Il contratto tra analogico e digitale - Stefano Troiano* - Rivista Pactum

Pagina creata da Antonio Rota
 
CONTINUA A LEGGERE
Il contratto tra analogico e digitale

 EDITORIALI               Stefano Troiano*

Sommario: 1. Dal contratto analogico al contratto digitale: una categoria in “transizione”? – 2. Le tre dimensioni
(e altrettante fasi) della progressiva digitalizzazione del contratto. – 3. Contratto analogico vs. contratto digitale
nel prisma della crisi, reale o pretesa, del contratto come categoria unificante. – 4. Le sfide aperte da ciascuna di-
mensione del fenomeno di digitalizzazione del contratto: a) il contratto “telematico”. – 5. (segue) b) il contratto “ad
oggetto digitale”. – 6. (segue) c) il contratto “algoritmico”. – 7. Qualche conclusione interlocutoria, a mo’ d’inizio
di un nuovo percorso d’indagine.

1. Dal contratto analogico al contratto                                 re, genera non di rado anche sentimenti di inquietu-
digitale: una categoria in “transizione”?                               dine (3) e disorientamento.
Una delle parole più in voga in questo primo scorcio                    Questa condizione dell’oggi non risparmia il dirit-
di secolo è “transizione”, nei suoi impieghi più fre-                   to (4) né, in quest’ambito, il contratto, quale istituto
quenti associata all’idea di un’estesa trasformazione                   centrale dell’autonomia privata patrimoniale, ormai
della società, che muove, o si vorrebbe che muoves-                     da alcuni decenni anch’esso esposto alle trasforma-
se, verso una dimensione radicalmente rinnovata del                     zioni indotte dalla rivoluzione digitale (5). Si avverte,
vivere in comune. Accanto alla transizione “energe-                     di riflesso, un crescente scetticismo rispetto alla ca-
tica”, “ecologica”, “sostenibile” (1) o, ancora, a quella               pacità dello statuto giuridico generale del contratto,
“etica”, “sociale” o “culturale”, si evoca, la transizione              quale tramandato nei secoli, a offrire risposte efficaci
“digitale”, con questa espressione indicandosi il per-                  a innovazioni così radicali.
corso verso la diffusione capillare delle tecnologie in-                Il fenomeno, che non può ovviamente essere ignorato
formatiche nella vita quotidiana, per lo più riguardate                 né dall’interprete né dal regolatore del contratto, me-
quali motori di progresso collettivo (2).                               rita innanzitutto di essere adeguatamente inquadrato
L’impiego insistito del termine mette a nudo una vera                   e compreso nei suoi esatti termini.
e propria condizione d’essere della società contempo-                   A questo compito ci si intende sinteticamente dedi-
ranea, che, per la rapidità delle trasformazioni indotte                care nelle pagine che seguono, lasciando ai contributi
dalla c.d. rivoluzione tecnologica, pare sospesa in un                  che alimenteranno in futuro le pagine della Rivista il
eterno mutare: un limbo che, al di là di un generico                    compito di dipanare in modo compiuto nodi proble-
ottimismo talora riposto nelle «magnifiche sorti e
progressive» che la tecnologia si candida ad assicura-                  (3) V. Femia, Introduzione a Teubner, Soggetti giuridici digitali.
                                                                        Sullo status privatistico degli agenti software, Esi, 2019, 10, e la
                                                                        sua definizione di «perturbante» riferita all’autonomia dell’algo-
* Professore ordinario di Diritto privato, Università di Verona, ste-   ritmo nei programmi di intelligenza artificiale.
fano.troiano@univr.it.                                                  (4) Di un’età, quella presente, «segnata dalla transizione dal mo-
(1) Una prima teorizzazione del concetto “transizione”, riferi-         derno al postmoderno» discorre G. Benedetti, “Ritorno al diritto”
ta agli ambiti ecologico, energetico ed industriale si deve a Rob       ed ermeneutica della effettività, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018,
Hopkins, che ne espose i princìpi di fondo nell’opera The Transi-       763, nel chiosare le dense riflessioni dedicate al tema da Paolo
tion Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience (Chel-           Grossi nel suo libro Ritorno al diritto (Laterza, 2015). Poco più
sea Green Publishing, 2008).                                            avanti (764 e 769) l’A. richiama la felice definizione, che di questa
(2) Significativa è l’istituzione, con il d.p.c.m. 15 marzo 2021, del   età suggerisce lo stesso Grossi, nei termini di un «difficile e fertile
“Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale”,     tempo di transizione».
ministero senza portafoglio di cui è attualmente titolare Vittorio      (5) Sul tema v. De Franceschi e Schulze (a cura di), Digital Revo-
Colao.                                                                  lution - New Challenges for Law, C.H. Beck-Nomos, 2019.

Pactum                Rivista di diritto dei contratti                                                                           n. 1/2022        51
matici e traiettorie d’indagine qui solo velocemente                       per la prima epifania, di “contratto telematico” (7), a
     accennate.                                                                 sottolineare la circostanza che il digitale, in essa, inve-
                                                                                ste il contratto come involucro esteriore del suo perfe-
                                                                                zionamento, un rivestimento della volontà delle par-
     2. Le tre dimensioni (e altrettante fasi) della
                                                                                ti che può incidere sul procedimento di formazione
     progressiva digitalizzazione del contratto.
                                                                                dell’accordo (8) ma non anche come automatismo che
     Semplificando, si possono allora enucleare tre fasi di                     quella volontà rimpiazza o attua (9); per la seconda, di
     incidenza delle tecnologie digitali sul contratto, do-                     “contratto a oggetto (o contenuto) digitale” (10); per
     vendosi però sin d’ora precisare che la distinzione in                     la terza, infine, di “contratto algoritmico” (11). Quan-
     fasi distinte è puramente descrittiva e, soprattutto,                      do poi l’algoritmo è a tal punto avanzato da consenti-
     che nessuna di esse può dirsi esaurita, assistendo-                        re al programma di compiere scelte autonome, basate
     si semmai, nel trascorrere dall’una all’altra, ad una                      sulla capacità di adeguare le proprie decisioni al con-
     continua amplificazione dei problemi, con una pro-                         testo circostante ed eventualmente anche apprendere
     gressione che ha i caratteri dell’esponenzialità. Le tre                   da quello, ci si trova di fronte alla variante più estre-
     fasi corrispondono dunque a fenomeni diversi, ma                           ma del contratto algoritmico, definibile anche come
     sempre più spesso anche tra loro compresenti. Se si                        “contratto dell’intelligenza artificiale” (12).
     ritiene non del tutto calzante il criterio cronologico,                    Poiché, come già anticipato, queste tre dimensio-
     ci si potrebbe riferire ad esse anche come tre diverse                     ni, sebbene siano andate emergendo ed acquisendo
     dimensioni o epifanie dell’interrelazione tra contratto                    importanza in momenti diversi, possono convivere
     e mondo digitale, declinate in ragione della modali-                       tra loro, nulla impedisce che un contratto possa, al
     tà con cui quest’ultimo in concreto interferisce con il                    contempo, essere stipulato con mezzi telematici e in
     contratto e con la sua disciplina.                                         forma digitale, avere ad oggetto contenuti o servizi
     Vediamole.                                                                 digitali ed essere governato, in tutto o in parte, da al-
     i) In una prima dimensione, il digitale si affaccia all’o-
     rizzonte, prima timidamente poi in modo via via più
     invasivo, come una nuova modalità di conclusione
     dei contratti, investendo, quindi, il piano del procedi-                   (7) Per tutti, A.M. Gambino, L’accordo telematico, Giuffrè, 1997.
     mento formativo dell’accordo e quello, interconnes-                        (8) Vi è peraltro chi preferisce distinguere il contratto telematico
     so, dei suoi requisiti di forma;                                           dal contratto informatico, includendo nella seconda categoria quei
                                                                                contratti in cui lo strumento telematico è solo un mezzo per tra-
     ii) in una seconda dimensione, il digitale si impone                       smettere la volontà contrattuale (ad es., i contratti conclusi a mez-
     quale possibile porzione della realtà esterna che for-                     zo e-mail) senza incidenza sul procedimento di formazione del-
     ma oggetto del contratto, ossia come qualità dei beni                      la volontà, come accade invece nel contratto telematico in senso
     e dei servizi su cui il programma contrattuale è desti-                    stretto (ad es. concluso in internet mediante point and click). Per
                                                                                una sintesi delle varie distinzioni possibili v. G. Perlingieri e Laz-
     nato a incidere;                                                           zarelli, Internet e il contratto, in Valentino (a cura di), Manuale di
     iii) in una terza dimensione, infine, il digitale penetra                  diritto dell’informatica, 3ª ed., Esi, 2016, 269 ss. V. inoltre Tosi,
     all’interno del regolamento contrattuale divenendone                       Diritto privato delle nuove tecnologie, Giuffrè, 2021, 210 ss.
     parte integrante, assumendo cioè la veste di algorit-                      (9) Sulla distinzione tra contratto informatico (rectius telemati-
     mo o protocollo informatico capace di sostituirsi alla                     co) e smart contract (rectius contratto algoritmico) v. anche Sali-
                                                                                to, Smart contract, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., Aggiornamento,
     volontà o alla condotta delle parti, vuoi in sede di per-
                                                                                XII, Wolters Kluwer, 2019, 394.
     fezionamento dell’accordo vuoi nella fase della sua
                                                                                (10) G. Finocchiaro, Il perfezionamento del contratto online: op-
     esecuzione (6).                                                            portunità e criticità, in Dir. com. e scambi internaz., 2018, 189,
     Volendo coniare delle formule di comodo, per forza di                      parla, con espressione sostanzialmente equivalente, di «contratto
     cose soggettive e opinabili, si potrebbe parlare allora:                   a oggetto informatico». E v., infatti, Ead., I contratti ad oggetto
                                                                                informatico, Cedam, 1993.
                                                                                (11) Di contrattazione algoritmica discorre anche Federico, Equi-
     (6) Come scrive A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi e diritto             librio e contrattazione algoritmica, in Rass. dir. civ., 2021, 482 ss.
     civile transnazionale: cinque questioni e due scenari, in Riv. dir.        Parimenti efficace è, come nota A.M. Benedetti, Contratto, algo-
     civ., 2021, 413, «non si tratta più di affrontare l’impatto di (mere)      ritmi, cit., 413, la formula computable contracts, coniata da Sur-
     tecniche formative semplificanti (la conclusione dei contratti), né        den, Computable Contracts, in 46 U.C. Davis Law Review, 2012,

