IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE ISTITUTI TIPICI - Dott.ssa Paola Maria Rho Convegno ODCEC Novara - commercialistinovara.
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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE ISTITUTI TIPICI Dott.ssa Paola Maria Rho Convegno ODCEC Novara 18 febbraio 2019
IL BILANCIO: FINALITA’ Il bilancio d’esercizio rappresenta il complesso di informazioni in grado di evidenziare la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa. Il bilancio è un sistema di primaria importanza poiché permette all’impresa di comunicare con l’ambiente che la circonda: soci, amministratori, clienti, creditori, erario e terzi in genere. Il bilancio permette anche una valutazione dell’operato dei gestori i quali rendono conto dei risultati della loro gestione e assume anche una valenza interna per l’attività di programmazione e controllo. 2 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO: FINALITA’ Le norme civilistiche individuano i seguenti postulati del bilancio: postulato della chiarezza: gli amministratori nella redazione del bilancio, devono rispettare gli schemi formalmente stabiliti dalia legislazione civilistica, non raggruppare le singole voci se non nei termini previsti dagli schemi di legge, non effettuare compensazioni di partite, postulato della rappresentazione veritiera e corretta: gli amministratori devono effettuare correttamente le stime e le valutazioni di bilancio allo scopo che il risultato conseguito possa essere rappresentato in maniera corretta, principio di neutralità: il bilancio d’esercizio deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; 3 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO: FINALITA’ principio di prudenza: gli utili attesi ma non ancora realizzati non devono essere iscritti nel bilancio; pertanto, possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si deve altresì tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. principio di continuità aziendale: la valutazione delle voci deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa; principio della rappresentazione sostanziale: la rilevazione e la presentazione delle voci e effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; principio della competenza: gli amministratori devono tener conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 4 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO: FINALITA’ principio di costanza dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione non devono essere modificati da un esercizio all’altro, tranne al verificarsi di cause eccezionali che consentano, a fronte di esplicita informativa all’interno del bilancio, di derogare tali principi; principio della rilevanza: non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta; principio della comparabilità: per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente; se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate segnalando la non comparabilità e l’adattamento in nota 5 integrativa. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO: FINALITA’ Le finalità riconosciute al bilancio d’esercizio consistono nel rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto il patrimonio aziendale: evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria, e le sue variazioni, e mostrare il risultato economico dell’esercizio. Le finalità del bilancio possono riassumersi nelle due funzioni preminenti: 1. da un lato: fornire una periodica ed attendibile conoscenza del risultato economico conseguito nell’esercizio, mostrando chiaramente i componenti positivi e negativi di reddito. E ancora esprimere la situazione patrimoniale dell’impresa evidenziando la valutazione e composizione del patrimonio aziendale, senza tralasciare la sua situazione finanziaria e le caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e passività, con riguardo al loro grado di liquidità ed esigibilità. 2. dall’altro lato altra funzione preminente è quella di: fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio d’esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento, in modo da renderlo intelligibile e corretto. Ed è nella Nota integrativa che tali "elementi informativi" vanno esposti. 6 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO: FINALITA’ La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, proprie del bilancio d’esercizio, non dipende soltanto dalla individuazione dei valori espressi nei prospetti dello Stato patrimoniale, del Conto economico e, dopo la riforma del D.Lgs. 139/2015, del Rendiconto finanziario. Essa dipende anche e soprattutto da una puntuale informativa, riportata nella Nota integrativa, con funzione esplicativa ed integrativa dei valori riportati in bilancio. 7 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO: FINALITA’ In sintesi, si può affermare che la Nota integrativa deve fornire: un commento esplicativo dei dati presentati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa); una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e rendiconto finanziario. La Nota integrativa deve contenere, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa). 