IL SEGRETO PROFESSIONALE - Unisalento

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IL SEGRETO PROFESSIONALE - Unisalento
IL SEGRETO
PROFESSIONALE
IL SEGRETO PROFESSIONALE - Unisalento
RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Art 622 codice penale: “… Chiunque, avendo notizia,
per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta
causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è
punito, se dal fatto può derivare nocumento….”
RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

 Costituisce segreto ciò che non è noto ai più e che
come tale non deve essere divulgato e, in particolare
ciò che la persona non vuole sia divulgato che attiene
 alla sua sfera intima (stato di salute, onore, famiglia,
           credo religioso, ideologia politica).
  Il Segreto assume carattere professionale per il
  sanitario quando l’apprendimento della notizia è
      collegato all’esercizio della professione.
Professione od arte
• Chiunque contragga con il cliente un
  rapporto di fiducia tale da indurre
  conoscenza di fatti o di notizie
  altrimenti non acquisibili (il medico,
  l ’ odontoiatra, l ’ infermiere, avvocato,
  ingegnere etc)
Stato od ufficio

• Stato: una situazione non professionale quale
  integrano ad esempio i rapporti familiari, di
  convivenza, di dipendenza.
• Ufficio: ogni altra condizione di rapporto con il
  depositario del segreto per effetto di una carica avente
  carattere pubblico che qualifica ufficialmente la
  persona come oggetto di una particolare specie di
  attività sociale
•Rivelazione del segreto senza
giusta causa

•Impiego del segreto a
proprio o altrui profitto
IL SEGRETO D’UFFICIO

Art. 326 c.p.: Il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di un pubblico servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio le
quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è
soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un
anno.
TRASMISSIONE DEL SEGRETO
        PROFESSIONALE

La trasmissione consiste nel rendere partecipi
dell’oggetto del segreto altre persone e/o enti
interessati allo stesso caso, ed a loro volta
vincolati al segreto per ragione di professione o
di ufficio.
Le cause di giustificazione

Norme imperative sono disposizioni di legge
che obbligano il sanitario al dovere di
informativa mediante:
   denunce sanitarie;
   referti e rapporti;
   certificazioni;
   dichiarazioni o relazioni concernenti
   fatti di natura professionale (ad es.
   consulenza o perizia d’Ufficio);
che altrimenti sarebbero coperti dal segreto
più rigoroso.
Le cause di giustificazione
  Norme scriminative o permissive sono previste
  dal Codice Penale:

• Consenso del paziente (art. 50 c.p.);
• Caso fortuito o la forza maggiore (art 45 c.p.)
  (es. smarrimento o furto di documenti);
• Violenza fisica (art 46 c.p.);
• Errore di fatto (in buona fede) (art 47 c.p.);
• Altrui inganno (art 48 c.p.);
• Stato di necessità (es. ricorso ad estranei per
  soccorso urgente) (art. 54 c.p.);
• Legittima difesa (art. 52 c.p.).
SEGRETO PROFESSIONALE NEL NUOVO
CODICE DEONTOLOGICO (2014)
L’attività professionale del medico non si esaurisce nel
 momento diagnostico-terapeutico relativo alle competenze
 biologiche e cliniche “ma si estende a compiti di ben
 diversa natura che realizzano una vera e propria
 prosecuzione amministrativa dell’atto medico atta a
 testimoniare la ricorrenza di condizioni eventualmente
 prodotte da particolari conseguenze previste
 dall’ordinamento”

Guida all’esercizio professionale per i medici chirurghi e gli odontoiatri
Reato

Delitti (reati più gravi puniti        Contravvenzioni (reati meno gravi,
con l’ergastolo, la reclusione o        puniti con l’arresto o l’ammenda)
la multa)
Delitti procedibili di Ufficio
CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI CONTRO LA
       VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE
 DELITTI CONTRO       DELITTI CONTRO            DELITTI DI
     LA VITA          L’INCOLUMITA’             PERICOLO
                       INDIVIDUALE
-Omicidio   doloso   -Percosse              -Rissa
-Omicidio            -Lesione   personale   -Abbandono di
preterintenzionale   dolosa                 minori o d’incapaci
- Omicidio colposo   -Lesione personale     -Omissione di
-Infanticidio e      colposa                soccorso
feticidio            -Lesione personale