     di ragionare su nuove forme e documenti contrattuali, né di indivi-        612 ss.
     duare i limiti della predisposizione (…). La nuova frontiera è oltre:      (12) Non tutti i contratti algoritmici sono, dunque, contratti –
     la tecnica si fa contratto, fino a “sostituire” gli stessi contraenti-u-   propriamente – “intelligenti” (smart), termine che andrebbe piut-
     mani con programmi-macchine che gestiscono la formazione, l’e-             tosto riservato per i soli contratti incentrati sull’impiego di pro-
     secuzione, le sopravvenienze».                                             grammi di intelligenza artificiale.

52    EDITORIALI
goritmi informatici, inclusi quelli basati su program-                     mentre altri vanno affastellandosi nel diritto interno,
mi di intelligenza artificiale.                                            anche indipendentemente dall’impulso eurounita-
                                                                           rio (16).
                                                                           L’idea che il diritto generale dei contratti possa offrire
3. Contratto analogico vs. contratto digitale
                                                                           una risposta a tutto, semplicemente attraverso il filtro
nel prisma della crisi, reale o pretesa, del
                                                                           dell’attività dell’interprete, pur in principio attratti-
contratto come categoria unificante.
                                                                           va perché rispettosa sia della portata naturalmente
L’interrogativo è allora se e come la rivoluzione digi-                    espansiva delle parti generali sia del ruolo dell’in-
tale incida sulla tenuta dell’attuale disciplina del con-                  terprete (17), non è dunque del tutto realistica. Non
tratto, e in che misura essa eventualmente imponga o                       tiene, infatti, in adeguato conto della necessità che a
suggerisca un rinnovamento dei metodi di interpre-                         fronte di fenomeni caratterizzati da massima rapidità
tazione e di applicazione della stessa ovvero reclami                      di espansione l’ordinamento sia capace di approntare
uno più interventi normativi dedicati o, ancora, meri-                     una risposta non solo mirata all’obiettivo ma anche
ti di essere affrontata mediante una riforma di ampio                      tempestiva, chiara, uniforme e prevedibile: caratteri-
respiro del diritto dei contratti.                                         stiche, queste, che l’evoluzione affidata solo all’inter-
Anticipiamo sin d’ora che, a nostro avviso, l’irrompe-                     pretazione (e, dunque, alla giurisprudenza) non può,
re del mondo digitale nella dimensione del contratto                       per limiti fisiologici, assicurare.
non esige un ripensamento radicale della corrispon-                        Posto che non è possibile prescindere da un qualche
dente categoria civilistica (13).                                          intervento del legislatore (possibilmente europeo,
Richiede tuttavia un adattamento e, soprattutto, la                        data la connotazione intrinsecamente sovranaziona-
capacità di adeguarla con duttilità a circostanze e tec-                   le, ed anzi globale, del fenomeno della rivoluzione di-
niche nuove. Necessita inoltre, ma con sobrietà, an-                       gitale), è plausibile ritenere che, di qui a breve, possa
che di alcuni interventi normativi mirati, peraltro non                    risorgere un dibattito molto simile a quello che, ormai
del tutto mancati negli ultimi anni.                                       alcuni decenni or sono, agitava la dottrina di molti
Non par dubbio, infatti, che fenomeni nuovi possano                        Paesi europei circa la modalità più appropriata per
richiedere una risposta normativa dedicata, quanto                         operare il recepimento negli ordinamenti interni del
meno al fine di integrare e rendere più mirata (e ra-                      diritto comunitario dei consumatori, se in appositi
pida) quella che pur si potrebbe ricavare in via erme-                     corpi normativi dedicati (codici del consumo, o simi-
neutica dal diritto esistente. Accadde, alcuni decenni                     li), al fine di evidenziare la specialità della normativa
or sono, con la tutela del consumatore, che stimolò                        e aumentarne la visibilità autonoma (18), o median-
le istituzioni europee ad introdurre una fitta trama
di disposizioni specifiche, per lo più settoriali e fram-
mentarie, inserite in molteplici direttive succedutesi                     sparenza e le condizioni di accesso ai servizi online, da un lato, e gli
dalla metà degli anni ’80 in poi. E sta accadendo già                      aspetti commerciali e di concorrenza connessi ai mercati digitali,
                                                                           dall’altro. E v. anche la proposta di regolamento 2021/106 che ar-
ora anche con i contratti del mondo digitale, in parte                     monizza il quadro sull’intelligenza artificiale, con ricadute anche
nuovamente a seguito dell’intervento del legislatore                       per la disciplina dei contratti.
europeo, talvolta anche in sovrapposizione all’ambi-                       (16) In particolare, in materia di negoziazione algoritmica,
to consumeristico (14). Interventi, sempre settoria-                       blockchain e smart contract, sui quali si tornerà tra breve.
li e frammentari, si affacciano poi all’orizzonte (15)                     (17) G. Finocchiaro, Il perfezionamento del contratto online, cit.,
                                                                           189, stigmatizza giustamente la «facile pratica invalsa (…) di in-
                                                                           vocare nuove norme» a fronte di qualsiasi fenomeno nuovo, che
                                                                           finisce di svilire il ruolo stesso del giurista, che è quello «di in-
(13) Per la riflessione sull’evoluzione delle categorie civilistiche,      terpretare e, quindi, di applicare e adattare norme generali e già
incluso il contratto, il rinvio, d’obbligo, è a Lipari, Le categorie del   esistenti a fattispecie concrete». Si deve, peraltro, sottolineare che,
diritto civile, Giuffrè, 2013. Sul tema, più specifico, della (decla-      come la stessa A. ben evidenzia, in materia di contratti digitali esi-
mata) crisi del contratto come categoria v. l’editoriale di A.M. Be-       ste già, ad oggi, una fitta trama di interventi normativi “nuovi”, a
nedetti, ospitato in questo fascicolo.                                     contenuto speciale, sicché è innanzitutto su questi, e non solo sulle
(14) Si pensi alle norme sul commercio elettronico, sui pagamenti          norme generali, che l’interprete è chiamato a svolgere il proprio
elettronici, sui contratti aventi ad oggetto contenuti e servizi digi-     complesso lavoro di ricostruzione del sistema. Il che, in realtà, di-
tali.                                                                      mostra che i fenomeni nuovi possono richiedere anche taluni in-
(15) Sarà questo il probabile esito delle politiche legislative an-        terventi ad hoc, seppur nei limiti dello stretto necessario e dosati
nunciate dall’UE in tema di servizi e di mercati digitali (v. le due       con equilibrio.
proposte di regolamento – Digital Services Act [2020/825] e Di-            (18) È questa la soluzione, assai meno dirompente ma di forte va-
gital Markets Act [2020/842] – presentate il 15 dicembre 2020              lenza pragmatica, che fu preferita dal legislatore italiano del codi-
dalla Commissione europea e dirette a regolare la sicurezza, la tra-       ce del consumo nel 2005, sul modello dell’esperienza francese.

