Inadempimento del preliminare e cessione di titoli azionari
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GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO Inadempimento del preliminare e cessione di titoli azionari Il Tribunale di Milano ha ravvisato un caso di responsabilità per inadempimento del venditore, parte contraente di un contratto preliminare, ribadendo i diritti inviolabili del socio di s.p.a. nell’ipotesi di emissione di nuove azioni, in caso di azzeramento e ricapitalizzazione del capitale sociale a seguito di perdite. che la procura fosse effettivamente presente Sentenza Tribunale di Milano, Sez. VIII civ., sull’atto originale depositato in cancelleria, ri 26 ottobre 2006, n. 11719, Presidente e Relatore Ciampi sulta sufficiente l’indicazione correlativa, con tenuta sulla copia notificata, per escludere qualsiasi irregolarità al riguardo (Cass. n. In caso di azzeramento e ricapitalizzazione del 6169/2005); capitale sociale a seguito di perdite (art. 2447 va detto, poi, che del tutto irrilevante risulta cod. civ.), il diritto del singolo socio a sottoscri la discussione circa la tempestività della me vere le azioni di nuova emissione in proporzione moria di parte convenuta depositata il 24 al capitale inizialmente detenuto è un diritto maggio 2006 posto che, comunque, essa non inviolabile. Ciò in quanto l’azzeramento del contiene alcuna nuova adduzione. capitale sociale non comporta la privazione Si discute in giudizio dell’obbligo di cessione dei diritti attribuiti ai singoli soci, poiché la di n. 980 azioni della Ar. s.p.a. legge riconosce agli stessi la facoltà di eserci Risulta pacifico, tra le parti: tare il diritto d’opzione in virtù del valore nominale incorporato in ogni caso nelle azio 1) che, in data 20 ottobre 2003, l’attore abbia ni oggetto di annullamento. stipulato, con la convenuta un preliminare di acquisto di n. 980 azioni della Ar. s.p.a. e che il successivo 28 ottobre 2003 gliene abbia G colta. iudica il Collegio che la domanda sia fondata e meriti, quindi, di essere ac versato il previsto prezzo di 30.000,00 euro; 2) che fosse pattuito l’obbligo di parte conve nuta di trasferire tali titoli dopo il 16 maggio Va, anzitutto, superata l’eccezione di parte 2004, a semplice richiesta del cessionario; convenuta relativa al difetto di procura: 3) che l’attore abbia richiesto tale trasferi invero, essendo incontestato, nella specie, mento con la propria missiva 27 ottobre 80 N. 13 23 LUGLIO 2007
TRIBUNALE DI MILANO GIURISPRUDENZA 2004 e che parte convenuta non vi abbia il diritto di valutare l’utilità o meno di un provveduto. certo bene spetta, comunque, al proprietario e Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in non ai terzi. giudizio si controverte, poi, tra le parti stes In particolare, inoltre, con specifico riferi se, anzitutto, circa l’assunto di parte attrice mento ai beni de quo, occorre osservare che: secondo cui la convenuta sarebbe inadem anzitutto, essendo l’azione incorporata in un piente al contratto inter partes che, pertanto, documento, l’acquirente ha diritto, in ogni ca dovrebbe essere dichiarato risolto, con con so, alla consegna del documento stesso, con il seguente condanna al rigurgito del prezzo relativo transfert (per farne tutti gli usi con versato. sentiti dall’ordinamento); Ritiene questo Giudice che un siffatto assunto inoltre, anche in caso di azzeramento del sia fondato. valore nominale del titolo, l’acquirente ha di Va chiarito, in primo luogo, che, a fronte della ritto al trasferimento del medesimo perché ciò documentale prova dell’invio della raccoman gli dà la facoltà di esercitare l’opzione dei data 27 ottobre 2004 all’indirizzo della conve proporzionali titoli di nuova emissione (op nuta, appaiono prive di ogni rilievo le addu zione che, nella specie,veniva a scadere il 31 dicembre 2004) e perché, inoltre, il titolo an zioni della medesima circa la mancata cono nullato diviene, comunque, azione di godi scenza di tale lettera (imputet sibi la convenu mento, con diritto ad eventuale rimborso del ta se non si è messa in grado di conoscere la valore nominale in sede di finale liquidazione. corrispondenza inviatale). Appare, pertanto, chiara l’assoluta illegittimi