INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2023 RELAZIONE Presidente Luigi Cirillo
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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2023 RELAZIONE Presidente Luigi Cirillo CATANZARO, 24 FEBBRAIO 2023
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2023 RELAZIONE Presidente Luigi Cirillo CATANZARO 24 febbraio 2023 1
Colui che (…) agisce secondo l’etica della re- sponsabilità (…) non si sente capace di attri- buire ad altri le conseguenze del suo proprio agire, per lo meno fin là dove poteva preve- derle. Egli dirà: queste conseguenze saranno attribuite al mio operato.1 1 Max Weber, La scienza come professione – la politica come professione – 2004 Giulio Einaudi editore 2
1 SALUTI ED INTRODUZIONE Porgo anzitutto il mio benvenuto a tutte le Autorità religiose, civili e militari, ai Magistrati degli altri Ordini giudiziari, agli Avvocati del foro pubblico e privato, ai Rappresentanti del mondo accademico, ai Colleghi, ed a tutti i gentili Ospiti qui presenti, che quest’anno hanno scelto di onorare con la loro presenza questa cerimonia. In forza delle nuove linee-guida dettate dal nostro Consiglio di presidenza, che superano le precedenti previsioni limitative dell’afflusso del pubblico, l’odierna cerimonia si svolge con le modalità tradizio- nali, consentendo l’invito di un maggior numero di autorità istituzionali e di esponenti delle ammini- strazioni calabresi, anche se non esteso quanto desiderato, a causa degli spazi ridotti di cui dispone la Sezione. Rivolgo comunque un doveroso saluto a tutti gli esponenti delle amministrazioni operanti nella Regione Calabria che oggi non sono qui presenti, ma la cui attività ed il cui impegno sono ben noti alla Corte dei conti; nonché al Procuratore regionale uscente Maria Rachele Anita Aronica, che tutti ricorderemo per il signorile equilibrio e la competente dedizione all’ufficio, attualmente profusi per la Procura Generale della Sicilia. Come di consueto, sulla base della prassi ormai consolidata, la relazione inaugurale cercherà di fornire al pubblico un sintetico quadro dello stato e delle prospettive della giurisdizione contabile, ed a tal fine, da un lato, si farà cenno ad alcuni interventi legislativi, potenzialmente incidenti sulla futura attività della Corte dei conti, dall’altro si illustreranno i risultati del lavoro svolto dalla Sezione giurisdizionale regionale e gli indirizzi giurisprudenziali di maggior rilievo. Ad essa faranno seguito le relazioni del nuovo Procuratore regionale Romeo Ermenegildo Palma, cui si rinnovano i sentimenti di stima e gli auguri di un buon lavoro nel suo impegnativo incarico, e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Per concludere ascolteremo il breve intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo Ros- sella Scerbo, ed i saluti del Capo di Gabinetto del Presidente della Corte dei conti, oggi in rappresen- tanza del Consiglio di Presidenza, Giovanni Comite, e del rappresentante dell’Associazione magistrati della Corte dei conti Davide Vitale. 3
2 INTERVENTI NORMATIVI E ARRESTI GIURISPRU- DENZIALI DI INTERESSE PER LA CORTE DEI CONTI 2.1 Interventi normativi Nel tratteggiare l’evoluzione della normativa riguardante la Corte dei conti, e tralasciando le di- sposizioni sull’attività della Sezione del controllo2 che si demandano all’esame del suo Presidente, si rileva anzitutto che nel 2022 il legislatore ha inciso sull’attività giurisdizionale per lo più indirettamente (nell’ambito di riforme di più ampio respiro, non riguardanti specificamente la Corte dei conti), e solo sporadicamente con interventi diretti (che tuttavia appaiono significativi delle linee-guida delle ri- forme in atto). Anzitutto va ricordata la riforma Cartabia del processo penale, che ha modificato l’art. 445 c.p.p. prevedendo l’irrilevanza del c.d. “patteggiamento”, sia come prova, sia come sentenza di condanna nei giudizi diversi da quello penale “compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità conta- bile” (art. 25, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 10.10.2022); la portata di questa novella non è ancora oggetto di giurisprudenza consolidata. Ancor più rilevante è la riforma Cartabia del processo civile (d.lgs. n. 206 del 26.11.2021), che entrerà in vigore in buona parte il 30 giugno del 2023. E’ indubbio che l’incidenza del rito civile nei processi dinanzi a questa Corte sia oggi ridotta, per l’esistenza di un codice di giustizia contabile con un suo sistema processuale di riferimento (che non conosce, ad esempio, la mediazione, la trattazione scritta, lo scambio di comparse); tuttavia tale incidenza continua ad essere rilevante, sia per l’esistenza di istituti non disciplinati dal codice di giustizia contabile (come il processo di esecuzione, cui provvede l’amministrazione), sia per l’esistenza di norme che rinviano al codice di procedura civile (molte delle quali modificate dalla riforma)3. Particolarmente problematiche, in tal senso, sono le disposizioni che operano un rinvio al rito civile generico4, oppure un rinvio generico e nei limiti della specialità del rito contabile (con tutti i problemi interpretativi che ciò comporterà), come l’art. 42 c.g.c. (che rinvia “ove non previsto diversamente dal presente codice” al regime processualcivilistico delle comunicazioni e 2A solo titolo esemplificativo: a) l’art. 11 della l. n. 118 del 5.8.2022, che ha introdotto il parere della Corte dei conti sull'atto deliberativo di costituzione delle società partecipate o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta delle pubbliche amministrazioni cen- trali e non; b) l’art. 5, comma 6-bis, del d.l. n.144 del 23.9.2022 ; c) d.l.n.115 del 9.8.2022, in specie, l’art. 16, comma 6-ter, sulla eliminazione del fondo di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione nei bilanci degli enti in dissesto; comma 9-bis, di modifica dell’art. 151 TUEL con la previsione del silenzio endoprocedimentale in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di com- petenza, nonché sul modo di computo del rendiconto, nonché sull’obbligo di denunzia ex art. 52 c.g.c; d) d.l. n. 73 del 21 giugno 2022, articoli 30 comma 1 lett. b) numero 2) sul controllo dei rendiconti delle spese ex art. 16-ter r.d. 2440/1923; art. 30 comma 4 sul riscontro dei pagamenti del debito pubblico; 30 comma 6 lett. f) sul riscontro della Corte dei conti in materia di pensioni. 3 Si ricordano, ad esempio: a) l’art. 23 comma 3 c.g.c. che rinvia all’art. 13 disp. att. c.p.c. (nomina dei consulenti); b) l’art. 89 c.g.c. che rinvia all’art. 182 c.p.c. (mancanza di procura); c) l’art. 31 comma 6, che rinvia all’art. 96 c.p.c. (sanzione accessoria); d) l’art. 91 comma 5 c.g.c., che rinvia all’art. 101 c.p.c. (obbligo di provvedimenti per sanare vizi del contraddittorio) e) l’art. 97 comma 2 c.g.c. che rinvia all’art. 193 c.p.c. (giuramento del consulente); f) l’art. 207 c.g.c. che rinvia all’art. 362 c.p.c. (sul ricorso in cassazione per conflitto di giurisdizione). 4Come ad esempio: a) gli artt. 94 comma 4, 97 comma 1 e 98 c.g.c., che sui mezzi di prova e la loro assunzione rinviano tout court al c.p.c.; b) l’art. 4 N. Att. c.g.c. (sui registri di segreteria); c) l’art. 5 N. Att. c.g.c. (che rinvia alle disp. att. c.p.c. sulle notificazioni effettuate dall’ufficiale giudiziario). 4
