Inadempimento del preliminare e cessione di titoli azionari

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GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO

                             Inadempimento
                             del preliminare e cessione
                             di titoli azionari
                              Il Tribunale di Milano ha ravvisato un caso di responsabilità
                              per inadempimento del venditore, parte contraente
                              di un contratto preliminare, ribadendo i diritti
                              inviolabili del socio di s.p.a. nell’ipotesi di emissione
                              di nuove azioni, in caso di azzeramento
                              e ricapitalizzazione del capitale sociale a seguito di perdite.

                                                         che la procura fosse effettivamente presente
Sentenza Tribunale di Milano, Sez. VIII civ.,            sull’atto originale depositato in cancelleria, ri­
26 ottobre 2006, n. 11719,
Presidente e Relatore Ciampi                             sulta sufficiente l’indicazione correlativa, con­
                                                         tenuta sulla copia notificata, per escludere
                                                         qualsiasi irregolarità al riguardo (Cass. n.
 In caso di azzeramento e ricapitalizzazione del         6169/2005);
 capitale sociale a seguito di perdite (art. 2447        ­ va detto, poi, che del tutto irrilevante risulta
 cod. civ.), il diritto del singolo socio a sottoscri­   la discussione circa la tempestività della me­
 vere le azioni di nuova emissione in proporzione        moria di parte convenuta depositata il 24
 al capitale inizialmente detenuto è un diritto          maggio 2006 posto che, comunque, essa non
 inviolabile. Ciò in quanto l’azzeramento del            contiene alcuna nuova adduzione.
 capitale sociale non comporta la privazione             Si discute in giudizio dell’obbligo di cessione
 dei diritti attribuiti ai singoli soci, poiché la
                                                         di n. 980 azioni della Ar. s.p.a.
 legge riconosce agli stessi la facoltà di eserci­
                                                         Risulta pacifico, tra le parti:
 tare il diritto d’opzione in virtù del valore
 nominale incorporato in ogni caso nelle azio­           1) che, in data 20 ottobre 2003, l’attore abbia
 ni oggetto di annullamento.                             stipulato, con la convenuta un preliminare di
                                                         acquisto di n. 980 azioni della Ar. s.p.a. e che
                                                         il successivo 28 ottobre 2003 gliene abbia

G
colta.
      iudica il Collegio che la domanda sia
      fondata e meriti, quindi, di essere ac­
                                                         versato il previsto prezzo di 30.000,00 euro;
                                                         2) che fosse pattuito l’obbligo di parte conve­
                                                         nuta di trasferire tali titoli dopo il 16 maggio
Va, anzitutto, superata l’eccezione di parte             2004, a semplice richiesta del cessionario;
convenuta relativa al difetto di procura:                3) che l’attore abbia richiesto tale trasferi­
­ invero, essendo incontestato, nella specie,            mento con la propria missiva 27 ottobre

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TRIBUNALE DI MILANO      GIURISPRUDENZA