Pactum                 Rivista di diritto dei contratti                                                                              n. 1/2022        53
te integrazione nel codice civile (quindi nel cuore                       re delle norme speciali e di settore, pur lì dove siano
     del diritto comune dei contratti, all’occasione anche                     indispensabili per regolare i fenomeni contrattuali
     ampiamente riformato), a sottolineare l’importanza                        nascenti dalla tecnica, non si muova entro un quadro
     delle relazioni di consumo e l’esigenza di coerenza del                   avulso dal sistema e non coltivi la pericolosa illusio-
     sistema (19). Un dibattito che, al di là della collocazio-                ne di poter risolvere i problemi coniando regole volte
     ne delle norme nell’una o nell’altra sede, investiva, in                  ad assecondare passivamente le esigenze della tecni-
     definitiva, il rapporto tra diritto generale e diritto spe-               ca (22).
     ciale nonché, in una prospettiva di politica del diritto,                 Tutto ciò premesso, in che cosa, allora, i contratti del
     il giusto equilibrio tra i due e la portata della loro re-                mondo digitale possono ancora ricondursi al modello
     ciproca attitudine a contaminarsi e a dialogare (20).                     generale di contratto cristallizzato nelle codificazioni
     E sappiamo anche come nessuna di queste opposte                           (e, per quel che a noi più interessa, nel libro quarto
     soluzioni abbia realmente sopito il dibattito riguardo                    del codice civile) e in che misura, invece, da questo si
     alla vera opzione ermeneutica di fondo, ossia se il di-                   distanziano per percorrere traiettorie inedite?
     ritto dei consumatori abbia oppure non una qualche                        Per semplicità, riprendiamo la scansione delle tre
     portata espansiva nel diritto generale dei contratti,                     dimensioni dei contratti del mondo digitale sopra
     ispirando soluzioni estensibili anche oltre le relazioni                  evocate, per provare a evidenziarne i principali punti
     di consumo (ad esempio, nella direzione della tutela                      di tenuta ma anche di frizione rispetto al modello di
     di altri soggetti “deboli” del mercato).                                  contratto generalmente recepito.
     Anche oggi, con riguardo ai contratti del mondo di-
     gitale, pur in una situazione normativa tutta ancora
                                                                               4. Le sfide aperte da ciascuna dimensione del
     da scrivere, vi sono argomenti che muovono tanto
                                                                               fenomeno di digitalizzazione del contratto: a)
     nell’uno quanto nell’altro senso. In favore di un’inte-
                                                                               il contratto “telematico”.
     grazione del diritto dei contratti digitali all’interno del
     diritto generale dei contratti ben si potrebbe ragiona-                   Poche parole si possono qui spendere, data la sintesi
     re traendo argomento dalla onnipresenza del digitale                      richiesta in un editoriale, per la dimensione in cui il
     in tutti i meandri della vita quotidiana, tale per cui                    digitale si presenta come involucro esterno che rive-
     nessun contratto può dirsi davvero esente dall’incon-                     ste il procedimento di contrattazione o che connota la
     tro con le tecnologie informatiche. Di contro, in favo-                   forma stessa del contratto, in quanto si tratta di una
     re di interventi settoriali, parrebbe muovere l’elevato                   realtà in evoluzione ma da tempo indagata e i cui ri-
     tecnicismo delle situazioni di fatto evocate dal mondo                    svolti giuridici, pur non del tutto risolti, sono ormai
     del digitale, soprattutto quando entrano in considera-                    frutto di un’analisi consolidata (23) e, su più punti,
     zione tecnologie, quali quelle di intelligenza artificia-                 anche di precisi interventi normativi, dalla disciplina
     le, per loro natura opache per il profano (21).                           del commercio elettronico (24) a quella in materia di
     Sempre cercando di prescindere dalle questioni di
     pura topografia normativa, è evidente, però, come an-
     che in quest’ambito si ponga, in definitiva, soprattut-
     to un problema di equilibrio, ovvero di giusto dosag-                     (22) Rischio ben lumeggiato da A.M. Benedetti, Contratto, algo-
     gio tra disciplina generale e disciplina speciale, non                    ritmi, cit., 418, che evoca lo scivolamento «in un pericoloso specia-
                                                                               lismo settaristico, con l’esito scontato di invocare regole speciali
     potendo la prima prescindere dalla seconda, né la                         (dalla vita breve o brevissima) quasi sempre fotografate sulla tec-
     normativa speciale affrancarsi dal quadro sistematico                     nica, quando, al contrario, il diritto tradizionale, coi suoi princípi,
     che la prima unicamente e per vocazione è chiama-                         è in grado di abbracciare anche questi nuovi fenomeni».
     ta a delineare. La necessità, dunque, che il legislato-                   (23) V. A.M. Gambino, op. cit., 141 ss.; Giova, La conclusione del
                                                                               contratto via Internet, Esi, 2000; Follieri, Il contratto concluso
                                                                               in Internet, Esi, 2005; Delfini, Contratto telematico e commercio
                                                                               elettronico, Giuffrè, 2002, nonché ora Id., Forma digitale, con-
     (19) La via di una riforma di amplissimo respiro del diritto delle        tratto e commercio elettronico, Utet, 2020; Ricciuto e Zorzi (a
     obbligazioni fu sposata in Germania, com’è noto, dall’ambizioso           cura di), Il contratto telematico, in Trattato di diritto commercia-
     Schuldrechtsmodernisierungsgesetz del 2001.                               le e di diritto pubblico dell’economia diretto da Galgano, XXVII,
     (20) Rinviamo, per l’approfondimento del tema, all’editoriale di          Cedam, 2002, 159; G. Perlingieri, Formazione e conclusione del
     Luigi Balestra, ospitato in questo stesso fascicolo.                      contratto telematico, in Valentino (a cura di), Manuale di diritto
     (21) Tra i tanti, v. Astone, Intelligenza artificiale e diritto civile,   dell’informatica, cit., 281 ss.
     in Cuocci, Lops e Motti (a cura di), La circolazione della ricchezza      (24) Dir. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
     nell’era digitale, Pacini, 2021, 3 ss., Ebers e Navas, Algorithms and     della società dell’informazione, in particolare il commercio elet-
     the Law, Cambridge University Press, 2020.                                tronico, recepita in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70.

