ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI - ENRICO FERMI"

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                                   “ S I L V A N O F E DI – E N RI CO FE RM I ”
                  Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121
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              PIATTAFORMA CONTRATTUALE TRIENNALE PER GLI AA.SS. 2018-2019/2019-2020/2020-2021

                                                             INTEGRAZIONE PER L’A.S. 2019-2020

VISTO il D.L.vo 03/02/1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo 31/03/1998, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009 del personale del comparto “scuola”;
VISTO il DPR n. 233 del 18.06.98;
VISTO l’Accordo Collettivo Quadro del 07.08.98 (GU 207 del 05.09.98 so 150);
VISTO il CCNQ del 07.08.98 (GU 207 del 05.09.98 so 150);
VISTA la legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
VISTO l’art. 14 del DPR n. 275 del 8/3/99;
VISTO il CCNI del 1999;
VISTO il DPR 395/88;
VISTA la legge n.146 del 15.06.90;
VISTA la legge n. 59 del 15.03.97 146 del 15.06.90;
VISTO il DI n. 129/2018
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16 – 2016/17 – 2017/18;
VISTO il Piano delle attività del personale ATA a.s. 2016-2017;
Visto il Piano annuale delle attività del personale docente;
VISTA dlgs n.165/2001;
VISTA la legge n.150/2009;
VISTO il dlgs 81/2011;
VISTA la L 107/2015
VISTO il DM 850/2015;
VISTO il CNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2017/2018 dell’11 aprile 2017
VISTO IL CCNL istruzione e ricerca 2016-2018 del 19-aprile-2018
VISTA la Nota prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019 OGGETTO: A.S.
2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e
Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;

TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, GLI ELETTI NELLA R.S.U. E LE OO.SS. DI CATEGORIA FIRMATARIE
     DEL C.C.N.L. SI STIPULA LA SEGUENTE IPOTESI DI INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INTEGRATIVO
                            DI ISTITUTO SOTTOSCRITTO IN DATA 18/01/2019
                         (GLI ARTT. MODIFICATI SONO EVIDENZIATE IN GIALLO)

                                                      Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica in intestazione.
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2019/2019-2020/2020-2021 fermo
restando che i criteri di ripartizione delle risorse devono essere negoziati con cadenza annuale.
Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15
luglio dell’anno 2021 resta in vigore fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

                                                              Art. 2 – Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

File:CI ITT FEDI FERMI 2018-2021 ed 19-20 DEFINITIVO.doc                                                    Pag.1 di 21
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Le parti si incontrano entro sette giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente
l’interpretazione delle clausole controverse secondo le modalità di cui all’art.7 c.2 del CCNL 2016-2018. Nel
caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.

                               Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto
La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in itinere, entro il
mese di aprile dell’anno di riferimento, e nel mese di luglio dell’anno di riferimento.

                                                           Art. 4 – Partecipazione e contrattazione
Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Il rappresentante può
essere eletto anche all’interno del restante personale in servizio, secondo la normativa vigente
Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle
prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte
l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si
rinvia integralmente.
Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
-        tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
-        tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
-        la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
-        i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi,
mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione almeno 5 gg. prima della data di convocazione
della seduta relativa all’informazione stessa.

La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge secondo le vigenti norme contrattuali.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
-        l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
-        i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
-        i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001
al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla
remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
-        i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi
compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art.
22 c. 4 lett. c4);
-        i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
-        i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4
lett. c6);
-        i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

File:CI ITT FEDI FERMI 2018-2021 ed 19-20 DEFINITIVO.doc                                                      Pag.2 di 21
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    -        i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
    servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
    (art. 22 c. 4 lett. c8);
    -        i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
    informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

                                                                         Art. 5 – Confronto
    Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia
    integralmente.
    Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto
    istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
-              l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
    l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c.
    8 lett. b1);
-              i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del
    personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
-              i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
-              promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione
    delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

                                                               Art. 6 – Composizione delle delegazioni

    Secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 19.04.2018 le delegazioni trattanti sono così costituite:
    per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico;
    per le organizzazioni sindacali: dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
    firmatarie del CCNL stesso.
    Il Dirigente Scolastico può avvalersi dell’assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di
    personale esperto sulle materie in contrattazione.
    La R.S.U. può avvalersi dell’assistenza di personale esperto sulle materie in contrattazione.
    Le Organizzazioni Sindacali possono avvalersi dell’assistenza di personale esperto sulle materie in
    contrattazione.

