Il 5 per mille e le ultime novità - Giovedì 18/3/2021 ore 17,00 - 19,00 webinar su youtube Relatrice: Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl)

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Il 5 per mille e le ultime novità - Giovedì 18/3/2021 ore 17,00 - 19,00 webinar su youtube Relatrice: Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl)
Il 5 per mille e le   Giovedì 18/3/2021 ore 17,00 – 19,00
ultime novità         webinar su youtube
                      Relatrice: Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl)
Il 5 per mille e le ultime novità - Giovedì 18/3/2021 ore 17,00 - 19,00 webinar su youtube Relatrice: Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl)
I temi del giorno

                                                                                         1. Chi può accedere al 5 per mille?
                                                                                         2. Come ci si accredita per la prima volta e nel rispetto di
                                                                                            quali scadenze quest’anno?
                                                                                         3. Quale tempistica per la rendicontazione dei fondi?
                                                                                         4. Le ultime novità …

                                                                                                                                                2
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Chi può accedere
al 5xmille?
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Chi può accedere al 5xmille?
 Attualmente                                                                                     Dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS
 - volontariato                                                    Organizzazioni iscritte nel Registro Unico degli Enti del
 - ONLUS                                                           Terzo settore
 - APS iscritte nei registri
 - associazioni e fondazioni riconosciute che operano in
 determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria,
 beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
 tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
 artistico e storico, promozione della cultura tutela dei
 diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e
 solidarietà internazionale)
 - sostegno delle ASD iscritte nel Registro CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
 - finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
 - finanziamento della ricerca sanitaria;
 - attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
 - finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma
 46, D.L. n. 98/2011) a decorrere dall'anno finanziario 2012;
 - enti gestori delle aree protette (art. 16, comma 1-bis, legge 394/1991).

                                                                                                                                                      4
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Come si accede al
5xmille?
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Come si accede nel 2021?

        Per gli enti già iscritti negli elenchi permanenti dei                                               Per gli enti NON iscritti negli elenchi permanenti
                               beneficiari                                                                                    dei beneficiari

  22/12/2020 Disponibile l’elenco permanente degli enti
  iscritti al 5 per mille 2021 del volontariato.
  Gli enti inseriti non sono tenuti a presentare per il 2021
                                                                                                           È necessario accreditarsi!
  la domanda d’iscrizione per essere ammessi al beneficio.
  FONTE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-
  tematica-5x1000

                                                                                                                                                          6
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Come ci si
accredita per la
prima volta?
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Primo accreditamento? Come fare?
                                       Gli interessati presentano l’istanza alle amministrazioni competenti, ossia:

     1) APS/ODV/ONLUS/ORGANIZZAZIONI CON PERSONALITA’ GIURIDICA OPERANTI NEI CAMPI INDICATI DALL’ART.
     10 DEL DLGS 460/1997: Agenzia delle Entrate;

     2) ASD: CONI;

     3) enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e
     non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
     coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente
     dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di
     ricerca scientifica: Ministero dell'università e della ricerca;

     4) enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui
     agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni
     o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che
     svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che
     contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati
     dal Ministero della salute: Ministero della salute.
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L’istanza di accreditamento per gli ENTI DEL VOLONTARIATO

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L’istanza di accreditamento per gli ENTI DEL VOLONTARIATO

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Non ricordo gli estremi di iscrizione nel Registro, come fare?
                 Per gli ETS dell’Emilia Romagna è possibile effettuare la verifica accedendo ai seguenti registri pubblici:

   - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/iscrizione-allanagrafe-onlus/nuovo-elenco-
     onlus per le ONLUS

   - https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp per le COOPERATIVE SOCIALI

   - https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/organizzazioni-volontariato.asp per le ODV

   - https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/ELENCO_OSC_20MAR2018.pdf per le ONG

   - https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp per le APS

   - https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/registropersonegiuridiche/ per gli Enti che hanno ottenuto la
     personalità giuridica dalla Regione

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Come faranno ad accreditarsi nel 2022 gli ETS?
      Gli ENTI DEL TERZO SETTORE in sede di iscrizione nel RUNTS dichiarano espressamente, per via telematica, se
       intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille.

      L'ente interessato può accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel RUNTS entro la data di cui al comma
       2 ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.

      Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige l'elenco degli ETS iscritti nel RUNTS che abbiano dichiarato,
       entro la data del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille.

      Entro il 20 aprile il predetto Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco di cui al comma 2.

      Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.

      Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le
       variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

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L’accreditamento per le ASD nel 2021
 1. Le ASD presentano al CONI regionale domanda di iscrizione entro il 10 aprile (12 aprile)
 2. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede
      un'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:
 a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;
 b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
 d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di
 promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
 e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
 f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a
 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti
 di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 3. Entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente
 può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile.