delle notificazioni)5 e l’art. 25 disp. att. c.p.c. (che effettua un rinvio generico alle “disposizioni di attua- zione del codice di procedura civile” “se compatibili”). Non manca poi un’ipotesi in cui il codice di giustizia contabile disciplinava un istituto con riferimento ad una disposizione del c.p.c. abrogata6. Quanto poi agli interventi diretti sulla giurisdizione contabile, può ricordarsi anzitutto la previ- sione dell’art. 32 comma 2 d) d.l. n. 73 del 21 giugno 2022, che sembra incidere sul giudizio di conto prevedendo la trasmissione diretta dei conti giudiziali (perfino degli agenti della riscossione), senza il previo visto degli uffici di controllo delle amministrazioni statali. Si è assistito altresì ad una riedizione dello “scudo erariale” con il d.l. n.21 del 21 marzo 2022, il cui art. 31-ter comma 3 (rubricato “Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina”) ha previsto la limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di condotta commissiva dolosa ed omissiva anche colposa per danni all’Erario cagionati dai funzionari dell’Agenzia del Dema- nio nella custodia, amministrazione e gestione dei beni “congelati”7: in questo caso, tuttavia, senza il limite temporale (30 giugno 2022) previsto per l’analogo esonero di responsabilità previsto dall’art. 21 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020. Tale disposizione appare espressione di una tendenza legislativa a portare “a regime” questa strutturale modifica della responsabilità amministrativa8 (in origine frutto di una situazione emergen- ziale e provvisoria)9, parallela alla tendenza ad ampliare a dismisura l’attività consultiva e di controllo della Corte dei conti con norme che finiscono per coinvolgere nell’amministrazione attiva l’organo ma- gistratuale. Queste tendenze appaiono ispirate (come già evidenziato nella relazione inaugurale dello scorso anno) da Non possono oggi che ribadirsi le perplesse considerazioni, contenute nelle relazioni di inaugu- razione sia dell’anno scorso sia del precedente, sulla correttezza logica e sugli effetti pratici di quest’im- postazione metodologica e delle disposizioni concrete in cui essa si è estrinsecata. In ogni caso, a prescindere ovviamente da qualsivoglia valutazione sulle scelte che il legislatore, nella sua discrezionalità, deciderà di adottare, resta il dubbio che la mera attività di controllo, senza una collaterale e seria possibilità di sanzioni che ne sostenga le indicazioni, sia sufficiente ad evitare dispersione di pubbliche risorse. 5Anche l’art. 179 comma 3 c.g.c. (sulla notifica “personale” dell’impugnazione) e l’art. 213 comma 3 c.g.c. effettuano un rin- vio agli artt. 137 segg. c.p.c., ma senza la riserva della compatibilità con il c.g.c. medesimo (peraltro da ritenere implicita). 6 Art. 24 N.Att. c.g.c., che rinvia, per la disciplina dell’indebito rilascio di copie esecutive, all’art. 476 c.g.c. 7La legge in esame ha disposto che “(…) limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di conta- bilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da questi dolosamente voluta. La limitazione di re- sponsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”. 8 Cfr. emendamento 3.0.4. al disegno di legge di cui all’A.S. 2185. 9Lo scudo erariale era originariamente previsto fino al 31.12.2021 ed è stato prorogato al 30 giugno 2022 dall’art. 51, comma 1, lett. h, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108 del 2021 5
2.2 Arresti giurisprudenziali di interesse per la giurisdizione della Corte dei conti Nel passare all’esame degli arresti giurisprudenziali del 2022, ci si limita a sunteggiare quelli re- lativi all’attività giurisdizionale della Corte dei conti, lasciando al Presidente della Sezione del controllo ogni eventuale considerazione sulla giurisprudenza costituzionale10 e della Corte dei conti11 relativa all’attività di controllo e – più in generale – alla contabilità pubblica e degli enti locali, esorbitante dalla giurisdizione in senso stretto. 2.2.1 Giurisprudenza della Corte costituzionale In quest’ottica, in questa sede non ci si dilunga sulla giurisprudenza del Giudice delle leggi, che per lo più ha riguardato leggi in materia di contabilità e controllo; si ricordano solo, in quanto rilevanti nelle materie oggetto della giurisdizione contabile: a) la sentenza n. 90 depositata in data 11 aprile 2022, con la quale la Corte costituzionale ha accolto un ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Val d’Aosta, ritenendo esorbitare dalle attribuzioni della Corte dei conti il sindacato sulla deliberazione del consiglio regionale con cui è stata approvata la ricapitalizzazione di una società per azioni a totale partecipazione pubblica12; b) la sentenza n. 203 depositata il 28 luglio 2022, che ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate dalla Corte dei conti sul d.lgs. n. 174 del 2016 nella parte in cui preclude la chiamata in causa iussu iudicis nel giudizio di responsabilità amministrativa (art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c.)13. c) la sentenza n. 270 depositata il 30 dicembre 2022, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto non prevedono, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato; d) la sentenza n. 214 depositata il 20 ottobre 2022, che ha dichiarato in parte infondate ed in parte 10 Si ricordano, a solo titolo esemplificativo e senza entrare nel merito dei principi ivi affermati: a) la sentenza n. 184/2022, con cui la Corte costituzionale ha respinto un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti pro- posto dalla Regione Sicilia, dichiarando che spettava allo Stato - e per esso alla Corte dei conti, Sez. riunite in sede giurisdi- zionale, in speciale composizione – nell’esercizio della funzione giurisdizionale, accogliere il ricorso proposto dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di pa- rifica del rendiconto della Regione Siciliana n. 6/2021/SS.RR./PAR, non ostando a tale pronunzia l'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019; b) le sentenze con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto contrarie al principio della copertura degli oneri di spesa (art. 81 comma 3 cost.) alcune leggi regionali, come la sentenza n. 155/2022 (con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità co- stituzionale dell’art. 12, l.r. Sicilia n. 22/2021, che estendeva la platea del personale che aveva facoltà di optare per la fuoriu- scita anticipata con attribuzione di un’indennità, in alternativa alla stabilizzazione), la sentenza n. 187/2022 (con cui la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 83, l.r. Campania n. 7/2020 per omessa quantificazione degli oneri della istituzione della figura del commissario regionale per casi di irregolarità o inefficienza dei mercati all’ingrosso), la sentenza n. 200/2022 (con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. Sicilia n. 28/2021, e di altre leggi in via consequenziale, che autorizzava una spesa di euro 3.000.000,00 per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del per- sonale del Corpo forestale regionale). 