Il ruolo delle Nazioni Unite nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali

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Il ruolo delle Nazioni Unite
nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali
Indice

I. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base alla Carta ONU
II. Il ruolo degli organi ONU richiamato in convenzioni sui crimini internazionali
III. Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite in base allo Statuto della CPI

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I.
Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite
         in base alla Carta ONU

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1. Il ruolo del Consiglio di Sicurezza
                   in base al capitolo VII della Carta ONU

Art. 39 Carata ONU
 «Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una
 violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide
 quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per
 mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale».

         L’azione del Consiglio presuppone la qualificazione di un fatto
                   (es. commissione di crimini internazionali)
               come minaccia alla pace in base all’art. 39 Carta.

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Risoluzione 60/1: 2005 World Summit Outcome

“Responsibility to protect population from genocide, war crimes, ethnic cleancing and
crimes against humanity
138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility
entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate
and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it.
The international community should, as appropriate, encourage and help States to
exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early
warning capability.

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139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to
use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with
Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war
crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to
take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in
accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in
cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be
inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for
the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations
from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its
implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also
intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to
protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against
humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out”.
Risoluzioni operative

Misure non implicanti l’uso della forza (art.41 Carta):
   - sanzioni economiche contro Stati (es. nel caso Lockerbie)
   - sanzioni contro individui e gruppi di individui (es. terroristi)

Misure implicanti l’uso della forza:
   - autorizzazioni ad interventi militari (es. la ris. 1973 (2011) sulla Libia,
   prevedeva un’autorizzazione all’uso della forza in termini piuttosto ampi; oltre
   a una no fly zone sulla Libia, autorizzava ogni azione militare necessaria per la
   protezione della popolazione civile, escludendo espressamente solo “a foreign
   occupation force of any form on any part of Libyan territory”)

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Risoluzioni organizzative

Istituzione dei tribunali penali internazionali ad hoc:
     - risoluzione 827 (1993) del 25 maggio 1993 (ICTY)
     - risoluzione 955 (1994) dell’8 novembre 1994 (ICTR)
     - risoluzione 1966 (2010) del 22 dicembre 2010 (IRMCT)

Istituzione del Tribunale Speciale per il Libano:
     - risoluzione 1757 (2007) del 30 maggio 2007

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Risoluzioni normative

   risoluzione 820 (1993), 17 aprile 1993: qualificazione della “pulizia etnica”
   come grave violazione del diritto internazionale umanitario
   risoluzione 1612 (2005), 26 luglio 2005: sulla protezione dei bambini nei
   conflitti armati e l’obbligo di perseguire le uccisioni e le mutilazione e / o gli
   stupri e altre violenze sessuali commesse nei loro confronti
   risoluzione 1820 (2008), 19 giugno 2008: sull’obbligo di perseguire gli atti di
   violenze sessuali contro civili nell’ambito dei conflitti armati
   risoluzione 2222 (2015), 27 maggio 2015: sull’obbligo di perseguire gli atti di
   violenza e gli abusi contro i giornalisti, i professionisti dei media e il personale
   associato nell’ambito dei conflitti armati

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2. Il ruolo dell’Assemblea generale

Ruolo normativo

Art. 13 Carta ONU

  «1. l’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
  a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
  incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua
  codificazione; (…)»

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a) adozione di Dichiarazioni di principi (soft-law):

•   risoluzione 96 (I) del 1946 sul crimine di genocidio
•   risoluzione 3074 (XXVIII) del 1973: Principles of international co-operation
    in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war
    crimes and crimes against humanity
•   risoluzione 3314 (XXIX) del 1974: Definizione di aggressione
•   risoluzione 60/147 del 2005: Basic Principles and Guidelines on the Right to a
    Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International
    Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

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b) attività tese alla codificazione del diritto internazionale:
•   Richiesta di elaborazioni di studi alla Commissione di diritto internazionale:
    - Principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto di Norimberga e
    nella sentenza del Tribunale (1950)
    - Progetto di Codice sui crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità
    (1996)
    - Materie attualmente allo studio della CDI: Immunity of State officials from
    foreign criminal jurisdiction; Crimes against humanity
•   Promozione di conferenze internazionali per l’adozione di convenzioni
    multilaterali:
    - Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio (1948)
    - Convenzione sulla non prescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini
    contro l’umanità (1968)
    - Convenzione sulla eliminazione e repressione del crimine di apartheid (1973)
    - Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro la
    sparizione forzata (2006)
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Ruolo nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
Art. 11 Carta ONU
   «1. L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione
   per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i
   princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare,
   riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di
   Sicurezza, sia agli uni ed all’altro.
   2. L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al
   mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta
   da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35,
   paragrafo 2 e, salvo quanto disposto nell’articolo 12, può fare
   raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli
   Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza od agli uni ed all’altro. Qualsiasi
   questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita
   al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la
   discussione. (…)»

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a) risoluzioni di condanna dei comportamenti degli Stati:
•   risoluzione 37/123 (D), 16 dicembre 1982: qualificazione del massacro di
    palestinesi nelle città di Sabra e Shatila, in Libano, da parte delle forze
    israeliane come genocidio
b) risoluzioni di supporto all’attività investigativa di crimini internazionali:
•   risoluzione 71/248, 21 dicembre 2016: istituzione dell’International, Impartial
    and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of
    Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law
    Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 «to collect,
    consolidate, preserve and analyse evidence of violations of international
    humanitarian law and human rights violations and abuses and to prepare files
    in order to facilitate and expedite fair and independent criminal proceedings, in
    accordance with international law standards, in national, regional or
    international courts or tribunals that have or may in the future have jurisdiction
    over these crimes, in accordance with international law”
3. Il ruolo del Consiglio dei diritti umani
                 (organo sussidiario dell’Assemblea generale)