 4. Il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun
 nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

 5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno
 lavorativo successivo.                                                                                              14
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Associazioni in-formazione assieme
Come si trasmette l’istanza di accreditamento?

             L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

             Per farlo può:
             a) avvalersi di intermediari abilitati,
             b) farlo in autonomia attraverso FISCONLINE o ENTRATEL

             L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non
             saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

                                                                                                                                  18
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Anomalie…
     Si evidenzia che:

     - qualora i dati del rappresentante legale che ha sottoscritto l’istanza di accreditamento al 5 per mille differiscano
     da quelli del rappresentante legale risultante dall’Anagrafe Tributaria, la ricevuta segnala la difformità riscontrata. In
     tal caso sarà cura del rappresentante legale regolarizzare la propria posizione;

     -    qualora la domanda non venga accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o
     confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario contattare qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle
     entrate, al fine di verificare la posizione e rimuovere eventuali anomalie, e ripetere quindi l’invio della domanda;

     - qualora la domanda di iscrizione accolta sia stata inviata erroneamente è possibile richiederne l’annullamento
     entro il termine del 12 aprile 2021, previsto per la presentazione della domanda, utilizzando i servizi telematici
     dell’Agenzia delle entrate.

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Quali scadenza
da rispettare?
Il riepilogo delle scadenze

                                                          Cosa                                                               Entro quando

                  Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione                                                          8 marzo 2021

                  Termine presentazione domanda d’iscrizione                                                                12 aprile 2021

                  Pubblicazione elenco iscritti provvisorio                                                          entro il 20 aprile 2021

                  Richiesta correzione domande                                                                       entro il 30 aprile 2021

                  Pubblicazione elenco iscritti definitivo                                                          entro il 10 maggio 2021

                  Termine ravvedimento                                                                                  30 settembre 2021

                                                                                                                                               21
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Il ravvedimento
                                                               E’ possibile trasmettere l’istanza in ritardo?

     Sì, ricorrendo al ravvedimento operoso.

     A tal fine:
     1. presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno con le consuete
         modalità,
     2. versare un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1°
         giugno 2018 - pdf).

     Per poter procedere è necessario che l’organizzazione fosse in possesso dei requisiti sostanziali richiesti alla data
     di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021).

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5xmille ricevuto nel 2019: rendicontazione posticipata …

        art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24/4/2020, n. 27 commi 3 e 3-bis:

         è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno finanziario 2017 (percepito
          nel 2019) entro la data del 31 ottobre 2020;

         sono tenuti alla redazione del relativo rendiconto non nel termine di 12 ma di 18 mesi dalla data di
          ricezione delle somme. Dal nuovo termine così prorogato decorrono altresì i 30 giorni previsti dall’articolo
          12, comma 3 del citato D.P.C.M. 23.04.2010 entro i quali i soggetti destinatari di importi pari o superiori ad
          € 20.000,00 sono tenuti ad adempiere all’obbligo di trasmissione del rendiconto alla scrivente
          Amministrazione.

                                                                                                       Ministero del Lavoro Nota n. 4344 del 19/05/2020

                                                                                                                                                  23
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5xmille 2018/2019: rendicontazione non posticipata ma …

        Nel corso del 2020 il Ministero ha erogato i contributi del cinque per mille relativi all’anno finanziario 2018 (8 e
        9 giugno 2020 per gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e 30 luglio 2020 per gli altri importi),
        nonché, in applicazione dell’articolo 156 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, quelli relativi all’anno finanziario
        2019 (2 settembre 2020 per gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e 6 ottobre 2020 per gli altri
        importi) e ci si è chiesto se fosse possibile beneficiare di un più ampio lasso temporale di utilizzo,

        Il Ministero (nota del 4 marzo 2021) ha negato tale possibilità (contemplata dall’art. 35 del DL 18/2020), in
        quanto la disposizione circoscrive espressamente il differimento dei termini alle risorse relative al 2017.

        Non è quindi possibile parlare di rinvio nell’utilizzo dei fondi ma è sempre possibile accantonare le somme
        ricevute per progetti pluriennali, indicandole, nel rendiconto, nel punto 6 – Accantonamento - e riportando nella
        relazione illustrativa, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”. Tali somme saranno poi portate a
        rendicontazione anche in annualità successive.

        Conformemente alle linee guida sulla rendicontazione attualmente presenti sul sito istituzionale del Ministero,
        tali somme dovranno essere quindi spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo
        rendiconto.

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Come ricevere il
5xmille?
Come ricevere il 5xmille?
     La modalità ordinaria di pagamento del contributo del cinque per mille avviene tramite bonifico bancario o postale
     su un conto intestato esclusivamente all’ente beneficiario, o all’ente intestatario nei casi previsti dalla norma.