                                                                Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro
    Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e
    ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
    La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere
    inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri
    soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per
    la stessa data ed ora.
    Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale
    intervento di persone esterne alla scuola.
    Il D.S. provvede a diramare le comunicazioni relative all’indizione della assemblea entro il giorno successivo a
    quello in cui è pervenuta la richiesta attraverso affissione agli albi sindacali di tutti i plessi dell’Istituto.
    Il D.S. trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui sopra a tutto il personale della scuola interessato
    anche nella forma di circolari interne, richiedendo la dichiarazione individuale di partecipazione.
    La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta entro la data specificata nella
    circolare del Dirigente che dà avviso dell’assemblea, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale
    annuale ed è irrevocabile. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori
    adempimenti.
    Il D.S. avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orario (inversioni di lezioni,

    File:CI ITT FEDI FERMI 2018-2021 ed 19-20 DEFINITIVO.doc                                                  Pag.3 di 21
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recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo.
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di
lavoro.
Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro secondo il proprio orarionella classe o nel
settore di competenza al termine dell’assemblea.
Nelle assemblee rivolte anche al personale ATA, qualora la partecipazione sia totale, si stabilisce la quota del
personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali previsti dall’art. 8, comma 9b, dei CCNL 02-05 e 06-09
(vigilanza degli ingressi ai plessi della scuola, centralino, altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea
sindacale) nella misura di n. 1 assistente tecnico, di n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore
scolastico per sede.
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi
generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio
della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

                                                      Art. 8 – Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti
Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al
calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con
almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.

      Art. 9 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge
                                                   146/1990

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed
educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze
del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990.
Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se
non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000, dai CCNL 02-05 , 06-09 e dell’accordo Regionale
CCIR 2/2003, si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito
esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

1        Svolgimento di qualsiasi tipo di esame e/o scrutinio finale:
n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico per plesso e per ognuno dei piani interessati e/o
laboratori, n. 1 assistente tecnico.
2        Pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: D.S.G.A., n. 1 assistente amministrativo, n. 1
collaboratore scolastico, n. 1 assistente tecnico.

I dipendenti precettati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al comma 1, vanno
computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute dello
stipendio.

Nel caso di scioperi, entro 48 ore dallo svolgimento il Dirigente consegna per conoscenza alla R.S.U. ed invia
alla Direzione Scolastica Regionale, tramite il SIDI, e su richiesta alle OO.SS. provinciali firmatarie una
comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di
adesione, calcolata sul personale effettivamente in servizio.

File:CI ITT FEDI FERMI 2018-2021 ed 19-20 DEFINITIVO.doc                                                        Pag.4 di 21
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                                                             Art. 10 – Agibilità sindacale
Nell’edificio scolastico si mettono a disposizione 3 bacheche, di cui una in succursale, ai fini dell’esercizio del
diritto di affissione: in tali spazi la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie hanno il diritto di affiggere, sotto la propria
responsabilità, quanto ritengono abbia rilevanza per il personale della scuola, materiale di interesse
sindacale e del lavoro, senza preventiva autorizzazione o controllo del D.S., nella piena osservanza delle leggi
vigenti.
Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili,
visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del personale in servizio a scuola.
Stampati e documenti possono essere inviati alle scuole per l’affissione anche da parte degli uffici sindacali
territoriali; il D.S. assicura la tempestiva trasmissione di detto materiale alla R.S.U.
Al di fuori dell’orario obbligatorio di lezione, per motivi di carattere sindacale, alla R.S.U. è consentito di
comunicare con il Personale durante l’orario di servizio, senza pregiudicare il normale svolgimento
dell’attività.
Al di fuori dell’orario obbligatorio di servizio ed esclusivamente per motivi di carattere sindacale, alla R.S.U. è
consentito l’uso gratuito del telefono e del fax, della fotocopiatrice per il tempo e la quantità necessarie.
Fuori dell’orario obbligatorio di servizio, alla R.S.U. è quotidianamente garantito l’uso gratuito di un Personal
Computer e di una stampante, compreso il libero utilizzo della posta elettronica per gestire, ricevere, spedire
e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato.
In casi palesemente urgenti, oggettivamente indifferibili e non procrastinabili, quanto previsto dai
precedentemente è consentito anche durante l’orario obbligatorio di servizio, seppure sempre al di fuori
dell’orario obbligatorio di lezione.
Per facilitare la comunicazione tra la R.S.U. e il personale si mette a disposizione:
-       un locale, anche condiviso, individuato come R2;
-       l’utilizzo di un armadio destinato alla custodia del materiale e alla raccolta di eventuali richieste di
comunicazioni pervenute dai lavoratori.

