IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - Easyfrontier srl - Via delle Lame 29 - 40122 Bologna
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IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Easyfrontier srl - Via delle Lame 29 - 40122 Bologna
SOMMARIO PREMESSA 3 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1196 DEL 20 LUGLIO 2016 3 ALLEGATO I ALLA DECISIONE 2016/1196 3 ALLEGATO II ALLA DECISIONE 2016/1196 4 APPLICAZIONI 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2007 DEL 18 NOVEMBRE 2019 6 CONCLUSIONI 6 È vietata la riproduzione e la diffusione, in tutto o in parte e con qualsiasi mezzo, del presente elaborato. La messa a disposizione di terzi dell’elaborato, da parte del committente o dell’autore, dovrà essere autorizzata in forma scritta dall’autore o, corrispondentemente, dal committente. Esso sarò liberamente utilizzabile, a fini di studio e di analisi, dal personale dipendente del committente o dai collaboratori dell’autore ma non potrà essere condiviso con terzi se non a fronte di autorizzazione scritta. Le informazioni relative ai processi industriali e all’organizzazione economica del committente saranno in ogni caso trattate con assoluta riservatezza e non potranno essere utilizzate e condivise salvo autorizzazione scritta del committente. FEDERSALUS -IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PAGINA 2
PREMESSA Federsalus si chiede quale sia, ad oggi, il trattamento, sotto il profilo del rilascio delle certificazioni sanitarie, degli integratori contenenti, fra gli ingredienti, codroitina di origine bovina e collagene idrolizzato da pollo L’analisi condotta al fine di illustrare tale trattamento è partita dalla disciplina ad oggi in vigore nell’Unione europea che, in materia, esercita competenza di fatto esclusiva, se non altro per il fatto che si tratta, di norme afferenti alla politica commerciale dell’Unione. Restano al di fuori della presente analisi eventuali istruzioni operative adottate dagli SM nonché ulteriori limitazioni al commercio imposte dagli SM per documentate esigenze sanitarie. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1196 DEL 20 LUGLIO 2016 La Decisione 2016/1196 ha, di fatto, esclusivamente modificato gli allegati alla decisione “originaria” (la 2007/275/CE). La Decisione 2007/275 stabiliva, infatti, quali animali e prodotti di origine animale dovessero essere sottoposti a controlli veterinari (con il conseguente passaggio attraverso TRACES NT, il sistema unionale per la gestione dei certificati/NO sanitari proprio per il caso di prodotti di origine animale etc.). Con la decisione 2016/1196 sono stati “adeguati” gli allegati I e II di detta decisione i quali, appunto, elencavano, rispettivamente, quali codici di NC avrebbero dovuto essere sottoposti a controlli – anche se limitatamente alle specificazioni riportate in colonna 3 – e quali codici di HS (o addirittura di Voce doganale), invece, NON avrebbero dovuto essere sottoposti ai controlli medesimi, pur rientrando, talora, nelle NC di cui all’allegato I e pur contenendo prodotti di origine animale. La 2016/1196 non ha fatto altro che AGGIORNARE i codici di NC a seguito delle modifiche intervenute nel HS e nelle NC riportati nella decisione originaria (vecchia di DIECI ANNI!). Intendiamoci: gli uffici già avevano provveduto a “riallineare” i codici ma lo avevano fatto ragionando sulle tabelle di corrispondenza, non sulla base di un atto normativo esplicito: ed è qui che interviene la 2016/1196. ALLEGATO I ALLA DECISIONE 2016/1196 In pratica, l’allegato I (aggiornato) svolge la funzione di “alert” per le autorità doganali: se un codice NC include nella sua descrizione prodotti che, pur rappresentando una piccola parte di tutti quelli contemplati dalla NC medesima, contengono a loro volta prodotti di origine animale anche quando non espressamente riportati nella descrizione medesima della NC, tale prodotto (o meglio: le dichiarazioni di import che riportino tale codice di NC) dovrebbe essere “selezionato” per il controllo. Fermo rimanendo che se, nel caso specifico, NON ricorrono poi le condizioni di cui alla colonna 3, il controllo veterinario non sarà innescato e la merce non sarà fermata per questa ragione. Qualora, invece, i prodotti dovessero effettivamente contenere i prodotti specificati in colonna 3, allora il dichiarante dovrà richiedere il nulla osta attraverso TRACES NT e seguendo la procedura illustrata dettagliatamente FEDERSALUS -IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PAGINA 3
