IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE ISTITUTI TIPICI - Dott.ssa Paola Maria Rho Convegno ODCEC Novara - commercialistinovara.

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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
ISTITUTI TIPICI

        Dott.ssa Paola Maria Rho

         Convegno ODCEC Novara
              18 febbraio 2019
IL BILANCIO: FINALITA’
Il bilancio d’esercizio rappresenta il complesso di informazioni
   in grado di evidenziare la situazione patrimoniale
   economica e finanziaria dell’impresa.

Il bilancio è un sistema di primaria importanza poiché permette
   all’impresa di comunicare con l’ambiente che la circonda:
   soci, amministratori, clienti, creditori, erario e terzi in genere.

Il bilancio permette anche una valutazione dell’operato dei gestori i
   quali rendono conto dei risultati della loro gestione e assume
   anche una valenza interna per l’attività di programmazione e
   controllo.

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IL BILANCIO: FINALITA’
Le norme civilistiche individuano i seguenti postulati del bilancio:
  postulato della chiarezza: gli amministratori nella redazione del
  bilancio, devono rispettare gli schemi formalmente stabiliti dalia
  legislazione civilistica, non raggruppare le singole voci se non nei
  termini previsti dagli schemi di legge, non effettuare compensazioni di
  partite,
  postulato della rappresentazione veritiera e corretta: gli
  amministratori devono effettuare correttamente le stime e le
  valutazioni di bilancio allo scopo che il risultato conseguito possa
  essere rappresentato in maniera corretta,
  principio di neutralità: il bilancio d’esercizio deve fondarsi pertanto su
  principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari,
  senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; 3

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IL BILANCIO: FINALITA’
   principio di prudenza: gli utili attesi ma non ancora realizzati non devono
   essere iscritti nel bilancio; pertanto, possono essere indicati esclusivamente gli
   utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si deve altresì tenere conto
   dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
   dopo la chiusura di questo.
   principio di continuità aziendale: la valutazione delle voci deve essere
   effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa;
   principio della rappresentazione sostanziale: la rilevazione e la
   presentazione delle voci e effettuata tenendo conto della sostanza
   dell’operazione o del contratto;
   principio della competenza: gli amministratori devono tener conto
   esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
   indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
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IL BILANCIO: FINALITA’
    principio di costanza dei criteri di valutazione: i criteri di
    valutazione non devono essere modificati da un esercizio all’altro,
    tranne al verificarsi di cause eccezionali che consentano, a fronte di
    esplicita informativa all’interno del bilancio, di derogare tali principi;
    principio della rilevanza: non occorre rispettare gli obblighi di
    rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro
    osservanza abbia effetti irrilevanti ai fine di dare una rappresentazione
    veritiera e corretta;
    principio della comparabilità: per ogni voce dello stato patrimoniale e
    del conto economico deve essere indicato l’importo della voce
    corrispondente dell’esercizio precedente; se le voci non sono
    comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere
    adattate segnalando la non comparabilità e l’adattamento in nota           5
    integrativa.
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IL BILANCIO: FINALITA’
Le finalità riconosciute al bilancio d’esercizio consistono nel rappresentare in
modo chiaro, veritiero e corretto il patrimonio aziendale: evidenziare la
situazione patrimoniale e finanziaria, e le sue variazioni, e mostrare il risultato
economico dell’esercizio. Le finalità del bilancio possono riassumersi nelle due
funzioni preminenti:
1. da un lato: fornire una periodica ed attendibile conoscenza del
     risultato economico conseguito nell’esercizio, mostrando chiaramente i
     componenti positivi e negativi di reddito. E ancora esprimere la
     situazione patrimoniale dell’impresa evidenziando la valutazione e
     composizione del patrimonio aziendale, senza tralasciare la sua
     situazione finanziaria e le caratteristiche tecniche e finanziarie delle
     attività e passività, con riguardo al loro grado di liquidità ed esigibilità.
2. dall’altro lato altra funzione preminente è quella di: fornire elementi
     informativi essenziali affinché il bilancio d’esercizio possa assolvere la sua
     funzione di strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed
     economica dell’impresa in funzionamento, in modo da renderlo
     intelligibile e corretto. Ed è nella Nota integrativa che tali "elementi
     informativi" vanno esposti.                                                    6

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IL BILANCIO: FINALITA’
La rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, proprie del
bilancio d’esercizio, non dipende soltanto dalla individuazione dei
valori espressi nei prospetti dello Stato patrimoniale, del Conto
economico e, dopo la riforma del D.Lgs. 139/2015, del
Rendiconto finanziario.
Essa dipende anche e soprattutto da una puntuale informativa,
riportata nella Nota integrativa, con funzione esplicativa ed
integrativa dei valori riportati in bilancio.

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IL BILANCIO: FINALITA’
In sintesi, si può affermare che la Nota integrativa deve fornire:
  un commento esplicativo dei dati presentati nello Stato
  patrimoniale e nel Conto economico, che per loro natura sono
  sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti
  intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione
  esplicativa);
  una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la
  loro natura non possono essere fornite dagli schemi di Stato
  patrimoniale, Conto economico e rendiconto finanziario. La
  Nota integrativa deve contenere, in forma descrittiva,
  informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di
  bilancio (funzione integrativa).                                   8

