concessione dei buoni sport e dei buoni cultura viene precisato dall’art.3 secondo il
quale esso viene istituito, aggiornato e pubblicato annualmente e al quale possono
iscriversi le associazioni e gli enti sportivi o culturali che operano nell’ambito del territorio
della provincia di Bolzano con programmi di attività che si rivolgono, in tutto o in parte, ai
giovani in età scolare.
Sarà sempre la Giunta provinciale a determinare entro 60 giorni dalla approvazione del
disegno di legge le modalità per la presentazione delle domande di ammissione all’elenco
e la documentazione da allegare alle domande e i criteri per l’ammissione nell’elenco.

I buoni sono assegnati solo qualora l’associazione o l’ente al quale i ragazzi destinatari dei
provvedimenti di cui all’art. 2 risultano iscritti nell’elenco provinciale di cui al precedente
art. 3, così come recita l’art 4 specificando che all’atto dell’iscrizione l’associazione o l’ente
rilascia un attestato d’avvenuta iscrizione nel quale è indicato l’importo del buono scuola o
buono cultura richiesto, attestato che deve essere controfirmato dal giovane, o chi ne fa le
veci in caso di minore età, e riconsegnato all’associazione o all’ente.
In buoni quindi vengono liquidati dalla provincia direttamente ai giovani o a chi ne fa le
veci in caso di minore età.
Il comma 3 prevede opportuni ed adeguati controlli che devono essere effettuati dalla
Provincia per accertare l’effettiva partecipazione dei giovani beneficiari dei buoni
all’attività dell’associazione o dell’ente. La provincia stessa può disporre la restituzione del
contributo concesso, quando la partecipazione alle attività sportive o culturali sia inferiore
del settanta per cento di quanto previsto dai programmi.

Infine l’art. 5 prevede che alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si
provvederà con legge finanziaria.
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