Parte convenuta assume, poi, vagamente, che tà e infondatezza della pretesa di parte conve il termine del 16 maggio 2004, previsto nelle nuta di trattenere il prezzo ricevuto e, allo pattuizioni, avrebbe avuto carattere essenzia stesso tempo, di non adempiere all’obbliga le, ma per asseverare ciò non solo non è stata zione assunta di trasferire i titoli in questione: fornita alcuna prova, ma non sono state nep va, quindi, accolta la domanda attorea di riso pure riferite concrete circostanze idonee a co luzione del contratto e di rigurgito del versato onestare l’assunta essenzialità del termine. prezzo. In ogni caso, poi, parte convenuta assume di È stata chiesta la condanna al pagamento del non essere tenuta a trasferire i titoli de quo (e la somma con rivalutazione monetaria e inte non manifesta, quindi, alcuna disponibilità in ressi. tal senso) e ciò in quanto i titoli stessi sareb Giudica, in proposito, il Tribunale che, trat bero stati azzerati per copertura di perdite. tandosi di debito di valuta (rimborso delle Tale opinione di parte convenuta è, a giudizio somme versate), in presenza di un tasso di del Collegio, profondamente erronea. interesse legale, quale quello attuale, al diso Occorre dire, invero, in linea generale, che, pra dell’inflazione media e in difetto di una quando un determinato soggetto si sia obbli prova specifica di un maggior danno (art. gato a trasferire un certo bene, il soggetto 1224, comma 2, cod. civ.), la rivalutazione medesimo non può, poi, fondatamente, consi non possa essere riconosciuta. derarsi esonerato dall’obbligazione di adempi Queste considerazioni hanno convinto il Tri mento (come, nella specie, pretenderebbe par bunale della fondatezza della domanda e ne te convenuta) per il mero fatto che egli ritenga giustificano l’accoglimento nei sopradetti ter il bene stesso privo di ogni ulteriore valore: mini. N. 13 23 LUGLIO 2007 81
GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO IL COMMENTO Pierpaolo Galimi dottore commercialista I l provvedimento in commento, pronuncia to dai Giudici meneghini, offre lo spunto per analizzare particolari istituti giuridici og tivo. In merito a tale impasse si segnala che la Suprema Corte ha inteso intervenire con più pronunce statuendo che, al fine di individua getto di ampio dibattito protrattosi nel corso re la reale natura giuridica di un con degli ultimi anni. Difatti la fattispecie posta tratto, preliminare o definitivo, occorre ri all’attenzione del Tribunale di Milano ha ad cercare l’effettiva volontà dei contraenti(1). oggetto l’inadempimento dell’obbligazione Nel caso in esame, nonostante il pagamento da parte di un soggetto venditore, parte con anticipato del pacchetto azionario, i Giudici traente in un contratto preliminare, avente ad milanesi hanno riconosciuto il carattere pre oggetto il trasferimento di un pacchetto azio liminare del negozio sottoscritto dalle parti. nario, il cui il prezzo era già stato corrisposto È bene ribadire che l’esatto inquadramento in occasione della stipula del contratto sud della fattispecie contrattuale non è di poco detto. In particolare, nonostante il promissa conto, soprattutto per quanto concerne i ri rioacquirente avesse già in sede di stipula del medi concessi in caso di inadempimento di preliminare provveduto al versamento del una delle parti contraenti(2). Infatti nell’ipote prezzo, il promittentealienante sosteneva di si di contratto preliminare, al verificarsi del non poter trasferire i titoli promessi dopo il l’inadempimento di una delle parte, il legisla termine fissato dalle parti, in quanto gli stessi tore riconosce alla controparte adempiente il titoli erano stati oggetto di azzeramento per diritto di poter ottenere una pronuncia giudi riduzione di capitale a causa di perdite rile ziale ex art. 2932 cod. civ. che terrà luogo al vanti. contratto definitivo non concluso. Viceversa, se il contratto è definitivo, l’acquirente potrà Contratto preliminare agire per la consegna della cosa, laddove e responsabilità l’alienante sia inadempiente, mentre il vendi in caso di inadempimento tore potrà agire per il pagamento del prezzo, In via generale possiamo affermare che fun laddove il compratore si rifiuti a