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IL BILANCIO: FINALITA’
L’elenco delle informazioni specifiche da riportare nella Nota
integrativa è prescritto dal Codice Civile. La legge prescrive anche di
fornire informazioni complementari laddove sia necessario ai fini della
chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Di seguito le norme che regolano il contenuto della Nota integrativa:
  l’art. 2427 c.c. "Contenuto della Nota integrativa";
  l’art. 2427-bis c.c. "Informazioni sul fair value strumenti finanziari";
  l’art. 2423 c.c. "Redazione del bilancio", che stabilisce, al comma 3, una
  prescrizione generale riguardante le informazioni complementari;
  l’art. 2435-bis c.c. "Bilancio in forma abbreviata";
  l’art. 2435-ter c.c. "Bilancio delle micro-imprese";
  altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;
  altre disposizioni diverse dal codice civile (OIC 11 e 12).              9

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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
L’art. 2519 c.c. al comma 1 prevede che «Alle società cooperative, per
quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto
compatibili le disposizioni sulla società per azioni».
Pertanto, le società cooperative devono redigere il bilancio di esercizio nel
rispetto dei principi disposti a carico delle società di capitali dagli artt.
2423 e ss. c.c.
La locuzione dell’art. 2519 c.c. "in quanto compatibili", però, lascia
intendere che da un lato, le cooperative debbano redigere i documenti di
bilancio tenendo conto dei principi generali applicabili alle società di
capitali, rappresentando fedelmente la propria situazione patrimoniale,
economica e finanziaria; nel contempo, però devono anche informare i
soci e i terzi sul perseguimento dello "scambio mutualistico",
essenza di queste società, e sulle attività che hanno coinvolto i soci.       10

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RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’
Il legislatore utilizza ben due articoli per definire la mutualità:
l’articolo 2512 c.c. (cooperativa a mutualità prevalente),
che ha fissato l’ambito dello scambio mutualistico, e
l’articolo 2513 c.c. (criteri per la definizione della
prevalenza), che ha stabilito precisi criteri “quantitativi” per
verificare la presenza della condizione di “prevalenza” della
mutualità.

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RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’
Art. 2512 - Cooperativa a mutualità prevalente
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione
del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei
    soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della
    loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della
    loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei
    soci.
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RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’
Art. 2513 - Criteri per la definizione della prevalenza
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza
di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando
contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono
     superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai
     sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del
     lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre
     forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico.
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni
     conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50%del totale dei costi dei
     servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo
     delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425,
     primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la
condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media               13
ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
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RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’
Per quanto concerne l’assenza di fini speculativi, affinché
l’ente ottenga il riconoscimento di cooperativa a mutualità
“prevalente”, con la possibilità di applicare, soprattutto, le
agevolazioni a carattere fiscale e tributario, si rende necessario
che lo statuto sociale contenga alcune clausole “inderogabili”,
individuate dall’articolo 2514 c.c.

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RICHIAMO AL CONCETTO DI MUTUALITA’
Art. 2514 c.c. - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri
statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse
     massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e
     mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
     sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
     rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
     dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
     dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
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     promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
Il bilancio di esercizio delle società cooperative, caratterizzate dal
perseguimento dello scopo mutualistico, contiene una serie di
specificità, stabilite dal Codice civile:
1) art. 2513, comma 1, c.c.: la cooperativa a mutualità prevalente, ad opera
     di amministratori e sindaci, deve documentare in nota integrativa la
     condizione di prevalenza, evidenziando i parametri che la determinano;
2) art. 2528, ultimo comma, c.c.: gli amministratori nella relazione al
     bilancio sono tenuti a illustrare i motivi che hanno determinato
     l’ammissione di nuovi soci;
3) art. 2545 c.c.: amministratori e sindaci, nelle rispettive relazioni al
     bilancio, previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c., devono specificatamente
     indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il raggiungimento dello
     scopo mutualistico;
4) art. 2545-sexies c.c.: le cooperative devono distinguere in bilancio le
     diverse gestioni mutualistiche, evidenziando le attività svolte con i soci.     16

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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
Pertanto, oltre alle indicazioni di carattere generale, richieste per tutte le
società di capitali e, di conseguenza, anche per le società cooperative, le
informazioni ulteriori da introdurre nei documenti di bilancio devono
riguardare specificamente i seguenti argomenti:
   la dettagliata "composizione del capitale sociale" quando la
   cooperativa è partecipata da diverse tipologie di soci;
   i criteri applicati nella "gestione sociale" per il conseguimento dei
   rapporti inerenti lo "scambio mutualistico", di cui all’art. 2545 c.c. ;
   il rispetto o il mancato rispetto dei criteri necessari al mantenimento
   in testa alla società del requisito della "prevalenza" mutualistica, di
   cui al comma 1 dell’art. 2513 c.c. ;
   le ragioni delle determinazioni assunte, con particolare riguardo
   all'"ammissione dei nuovi soci", di cui all'ultimo comma dell’art.
   2528 c.c.;                                                                  17

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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
   la modalità di formazione e assegnazione dei "ristorni", di cui
   al comma 2 dell’art. 2545-sexies c.c. ;
   l’entità dei "prestiti sociali" e la relativa remunerazione;
   i "rapporti sviluppati" nel corso dell’esercizio con le varie
   categorie di soci, con particolare riferimento alla categoria dei
   soci cooperatori e dei soci finanziatori;
   i "rapporti economici e finanziari" intrattenuti con il sistema
   cooperativo, compresi quelli intrattenuti con altre cooperative e
   con consorzi, con l’indicazione degli oneri sostenuti e dei
   proventi realizzati;
   le operazioni eseguite con "parti correlate", di cui al n. 22-bis
   del comma 1 dell’art. 2427 c.c.
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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
Ai sensi dell’art. 2519 c.c. (applicabilità norme sulle s.p.a.) le
Cooperative possono redigere il bilancio:
o il bilancio in forma ordinaria (ex artt. 2423-ter, 2424, 2425 c.c.)
o il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.)
o il bilancio delle micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.)          in attesa di
  chiarimenti dal Ministero