54    EDITORIALI
contratti a distanza (25), dalle previsioni in tema di                    cordare, in particolare, quanto dispone ora l’art. 21,
firma elettronica a quelle sul documento digitale.                        comma 2-bis del CAD (Codice dell’amministrazione
Acclarata, in particolare, è l’idea che l’impiego di                      digitale) (31) riguardo al rispetto del requisito della
strumenti telematici può certamente imporre alcu-                         forma scritta di cui all’art. 1350 c.c.
ni adattamenti del procedimento (26) di formazione
dell’accordo (27), ma nessun vero stravolgimento, ri-
                                                                          5. (segue) b) il contratto “ad oggetto digitale”.
manendo, in definitiva, applicabili, salvo adeguamen-
ti, regole, princìpi e categorie note (28).                               Muovendo ai contratti che hanno ad oggetto beni o
Il problema rappresentato dalla difficoltà di identifi-                   servizi digitali, il quadro, nuovamente, appare ab-
cazione della parte contrattuale nell’ambiente onli-                      bastanza rassicurante rispetto alla tenuta del diritto
ne, con i conseguenti riflessi sul piano dei requisiti di                 generale dei contratti e la sua capacità di offrire all’in-
forma, ha poi trovato risposte normative sufficiente-                     terprete un quadro ancora sufficientemente valido di
mente assestate (29) – ancorché non esenti da inter-                      princìpi e di regole.
rogativi, anche di ordine pratico-applicativo – nella                     Va da sé che il problema consiste qui nel verificare in
disciplina del documento informatico e in quella uni-                     che misura la natura digitale dell’oggetto del negozio
forme europea sulle firme elettroniche (30). Basti ri-                    rifluisca sulla disciplina applicabile al negozio mede-
                                                                          simo, condizionandola o comunque evidenziandone
                                                                          eventuali limiti o profili di inadeguatezza.
                                                                          Un problema i cui confini sono andati, negli ultimi
(25) V. le dir. 85/577/CEE e 97/7/CE, poi abrogate dalla dir.
                                                                          decenni, progressivamente ampliandosi. Non solo
2011/83/UE sui diritti dei consumatori, nonché la dir. 2002/65/
CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai          perché si è estesa a dismisura la gamma dei contenuti
consumatori. Per le norme di recepimento interno il riferimento           e dei servizi digitali che possano formare oggetto di
è, com’è noto, agli artt. da 45 a 67-vicies bis ss. c. cons.              una prestazione contrattuale, ma anche perché è an-
(26) Sulla ricostruzione della formazione dell’accordo in termini         dato imponendosi con prepotenza il fenomeno in cui
di procedimento, fondamentali sono le pagine di G. Benedetti, Dal
                                                                          a fronte di contenuti o servizi digitali la parte mette a
contratto al negozio unilaterale, Giuffrè, 1969, rist. 2007, spec.
48 ss. Sulla distinzione tra procedimenti formativi “leggeri” e “pe-      sua volta a disposizione propri dati personali condivi-
santi”, nonché sullo spazio da riconoscere all’autonomia privata          dendoli in formato digitale (32).
nella configurazione del predetto procedimento, v. A.M. Benedetti,        A costo di semplificare troppo, non è azzardato però
Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto             affermare che la riflessione sull’inquadramento giuri-
tra legge e volontà delle parti, Giappichelli, 2002, passim.
                                                                          dico di siffatte operazioni economiche (c.d. non-mo-
(27) V., ad es., l’art. 11, 1° comma, 2° trattino, della dir. 2000/31/
CE («l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le par-
                                                                          netary transactions) (33) ha dimostrato come non vi
ti a cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi»), previ-
sione recepita con l’art. 13 del d.lgs. n. 70/2003, il quale esordisce,
però, chiarendo che «le norme sulla conclusione dei contratti si          per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Commento al
applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un        regolamento UE 910/2014, Giappichelli, 2017.
servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per    (31) D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato con il d.lgs.
via telematica».                                                          26 agosto 2016, n. 179 e con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(28) V. A.M. Benedetti, Autonomia privata procedimentale, cit.,           (32) Per tutti Bravo, Il commercio elettronico dei dati persona-
412. Di adattamento e non superamento delle categorie codicisti-          li, in Pasquino, A. Rizzo e Tescaro (a cura di), Questioni attuali in
che note discorrono, tra gli altri, Delfini, Il d.lgs. 70/2003 di at-     tema di commercio elettronico, Esi, 2020, 85, nt. 6.
tuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico,
                                                                          (33) Il tema ha agitato la dottrina europea degli ultimi anni. Si
in Contratti, 2003, 1062 ss.; Ricciuto, La formazione del contrat-
                                                                          vedano, tra i tanti contributi, e in aggiunta a quelli che verranno
to telematico e la tutela del consumatore, in AA.VV., Il contratto
                                                                          menzionati nelle note seguenti, almeno: Metzger, Dienst Gegen
telematico e i pagamenti elettronici. L’esperienza italiana e spa-
                                                                          Daten: Ein Synallagmatischer Vertrag, in Archiv für die civili-
gnola a confronto, Giuffrè, 2004, 9 ss., e Valongo, La conclusione
                                                                          stische Praxis, 2016, 818 ss.; De Franceschi, Digitale Inhalte ge-
del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informa-
                                                                          gen Personenbezogene Daten: Unentgeltlichkeit oder Gegenlei-
tica, in Vita not., 2004, 1285.
                                                                          stung?, in Schmidt-Kessel e Kramme (a cura di), Geschäftsmodelle
(29) Sul punto v. G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelli-     in der digitalen Welt, JWV, 2017, 113, spec. 125 ss.; Langhanke
genza artificiale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 446 s.            e Schmidt-Kessel, Consumer Data as Consideration, in EuCML,
(30) Reg. U.E. n. 910 del 2014 del Parlamento europeo e del Con-          2015, 218 ss.; Dix, Daten als Bezahlung: Zum Verhältnis zwischen
siglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e     Zivilrecht und Datenschutzrecht, in ZEuP, 2017, 1 ss.; Ricciuto, I
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno     dati personali come oggetto di operazione economica. La lettu-
e che abroga la dir. 99/93/CE, c.d. Regolamento e-IDAS, sul quale         ra del fenomeno nella prospettiva del contratto e del mercato, in
v. Zaccaria, Schmidt-Kessel, Schulze e A. Gambino (a cura di), EU         Zorzi Galgano (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessio-
eIDAS Regulation, Beck-Hart-Nomos, 2020, e Delfini e G. Finoc-            ni sul GDPR, Wolters Kluwer-Cedam, 2019, 108 ss.; Resta, I dati
chiaro (a cura di), Identificazione elettronica e servizi fiduciari       personali oggetto del contratto, in Gambino e Stazi (a cura di), La