corrispon zione principale del contratto preliminare sia derlo. quella di obbligare due o più soggetti all’as Sul punto autorevole dottrina ha sottolineato sunzione dell’obbligo di stipulare in un mo come nel contratto di compravendita la re mento successivo un ulteriore negozio “defi sponsabilità del venditore, pur essendo colle nitivo” che produrrà tra le parti effetti reali o gata al contratto, non derivi direttamente dal obbligatori, i cui elementi essenziali sono già l’inadempimento di una specifica obbligazio prefissati nello stesso preliminare. Tuttavia, ne, ma si fondi piuttosto su un fatto preesi non sempre risulta agevole stabilire quando stente al momento del venire in essere del un contratto debba essere qualificato co rapporto stesso. Al contrario, nel prelimina me preliminare ovvero come contratto defini re, il promittente venditore risponde dell’ina (1) Cass., Sez. II civ., 9 settembre 1991, n. 9478, in Giust. civ. Mass., 1991, 9; Cass., Sez. I civ., 7 maggio 1986, n. 3058, in Giust. civ. Mass., 1986, 5. (2) Montesano, «Contenuti e sanzioni delle obbligazioni da contratto preliminare», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 1, pag. 33. 82 N. 13 23 LUGLIO 2007
TRIBUNALE DI MILANO GIURISPRUDENZA dempimento di un’obbligazione e dunque la di funzionamento dell’assemblea. Accanto al sua posizione è caratterizzata da una respon la figura del capitale sociale, assume partico sabilità meno ampia rispetto a quella del ven lare rilevanza il possesso da parte dei soggetti ditore, dato che è sempre collegata all’impu inseriti nell’organizzazione ordinamentale tabilità dell’inadempimento(3). della qualità di soci. Per chiarezza si ribadi In ogni caso è opinione unanime che al pro sce che lo status di socio altro non è che una missorio acquirente debbano essere ricono situazione giuridica soggettiva nell’ordina sciuti gli strumenti di cui dispone il compra mento societario, che ha come necessario tore; essi sono quelli di diritto comune e, in presupposto il conferimento, la sottoscrizio particolare, l’azione di risoluzione per ina ne di una quota del capitale sociale esprimen dempimento di cui agli artt. 1453 e segg. te la sintesi dei poteri, diritti, doveri, e obbli cod. civ., ovvero l’azione di adempimento di ghi di cui il socio è titolare in quell’ordina cui al medesimo art. 1453, l’eccezione di ina mento. In queste situazioni giuridiche sogget dempimento di cui all’art. 1460 cod. civ., ol tive attive e passive, si riconoscono in capo a tre, naturalmente, al risarcimento del dan tali soci poteri e diritti inviolabili, che non no(4). possono essere soppressi o limitati dall’ordi namento societario a mezzo del suo organo Funzione del capitale sociale competente; nonché doveri e obblighi, del e posizione dei soci nelle s.p.a. socio verso la società, che non possono essere Come ben sappiamo, elemento caratterizzan estesi, aggravati, oltre i limiti stabiliti dall’at te delle società di capitali è il capitale sociale: to costitutivo o dalla legge. Proprio in merito entità intangibile, indicata nell’atto costituti a tale punto, si sottolinea che il socio è obbli vo al momento della costituzione della socie gato verso la società a effettuare il conferi tà, e identificato dal legislatore non solo qua mento nel limite di valore, in termini moneta le garanzia generica (art. 2740 cod. civ.) per i ri, delle azioni sottoscritte. Obbligo, questo, creditori sociali, ma soprattutto quale neces non estensibile: infatti, l’organo assembleare sario fattore della produzione di ogni società. non può imporre al socio a qualsiasi titolo e Lo stesso legislatore si è preoccupato di pre in qualsiasi forma l’obbligo di versare alla disporre alcune norme ad hoc che interven società ulteriori somme di denaro. gono “senza indugio” nel momento in cui tale entità rischia di venir compromessa nel corso Trasferimento della vita di ogni società. Peraltro l’art. 2448, di partecipazioni sociali comma 1, n. 4, cod. civ. dispone che è causa Quando si parla di trasferimento di parteci di scioglimento di una società la perdita del pazione sociali si pensa a quei negozi giuridi l’intero capitale sociale per la riduzione del ci utilizzati per realizzare il trasferimento