N.B. Il Ministero dello Sviluppo Economico con una nota del
20/03/2017, indirizzata ai Revisori ex D. Lgs. 220/02, stante la
peculiare disciplina prevista per le cooperative, ha ritenuto che il D. Lgs.
n. 139/2015 non abbia abrogato tali disposizioni e, sposando una
interpretazione testuale delle norme, ha stabilito l’inapplicabilità dello
schema di bilancio per le microimprese alle società cooperative.
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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e dei
Revisori contabili, nel documento “Società cooperative: i bilanci
dopo il D.Lgs. 139/2015” del maggio 2017, invita a rispettare le
indicazioni ministeriali, ma auspica una riconsiderazione
dell’interpretazione normativa del Ministero, in quanto,
comunque, per le cooperative è previsto un rinvio alle
disposizioni delle società per azioni, ai sensidell’art.2519c.c., che
consentirebbe l’applicazione dell’art. 2435-ter c.c.
Il Consiglio ritiene che l’inserimento delle informazioni
specifiche indicate dagli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies c.c.,
possa avvenire anche in calce ai prospetti di bilancio, senza
determinare alcuna segnalazione di irregolarità.                            20

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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
 Tassonomia PCN_2018-11-04

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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE
   Novità contenute nella Tassonomia PCN_2018-11-04 per le
   cooperative:
    Informazioni relative alle cooperative
     Introduzione, Informazioni relative alle cooperative
      Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
        Commento, Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
      Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
        Commento, Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
      Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
        Commento, Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
      Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
        Commento, Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
      Commento, Informazioni relative alle cooperative                            22

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IL BILANCIO DELLE COOPERATIVE:
SPECIFICITA’
Alcuni elementi specifici dei bilanci delle cooperative:

1)    il patrimonio netto
2)    il prestito sociale
3)    i ristorni
4)    la mutualità e gli indici di prevalenza

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IL PATRIMONIO NETTO
       A) Patrimonio netto
        I - Capitale
        II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
        III - Riserve di rivalutazione
        IV - Riserva legale
        V - Riserve statutarie
        VI - Altre riserve
        VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
        VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
        IX - Utile (perdita) dell'esercizio
        Perdita ripianata nell'esercizio
        X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
          Totale patrimonio netto
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IL PATRIMONIO NETTO: I-CAPITALE
L’art. 2511 c.c. istituisce la variabilità del capitale sociale:
- non costituisce l’elemento fondamentale del patrimonio netto,
  cioè delle risorse proprie della società, né tanto meno
  elemento costitutivo della società stessa;
- è sottratto alla limitazione di un importo minimo legale;

- non costituisce oggetto di pubblicità legale obbligatoria;

- la sua determinazione è sottratta alla competenza deliberativa
  dell’assemblea ed è conseguenza di atti di competenza degli
  amministratori.

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IL PATRIMONIO NETTO : I-CAPITALE
La voce del capitale sociale deve essere distinta per permettere
l’identificazione delle diverse categorie di soci:
    • Soci persone fisiche (ordinari, speciali, volontari)
    • Soci persone giuridiche
    • Soci sovventori di cui all'art. 4, della legge 59/92
    • Soci detentori di azioni di partecipazione cooperativa
      (a.p.c.) di cui all'art. 5, della legge 59/92
    • Soci finanziatori «puri» (solo spa)
 Si raccomanda di darne visibilità nella nota integrativa o
 in calce allo stato patrimoniale attraverso una tabella
 riepilogativa anche del turn over annuale.                              26

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IL PATRIMONIO NETTO: IV-RISERVA LEGALE
L’articolo 2545-quater c.c. “Riserve legali, statutarie e volontarie” al
comma 1 prevede che, per qualsiasi tipo di cooperativa,
comprese quelle a mutualità non prevalente, “qualunque sia
l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a
questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali”,
obbligo che non può venir meno neanche quando il fondo di
riserva legale abbia raggiunto la consistenza del quinto del
capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2430 c.c.
Ciò implica che l’accantonamento alla riserva legale è prioritario
rispetto all’utile destinato a copertura delle perdite pregresse,
anche qualora tali perdite avessero intaccato il capitale sociale.
                                                                                27

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IL PATRIMONIO NETTO: IV-RISERVA LEGALE
Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell’art. 2454-ter c.c.:
   il fondo di riserva legale è indivisibile ex lege, senza la
   necessità di un’apposita previsione statutaria in tal senso: esso
   appartiene alla categoria delle riserve indivisibili sia per le
   cooperative a mutualità prevalente che per quelle diverse;
   allo stesso tempo la riserva legale può essere utilizzata per la
   copertura delle perdite pregresse e quindi è disponibile per
   tale scopo, fatto salvo l’obbligo della sua ricostituzione

                                                                           28

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IL PATRIMONIO NETTO: LE ALTRE RISERVE
Lo scopo della creazione delle riserve indivisibili è quello di
rafforzare lo scopo mutualistico a favore dei soci.
Sono indivisibili per legge le riserve delle cooperative che
osservano il regime di agevolazione richiesto dalle disposizioni
tributarie.
Allo stesso modo sono indivisibili per legge anche le riserve legali,
in quanto gli accantonamenti di utili effettuati a riserva
obbligatoria risultano esenti da imposte.
Il vincolo di indivisibilità non esprime indisponibilità in quanto
le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura
delle perdite.
                                                                          29