2004 e che parte convenuta non vi abbia              il diritto di valutare l’utilità o meno di un
provveduto.                                          certo bene spetta, comunque, al proprietario e
Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in         non ai terzi.
giudizio si controverte, poi, tra le parti stes­     In particolare, inoltre, con specifico riferi­
se, anzitutto, circa l’assunto di parte attrice      mento ai beni de quo, occorre osservare che:
secondo cui la convenuta sarebbe inadem­             ­ anzitutto, essendo l’azione incorporata in un
piente al contratto inter partes che, pertanto,      documento, l’acquirente ha diritto, in ogni ca­
dovrebbe essere dichiarato risolto, con con­         so, alla consegna del documento stesso, con il
seguente condanna al rigurgito del prezzo            relativo transfert (per farne tutti gli usi con­
versato.                                             sentiti dall’ordinamento);
Ritiene questo Giudice che un siffatto assunto       ­ inoltre, anche in caso di azzeramento del
sia fondato.                                         valore nominale del titolo, l’acquirente ha di­
Va chiarito, in primo luogo, che, a fronte della     ritto al trasferimento del medesimo perché ciò
documentale prova dell’invio della raccoman­         gli dà la facoltà di esercitare l’opzione dei
data 27 ottobre 2004 all’indirizzo della conve­      proporzionali titoli di nuova emissione (op­
nuta, appaiono prive di ogni rilievo le addu­        zione che, nella specie,veniva a scadere il 31
                                                     dicembre 2004) e perché, inoltre, il titolo an­
zioni della medesima circa la mancata cono­
                                                     nullato diviene, comunque, azione di godi­
scenza di tale lettera (imputet sibi la convenu­
                                                     mento, con diritto ad eventuale rimborso del
ta se non si è messa in grado di conoscere la
                                                     valore nominale in sede di finale liquidazione.
corrispondenza inviatale).
                                                     Appare, pertanto, chiara l’assoluta illegittimi­
Parte convenuta assume, poi, vagamente, che
                                                     tà e infondatezza della pretesa di parte conve­
il termine del 16 maggio 2004, previsto nelle
                                                     nuta di trattenere il prezzo ricevuto e, allo
pattuizioni, avrebbe avuto carattere essenzia­
                                                     stesso tempo, di non adempiere all’obbliga­
le, ma per asseverare ciò non solo non è stata       zione assunta di trasferire i titoli in questione:
fornita alcuna prova, ma non sono state nep­
                                                     va, quindi, accolta la domanda attorea di riso­
pure riferite concrete circostanze idonee a co­
                                                     luzione del contratto e di rigurgito del versato
onestare l’assunta essenzialità del termine.         prezzo.
In ogni caso, poi, parte convenuta assume di         È stata chiesta la condanna al pagamento del­
non essere tenuta a trasferire i titoli de quo (e    la somma con rivalutazione monetaria e inte­
non manifesta, quindi, alcuna disponibilità in       ressi.
tal senso) e ciò in quanto i titoli stessi sareb­    Giudica, in proposito, il Tribunale che, trat­
bero stati azzerati per copertura di perdite.        tandosi di debito di valuta (rimborso delle
Tale opinione di parte convenuta è, a giudizio       somme versate), in presenza di un tasso di
del Collegio, profondamente erronea.                 interesse legale, quale quello attuale, al diso­
Occorre dire, invero, in linea generale, che,        pra dell’inflazione media e in difetto di una
quando un determinato soggetto si sia obbli­         prova specifica di un maggior danno (art.
gato a trasferire un certo bene, il soggetto         1224, comma 2, cod. civ.), la rivalutazione
medesimo non può, poi, fondatamente, consi­          non possa essere riconosciuta.
derarsi esonerato dall’obbligazione di adempi­       Queste considerazioni hanno convinto il Tri­
mento (come, nella specie, pretenderebbe par­        bunale della fondatezza della domanda e ne
te convenuta) per il mero fatto che egli ritenga     giustificano l’accoglimento nei sopradetti ter­
il bene stesso privo di ogni ulteriore valore:       mini.

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GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO

                                          IL COMMENTO
                                                Pierpaolo Galimi
                                                 dottore commercialista