     Le coordinate IBAN vanno fornite all’Agenzia delle Entrate:
     a) recandosi presso le sue direzioni regionali o provinciali dove consegnare il modello per la richiesta di
     accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a
     soggetti diversi dalle persone fisiche. Il modello è scaricabile a questa pagina
     https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche
     _RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b
     b) accedendo ai servizi telematici
          1) Fisconline (non vengono rilasciate nuove credenziali e restano valide quelle già in possesso degli utenti e in
          uso ma saranno dismesse il 30/9/2021);
          2) accedendo all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia attraverso
           SPID,
           CIE o
           CNS.

     L’Agenzia delle Entrate trasmette le coordinate IBAN in elenchi cumulativi al Ministero del Lavoro che provvede al
     pagamento telematico.
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                                                                                                                                  STATO: 1 = Soggetto in
                                                                                                                                  normale attività
                                                                                                                                  NATURA GIURIDICA:
                                                                                                                                  12 = Associazioni non
                                                                                                                                  riconosciute e comitati
                                                                                                                                  8 = Associazioni
                                                                                                                                  riconosciute

                                                                                                                                  CODICE IBAN del conto
                                                                                                                                  corrente intestato
                                                                                                                                  all’associazione
                                                                                                                                                 27
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                                                                                                                                  CODICE CARICA: 1
                                                                                                                                  – rappresentante
                                                                                                                                  legale/Presidente

                                                                                                                                           28
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Come ricevere il 5xmille in caso di problemi?
  Quando si presentano i seguenti problemi:
  • bonifico non andato a buon fine per coordinate IBAN non accettate dagli Istituti o per conto chiuso (storno in
    contabilità speciale o in IGEPA);
  • enti privi di conto corrente (NoIBAN) possibile solo per contributi inferiori a €1.000 (indicare una tesoreria
    provinciale dello Stato presso la Banca d’Italia);
  • enti che non hanno comunicato l’IBAN all’Agenzia delle Entrate entro il primo anno nel quale è iniziato il
    pagamento del contributo (NoIBAN);
  • contributi in perenzione amministrativa, procedura che al termine del secondo anno di gestione, consente di
    conservare i contributi residui del 5xmille, ancora presenti sul capitolo di spesa, in un apposito fondo gestito dal
    Ministero dell'Economia e delle Finanze dove sono conservati per 10 anni. Solo dietro richiesta del beneficiario, il
    contributo perente viene nuovamente riscritto nel capitolo di spesa per poter essere messo in pagamento;
  • contributi finiti in economia dopo essere stati oggetto di storno. È il caso per esempio della banca che ha
    cambiato ragione sociale, modificando di conseguenza le coordinate IBAN: il bonifico non va a buon fine e la
    somma viene depositata sulla contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia dove rimane a disposizione fino
    al termine dell'esercizio successivo a quello in cui è affluita sul conto stesso.

                                                      Chiedere INFO: mail a Quesiti5perMille@lavoro.gov.it.

  Trasmettere al Ministero del Lavoro l’apposito MODULO. Se l’Ente deve ricevere più annualità, dovrà riempire un
  modulo per ciascuna annualità, da scansionare separatamente.
                                                                                                                                  29
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Come ricevere il 5xmille in caso di problemi?
                                                                                                                                  L’associazione deve apporre il
                                                                                                                                  suo timbro

                                                                                                                                  è l’anno di presentazione della
                                                                                                                                  dichiarazione dei redditi

                                                                                                                                  Se manca non effettuano il
                                                                                                                                  pagamento

                                                                                                                                                           30
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Come ricevere il 5xmille in caso di problemi?
                                                                                                                                  Prestare attenzione all’importo
                                                                                                                                  richiesto in quanto se è inferiore al
                                                                                                                                  contributo spettante verrà liquidato
                                                                                                                                  quanto richiesto mentre se è
                                                                                                                                  superiore     la   domanda       sarà
                                                                                                                                  rigettata!!!

                                                                                                                                  E’ possibile che l’intestatario sia
                                                                                                                                  diverso dal beneficiario nei casi di
                                                                                                                                  fusione per incorporazione e a
                                                                                                                                  seguito di esplicita autorizzazione
                                                                                                                                  concessa dall’Agenzia delle Entrate
                                                                                                                                  o dal Ministero del Lavoro

                                                                                                                                                               31
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Come ricevere il 5xmille in caso di problemi?
     L’invio del MODULO potrà avvenire:
     • scansionando separatamente e inviando i documenti per PEC a dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it (non
        saranno accettate richieste pervenute da mittenti non PEC e/o a indirizzi diversi dalla PEC indicata);
     • mediante raccomandata A/R indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del
        Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese–Div.I Via Flavia, 600187 ROMA (RM).