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IL PATRIMONIO NETTO: DESTINAZIONE
DELL’UTILE

La destinazione degli utili è disciplinata dagli artt. 2521 n. 8, 2545-
quater e 2545-quinquies c.c.
Le cooperative che osservano i requisiti fiscali della mutualità
prevalente devono altresì rispettare le limitazioni previste dall’art.
2514 c.c.
1. L’art. 2521 n 8) c.c. si limita a demandare all’atto costitutivo
    le modalità di destinazione degli utili, oltre che dei ristorni.
2. L’art. 2545-quater c.c. prevede obbligatoriamente:
  la destinazione di almeno 30% degli utili netti annuali a
  riserva legale, indipendentemente dall’ammontare che essa
  abbia raggiunto;
                                                                             30

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IL PATRIMONIO NETTO: DESTINAZIONE
DELL’UTILE

  la destinazione di una parte di utili netti annuali a favore
  dei Fondi mutualistici per la promozione cooperativa, nella
  misura stabilita dalla legge: l’art. 11 della legge 59/1992 prevede
  in proposito che tale ammontare è pari al 3% degli utili.
3. L’art. 2545-quinquies c.c. prevede che possano essere
    distribuiti dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti
    dalla legge (tasso di remunerazione dei buoni postali fruttiferi
    elevato del 2,5%)

                                                                          31

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IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE
PERDITE
                                                           Hp. A):
                                       Presenza
                                                         Copertura
                                      di riserve
                                                       diretta tramite
                                      sufficienti
                                                           utilizzo
                                   per la copertura
  Perdite di                                            delle riserve
 esercizio in
 rapporto al                         Presenza di
                                      riserve non
 patrimonio                         sufficienti per       Hp. B):
 netto della                         la copertura        Il capitale
 cooperativa                                           sociale risulta
                                                         intaccato
                                          Assenza       dalle perdite
                                          di riserve                                  32

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IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE
PERDITE
Hp. A): Copertura diretta tramite utilizzo delle riserve
 Possono essere destinate a copertura di disavanzi di esercizio le
 riserve indivisibili costituite ai sensi dell’art. 12 della L.
 904/1977.
 Tali riserve devono essere utilizzate dopo che allo stesso scopo
 sono state devolute le riserve facoltative, se istituite.
 L’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e
 non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non
 si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori fino a
 quando le riserve non siano state ricostituite (art. 3, c.1 L.
 28/99) per distribuzione di utili si intendono i dividendi e la
 rivalutazione gratuita del capitale sociale, non si applica invece 33
 ai ristorni.
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IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE
PERDITE
Hp. B): Il capitale sociale risulta intaccato dalle perdite
 Se il patrimonio netto risulta positivo non vi sono particolari
 obblighi di natura giuridica/contabile (N.B. attenzione alla
 liquidazione delle quote in presenza di capitale sociale intaccato
 dalle perdite)
 Se il patrimonio netto risulta negativo la cooperativa si
 trova in stato di scioglimento ex art. 2545-duodecies c.c.
     L’Assemblea dei Soci, che approva il bilancio nel quale si verifica la
     fattispecie del patrimonio netto negativo, deve deliberare in merito ed è
     comunque necessario che sia mantenuto il limite minimo del capitale
     sociale, corrispondente ad una quota per ciascun socio del valore nominale
     di almeno € 25 ciascuna, pari al valore minimo di costituzione.
                                                                                   34

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IL PATRIMONIO NETTO: COPERTURA DELLE
PERDITE
ATTENZIONE!
 nel calcolo della positività del Patrimonio Netto monitorare
 anche l’importo della voce A) Crediti verso soci per
 versamenti ancora dovuti
 nelle ipotesi di ripianamento di PN negativo è necessario che
 l’Assemblea dei Soci approvi un piano di versamento (anche
 rateale) con indicazione delle tempistiche di versamento del
 capitale sociale

                                                                     35

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

Circolare Ministero del Lavoro n. 96 del 22 luglio 1998
Oggetto: riscossione coattiva tramite ruoli contributo ex art. 8 e 11
comma 6 legge 59/92

CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle
società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art.
11 della legge 59 e per la generalità di esse, sull’intero ammontare
dell’utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono
destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella
costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 904/77.
                                                                                36

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

I casi di esclusione dalla base di calcolo sono:
   la quota di utili determinata ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del
   c.c. destinata a copertura di perdite relative ad esercizi
   pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi
   titolo accantonate;
   le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti
   negativi di reddito;
   le somme accantonate nell’esercizio ad apposita riserva o fondo a
   seguito dell’ottenimento di contributi in c/capitale quando questi
   costituiscono componenti attivi della gestione (ricavi) ;
   enti cooperativi disciplinati dal RD 26 agosto 1937 n. 1706 e
   successive modificazioni per i quali la quota del 3% è calcolata sulla
                                                                          37
   base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

Opzione 1 - Destinazione delle riserve indivisibili a copertura perdite:
In questa opzione, nella medesima assemblea dei soci, convocata per
l’approvazione del bilancio, viene prima deliberata la destinazione dell’utile a
riserve indivisibili (riserva legale e riserve straordinarie o statutarie) e, poi, nel
momento immediatamente successivo, viene deliberata la destinazione delle
suddette riserve a copertura, totale o parziale, delle perdite pregresse.