-Omicidio del        conseguente ad
consenziente         altro delitto
-Morte conseguente
ad altro delitto
-Istigazione al
suicidio
REATI PROCEDIBILI di UFFICIO
a) Delitti contro la vita (omicidio doloso, colposo e
   preterintenzionale; omicidio del consenziente;
   istigazione o aiuto al suicidio;morte conseguente ad
   altro delitto; infanticidio e feticidio).
b) Delitti contro l’incolumità individuale (lesioni
   personali dolose lievi, gravi e gravissime; lesioni
   personali colpose gravi e gravissime in alcune ipotesi
   particolari)
c) Delitti contro l’incolumità pubblica (epidemie,
   intossicazioni, danni provocati da alimenti, bevande o
   medicinali guasti)
REATI PROCEDIBILI di UFFICIO
•   Delitti di violenza sessuale (in alcune fattispecie)
•   Delitti d’interruzione della gravidanza
    (interruzioni dolose, colpose e preterintenzionali
    della gravidanza)
•   Delitti di manomissione del cadavere (villipendio,
    distruzione, occultamento e uso illegittimo di
    cadavere)
•   Delitti contro la libertà individuale (sequestro di
    persona, violenza privata, minaccia aggravata,
    incapacità procurata mediante violenza)
•   Delitti contro la famiglia (abuso dei mezzi di
    correzione o di disciplina, maltrattamenti in
    famiglia)
Autorità giudiziaria

• Referto

• Rapporto

            ECCOCI…
Denunce alla Autorità giudiziaria

• Art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato
  da parte di pubblico ufficiale)
• Art. 362 c.p. (Omessa denuncia da parte
  di incaricato di pubblico servizio)
• Art. 365 c.p. (Omissione di referto)
Art.365 c.p.
              Omissione di referto
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione
sanitaria prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di un delitto
per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o
ritarda di riferire all’autorità indicata nell’art. 361, è
punito con la multa fino a cinquecentosedici euro .
Questa disposizione non si applica quando:
Referto
Il referto è la relazione che l’esercente una
professione sanitaria, il quale abbia fornito
proprie prestazioni in casi che possono
presentare le caratteristiche di un delitto per il
quale si debba procedere d’ufficio, deve
presentare alla Autorità Giudiziaria o ad altra
autorità che a questa abbia obbligo di riferire.
Esimenti del referto
1) quando il referto esporrebbe la persona
   assistita a procedimento penale;
2) qualora abbia omesso di presentare il referto
   per esservi stato costretto dalla necessità di
   salvare sé medesimo o un prossimo
   congiunto da un grave e inevitabile
   nocumento nella libertà e nell’onore (art.384
   c.p.).
Art. 334 c.p.p.
            Compilazione e consegna del referto
1) Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi
 è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a
 qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la
 propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di
 polizia giudiziaria più vicino.
2) Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è
 possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto
 altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre
 circostanze dell’intervento; dà inoltre notizie che servono a stabilire le
 circostanze del fatto, i mezzi coi quali è stato commesso e gli effetti
 che ha causato o può causare.
3) Se più persone hanno prestato la propria
 opera o assistenza nella medesima
 occasione, sono tutte obbligate al referto,
 con facoltà di redigere e sottoscrivere un
 unico atto .
Omissione di referto

           • Soggetto attivo

• Esercizio di una professione sanitaria
   (legittimo, conforme alla norma)
Omissione di referto
                 • Quando

• Non basta la semplice qualità di esercente
  una professione sanitaria per sottostare
  l’obbligo di referto e rendersi, quindi,
  responsabile del delitto di omissione;
• E’ necessario che il soggetto così
  qualificato abbia compiuto una prestazione
  professionale
ASSISTENZA
Una prestazione professionale avente carattere
di continuità.
Nel caso del REFERTO:
l’attività diagnostico terapeutica esplicata su
persona vivente indipendentemente dalla sua
durata o continuità
OPERA
Ogni intervento singolo od occasionale.

