IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Easyfrontier srl - Via delle Lame 29 - 40122 Bologna

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IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Easyfrontier srl - Via delle Lame 29 - 40122 Bologna
IMPORTAZIONE
                                 DI INTEGRATORI
                                 CONTENENTI
                                 PRODOTTI DI
                                 ORIGINE
                                 ANIMALE

Easyfrontier srl - Via delle Lame 29 - 40122 Bologna
SOMMARIO

     PREMESSA                                                                                                                        3

     DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1196 DEL 20 LUGLIO 2016                                                                       3

     ALLEGATO I ALLA DECISIONE 2016/1196                                                                                              3

     ALLEGATO II ALLA DECISIONE 2016/1196                                                                                             4

     APPLICAZIONI                                                                                                                     4

     REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2007 DEL 18 NOVEMBRE 2019                                                                   6

     CONCLUSIONI                                                                                                                     6

     È vietata la riproduzione e la diffusione, in tutto o in parte e con qualsiasi mezzo, del presente elaborato. La messa a disposizione di terzi
     dell’elaborato, da parte del committente o dell’autore, dovrà essere autorizzata in forma scritta dall’autore o, corrispondentemente, dal
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     all’organizzazione economica del committente saranno in ogni caso trattate con assoluta riservatezza e non potranno essere utilizzate e
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PREMESSA
     Federsalus si chiede quale sia, ad oggi, il trattamento, sotto il profilo del rilascio delle certificazioni sanitarie, degli
     integratori contenenti, fra gli ingredienti, codroitina di origine bovina e collagene idrolizzato da pollo

     L’analisi condotta al fine di illustrare tale trattamento è partita dalla disciplina ad oggi in vigore nell’Unione
     europea che, in materia, esercita competenza di fatto esclusiva, se non altro per il fatto che si tratta, di norme
     afferenti alla politica commerciale dell’Unione. Restano al di fuori della presente analisi eventuali istruzioni
     operative adottate dagli SM nonché ulteriori limitazioni al commercio imposte dagli SM per documentate esigenze
     sanitarie.

     DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1196 DEL 20 LUGLIO 2016
     La Decisione 2016/1196 ha, di fatto, esclusivamente modificato gli allegati               alla decisione “originaria” (la
     2007/275/CE).
     La Decisione 2007/275 stabiliva, infatti, quali animali e prodotti di origine animale dovessero essere sottoposti a
     controlli veterinari (con il conseguente passaggio attraverso TRACES NT, il sistema unionale per la gestione dei
     certificati/NO sanitari proprio per il caso di prodotti di origine animale etc.). Con la decisione 2016/1196 sono stati
     “adeguati” gli allegati I e II di detta decisione i quali, appunto, elencavano, rispettivamente, quali codici di NC
     avrebbero dovuto essere sottoposti a controlli – anche se limitatamente alle specificazioni riportate in colonna 3 – e
     quali codici di HS (o addirittura di Voce doganale), invece, NON avrebbero dovuto essere sottoposti ai controlli
     medesimi, pur rientrando, talora, nelle NC di cui all’allegato I e pur contenendo prodotti di origine animale.
     La 2016/1196 non ha fatto altro che AGGIORNARE i codici di NC a seguito delle modifiche intervenute nel HS e
     nelle NC riportati nella decisione originaria (vecchia di DIECI ANNI!). Intendiamoci: gli uffici già avevano
     provveduto a “riallineare” i codici ma lo avevano fatto ragionando sulle tabelle di corrispondenza, non sulla base di
     un atto normativo esplicito: ed è qui che interviene la 2016/1196.

     ALLEGATO I ALLA DECISIONE 2016/1196
     In pratica, l’allegato I (aggiornato) svolge la funzione di “alert” per le autorità doganali: se un codice NC include
     nella sua descrizione prodotti che, pur rappresentando una piccola parte di tutti quelli contemplati dalla NC
     medesima, contengono a loro volta prodotti di origine animale anche quando non espressamente riportati nella
     descrizione medesima della NC, tale prodotto (o meglio: le dichiarazioni di import che riportino tale codice di NC)
     dovrebbe essere “selezionato” per il controllo. Fermo rimanendo che se, nel caso specifico, NON ricorrono poi le
     condizioni di cui alla colonna 3, il controllo veterinario non sarà innescato e la merce non sarà fermata per questa
     ragione.
     Qualora, invece, i prodotti dovessero effettivamente contenere i prodotti specificati in colonna 3, allora il
     dichiarante dovrà richiedere il nulla osta attraverso TRACES NT e seguendo la procedura illustrata dettagliatamente