11Ad esempio, la giurisprudenza delle Sezioni del controllo, della Sezione Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede giuris- dizionale che, in speciale composizione, esaminano ricorsi di enti avverso alcune deliberazioni delle Sezioni del controllo (in materia di parifica dei rendiconti regionali, di piani di riequilibrio degli enti locali, in tema di relazione di fine mandato dei sindaci, di rendiconti dell’attività dei gruppi consiliari regionali). 12La sentenza ha ritenuto che tale ricapitalizzazione fosse riconducibile all’esercizio di funzioni inerenti al “nucleo caratte- rizzante delle funzioni consiliari” e rientrasse nelle guarentigie dell’art. 122, c. 4, Cost. 13La sentenza ha ritenuto che debbano in linea di principio escludersi poteri di impulso processuale dell’organo giudicante e che debba ritenersi costituzionalmente legittima la diversa disciplina dell’obbligazione civilistica di risarcimento (fondata sulla solidarietà) e dell’obbligazione di risarcire il danno erariale (fondata sulla parziarietà, tranne che nei casi di dolo). 6
inammissibili, per la pluralità di soluzioni possibili, nonché per la discrezionalità legislativa propria del meccanismo di determinazione delle basi pensionabili, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973 e dell’art. 170, c. 1, d.p.r. n. 18/1967, nella parte in cui disciplinano la base pensionabile degli appartenenti alla carriera diplomatica assegnati a una sede di servizio all’estero alla data del collocamento a riposo, computando l’indennità di posizione nella misura minima e non in misura parametrata al grado e alle funzioni; e) la sentenza n. 100 depositata il 19 aprile 2022, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legit- timità costituzionale dell’art. 13, c. 2, lett. b), r.d.l. n. 636/1939, in quanto attribuisce ad un minore or- fano una quota di pensione indiretta al 20%, anche nell’ipotesi in cui il minore concorra con un coniuge superstite il quale tuttavia non sia il proprio genitore e quindi non sia tenuto all’assistenza (anziché nel 70 % spettante all’orfano di ambo i genitori): la Corte costituzionale ha ritenuto necessario l’inter- vento del legislatore; f) la sentenza n. 66 depositata in data 11 marzo 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di ragionevolezza, le norme che estendevano alle società private di riscos- sione “scorporate” (art. 1 comma 815 l. n. 190/2019) la prevista proroga (dal 2038 in poi: art. 1 comma 684 l. n. 190/2014) dei termini di presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità previsti per l’agente della riscossione (art. 19 d.lgs. n. 112/1999). 2.2.2 Giurisprudenza della Corte di cassazione Partendo dall’esame della giurisprudenza della Corte di cassazione, vanno citate alcune decisioni del 2022, con particolare riferimento a quelle che hanno chiarito i limiti esterni della giurisdizione contabile, ai sensi dell’art. 111 ultimo comma della Costituzione14. Risulta anzitutto confermato il tradizionale orientamento secondo cui vi è concorso (con possi- bilità di cumulo) tra l’azione di responsabilità amministrativa e le ordinarie azioni civili di responsabi- lità dinanzi al giudice ordinario in quanto fondate su titoli diversi, ovvero doveri di servizio e obbliga- zioni contrattuali (precisando che il concorso tra tali azioni determina non un problema di giurisdizione ma di proponibilità delle domande, per il principio del ne bis in idem)15; così come vi è concorso nel caso di contemporanea pendenza - dinanzi al giudice amministrativo ed alla Corte dei conti - di una contro- versia tra l’amministrazione danneggiata ed un privato avente ad oggetto la corresponsione di somme riscosse nella gestione del servizio per conto dell’amministrazione stessa16. In senso parzialmente di- verso, la Cassazione ha affermato l’assoluta indipendenza (escludendo anche in astratto un bis in idem) tra l’azione civile e l’azione di responsabilità amministrativa, facendo leva sulla natura sanzionatoria della seconda, con riferimento ad un’azione di responsabilità proposta nei confronti di pubblici dipen- denti per l’omesso riversamento dei compensi loro corrisposti da terzi per incarichi esterni non auto- rizzati17. 14Per esigenze di brevità, non si esaminano approfonditamente in questa sede le molteplici sentenze della Cassazione che nel 2022 hanno esaminato questioni di giurisdizione sotto il profilo della carenza di giurisdizione (ad esempio le sentenze Cass. civ. S.U., ord. 18/03/2022, n. 8951 e Cass. civ. S.U., ord. 31/05/2022, n. 17617, che hanno negato sussistere carenza di giurisdizione – sindacabile ex art. 362 c.p.c. – nelle ipotesi di partecipazione, in un Collegio della Corte dei conti, di un magi- strato che avrebbe dovuto astenersi, in quanto tale circostanza non determina una alterazione strutturale dell’organo e co- munque rileva solo ai fini dell’astensione ex art. 51 c.p.c., e quindi come eventuale violazione di norme processuali non sin- dacabile dalla Suprema Corte). 15 Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 20/05/2022, n. 16415 (fattispecie in materia di appalto di opera pubblica). 16Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 23/02/2022, n. 5978. Nella fattispecie, si controverteva del mancato pagamento delle somme corri- sposte dal concessionario per la vendita dei biglietti di un sito gestito dall’Unione Europea per conto dell’UNESCO, laddove era già controversa dinanzi al giudice amministrativo la “concessione integrata” del servizio di biglietteria e dei servizi ag- giuntivi. 17Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 15/02/2022, n. 4871. La sentenza afferma che la diversa natura delle due azioni (sanzionatoria e restitutoria) determina anche la astratta possibilità di un bis in idem (fattispecie riferita all’azione civile – proposta dall’ammi- nistrazione dinanzi al giudice amministrativo per la ripetizione delle somme percette dal medico che aveva svolto incarichi 7
