INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149 CODICE DELLE ASSICURAZIONI

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INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149
                       CODICE DELLE ASSICURAZIONI
                                  di Guido Belli – Cultore di diritto civile nell’Università di Bologna

SOMMARIO: 1. Il risarcimento diretto. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Questioni
    processuali. – 4. Segue: la richiesta di risarcimento.

                                           1. Il risarcimento diretto (1).

      Il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. « Codice delle assi-
curazioni »), ha introdotto due diverse procedure per il risarci-
mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli: a)
l’azione da esercitarsi nei confronti dell’assicuratore del respon-
sabile; b) l’azione da esercitarsi nei confronti del proprio assicu-
ratore (c.d. sistema di risarcimento o indennizzo diretto).
      Il sistema di risarcimento diretto si applica in caso di sini-
stro tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coin-
volti o ai loro conducenti. In questi casi, dunque, la vittima di un
sinistro stradale, in luogo di essere risarcito dalla compagnia di
assicurazione del responsabile, viene risarcita dall’assicuratore
del veicolo dalla stessa utilizzato.

                                           2. Ambito di applicazione.

     2.1      Per individuare l’ambito di applicazione del siste-
ma del risarcimento diretto, occorre far riferimento al combinato
disposto dell’art. 149, comma 1 e 2, cod. ass.:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
      (1) Per una trattazione approfondita ed organica dell’argomento, si
consiglia la consultazione di ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della
R.C.A., Torino, 2010.
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati
                     per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni
                     ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere
                     la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato
                     il contratto relativo al veicolo utilizzato.
                     2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché
                     i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del condu-
                     cente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducen-
                     te non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'ar-
                     ticolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veico-
                     li immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal ter-
                     zo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

                                           e degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254:

                     1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di
                     danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche
                     quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
                     2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni,la relativa richiesta del
                     risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista
                     dall'articolo 141 del codice.

      2.2       Primo presupposto di applicazione del c.d. inden-
nizzo diretto è che il sinistro (2) abbia interessato due veicoli, «
senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili » (art. 1, com-
ma 1°, lett. d), d.P.R. 254/2006).
      La norma esclude, pertanto, la possibilità di ricorrere al ri-
sarcimento diretto, ogniqualvolta il sinistro abbia interessato più
di due veicoli, ciascuno dei quali abbia contribuito alla causazio-
ne dell’eventus damni.
      Analogamente, la dottrina sembra concorde nel ritenere
inapplicabile la procedura di risarcimento diretto, all’ipotesi di
sinistro tra tre o più veicoli, dei quali soltanto due siano i respon-
sabili del danno, così costringendo la vittima incolpevole ad
esperire l’azione ordinaria (ciò in evidente contrasto con l’inciso
di cui all’art. 1, comma 1°, lett. d) del d.P.R. 254/2006, sopra ri-
chiamato).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
     (2) L’art. 1, comma 1°, lett. b) del d.P.R. 254/2006, definisce il sinistro
come « collisione ».
2.3     Il sinistro deve essersi verificato sul territorio na-
zionale (art. 1, d.P.R. 254/2006), aver coinvolto veicoli imma-
tricolati in Italia, identificati (3) ed assicurati (4).
       Per quanto attiene, nello specifico, al requisito
dell’immatricolazione, questo può dirsi soddisfatto in tutti i casi
in cui il veicolo sia munito di targa rilasciata dal competente uf-
ficio provinciale della Motorizzazione civile, a nulla rilevando
che lo stesso sia di proprietà di uno straniero.
       Relativamente alla copertura assicurativa, è necessario che,
al momento del sinistro, ciascuno dei due veicoli coinvolti, risul-
ti coperto da apposita polizza per la responsabilità civile derivan-
te dalla circolazione stradale ex art. 2054 c.c., da chiunque con-
tratta. A tal proposito vale la pena ricordare che l’art. 144, com-
ma 2, cod. ass. rende inopponibili nei confronti del terzo dan-
neggiato eventuali clausole di limitazione del rischio inserite nel-
la polizza stipulata dal responsabile del sinistro (5).