 I   l provvedimento in commento, pronuncia­
     to dai Giudici meneghini, offre lo spunto
 per analizzare particolari istituti giuridici og­
                                                              tivo. In merito a tale impasse si segnala che la
                                                              Suprema Corte ha inteso intervenire con più
                                                              pronunce statuendo che, al fine di individua­
 getto di ampio dibattito protrattosi nel corso               re la reale natura giuridica di un con­
 degli ultimi anni. Difatti la fattispecie posta              tratto, preliminare o definitivo, occorre ri­
 all’attenzione del Tribunale di Milano ha ad                 cercare l’effettiva volontà dei contraenti(1).
 oggetto l’inadempimento dell’obbligazione                    Nel caso in esame, nonostante il pagamento
 da parte di un soggetto venditore, parte con­                anticipato del pacchetto azionario, i Giudici
 traente in un contratto preliminare, avente ad               milanesi hanno riconosciuto il carattere pre­
 oggetto il trasferimento di un pacchetto azio­               liminare del negozio sottoscritto dalle parti.
 nario, il cui il prezzo era già stato corrisposto            È bene ribadire che l’esatto inquadramento
 in occasione della stipula del contratto sud­                della fattispecie contrattuale non è di poco
 detto. In particolare, nonostante il promissa­               conto, soprattutto per quanto concerne i ri­
 rio­acquirente avesse già in sede di stipula del             medi concessi in caso di inadempimento di
 preliminare provveduto al versamento del                     una delle parti contraenti(2). Infatti nell’ipote­
 prezzo, il promittente­alienante sosteneva di                si di contratto preliminare, al verificarsi del­
 non poter trasferire i titoli promessi dopo il               l’inadempimento di una delle parte, il legisla­
 termine fissato dalle parti, in quanto gli stessi            tore riconosce alla controparte adempiente il
 titoli erano stati oggetto di azzeramento per                diritto di poter ottenere una pronuncia giudi­
 riduzione di capitale a causa di perdite rile­               ziale ex art. 2932 cod. civ. che terrà luogo al
 vanti.                                                       contratto definitivo non concluso. Viceversa,
                                                              se il contratto è definitivo, l’acquirente potrà
 Contratto preliminare                                        agire per la consegna della cosa, laddove
 e responsabilità                                             l’alienante sia inadempiente, mentre il vendi­
 in caso di inadempimento                                     tore potrà agire per il pagamento del prezzo,
 In via generale possiamo affermare che fun­                  laddove il compratore si rifiuti a corrispon­
 zione principale del contratto preliminare sia               derlo.
 quella di obbligare due o più soggetti all’as­               Sul punto autorevole dottrina ha sottolineato
 sunzione dell’obbligo di stipulare in un mo­                 come nel contratto di compravendita la re­
 mento successivo un ulteriore negozio “defi­                 sponsabilità del venditore, pur essendo colle­
 nitivo” che produrrà tra le parti effetti reali o            gata al contratto, non derivi direttamente dal­
 obbligatori, i cui elementi essenziali sono già              l’inadempimento di una specifica obbligazio­
 prefissati nello stesso preliminare. Tuttavia,               ne, ma si fondi piuttosto su un fatto preesi­
 non sempre risulta agevole stabilire quando                  stente al momento del venire in essere del
 un contratto debba essere qualificato co­                    rapporto stesso. Al contrario, nel prelimina­
 me preliminare ovvero come contratto defini­                 re, il promittente venditore risponde dell’ina­

 (1) Cass., Sez. II civ., 9 settembre 1991, n. 9478, in Giust. civ. Mass., 1991, 9; Cass., Sez. I civ., 7 maggio 1986,
 n. 3058, in Giust. civ. Mass., 1986, 5.
 (2) Montesano, «Contenuti e sanzioni delle obbligazioni da contratto preliminare», in Riv. trim. dir. proc. civ.,
 2001, 1, pag. 33.

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TRIBUNALE DI MILANO           GIURISPRUDENZA

