Il Ministro dello Sviluppo Economico
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VISTA la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell’energia e dell’ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE; VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare gli articoli dal 23 al 30 e l’articolo 34; VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare l’articolo 1, comma 3; VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della predetta direttiva 2009/28/CE; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l’articolo 2; VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e in particolare l’articolo 2; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e in particolare l’articolo 183; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante “Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12-2-2014; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2014 (nel seguito DM 24 dicembre 2014); VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (nel seguito DM 6 luglio 2012), in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare: a) l’articolo 3, comma 2, con il quale è stato disposto che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui; 1
b) l’articolo 3, commi 3 e 4, i quali prevedono che con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 24, comma 5, lett. f) del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti per i registri, le aste e i rifacimenti, nonché le tariffe; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 novembre 2014 recante “Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014; VISTO il Piano di settore per le bioenergie, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 5 agosto 2014, nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente, in una condizione come quella italiana, al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari; in seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate, evitando in ogni caso di interferire negativamente con le produzioni alimentari e ottimizzando la gestione del patrimonio boschivo ampiamente sottoutilizzato; RITENUTO che i criteri di cui all’articolo 24, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 possano essere applicati, per quanto riguarda le biomasse prodotto, attribuendo gli incentivi alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli impianti non cogenerativi; CONSIDERATO che la Comunicazione (2014/C 200/01) consente un graduale adattamento dei regimi di aiuto esistenti, prevedendo in particolare, con riferimento agli aiuti al funzionamento a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che: a) in un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori; b) dall’ 1 gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori a meno che gli Stati membri dimostrino: i. che l’ammissibilità è circoscritta a un solo o a un numero molto limitato di progetti o siti; ii. che una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello di sostegno maggiore, ad esempio per evitare comportamenti strategici in sede di gara; iii. che una procedura di gara competitiva comporterebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti per evitare un’insufficiente partecipazione; VISTA la Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l’articolo 4 che prevede l’obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il “buono stato”, di cui ai criteri dell’allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per “impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali”; VISTO il punto 117 della Comunicazione C(2014/C 200/01), il quale precisa che nel concedere gli aiuti al settore idroelettrico devono essere rispettati gli obblighi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, con particolare riferimento all’art.4.7, che definisce i criteri per l’ammissibilità di nuove modifiche sui corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi che la produzione idroelettrica può avere sui sistemi idrici e sulla biodiversità; VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1 luglio 2015, Causa C-461_13, nella quale in riferimento all’articolo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE, si chiarisce che, salvo deroghe, non è ammissibile l’autorizzazione di progetti che provocano un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale ossia quando lo stato di 2
almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V della suddetta direttiva, si degradi di una classe; CONSIDERATO che gli esiti delle procedure di iscrizione al registro e di aste al ribasso, svolte dal GSE in attuazione del predetto DM 6 luglio 2012, hanno evidenziato: a) l’efficacia delle procedure d’asta per l’eolico, in termini di ribassi dell’incentivo richiesto; b) un possibile non elevato tasso di costruzione degli impianti risultati vincitori delle procedure d’asta per l’eolico; c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure d’asta per le altre fonti e tipologie di impianto; d) la completa saturazione dei contingenti per i registri dell’eolico, dell’idroelettrico e delle fonti biologiche; RITENUTO necessario adeguare le modalità di calcolo e la funzione del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, di cui all’articolo 2, comma 1, la lettera ac), del DM 6 luglio 2012, al fine di rappresentare l’effettivo onere medio annuo di incentivazione a carico dei consumatori di energia elettrica imputabile agli impianti in esercizio e in posizione utile nelle graduatorie dei registri e delle aste al ribasso, tenendo conto in particolare delle date presunte di entrata in esercizio degli impianti inseriti nelle predette graduatorie e dell’evoluzione attesa del prezzo di mercato dell’energia elettrica; CONSIDERATO che la vigente disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definita con il DM 6 luglio 2012, ben si inserisce nel percorso delineato dalla predetta Comunicazione (2014/C 200/01), sia per quanto attiene alle aste competitive, sia per la tipologia di incentivo (feed-in premium); CONSIDERATO che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico; RITENUTO opportuno, nelle more del pieno adeguamento degli strumenti di incentivazione alle nuove disposizioni comunitarie, assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando le facoltà previste in particolare