                                                           Art. 11 – Patrocinio e Patronato
La R.S.U. e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli
atti della scuola su tutte le materie oggetto d’informazione, confronto e contrattazione. La richiesta
d’accesso agli atti di cui al comma precedente può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma
scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione Scolastica.
Il rilascio di copia degli atti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 2 giorni dalla richiesta e
comunque non oltre i 10 giorni.
Il personale in attività o in quiescenza può farsi rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato o da un
Istituto di Patronato Sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica.

                        Art. 12 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
In caso di controversia sull’interpretazione e sull’applicazione del presente Contratto Integrativo, le parti di
cui all’art. 6 si incontrano entro 5 giorni dalla richiesta di una di esse. La richiesta deve essere formulata in
forma scritta e deve contenere una sintetica relazione dei fatti in questione.
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro i 10 giorni dalla trasmissione formale della richiesta
scritta di cui sopra.
Per quanto non specificato si fa riferimento al CCNL 2016-2018, art 8.

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              Art. 13 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche
                                               e dei processi di informatizzazione

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del
personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
Tale formazione va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

                                                  Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente
Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati
disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
I relativi compensi sono a carico dei fondi dello specifico progetto in questione. La RSU verrà portata a
conoscenza degli eventuali progetti in essere e futuri. Tale collaborazione non comporta esoneri anche
parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico
della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

      Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del
                                                   personale ATA
In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può
disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA. Tale collaborazione non comporta
esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei
servizi generali ed amministrativi.
Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della
normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività
particolarmente impegnative e complesse.
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra
istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL
del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra
scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività o
con i fondi del relativo specifico progetto.

                                                              Art. 16 – Risorse economiche
Gli importi delle risorse economiche previsti nel presente contratto sono quelli ricavabili dalla nota MIUR
prot. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019 - Oggetto: A.S. 2019/2020 –
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione
preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.

                                                                  Art. 17 – Stanziamenti
Sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e
del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito tra le
aree di attività specificate nell’allegato 2 e nell’allegato 3 relativi all’a.s. 2019/2020, che costituiscono parte
integrante del presente contratto.
Allo stesso fine di cui al periodo precedente vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nell’allegato 4 relativo all’a.s. 2019/2020, che
costituisce parte integrante del presente contratto

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                                    Art. 18 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica
Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti
nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività
curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale
docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del
personale docente e per le attività del personale ATA le somme indicate nell’allegato 1 relativo all’a.s.
2019/2020, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Fermo restando che è necessario garantire l’impiego totale delle risorse disponibili, le eventuali economie
del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo.

                      Art. 19 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi, delle priorità e delle finalità definiti a
livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, come di seguito riportati ai sensi del DM
797 del 19 ottobre 2016, e degli artt. 63, 64 del CCNL 2016-2018 sono ripartite sulla base delle esigenze di
formazione del personale in coerenza con il PTOF, sulla base anche del piano di formazione predisposto dalla
rete di scopo dell’ambito territoriale PT20.

                        Autonomia didattica e organizzativa
                        Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
                        Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
                        Competenze di lingua straniera
                        Inclusione e disabilità
                        Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
                        Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
                        Scuola e lavoro
                        Valutazione e miglioramento

                                       Art. 20 – Criteri per l’attribuzione di compensi accessori,
                         ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 45, c.1, del D. Lgs. 165/2001 nonché all’ Art. 22 c. 1 del CCNL
2016/18: “La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la
qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione
delle professionalità coinvolte” i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, inclusa la quota delle risorse
relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e delle risorse relative ai progetti
nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale, che vengono stabiliti con
l’intento di favorire la distribuzione del fondo ad un maggior numero di persone sono i seguenti:
             - il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate,
                in aggiunta al normale orario di lavoro, previa verifica del lavoro svolto, secondo il disposto
                dell’art.7 comma 5 del D.Lgs.165/01 cosi come aggiornato al DL. 95/2012;
             - per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono
                previsti compensi forfetari, come da allegati 1, 2, 3 e 4 relativi all’a.s. 2019/2020.
             - lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione secondo il compenso
                orario definito dalle tabelle allegate al CCNL del 29/11/2007 per gli incarichi nei quali è
                prevista una rendicontazione delle ore svolte;
             - lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione forfetaria per gli incarichi
                nei quali non è prevista una rendicontazione delle ore svolte, ma solo lo svolgimento delle
                attività previste, come da allegati 1, 2, 3 e 4 relativi all’a.s. 2019/2020;
             -   per il personale ATA le prestazioni aggiuntive che richiedono maggiore impegno sono
                considerate come intensificazione dell’attività lavorativa e quindi possono svolgersi non

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               necessariamente oltre l’orario d’obbligo, ai sensi dell’art. 88, c.2 lettera e) del CCNL relativo
               al quadriennio normativo 2006-2009 del personale del comparto “scuola” ;
Il Ds comunica tempestivamente al personale tramite posta elettronica istituzionale tutte le informazioni
necessarie per favorire la diffusione capillare e la partecipazione del personale ai progetti e/o attività che
danno luogo all’attribuzione di compensi accessori.