del capitale al di sotto del minimo legale, salvo la titolarità della partecipazione in società, quanto disposto dall’art. 2447 cod. civ., in vale a dire, quote sociali rappresentanti un quanto si ritiene che nel caso in cui le perdite insieme di posizioni giuridiche soggettive di non vengano ripianate deve ritenersi applica cui, sul piano interno all’organizzazione so bile o il n. 2 o il n. 3 del citato art. 2448, per cietaria, diviene titolare l’acquirente di una sopravvenuta impossibilità di conseguire partecipazione sociale. l’oggetto, o scopo, sociale o per impossibilità Per quanto concerne il trasferimento di par (3) Atzori, «Note in tema di responsabilità del promittente venditore per i vizi della cosa nel preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata», in Riv. giur. sarda, 1996, pag. 73. (4) Ferrante, «Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell’acquirente», in Riv. notariato, 2005, 1, pag. 156. N. 13 23 LUGLIO 2007 83
GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO tecipazioni sociali nelle s.p.a., si fa riferi mente garantito un determinato valore del mento all’art. 2022 cod. civ. (c.d. transfer) patrimonio(7). in cui si dispone che il trasferimento del A tal punto è utile sottolineare che è opinio titolo nominativo opera solo mediante l’an ne unanime in dottrina e in giurisprudenza notazione del nome dell’acquirente sul titolo che la sopravvenienza di passività o la minu e sul registro dell’emittente. Sul punto la svalenza di cespiti attivi tale da incidere ne giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gativamente sull’ammontare del patrimonio tali formalità sono necessarie soltanto per sociale, rispetto al prezzo pagato per le azio l’acquisto della legittimazione all’esercizio ni compravendute, riscontrata dall’acqui dei diritti sociali, mentre per l’acquisto della rente successivamente al trasferimento della proprietà del titolo è sufficiente il semplice quota, non consente, in mancanza di specifi consenso delle parti(5). Di converso, la giuri che clausole di garanzia, l’applicabilità della sprudenza di merito ha statuito che, in dero normativa in materia di vizi redibitori della ga alla lettera dell’art. 1376 cod. civ., il con cosa compravenduta, precludendo quindi tratto traslativo di azioni non si perfeziona un’eventuale azione dell’acquirente(8). per effetto del consenso legittimamente ma nifestato, ma richiede altresì la consegna dei Riduzione titoli e l’esecuzione del c.d. transfert, deter del capitale sociale per perdite minandosi altrimenti effetti meramente ob Come abbiamo già accennato, è possibile che bligatori(6). nel corso della vita sociale il capitale sociale, Tuttavia, è costante nei negozi traslativi di partecipazioni sociali l’esigenza di tutelare proprio in quanto entità ritenuta immodifica la posizione contrattuale dell’acquirente, bile se non a precise condizioni stabilite dal stante l’assenza di specifiche garanzie pre legislatore, possa venir intaccato a causa del disposte dal legislatore, essa viene soddi l’andamento economicoreddituale della so sfatta convenzionalmente, mediante l’elabo cietà stessa. razione di apposite clausole volte ad assicu L’art. 2447 cod. civ. dispone che nel caso di rare un sostanziale equilibrio fra il prezzo perdite, quando queste eccedano il terzo del della partecipazione acquistata e il valore capitale sociale e quest’ultimo di fatto scenda dell’organizzazione imprenditoriale. In par al di sotto del minimo di legge, gli ammini ticolare, eventuali diversità riscontrate nella stratori hanno l’obbligo di convocare senza consistenza del patrimonio sociale rispetto indugio l’assemblea per deliberare: al valore tenuto presente dalle parti non n la riduzione del capitale sociale e il con incidono né sull’oggetto del negozio né sul temporaneo aumento del medesimo ad le sue qualità, conseguentemente non costi una cifra non inferiore al minimo di legge, tuiscono vizi rilevanti per la risoluzione o oppure l’annullamento del contratto, salvo che n la trasformazione della società. l’alienante della quota non abbia espressa In merito al primo punto è necessario riba (5) Cass. 5 settembre 1995, n. 9314, in Mass. Foro it., 1995, pag. 1038. (6) Cappiello, «Azioni, quote e obbligazioni», in Riv. soc., 2000, 34, pag. 618; decreto Trib. Marsala 23 febbraio 1994, in Società, 1994, pag. 957. (7) Ghisalberti, «Brevi note in tema di tutela dell’acquirente di partecipazioni sociali», in Riv. notariato, 2000, 4, pag. 993. (8) Cappiello, «Azioni, quote e obbligazioni», in Riv. soc., 2000, 34, pag. 618; Cass. 21 giugno 1996, n. 5773, in Banca borsa tit. cred., 1997, II, pag. 18; Trib. Milano 9 novembre 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, pag. 677. 84 N. 13 23 LUGLIO 2007