Va poi ricordata la giurisprudenza che ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di servizio e quindi la giurisdizione della Corte dei conti non solo nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che – pur in assenza di rapporto di lavoro o di servizio in senso stretto – svolgono un’attività per la p.a. (compresa l’Unione Europea)18, anche in via di fatto, con inserimento del soggetto nell’apparato organico o nell’attività dell’ente pubblico19, in particolare: nei confronti di un soggetto privato che svolga attività per l’amministrazione ed a suo carico sebbene senza titolo (società affidataria di un servizio pubblico sull’erronea presupposizione che si trattasse di società interamente partecipata da pubbliche amministrazioni)20; nei confronti di amministratori di so- cietà in house di gestione di un acquedotto21; nei confronti di soggetti privati percettori di finanziamenti o contribuzioni pubbliche, compresi i titolari di carica sociale22; nei confronti di società privata (e del suo amministratore) stipulanti un contratto con la Regione, per sviamento delle somme erogate dalla funzione pubblicistica cui erano destinate23; nei confronti di soggetti privati ma appartenenti ad organi di rilevanza costituzionale, cui si contesti un’attività dannosa non riconducibile all’esercizio delle fun- zioni istituzionali assegnate dalla Costituzione, come i consiglieri regionali per indebiti rimborsi da parte dei gruppi consiliari24. E’ stato invece escluso il rapporto di servizio nell’ipotesi in cui sia impos- sibile affermare (nel caso concreto) la sussistenza di un rapporto di servizio tra l’ente socio e gli ammi- nistratori, o altri soggetti investiti di cariche sociali in società partecipate, cui sia stato affidato l’esple- tamento di compiti riguardanti un pubblico servizio25. Quanto ai giudizi ad istanza di parte, la Cassazione ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti in materia di ricorsi per impugnazione degli elenchi ISTAT26 e di controversie tra amministra- zione e società concessionaria del servizio di riscossione (anche se afferenti alla concessione-contratto), che abbiano ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, stante la pacifica giurisdizione della Corte dei conti sugli agenti contabili27. Infine, in materia pensionistica, oltre a ribadire consolidati orientamenti sul difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti nelle fattispecie in cui siano in contestazione la debenza di una pensione percepita come ex-dipendente di privati (e non di pubbliche amministrazioni)28, la Cassazione ha affer- mato la giurisdizione esclusiva di merito della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62, r.d. n. non autorizzati – contemporaneamente ad un’azione di responsabilità amministrativa). 18 Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 23/02/2022, n. 5978 sopra citata. 19 Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 25/03/2022, n. 9769. 20 Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 30/06/2022, n. 20902. 21 Cfr. Cass. civ. S.U., sent. 28/06/2022, n. 20632. Nella fattispecie si è evidenziata la necessità di un concreto esame non solo dello Statuto ma anche della normativa esterna e di convenzioni per verificare se sussista un controllo analogo (diverso da quello gerarchico in senso stretto) che consenta all’ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte opera- tive, in modo tale da incidere sulla complessiva governance della società in house, e di preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano. 22Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 20/01/2022, n. 1782, Cass. civ. S.U., ord. 24/01/2022, n. 1994, Cass. civ. S.U., ord. 31/01/2022, n. 2850, Cass. civ. S.U., ord. 02/02/2022, n. 3100, Cass. civ. S.U., ord. 17/02/2022, n. 5228, Cass. civ. S.U., ord. 15/03/2022, n. 8336. 23 Cfr. Cass. civ. S.U., ordinanza n. 15893/2022, depositata il 17.5.2022. 24 Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 20/01/2022, -Cass. civ. S.U., ord. 18/08/2022, n. 24898. 25 Cfr. Cass. civ. S.U., sent. 18/05/2022, n. 15979. 26 Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 21/02/2022, n. 5626. 27Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 12/01/2022, n. 760 con riferimento ad una controversia in tema di risoluzione della concessione per la riscossione di entrate pubbliche, proposta dall'Ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia, ed anche sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune. 28 Cfr. Corte di Cassazione, S.U., ordinanza n. 16416/2022, depositata il 20.5.2022. 8
1214/1934, su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si chiedano il mero accertamento della consi- stenza del montante contributivo29 ovvero accertamenti e verifiche di correttezza degli estratti contri- butivi (la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del montante contributivo utile ai fini pensionistici), a prescindere dalla domanda di collocamento a riposo30. 2.2.3 Giurisprudenza della Corte dei conti A questo punto è possibile concentrarsi sulla giurisprudenza delle Sezioni Riunite31 e delle Se- zioni di appello della Corte dei conti, che nel 2022 ha avuto modo di approfondire diverse tematiche di particolare interesse, con decisioni che qui si riportano per la novità dei principi affermati o perché relative a giudizi su cui la Sezione giurisdizionale per la Calabria si è pronunziata. Partendo dalla materia della responsabilità amministrativa, si segnalano anzitutto alcune deci- sioni riguardanti questioni processuali complesse, in specie: a) rapporti tra giudizi davanti alla Corte dei conti e dinanzi ad altre giurisdizioni, con particolare riferimento al concorso tra azione civile ed azione di responsabilità amministrativa32, all’efficacia di giudicato, nel processo contabile, delle condanne generiche civili emesse dal giudice penale33, all’am- missibilità dell’azione revocatoria dinanzi a giudici diversi34; b) diniego di giurisdizione sulla domanda di ottemperanza ad una sentenza contabile di prosciogli- mento con condanna dell’amministrazione alle spese35; c) giurisdizione su società private che hanno stipulato appalto di servizi con l’amministrazione per omessa realizzazione degli interessi pubblicistici programmati36, sugli albergatori per mancato riversa- mento dell’imposta di soggiorno37, sul percettore di reddito di cittadinanza38; 29 Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 26/09/2022, n. 28020. 30Cfr. Cass. civ. S.U., ord. 15/03/2022, n. 8332 secondo la quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio: le controversie riguar- danti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla conse- quenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto – in quanto afferenti anche alla cor- retta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. sez. u. 18/10/2018 n. 26252) – ancorché non siano in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo; quelle relative all’inadempimento o all’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ed in tal caso, la giurisdizione del giudice conta- bile è anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l’accertamento e la valuta- zione dei fatti. 