dalla comunicazione (2014/C 200/01) per il primo periodo di transizione; RITENUTO possibile, alla luce dei tempi di pieno adeguamento alle linee guida di cui alla comunicazione (2014/C 200/01) nonché della struttura dei meccanismi di incentivazione vigenti in Italia, fare ricorso ai predetti meccanismi per un ulteriore biennio, con i primi possibili adeguamenti alle citate linee guida e tenendo conto dell’esperienza maturata; RITENUTO per questo di dimensionare i contingenti di potenza dedicati alle varie tecnologie in base alla domanda cantierabile in tempi brevi, ferma restando la potenziale futura eleggibilità di tutte le tecnologie al sistema di incentivi; VISTA la risoluzione in materia di produzione di energia da impianti geotermici approvata il 15 aprile 2015 dalle Commissioni VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, con la quale, tra l’altro, si impegna il Governo ad assumere iniziative dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente vigenti per gli impianti geotermici pilota e per quelli ad autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie; CONSIDERATO che gli esiti delle verifiche svolte dal GSE nell’anno 2014 hanno evidenziato una significativa frequenza di ipotesi di artato frazionamento della potenza fotovoltaica incentivata riconducibile a un unico impianto in violazione dell’art. 12, comma 5, DM 5 maggio 2011; CONSIDERATO che la pratica dell’artato frazionamento consente agli operatori di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del principio di equa remunerazione degli incentivi, e può comportare l’elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini dell’ammissione agli incentivi, è prevista l’iscrizione al registro ovvero la partecipazione all’asta; CONSIDERATO che il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell’ordinamento, opera a prescindere da un’espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi 3
applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e in particolare il comma 9; RITENUTO, anche alla luce della crescente età media degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti fotovoltaici, di dover prevedere disposizioni in materia di interventi manutentivi, con l’obiettivo, da un lato, di salvaguardare l’efficienza del parco di generazione, dall’altro, di evitare comportamenti speculativi che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione; RITENUTO, anche ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e 16 ottobre 2014, che le disposizioni in materia di interventi manutentivi debbano ispirarsi a criteri di proporzionalità, in modo da ridurre l’incidenza degli oneri amministrativi; VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); RITENUTO opportuno ribadire che il GSE eroga gli incentivi pubblici di cui al DM 18 dicembre 2008, all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al netto di quella assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna, sia con riferimento agli impianti che beneficiano dei certificati verdi sia di quelli che beneficiano della tariffa omnicomprensiva, onde continuare a stimolare l’efficienza nella realizzazione e gestione degli impianti e assicurare che i consumatori gravati dagli oneri di incentivazione ottengano il massimo beneficio in termini di energia rinnovabile immessa nel sistema elettrico, in conformità al quadro normativo di riferimento nazionale ed europeo in tema di energie rinnovabili; VISTA la delibera del Comitato Interministeriale Bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015, la quale prevede che, agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inseriti nei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dallo stesso Comitato, già autorizzati alla suddetta data e la cui costruzione risulti ultimata entro il 31 dicembre 2018 sia: assicurata la permanenza del medesimo regime di incentivazioni alle fonti rinnovabili come definito dalle leggi nn. 296 del 2006 e 244 del 2007, nonché dal relativo decreto ministeriale attuativo del 18 dicembre 2008; garantito l’accesso agli incentivi e la corrispondente copertura finanziaria tenendo conto della predetta tempistica; CONSIDERATI gli approfondimenti effettuati sui progetti di riconversione del settore bieticolo- saccarifero, dai quali è emerso che i predetti progetti ammissibili agli incentivi, comprensivi di quelli già ammessi o qualificati, corrispondono a una potenza complessiva di 83 MW, ridotta rispetto alla precedente configurazione; VISTO il parere dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 489/2015/I/efr, reso il 14 ottobre 2015; RITENUTE condivisibili le proposte dell’Autorità in merito a: a) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al decreto 6 luglio 2012, e che hanno avviato i lavori di costruzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di aiuti di Stato all’energia e all’ambiente; b) la richiesta che l’incentivo di tipo feed in premium sia calcolato come differenza oraria, sia positiva sia, limitatamente agli impianti che accedono a tale modalità di incentivazione senza partecipare ad aste, negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale orario; tale proposta è peraltro coerente con analoga richiesta della Commissione europea nell’ambito del confronto per la verifica di compatibilità con le citate linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente; c) l’introduzione di taluni adeguamenti alle modalità di calcolo del costo indicativo annuo degli incentivi; 4
VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 novembre 2015; CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a: a) l’inserimento di un contingente ad asta di 50 MW per impianti alimentati dalle biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d); b) la modifica delle modalità di calcolo dell'incentivo che dal 2016 sostituirà i certificati verdi per le fonti biologiche; c) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al decreto 6 luglio 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di aiuti di Stato all’energia e all’ambiente; d) la riduzione del contingente ad asta, con pari aumento del contingente a registro, per gli impianti solari termodinamici; e) l’introduzione di disposizioni atte a favorire gli impianti idroelettrici ad accesso diretto e a registro, che presentano caratteristiche idonee a ridurre al minimo l’impatto ambientale; f) offrire possibilità di iscrizione ai registri a progetti di impianti geotermici che hanno terminato la fase di ricerca del fluido geotermico ma che non hanno ancora conseguito né la concessione, né l’autorizzazione; g) l’introduzione di misure atte a stimolare migliori prestazioni ambientali degli impianti alimentati a biomasse e biogas; h) introdurre, come elemento indicativo di un artato frazionamento degli impianti, l’unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione; i) introdurre talune integrazioni e precisazioni in materia di utilizzo di sottoprodotti; CONSIDERATO che, in esito al confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilità con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente, si rende necessario introdurre le seguenti disposizioni: a) prevedere la non erogazione dell’incentivo nel caso in cui, per più sei ore consecutive, il prezzo zonale orario dell’energia elettrica sia nullo o negativo; tale disposizione, peraltro, trova immediata applicazione solo in caso di prezzi nulli, poiché le vigenti regole del mercato elettrico non prevedono prezzi negativi, che potranno verificarsi solo a seguito di riforma delle predette regole di mercato; b) determinare l’incentivo di tipo feed in premium come differenza oraria tra la tariffa base e il prezzo zonale orario, sia positiva sia, limitatamente agli impianti che accedono a tale modalità di incentivazione senza partecipare ad aste, negativa; c) introdurre disposizioni volte a consentire, in determinati limiti e a date condizioni, la partecipazione a procedure di asta anche ad impianti ubicati in altri Stati membri dell’Unione Europea; d) assicurare che i nuovi impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico possano accedere agli incentivi solo se la concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato; e) assicurare che nei nuovi impianti l’uso della sansa per scopi energetici sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non siano, plausibilmente, possibili usi non energetici; f) introdurre disposizioni che riducano gli incentivi per gli impianti che beneficiano di aiuti sull’investimento; g) incentivare gli impianti geotermoelettrici pilota con le stesse modalità previste per gli altri impianti; CONSIDERATO che la durata dell’incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili è coerente con le disposizioni per l’ammortamento contabile degli impianti, di cui all’articolo 2426, comma 2, del Codice civile italiano, fermo restando quanto previsto dalla normativa fiscale; 5
VISTA la decisione della Commissione europea C(2016) 2726 final del 28 aprile 2016 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; VISTO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas decreta Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia Energetica Nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01). TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni: a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Nell’allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un “nuovo impianto” quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile; b) integrale ricostruzione: è l’intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2; l’intervento deve essere realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati; 6
c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l’intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell’impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l’impianto; il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell’intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2; d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell’impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2; e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerati; f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h); g) “impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili” o “impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti”: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) “altri impianti ibridi”: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili; i) “produzione lorda di un impianto, espressa in MWh”: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell’impianto, misurate ai morsetti di macchina; l) “produzione netta di un impianto, espressa in MWh”: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica; m) “data di entrata in esercizio di un impianto”: è la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’; n) “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; o) “periodo di avviamento e collaudo di un impianto”: è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale; p) “potenza di un impianto”: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni: 7
i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p); ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua; iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula: Pn= mq * 0.1 dove mq è la superficie captante dell’impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell’allegato 2. Il suddetto valore di potenza è assunto a riferimento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti stabilite dall’allegato 1, del valore di soglia di cui all’articolo 5 e della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro di cui agli articoli 9 e 12; q)” potenza di soglia o valore di soglia”: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso; r) “bioliquidi sostenibili”: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011; s) “gas di discarica”: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; t) “gas derivante dai processi di depurazione”: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali; u) “biogas”: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa; v) “bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera”: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi; z) “prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari”: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l’alimentazione umana e animale, di cui alla tabella 1-B dell’allegato 1; aa) “tariffa incentivante”: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell’energia elettrica e dall’incentivo; ab) “incentivo”: è l’integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete. ac) “costo indicativo annuo degli incentivi” o “costo indicativo degli incentivi”: è la sommatoria dei degli incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti 8