                                   Art. 21 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati
                                                   alla valorizzazione del personale docente

La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal
comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e
128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale
docente per l’a.s. 2019/20 sono pari ad euro 19.894,60 (Nota prot. n. 0021795 del 30-09-2019).

       Art. 22 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita
                                               per il personale ATA
Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine
di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino
entrambe le seguenti condizioni:
    - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
    - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
    - I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
    - l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni;
    - l’orario di uscita non potrà essere precedente di oltre venti minuti all’orario di conclusione delle
         lezioni.

                            Art. 23 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro
                                                  in orario diverso da quello di servizio

Le comunicazioni di servizio (comunicazione istituzionale - circolari) vengono pubblicate sul sito web
dell’istituto dalle ore 8.00 alle ore 16.00 di ogni giorno feriale; con la stessa tempistica le comunicazioni sono
inoltrate al personale che ne ha fatto richiesta tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica
comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.
È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque
supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
Per quanto attiene le altre comunicazioni non ricomprese nel CCNL, pur nell’ottica della collaborazione:
     - nessun obbligo è posto a carico del personale in relazione alle lettura / risposta;
     - gli estensori devono conformarsi a quanto detto precedentemente riguardo l’orario.

 Art. 24 – Criteri generali per la fruizione delle ferie nei periodi di attività didattica per il personale docente

Il congedo ordinario deve essere usufruito in periodo di sospensione dell’attività didattica.
In assenza di oneri aggiuntivi per lo Stato saranno concesse ferie nei limiti massimi della vigente normativa
anche durante l'attività didattica.
Al fine di coprire le assenze relative ai 6 giorni di congedo, che possono essere goduti anche durante i periodi
di attività didattica, la scuola potrà impiegare personale a recupero.
Resta fermo che il godimento dei 6 giorni di congedo non deve comportare oneri per la scuola.

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Gli interessati devono presentare di norma la richiesta almeno 5 giorni prima per dar modo al Dirigente di
organizzare le sostituzioni; è ovvio che in presenza di molte richieste per lo stesso giorno, il Dirigente, ove
non sussistano situazioni particolari, concederà il congedo seguendo il criterio della precedenza nella
presentazione delle domande e della turnazione.
La richiesta di congedo deve essere vistata, per presa conoscenza, dal docente incaricato delle procedure di
sostituzione prima dell’autorizzazione del Dirigente.
In caso di lezioni in compresenza la richiesta di congedo deve essere vistata, per presa conoscenza e per
l’organizzazione didattica delle lezioni, dal collega compresente.

                                                           Art. 25 - Sostituzione docenti per assenze brevi

La sostituzione dei docenti assenti sarà assegnata secondo i seguenti criteri:
      recupero di ore di permesso
      personale a disposizione non impegnato in attività didattiche
      docenti della classe disponibili ad effettuare sostituzioni con prestazione di ore eccedenti
      docenti di altre classi disponibili ad effettuare sostituzioni con prestazione di ore eccedenti
      flessibilità oraria.

                                                                   Art. 26 – Permessi ex-L. 104/92

Fermo restando quanto stabilito dal CCNL 2016/18, art. 33, la questione della comunicazione e/o preavviso al
datore di lavoro per la fruizione dei permessi lavorativi di cui all'articolo 33 della Legge 104/1992, è
affrontata da circolari INPS e Funzione Pubblica. Ultima per data ad affrontare la questione è la circolare 13
del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 7, specifica "Salvo dimostrate
situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le
assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al
fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".
Precedentemente la questione è stata affrontata dal Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica -
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale, 18 febbraio 2008, n.
13 "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni - permessi ex art. 33, comma 3."
che recita testualmente "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le
amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.
A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo
strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del
presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore".

                                                                Art. 27 - Conferimento degli incarichi
Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività
aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, se possibile
anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e
alla valutazione dei risultati conseguiti.

               Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA e chiusure prefestive
Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

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                  Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121
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Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo
per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di 78
ore, compatibilmente con le esigenze di servizio.