      2.4      Legittimati a chiedere il risarcimento in forma di-
retta sono il conducente del veicolo coinvolto, il proprietario
(al quale va equiparato l’usufruttuario e l’acquirente con patto di
riservato dominio) e, limitatamente ai danni occorsi alle cose tra-
sportate, l’assicurato.

      2.5     Per quanto attiene ai danni indennizzabili, occorre
distinguere a seconda che si tratti di:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
        (3) In caso contrario l’obbligo di risarcimento graverebbe, ai sensi
dell’art. 283 cod. ass., sul Fondo di garanzia per le vittime della strada.
        (4) La procedura di risarcimento ex artt. 149 e 150 cod. ass. è applica-
bile ai sinistri che abbiano coinvolto qualsiasi tipo di veicolo soggetto
all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, ad eccezione delle
macchine agricole (art. 42, comma 2-ter, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, conver-
tito in l. 29 novembre 2007, n. 222).
        (5) Ciò con la duplice conseguenza che la vittima ha, comunque, dirit-
to ad essere risarcita dal proprio assicuratore e che la compagnia del respon-
sabile avrà, nei confronti di questo, azione di rivalsa per il recupero di quan-
to pagato al danneggiato.
a) danni alle cose: in tal caso il risarcimento diretto è appli-
cabile in caso di danno al veicolo e di danno alle cose trasportate
se di proprietà del conducente, assicurato o proprietario e sogget-
ti equiparati;
      b) danni alla persona: in tal caso l’indennizzo diretto è pra-
ticabile solo per quelli subiti dal conducente e purché dal sinistro
siano derivati postumi permanenti non superiori al 9% della
complessiva invalidità (danno biologico di lieve entità) (6).

      Relativamente all’indennizzabilità dei danni alla persona
mediante il ricorso alla procedura di risarcimento diretto, sussiste
una discrasia, non ancora risolta, tra fonti di rango differente: da
un lato l’art. 149, comma 2, cod. ass. richiede che il soggetto che
lamenta il danno non abbia avuto parte alcuna nella causazione
del sinistro; mentre l’art. 5, comma 1°, d.P.R. 254/2006, non fa
alcuna distinzione tra ipotesi di concorso di colpa e di irrespon-
sabilità della vittima.

                                           3. Questioni processuali.

      L’art. 149, comma 6, cod. ass. prevede che il danneggiato «
può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei
confronti della propria impresa di assicurazione ».
      Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, ci si è interro-
gati sulla esatta interpretazione della norma, in particolare sulla
obbligatorietà, o meno, dell’esperibilità della procedura di risar-
cimento diretto.
      Secondo un primo orientamento, la norma avrebbe esplici-
tamente limitato la libertà di azione della vittima di un sinistro,
obbligandola, là dove sussistono i requisiti esaminati al paragra-
fo precedente, ad aderire al sistema del risarcimento diretto (ciò
in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.), privandola della facoltà di