   dempimento di un’obbligazione e dunque la               di funzionamento dell’assemblea. Accanto al­
   sua posizione è caratterizzata da una respon­           la figura del capitale sociale, assume partico­
   sabilità meno ampia rispetto a quella del ven­          lare rilevanza il possesso da parte dei soggetti
   ditore, dato che è sempre collegata all’impu­           inseriti nell’organizzazione ordinamentale
   tabilità dell’inadempimento(3).                         della qualità di soci. Per chiarezza si ribadi­
   In ogni caso è opinione unanime che al pro­             sce che lo status di socio altro non è che una
   missorio acquirente debbano essere ricono­              situazione giuridica soggettiva nell’ordina­
   sciuti gli strumenti di cui dispone il compra­          mento societario, che ha come necessario
   tore; essi sono quelli di diritto comune e, in          presupposto il conferimento, la sottoscrizio­
   particolare, l’azione di risoluzione per ina­           ne di una quota del capitale sociale esprimen­
   dempimento di cui agli artt. 1453 e segg.               te la sintesi dei poteri, diritti, doveri, e obbli­
   cod. civ., ovvero l’azione di adempimento di            ghi di cui il socio è titolare in quell’ordina­
   cui al medesimo art. 1453, l’eccezione di ina­          mento. In queste situazioni giuridiche sogget­
   dempimento di cui all’art. 1460 cod. civ., ol­          tive attive e passive, si riconoscono in capo a
   tre, naturalmente, al risarcimento del dan­             tali soci poteri e diritti inviolabili, che non
   no(4).                                                  possono essere soppressi o limitati dall’ordi­
                                                           namento societario a mezzo del suo organo
   Funzione del capitale sociale                           competente; nonché doveri e obblighi, del
   e posizione dei soci nelle s.p.a.                       socio verso la società, che non possono essere
   Come ben sappiamo, elemento caratterizzan­              estesi, aggravati, oltre i limiti stabiliti dall’at­
   te delle società di capitali è il capitale sociale:     to costitutivo o dalla legge. Proprio in merito
   entità intangibile, indicata nell’atto costituti­       a tale punto, si sottolinea che il socio è obbli­
   vo al momento della costituzione della socie­           gato verso la società a effettuare il conferi­
   tà, e identificato dal legislatore non solo qua­        mento nel limite di valore, in termini moneta­
   le garanzia generica (art. 2740 cod. civ.) per i        ri, delle azioni sottoscritte. Obbligo, questo,
   creditori sociali, ma soprattutto quale neces­          non estensibile: infatti, l’organo assembleare
   sario fattore della produzione di ogni società.         non può imporre al socio ­ a qualsiasi titolo e
   Lo stesso legislatore si è preoccupato di pre­          in qualsiasi forma ­ l’obbligo di versare alla
   disporre alcune norme ad hoc che interven­              società ulteriori somme di denaro.
   gono “senza indugio” nel momento in cui tale
   entità rischia di venir compromessa nel corso           Trasferimento
   della vita di ogni società. Peraltro l’art. 2448,       di partecipazioni sociali
   comma 1, n. 4, cod. civ. dispone che è causa            Quando si parla di trasferimento di parteci­
   di scioglimento di una società la perdita del­          pazione sociali si pensa a quei negozi giuridi­
   l’intero capitale sociale per la riduzione del          ci utilizzati per realizzare il trasferimento del­
   capitale al di sotto del minimo legale, salvo           la titolarità della partecipazione in società,
   quanto disposto dall’art. 2447 cod. civ., in            vale a dire, quote sociali rappresentanti un
   quanto si ritiene che nel caso in cui le perdite        insieme di posizioni giuridiche soggettive di
   non vengano ripianate deve ritenersi applica­           cui, sul piano interno all’organizzazione so­
   bile o il n. 2 o il n. 3 del citato art. 2448, per      cietaria, diviene titolare l’acquirente di una
   sopravvenuta impossibilità di conseguire                partecipazione sociale.
   l’oggetto, o scopo, sociale o per impossibilità         Per quanto concerne il trasferimento di par­

   (3) Atzori, «Note in tema di responsabilità del promittente venditore per i vizi della cosa nel preliminare di
   compravendita ad esecuzione anticipata», in Riv. giur. sarda, 1996, pag. 73.
   (4) Ferrante, «Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell’acquirente», in Riv. notariato,
   2005, 1, pag. 156.

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GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO

 tecipazioni sociali nelle s.p.a., si fa riferi­             mente garantito un determinato valore del
 mento all’art. 2022 cod. civ. (c.d. transfer)               patrimonio(7).
 in cui si dispone che il trasferimento del                  A tal punto è utile sottolineare che è opinio­
 titolo nominativo opera solo mediante l’an­                 ne unanime in dottrina e in giurisprudenza
 notazione del nome dell’acquirente sul titolo               che la sopravvenienza di passività o la minu­
 e sul registro dell’emittente. Sul punto la                 svalenza di cespiti attivi tale da incidere ne­
 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che               gativamente sull’ammontare del patrimonio
 tali formalità sono necessarie soltanto per                 sociale, rispetto al prezzo pagato per le azio­
 l’acquisto della legittimazione all’esercizio               ni compravendute, riscontrata dall’acqui­
 dei diritti sociali, mentre per l’acquisto della            rente successivamente al trasferimento della
 proprietà del titolo è sufficiente il semplice              quota, non consente, in mancanza di specifi­
 consenso delle parti(5). Di converso, la giuri­             che clausole di garanzia, l’applicabilità della
 sprudenza di merito ha statuito che, in dero­               normativa in materia di vizi redibitori della
 ga alla lettera dell’art. 1376 cod. civ., il con­           cosa compravenduta, precludendo quindi
 tratto traslativo di azioni non si perfeziona               un’eventuale azione dell’acquirente(8).
 per effetto del consenso legittimamente ma­
 nifestato, ma richiede altresì la consegna dei              Riduzione
 titoli e l’esecuzione del c.d. transfert, deter­            del capitale sociale per perdite
 minandosi altrimenti effetti meramente ob­
                                                             Come abbiamo già accennato, è possibile che
 bligatori(6).
                                                             nel corso della vita sociale il capitale sociale,
 Tuttavia, è costante nei negozi traslativi di
 partecipazioni sociali l’esigenza di tutelare               proprio in quanto entità ritenuta immodifica­
 la posizione contrattuale dell’acquirente,                  bile se non a precise condizioni stabilite dal
 stante l’assenza di specifiche garanzie pre­                legislatore, possa venir intaccato a causa del­
 disposte dal legislatore, essa viene soddi­                 l’andamento economico­reddituale della so­
 sfatta convenzionalmente, mediante l’elabo­                 cietà stessa.
 razione di apposite clausole volte ad assicu­               L’art. 2447 cod. civ. dispone che nel caso di
 rare un sostanziale equilibrio fra il prezzo                perdite, quando queste eccedano il terzo del
 della partecipazione acquistata e il valore                 capitale sociale e quest’ultimo di fatto scenda
 dell’organizzazione imprenditoriale. In par­                al di sotto del minimo di legge, gli ammini­
 ticolare, eventuali diversità riscontrate nella             stratori hanno l’obbligo di convocare senza
 consistenza del patrimonio sociale rispetto                 indugio l’assemblea per deliberare:
 al valore tenuto presente dalle parti non                   n la riduzione del capitale sociale e il con­

 incidono né sull’oggetto del negozio né sul­                   temporaneo aumento del medesimo ad
 le sue qualità, conseguentemente non costi­                    una cifra non inferiore al minimo di legge,
 tuiscono vizi rilevanti per la risoluzione o                   oppure
 l’annullamento del contratto, salvo che                     n la trasformazione della società.

 l’alienante della quota non abbia espressa­                 In merito al primo punto è necessario riba­

 (5) Cass. 5 settembre 1995, n. 9314, in Mass. Foro it., 1995, pag. 1038.
 (6) Cappiello, «Azioni, quote e obbligazioni», in Riv. soc., 2000, 3­4, pag. 618; decreto Trib. Marsala 23
 febbraio 1994, in Società, 1994, pag. 957.
 (7) Ghisalberti, «Brevi note in tema di tutela dell’acquirente di partecipazioni sociali», in Riv. notariato, 2000, 4,
 pag. 993.
 (8) Cappiello, «Azioni, quote e obbligazioni», in Riv. soc., 2000, 3­4, pag. 618; Cass. 21 giugno 1996, n. 5773,
 in Banca borsa tit. cred., 1997, II, pag. 18; Trib. Milano 9 novembre 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, pag. 677.

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TRIBUNALE DI MILANO             GIURISPRUDENZA