                                                                 Art. 29 - Incarichi specifici
Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47,
comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate come descritto nell’allegato 4
relativo all’a.s. 2019/2020, che costituisce parte integrante del presente contratto.

                                                           Art. 30 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
 PERSONALE DOCENTE
Il Consiglio d’Istituto, con delibera del 27.09.2019, su proposta del collegio docenti, ha stabilito l’orario di
svolgimento delle lezioni
   Ora              Inizio                 Termine                Intervallo

    1ª              08:10                     09:10

    2ª              09:10                     10:10
                                                            11:00 ÷ 11:20 (10:00 –
    3ª              10:10                     11:10
                                                               10:15 il sabato)
    4ª              11:10                     12:10

    5ª              12:10                     13:00

    6ª              13:00                     14:00
e, per il corso serale:
   Ora              Inizio                  Termine

    1ª              18:30                      19:30

    2ª              19:30                      20:30

    3ª              20:30                      21:30

    4ª              21:30                      22:30

    5ª              22:30                      23:30

Conseguentemente, l ’orario di apertura della scuola (sede “Fedi”) è il seguente: dalle ore 7,40 alle ore 23,30
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì; dalle 7,40 alle 14,30 e dalle 18,00 alle 23,30 il lunedì e il mercoledì;
il sabato dalle ore 7,40 alle 14,00.
E’ dato mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla chiusura posticipata nei casi di riscontrata
necessità, comunque in accordo con la normativa vigente, previa contrattazione per le modifiche strutturali e
comunque con informazione alla RSU possibilmente preventiva o successiva. Per la sede “Fermi” l’orario
mattutino coincide con quello della sede “Fedi”. Le aperture pomeridiane della sede “Fermi” sono
programmate nei giorni di martedì e giovedì.

File:CI ITT FEDI FERMI 2018-2021 ed 19-20 DEFINITIVO.doc                                                  Pag.10 di 21
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Inoltre l’orario di apertura pomeridiana potrà variare in relazione alla programmazione delle riunioni degli
Organi Collegiali, ricevimenti generali dei genitori e eventi non programmabili in via preventiva.
L’orario sopra riportato si riferisce ai periodi di svolgimento dell’attività didattica.
Durante la sospensione nel periodo estivo delle attività didattiche, una volta conclusi gli esami di stato, sarà
osservato in linea di principio solo l’orario mattutino come da turni stabiliti.

Orario di lavoro settimanale personale Docente.
L’orario curricolare settimanale di insegnamento del docente, dovuto per legge, è di 18 ore; con il suo
consenso e in caso di necessità può essere elevato fino a 24 ore. L’attività integrativa di docenza è libera nel
vincolo massimo delle nove ore complessive giornaliere di lavoro e preferibilmente entro il limite delle 24-26
ore settimanali.
La scuola è dotata di un sistema elettronico di timbratura per il rilevamento delle presenze. I Docenti usano
la timbratura elettronica all’inizio del proprio orario di lezione e all’inizio e al termine dell’attività accessoria
(sportello, corsi di recupero e offerta complementare).

Modalità di svolgimento delle riunioni
Tutte le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico, con lettera circolare, di norma almeno 5 giorni
prima della data di convocazione secondo il piano annuale delle attività. Eventuali riunioni straordinarie, al di
fuori del piano delle attività, dovranno essere convocate, di norma, con un preavviso minimo di tre giorni se
per motivi di disciplina, di sei giorni per altre cause. In quest’ultimo caso il Dirigente darà informazione e
motivazione preventiva alla RSU.
Come deliberato dal Collegio dei Docenti, la lettera di convocazione delle riunioni del Collegio deve
contenere anche l’ora di termine e la data dell’eventuale prosecuzione.
L’orario di termine della riunione può essere superato solo in caso di consenso della maggioranza dei
presenti alla riunione, salvaguardando l’orario massimo di servizio giornaliero consentito.

Collaboratori del Dirigente scolastico
Ai sensi del dlgs 165/2001 e successive disposizioni (dlgs n.150/2009), il Dirigente Scolastico individua i suoi
collaboratori nel numero di due.

Attività funzionali strumentali relative al PTOF
Il Collegio dei Docenti, nella riunione del 16.05.2019, ha individuato tre aree affidate a docenti con incarico
funzionale specifico e sulle quali costituire eventuali gruppi di lavoro guidati dai titolari degli incarichi. Le aree
sono:
1.       Gestione PTOF 2019/2020 e sua integrazione per l'anno 2020/2021
2.       Registro elettronico, gestione sito web della scuola, agenda digitale
3.       Coordinamento delle attività di continuità, di integrazione e recupero con particolare riferimento agli
alunni disabili, con DSA e con BES
In relazione alle domande presentate ed in funzione delle aree suddette, sono stati attribuiti sei incarichi, di
cui due sull’area 1, due sull’area 2, due sull’area 3.
I docenti con incarico funzionale potranno lavorare anche con il supporto di altri docenti all’interno di una
commissione.