8 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO: FINALITA’ L’elenco delle informazioni specifiche da riportare nella Nota integrativa è prescritto dal Codice Civile. La legge prescrive anche di fornire informazioni complementari laddove sia necessario ai fini della chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Di seguito le norme che regolano il contenuto della Nota integrativa: l’art. 2427 c.c. "Contenuto della Nota integrativa"; l’art. 2427-bis c.c. "Informazioni sul fair value strumenti finanziari"; l’art. 2423 c.c. "Redazione del bilancio", che stabilisce, al comma 3, una prescrizione generale riguardante le informazioni complementari; l’art. 2435-bis c.c. "Bilancio in forma abbreviata"; l’art. 2435-ter c.c. "Bilancio delle micro-imprese"; altre norme del codice civile diverse dalle precedenti; altre disposizioni diverse dal codice civile (OIC 11 e 12). 9 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE L’art. 2519 c.c. al comma 1 prevede che «Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni». Pertanto, le società cooperative devono redigere il bilancio di esercizio nel rispetto dei principi disposti a carico delle società di capitali dagli artt. 2423 e ss. c.c. La locuzione dell’art. 2519 c.c. "in quanto compatibili", però, lascia intendere che da un lato, le cooperative debbano redigere i documenti di bilancio tenendo conto dei principi generali applicabili alle società di capitali, rappresentando fedelmente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria; nel contempo, però devono anche informare i soci e i terzi sul perseguimento dello "scambio mutualistico", essenza di queste società, e sulle attività che hanno coinvolto i soci. 10 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’ Il legislatore utilizza ben due articoli per definire la mutualità: l’articolo 2512 c.c. (cooperativa a mutualità prevalente), che ha fissato l’ambito dello scambio mutualistico, e l’articolo 2513 c.c. (criteri per la definizione della prevalenza), che ha stabilito precisi criteri “quantitativi” per verificare la presenza della condizione di “prevalenza” della mutualità. 11 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’ Art. 2512 - Cooperativa a mutualità prevalente Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 12 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’ Art. 2513 - Criteri per la definizione della prevalenza Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50%del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media 13 ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’ Per quanto concerne l’assenza di fini speculativi, affinché l’ente ottenga il riconoscimento di cooperativa a mutualità “prevalente”, con la possibilità di applicare, soprattutto, le agevolazioni a carattere fiscale e tributario, si rende necessario che lo statuto sociale contenga alcune clausole “inderogabili”, individuate dall’articolo 2514 c.c. 14 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’ Art. 2514 c.c. - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la 15 promozione e lo sviluppo della cooperazione. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE Il bilancio di esercizio delle società cooperative, caratterizzate dal perseguimento dello scopo mutualistico, contiene una serie di specificità, stabilite dal Codice civile: 1) art. 2513, comma 1, c.c.: la cooperativa a mutualità prevalente, ad opera di amministratori e sindaci, deve documentare in nota integrativa la condizione di prevalenza, evidenziando i parametri che la determinano; 2) art. 2528, ultimo comma, c.c.: gli amministratori nella relazione al bilancio sono tenuti a illustrare i motivi che hanno determinato l’ammissione di nuovi soci; 3) art. 2545 c.c.: amministratori e sindaci, nelle rispettive relazioni al bilancio, previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c., devono specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il raggiungimento dello scopo mutualistico; 4) art. 2545-sexies c.c.: le cooperative devono distinguere in bilancio le diverse gestioni mutualistiche, evidenziando le attività svolte con i soci. 16 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE Pertanto, oltre alle indicazioni di carattere generale, richieste per tutte le società di capitali e, di conseguenza, anche per le società cooperative, le informazioni ulteriori da introdurre nei documenti di bilancio devono riguardare specificamente i seguenti argomenti: la dettagliata "composizione del capitale sociale" quando la cooperativa è partecipata da diverse tipologie di soci; i criteri applicati nella "gestione sociale" per il conseguimento dei rapporti inerenti lo "scambio mutualistico", di cui all’art. 2545 c.c. ; il rispetto o il mancato rispetto dei criteri necessari al mantenimento in testa alla società del requisito della "prevalenza" mutualistica, di cui al comma 1 dell’art. 2513 c.c. ; le ragioni delle determinazioni assunte, con particolare riguardo all'"ammissione dei nuovi soci", di cui all'ultimo comma dell’art. 2528 c.c.; 17 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE la modalità di formazione e assegnazione dei "ristorni", di cui al comma 2 dell’art. 2545-sexies c.c. ; l’entità dei "prestiti sociali" e la relativa remunerazione; i "rapporti sviluppati" nel corso dell’esercizio con le varie categorie di soci, con particolare riferimento alla categoria dei soci cooperatori e dei soci finanziatori; i "rapporti economici e finanziari" intrattenuti con il sistema cooperativo, compresi quelli intrattenuti con altre cooperative e con consorzi, con l’indicazione degli oneri sostenuti e dei proventi realizzati; le operazioni eseguite con "parti correlate", di cui al n. 22-bis del comma 1 dell’art. 2427 c.c. 18 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE Ai sensi dell’art. 2519 c.c. (applicabilità norme sulle s.p.a.) le Cooperative possono redigere il bilancio: o il bilancio in forma ordinaria (ex artt. 2423-ter, 2424, 2425 c.c.) o il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) o il bilancio delle micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.) in attesa di chiarimenti dal Ministero N.B. Il Ministero dello Sviluppo Economico con una nota del 20/03/2017, indirizzata ai Revisori ex D. Lgs. 220/02, stante la peculiare disciplina prevista per le cooperative, ha ritenuto che il D. Lgs. n. 139/2015 non abbia abrogato tali disposizioni e, sposando una interpretazione testuale delle norme, ha stabilito l’inapplicabilità dello schema di bilancio per le microimprese alle società cooperative. 