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d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e ( h t t p : / / w w w. s a l u t e . g o v. i t / p o r t a l e / m i n i s t r o / p 4 _ 8 _ 0 _ 1 . j s p ?
     lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ISPT&flag=P).
     Si eviti, però, confusione sulle forme verbali: il dichiarante dovrà richiedere tale nulla osta PRIMA della
     presentazione della dichiarazione, si intende: perché se l’autorità doganale dovesse accertare l’assoggettamento al
     nulla osta a merce già dichiarata, allora scattano fermi, sanzioni etc. etc.

     ALLEGATO II ALLA DECISIONE 2016/1196
     L’allegato II, invece, stabilisce che, quando si tratti di casi “particolari”, ossia di casi nei quali i prodotti di origine
     animali sono presenti in quantità minime, tali da non rappresentare in alcun caso un pericolo per la salute umana
     o, comunque, tali da non richiedere una certificazione sanitaria, il controllo veterinario (e il conseguente DVCE –
     documento veterinario comune di entrata) non risulta necessario. E pertanto, pur essendo presenti nel bene
     importato prodotti di origine animale, il bene stesso potrà essere liberamente messo in consumo (ferme
     rimanendo la necessità di altre eventuali certificazioni, indipendenti dal tema di cui trattiamo).

     APPLICAZIONI
     Ora, proviamo ad applicare quanto detto al caso della condroitina – non entro nella complessa discussione sulla
     natura del prodotto, sulla sua purezza e sulla sua tipologia, che potrebbero essere oggetto di altre complicate
     controversie anche di natura doganale - (per il collagene direi che si può andare per analogia visto che, in se, tale
     componente non è esplicitamente considerato dalla normativa unionale).
     Se l’ integratore – da classificarsi alle NC – a seconda dei casi – 2106 90 92 e 2106 90 98 – contiene prodotti di
     origine animale, dovremo anzitutto verificare quanto previsto dalla colonna 3 delle tabelle contenute nell’Allegato I
     (che individua i prodotti soggetti a certificazione con tutta la trafila di cui sopra). E, nel nostro caso, in colonna 3, sia
     per la NC 2106 90 92 sia per la NC 2106 90 98 (ricordo, parliamo dell’edizione HS allora in vigore, ossia l’HS 2012)
     troviamo:
     Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari)
     contenenti prodotti di origine animale, p.es. isolato di proteine di siero di latte,
     condroitina, glucosamina, chitosano, carbonato di calcio, tuorlo d'uovo liquido
     salato pastorizzato, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule), anche con altre
     sostanze.
     Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione

     Ed ecco che, ad una prima lettura, parrebbe evidente che si debba chiedere il NOS veterinario (dizione imperfetta
     ma che utilizzerò per indicare, sinteticamente, il documento di entrata specifico) per poter immettere in libera
     pratica gli integratori contenenti condrotitina. Ma esistono due eccezioni da considerare:
        1.        Il caso dei prodotti “composti” (la cui perimetrazione è riportata agli aritcoli 4 e 6 della Decisione
                  2007/275, non modificata in tale parte dalla Decisione 2016/1196; l’articolo 4 afferma che sono soggetti
                  a controllo alcuni specifici prodotti composti, tra cui quelli “contenenti prodotti trasformati a base di

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carne” (e non è il nostro caso in quanto la condroitina, quale nesia il grado id purezza o la metodologia
                di estrazione, deriva comunque da ossa o cartilagini) e quelli in cui la massa è costituita per almeno il
                50% da un prodotto trasformato di origine animale diverso da quelli a base di carne: e qui, invece, va
                verificato che i prodotti di che trattasi non contengano, ad es., più del 50% di prodotto trasformato a base
                di condroitina (caso possibilissimo visto che pare che le dosi tipiche di condroitina utili per l’organismo
                siano di circa 1200 mg al giorno, con la possibilità che le pastiglie ne contengano anche più del 50%: ma
                questo è un aspetto che andrà considerato da ciascun operatore, avendo a che fare con la ricetta
                dell’integratore medesimo). L’articolo 6, peraltro, esclude dal controllo tutti i composti che NON
                contengono alcun componente a base di carne purché vengano seguite alcune regole e, soprattutto, nei
                quali “meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato”
          2.    I casi di cui all’Allegato II (i casi, come si ricordava sopra, dei prodotti che, pur rientrando astrattamente
                nell’area del possibile controllo, non sono però soggetti a tale controllo per le ragioni “di ricetta” ivi
                considerate: e qui troviamo, con riferimento alle nostre NC (ricadenti nell’intervallo definito dall’allegato,
                ossia dalla 2106 10 alla 2106 90):
     Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno
     del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano)
     diversi dai prodotti a base di carne.»