Attività aggiuntive
I docenti, nominati con lettere di incarico, nelle quali saranno elencati i compiti specifici ad essi assegnati,
verranno retribuiti in modo forfetario o in base alle ore effettive prestate. Il pagamento avverrà a
compimento dell’incarico, dopo verifica del Dirigente Scolastico e informativa resa alla RSU.

Per le seguenti attività di didattica frontale, la retribuzione è fissata dalle norme contrattuali.
1)- Sportello Help.

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    Le ore di sportello vengono attivate su richiesta degli alunni e previa disponibilità dei docenti. Qualora
l’alunno, dopo aver fissato lo sportello, non si presenti all’ora stabilita, l’insegnante ha diritto al pagamento
della stessa come attività non d’insegnamento.
 2)- Corsi dell’offerta complementare.
I corsi dell’offerta complementare sono specificati con circolare interna. Gravano sul bilancio dell’istituzione
scolastica.
3)-Corsi di recupero.
I corsi di recupero, previsti dal Decreto Ministeriale n° 80/ 2007 e dal O.M. n°92/2007, dovranno essere
organizzati nella loro articolazione generale dal Collegio dei Docenti e si svolgeranno in periodo estivo, dopo
il termine delle lezioni.

Le attività dei punti 1) e 3) vengono svolte nell’ambito della quota di fondo ad esse assegnata. Il Dirigente
Scolastico verifica mensilmente, a partire dal mese di Novembre, le attività aggiuntive per la compatibilità di
bilancio e l’efficacia formativa, comunicando periodicamente le relative informazioni alla RSU.
I pagamenti verranno inviati, a seguito della procedura del cedolino unico, mensilmente al Tesoro e saranno
relativi al mese precedente. Tutto questo a partire dal mese di Gennaio. La documentazione relativa deve
essere presentata dai docenti entro il 30 del mese; se presentata in ritardo l’invio slitterà di un mese.

PERSONALE ATA
Oltre al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono presenti tre tipologie di figure professionali:
    - Assistenti Amministrativi
    - Assistenti Tecnici
    - Collaboratori Scolastici

Per il DSGA, l’articolazione dell’orario di servizio, i permessi, i ritardi, le prestazioni eccedenti, i recuperi e le
ferie saranno di volta in volta direttamente concordate con il dirigente, tenendo conto delle esigenze di
servizio e facendo riferimento alle norme dei Contratti nazionali.

Orario di servizio settimanale
Assistenti Amministrativi
Flessibilità:
Entrata dalle ore 7:40 alle ore 8:10; uscita al completamento delle sei ore; tale flessibilità potrà essere
applicata solo se l’apertura e la chiusura della scuola lo permettono.
Deve essere assicurata, previo accordo con il DSGA, la presenza dalle ore 8:00 di almeno due unità, di cui una
della didattica. Parimenti deve essere assicurata la presenza di una unità della didattica fino alle ore 14:00. In
caso di disservizi il DS potrà, previa contrattazione con la RSU, revocare questa flessibilità e applicare
rigidamente l’orario 8:00 - 14:00.
Un assistente amministrativo della didattica deve prestare le prime due ore di servizio presso la sede staccata
“Fermi” nei giorni LU-VE. Il giovedì pomeriggio sarà garantita l’apertura della segreteria didattica dalle ore
15.00 alle ore 18.00.
Per soddisfare la necessità di ricevimento dei fonogrammi dalle ore 7:50 fino all’arrivo dell’incaricato e nel
periodo inizio delle lezioni - fine delle lezioni, sarà chiesto ad un assistente amministrativo (anche a
rotazione), non dell’area didattica, di anticipare l’entrata alle ore 7:50 con la possibilità di accumulare 10
minuti di orario eccedente.
Il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto valuteranno richieste motivate e documentate di orario flessibile
diverso da quello sopra e ne decideranno la concessione o meno dandone comunicazione e spiegazione
scritta agli interessati.

File:CI ITT FEDI FERMI 2018-2021 ed 19-20 DEFINITIVO.doc                                                  Pag.12 di 21
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Assistenti Tecnici
Flessibilità: Entrata dalle ore 7:40 alle ore 8:10, uscita al completamento delle sei ore.
Due assistenti tecnici svolgeranno ordinariamente il servizio presso la sede staccata “Fermi”.