19 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e dei Revisori contabili, nel documento “Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015” del maggio 2017, invita a rispettare le indicazioni ministeriali, ma auspica una riconsiderazione dell’interpretazione normativa del Ministero, in quanto, comunque, per le cooperative è previsto un rinvio alle disposizioni delle società per azioni, ai sensidell’art.2519c.c., che consentirebbe l’applicazione dell’art. 2435-ter c.c. Il Consiglio ritiene che l’inserimento delle informazioni specifiche indicate dagli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies c.c., possa avvenire anche in calce ai prospetti di bilancio, senza determinare alcuna segnalazione di irregolarità. 20 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE Tassonomia PCN_2018-11-04 21 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE Novità contenute nella Tassonomia PCN_2018-11-04 per le cooperative: Informazioni relative alle cooperative Introduzione, Informazioni relative alle cooperative Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile Commento, Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile Commento, Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile Commento, Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile Commento, Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile Commento, Informazioni relative alle cooperative 22 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE: SPECIFICITA’ Alcuni elementi specifici dei bilanci delle cooperative: 1) il patrimonio netto 2) il prestito sociale 3) i ristorni 4) la mutualità e gli indici di prevalenza 23 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Perdita ripianata nell'esercizio X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Totale patrimonio netto 24 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: I-CAPITALE L’art. 2511 c.c. istituisce la variabilità del capitale sociale: - non costituisce l’elemento fondamentale del patrimonio netto, cioè delle risorse proprie della società, né tanto meno elemento costitutivo della società stessa; - è sottratto alla limitazione di un importo minimo legale; - non costituisce oggetto di pubblicità legale obbligatoria; - la sua determinazione è sottratta alla competenza deliberativa dell’assemblea ed è conseguenza di atti di competenza degli amministratori. 25 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO : I-CAPITALE La voce del capitale sociale deve essere distinta per permettere l’identificazione delle diverse categorie di soci: • Soci persone fisiche (ordinari, speciali, volontari) • Soci persone giuridiche • Soci sovventori di cui all'art. 4, della legge 59/92 • Soci detentori di azioni di partecipazione cooperativa (a.p.c.) di cui all'art. 5, della legge 59/92 • Soci finanziatori «puri» (solo spa) Si raccomanda di darne visibilità nella nota integrativa o in calce allo stato patrimoniale attraverso una tabella riepilogativa anche del turn over annuale. 26 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: IV-RISERVA LEGALE L’articolo 2545-quater c.c. “Riserve legali, statutarie e volontarie” al comma 1 prevede che, per qualsiasi tipo di cooperativa, comprese quelle a mutualità non prevalente, “qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali”, obbligo che non può venir meno neanche quando il fondo di riserva legale abbia raggiunto la consistenza del quinto del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2430 c.c. Ciò implica che l’accantonamento alla riserva legale è prioritario rispetto all’utile destinato a copertura delle perdite pregresse, anche qualora tali perdite avessero intaccato il capitale sociale. 27 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: IV-RISERVA LEGALE Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 2454-ter c.c.: il fondo di riserva legale è indivisibile ex lege, senza la necessità di un’apposita previsione statutaria in tal senso: esso appartiene alla categoria delle riserve indivisibili sia per le cooperative a mutualità prevalente che per quelle diverse; allo stesso tempo la riserva legale può essere utilizzata per la copertura delle perdite pregresse e quindi è disponibile per tale scopo, fatto salvo l’obbligo della sua ricostituzione 28 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: LE ALTRE RISERVE Lo scopo della creazione delle riserve indivisibili è quello di rafforzare lo scopo mutualistico a favore dei soci. Sono indivisibili per legge le riserve delle cooperative che osservano il regime di agevolazione richiesto dalle disposizioni tributarie. Allo stesso modo sono indivisibili per legge anche le riserve legali, in quanto gli accantonamenti di utili effettuati a riserva obbligatoria risultano esenti da imposte. Il vincolo di indivisibilità non esprime indisponibilità in quanto le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite. 29 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: DESTINAZIONE DELL’UTILE La destinazione degli utili è disciplinata dagli artt. 2521 n. 8, 2545- quater e 2545-quinquies c.c. Le cooperative che osservano i requisiti fiscali della mutualità prevalente devono altresì rispettare le limitazioni previste dall’art. 2514 c.c. 1. L’art. 2521 n 8) c.c. si limita a demandare all’atto costitutivo le modalità di destinazione degli utili, oltre che dei ristorni. 