31 Non si esaminano in questa sede le decisioni che attengono a competenze giurisdizionali della Corte dei conti non rile- vanti in sede locale, in quanto accentrate alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione (ad esempio, si ricordano in materia di piani di riequilibrio degli enti locali, SS.RR. n.1/2022 e SS.RR. n. 16/2022; in materia di relazione di fine mandato dei sindaci, SS.RR. 13/2022 e 23/2022; in materia di rendiconti dei gruppi consiliari regionali, SS.RR. n. 19/2022). 32Cfr. Sez. II app. n. 216/ 2022, che conferma il tradizionale orientamento sopra citato (cfr. le decisioni della Cassazione sul punto) in merito alla possibilità di cumulo delle due azioni salvo ne bis in idem. 33 Con riferimento a danno indiretto arrecato a paziente da medici del servizio sanitario (Sez. I app. n. 571/2022). 34 Ammissibilità riconosciuta da Sez. I app. n. 324/2022. 35 Cfr. Sez. III app. n. 372/2022. 36Cfr. Sez. I app. n. 369/2022, secondo cui il reddito di cittadinanza ex l. n. 4/2019 è connesso (diversamente dalle misure assistenziali in senso stretto) a specifici obblighi in funzione di un programma pubblicistico. 37Cfr. Sez. II app. n. 275/2022 (la sentenza ritiene a tal fine irrilevante la qualificazione di “responsabile di imposta” attri- buita agli albergatori dall’art. 180, d.l. n. 34/2020, e successiva norma di interpretazione autentica di cui all’art. n. 5-quin- quies del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 115/2021). 38 Cfr. Sez. II app. n. 468/2022. 9
d) inammissibilità della citazione per nullità della notificazione dell’invito a dedurre39; e) inammissibilità della citazione per reiterazione – in mancanza di elementi nuovi - dell’invito a de- durre, emesso dopo la scadenza del termine perentorio di emissione della citazione a seguito dell’ori- ginario invito (art. 67 comma 5 c.g.c.)40; f) nullità della citazione per non corrispondenza tra invito e citazione (art. 87 c.g.c.), da riferirsi solo agli elementi di fatto di cui all’art. 86, c. 2, lett. e), non agli elementi enunciati nella lett. c), relativi all’individuazione del danno41; g) interesse ad agire ed ammissibilità dell’azione contabile anche in presenza di un’intimazione di pagamento dell’amministrazione danneggiata al presunto responsabile42 o della possibilità di esercitare azioni civili o in autotutela da parte della p.a.43; h) inammissibilità dei ricorsi presentati dalla procura generale avverso ordinanze di sospensione c.d. impropria, emesse dalle Sezioni Riunite in speciale composizione a causa della pendenza di due que- stioni pregiudiziali euro-unitarie44; i) inapplicabilità dell’obbligo di instaurare il contraddittorio ex art. 101 comma 2 c.p.c. su questioni sollevate di ufficio di mero diritto45; j) inammissibilità della sospensione di un giudizio di conto per pregiudizialità con una causa civile (relativa alle spettanze del concessionario di un servizio di biglietteria museale)46; k) utilizzabilità nel processo contabile degli elementi di prova raccolti nel procedimento penale non vagliati nel dibattimento47; l) inammissibilità dell’appello avverso ordinanze declaratorie di nullità della citazione ex art. 86, comma 2 lett. c) ed e) e comma 6, c.g.c.48, ed ex art. 86, comma 2, lett.g) e comma 6 c.g.c.49; m) insussistenza del litisconsorzio necessario in caso di riassunzione del processo a seguito di annul- lamento in appello, anche in caso di obbligazione solidale (nella fattispecie, eredi del defunto)50; n) ammissibilità della procedura per rito sanzionatorio sia per l’applicazione di sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 5 bis dell’art. 248, d.lgs. 267/2000 sia per l’accertamento dei presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico 39 Cfr. Sez. II app. n. 253/2022. 40 Cfr. Sez. I app. n. 149/2022. 41 Cfr. Sez. I app. n. 281/2022. 42Cfr. Sez. II app. n. 525/2022, secondo cui l’interesse ad agire sussiste anche in presenza di azioni civili di recupero, salva preclusione per pregresso giudicato; Contra (dando atto dell’opposta giurisprudenza) Sez. I app. n. 14/2022 nella ipotesi in cui l’azione di responsabilità amministrativa sia stata proposta a fronte di un titolo amministrativo di recupero non impu- gnato nei termini ed esecutivo. 43 Cfr. Sez. II, n. 267/2022. 44Cfr. le ordinanze dal n. 5/2022 al n. 11/2022 delle Sezioni Riunite, che hanno dichiarato inammissibile il ricorso per rego- lamento di competenza avverso le ordinanze di sospensione. 45 Cfr. Sez. II app. n. 153/2022. 46Cfr. l’ordinanza n. 22/2022 delle Sezioni Riunite, che ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso la ordi- nanza di sospensione. 47Confermano la tradizionale giurisprudenza che ammette l’utilizzabilità di tali elementi di prova Sez. I app. n. 571/2022 e Sez. III app. n. 250/2022. 48Cfr. Sez. I app. nn. 89 e 151/2022. In senso analogo Sez II app. n. 219/2022, che tuttavia ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la sentenza che dichiarava la nullità della “citazione integrativa” emessa dal P.M. a se- guito di odine di integrazione della domanda e disposta dal Collegio ex art. 86 comma 7 c.g.c. 49 Cfr. Sez I app. n. 151/2022. 50 Cfr. Sez. II app. n. 180/2022. 10
della condotta sanzionata51; superfluità in tale procedura del previo invito a dedurre52; o) inammissibilità della irrogazione di sanzione amministrativa (di competenza dell’amministra- zione) da parte della Corte dei conti, fuori dei casi di espressa previsione legale (in particolare la san- zione per mancata pubblicazione della relazione sindacale di fine mandato ex art. 4 comma 6 d.lgs. 149/2011)53 ; p) inammissibilità dell’istanza di rito abbreviato presentata in subordine rispetto alla domanda di rigetto della domanda principale54; q) inammissibilità dell’appello avverso il decreto di rigetto dell’istanza di rito abbreviato55; Quanto invece alle questioni di diritto sostanziale, la giurisprudenza si è soffermata sulle tema- tiche più svariate; a solo titolo esemplificativo si ricordano le decisioni nelle seguenti materie: a) prescrizione del diritto al risarcimento, con particolare riferimento: alla decorrenza, coincidente con il momento di conoscibilità effettiva del danno, che in caso di opere pubbliche non necessariamente corrisponde al momento del collaudo, potendo essere anche antecedente56; alla decorrenza nel caso di mancata entrata per omesso aggiornamento del costo di costruzione57; alle spese indebitamente erogate dai gruppi consiliari a consiglieri regionali58; all’efficacia della costituzione di parte civile nel processo penale come causa di interruzione della prescrizione dell’azione contabile ed applicazione dell’art. 1310 cod. civ. solo in caso di solidarietà59; b) accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, da effettuarsi secondo il principio civilistico del “più probabile che non”60; c) irretroattività della disposizione dell’art. 21 d.l. n. 76/2020, limitativo delle responsabilità erariali61; d) danno da mancata entrata, per illegittima conciliazione fiscale da parte di funzionario infedele62, 51Cfr. la sentenza n. 4/QM/2022 delle Sezioni Riunite (sostanzialmente analoga la posizione già in precedenza espressa da questa Sezione giurisdizionale per la Calabria). 