Collaboratori Scolastici
L’orario di servizio viene preparato dal DSGA in relazione ai turni necessari per garantire la funzionalità della
scuola e della sede staccata. Di norma, al mattino, è articolato su due turni di servizio, uno con inizio alle ore
7,40 e uno alle ore 8,30 (con flessibilità di 10’ solo in anticipo); il termine dei turni è al compimento delle sei
ore. Ai fini di assicurare una maggior funzionalità del servizio, il personale assegnato alla portineria sarà
sempre presente nella misura di un’unità al centralino al primo turno.
Un collaboratore scolastico presterà servizio, dal Lunedì al Venerdì, nel corso serale con orario fisso 16,18 –
23,30.
Il DSGA stabilirà i turni di reperibilità per supplire eventuali assenze al serale.
L’orario di servizio individuale viene preparato mensilmente dal DSGA in relazione ai turni necessari per
garantire la funzionalità della scuola.

SEDE
 Turno                   n. unità                  lunedì                  mercoledì

   1°                    3                         7:40 – 13:40            7:40 – 13:40

   2°                    8                         8:30 – 14:30            8:30 – 14:30

    Turno                 n. unità                  martedì                giovedì           venerdì

    1°                    3                         7:40 – 13:40           7:40 – 13:40      7:40 – 13:40

    2°                    6                         8:30 – 14:30           8:30 – 14:30      8:30 – 14:30

    3°                    2                         12:00 – 18:00          12:00 – 18:00     12:00 – 18:00

    Turno                 n. unità                  sabato

    1°                    3                         7:40 – 12:40

    2°                    6                         8:30 – 13:30

    3°                    2                         9:00 – 14:00

SERALE (IN SEDE)
  n. unità   lunedì                                        martedì           mercoledì       giovedì         venerdì           Sabato

    1                     16:18 – 23:30                    16:18 – 23:30     16:18 – 23:30   16:18 – 23:30   16:18 – 23:30     ---------

Il DSGA stabilirà, nel calendario mensile, i turni di reperibilità per supplire eventuali assenze del CS adibito al
serale (indicazione di max due unità individuate fra gli altri 15 CS).

File:CI ITT FEDI FERMI 2018-2021 ed 19-20 DEFINITIVO.doc                                                               Pag.13 di 21
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SUCCURSALE
Nella succursale, sono previsti quattro collaboratori di cui un part time a 30 ore. Per motivi di funzionalità si
stabilisce che i collaboratori siano fissi e con il seguente orario a turnazione, che prevede due pomeriggi
settimanali di rientro (martedì e giovedì)

    Turno               n.                 lunedì          martedì         mercoledì      giovedì         venerdì         Sabato
                        unità

    1°                  2                  7:40 – 13:40    7:40 – 13:40    7:40 – 13:40   7:40 – 13:40    7:40 – 13:40    7:40 – 13:40

    2°                  1                  9:00 - 15:00    9:00 - 15:00    9:00 - 15:00   9:00 - 15:00    9:00 - 15:00    7:40 – 13:40

    3°                  1                  9:00 - 15:00    10:30 - 16:30   9:00 - 15:00   10:30 - 16:30   9:00 - 15:00    7:40 – 13:40

Gli impegni pomeridiani per consigli di classe, ricevimento dei genitori ed eventi istituzionali non
programmabili preventivamente comporteranno modifiche di orario e di unità di personale a disposizione e
saranno riportati nel calendario fornito mensilmente.
Vista l’apertura complessiva della scuola, l’orario settimanale dei Collaboratori Scolastici, che partecipano
alla turnazione, è di 35 ore nel periodo di effettiva apertura prolungata della scuola (art. 55, c.1 alinea 3
”Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a
settimana”).
Il collaboratore che presta servizio in modo continuativo nel corso serale, non avendo variazioni di orario, e
quelli assegnati al plesso Fermi (non rientrando nell’art. 55, c.1 alinea 3” Scuole strutturate con orario di
servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana”) dovranno effettuare 36 ore
settimanali.

Modalità per la sostituzione dei colleghi assenti
Il personale supplente sarà nominato, secondo la normativa, ai sensi della legge di stabilità per l’e.f. 2015,
fatte salve le deroghe di cui alla nota MIUR n. 2116 del 30/09/2016, compatibilmente con le risorse
finanziarie ed esclusivamente durante i periodi di attività didattica. Per gli altri periodi si procederà secondo
le oggettive necessità.
Per assenze non coperte da supplenze, alla sostituzione provvederanno i colleghi e per questo potranno
accedere alle incentivazioni a carico del Fondo per l’Istituzione.