TRIBUNALE DI MILANO GIURISPRUDENZA dire che, perché trovi applicazione il di Processo di azzeramento sposto dell’articolo in questione, è neces e ricostituzione del capitale sociale sario che si siano verificate entrambe le In linea generale, vige il principio secondo condizioni previste, vale a dire che vi sia cui i soci, per effetto della loro limitata re stata una perdita di oltre un terzo del capi sponsabilità alla quota di capitale sottoscrit tale sociale e che questa abbia comportato ta, non possono essere obbligati con delibera una riduzione di questo al di sotto del mi zione maggioritaria ad eseguire nuovi confe nimo legale(9). rimenti. È vero d’altra parte che, se gli stessi Accertato il verificarsi delle sopra indicate vogliono mantenere il rapporto sociale, nel condizioni, gli amministratori devono senza caso di azzeramento e ricostituzione del capi indugio convocare l’assemblea ponendo al tale sociale a causa di perdite, hanno l’onere l’ordine del giorno l’adozione dei provvedi di sottoscrivere l’aumento del nuovo capitale menti previsti dalla detta norma. che servirà per bilanciare le perdite di eserci Novità interessante apportata dalla riforma zio. Autorevole dottrina ha affermato che, in del diritto societario riguarda l’innovativa seguito alla riduzione a zero del capitale so previsione, che riserva espressamente all’as ciale, le azioni esistenti non rappresentano semblea ordinaria ovvero al consiglio di sor più alcuna quota del capitale e rimangono in veglianza in sede di approvazione del bilancio vita esclusivamente come documenti incor la competenza a deliberare la riduzione «ob poranti il diritto di opzione in ordine all’ac bligatoria» delle perdite già formalmente rile quisto delle nuove azioni: diritto, quest’ulti vate e ancora sussistenti alla fine dell’eserci mo, tipicamente sociale, la titolarità del quale zio (art. 2446, comma 2, cod. civ.). è sufficiente per conservare la qualità di socio ai vecchi azionisti(11). Difatti l’art. 111terdecies disp. att. che com Di conseguenza, nel caso di ricostituzione del pleta la disciplina formale della fattispecie in capitale sociale per perdite, il diritto di opzio esame, prevede che la delibera ex art. 2446, ne da esercitare sulle nuove azioni deve essere comma 2, cod. civ., assunta dall’assemblea or riconosciuto in proporzione alla percentuale di dinaria o dal consiglio di sorveglianza, dovrà capitale detenuto, in quanto le loro quote di essere «verbalizzata e iscritta nel Registro del partecipazione sociale non hanno più valore a le imprese a norma dell’art. 2436 del Codice»: causa della perdita del capitale. in pratica il legislatore impone in ogni caso Sorge il dubbio però se l’assemblea possa l’intervento di un notaio, che sarà tenuto a validamente riunirsi e deliberare anche se il documentare la delibera in forma pubblica e valore economico delle azioni è divenuto procedere alla relativa iscrizione nel Registro uguale a zero. In merito a tale punto si segna delle imprese ove ne riscontri la conformità a la che l’art. 2451 cod. civ. dispone che la legge(10). società in liquidazione può avere un patrimo (9) Atlante, Mariconda, «La riduzione del capitale per perdite», in Riv. notariato, 2002, 1, pag. 25. Dove si precisa che, quando si parla di riduzione del capitale per perdite, tale operazione viene considerata mera operazione contabile attraverso la quale la società adegua il capitale risultante dallo statuto al patrimonio effettivamente esistente. (10) È evidente l’intento del legislatore di conciliare l’esigenza che la riduzione del capitale venga formalizzata con maggior speditezza, dando la possibilità di applicare i quantum propri dell’assemblea ordinaria, ovvero il procedimento decisorio del consiglio di sorveglianza con la contrapposta necessità di garantire anche per questa delibera il rigoroso controllo tipico di ogni modifica statutaria, nell’interesse dei soci e dei terzi, questo attraverso l’estensione della verifica notarile. (11) Quatraro, Operazioni sul capitale, I, Milano, 2001, pag. 774. N. 13 23 LUGLIO 2007 85