2. L’art. 2545-quater c.c. prevede obbligatoriamente: la destinazione di almeno 30% degli utili netti annuali a riserva legale, indipendentemente dall’ammontare che essa abbia raggiunto; 30 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: DESTINAZIONE DELL’UTILE la destinazione di una parte di utili netti annuali a favore dei Fondi mutualistici per la promozione cooperativa, nella misura stabilita dalla legge: l’art. 11 della legge 59/1992 prevede in proposito che tale ammontare è pari al 3% degli utili. 3. L’art. 2545-quinquies c.c. prevede che possano essere distribuiti dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dalla legge (tasso di remunerazione dei buoni postali fruttiferi elevato del 2,5%) 31 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE PERDITE Hp. A): Presenza Copertura di riserve diretta tramite sufficienti utilizzo per la copertura Perdite di delle riserve esercizio in rapporto al Presenza di riserve non patrimonio sufficienti per Hp. B): netto della la copertura Il capitale cooperativa sociale risulta intaccato Assenza dalle perdite di riserve 32 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE PERDITE Hp. A): Copertura diretta tramite utilizzo delle riserve Possono essere destinate a copertura di disavanzi di esercizio le riserve indivisibili costituite ai sensi dell’art. 12 della L. 904/1977. Tali riserve devono essere utilizzate dopo che allo stesso scopo sono state devolute le riserve facoltative, se istituite. L’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite (art. 3, c.1 L. 28/99) per distribuzione di utili si intendono i dividendi e la rivalutazione gratuita del capitale sociale, non si applica invece 33 ai ristorni. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE PERDITE Hp. B): Il capitale sociale risulta intaccato dalle perdite Se il patrimonio netto risulta positivo non vi sono particolari obblighi di natura giuridica/contabile (N.B. attenzione alla liquidazione delle quote in presenza di capitale sociale intaccato dalle perdite) Se il patrimonio netto risulta negativo la cooperativa si trova in stato di scioglimento ex art. 2545-duodecies c.c. L’Assemblea dei Soci, che approva il bilancio nel quale si verifica la fattispecie del patrimonio netto negativo, deve deliberare in merito ed è comunque necessario che sia mantenuto il limite minimo del capitale sociale, corrispondente ad una quota per ciascun socio del valore nominale di almeno € 25 ciascuna, pari al valore minimo di costituzione. 34 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE PERDITE ATTENZIONE! nel calcolo della positività del Patrimonio Netto monitorare anche l’importo della voce A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti nelle ipotesi di ripianamento di PN negativo è necessario che l’Assemblea dei Soci approvi un piano di versamento (anche rateale) con indicazione delle tempistiche di versamento del capitale sociale 35 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Circolare Ministero del Lavoro n. 96 del 22 luglio 1998 Oggetto: riscossione coattiva tramite ruoli contributo ex art. 8 e 11 comma 6 legge 59/92 CALCOLO DEL CONTRIBUTO Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e per la generalità di esse, sull’intero ammontare dell’utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 904/77. 36 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE I casi di esclusione dalla base di calcolo sono: la quota di utili determinata ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del c.c. destinata a copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate; le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito; le somme accantonate nell’esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell’ottenimento di contributi in c/capitale quando questi costituiscono componenti attivi della gestione (ricavi) ; enti cooperativi disciplinati dal RD 26 agosto 1937 n. 1706 e successive modificazioni per i quali la quota del 3% è calcolata sulla 37 base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Opzione 1 - Destinazione delle riserve indivisibili a copertura perdite: In questa opzione, nella medesima assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, viene prima deliberata la destinazione dell’utile a riserve indivisibili (riserva legale e riserve straordinarie o statutarie) e, poi, nel momento immediatamente successivo, viene deliberata la destinazione delle suddette riserve a copertura, totale o parziale, delle perdite pregresse. Questa procedura, che si basa sull’adozione di un doppio passaggio: 1. destinazione dell’utile a riserva indivisibile 2. utilizzo della riserva indivisibile a copertura perdite 38 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE consente alla cooperativa di usufruire del beneficio fiscale della detassazione, previsto dall’art. 12 della Legge 904/1977, poiché tale norma richiede obbligatoriamente la previa destinazione dell’utile a riserve indivisibili, quale condizione imprescindibile per poter fruire della suddetta tassazione agevolata; tali riserve indivisibili possono poi essere utilizzate a copertura perdita, senza incorrere nella decadenza dal predetto beneficio fiscale nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, legge 28/1999; non esenta la cooperativa dal versamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici, in quanto l’esonero dal contributo del 3% sulla quota di utili destinata alla copertura delle perdite pregresse, ha luogo solo nel caso in cui l’utile residuo (dopo la destinazione a riserva legale) sia direttamente destinato al ripianamento delle perdite civilistiche pregresse, sulla scorta dell’interpretazione letterale della Circolare del Ministero del Lavoro 22 luglio 1998, n. 96, prima citata. 