52 Cfr. Sez. III app. n. 341/2022. 53 Cfr. Sez. III, n. 322/2022. 54 Cfr. Sez. App. Sicilia n. 71/A/2022. 55 Cfr. Sez. III app. n. 324/2022. 56 Cfr. Sez. II app. n. 95/2022. 57Varie sentenze (Sez. II app. nn. 231, 242, 319, 322, 397, 402/2022) hanno fatto applicazione dei principi fissati dalla sen- tenza n. 27/QM del 29 dicembre 2021, secondo la quale “In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione, di cui all’art. 16, c. 9, d.p.r. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata, nei termini di cui in motivazione, si realizza al mo- mento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o l’impossibilità di riscossione” (chiarendo che, mentre il costo di costruzione - in mancanza di disposizione regionale - si aggiorna automaticamente secondo l’indice ISTAT, vice- versa gli oneri di urbanizzazione vanno necessariamente adeguati con delibera comunale quinquennale, ai sensi dell’ art. 16 del d.p.r. n. 380/2001, e che il danno da mancata entrata può concretizzarsi anche in un momento precedente al decorso di un decennio dal maturarsi del diritto alla riscossione del contributo). 58 In materia si registra una serie di sentenze che (innovando rispetto alla pregressa giurisprudenza) hanno ritenuto appli- carsi, in tali casi, la regola della decorrenza della prescrizione dalla “conoscibilità obiettiva del danno”, individuata nella presentazione del rendiconto, attesa la previsione normativa del controllo sui rendiconti presentati, ritenendo irrilevante a tal fine l’omessa previsione normativa dell’obbligo di presentare i documenti giustificativi di spesa (a solo titolo esemplifica- tivo, Sez. II app. nn. 326, 264, n. 88/2022; Sez. III app. nn. 386, 353, 176/2022; Sez. I nn. 64 e 94/2022; Sez. III, n. 29/2022); a fronte di altre sentenze che invece hanno ritenuto rilevante la richiesta di rinvio a giudizio penale ex art. 129 disp. att. c.p.p. (essendovi procedimento penale svoltosi per i medesimi fatti), affermando che solo in tale momento vi fosse il completo di- svelamento del fatto dannoso, con conseguente possibilità di esercizio dell’azione erariale, ai sensi dell’art. 2935 c.c. (Sez. III app. n. 107/2022; Sez. III app. n. 166/2022). 59 Cfr. Sez. II app. n. 367/2022. 60 Cfr. Sez. II app. n. 180/2022, Sez. II app. n. 630/2022. 61 Cfr. Sez. I app. n. 222/2022; Sez. II app. n. 446/2022. 62 Cfr. Sez. I, n. 537/2022. 11
per omessa riscossione di tributi comunali imputata ai dirigenti ministeriali che non avevano cancellato dall’albo la società concessionaria della riscossione63, per mancato incameramento di canoni conces- sori64 o di indennità di occupazione di suoli pubblici detenuti sine titulo65, per concessione gratuita o a prezzo agevolato di immobili (ad uso non abitativo) a favore di onlus non aventi i requisiti richiesti dalla regolamentazione comunale66; e) danno da indebiti rimborsi a seguito di presentazione di rendiconto67; f) danno da disservizio, commisurato alla retribuzione corrisposta al dipendente infedele ed ai costi sostenuti dall’amministrazione senza utile corrispettivo68, in particolare per l’accertamento delle con- dotte antigiuridiche del dipendente69; g) danno indiretto da condanna dell’amministrazione in sede amministrativa70 o civile per danno a terzi cagionati da condotte dei funzionari o amministratori, in particolare per mobbing71, per deman- sionamento72, per morte di un motociclista per omessa manutenzione e segnalazione di pericolo di una strada73, per mancata adozione del decreto di esproprio nei termini74, per transazione con ditta appal- tatrice di opere pubbliche a causa dell’abnorme durata dei lavori75; h) danno da malpractice sanitaria, con particolare riferimento: al termine decadenziale ex art. 9 comma 2 l. n. 24/2017 (ritenuto applicabile non all’azione di responsabilità amministrativa, ma solo all’azione civile di rivalsa della p.a.)76; alla natura facoltativa del litisconsorzio dei medici nel giudizio civile promosso dal paziente leso e nella mediazione stragiudiziale ex art. 5 d.lgs. 28/2010 (non essendo imposta la partecipazione dei medici in tali fasi, ma solo un’informativa agli stessi da parte dell’ammi- nistrazione ex art. 13 l.n. 24/2017, ai fini dell’eventuale loro intervento nel giudizio civile); alla irre- troattività dell’art. 13 citato a condotte illecite poste in essere prima dell’entrata in vigore della l. n. 63Cfr. Sez. II, n. 630/2022, che ha altresì precisato come l’attualità e concretezza del danno non è incisa dalla mera ammis- sione dei crediti (delle amministrazioni comunali) al passivo della società concessionaria. 64 Cfr. Sez. II, n. 98/2022, che richiama l’efficacia e tal fine probatoria delle scritture degli enti locali. 65Cfr. Sez. II, n. 530/ 2022, che ha altresì precisato che la mera richiesta di pagamento non esclude l’attualità del danno, se il credito non è stato in alcun modo riscosso. 66 Cfr. Sez. II, n. 267/2022. 67Cfr. Sez. III, n. 324/2022 (con riferimento a rimborsi spese a consiglieri regionali da parte dei Gruppi consiliari) ha affer- mato che costituisce principio generale della contabilità pubblica, sul quale convergono la giurisprudenza contabile (ex pluri- mis, Sez. III, n. 126/2017, n. 464/2016; Sez. I, n. 531/2017; Sez. II, n. 779/2018), penale (Cass. Sez. VI, n. 11374/2018) e della Corte cost. (sentt. nn. 113/88, 187/90, 39/2014), quello per cui chi ha la gestione di fondi pubblici, incisi da un vincolo di destinazione, ha l’obbligo di utilizzarli in coerenza con tale vincolo e di darne dimostrazione attraverso la rendicontazione; mentre grava sul P.M. la prova dei fatti costitutivi della responsabilità contabile (ovvero l’esistenza di un rapporto di servi- zio, la natura pubblica della gestione, il vincolo di destinazione, la mancata allegazione alla rendicontazione – da parte del beneficiario delle somme - delle prove dell’osservanza di tale vincolo, che può essere esclusa anche per la natura delle spese sostenute, non collimanti con il fine istituzionale per il quale era stata accordata la relativa provvista finanziaria). 68 Cfr. Sez. I, n. 537/2022. 69 Cfr. Sez. II, n. 96/2022. 70Cfr. Sez. II, n. 360/2022 (con riferimento alla condanna al risarcimento del danno pronunziata dal giudice amministrativo per ritardata assunzione di una dipendente di un Ateneo, a causa dell’illegittimità delle procedure selettive). 71Cfr. Sez. App. Sicilia, n. 209/A/2022 (nella fattispecie si è esclusa la responsabilità del sindaco ed affermata quella del se- gretario e direttore generale dell’ente). 72 Cfr. Sez. II, n. 373/2022. 73 Cfr. Sez. II, n. 30/2022. 74Sez. III, n. 306/2022 (nella fattispecie si è esclusa la responsabilità del sindaco ed affermata quella del segretario e del diret- tore generale dell’ente). 75Sez. II, n. 613/2022 (nella fattispecie il danno è stato imputato al sindaco, ad assessori, al RUP, al direttore dei lavori ed a terzi non convenuti). 76 Cfr. Sez. App. Sicilia, n. 158/2022. 12