Questa procedura, che si basa sull’adozione di un doppio passaggio:
1. destinazione dell’utile a riserva indivisibile
2. utilizzo della riserva indivisibile a copertura perdite

                                                                                         38

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

   consente alla cooperativa di usufruire del beneficio fiscale della
   detassazione, previsto dall’art. 12 della Legge 904/1977, poiché tale norma
   richiede obbligatoriamente la previa destinazione dell’utile a riserve
   indivisibili, quale condizione imprescindibile per poter fruire della suddetta
   tassazione agevolata; tali riserve indivisibili possono poi essere utilizzate a
   copertura perdita, senza incorrere nella decadenza dal predetto beneficio
   fiscale nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, legge 28/1999;
   non esenta la cooperativa dal versamento del contributo del 3% ai
   Fondi mutualistici, in quanto l’esonero dal contributo del 3% sulla quota
   di utili destinata alla copertura delle perdite pregresse, ha luogo solo nel caso
   in cui l’utile residuo (dopo la destinazione a riserva legale) sia direttamente
   destinato al ripianamento delle perdite civilistiche pregresse, sulla scorta
   dell’interpretazione letterale della Circolare del Ministero del Lavoro 22
   luglio 1998, n. 96, prima citata.
                                                                                       39

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

Per la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio, si adotterà una
formulazione come la seguente:
“Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano
riserve accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________,
come segue:
• il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile

• il residuo, pari ad € _____ , alla riserva straordinaria indivisibile.

Tali riserve vengono poi utilizzate per la copertura delle suddette perdite”.

In sintesi, qualora la cooperativa opti per la presente soluzione,
destinando quindi l’utile d’esercizio prima a riserve indivisibili, e
utilizzando poi queste a copertura delle perdite, sarà obbligata al
pagamento del contributo del 3% ai Fondi mutualistici.                                         40

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

Opzione 2 - Destinazione dell’utile di esercizio a copertura perdite:
In questa opzione, nell’assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del
bilancio, viene deliberata la diretta destinazione dell’utile residuo (dopo la
destinazione a riserva legale) a copertura, totale o parziale, delle perdite
civilistiche pregresse.
Questa procedura, che si basa sull’adozione di unico passaggio: destinazione
diretta ed immediata dell’utile residuo a copertura delle perdite civilistiche
pregresse.
   esonera la cooperativa, a determinate condizioni, dal versamento del
   contributo del 3% ai Fondi mutualistici - sempreché nel patrimonio netto
   della cooperativa non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo
   accantonate – e per la quota di utile destinata direttamente a
   copertura perdite;
                                                                                 41

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

    non consente alla cooperativa di usufruire del beneficio fiscale della
    detassazione, previsto dall’art. 12 della Legge 904/1977, poiché tale norma
    richiede obbligatoriamente la previa destinazione dell’utile a riserve
    indivisibili, quale condizione imprescindibile per poter fruire della suddetta
    tassazione agevolata.
Per la proposta per la destinazione dell’utile dell’esercizio, si adotterà una
formulazione simile alle seguenti:
“Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano
riserve accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________,
come segue:
• il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile

• il 3%, pari ad € ______ ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992

• il residuo, pari ad € _____ , a copertura delle suddette perdite”;
                                                                                             42
oppure:
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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
“Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad € _____________ e non risultano
riserve accantonate utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari a € _________,
come segue:
• il 30%, pari ad € _____ , alla riserva legale indivisibile

• un importo, pari ad € _____ , alla riserva straordinaria indivisibile

• il 3%, pari ad € ______ ai Fondi mutualistici di cui alla Legge 59/1992

• il residuo, pari ad € _____ , a copertura delle suddette perdite”.

N.B. La Commissione Centrale si è espressa in merito, anche se il
parere non è ancora stato ufficializzato, affermando che non è corretto
l’impiego diretto di tutti gli utili a copertura perdite pregresse in quanto
devono essere prioritariamente assolte le destinazioni obbligatorie a
riserva legale (30%) e ai Fondi Mutualistici (3% sulla quota destinata a
riserva legale destinato e eventualmente ad altre riserve) e solo
successivamente l’utile, al netto delle suddette destinazioni, può essere 43
destinato a coprire le perdite riportate a bilancio.
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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
Esempio 1. Presenza di riserve sufficienti per la copertura delle perdite
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio):
· Capitale sociale: € 10.000
· Perdite civilistiche pregresse: € 900
· Riserve: € 1.000
· Utile d’esercizio (al netto delle imposte): € 500
In tal caso, data la presenza di riserve, utilizzabili a ripianamento perdite, è
dovuto il contributo del 3%.
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la
seguente destinazione dell’utile:
· 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150
· 3% al Fondo mutualistico: € 15
· il residuo a riserve straordinarie indivisibili: € 335                            44

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
Dopodiché, sempre in quella sede, potrà procedere a coprire le perdite,
deliberando di utilizzare le riserve indivisibili, per un importo pari a € 900, a
copertura perdite.
Infatti, poiché in tal caso la cooperativa è tenuta al pagamento del contributo
del 3%, sarebbe illogico destinare l’utile d’esercizio direttamente a copertura
delle perdite, privandosi così del beneficio fiscale della detassazione di cui
all’art. 12 L. 904/1977, di cui viene ad usufruirsi sull’intero utile.
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e
la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la
seguente:
Capitale sociale: € 10.000
Riserve: € 585 (1000 + 150 + 335 – 900)