39 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Per la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio, si adotterà una formulazione come la seguente: “Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano riserve accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________, come segue: • il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile • il residuo, pari ad € _____ , alla riserva straordinaria indivisibile. Tali riserve vengono poi utilizzate per la copertura delle suddette perdite”. In sintesi, qualora la cooperativa opti per la presente soluzione, destinando quindi l’utile d’esercizio prima a riserve indivisibili, e utilizzando poi queste a copertura delle perdite, sarà obbligata al pagamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici. 40 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Opzione 2 - Destinazione dell’utile di esercizio a copertura perdite: In questa opzione, nell’assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio, viene deliberata la diretta destinazione dell’utile residuo (dopo la destinazione a riserva legale) a copertura, totale o parziale, delle perdite civilistiche pregresse. Questa procedura, che si basa sull’adozione di unico passaggio: destinazione diretta ed immediata dell’utile residuo a copertura delle perdite civilistiche pregresse. esonera la cooperativa, a determinate condizioni, dal versamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici - sempreché nel patrimonio netto della cooperativa non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate – e per la quota di utile destinata direttamente a copertura perdite; 41 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE non consente alla cooperativa di usufruire del beneficio fiscale della detassazione, previsto dall’art. 12 della Legge 904/1977, poiché tale norma richiede obbligatoriamente la previa destinazione dell’utile a riserve indivisibili, quale condizione imprescindibile per poter fruire della suddetta tassazione agevolata. Per la proposta per la destinazione dell’utile dell’esercizio, si adotterà una formulazione simile alle seguenti: “Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano riserve accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________, come segue: • il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile • il 3%, pari ad € ______ ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992 • il residuo, pari ad € _____ , a copertura delle suddette perdite”; 42 oppure: Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE “Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano riserve accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________, come segue: • il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile • un importo, pari ad € _____ , alla riserva straordinaria indivisibile • il 3%, pari ad € ______ ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992 • il residuo, pari ad € _____ , a copertura delle suddette perdite”. N.B. La Commissione Centrale si è espressa in merito, anche se il parere non è ancora stato ufficializzato, affermando che non è corretto l’impiego diretto di tutti gli utili a copertura perdite pregresse in quanto devono essere prioritariamente assolte le destinazioni obbligatorie a riserva legale (30%) e ai Fondi Mutualistici (3% sulla quota destinata a riserva legale destinato e eventualmente ad altre riserve) e solo successivamente l’utile, al netto delle suddette destinazioni, può essere 43 destinato a coprire le perdite riportate a bilancio. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Esempio 1. Presenza di riserve sufficienti per la copertura delle perdite Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): · Capitale sociale: € 10.000 · Perdite civilistiche pregresse: € 900 · Riserve: € 1.000 · Utile d’esercizio (al netto delle imposte): € 500 In tal caso, data la presenza di riserve, utilizzabili a ripianamento perdite, è dovuto il contributo del 3%. In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: · 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150 · 3% al Fondo mutualistico: € 15 · il residuo a riserve straordinarie indivisibili: € 335 44 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Dopodiché, sempre in quella sede, potrà procedere a coprire le perdite, deliberando di utilizzare le riserve indivisibili, per un importo pari a € 900, a copertura perdite. Infatti, poiché in tal caso la cooperativa è tenuta al pagamento del contributo del 3%, sarebbe illogico destinare l’utile d’esercizio direttamente a copertura delle perdite, privandosi così del beneficio fiscale della detassazione di cui all’art. 12 L. 904/1977, di cui viene ad usufruirsi sull’intero utile. Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: Capitale sociale: € 10.000 Riserve: € 585 (1000 + 150 + 335 – 900) 45 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE 2. Presenza di riserve insufficienti per la copertura delle perdite: Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): · Capitale sociale: € 10.000 · Perdite civilistiche pregresse: € 1.200 · Riserve: € 1.000 · Utile d’esercizio (al netto delle imposte): € 500 In tal caso, se si volessero coprire integralmente le perdite pregresse, dovrebbero essere utilizzate tutte le riserve (€ 1.000) ed anche una parte dell’utile d’esercizio (€ 200). Solamente la restante parte di utile, non destinata a copertura perdite, risulterebbe assoggettata al contributo del 3%. In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: 46 · 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE · una parte a copertura perdite: € 200 · una parte al Fondo mutualistico (500-200) x 3%: € 9 · il residuo a riserve straordinarie indivisibili: € 141 Dopodiché, sempre in quella sede, potrà procedere a coprire l’ulteriore parte di perdita, mediante l’utilizzo delle riserve indivisibili per un importo pari a € 1.000. La cooperativa potrà godere del beneficio fiscale della detassazione, di cui all’art. 12 L. 904/1977, sull’utile diminuito della quota-parte utilizzata a copertura perdite. Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: Capitale sociale: € 10.000 47 Riserve: € 291 (1.000 + 150 + 141 – 1.000) Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE 3. Assenza di riserve per la copertura delle perdite, con utile d’esercizio superiore alle perdite pregresse: Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): · Capitale sociale € 10.000 · Perdite civilistiche pregresse € 300 · Riserve: € 0 · Utile d’esercizio (al netto delle imposte) € 500 In tal caso, il contributo del 3% non è dovuto sulla parte di utile destinata a copertura perdite (€ 300), ma solamente sulla parte residua dell’utile, non destinata a copertura perdite (€ 200). In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: · 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150 48 · una parte a diretta copertura perdite: € 300 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE · una parte al Fondo mutualistico (500-300) x 3%: € 6 · il residuo a riserve straordinarie indivisibili: € 44 Si precisa che il contributo del 3% per il Fondo mutualistico deve essere calcolato sulla differenza tra l’utile d’esercizio e la parte del suddetto utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse, ossia deve essere calcolato sulla parte di utile d’esercizio destinato a riserva legale e ad altre riserve, per quanto specificato sopra. Si precisa altresì la cooperativa potrà godere del beneficio fiscale della detassazione, di cui all’art. 12 L. 904/1977, sull’utile diminuito della quota- parte utilizzata a copertura perdite. Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: Capitale sociale € 10.000 49 Riserve: € 194 (0 + 150 + 44) Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE 4. Assenza di riserve per la copertura delle perdite, con utile d’esercizio inferiore alle perdite pregresse: Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio): · Capitale sociale € 10.000 · Perdite civilistiche pregresse € 900 · Riserve: € 0 · Utile d’esercizio (al netto delle imposte) € 500 In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la seguente destinazione dell’utile: · 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150 · una parte al Fondo mutualistico (150 x 3%): € 4,5 · la restante parte a diretta copertura perdite: € 345,50 50 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Si precisa che il contributo del 3% per il Fondo mutualistico deve essere calcolato sulla parte dell’utile d’esercizio destinato obbligatoriamente alla riserva legale, per quanto specificato sopra. In altri termini, il contributo del 3% al Fondo mutualistico deve essere assolto anche nel caso di utile dell’esercizio inferiore alle perdite civilistiche pregresse e viene calcolato sulla parte di utile destinato obbligatoriamente a riserva legale, ossia sul 30% dell’utile dell’esercizio (quale obbligo civilistico prioritario imposto dal Codice Civile), ancorché l’utile dell’esercizio sia di ammontare inferiore alle perdite pregresse. Ovvio che, qualora la cooperativa decida di destinare un’ulteriore quota dell’utile dell’esercizio a riserve straordinarie indivisibili, anche su tale quota sarà dovuto il contributo del 3% da destinare ai Fondi mutualistici, trattandosi sempre di una destinazione dell’utile non a diretta copertura delle perdite pregresse. 51 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Si precisa, infine, che, nella medesima assemblea di bilancio, qualora, dopo la destinazione dell’utile a diretta copertura delle perdite civilistiche pregresse, residuino ancora perdite pregresse e si intendano ripianare immediatamente, l’Organo amministrativo potrà proporre all’Assemblea di destinare la riserva legale (appena formata e sulla quale è stato assolto il contributo del 3% ai fondi mutualistici) a copertura delle perdite pregresse residue. In tal caso nella parte finale relativa alla proposta per la destinazione dell’utile dell’esercizio (precedente citata) occorre aggiungere anche la seguente dicitura: Si propone altresì, al fine di procedere al totale (ovvero: al parziale) ripianamento delle perdite pregresse ancora restanti, di destinare alla loro copertura la predetta