• In base alla risoluzione dell’Assemblea generale 60/251, 3 aprile 2006, tra
  l’altro, il Consiglio dovrebbe affrontare le situazioni di violazione dei diritti
  umani, comprese le violazioni gravi e sistematiche, e fare raccomandazioni al
  riguardo

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Caso di studio:
                  il ruolo del Consiglio dei dritti umani in merito
                      alla situazione dei Rohingya in Myanmar

A/HRC/RES/34/22, Situation of human rights in Myanmar, 3 aprile 2017:

•   “11. Decides to dispatch urgently an independent international fact-finding
    mission, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to
    establish the facts and circumstances of the alleged recent human rights
    violations by military and security forces, and abuses, in Myanmar, in
    particular in Rakhine State, including but not limited to arbitrary detention,
    torture and inhuman treatment, rape and other forms of sexual violence,
    extrajudicial, summary or arbitrary killings, enforced disappearances, forced
    displacement and unlawful destruction of property, with a view to ensuring full
    accountability for perpetrators and justice for victims, and requests the fact-
    finding mission to present to the Council an oral update at its thirty-sixth
    session and a full report at its thirty-seventh session;”
Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (24
August 2018)

“… (a) The international community, through the United Nations, should use all
diplomatic, humanitarian and other peaceful means to assist Myanmar in meeting
its responsibility to protect its people from genocide, crimes against humanity and
war crimes. It should take collective action in accordance with the United Nations
Charter, as necessary;
(b) The Security Council should ensure accountability for crimes under
international law committed in Myanmar, preferably by referring the situation to
the International Criminal Court or alternatively by creating an ad hoc
international criminal tribunal. Further, the Security Council should adopt targeted
individual sanctions, including travel bans and asset freezes, against those who
appear most responsible for serious crimes under international law. It should also
impose an arms embargo on Myanmar;
(c) Until the Security Council acts, the General Assembly, or alternatively the
Human Rights Council, should create an independent, impartial mechanism to
collect, consolidate, preserve and analyse evidence of violations of international
humanitarian law and human rights violations and abuses and to prepare files to
facilitate and expedite fair and independent criminal proceedings in national,
regional or international courts or tribunals; …”
4. Il ruolo del Segretario generale dell’ONU

Art. 99 Carta ONU:
   il Segretario generale può richiamare l’attenzione del Consiglio su qualunque
   questione che, a suo avviso, possa minacciare la pace

•   Il Segretario generale nomina un Special Adviser on the Responsibility to
    Protect e un Special Adviser on the prevention of genocide.

•   Presso il Segretariato è presente un Office on Genocide Prevention and the
    Responsibility to Protect che agisce come un meccanismo di allarme rapido
    per il Segretario generale, e tramite lui per il Consiglio di sicurezza, portando
    alla loro attenzione le situazioni in cui c’è il rischio della commissione di gravi
    atrocità (crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra) o le
    stesse sono già in corso di realizzazione.

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III.
             Il ruolo degli organi ONU
richiamato in convenzioni sui crimini internazionali

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Art. VIII Convenzione sul crimine di genocidio del 1948

   “Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite
   a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi
   giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di
   genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III”

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Art. VIII Convenzione sul crimine di apartheid del 1973

   “Ciascuno Stato partecipante alla presente Convenzione può chiedere ad un
   qualsiasi organo competente delle Nazioni Unite di prendere, in base allo
   Statuto delle Nazioni Unite, quelle misure che esso giudichi opportune per
   prevenire ed eliminare il crimine di apartheid”
Art. 34 Convenzione sulle sparizioni forzate del 2006

   “Se riceve informazioni che sembrano contenere indizi fondati secondo cui la
   sparizione forzata è praticata in modo generalizzato o sistematico nel territorio
   sotto la giurisdizione di uno Stato Parte, il Comitato [sulle sparizioni forzate]
   può, dopo aver richiesto allo Stato Parte in questione ogni informazione
   rilevante in materia, sottoporre urgentemente la questione all’attenzione
   dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario
   generale delle Nazioni Unite”.
III.
Il ruolo degli organi delle Nazioni Unite
      in base allo Statuto della CPI

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1. L’obbligo di cooperazione della CPI con le Nazioni Unite

Art. 2 Statuto CPI:
   “La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che
   dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parte al presente Statuto e
   successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima”

   Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal
   Court and the United Nations (10 aprile 2004):
   - scambio di rappresentanti
   - scambio di informazioni
   - la CPI può inviare rapporti sulla sua attività all’ONU
   - la CPI può sottoporre alcune questioni all’attenzione dell’ONU
   - cooperazione amministrativa

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2. Il ruolo del Consiglio di sicurezza

Una condizione di procedibilità per la Corte

Art. 13, lett. b), Statuto CPI:
   “il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII
   della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella
   quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi”

   S/RES/1593(2005): deferimento al Procuratore della situazione in Darfur
   S/RES/1970 (2011): deferimento al Procuratore della situazione in Libia

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La sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale

Art. 16 Statuto CPI:
   “Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o
   proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo
   alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del
   Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla
   Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.”

   S/RES/1422(2002) e S/RES/1487(2003): relative al deferimento di indagini o
   dell’esercizio dell’azione penale a carico del personale delle operazioni di
   peacekeeping

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3. Il ruolo dell’Assemblea generale

Art. 115 Statuto CPI:
   “Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti
   includendo l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo
   quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti,
   dalle seguenti fonti:
   a) contributi degli Stati parti;
   b) risorse finanziarie fornite dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
   subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea generale, in modo
   particolare per quanto concerne le spese effettuate per le remissioni decise dal
   Consiglio di sicurezza”.

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