Pactum                 Rivista di diritto dei contratti                                                                           n. 1/2022       55
siano ostacoli insormontabili a ricondurre le transa-                     spondere un prezzo» (prima frase), sia al «caso in cui
     zioni con scambio di dati alla categoria del contratto                    l’operatore economico fornisce o si impegna a fornire
     (rifuggendo la tentazione di ricostruirle come un ter-                    contenuto digitale o un servizio digitale al consuma-
     tium genus tra contratto e promesse non vincolanti),                      tore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire
     in cui lo scambio avviene tra il bene e il servizio digi-                 dati personali all’operatore economico» (seconda fra-
     tale, da un lato, e i dati personali ceduti dal cliente,                  se) (38). Ed infatti, sebbene la formulazione distingua
     dall’altro, secondo logiche che sarebbero da collocar-                    ora le due fattispecie, riferendosi alla seconda con l’e-
     si senz’altro, secondo alcuni, nell’area dell’onerosi-                    vanescente etichetta di «caso», e non più di «contrat-
     tà (34), superando lo schermo dell’apparente gratui-                      to», all’interprete solo un poco smaliziato non sfug-
     tà, mentre, secondo altri, confluirebbero in un’area in                   girà che nel considerando n. 24 si discorre ancora di
     cui alla struttura (formalmente) gratuita del contratto                   «contratti in cui il consumatore fornisce o si impegna
     corrisponde una relazione tra prestazioni sottratta,                      a fornire dati personali» (corsivo aggiunto).
     però, all’alveo della corrispettività (35).                               Il problema, sia pure non sopito (39), sembrerebbe
     Anche la dir. 2019/770/UE (36), che abbandona sul                         dunque dover essere impostato nei termini non di ra-
     piano lessicale il più immediato riferimento ai dati                      dicale incompatibilità tra nozione di contratto e circo-
     come possibile oggetto di “corrispettivo”, che si leg-                    lazione dei dati personali, ma di interferenza tra due
     geva nella corrispondente Proposta (37), sembra con-                      piani normativi (disciplina del contratto e normativa
     fortare questa impostazione, lì dove, nell’art. 3, par.                   a tutela dei dati personali, appunto) che nella stessa
     1, ha riguardo sia al «contratto in cui l’operatore eco-                  operazione sono compresenti e meritano dunque di
     nomico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto                        essere indagati nella loro complessa interazione, in
     digitale o un servizio digitale al consumatore e il con-                  una prospettiva che non disconosca la differente ge-
     sumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corri-                      rarchia dei valori coinvolti (40).

                                                                               6. (segue) c) il contratto “algoritmico”.
     circolazione dei dati. Titolarità, strumenti negoziali, diritti e tu-
     tele, Pacini, 2020, 80 ss.                                                Lì dove l’algoritmo si erge a regola del rapporto, an-
     (34) Per tutti v. le riflessioni, in larga parte condivisibili, di Zeno   corché voluta dalle parti, oppure è esso stesso a de-
     Zencovich e Resta, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi         terminare il perfezionamento dell’accordo, anche se
     in rete, in Riv. trim dir. proc. civ., 2018, 411 ss. V. inoltre Spezia-   sempre sulla base della scelta iniziale delle parti di
     le, L’ingresso dei dati personali nella prospettiva causale dello
                                                                               affidarsi al software, si aprono indubbiamente pro-
     scambio: i modelli contrattuali di circolazione, in Contr. e impr.,
     2021, 613 e Addante, L’accesso ai dati personali quale corrispet-
                                                                               blemi inediti.
     tivo di contenuti e servizi digitali, in Cuocci, Lops e Motti (a cura     Si è detto, in particolare, che lo smart contract (41)
     di), op. cit., 397 ss.                                                    pone come problema principale quello della «ridu-
     (35) Camardi, Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770
     sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Ope-
     razioni di consumo e circolazione di dati personali, in Giust. civ.,
     2019, 505 ss., discorre di figure contrattuali «a titolo, o meglio a      (38) Previsione ora pedissequamente riprodotta dal legislatore
     struttura gratuita alle quali si affianca – ma non in funzione cor-       italiano del recepimento (avvenuto con il d.lgs. 4 novembre 2021,
     rispettiva – un atto dispositivo mediante il quale il consumatore         n. 173) nel nuovo art. 135-octies c. cons.
     cede al fornitore suoi dati personali». In consonanza si pone l’arti-     (39) Per un quadro aggiornato delle diverse posizioni v. Versaci,
     colata tesi proposta da C. Irti, Consenso “negoziato” e circolazione      La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori, Esi,
     dei dati personali, Giappichelli, 2021, spec. 114 ss., che evoca il       2020, 135 ss.
     modello delle promesse condizionate ad una prestazione (c.d. si-          (40) Questo è, in definitiva, il condivisibile percorso seguito, da
     nallagma – non corrispettivo – ma condizionale) ipotizzando che           ultimo, da C. Irti, op. cit., passim, e spec. 57 s., per la quale ricono-
     lo schema formale di riferimento possa essere quello dell’art. 1333       scere che i dati personali possono formare oggetto di sfruttamento
     c.c.                                                                      economico, non equivale a negarne la natura di più tradizionali
     (36) Sulla quale v. De Franceschi, La vendita di beni con elementi        diritti della personalità, bensì porta a ragionare sui concreti limiti
     digitali, Esi, 2019.                                                      di liceità di tale sfruttamento entro i confini previsti dalle norme
     (37) La proposta di direttiva non solo equiparava le due fattispe-        che tutelano la personalità, ed è altresì utile a ricondurre tali scam-
     cie (senza distinguere “contratto” da “caso”) ma conteneva anche,         bi nell’area del contratto, passaggio «funzionale a estendere loro
     nel considerando n. 13, un espresso riferimento alle informazioni         quella disciplina, ormai spiccatamente multilivello, pensata “per
     personali quali «controprestazione non pecuniaria». Nel cambio            riequilibrare rapporti fisiologicamente fondati su una strutturale
     di passo ha evidentemente pesato il parere del 14 marzo 2017 del          disparità di potere”».
     Garante Europeo della Protezione dei Dati Personali, che si era           (41) La cui concezione originaria si deve alla riflessione di Nick
     detto preoccupato dell’implicita equiparazione tra dati personali e       Szabo, ancora negli anni ’90 del secolo scorso (Szabo, Formalizing
     corrispettivo in denaro.                                                  and Securing Relationships on Public Networks, in 2 First Mon-