riserva legale appena formata, pari a € _______, con l’effetto far residuare perdite pregresse, da riportare negli esercizi successivi, pari all’ammontare di € ______ 52 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3% IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la seguente: Capitale sociale € 10.000 Riserve: € 0 (0 + 150 -150) Perdite civilistiche pregresse: € 404,50 (900 – 345,50 – 150) 53 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE Il prestito costituisce un debito finanziario oneroso verso i soci. Tuttavia, considerando che di regola gli interessi riconosciuti ai soci prestatori sono in linea con i tassi attivi di mercato riconosciuti dalle banche ai clienti al dettaglio, le cooperative dispongono con il prestito di uno strumento di finanziamento meno oneroso rispetto al ricorso al sistema bancario. A parità di condizioni, il prestito tende ad aumentare, per la fiducia dei soci prestatori, quanto più una cooperativa è finanziariamente solida e non necessita di finanziamenti. La maggior parte dei contratti di prestito con i soci prevede condizioni di rimborso con preavviso di almeno 24 ore. Sono però previsti anche contratti vincolati a 6, 12, 18 mesi ed oltre, meglio retribuiti. Quindi, per la gran parte del suo ammontare, il prestito, dal punto di vista della sua esigibilità, costituisce un debito a breve, ma, in condizioni di normale stabilità finanziaria, i soci lo utilizzano come un deposito permanente dei propri risparmi. 54 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE Il prestito sociale è finalizzato al conseguimento dell’oggetto sociale, ma la circostanza che, per la maggior parte del suo ammontare, esso debba restare disponibile "quasi a vista", comporta che almeno una parte di esso sia investita in strumenti finanziari facilmente liquidabili. Ciò premesso, di seguito alcune considerazioni sulla rappresentazione in bilancio del prestito sociale (consideriamo la forma ordinaria del bilancio): tutte le volte che le voci connesse al prestito assumono un valore significativo nel bilancio della cooperativa, è consigliabile che ad esse si dedichi una sottovoce specifica, senza eliminazione della voce complessiva, come previsto dall’art. 2423-ter comma 2 c.c.; va indicato alla voce D3 del passivo di Stato patrimoniale, indicando separatamente le componenti di prestito vincolato, esigibile oltre l’anno successivo (le due componenti di prestito, esigibili entro o oltre l'anno successivo, devono essere indicate comprensive degli interessi maturati, che generalmente vengono accreditati al socio ad incremento del suo credito). 55 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE D3 - Debiti verso soci per finanziamenti a) Prestito da soci, esigibile entro l'esercizio successivo b) Prestito da soci, esigibile oltre l'esercizio successivo c) Debiti per interessi maturati su prestito esigibile entro l'esercizio successivo d) Debiti per interessi maturati su prestito esigibile oltre l'esercizio successivo Totale prestito da soci e) Altri debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo f) Altri debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso soci per finanziamenti Nei casi in cui, nel prospetto di Stato patrimoniale, si indica l’ammontare comprensivi del debito per interessi, è consigliabile presentare il dettaglio a commento della voce in Nota integrativa. Nel Conto Economico, gli interessi sul prestito devono essere indicati in una 56 sottovoce separata della voce C17. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE Nel Rendiconto Finanziario redatto secondo il metodo indiretto, sulla base del principio contabile OIC 10 in vigore, lo schema sintetico che segue evidenzia la collocazione delle componenti connesse al prestito sociale: A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa utile (perdita) Risultato dell'esercizio Interessi passivi sul prestito Altri interessi passivi (Interessi attivi) ± Altre voci 1. Utile (perdite) prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN Variazioni del CNN 57 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CNN Altre rettifiche Interessi incassati (Interessi pagati sul prestito) (Altri interessi pagati) ± Altre voci Altri incassi/pagamenti Flusso finanziario della attività operativa A B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso soci per prestito social Incremento (decremento) debiti verso soci per prestito sociale esigibili oltre l'esercizio successivo ± Altre voci Mezzi propri Flusso finanziario dell'attività di finanziamento C 58 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE Si consiglia di fornire in Nota Integrativa (o in calce allo Stato Patrimoniale per le micro-imprese) un’informativa specifica e dedicata la Prestito Sociale indicando: il numero dei soci prestatori all’inizio ed alla fine dell’esercizio e, se pertinente, il numero dei rapporti contrattuali accesi; la movimentazione del prestito nell’esercizio, intesa come incrementi per versamenti ed accrediti di interessi e decrementi per prelievi; i tassi d’interesse riconosciuti ai soci prestatori nel corso dell’esercizio; eventuali indici che diano la misura del grado di liquidità e, all’opposto, di immobilizzazione degli impieghi derivanti dal prestito come richiesto provvedimento della Banca d'Italia dell’8.11.2016 è necessario indicare il rapporto prestito/patrimonio netto e l’indice di struttura finanziaria. 