     Pertanto, in buona sostanza, avremo controllo veterinario:
          1.    Se la condroitina è presente in forma diretta e non quale prodotto “composto”, ossia trasformato e
                costituisce più del 20% del prodotto commercializzato
          2.    Se la condroitina è presente quale composto (e quindi prodotto da trasformazione) e il prodotto
                trasformato costituisce almeno il 50% del prodotto commercializzato.
     Aggiungiamo:
     Se la condroitina è presente quale composto e NON costituisce almeno il 50% del prodotto trasformato, dovrà
     rispettare, ulteriormente, le regole di cui all’articolo 6 della Decisione:
     i.    si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di
           trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi
           prodotto crudo;
     ii. siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
     iii. siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
     iv. siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in
           modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul
           numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente.

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2007 DEL 18 NOVEMBRE
     2019
     L’intervento del Regolamento di esecuzione 2019/2007 (recante modalità di applicazione del Regolamento
     2017/625) sembrerebbe destinato a “sparigliare le carte” a partire dal 21 aprile 2021: fino ad allora continuerà ad
     applicarsi la Decisione 2007/275.
     Vediamo dunque cosa cambierebbe a partire dal 21 aprile 2021: sostanzialmente, nulla.
     Infatti, il regolamento “razionalizza” semplicemente la disposizione di cui alla Decisione 2007/275 (così come
     modificata nel 2016 dalla Decisione 2016/1196): all’Allegato I (quello che stabilisce quali prodotti – nella famosa
     colonna 3 – sono soggetti a controllo veterinario: ricordo ancora una volta che la colonna 3 è la condizione per il
     controllo veterinario e quindi per l’attivazione del NOS mentre il fatto che il prodotto rientri nella NC considerata in
     colonna 1 è un ottimo motivo per allertare le autorità doganali che potrebbero fare scattare il controllo proprio per
     verificare se il prodotto è soggetto a controllo – veterinario) si riportano, infatti, in un unico periodo tutte le
     condizioni prima ricavabili dalla lettura dei combinati disposti di Allegato I e II e articoli 4 e 6:
     [Sono soggetti a controllo] “Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari
     confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti
     trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a
     base di carne”.

     Naturalmente, le condizioni perché un prodotto “composto” (quindi, “trasformato”) fissate dalla Decisione restano,
     per effetto di quanto stabilito sia dall’articolo 3 del Regolamento (che, di fatto, apporta lievissime modifiche agli
     articoli 4 e 6 della Decisione 2007/275) sia al considerandum 6 del medesimo Regolamento 2019/2007:

     Al fine di evitare il sovrapporsi di disposizioni giuridiche, il presente regolamento
     dovrebbe modificare la decisione 2007/275/CE limitandone il campo di
     applicazione ai prodotti compositi.

     CONCLUSIONI
     Pertanto, volendo estendere per analogia (di fatto implicita) le considerazioni di cui sopra al collagene di pollo
     potremo affermare che le condizioni poste ad oggi per l’assoggettamento ai controlli veterinari degli integratori
     contenenti prodotti di origine animale purché NON siano considerati carni, si applicheranno anche dal 21 aprile
     2021. E che tali condizioni sono, quelle riportate, sinteticamente, nel Regolamento 2019/2007, oggi “scomposte”
     nelle disposizioni di cui alla innovata Decisione 2007/275. Ossia, NON sono soggetti a controllo gli integratori che:
        1.      NON contengono carne (o latte etc. ma il caso non è oggetto della presente riflessione)
        2.      Contengano condroitina o altri prodotti di origine animale allo stato libero, non trasformato, in misura
                non superiore al 20% della massa NETTA complessiva del prodotti

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3.      Contengano condroitina trasfromata (o altri prodotti di origine animale trasformati, sempre NON a base di
                carne) in misura non superiore al 50% della massa netta, purché accompagnati dal rispetto delle regole di
                cui all’articolo 6 della Decisione 2007/275, che continuerà ad applicarsi, anche dopo il 212 aprile 2021,
                proprio per effetto del Regolamento 2019/2007.
                                                    _______________________

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