56    EDITORIALI
zione di autonomia privata in termini di possibilità di                    però, altrove) (46), o, meglio, di procedimenti di ge-
non adempimento» (42). Ma, prima ancora, lo smart                          stione di tutte o alcune delle fasi di un contratto (47).
contract pone in dubbio, in misura assai più forte di                      Sempre in una prospettiva analitica, si è propo-
quanto non avvenga rispetto alle altre epifanie del                        sto (48), poi, di tracciare un discrimine tra i casi in
contratto digitalizzato, la sua stessa riconducibilità                     cui l’algoritmo opera in sede di negoziazione (c.d. ne-
alla nozione di contratto, al punto da sospingere qual-                    goziazione algoritmica (49), funzionale alla formazio-
cuno ad evocare l’ennesima crisi (43) della categoria                      ne del contratto o alla determinazione dell’oggetto) e
o, perlomeno, «the beginning of the end of classic                         quello in cui è finalizzato a governare l’esecuzione e
contract law» (44), a definitivo completamento di                          la gestione del rapporto contrattuale (smart contract
un processo di «disumanizzazione» o «spersonaliz-                          propriamente detto).
zazione» iniziato ormai da diversi decenni e che la                        Un aspetto, però, ci pare indiscutibile: in tutte le di-
rivoluzione digitale avrebbe solo esponenzialmente                         verse configurazioni dello smart contract, la volontà
acuito (45).                                                               umana è sempre presente, quanto meno sullo sfon-
Nell’affrontare una tale questione preliminare la dot-                     do (50), e dove c’è la volontà, lì è pure il contratto,
trina ha già lanciato un primo, ineludibile, monito                        restando all’interprete solo il compito di indagare
all’interprete, che può, mutandone opportunamente                          come e in quali forme esso si presenta (e convincente
i termini, essere esteso a tutti fenomeni emergen-                         ci pare, en passant, la proposta di inquadrarlo nella
ti dall’impiego delle nuove tecnologie: quello di non                      categoria dell’accordo configurativo) (51) e ragionare,
farsi irretire da terminologie suggestive, tanto ricche                    quindi, dei suoi requisiti di validità, con riguardo, ad
di carica evocativa quanto foriere di equivoci. È così                     esempio, alla sua forma o alla determinatezza e deter-
evidente che il sintagma smart contract, almeno per                        minabilità del suo oggetto.
la parte in cui evoca il contratto, è improprio, perché                    È la direzione in cui si è, pioneristicamente ma, al
il fenomeno è assai più variegato, potendo gli smart                       contempo, timidamente mosso anche il legislato-
contracts «assumere sia la natura di contratti, sia
quella di atti di esecuzione di un contratto» (che è,
                                                                           (46) Così G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza ar-
                                                                           tificiale, cit., 443. Analoghe perplessità esprimono Janssen e F.P.
day, 1997, in https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/            Patti, Demistificare gli smart contracts, in ODCC, 2020, 40, i qua-
view/548/469-publisher=First), quali protocolli informatici che            li evidenziano come solo in alcuni casi (forse destinati ad ampliarsi
incorporano una serie di clausole contrattuali, volti ad automa-           nelle applicazioni future, in cui ad es. la piattaforma su cui opera-
tizzare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in taluni casi,     no gli smart contracts dovesse essere utilizzata per reperire con-
anche la fase di formazione dell’accordo o la sua eventuale modi-          traenti prima non conosciuti e concludere il contratto, che verrà
ficazione successiva, garantendone peraltro l’immodificabilità. Sul        poi eseguito autonomamente), gli smart contracts possano essere
tema v. Amato, La ‘computerizzazione’ del contratto (smart, data           considerati contratti in senso tecnico.
oriented, computable e self-driving contracts). Una panoramica,            (47) Così A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi, cit., 415, per il
in Eur. dir. priv., 2020, 1259 ss.                                         quale «potrebbe allora dirsi che il sintagma smart contract de-
(42) Battelli e Incutti, Gli smart contracts nel diritto bancario          signa una struttura contrattuale (sulla falsariga di: contratti reali,
tra esigenze di tutela e innovativi profili di applicazione, in Contr.     contratti formali, contratti con effetti reali etc.), la cui natura risie-
e impr., 2019, 929. Di crisi del “dogma della volontà”, collegata          de non nei contenuti ma in una particolare architettura del con-
alla sempre maggiore oggettivizzazione e standardizzazione del             tratto (sia nella sua dimensione di atto che in quella di rapporto)».
contratto, discorre Rampone, Smart Contract: né smart, né con-             (48) Sempre A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi, cit., 414.
tract, in Riv. dir. priv., 2020, 258.                                      (49) Di cui si occupano peraltro espressamente gli artt. 1, comma
(43) Immagine, da Grant Gilmore in poi (The Death of Contract,             6-quinquies, e 67-ter, TUF (aggiunti dal d.lgs. 3 agosto 2017, n.
2ª ed., Ohio State University Press, 1995 [1ª ed., 1974]), tanto ri-       129, in attuazione della direttiva 2014/65/UE) riguardanti la «ne-
corrente quanto abusata, oltre che sempre puntualmente smentita            goziazione algoritmica» di strumenti finanziari.
dal trascorrere del tempo.                                                 (50) «L’uomo, per ora, c’è, anche se dietro le quinte: programma
(44) Savelyev, Contract Law 2.0: “Smart” contracts as the be-              l’algoritmo, sceglie di usarlo, decide di effettuare lo scambio con
ginning of the end of classic contract law, in 26 Information and          quelle modalità» (A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi, cit., 414;
Communication Technology Law, 2017, 116 ss.                                in termini analoghi si esprime Maugeri, Smart Contracts e discipli-
(45) Il punto di partenza dell’analisi è, naturalmente, l’area dei         na dei contratti, Il Mulino, 2021, passim).
contratti di massa, su cui si può proficuamente rievocare il fecon-        (51) Di accordo configurativo di tipo normativo discorre, in par-
do dialogo che vide protagonisti, a fine degli anni ’90, alcuni dei        ticolare, A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi, cit., 416 s., dal che
più autorevoli esponenti della civilistica italiana: v. Oppo, Disuma-      scaturisce la condivisibile conclusione secondo cui «l’automati-
nizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, 525 ss.; N. Irti,   smo algoritmico è compatibile con la nozione di contratto», per-
È vero ma... (Replica a Giorgio Oppo), ivi, 1999, I, 273 ss. e C.M.        ché «non nasce, dall’uso di queste tecniche, un contratto “nuovo”,
Bianca, Acontrattualità dei contratti di massa?, in Vita not., 2001,       o, perfino, un quid di diverso dal contratto (difficile, in concreto,
1120 ss.                                                                   da identificare)».