provvedimenti di incentivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalità di cui all’articolo 27; ad) “impresa operante nel settore forestale”: impresa iscritta alla Camera di Commercio che svolge prioritariamente attività di “silvicoltura e altre attività forestali” (codice Ateco 02.10.00) o “utilizzo di aree forestali” (codice Ateco 02.20.00); ae) “componente rigenerato” un componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività. Art. 3 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica. 2. Fermo restando il comma 5, l’accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, il 1° dicembre 2017; b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2. 3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE. 4. Il DM 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d’incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all’articolo 21 del DM 6 luglio 2012. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresì agli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto. 5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17. Art. 4 (Accesso ai meccanismi di incentivazione) 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti: a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; 9
c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all’articolo 17; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 2. Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia; b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte. 3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto: a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c); g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW. 4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, accedono agli incentivi secondo le modalità di cui all’articolo 19. 5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. 6. Il comma 5 non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell’ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del DM 6 luglio 2012 nonché agli impianti aventi diritto all’accesso diretto sulla base del medesimo decreto. 10
7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al DM 6 novembre 2014. 8. Gli impianti di cui al comma 3 possono optare, in alternativa all’accesso diretto, per le procedure di iscrizione al registro di cui al comma 1. In tal caso, dopo la richiesta di iscrizione a registro, non è consentito l’accesso diretto. 9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, ai fini dell’ammissione all’incentivo il produttore allega un’attestazione rilasciata dalla autorità competente che accerti o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell’articolo 12-bis, comma 1, lettera a) del regio decreto 1775/33, come sostituito dall’articolo 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 10. Per gli impianti ad accesso diretto, ferma restando la possibilità di richiedere l’accesso agli incentivi, l’ammissione e la conseguente erogazione degli stessi sono sospese fino alla trasmissione al GSE dell’attestazione di cui al comma 9. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, l’eventuale richiesta di accesso decade. 11. Per gli impianti a registro, l’attestazione di cui al comma 9 è prodotta al GSE entro la data di chiusura dei registri ed è condizione necessaria per l’inserimento in posizione utile nella graduatoria dei registri medesimi. Art. 5 (Valori della potenza di soglia) 1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile. 2. Fermo restando l’articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue: a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l’impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d’acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Art. 6 (Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti) 1. Ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari ai valori riportati in Allegato 1. 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 11
3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore è concessa un’estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. 4. L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano. Art. 7 (Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi) 1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del DM 6 luglio 2012 si applicano: a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso DM 6 luglio 2012; b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente decreto; c) agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore. 2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1 e per gli impianti solari termodinamici, si applicano le tariffe incentivanti di cui all’allegato 1 del presente decreto. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi la tariffa incentivante e gli incentivi sono determinati applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2. 3. Per gli impianti inseriti nei progetti di riconversione degli ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti è determinato con le modalità e alle condizioni previste dall’articolo 19. 4. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 500 kW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell’intervento e alla potenza dell’impianto, sulla base dell’Allegato 1. 5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, l’incentivo determinato ai sensi del presente decreto. L’energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore. 6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere l’energia nella propria disponibilità ai sensi del comma 5, possono richiedere al GSE di cambiare le modalità di erogazione 12