                                                                                    45

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
2. Presenza di riserve insufficienti per la copertura delle perdite:
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio):
· Capitale sociale: € 10.000
· Perdite civilistiche pregresse: € 1.200
· Riserve: € 1.000
· Utile d’esercizio (al netto delle imposte): € 500
In tal caso, se si volessero coprire integralmente le perdite pregresse,
dovrebbero essere utilizzate tutte le riserve (€ 1.000) ed anche una parte
dell’utile d’esercizio (€ 200). Solamente la restante parte di utile, non
destinata a copertura perdite, risulterebbe assoggettata al contributo del
3%.
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la
seguente destinazione dell’utile:
                                                                               46
· 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150
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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
· una parte a copertura perdite: € 200
· una parte al Fondo mutualistico (500-200) x 3%: € 9
· il residuo a riserve straordinarie indivisibili: € 141
Dopodiché, sempre in quella sede, potrà procedere a coprire l’ulteriore parte di
perdita, mediante l’utilizzo delle riserve indivisibili per un importo pari a €
1.000.
La cooperativa potrà godere del beneficio fiscale della detassazione, di cui
all’art. 12 L. 904/1977, sull’utile diminuito della quota-parte utilizzata a
copertura perdite.
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e
la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la
seguente:
Capitale sociale: € 10.000
                                                                                 47
Riserve: € 291 (1.000 + 150 + 141 – 1.000)

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
3. Assenza di riserve per la copertura delle perdite, con utile d’esercizio
superiore alle perdite pregresse:
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio):
· Capitale sociale € 10.000
· Perdite civilistiche pregresse € 300
· Riserve: € 0
· Utile d’esercizio (al netto delle imposte) € 500
In tal caso, il contributo del 3% non è dovuto sulla parte di utile destinata
a copertura perdite (€ 300), ma solamente sulla parte residua dell’utile, non
destinata a copertura perdite (€ 200).
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la
seguente destinazione dell’utile:
· 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150                                     48
· una parte a diretta copertura perdite: € 300
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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
· una parte al Fondo mutualistico (500-300) x 3%: € 6
· il residuo a riserve straordinarie indivisibili: € 44
Si precisa che il contributo del 3% per il Fondo mutualistico deve essere
calcolato sulla differenza tra l’utile d’esercizio e la parte del suddetto
utile destinata a diretta copertura delle perdite pregresse, ossia deve
essere calcolato sulla parte di utile d’esercizio destinato a riserva legale e
ad altre riserve, per quanto specificato sopra.
Si precisa altresì la cooperativa potrà godere del beneficio fiscale della
detassazione, di cui all’art. 12 L. 904/1977, sull’utile diminuito della quota-
parte utilizzata a copertura perdite.
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e
la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la
seguente:
Capitale sociale € 10.000                                                        49

Riserve: € 194 (0 + 150 + 44)
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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
4. Assenza di riserve per la copertura delle perdite, con utile d’esercizio
inferiore alle perdite pregresse:
Patrimonio netto (prima dell’approvazione del bilancio):
· Capitale sociale € 10.000
· Perdite civilistiche pregresse € 900
· Riserve: € 0
· Utile d’esercizio (al netto delle imposte) € 500
In sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà decidere per la
seguente destinazione dell’utile:
· 30% a riserva legale (500 x 30%): € 150
· una parte al Fondo mutualistico (150 x 3%): € 4,5
· la restante parte a diretta copertura perdite: € 345,50
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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
Si precisa che il contributo del 3% per il Fondo mutualistico deve essere
calcolato sulla parte dell’utile d’esercizio destinato obbligatoriamente alla
riserva legale, per quanto specificato sopra.
In altri termini, il contributo del 3% al Fondo mutualistico deve essere
assolto anche nel caso di utile dell’esercizio inferiore alle perdite civilistiche
pregresse e viene calcolato sulla parte di utile destinato
obbligatoriamente a riserva legale, ossia sul 30% dell’utile dell’esercizio
(quale obbligo civilistico prioritario imposto dal Codice Civile), ancorché l’utile
dell’esercizio sia di ammontare inferiore alle perdite pregresse.
Ovvio che, qualora la cooperativa decida di destinare un’ulteriore quota
dell’utile dell’esercizio a riserve straordinarie indivisibili, anche su tale quota
sarà dovuto il contributo del 3% da destinare ai Fondi mutualistici, trattandosi
sempre di una destinazione dell’utile non a diretta copertura delle perdite
pregresse.
                                                                                      51

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
Si precisa, infine, che, nella medesima assemblea di bilancio, qualora, dopo la
destinazione dell’utile a diretta copertura delle perdite civilistiche pregresse,
residuino ancora perdite pregresse e si intendano ripianare immediatamente,
l’Organo amministrativo potrà proporre all’Assemblea di destinare la riserva
legale (appena formata e sulla quale è stato assolto il contributo del 3% ai fondi
mutualistici) a copertura delle perdite pregresse residue.
In tal caso nella parte finale relativa alla proposta per la destinazione dell’utile
dell’esercizio (precedente citata) occorre aggiungere anche la seguente dicitura:
Si propone altresì, al fine di procedere al totale (ovvero: al parziale) ripianamento delle
perdite pregresse ancora restanti, di destinare alla loro copertura la predetta riserva legale
appena formata, pari a € _______, con l’effetto far residuare perdite pregresse, da riportare
negli esercizi successivi, pari all’ammontare di € ______

                                                                                                 52

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QUESTIONE APERTA: IL VERSAMENTO DEL 3%
IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE
Ciò detto, alla fine dell’assemblea (convocata per l’approvazione del bilancio e
la destinazione dell’utile), la composizione del patrimonio netto risulterà la
seguente:
   Capitale sociale € 10.000
   Riserve: € 0 (0 + 150 -150)
   Perdite civilistiche pregresse: € 404,50 (900 – 345,50 – 150)