24/201777 i) danno da erogazione di retribuzioni di risultato senza prefissazione degli obiettivi78 o senza valu- tazione degli organi competenti79; j) danno da incarichi a soggetto esterno all’amministrazione, conferiti per lo svolgimento di attività estranee alle finalità istituzionali dell’ente80, o con modalità non consentite dalla legge (incarico ad esperti con oggetto indeterminato, durata non prefissata, scarsa professionalità per mancanza di lau- rea)81, in particolare in mancanza di adeguate professionalità interne all’ente82; k) danno da conferimento di incarichi dirigenziali in mancanza del titolo di studio richiesto nel bando per la procedura selettiva83 o a favore di soggetto pensionando (direttore sanitario)84; l) danno da distrazione (spesso truffaldina) di risorse pubbliche erogate a privati dalla loro destina- zione pubblicistica, in specie contributi del Mipaaf a carico del Fondo Europeo per la pesca85 ; finanzia- menti per l’assistenza ai migranti86; finanziamenti di Invitalia finalizzati all’autoimpiego, erogati senza che la spesa fosse stata già sostenuta87; m) danno da spese sostenute senza utilità per l’amministrazione88 n) danno all’immagine, con particolare riferimento all’ammissibilità dell’azione relativa (affermata anche in presenza di intervenuto licenziamento disciplinare89, ma solo nelle ipotesi di reato di cui all’art. 7 l. n. 97/2001 e 17 comma 30-ter d.l. n. 78/2009 anche a seguito dell’entrata in vigore del c.g.c.90, con equiparazione, a tal fine, della sentenza di c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a condanna pe- nale91) ed alla irretroattività della disposizione sulla liquidazione del danno all’immagine di cui all’art. 1, comma 1-sexies l. n. 20/199492; o) danno da attività extraistituzionali svolte da personale pubblico (soprattutto professori 77 Sez. II, nn. 45 e 216/2022. 78Sez. II app. n. 372/2022 (obiettivi fissati nel rispetto delle procedure interne ma non conformi alla normativa di settore o determinati ex post); Sez. II n. 182/2022 (prefissazione ritenuta non pregnante per la retribuzione di un Capo di Gabinetto della Giunta Regionale, per la peculiarità dell’incarico e dei relativi obiettivi). 79Sez. II app. n. 318/2022 ha precisato che la vacatio degli organi deputati alla validazione dei risultati non giustifica la liqui- dazione di emolumenti senza il previo completamento della procedura di valutazione. 80 Cfr. Sez. I, n. 469/2022. 81 Cfr. Sez. App. Sicilia n. 71/A/2022 e Sez. App. Sicilia, n. 152/A/2022 (quest’ultima precisa che la omessa motivazione sui requisiti professionali dell’incaricato non è solo indice della antigiuridicità dell’atto, ma anche della sua inutilità e danno- sità). 82 Cfr. Sez. II, n. 646/2022. 83 Cfr. Sez. II, n. 7/2022. 84Cfr. Sez. II, n. 328/2022 (si è ritenuto che il divieto legale di trattenimento in servizio del dipendente oltre l’età massima implichi ex lege mancanza di vantaggio, ovvero danno). 85 Cfr. Sez. I, n. 369/2022. 86Cfr. Sez. II, n. 509/2022, che ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’azione di responsabilità amministrativa, l’assoluzione in sede penale. 87Cfr. Sez. II, n. 525/2022, che sottolinea come il finanziamento, sia nell’an che nel quantum, è condizionato dalla documen- tazione della spesa (principio di “inerenza”). 88Con riferimento a fattispecie in cui l’amministrazione penitenziaria aveva locato un immobile per uffici, anziché dar se- guito ad una offerta di immobili pubblici a titolo gratuito, perseguendo invece soluzioni più onerose e di fatto mai realizza- tesi. 89 Cfr. Sez. App. Sicilia, n. 102/A/2022. 90 Cfr. Sez. II, n. 678/2022. 91 Cfr. Sez. II, n. 14/2022. 92 Cfr. Sez. II, n. 14/2022. 13
universitari), con particolare riferimento: alla responsabilità per omesso riversamento dei compensi percepiti dai terzi per incarichi non autorizzati (art. 53 comma 7 TUPI)93; alla responsabilità per viola- zione dell’obbligo di esclusività del rapporto di impiego (art. 98 Cost., art. 60 d.P.R. n. 3/1957)94, quest’ultima da ritenersi integrata in presenza di svolgimento dell’impresa (ad esempio con incarichi di amministratore)95 o anche di attività consulenziale (di per sé lecita), se svolta in modo non occasio- nale sì da porsi come svolgimento di professione privata96; al concorso delle due responsabilità in caso di incarico vietato97; alla quantificazione del danno, nell’ipotesi di somme percepite per attività del di- pendente pubblico extraistituzionali incompatibili98 In materia pensionistica, poi, tra le pronunzie su questioni di diritto processuale possono ricor- darsi quelle aventi ad oggetto: a) la irrilevanza della permanenza in servizio attivo sulle domande di mero accertamento della causa di servizio, tanto ai fini della giurisdizione pensionistica99, quanto dell’interesse ad agire del ricorrente se le patologie possano consentirgli l’accesso alla pensione privilegiata100 (in particolare, per il perso- nale militare, ai sensi dell’art. 67 d.P.R.1092/1973)101; laddove - nel caso di domanda presentata da sog- getto già cessato dal servizio - la domanda di mero accertamento della causa di servizio scissa dalla domanda di riconoscimento del diritto a pensione privilegiata è stata ritenuta non sorretta da concreto 93Sez. II app. n. 305/2022 afferma che la azione del P.M. ha come titolo il risarcimento del danno “da omesso riversamento di entrate” dovute all’amministrazione, non la violazione del divieto di svolgimento dell’incarico senza autorizzazione. Nel senso dell’applicabilità dell’art. 53 comma 7 TUPI non solo alle ipotesi di incarico semplicemente non autorizzato (ma autorizzabile) ma anche alle ipotesi di incarico vietato (incompatibile e quindi non autorizzabile), cfr. Sez. II app. n. 168/2022, nonché Sez. II app. n. 284/2022 e Sez. II app. n. 221/2022 oltre citate. 94Con riferimento a domande di condanna al pagamento della “differenza retributiva”, Sez. II, nn. 221, 337, 349/2022, e Sez. I app. nn. 28/2022 e 386/2022 hanno ritenuto necessaria una prova della alterazione del sinallagma contrattuale anche presuntiva; analogamente Sez. II app. n. 147/2022, Sez. I app. n. 78/2022 e Sez. III nn. 270, 348/2022, che tuttavia hanno escluso essere raggiunta una prova per presunzioni o aliunde (talora nell’ipotesi di svolgimento non di attività libero-profes- sionale – consulenziale - ma di impresa - assunzione della carica di amministratore - ). 95Secondo la sentenza della Sez. App. Sicilia n. 33/A/2022, anche in tal caso occorra una prova concreta della alterazione del sinallagma, ovvero di una prestazione inesattamente resa (nella fattispecie erano state richieste differenze retributive). 