IL SEGRETO PROFESSIONALE - Unisalento
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RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE Art 622 codice penale: “… Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento….”
RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE Costituisce segreto ciò che non è noto ai più e che come tale non deve essere divulgato e, in particolare ciò che la persona non vuole sia divulgato che attiene alla sua sfera intima (stato di salute, onore, famiglia, credo religioso, ideologia politica). Il Segreto assume carattere professionale per il sanitario quando l’apprendimento della notizia è collegato all’esercizio della professione.
Professione od arte • Chiunque contragga con il cliente un rapporto di fiducia tale da indurre conoscenza di fatti o di notizie altrimenti non acquisibili (il medico, l ’ odontoiatra, l ’ infermiere, avvocato, ingegnere etc)
Stato od ufficio • Stato: una situazione non professionale quale integrano ad esempio i rapporti familiari, di convivenza, di dipendenza. • Ufficio: ogni altra condizione di rapporto con il depositario del segreto per effetto di una carica avente carattere pubblico che qualifica ufficialmente la persona come oggetto di una particolare specie di attività sociale
•Rivelazione del segreto senza giusta causa •Impiego del segreto a proprio o altrui profitto
IL SEGRETO D’UFFICIO Art. 326 c.p.: Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
TRASMISSIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE La trasmissione consiste nel rendere partecipi dell’oggetto del segreto altre persone e/o enti interessati allo stesso caso, ed a loro volta vincolati al segreto per ragione di professione o di ufficio.
Le cause di giustificazione Norme imperative sono disposizioni di legge che obbligano il sanitario al dovere di informativa mediante: denunce sanitarie; referti e rapporti; certificazioni; dichiarazioni o relazioni concernenti fatti di natura professionale (ad es. consulenza o perizia d’Ufficio); che altrimenti sarebbero coperti dal segreto più rigoroso.
Le cause di giustificazione Norme scriminative o permissive sono previste dal Codice Penale: • Consenso del paziente (art. 50 c.p.); • Caso fortuito o la forza maggiore (art 45 c.p.) (es. smarrimento o furto di documenti); • Violenza fisica (art 46 c.p.); • Errore di fatto (in buona fede) (art 47 c.p.); • Altrui inganno (art 48 c.p.); • Stato di necessità (es. ricorso ad estranei per soccorso urgente) (art. 54 c.p.); • Legittima difesa (art. 52 c.p.).
SEGRETO PROFESSIONALE NEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO (2014)
L’attività professionale del medico non si esaurisce nel momento diagnostico-terapeutico relativo alle competenze biologiche e cliniche “ma si estende a compiti di ben diversa natura che realizzano una vera e propria prosecuzione amministrativa dell’atto medico atta a testimoniare la ricorrenza di condizioni eventualmente prodotte da particolari conseguenze previste dall’ordinamento” Guida all’esercizio professionale per i medici chirurghi e gli odontoiatri
Reato Delitti (reati più gravi puniti Contravvenzioni (reati meno gravi, con l’ergastolo, la reclusione o puniti con l’arresto o l’ammenda) la multa)
Delitti procedibili di Ufficio
CLASSIFICAZIONE DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE DELITTI CONTRO DELITTI CONTRO DELITTI DI LA VITA L’INCOLUMITA’ PERICOLO INDIVIDUALE -Omicidio doloso -Percosse -Rissa -Omicidio -Lesione personale -Abbandono di preterintenzionale dolosa minori o d’incapaci - Omicidio colposo -Lesione personale -Omissione di -Infanticidio e colposa soccorso feticidio -Lesione personale -Omicidio del conseguente ad consenziente altro delitto -Morte conseguente ad altro delitto -Istigazione al suicidio
REATI PROCEDIBILI di UFFICIO a) Delitti contro la vita (omicidio doloso, colposo e preterintenzionale; omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio;morte conseguente ad altro delitto; infanticidio e feticidio). b) Delitti contro l’incolumità individuale (lesioni personali dolose lievi, gravi e gravissime; lesioni personali colpose gravi e gravissime in alcune ipotesi particolari) c) Delitti contro l’incolumità pubblica (epidemie, intossicazioni, danni provocati da alimenti, bevande o medicinali guasti)
REATI PROCEDIBILI di UFFICIO • Delitti di violenza sessuale (in alcune fattispecie) • Delitti d’interruzione della gravidanza (interruzioni dolose, colpose e preterintenzionali della gravidanza) • Delitti di manomissione del cadavere (villipendio, distruzione, occultamento e uso illegittimo di cadavere) • Delitti contro la libertà individuale (sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata mediante violenza) • Delitti contro la famiglia (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia)
Autorità giudiziaria • Referto • Rapporto ECCOCI…
Denunce alla Autorità giudiziaria • Art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale) • Art. 362 c.p. (Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio) • Art. 365 c.p. (Omissione di referto)
Art.365 c.p. Omissione di referto Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferire all’autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro . Questa disposizione non si applica quando:
Referto Il referto è la relazione che l’esercente una professione sanitaria, il quale abbia fornito proprie prestazioni in casi che possono presentare le caratteristiche di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, deve presentare alla Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferire.