d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e ( h t t p : / / w w w. s a l u t e . g o v. i t / p o r t a l e / m i n i s t r o / p 4 _ 8 _ 0 _ 1 . j s p ? lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SA&idAmb=IPAM&idSrv=ISPT&flag=P). Si eviti, però, confusione sulle forme verbali: il dichiarante dovrà richiedere tale nulla osta PRIMA della presentazione della dichiarazione, si intende: perché se l’autorità doganale dovesse accertare l’assoggettamento al nulla osta a merce già dichiarata, allora scattano fermi, sanzioni etc. etc. ALLEGATO II ALLA DECISIONE 2016/1196 L’allegato II, invece, stabilisce che, quando si tratti di casi “particolari”, ossia di casi nei quali i prodotti di origine animali sono presenti in quantità minime, tali da non rappresentare in alcun caso un pericolo per la salute umana o, comunque, tali da non richiedere una certificazione sanitaria, il controllo veterinario (e il conseguente DVCE – documento veterinario comune di entrata) non risulta necessario. E pertanto, pur essendo presenti nel bene importato prodotti di origine animale, il bene stesso potrà essere liberamente messo in consumo (ferme rimanendo la necessità di altre eventuali certificazioni, indipendenti dal tema di cui trattiamo). APPLICAZIONI Ora, proviamo ad applicare quanto detto al caso della condroitina – non entro nella complessa discussione sulla natura del prodotto, sulla sua purezza e sulla sua tipologia, che potrebbero essere oggetto di altre complicate controversie anche di natura doganale - (per il collagene direi che si può andare per analogia visto che, in se, tale componente non è esplicitamente considerato dalla normativa unionale). Se l’ integratore – da classificarsi alle NC – a seconda dei casi – 2106 90 92 e 2106 90 98 – contiene prodotti di origine animale, dovremo anzitutto verificare quanto previsto dalla colonna 3 delle tabelle contenute nell’Allegato I (che individua i prodotti soggetti a certificazione con tutta la trafila di cui sopra). E, nel nostro caso, in colonna 3, sia per la NC 2106 90 92 sia per la NC 2106 90 98 (ricordo, parliamo dell’edizione HS allora in vigore, ossia l’HS 2012) troviamo: Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari) contenenti prodotti di origine animale, p.es. isolato di proteine di siero di latte, condroitina, glucosamina, chitosano, carbonato di calcio, tuorlo d'uovo liquido salato pastorizzato, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule), anche con altre sostanze. Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione Ed ecco che, ad una prima lettura, parrebbe evidente che si debba chiedere il NOS veterinario (dizione imperfetta ma che utilizzerò per indicare, sinteticamente, il documento di entrata specifico) per poter immettere in libera pratica gli integratori contenenti condrotitina. Ma esistono due eccezioni da considerare: 1. Il caso dei prodotti “composti” (la cui perimetrazione è riportata agli aritcoli 4 e 6 della Decisione 2007/275, non modificata in tale parte dalla Decisione 2016/1196; l’articolo 4 afferma che sono soggetti a controllo alcuni specifici prodotti composti, tra cui quelli “contenenti prodotti trasformati a base di FEDERSALUS -IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PAGINA 4
carne” (e non è il nostro caso in quanto la condroitina, quale nesia il grado id purezza o la metodologia di estrazione, deriva comunque da ossa o cartilagini) e quelli in cui la massa è costituita per almeno il 50% da un prodotto trasformato di origine animale diverso da quelli a base di carne: e qui, invece, va verificato che i prodotti di che trattasi non contengano, ad es., più del 50% di prodotto trasformato a base di condroitina (caso possibilissimo visto che pare che le dosi tipiche di condroitina utili per l’organismo siano di circa 1200 mg al giorno, con la possibilità che le pastiglie ne contengano anche più del 50%: ma questo è un aspetto che andrà considerato da ciascun operatore, avendo a che fare con la ricetta dell’integratore medesimo). L’articolo 6, peraltro, esclude dal controllo tutti i composti che NON contengono alcun componente a base di carne purché vengano seguite alcune regole e, soprattutto, nei quali “meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato” 2. I casi di cui all’Allegato II (i casi, come si ricordava sopra, dei prodotti che, pur rientrando astrattamente nell’area del possibile controllo, non sono