96Sez. II app. n. 284/2022 ha precisato (in relazione ad una domanda di risarcimento del solo danno ex art. 53 comma 7 TUPI per “incarichi non autorizzati”, senza contestazione di differenze retributive) che l’art. 6, c. 10, l. n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini, che “liberalizza” le consulenze rendendo superflua la preventiva autorizzazione) non abroga il generale principio dell’incompatibilità dell’attività libero-professionale con il regime a tempo pieno (sancito dal c. 9 del medesimo art. 6, l. n. 240/2010 e dall’art. 11, c. 5, lett. a, d.p.r. n. 382/80; per cui , nel caso di non occasionalità delle consulenze (desunta dalla natura e provenienza degli incarichi, dal contesto temporale di riferimento e dall’importo percepito), deve ritenersi trattarsi di attività professionale, a prescindere dalla circostanza che l’appellante non si sarebbe avvalso di una stabile orga- nizzazione di mezzi. Contra, sulla necessità di una struttura organizzativa di uomini e mezzi per poter configurare un’atti- vità professionale (ex art. 2082 c.c.) anziché una mera attività consulenziale, Sez. App. Sicilia n. 146/A/2022. 97 La sentenza della Sez. II app. n. 221/2022 ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la parte conve- nuta per ambo i titoli (omesso riversamento dei compensi ricevuti da terzi e violazione dell’obbligo di esclusività). Nella fattispecie, il danno da violazione dell’obbligo di esclusività era commisurato alla differenza tra retribuzione a tempo pieno e tempo definito dei docenti universitari, ma si è ritenuta comunque necessaria – al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso CCNL indichi l’esclusività come parte del sinallagma quantificandone il valore, come avviene per i medici – la prova anche presuntiva della sottrazione di energie lavorative all’amministrazione (prova nella fattispecie ritenuta sussistente). 98La sentenza della Sez. I app. n. 281/2022 ha liquidato il danno in misura pari alla retribuzione percepita, in un caso di svolgimento di attività di impresa con violazione del dovere di esclusività del pubblico impiegato, anche in assenza di riper- cussioni dell’attività incompatibile sulla quantità e qualità della prestazione resa per l’amministrazione. 99 Cfr. Sez. II, n. 29/2022, secondo cui la permanenza in servizio rileva al limite come condizione di ammissibilità del ricorso. 100Cfr. Sez. App. Sicilia, n. 36/A/2022, che sottolinea altresì come l’interesse ad agire discenda anche dalla rarefazione docu- mentale e probatoria nel corso del tempo, che non consentirebbe l’accertamento della causa di servizio dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 101 Cfr. Sez. App. Sicilia n. 92/A/2022. 14
interesse ad agire102; b) l’inammissibilità del ricorso per mancanza di previo provvedimento amministrativo (art. 153, lett. b, c.g.c.), ritenuta rilevabile di ufficio103, ed esclusa in ipotesi di formazione del silenzio-rigetto su una previa diffida ad adempiere notificata ex art. 7 L. n. 533/1973104; c) la equipollenza tra domanda di accertamento della causa di servizio (solo se presentata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e non prima) e domanda di pensione privilegiata105; d) la rilevanza della trasmissione telematica della domanda di pensione (prevista dall’art. 38 comma 5 d.l. 78/2000) solo come condizione di procedibilità e non di validità della domanda stessa, con con- seguente validità della precedente domanda presentata in altra forma all’INPS (tramite l’amministra- zione di appartenenza), sempreché successivamente regolarizzata (con effetti retroattivi) con una tra- smissione telematica106; e) ammissibilità delle prove in corso di causa (trasmissione del fascicolo amministrativo ex art. 155 comma 3 c.g.c. e prove acquisite di ufficio ex art. 165 c.g.c.) con la concessione di termine per controde- durre107. Tra le pronunzie su questioni di diritto sostanziale vanno ricordate quelle aventi ad oggetto: a) la decorrenza della pensione privilegiata nel caso di inidoneità non a qualsiasi servizio ma solo a quello militare, con transito nei ruoli civili108; b) l’applicazione anche alla pensione contributiva dell’art. 8 comma 3 lett. b) d.P.R. n. 1092/1973 (di- vieto di computo dei periodi di servizio con sospensione dalla qualifica e privazione dello stipendio)109; c) gli effetti sul trattamento pensionistico della sopravvenuta modifica del titolo di cessazione dal servizio (nella fattispecie, da inidoneità al servizio a perdita del grado di un militare ex art. 34 l. n. 1168/1961)110; d) alla possibilità del c.d. “cumulo gratuito” di periodi contributivi non coincidenti presso gestioni diverse, ai fini della determinazione dell’anzianità complessiva utile per l’applicazione del regime di calcolo “misto” (art. 1, comma 246, l. n. 228/2012), interpretando estensivamente il rinvio che le norme sul cumulo effettuano solo alle casse obbligatorie dell’INPS,111 e precisando l’ambito del divieto del 102 Cfr. Sez. App. Sicilia n. 166/2022. 103 Cfr. Sez. III, n. 106/2022. 104 Cfr. Sez. App. Sicilia, n. 133/A/2022. 105 Cfr. Sez. III, n. 87/2022. 106Cfr. Sez. App. Sicilia, n. 159/A/2022 (con riferimento ad una prima domanda presentata in forma cartacea, poi regolariz- zata con domanda telematica) e Sez. App. Sicilia, n. 195/A/2022 (con riferimento ad una prima domanda presentata per PEC). 107 Cfr. Sez. III app. n. 379/2022. 108La sentenza Sez. II app. n. 440/2022 ha ritenuto che in tal caso di applichi l’art. 191 comma 3 d.P.R. 1092/1973 (decor- renza dal mese successivo alla domanda di pensione privilegiata) non l’art. 167 d.P.R. 1092/1973 (decorrenza dal transito nell’amministrazione civile) alla luce dell’art. 15 comma 3 d.P.R.461/2001 (che prevede la liquidazione di ufficio solo in caso di inidoneità a qualsiasi mansione). 109 Cfr. Sez. App. Sicilia n. 163/A/2022. 110 Sez. App. Sicilia n. 202/A/2022 ha ritenuto che in tal caso si perda il diritto alla pensione militare. 111Sez. App. Sicilia n. 148/A/2022 ha ritenuto ammissibile il cumulo dei periodi contributivi presso l’Inps e presso le casse professionali obbligatorie (ai fini dell’applicazione della l. n. 335/1995 e del conseguente assoggettamento al regime misto o a quello contributivo), precisando che - sebbene l’art. 1, c. 246, l. n. 228/2012 preveda il cumulo gratuito ai “periodi assicura- tivi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al c. 239 (…)”, ed il comma 239 rinvii “agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509” - debbano prendersi in considerazione anche i periodi di contribuzione presso le casse professionali obbligatorie e non solo quelli relativi all’iscrizione alle gestioni dell’Inps, sia per la ratio della norma sia al fine di evitare disparità di trattamento. 15
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