Nel caso del REFERTO:
ogni altra attività medica effettuata sul vivente al
solo scopo di accertamento (visita fiscale, esame di
cadavere od altra attività tecniche qualificate che
abbiano in qualche modo attinenza con delitti
procedibili di ufficio)
• … in casi che possono presentare i
  caratteri di un delitto per il quale si debba
  procedere d’ufficio …
         Possibilità e non probabilità

 La probabilità implica un concetto di
 maggiore approssimazione alla realtà, di
 maggiore accadibilità.
Omissione di referto

• Condotta criminosa

• Omissione o ritardo
La condotta criminosa ex art. 365 c.p.
si presenta nella forma
dell’omissione che viola il comando
giuridico da cui deriva l’obbligo di
riferire alla A. G. entro quarantotto
ore , se vi è pericolo,
immediatamente.
Pericolo?

Il pericolo si riferisce alle indagini che
possono essere rese più difficili da una non
sollecita notizia del fatto ma anche a
qualunque condizione di possibile,
imminente e notevole danno ad altri, oltre
che alla dispersione di prove rilevabili in
rapporto ai fatti accertati da colui che è
obbligato al referto.
La omissione si sostanzia non solo
nella mancata o ritardata
presentazione del referto, ma anche
nella presentazione di un referto
incompiuto, reticente o falso.
L’obbligo del referto sussiste in tutta la
sua estensione anche quando la A.G. sia
già edotta del fatto, dal momento che il
delitto previsto ex art.365 c.p. è un delitto
di pericolo presunto, ed il comando
giuridico non consente al suo destinatario
la possibilità di considerare l’utilità o
meno del referto stesso.
Omissione di referto
• E’un delitto individuale, a soggetto
  qualificato, perseguibile di ufficio.
• E’ un delitto contro la cosa pubblica
  (amministrazione della giustizia).
• L’elemento psicologico è il dolo
  generico.
• Il dolo richiesto per la sussistenza
  del delitto di omissione di referto è
  quello generico, cioè la volontà di
  omettere o ritardare la presentazione
  del referto, pur sapendo che esso
  andava fatto.
• Non occorre il dolo specifico e, cioè,
  il proposito di impedire la
  amministrazione della giustizia.
Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte
                    del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare
all’Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la
multa da trenta euro a cinquecentosedici euro … Le
disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa. la pena è della
reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o
un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto
Art.362 c.p
  Omessa denuncia da parte di un incaricato di
             pubblico servizio.
L’incaricato di un pubblico servizio che omette
o ritarda di denunciare alla Autorità indicata
nell’art. precedente un reato del quale abbia
avuto notizia nell’esercizio o a causa del
servizio, è punibile con la multa fino a centotre
euro … Tale disposizione non si applica se si
tratta di un reato punibile a querela della
persona offesa.
Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di
pubblici ufficiali e incaricati di pubblico
                 servizio)
• … devono farne denuncia anche quando non
  sia individuata la persona alla quale il reato è
  attribuito.
• La denuncia è presentata o trasmessa senza
  ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di
  polizia giudiziaria.
• Quando più persone sono obbligate alla
  denuncia per il medesimo fatto, esse possono
  anche redigere e sottoscrivere un unico atto …
Art. 332 c.p.p. (Contenuto della
            denuncia)
La denuncia contiene la esposizione degli
elementi essenziali del fatto e indica il giorno
della acquisizione della notizia nonché le fonti
di prova già note. Contiene, inoltre, quando è
possibile, le generalità, il domicilio e quanto
altro valga alla identificazione della persona
alla quale il fatto è attribuito, della persona
offesa e di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti.
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