 Ritardi e uscite anticipate
Il ritardo sull’orario d’ingresso al lavoro e l’uscita anticipata comportano l’obbligo di comunicazione al DSGA
o all’Assistente Amministrativo addetto prima dell’inizio del proprio turno di servizio. Il recupero sarà
effettuato nei periodi di effettiva necessità.
I ritardi in ingresso e le uscite anticipate possono produrre disservizi e dovranno pertanto essere eccezionali.
Solo in casi particolari si potranno chiedere permessi brevi al DSGA che dovrà preventivamente vistarli ed
autorizzarli.

Prestazioni eccedenti collaboratori scolastici
Nel caso si dovessero protrarre, oltre l’orario programmato, le attività relative ad elezioni, colloqui con i
genitori, consigli di classe, consiglio d’istituto ed eventi non programmabili in via preventiva, il personale ATA
individuato potrà recuperare la prestazione aggiuntiva nella forma di riposo compensativo, preferibilmente
durante la sospensione delle lezioni, ai sensi del CCNL 2006/2009.
L’eventuale prosecuzione dell’orario antimeridiano dovuto a necessità di istituto (riunioni periodiche, consigli
degli organi collegiali, ricevimento genitori ecc.) comportanti la pausa, deve prevedere al massimo un servizio

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di nove ore con riferimento al termine prestabilito dell’impegno e comprendere trenta minuti dopo il
termine prestabilito per effettuare le operazioni di chiusura dell’istituto.
Tutte le necessità di servizio eccedente saranno riconosciute solo se precedentemente autorizzate dal DSGA.
I recuperi ed i riposi compensativi maturati potranno essere cumulati e usufruiti nei periodi estivi ai sensi del
CCNL 2006/2009, in ogni caso entro e non oltre il giorno 30 novembre dell’a.s. successivo come da CCNL
citato.

Prefestivi
A seguito di consultazione di tutto il personale ATA nel mese di settembre 2019, sono individuati i seguenti
giorni prefestivi per la chiusura dell’istituto, deliberati dal consiglio di istituto (Delibera n. 231/2019 del
27/9/19):

novembre 2019 sabato 2;
dicembre 2019 martedì 24 e martedì 31;
aprile 2020 sabato 11;
maggio 2020 sabato 2;
giugno 2020 lunedì 1;
luglio 2020 sabato 11, sabato 18 e venerdì 24;
agosto 2020 sabato 1, sabato 8, venerdì 14 e sabato 22.

L’accumulo massimo effettuabile per la relativa copertura sarà pertanto di ore 78
Per il loro recupero i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi potranno per esigenze della scuola
prolungare previa autorizzazione il loro orario scolastico oltre le sei ore, effettuare rientri pomeridiani
straordinari autorizzati dal DSGA.
Gli assistenti tecnici potranno effettuare rientri settimanali pomeridiani per esigenze di servizio legate alla
manutenzione dei laboratori o per altre attività interne alla scuola concordate con il DSGA o il Dirigente
Scolastico.
Le esigenze di servizio sono preventivamente individuate e programmate dal DSGA, o con determinazione
autonoma del Dirigente Scolastico.
I prefestivi sono stati approvati a maggioranza dal personale ATA.

Ferie
Il personale ATA dovrà presentare domanda di ferie secondo le scadenze sotto riportate:

                      PERIODO                              TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
                      VACANZE NATALIZIE                    10 DICEMBRE 2019
                      VACANZE PASQUALI                     29 FEBBRAIO 2020
                      VACANZE ESTIVE                       15 APRILE 2020

Altri periodi di ferie brevi dovranno essere richiesti con congruo anticipo. Tutti i periodi di ferie potranno
essere fruiti solo se preventivamente autorizzati dal DSGA.
Successivamente potranno essere effettuate modifiche a richiesta del lavoratore, fermo restando i diritti
acquisiti dagli altri colleghi.
Il lavoratore usufruirà delle ferie secondo le modalità previste dal CCNL 2006/2009. Per esigenze di servizio
relative alla copertura degli incarichi nel periodo estivo, alcuni giorni di ferie, fino ad un massimo di 10 (13
per chi lavora di agosto assicurando per esigenze di servizio la copertura degli uffici, per es. informatici a
turno per tutto l’estate), potranno essere usufruite dopo il termine dell’anno scolastico.
Il personale che non usufruisce di tutte le ferie entro il periodo estivo (gg. 32 al personale con più di tre anni
di servizio e gg. 30 al personale neo assunto) dovrà comunque fruirle non oltre il mese di Aprile dell’anno

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