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IL PRESTITO SOCIALE
Il prestito costituisce un debito finanziario oneroso verso i soci. Tuttavia,
considerando che di regola gli interessi riconosciuti ai soci prestatori sono in
linea con i tassi attivi di mercato riconosciuti dalle banche ai clienti al dettaglio,
le cooperative dispongono con il prestito di uno strumento di finanziamento
meno oneroso rispetto al ricorso al sistema bancario.
A parità di condizioni, il prestito tende ad aumentare, per la fiducia dei soci
prestatori, quanto più una cooperativa è finanziariamente solida e non necessita
di finanziamenti.
La maggior parte dei contratti di prestito con i soci prevede condizioni di
rimborso con preavviso di almeno 24 ore. Sono però previsti anche contratti
vincolati a 6, 12, 18 mesi ed oltre, meglio retribuiti. Quindi, per la gran parte
del suo ammontare, il prestito, dal punto di vista della sua esigibilità,
costituisce un debito a breve, ma, in condizioni di normale stabilità
finanziaria, i soci lo utilizzano come un deposito permanente dei propri
risparmi.                                                                              54

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IL PRESTITO SOCIALE
Il prestito sociale è finalizzato al conseguimento dell’oggetto sociale, ma la
circostanza che, per la maggior parte del suo ammontare, esso debba restare
disponibile "quasi a vista", comporta che almeno una parte di esso sia investita
in strumenti finanziari facilmente liquidabili.
Ciò premesso, di seguito alcune considerazioni sulla rappresentazione in
bilancio del prestito sociale (consideriamo la forma ordinaria del bilancio):
   tutte le volte che le voci connesse al prestito assumono un valore
   significativo nel bilancio della cooperativa, è consigliabile che ad esse si
   dedichi una sottovoce specifica, senza eliminazione della voce
   complessiva, come previsto dall’art. 2423-ter comma 2 c.c.;
   va indicato alla voce D3 del passivo di Stato patrimoniale, indicando
   separatamente le componenti di prestito vincolato, esigibile oltre l’anno
   successivo (le due componenti di prestito, esigibili entro o oltre l'anno successivo,
   devono essere indicate comprensive degli interessi maturati, che generalmente
   vengono accreditati al socio ad incremento del suo credito).                            55

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IL PRESTITO SOCIALE
 D3 - Debiti verso soci per finanziamenti
 a) Prestito da soci, esigibile entro l'esercizio successivo
 b) Prestito da soci, esigibile oltre l'esercizio successivo
 c) Debiti per interessi maturati su prestito esigibile entro l'esercizio successivo
 d) Debiti per interessi maturati su prestito esigibile oltre l'esercizio successivo
 Totale prestito da soci
 e) Altri debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo
 f) Altri debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo
 Totale debiti verso soci per finanziamenti

Nei casi in cui, nel prospetto di Stato patrimoniale, si indica l’ammontare
comprensivi del debito per interessi, è consigliabile presentare il dettaglio a
commento della voce in Nota integrativa.
Nel Conto Economico, gli interessi sul prestito devono essere indicati in una
                                                                                56
sottovoce separata della voce C17.

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IL PRESTITO SOCIALE
Nel Rendiconto Finanziario redatto secondo il metodo indiretto, sulla base del
principio contabile OIC 10 in vigore, lo schema sintetico che segue evidenzia la
collocazione delle componenti connesse al prestito sociale:

 A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa utile (perdita)
    Risultato dell'esercizio
     Interessi passivi sul prestito
     Altri interessi passivi
     (Interessi attivi)
     ± Altre voci
     1. Utile (perdite) prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e
      plus/minusvalenze da cessione
     Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
      2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
      Variazioni del CNN
                                                                                             57

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IL PRESTITO SOCIALE
   3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CNN
   Altre rettifiche
   Interessi incassati
   (Interessi pagati sul prestito)
   (Altri interessi pagati)
   ± Altre voci
   Altri incassi/pagamenti
   Flusso finanziario della attività operativa A
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
   Mezzi di terzi
   Incremento (decremento) debiti a breve verso soci per prestito social
   Incremento (decremento) debiti verso soci per prestito sociale esigibili oltre
   l'esercizio successivo
   ± Altre voci
   Mezzi propri
   Flusso finanziario dell'attività di finanziamento C                                58
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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IL PRESTITO SOCIALE
Si consiglia di fornire in Nota Integrativa (o in calce allo Stato Patrimoniale
per le micro-imprese) un’informativa specifica e dedicata la Prestito Sociale
indicando:
   il numero dei soci prestatori all’inizio ed alla fine dell’esercizio e, se
   pertinente, il numero dei rapporti contrattuali accesi;
   la movimentazione del prestito nell’esercizio, intesa come incrementi per
   versamenti ed accrediti di interessi e decrementi per prelievi;
   i tassi d’interesse riconosciuti ai soci prestatori nel corso dell’esercizio;
   eventuali indici che diano la misura del grado di liquidità e, all’opposto, di
   immobilizzazione degli impieghi derivanti dal prestito come richiesto
   provvedimento della Banca d'Italia dell’8.11.2016 è necessario indicare il
   rapporto prestito/patrimonio netto e l’indice di struttura finanziaria.