dell’incentivo optando per il ritiro onnicomprensivo ai sensi del comma 4. Il passaggio da un sistema all’altro è consentito per non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione. 7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 è alternativo all’accesso alle modalità di ritiro dell’energia di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all’accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma, per gli impianti aventi diritto a seguito di partecipazione alle procedure di aste e registro, la possibilità di passare dal ritiro e scambio ai predetti meccanismi di incentivazione. 8. Fermo restando il comma 1, la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Art. 8 (Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili) 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, si applica quanto disposto dall’articolo 8, comma 10, del DM 6 luglio 2012. 3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto, su richiesta del GSE, a fornire ogni elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l’impianto: a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2 del DM 6 luglio 2012; d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). 5. Nei casi in cui l’autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l’impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all’individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalità di seguito indicate: a) nel caso in cui l’autorizzazione preveda che l’impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; b) nel caso in cui l’autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell’impianto; c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel caso in cui dall’autorizzazione risulti che per l’alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in 13
peso, il GSE attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. 6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5, lett. c) è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la procedura di cui all’articolo 8, comma 10, del Decreto 6 luglio 2012, che accerta, con riferimento all’anno solare, le quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l’effettuazione di controlli a campione. 7. Per gli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), si applica l’articolo 8 del DM 6 luglio 2012 e i relativi allegati. TITOLO II - PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO Art. 9 (Iscrizione al registro) 1. Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), b) e d), richiede al GSE l’iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto. 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell’inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni. 3. Per le finalità di cui al comma 2, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: MW Eolico onshore 60 Idroelettrico 80 Geotermoelettrico 30 Biomasse e biogas di cui 90 all’articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili Oceanica (comprese maree e 6 moto ondoso) Solare Termodinamico 20 4. Nella procedura viene messo a registro il contingente indicato nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di pubblicazione del bando. Art. 10 (Requisiti e modalità per la richiesta di iscrizione al registro e criteri di selezione) 1. Fermo restando l’articolo 22, possono richiedere l’iscrizione al registro i soggetti titolari dell’autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte 14
oceanica, della concessione nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l’iscrizione al registro può essere richiesta all’avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista all’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all’allegato 3. Dopo la chiusura del registro non è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico: a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all’articolo 8, comma 4, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 lettera c), con potenza non superiore a 600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale; b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio; c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all’allegato 1; d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d): dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; e) per gli impianti geotermoelettrici, nell’ordine: i. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza; ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c); iii. titolarità della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo autorizzativo; f) per gli impianti idroelettrici, nell’ordine: i. impianti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del DM 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3. Per tali impianti, la data ultima per l’entrata in esercizio è fissata al 30 aprile 2017; ii. titolarità della concessione di derivazione dell’acqua e del titolo autorizzativo; iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo; iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione più bassa; g) anteriorità del titolo autorizzativo; h) anteriorità del titolo concessorio; 15
i) anteriorità della comunicazione prevista all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010; l) minor potenza degli impianti; m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore dell’intera potenza dell’impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente. 5. La graduatoria formata a seguito dell’iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l’articolo 11, comma 4. 6. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo dopo la data di entrata in esercizio dell’impianto e la stipula del contratto di cui all’articolo 24, comma 5, del presente decreto. 7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di cui al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una potenza pari a 5 MW per ciascun impianto, salvo una potenza inferiore, dichiarata dal produttore all’atto della richiesta di iscrizione al registro. Resta fermo che tali impianti, una volta realizzati, dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3- bis.1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore al valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza dagli incentivi. Art. 11 (Adempimenti per l’ accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro) 1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: Mesi Eolico onshore 19 Idroelettrico (*) 31 Geotermoelettrico 51 Biomasse e biogas di cui 31 all’articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili Oceanica (comprese maree e 39 moto ondoso) Solare Termodinamico 31 (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi. 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l’impianto decade dal diritto all’accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle 16
Puoi anche leggere