Esimenti del referto 1) quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale; 2) qualora abbia omesso di presentare il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore (art.384 c.p.).
Art. 334 c.p.p. Compilazione e consegna del referto 1) Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2) Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi coi quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3) Se più persone hanno prestato la propria opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto .
Omissione di referto • Soggetto attivo • Esercizio di una professione sanitaria (legittimo, conforme alla norma)
Omissione di referto • Quando • Non basta la semplice qualità di esercente una professione sanitaria per sottostare l’obbligo di referto e rendersi, quindi, responsabile del delitto di omissione; • E’ necessario che il soggetto così qualificato abbia compiuto una prestazione professionale
ASSISTENZA Una prestazione professionale avente carattere di continuità. Nel caso del REFERTO: l’attività diagnostico terapeutica esplicata su persona vivente indipendentemente dalla sua durata o continuità
OPERA Ogni intervento singolo od occasionale. Nel caso del REFERTO: ogni altra attività medica effettuata sul vivente al solo scopo di accertamento (visita fiscale, esame di cadavere od altra attività tecniche qualificate che abbiano in qualche modo attinenza con delitti procedibili di ufficio)
• … in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio … Possibilità e non probabilità La probabilità implica un concetto di maggiore approssimazione alla realtà, di maggiore accadibilità.
Omissione di referto • Condotta criminosa • Omissione o ritardo
La condotta criminosa ex art. 365 c.p. si presenta nella forma dell’omissione che viola il comando giuridico da cui deriva l’obbligo di riferire alla A. G. entro quarantotto ore , se vi è pericolo, immediatamente.
Pericolo? Il pericolo si riferisce alle indagini che possono essere rese più difficili da una non sollecita notizia del fatto ma anche a qualunque condizione di possibile, imminente e notevole danno ad altri, oltre che alla dispersione di prove rilevabili in rapporto ai fatti accertati da colui che è obbligato al referto.
La omissione si sostanzia non solo nella mancata o ritardata presentazione del referto, ma anche nella presentazione di un referto incompiuto, reticente o falso.
L’obbligo del referto sussiste in tutta la sua estensione anche quando la A.G. sia già edotta del fatto, dal momento che il delitto previsto ex art.365 c.p. è un delitto di pericolo presunto, ed il comando giuridico non consente al suo destinatario la possibilità di considerare l’utilità o meno del referto stesso.
Omissione di referto • E’un delitto individuale, a soggetto qualificato, perseguibile di ufficio. • E’ un delitto contro la cosa pubblica (amministrazione della giustizia). • L’elemento psicologico è il dolo generico.
• Il dolo richiesto per la sussistenza del delitto di omissione di referto è quello generico, cioè la volontà di omettere o ritardare la presentazione del referto, pur sapendo che esso andava fatto. • Non occorre il dolo specifico e, cioè, il proposito di impedire la amministrazione della giustizia.
Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro … Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. la pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto
Art.362 c.p Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare alla Autorità indicata nell’art. precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punibile con la multa fino a centotre euro … Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.
Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) • … devono farne denuncia anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. • La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. • Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto …
Art. 332 c.p.p. (Contenuto della denuncia) La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno della acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
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