                                                                                   59

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IL PRESTITO SOCIALE
Rapporto prestito/patrimonio netto
                                                          31/12/XX        31/12/XX-1
  A Patrimonio netto (se del caso "consolidato",
  "rettificato")
  Limite di raccolta Ax3
  B Prestito sociale
  Rapporto B/A
Il prestito sociale non supera il limite di 3 volte il patrimonio netto e quindi
non sono obbligatorie specifiche garanzie.
Oppure
Il prestito sociale supera il limite di 3 volte il patrimonio netto e lo si garantisce
come segue: indicazioni sul garante (soggetto vigilato o schemi di garanzia),
tipo di garanzia, in caso di garanzie reali finanziarie, valore di mercato di tali 60
garanzie.
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IL PRESTITO SOCIALE
L'indice di struttura finanziaria richiesto dal provvedimento della Banca d'Italia
dell’8 novembre 2016 ha il seguente valore:
                                                         31/12/XX       31/12/XX-1
  A Patrimonio netto + debiti a medio lungo termine
  B Attivo immobilizzato
  Indice di struttura finanziaria A/B

Si precisa che un indice di struttura finanziaria inferiore a 1, evidenzia
situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di
correlazione temporale tra le fonti di finanziamenti e gli impieghi della
società.

                                                                                     61

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IL PRESTITO SOCIALE
In merito all’informativa da fornire nella Relazione sulla gestione (o in Nota
Integrativa per i bilanci in forma abbreviata o nella parte riservata alle
Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile in calce allo Stato
Patrimoniale per le micro-imprese), ragionevolmente gli amministratori
dovranno parlare del prestito, dando enfasi all’utilizzo del risparmio sociale per
il raggiungimento degli scopi statutari e ne faranno oggetto di commento nel
contesto dell’informativa, ai sensi dell’art. 2545 c.c., sui criteri seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

                                                                                     62

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I RISTORNI
Ristorno = le somme ripartite tra i soci sotto forma di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati
o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (art. 12 D.P.R.
601/1973)

Riferimenti Civilistici:
  art.2521 c.c. l’atto costitutivo della cooperativa deve
  contenere le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per
  la ripartizione dei ristorni
  art. 2545 c.c. relazione annuale (amm./sindaci) sul
  carattere mutualistico della cooperativa
  art. 2545 sexies c.c. disciplina dei ristorni
                                                                             63

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I RISTORNI
L’istituto del ristorno rappresenta l’utile della cooperativa
prodotto dall’attività mutualistica intercorsa con i soci
durante l’esercizio e attribuito ai soci medesimi in proporzione
alla qualità e quantità di scambio mutualistico.
Il ristorno è lo strumento per destinare ai soci il vantaggio
mutualistico proveniente dalla sola attività con i soci.
Il ristorno non ha natura di diritto soggettivo del socio
cooperatore, ma nasce in capo al socio solo e nella misura in cui
l’assemblea, deputata all’approvazione del bilancio d’esercizio,
deliberi, a seguito della proposta degli amministratori formulata
nel progetto di bilancio, l’attribuzione di somme a tale titolo.
                                                                        64

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I RISTORNI: LIMITI
1 – AVANZO DI GESTIONE sufficiente affinché il
ristorno non determini perdite di esercizio
avanzo di gestione = risultato gestione ordinaria
  Rigo 21 del C.E. – D – Proventi straordinari del C.E. deve essere >0
N.B. E’ necessario indicare in Nota Integrativa o in calce allo Stato
Patrimoniale i Costi e i Proventi straordinari contenuti nel C.E.

2 – PERCENTUALE DI MUTUALITA’ costituisce
l’importo massimo ristornabile, applicandola all’utile si
determina quanta parte della ricchezza prodotta dalla
cooperativa è attribuibile all’apporto dei soci                                      65

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I RISTORNI: PERCENTUALE DI MUTUALITA’
  Coop Consumo: (A1 verso soci)/(A1 tot.)

  Coop Conferimento: (B6 conferiti dai soci)/(B6 tot.)

  Coop Produzione e Lavoro :
(B9 verso soci +B7 verso soci)/(B9 tot. + B7 tot)
  della voce B.7 deve essere considerata la sola parte riferibile ai
  costi per lavoro, essendo in questa voce ricompresi anche costi
  per servizi di natura diversa dai compensi per lavoro autonomo
  max 30% trattamenti retributivi complessivi (ex art. 3 L. 142/2001)      66

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I RISTORNI: MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
  attribuzione in denaro
  attribuzione mediante aumento del capitale sociale:
       incremento delle quote/azioni possedute in qualità di “soci
       cooperatori” , anche in deroga all’art. 2525 c.c. (limite
       massimo del capitale sociale dei soci persone fisiche pari a
       100.000 euro),
       emissione di azioni di partecipazione cooperativa di cui
       all’art. 5 della legge 59/1992 (a.p.c.)
       emissione di azioni di socio sovventore di cui all’art. 4 della
       legge 59/1992;
       attribuzione mediante emissione di strumenti finanziari.
                                                                            67

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I RISTORNI: SCRITTURE CONTABILI
Esempio n. 1 Ristorni con natura di costo
                                               31/12

 CE - *   RISTORNI AI SOCI                        a          SP-D14   SOCI C/RISTORNI         6.000,00
          Rilevazione dei ristorni ai soci
                                              data pag.

SP-D14    SOCI C/RISTORNI                         a          SP-D4    BANCA C/C               6.000,00
          Pagamento dei ristorni ai soci

* La classificazione in conto economico potrà essere la seguente:
B6: nel caso di ristorni a fronte di conferimenti di beni;
B7: per la maggiore remunerazione dei conferimenti di lavoro effettuati dai soci lavoratori
autonomi;
B9: nel caso di maggiori remunerazioni del lavoro apportato dai soci lavoratori dipendenti;
A1: nel caso di rettifiche di ricavi per restituzione ai soci di parte del prezzo provvisoriamente 68
pagato all’atto dell’acquisto.
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