Pactum                 Rivista di diritto dei contratti                                                                                n. 1/2022        57
re nazionale, che, tra i primi in ambito europeo, ha                     caso, innanzitutto, dei contratti aleatori) in cui vi è,
     fornito un primo inquadramento della nozione di                          nelle parti, la consapevole accettazione di un rischio
     smart contract, accompagnandola da uno pur strin-                        superiore al normale, rimane il problema, appunto,
     gato quadro di regole. Regole che, pur al costo di                       di accertare che una simile accettazione consapevole
     qualche eccessiva semplificazione (52), in definitiva                    del rischio (56) vi sia stata: un elemento, questo, che
     confermano la riconducibilità del fenomeno alla cate-                    l’opacità degli algoritmi, specie di quelli di intelligen-
     goria del contratto. In particolare, l’art. 8-ter del c.d.               za artificiale, inevitabilmente mette in crisi.
     “decreto semplificazioni” (53), dopo aver definito lo                    Analoghe osservazioni possono svolgersi, senza qui
     smart contract come «un programma per elaborato-                         indugiare oltre, dato il limitato spazio a disposizio-
     re che opera su tecnologie basate su registri distribu-                  ne, per tutti gli altri profili di disciplina (generale) del
     iti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o                    contratto, la cui rilevanza non viene affatto azzerata
     più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse»,               dal ricorso allo smart contract (57).
     prevede che il programma così definito soddisfa il re-                   Almeno nella loro essenza, alcuni di questi problemi,
     quisito della forma scritta (anche ai fini dell’art. 1350                quelli in particolare legati all’automatica eseguibilità
     c.c., dunque) previa identificazione informatica delle                   del protocollo informatico su cui si erge l’impalcatu-
     parti interessate.                                                       ra dello smart contract, si erano peraltro già affac-
     Se l’indagine relativa al requisito della forma degli                    ciati all’attenzione degli interpreti quando, agli inizi
     smart contracts può dirsi, quindi, superata dal detta-                   del secolo scorso, si ragionò sull’inquadramento e la
     to normativo, almeno per i contratti riconducibili alla                  disciplina dei contratti conclusi mediante distribu-
     definizione di legge, più delicata appare la questione                   tore automatico (58), accostamento non infrequen-
     relativa al requisito della determinabilità dell’ogget-                  te in questa materia (59). Con le differenze del caso,
     to, specialmente se si è propensi ad intenderlo come                     pertanto, non è del tutto semplicistico affermare che
     espressione di un’esigenza di concretezza (di previ-                     lo smart contract non fa altro che potenziare quel
     sione) dei contorni dell’impegno negoziale (54), che                     concetto di automazione ricorrendo ad un protocollo
     difficilmente parrebbe dirsi soddisfatta da un pro-                      informatico applicabile, in linea teorica, a qualsiasi
     tocollo informatico chiamato, in sostituzione delle
     parti, ad assumere decisioni complesse sulla base
     dell’analisi di un numero non preventivabile di varia-
                                                                              (56) A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi, cit., 420 s. Anche G.
     bili concrete (55). Ed anche ove si ritenga l’obiezione                  Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, cit.,
     superabile, o adottando una diversa (e più tradiziona-                   456, si chiede «se di volontà in senso stretto si tratta, anticipa-
     le) concezione del requisito della determinabilità che                   tamente dichiarata, rispetto all’effettivo formarsi delle condizio-
     da una concreta prevedibilità dell’impegno prescinda,                    ni contrattuali e quindi del contenuto negoziale, almeno in parte,
                                                                              oppure se non sia invece più aderente rappresentare tutto ciò nei
     oppure riconoscendo che la nozione di determinabi-
                                                                              termini di un sistema di assunzione del rischio». Sul tema v. an-
     lità è suscettibile di dilatarsi in quelle ipotesi (ed è il              che Di Giovanni, Attività contrattuale e intelligenza artificiale, in
                                                                              Giur. it., 2019, 1657 ss.
                                                                              (57) Cfr. la conclusione cui giunge G. Finocchiaro, Il contratto
                                                                              nell’era dell’intelligenza artificiale, cit., 459, per la quale «non
     (52) Prima fra tutte quella della restrizione della nozione norma-       pare che, nel caso in cui il contratto sia uno smart contract, sia
     tivamente rilevante di smart contract ai soli protocolli informatici     richiesto al giurista di superare le categorie consolidate né di in-
     basati su blockchain, ossia su registri distribuiti (quando il feno-     ventarne di nuove». E v. Federico, op. cit., 505: «L’accertabilità di
     meno è, nella prassi, assai più vasto).                                  vizi del consenso, la verifica dell’identità e dell’idoneità delle “parti
     (53) D.l. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti         contraenti”, la necessità di adeguamento al modello contrattuale
     in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la         dei princípi e delle clausole generali (…), l’esigenza di adeguate
     pubblica amministrazione, convertito con modificazioni dalla l. 11       tutele in caso di sopravvenienze, la garanzia di una giustiziabilità
     febbraio 2019, n. 12.                                                    sono problematiche riferibili al contratto del quale gli smart con-
     (54) V. C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 3ª ed., Giuffrè,   tracts eseguono automaticamente le clausole».
     2019, 276.                                                               (58) Oggetto del primo lavoro monografico di un giovanissimo
     (55) Come rileva G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelli-     Antonio Cicu, pubblicato col titolo Gli automi nel diritto privato,
     genza artificiale, cit., 455 s., «preso atto che esistono algoritmi i    in Il Filangieri, 1901, 561 ss., seguito a breve distanza da Scialoja,
     quali sono in grado di apprendere in modo autonomo e di prende-          L’offerta a persona indeterminata ed il contratto concluso me-
     re decisioni senza che le relazioni causa-effetto siano necessaria-      diante automatico, S. Lapi, 1902.
     mente comprese dall’uomo, (…) [l]’oggetto del contratto in questo        (59) Ed evocato dallo stesso Szabo, op. cit., per il quale gli «smart
     caso (…) è determinabile, ma non sempre prevedibile, sulla base         contracts go beyond the vending machine in proposing to embed
     di criteri e di parametri che in taluni casi non consentono una rap-     contracts in all sorts of property that is valuable and controlled by
     presentazione anticipata» ossia «una pre-comprensione».                  digital means».

58    EDITORIALI
bene, conseguentemente amplificando a dismisura gli                       consumatori, in larghissima parte norme imperative,
interrogativi giuridici connessi.                                         muovendosi, per così dire, dentro ad una speciale bol-
Vi sono, poi, i falsi problemi.                                           la di immunità (63). È appena il caso di rilevare che
Ad iniziare da quello, per guardare al lato dello svolgi-                 l’automatismo connaturato all’operare dei protocol-
mento del rapporto, della limitazione dell’autonomia                      li informatici non si traduce necessariamente nella
che sarebbe rappresentata dalla impossibilità di non                      collocazione delle parti su una base di parità, giacché
adempiere: limitazione, in realtà, almeno di regola da                    esso può comunque essere oggetto di un’imposizione
ridimensionare se si ragiona, come da qualcuno ben                        unilaterale, che annulla gli spazi della negoziazione
messo in evidenza, sulla natura di atto dovuto dell’a-                    individuale. Né può dirsi di ostacolo alla qualifica-
dempimento (60).                                                          zione di una clausola “algoritmica” come vessatoria il
O, ancora, l’idea della presunta inapplicabilità agli                     fatto che essa sia astrattamente in grado di operare
smart contracts delle norme di diritto imperativo,                        in modo reciproco per entrambe le parti, ponendo
di un’esenzione, in altre parole, dal diritto cogente.                    cioè un diritto o un obbligo sia al professionista sia
Un’idea, questa, semplicemente infondata, posto che                       al consumatore. È, infatti, un dato da tempo assodato
il programma informatico, anche quando integri la                         che la formale reciprocità degli effetti di una clausola
regola del rapporto, altro non è se una particolare ve-                   non è requisito sufficiente ad escluderne la vessato-
ste digitale di una regola pattizia, soggetta, come ogni                  rietà (64), che deve essere valutata avendo riguardo
altra clausola contrattuale, al diritto vigente, in tutte                 alla concreta incidenza della clausola stessa sugli in-
le sue articolazioni (61).                                                teressi sostanziali delle parti.
Del tutto inaccoglibile (62) è, più specificamente, la
tesi secondo cui gli smart contracts, in quanto per
                                                                          7. Qualche conclusione interlocutoria, a mo’
loro natura “egualitari” (egalitarian) si sottrarrebbe-
                                                                          d’inizio di un nuovo percorso d’indagine.
ro all’applicazione delle norme in materia di tutela dei
                                                                          Per chiudere, vorremmo proporre tre minime rifles-
                                                                          sioni finali circa le direzioni che potrebbe intrapren-
                                                                          dere lo studio – ma anche la politica regolatoria – dei
(60) G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artifi-      contratti (in senso ampio) digitali di qui a venire.
ciale, cit., 458, per la quale il problema è invece correttamente po-
sto «se si imposta in termini di scelta relativa, per esempio, all’ob-
                                                                          La prima, di carattere generale, è una direttiva che si
bligazione alla quale adempiere, ponendosi un’alternativa fra due         rivolge innanzitutto al legislatore. Data la velocità del
obbligazioni che, nel caso concreto, non possano essere entrambe          progresso tecnologico, qualsiasi normativa sui con-
adempiute. In questo caso la scelta relativa all’adempimento po-          tratti digitalizzati dovrà continuare ad essere, come in
trebbe essere automatica e così sfuggire alla volontà del debitore».
Osserva A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi, cit., 421, che «sul
                                                                          prevalenza è stata finora, tecnologicamente neutra,
versante dell’esecuzione o, perfino, su quello della determinazione       ossia astratta da specifiche applicazioni della tecnica
del contenuto del contratto, l’esigenza di un controllo si riduce, o      informatica (65), al fine di evitare che la rapida obso-
viene meno del tutto: l’affare e le sue esigenze, qui, prendono il        lescenza della specifica tecnologia regolata si tradu-
sopravvento, e, anzi, l’automazione riduce, se non azzera, rischi e
                                                                          ca in una ancora più rapida obsolescenza delle stesse
costi ai quali vanno incontro le parti di contratti non automatizzati
(in certi casi, l’algoritmo può perfino eliminare la possibilità tecni-   norme regolatrici. Un’accortezza, questa, che attenua
ca di un “inadempimento”, blindando l’esecuzione del contratto e          anche il già evocato rischio che le previsioni speciali
ponendo così una prospettiva davvero nuova, anche dal punto di            ritenute di volta in volta necessarie per regolare un
vista rimediale)».
                                                                          fenomeno nuovo si limitino a fotografare il fenomeno
(61) Janssen e F.P. Patti, op. cit., 41 s.
                                                                          regolato, ricavando esclusivamente da quello, ossia
(62) Per tutti Janssen e F.P. Patti, op. cit., 42 e, con specifico ri-
guardo al diritto dei consumatori, 45. V. inoltre Schrey e Thalho-
fer, Rechtliche Aspekte der Blockchain, in Neue Juristische Wo-
chenschrift, 2017, 1431 ss.
                                                                          (63) Savelyev, op. cit., 131.
Altra questione è se la disciplina consumeristica attuale sia ade-
guata a dare risposta alle sfide inedite poste dai contratti algorit-     (64) Sull’assoggettabilità al giudizio di vessatorietà ex art. 33 cod
mici. Dubitativo, sul punto, A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi,        cons. delle clausole c.d. reciproche o bilaterali, ovvero idonee ad
cit., 421, per il quale è «assai arduo cercare di applicare il diritto    operare in favore e a carico di entrambe le parti si rinvia a S. Tro-
dei consumatori a qualcosa di così diverso dalle vecchie tecniche         iano, Art. 33, cod. cons., I. Osservazioni generali. La vessatorietà