però soggetti a tale controllo per le ragioni “di ricetta” ivi considerate: e qui troviamo, con riferimento alle nostre NC (ricadenti nell’intervallo definito dall’allegato, ossia dalla 2106 10 alla 2106 90): Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne.» Pertanto, in buona sostanza, avremo controllo veterinario: 1. Se la condroitina è presente in forma diretta e non quale prodotto “composto”, ossia trasformato e costituisce più del 20% del prodotto commercializzato 2. Se la condroitina è presente quale composto (e quindi prodotto da trasformazione) e il prodotto trasformato costituisce almeno il 50% del prodotto commercializzato. Aggiungiamo: Se la condroitina è presente quale composto e NON costituisce almeno il 50% del prodotto trasformato, dovrà rispettare, ulteriormente, le regole di cui all’articolo 6 della Decisione: i. si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo; ii. siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano; iii. siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti; iv. siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente. FEDERSALUS -IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PAGINA 5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2007 DEL 18 NOVEMBRE 2019 L’intervento del Regolamento di esecuzione 2019/2007 (recante modalità di applicazione del Regolamento 2017/625) sembrerebbe destinato a “sparigliare le carte” a partire dal 21 aprile 2021: fino ad allora continuerà ad applicarsi la Decisione 2007/275. Vediamo dunque cosa cambierebbe a partire dal 21 aprile 2021: sostanzialmente, nulla. Infatti, il regolamento “razionalizza” semplicemente la disposizione di cui alla Decisione 2007/275 (così come modificata nel 2016 dalla Decisione 2016/1196): all’Allegato I (quello che stabilisce quali prodotti – nella famosa colonna 3 – sono soggetti a controllo veterinario: ricordo ancora una volta che la colonna 3 è la condizione per il controllo veterinario e quindi per l’attivazione del NOS mentre il fatto che il prodotto rientri nella NC considerata in colonna 1 è un ottimo motivo per allertare le autorità doganali che potrebbero fare scattare il controllo proprio per verificare se il prodotto è soggetto a controllo – veterinario) si riportano, infatti, in un unico periodo tutte le condizioni prima ricavabili dalla lettura dei combinati disposti di Allegato I e II e articoli 4 e 6: [Sono soggetti a controllo] “Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne”. Naturalmente, le condizioni perché un prodotto “composto” (quindi, “trasformato”) fissate dalla Decisione restano, per effetto di quanto stabilito sia dall’articolo 3 del Regolamento (che, di fatto, apporta lievissime modifiche agli articoli 4 e 6 della Decisione 2007/275) sia al considerandum 6 del medesimo Regolamento 2019/2007: Al fine di evitare il sovrapporsi di disposizioni giuridiche, il presente regolamento dovrebbe modificare la decisione 2007/275/CE limitandone il campo di applicazione ai prodotti compositi. CONCLUSIONI Pertanto, volendo estendere per analogia (di fatto implicita) le considerazioni di cui sopra al collagene di pollo potremo affermare che le condizioni poste ad oggi per l’assoggettamento ai controlli veterinari degli integratori contenenti prodotti di origine animale purché NON siano considerati carni, si applicheranno anche dal 21 aprile 2021. E che tali condizioni sono, quelle riportate, sinteticamente, nel Regolamento 2019/2007, oggi “scomposte” nelle disposizioni di cui alla innovata Decisione 2007/275. Ossia, NON sono soggetti a controllo gli integratori che: 1. NON contengono carne (o latte etc. ma il caso non è oggetto della presente riflessione) 2. Contengano condroitina o altri prodotti di origine animale allo stato libero, non trasformato, in misura non superiore al 20% della massa NETTA complessiva del prodotti FEDERSALUS -IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PAGINA 6
3. Contengano condroitina trasfromata (o altri prodotti di origine animale trasformati, sempre NON a base di carne) in misura non superiore al 50% della massa netta, purché accompagnati dal rispetto delle regole di cui all’articolo 6 della Decisione 2007/275, che continuerà ad applicarsi, anche dopo il 212 aprile 2021, proprio per effetto del Regolamento 2019/2007. _______________________ FEDERSALUS -IMPORTAZIONE DI INTEGRATORI CONTENENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PAGINA 7
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