   dire che, perché trovi applicazione il di­                  Processo di azzeramento
   sposto dell’articolo in questione, è neces­                 e ricostituzione del capitale sociale
   sario che si siano verificate entrambe le                   In linea generale, vige il principio secondo
   condizioni previste, vale a dire che vi sia                 cui i soci, per effetto della loro limitata re­
   stata una perdita di oltre un terzo del capi­               sponsabilità alla quota di capitale sottoscrit­
   tale sociale e che questa abbia comportato                  ta, non possono essere obbligati con delibera­
   una riduzione di questo al di sotto del mi­                 zione maggioritaria ad eseguire nuovi confe­
   nimo legale(9).                                             rimenti. È vero d’altra parte che, se gli stessi
   Accertato il verificarsi delle sopra indicate               vogliono mantenere il rapporto sociale, nel
   condizioni, gli amministratori devono senza                 caso di azzeramento e ricostituzione del capi­
   indugio convocare l’assemblea ponendo al­                   tale sociale a causa di perdite, hanno l’onere
   l’ordine del giorno l’adozione dei provvedi­                di sottoscrivere l’aumento del nuovo capitale
   menti previsti dalla detta norma.                           che servirà per bilanciare le perdite di eserci­
   Novità interessante apportata dalla riforma                 zio. Autorevole dottrina ha affermato che, in
   del diritto societario riguarda l’innovativa                seguito alla riduzione a zero del capitale so­
   previsione, che riserva espressamente all’as­               ciale, le azioni esistenti non rappresentano
   semblea ordinaria ovvero al consiglio di sor­               più alcuna quota del capitale e rimangono in
   veglianza in sede di approvazione del bilancio              vita esclusivamente come documenti incor­
   la competenza a deliberare la riduzione «ob­                poranti il diritto di opzione in ordine all’ac­
   bligatoria» delle perdite già formalmente rile­             quisto delle nuove azioni: diritto, quest’ulti­
   vate e ancora sussistenti alla fine dell’eserci­            mo, tipicamente sociale, la titolarità del quale
   zio (art. 2446, comma 2, cod. civ.).                        è sufficiente per conservare la qualità di socio
                                                               ai vecchi azionisti(11).
   Difatti l’art. 111­terdecies disp. att. che com­
                                                               Di conseguenza, nel caso di ricostituzione del
   pleta la disciplina formale della fattispecie in
                                                               capitale sociale per perdite, il diritto di opzio­
   esame, prevede che la delibera ex art. 2446,                ne da esercitare sulle nuove azioni deve essere
   comma 2, cod. civ., assunta dall’assemblea or­              riconosciuto in proporzione alla percentuale di
   dinaria o dal consiglio di sorveglianza, dovrà              capitale detenuto, in quanto le loro quote di
   essere «verbalizzata e iscritta nel Registro del­           partecipazione sociale non hanno più valore a
   le imprese a norma dell’art. 2436 del Codice»:              causa della perdita del capitale.
   in pratica il legislatore impone in ogni caso               Sorge il dubbio però se l’assemblea possa
   l’intervento di un notaio, che sarà tenuto a                validamente riunirsi e deliberare anche se il
   documentare la delibera in forma pubblica e                 valore economico delle azioni è divenuto
   procedere alla relativa iscrizione nel Registro             uguale a zero. In merito a tale punto si segna­
   delle imprese ove ne riscontri la conformità a              la che l’art. 2451 cod. civ. dispone che la
   legge(10).                                                  società in liquidazione può avere un patrimo­

   (9) Atlante, Mariconda, «La riduzione del capitale per perdite», in Riv. notariato, 2002, 1, pag. 25. Dove si
   precisa che, quando si parla di riduzione del capitale per perdite, tale operazione viene considerata mera
   operazione contabile attraverso la quale la società adegua il capitale risultante dallo statuto al patrimonio
   effettivamente esistente.
   (10) È evidente l’intento del legislatore di conciliare l’esigenza che la riduzione del capitale venga formalizzata
   con maggior speditezza, dando la possibilità di applicare i quantum propri dell’assemblea ordinaria, ovvero il
   procedimento decisorio del consiglio di sorveglianza con la contrapposta necessità di garantire anche per
   questa delibera il rigoroso controllo tipico di ogni modifica statutaria, nell’interesse dei soci e dei terzi, questo
   attraverso l’estensione della verifica notarile.
   (11) Quatraro, Operazioni sul capitale, I, Milano, 2001, pag. 774.