di contrattazione a distanza, che, comunque, non incidevano sulla         delle clausole e la presunzione di cui al 2° comma, in Zaccaria e De
natura di contratti che restavano totalmente “umani”», ditalché           Cristofaro (a cura di), Commentario breve al diritto dei consuma-
«la strada giusta sembra essere, in Europa, l’avvio del discorso          tori, 2ª ed., Cedam, 2013, 275.
su una nuova disciplina, un processo appena avviato con il Libro          (65) La neutralità tecnologica informa, ad es., il citato Regola-
Bianco sull’intelligenza artificiale».                                    mento eIDAS.

Pactum                 Rivista di diritto dei contratti                                                                           n. 1/2022       59
dalle pratiche invalse tra gli operatori economici o da                   mo di intelligenza artificiale può operare e le infinite
     questi imposte, la stessa regola del rapporto.                            variabili che può consentire di prendere in considera-
     La seconda si estende anche all’interprete e discende                     zione, si deve, infatti, riconoscere che la tecnica infor-
     dalla già segnalata opacità che la tecnologia digitale                    matica, se adeguatamente modulata, può divenire un
     presenta per le parti che ad esse decidono di ricor-                      mezzo a disposizione delle parti per “personalizzare”
     rere. Posta la non discutibile riconducibilità di questi                  il contratto, mettendo l’automazione al servizio di una
     fenomeni all’area dell’autonomia, l’analisi, anziché li-                  maggiore duttilità dell’istituto e consentirgli, in con-
     mitarsi nuovamente a scattare istantanee più o meno                       trotendenza rispetto alla stesa funzione di standardiz-
     sfocate, dovrebbe incentrarsi sulle tecniche che assi-                    zazione per la quale l’algoritmo è stato precipuamente
     curino al meglio l’integrità e la consapevolezza del vo-                  pensato, di adattarsi con flessibilità al mutare delle si-
     lere dei contraenti (66), sì da evitare che l’esercizio di                tuazioni (70).
     autonomia si risolva in un simulacro di volontà, dele-
     gata, in realtà, al programma informatico, altresì ade-
     guatamente distinguendo i casi in cui l’opacità della
     tecnologia digitale investa entrambe le parti ovvero
     solo una di esse, venendo, in questo secondo caso, ad
     evidenziare una peculiare “asimmetria tecnologica”,
     con i suoi correlati impliciti sul piano della rilevanza
     della (in)giustizia contrattuale (67).
     La terza riflessione, di tono più ottimistico, attiene
     alla constatazione che le tecnologie digitali possono
     effettivamente essere anche di complemento rispet-
     to alla realizzazione degli interessi delle parti, dive-
     nendo persino, almeno nella migliore delle ipotesi,
     strumenti di esaltazione dell’autonomia privata (68)
     o congegni utili a perseguire un più elevato livello di
     protezione del consumatore, ad esempio innescan-
     do prestazioni risarcitorie automatiche in suo favo-
     re (69). Date le innumerevoli direzioni in cui l’algorit-

     (66) Sull’esigenza di un controllo sul rispetto del principio dell’ac-
                                                                               sion of Contracts, in Schulze, Staudenmayer e Lohsse (a cura di),
     cordo v. A.M. Benedetti, Contratto, algoritmi, cit., 421.
                                                                               Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challen-
     (67) Su questo secondo asse di indagine si incentra la riflessione        ges and Gaps, Nomos-Hart, 2017, 83. E v. anche Janssen e F.P.
     di Federico, op. cit., 493, secondo cui l’utilizzazione dei programmi     Patti, op. cit., 38.
     di intelligenza artificiale «esige una riformulazione del problema
                                                                               (70) Ben diverso è lo scenario che si apre se si ragiona, per con-
     della giustizia contrattuale, rectius equilibrio contrattuale». Op-
                                                                               tro, di un impiego degli algoritmi da parte del legislatore al fine di
     portunamente sottolineano Bargelli e Calderai, A contract law
                                                                               operare una personalizzazione delle norme applicabili, abbando-
     for the age of digital platforms? An introduction, in Eaed. (a cura
                                                                               nando la strada battuta della generalità e dell’astrattezza per con-
     di), A contract law for the age of digital platforms?, Pacini, 2021,
                                                                               sentire ad esse di adattarsi alle peculiarità delle vicende concrete e
     11, come in particolare le condizioni in cui operano le piattaforme
                                                                               alle mutevoli qualità individuali. Una prospettiva tanto suggestiva
     digitali «raise concerns of asymmetry, dependence, and uncer-
                                                                               quanto insidiosa e, a nostro avviso, da contenere (se non respinge-
     tainty that affect all users, regardless of whether they are consu-
                                                                               re del tutto), se non si vuole che il diritto abdichi alla funzione di
     mers, suppliers or prosumers».
                                                                               orientare ex ante le condotte dei consociati, con regole informate
     (68) La straordinaria capacità di calcolo dei programmi informa-          al principio di eguaglianza. Di “personalizzazione” del diritto e dei
     tici, in particolare di quelli basati sull’I.A., rende, per es., parti-   rimedi discorrono, in particolare, con riguardo anche alle oppor-
     colarmente attrattivi gli algoritmi quali strumenti per la gestione       tunità offerte dalle tecnologie informatiche, Ben-Shahar e Porat,
     delle sopravvenienze, in alternativa, o in affiancamento, ai rimedi       Personalized Law: Different Rules for Different People, Oxford
     conservativi tipici o atipici tradizionali nonché alle tecniche di ri-    Scholarship Online, 2021; un’analoga linea d’indagine è percorsa
     negoziazione (spunti, in tal senso, in A.M. Benedetti, Contratto,         da Casey e Niblett, The Death of Rules and Standards, in 92 In-
     algoritmi, cit., 421).                                                    diana Law Journal, 2017, 1401 ss. In Italia il tema è stato affron-
     (69) Borgogno, Smart Contracts as the (new) Power of the                  tato, dallo specifico angolo visuale della tutela del consumatore,
     Powerless? The stakes for Consumers, in 26 European Review of             da F.P. Patti, Personalization of the Law and Unfair Terms in
     Private Law, 2018, 885 ss.; Fries, Schadensersatz ex machina, in          Consumer Contracts. Bocconi Legal Studies Research Paper No.
     Neue Juristische Wochenschrift, 2019, 901 ss. Scettico, però, sul         3466214, October 2019, consultabile al link: https://ssrn.com/
     punto, Guggenberger, The Potential of Blockchain for the Conclu-          abstract=3466214.

60    EDITORIALI
Puoi anche leggere