GIURISPRUDENZA TRIBUNALE DI MILANO nio netto uguale o inferiore a zero e cionono in natura, suppongono infatti la prevalenza stante svolgere regolarmente la procedura di dell’interesse della società su quello dei sin liquidazione: in tal caso l’assemblea può esse goli soci. re convocata e deliberare a norma dell’art. Tuttavia, si segnala che non sia nulla, bensì 2451 cod. civ. annullabile, la delibera dell’assemblea che, Di conseguenza i quorum costitutivi e deli disponendo la riduzione del capitale sociale berativi verranno calcolati sulla base del va al di sotto del limite e il suo contemporaneo lore nominale, sicuramente non più corri aumento al di sopra di detto limite, sacrifichi, spondente al valore reale, che le azioni con senza alcuna valida motivazione, il diritto servano. d’opzione del socio sulle azioni emesse per effetto di una previa delibera di aumento del Esclusione o limitazione capitale non ancora integralmente eseguita del diritto d’opzione in caso perché pendente il relativo termine, in quan di riduzione del capitale sociale to non si è ritenuta configurabile la violazio Alla luce di quanto sopra, il socio che volesse ne di norme dettate a tutela dell’interesse partecipare alla reintegrazione del capitale generale(12). perduto non sarebbe estromesso dalla società Mentre c’è chi ritiene che, pur non essendo consentita la totale esclusione del diritto potendo esercitare il diritto d’opzione. Que d’opzione, potrebbe ammettersene tuttavia st’ultimo, riconosciuto dal legislatore, è tutta una mera limitazione per l’immediata sotto via sottoposto a un breve termine di decaden scrizione del capitale da parte dei soci pre za previsto dalla legge. Di conseguenza, se il senti in assemblea, con l’obbligo da parte di socio non lo esercita entro tale termine perde questi ultimi di offrire ai soci assenti la quota per fatto proprio questo estremo diritto, e di capitale sottoscritta di loro spettanza. con questo la sua stessa qualità di socio. Non Per assicurare in ogni caso la possibilità di è dunque la società a violare il suo diritto sottoscrizione immediata del capitale da ri individuale alla qualità di socio. Tuttavia l’in costituire dopo l’azzeramento (o la riduzio teresse del socio all’esercizio della prelazione ne) per perdite, è sufficiente prevedere che eventualmente spettantegli sull’inoptato, il diritto d’opzione debba essere esercitato nonché quello alla liquidazione della sua nei ristretti limiti temporali resi necessari quota sociale, non possono essere sospesi dalla particolare situazione in cui versa la troppo a lungo. Si segnala anche la soluzione società(13). della sottoscrizione da parte dei soci presenti, Infine, per quanto concerne l’eventuale so sotto la condizione risolutiva dell’esercizio vrapprezzo sul diritto d’opzione, la Corte di del diritto di opzione da parte degli assenti o legittimità ha infine correttamente considera da parte di coloro che hanno ritenuto di at to ammissibile un’operazione di azzeramento tendere i trenta giorni di tempo concessi dal del capitale con contestuale emissione di l’art. 2441 cod. civ. azioni offerte ai soci con sovrapprezzo, desti Si ritiene che la società, con deliberazione nato a coprire le perdite per la parte ecceden dell’assemblea, potrebbe ridurre a zero il ca te il capitale sociale interamente perduto, in pitale sociale e contestualmente aumentarlo, quanto l’emissione di nuove azioni con so anche escludendo il diritto d’opzione oltre vrapprezzo offerte ai soci non lede il loro che l’emissione di azioni contro conferimento diritto di opzione. nnn (12) Cappiello, «Azioni , quote e obbligazioni», in Riv. soc., 2000, 34, pag. 618. (13) Cass., Sez. I civ., 28 giugno 1980, n. 4089, in Vita not., 1982, pag. 1071. 86 N. 13 23 LUGLIO 2007
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