59 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE Rapporto prestito/patrimonio netto 31/12/XX 31/12/XX-1 A Patrimonio netto (se del caso "consolidato", "rettificato") Limite di raccolta Ax3 B Prestito sociale Rapporto B/A Il prestito sociale non supera il limite di 3 volte il patrimonio netto e quindi non sono obbligatorie specifiche garanzie. Oppure Il prestito sociale supera il limite di 3 volte il patrimonio netto e lo si garantisce come segue: indicazioni sul garante (soggetto vigilato o schemi di garanzia), tipo di garanzia, in caso di garanzie reali finanziarie, valore di mercato di tali 60 garanzie. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE L'indice di struttura finanziaria richiesto dal provvedimento della Banca d'Italia dell’8 novembre 2016 ha il seguente valore: 31/12/XX 31/12/XX-1 A Patrimonio netto + debiti a medio lungo termine B Attivo immobilizzato Indice di struttura finanziaria A/B Si precisa che un indice di struttura finanziaria inferiore a 1, evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamenti e gli impieghi della società. 61 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
IL PRESTITO SOCIALE In merito all’informativa da fornire nella Relazione sulla gestione (o in Nota Integrativa per i bilanci in forma abbreviata o nella parte riservata alle Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile in calce allo Stato Patrimoniale per le micro-imprese), ragionevolmente gli amministratori dovranno parlare del prestito, dando enfasi all’utilizzo del risparmio sociale per il raggiungimento degli scopi statutari e ne faranno oggetto di commento nel contesto dell’informativa, ai sensi dell’art. 2545 c.c., sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 62 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
I RISTORNI Ristorno = le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (art. 12 D.P.R. 601/1973) Riferimenti Civilistici: art.2521 c.c. l’atto costitutivo della cooperativa deve contenere le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni art. 2545 c.c. relazione annuale (amm./sindaci) sul carattere mutualistico della cooperativa art. 2545 sexies c.c. disciplina dei ristorni 63 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
I RISTORNI L’istituto del ristorno rappresenta l’utile della cooperativa prodotto dall’attività mutualistica intercorsa con i soci durante l’esercizio e attribuito ai soci medesimi in proporzione alla qualità e quantità di scambio mutualistico. Il ristorno è lo strumento per destinare ai soci il vantaggio mutualistico proveniente dalla sola attività con i soci. Il ristorno non ha natura di diritto soggettivo del socio cooperatore, ma nasce in capo al socio solo e nella misura in cui l’assemblea, deputata all’approvazione del bilancio d’esercizio, deliberi, a seguito della proposta degli amministratori formulata nel progetto di bilancio, l’attribuzione di somme a tale titolo. 64 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
I RISTORNI: LIMITI 1 – AVANZO DI GESTIONE sufficiente affinché il ristorno non determini perdite di esercizio avanzo di gestione = risultato gestione ordinaria Rigo 21 del C.E. – D – Proventi straordinari del C.E. deve essere >0 N.B. E’ necessario indicare in Nota Integrativa o in calce allo Stato Patrimoniale i Costi e i Proventi straordinari contenuti nel C.E. 2 – PERCENTUALE DI MUTUALITA’ costituisce l’importo massimo ristornabile, applicandola all’utile si determina quanta parte della ricchezza prodotta dalla cooperativa è attribuibile all’apporto dei soci 65 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
I RISTORNI: PERCENTUALE DI MUTUALITA’ Coop Consumo: (A1 verso soci)/(A1 tot.) Coop Conferimento: (B6 conferiti dai soci)/(B6 tot.) Coop Produzione e Lavoro : (B9 verso soci +B7 verso soci)/(B9 tot. + B7 tot) della voce B.7 deve essere considerata la sola parte riferibile ai costi per lavoro, essendo in questa voce ricompresi anche costi per servizi di natura diversa dai compensi per lavoro autonomo max 30% trattamenti retributivi complessivi (ex art. 3 L. 142/2001) 66 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
I RISTORNI: MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE attribuzione in denaro attribuzione mediante aumento del capitale sociale: incremento delle quote/azioni possedute in qualità di “soci cooperatori” , anche in deroga all’art. 2525 c.c. (limite massimo del capitale sociale dei soci persone fisiche pari a 100.000 euro), emissione di azioni di partecipazione cooperativa di cui all’art. 5 della legge 59/1992 (a.p.c.) emissione di azioni di socio sovventore di cui all’art. 4 della legge 59/1992; attribuzione mediante emissione di strumenti finanziari. 67 Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
I RISTORNI: SCRITTURE CONTABILI Esempio n. 1 Ristorni con natura di costo 31/12 CE - * RISTORNI AI SOCI a SP-D14 SOCI C/RISTORNI 6.000,00 Rilevazione dei ristorni ai soci data pag. SP-D14 SOCI C/RISTORNI a SP-D4 BANCA C/C 6.000,00 Pagamento dei ristorni ai soci * La classificazione in conto economico potrà essere la seguente: B6: nel caso di ristorni a fronte di conferimenti di beni; B7: per la maggiore remunerazione dei conferimenti di lavoro effettuati dai soci lavoratori autonomi; B9: nel caso di maggiori remunerazioni del lavoro apportato dai soci lavoratori dipendenti; A1: nel caso di rettifiche di ricavi per restituzione ai soci di parte del prezzo provvisoriamente 68 pagato all’atto dell’acquisto. Dott.ssa Paola Maria Rho - ODCEC Novara Convegno 18/02/2019
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