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GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO

 nio netto uguale o inferiore a zero e cionono­            in natura, suppongono infatti la prevalenza
 stante svolgere regolarmente la procedura di              dell’interesse della società su quello dei sin­
 liquidazione: in tal caso l’assemblea può esse­           goli soci.
 re convocata e deliberare a norma dell’art.               Tuttavia, si segnala che non sia nulla, bensì
 2451 cod. civ.                                            annullabile, la delibera dell’assemblea che,
 Di conseguenza i quorum costitutivi e deli­               disponendo la riduzione del capitale sociale
 berativi verranno calcolati sulla base del va­            al di sotto del limite e il suo contemporaneo
 lore nominale, sicuramente non più corri­                 aumento al di sopra di detto limite, sacrifichi,
 spondente al valore reale, che le azioni con­             senza alcuna valida motivazione, il diritto
 servano.                                                  d’opzione del socio sulle azioni emesse per
                                                           effetto di una previa delibera di aumento del
 Esclusione o limitazione                                  capitale non ancora integralmente eseguita
 del diritto d’opzione in caso                             perché pendente il relativo termine, in quan­
 di riduzione del capitale sociale                         to non si è ritenuta configurabile la violazio­
 Alla luce di quanto sopra, il socio che volesse           ne di norme dettate a tutela dell’interesse
 partecipare alla reintegrazione del capitale              generale(12).
 perduto non sarebbe estromesso dalla società              Mentre c’è chi ritiene che, pur non essendo
                                                           consentita la totale esclusione del diritto
 potendo esercitare il diritto d’opzione. Que­
                                                           d’opzione, potrebbe ammettersene tuttavia
 st’ultimo, riconosciuto dal legislatore, è tutta­
                                                           una mera limitazione per l’immediata sotto­
 via sottoposto a un breve termine di decaden­
                                                           scrizione del capitale da parte dei soci pre­
 za previsto dalla legge. Di conseguenza, se il
                                                           senti in assemblea, con l’obbligo da parte di
 socio non lo esercita entro tale termine perde
                                                           questi ultimi di offrire ai soci assenti la quota
 per fatto proprio questo estremo diritto, e               di capitale sottoscritta di loro spettanza.
 con questo la sua stessa qualità di socio. Non            Per assicurare in ogni caso la possibilità di
 è dunque la società a violare il suo diritto              sottoscrizione immediata del capitale da ri­
 individuale alla qualità di socio. Tuttavia l’in­         costituire dopo l’azzeramento (o la riduzio­
 teresse del socio all’esercizio della prelazione          ne) per perdite, è sufficiente prevedere che
 eventualmente spettantegli sull’inoptato,                 il diritto d’opzione debba essere esercitato
 nonché quello alla liquidazione della sua                 nei ristretti limiti temporali resi necessari
 quota sociale, non possono essere sospesi                 dalla particolare situazione in cui versa la
 troppo a lungo. Si segnala anche la soluzione             società(13).
 della sottoscrizione da parte dei soci presenti,          Infine, per quanto concerne l’eventuale so­
 sotto la condizione risolutiva dell’esercizio             vrapprezzo sul diritto d’opzione, la Corte di
 del diritto di opzione da parte degli assenti o           legittimità ha infine correttamente considera­
 da parte di coloro che hanno ritenuto di at­              to ammissibile un’operazione di azzeramento
 tendere i trenta giorni di tempo concessi dal­            del capitale con contestuale emissione di
 l’art. 2441 cod. civ.                                     azioni offerte ai soci con sovrapprezzo, desti­
 Si ritiene che la società, con deliberazione              nato a coprire le perdite per la parte ecceden­
 dell’assemblea, potrebbe ridurre a zero il ca­            te il capitale sociale interamente perduto, in
 pitale sociale e contestualmente aumentarlo,              quanto l’emissione di nuove azioni con so­
 anche escludendo il diritto d’opzione oltre               vrapprezzo offerte ai soci non lede il loro
 che l’emissione di azioni contro conferimento             diritto di opzione.                          nnn

 (12) Cappiello, «Azioni , quote e obbligazioni», in Riv. soc., 2000, 3­4, pag. 618.
 (13) Cass., Sez. I civ., 28 giugno 1980, n. 4089, in Vita not., 1982, pag. 1071.

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