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
       (6) Non, quindi, se dal sinistro sia derivata solo una invalidità tempo-
ranea, ovvero una invalidità macropermanente.
azionare le proprie ragioni nei confronti di soggetti diversi dal
proprio assicuratore (7).
      Per talaltri l’art. 149 cod. ass. non avrebbe, in alcun modo,
inciso né sull’ordinaria azione prevista dall’art. 2043 c.c., né
sull’azione diretta spettante al danneggiato nei confronti
dell’assicuratore del responsabile ex art. 144 cod. ass., con la
conseguenza che spetta al primo scegliere se agire, o meno, nei
confronti del proprio assicuratore (8).
      Altri, ancora, ritengono che l’art. 149 cod. ass. non abbia
privato il danneggiato della facoltà di agire avverso il responsa-
bile civile del sinistro, ma abbia mutato il legittimato passivo ri-
spetto all’azione di cui all’art. 144 cod. ass., individuandolo, non
già nell’assicuratore del responsabile, bensì nella compagnia
presso la quale è assicurata la vittima.
      A dirimere la vexata quaestio è intervenuta la Corte costi-
tuzionale, per la quale l’art. 149 cod. ass. non avrebbe privato la
vittima dell’azione di cui all’art. 2043 c.c. nei confronti del pro-
prietario o del conducente del veicolo responsabile (9), né, tan-
tomeno, dell’azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti
dell’assicuratore del responsabile (10).
      Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Consulta sembra
potersi concludere che la vittima di un sinistro stradale soggetto
alla procedura di risarcimento diretto, continui ad avere due de-
bitori solidali, vale a dire il proprio assicuratore ed il responsabi-
le del sinistro.
      Il danneggiato, pertanto, può anche scegliere di convenire
in giudizio solo il responsabile del sinistro, e non anche il pro-
prio assicuratore, lasciando che sia il convenuto a prendersi la
briga di chiamare in causa il proprio assicuratore della r.c.a.; va
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
        (7) Cfr. Giudice Pace Martina Franca, 27 marzo 2008, n. 165, in Arch.
giur. circolaz., 2008, 547.
        (8) Cfr., ex plurimis, Giudice Pace Frosinone, 11 marzo 2008, n. 358,
in Arch. giur. circolaz., 2008, 548.
        (9) Cfr. Corte cost., 13 giugno 2008, n. 205, in Foro it., 2008, I, 2742 e
Corte cost., 5 novembre 2008, n. 441, in Resp. civ. e prev., 2009, 556.
        (10) Cfr. Corte cost., 18 giugno 2009, n. 180, in Assicurazioni, 2009,
II, 2, 281.
da sé comunque che, in tal caso, l’assicuratore del responsabile
resta privo di legittimazione passiva sostanziale e processuale ri-
spetto alla pretesa dell’attore principale (11).

                                           4. Segue: la richiesta di risarcimento.

      4.1     Così come per l’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore del responsabile civile (art. 144 cod. ass.), an-
che nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 cod. ass.),
l’azione proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assi-
curatore è improcedibile se non è stata preceduta dalla richiesta
di risarcimento del danno di cui all’art. 148 cod. ass.

       4.2     Primo onere del danneggiato è, pertanto, quello di
richiedere il risarcimento del danno subito al proprio assicura-
tore, mediane lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(artt. 148, comma 1°, e 145 cod. ass.), allegando la denuncia del
sinistro ex art. 143 cod. ass., ovvero una minuziosa descrizione
delle modalità di verificazione dello stesso (art. 8, comma 2,
d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45).
       L’art. 148 cod. ass. detta, in maniera minuziosa, il contenu-
to della richiesta di risarcimento, vale a dire: a) il codice fiscale
degli aventi diritto al risarcimento; b) l’indicazione del luogo,
dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili
per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno; c) la de-
scrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; d)
l’indicazione dei dati relativi all’età, all’attività del danneggiato,
al suo reddito, all’entità delle lesioni subite; e) la dichiarazione,
resa dal danneggiato, di non aver diritto ad alcuna prestazione da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Deve, altresì, essere accompagnata da attestazione medica com-
provante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                           (11) ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., cit., 320.
4.3      La richiesta deve essere inviata, e pena di ineffica-
cia, alla sede legale e direzione generale dell’assicuratore, ovve-
ro all’agenzia presso la quale è stato concluso o assegnato il con-
tratto, o al centro liquidazione danni incaricato della trattazione
e, per conoscenza, anche all’assicuratore del responsabile.

      4.4       Dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha
precisi termini, individuati dall’art. 145 cod. ass., per formulare
l’offerta di risarcimento al danneggiato:

      a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose,
quando non vi sia stata la costatazione amichevole (ovvero 30
giorni, in presenza di denuncia di sinistro, sottoscritta da ambe-
due i conducenti);
      b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone.

      4.5     Nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia inviato una
richiesta incompleta, l’assicuratore dispone di 30 giorni per ri-
chiedere le necessarie integrazioni, con la conseguenza che lo
spatium deliberandi di cui si è detto, decorre nuovamente dalla
ricezione dell’integrazione.

      4.6      Qualora, ricevuta l’offerta risarcitoria, il danneg-
giato decida di non accettare la liquidazione proposta, ovvero
qualora siano decorsi i termini di legge senza che l’assicuratore
abbia formulato un’offerta, la vittima può agire in giudizio per la
tutela delle proprie ragioni.
      L’azione diretta va proposta nei confronti dell’assicuratore
del danneggiato e nei confronti del responsabile del sinistro,
quale litisconsorte necessario.
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