     La liquidazione del contributo spettante potrà avvenire con una tempistica che dipende dalla posizione nella quale
     si trovano le relative risorse. Una descrizione di massima è riportata sul sito del Ministero del Lavoro.

     L’elenco dei pagamenti erogati è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.

                                                                                                                                  32
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Come farsi destinare il 5 per mille?
     1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle
     persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda
     annessa al modello Redditi persone fisiche.

     2. La scelta è effettuata apponendo la firma in uno degli appositi riquadri, corrispondenti alle finalità di cui all'art.
     1, presenti nei modelli di cui al comma 1.

     3. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le
     scelte operate.

     4. Nei riquadri corrispondenti alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) ed e), e comma 3, e, fino
     all'operatività del Registro unico del Terzo settore, del comma 2, il contribuente, oltre all'apposizione della firma,
     può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque
     per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche.

     5. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad
     un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione
     delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

                                                                                                                                  33
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Come viene ripartito il 5 per mille?
     Ai soggetti accreditati spetta la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti che, oltre
     ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 10, hanno, altresì, indicato il codice fiscale degli enti beneficiari.
     Per ragioni di economicità, le quote di importo inferiore a 100 euro non sono corrisposte all'ente e sono ripartite
     all'interno della medesima finalità.
     Ove il contribuente non abbia indicato alcun C.F. /abbia indicato un C.F. errato o riferibile ad un soggetto non
     accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5xmille sono ripartite, nell'ambito delle
     medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione
     del codice fiscale.
     Gli enti che si sono accreditati presso più amministrazioni partecipano al riparto della quota del cinque per mille
     per ciascuna categoria. Un ente che partecipa al riparto per più finalità, qualora venga escluso da una delle
     amministrazioni competenti perde il diritto a fruire delle destinazioni ricevute per la categoria da cui è stato
     escluso.

                                                                                                                                  34
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Come viene erogato il 5 per mille?
        L’Agenzia delle Entrate fornisce gli elenchi alle Amministrazioni preposte che erogano così il contributo. Si
        tratta in particolare di:
         Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli ENTI DEL VOLONTARIATO (ETS in futuro), eventualmente
           in convenzione con l'Agenzia delle entrate;
         Presidenza del Consiglio dei ministri per le ASD;
         Ministero dell'università e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b);
         Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c);
         Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d);
         Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i soggetti indicati all'art. 1, comma 3, per le
           finalità di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23,
           comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
           2011, n. 111;
         Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, per le
           finalità di sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6
           dicembre 1991, n. 394.

                                                                                                                                  35
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Come
rendicontare il
5xmille?
Come devo rendicontare il contributo?

                                                                                                                                  37
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Come devo rendicontare il contributo?

                                                                                                                                  38
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Come devo rendicontare il contributo?
                                                                                                                                  L’ente nel redigere il
                                                                                                                                  rendiconto dovrà
                                                                                                                                  predisporre una
                                                                                                                                  relazione descrittiva
                                                                                                                                  per illustrare nel
                                                                                                                                  dettaglio la
                                                                                                                                  destinazione della
                                                                                                                                  quota ricevuta e gli
                                                                                                                                  interventi realizzati,
                                                                                                                                  indicandone il costo
                                                                                                                                  per ciascuna delle
                                                                                                                                  principali voci di
                                                                                                                                  spesa.

                                                                                                                                                39
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Quali avvertenze nella rendicontazione?
     PUBBLICITA’. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo
     percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della
     quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente
     comma (art. 7 DLgs 111/2017)

     ACQUISTO AUTOVETTURE. Nel caso in cui il contributo sia utilizzato per l’acquisto di autovetture e/o ambulanze,
     l’Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri
     contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell’autovettura/ambulanza acquistata.

     RISORSE UMANE RETRIBUITE. In questa voce indicare i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o
     gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l’ente (es: retribuzione per personale dipendente a
     tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro
     personale; i costi per l’assicurazione dei volontari). Se i costi delle risorse umane retribuite superano il 50% delle
     spese rendicontate è necessario allegare le buste paga fino a concorrenza del costo indicato

     EROGAZIONI LIBERALI A TERZI. Nel caso di federazioni o di soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola
     struttura centrale abbia ricevuto la quota del “5 per mille dell’Irpef” provvedendo, in seguito, a disporne a favore
     degli enti federati/affiliati/articolati, il rendiconto deve essere unico ed elaborato dall’organismo che ha ricevuto la
     somma.
                                                                                                                                  40
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Quali avvertenze nella rendicontazione?
     COSTI DI FUNZIONAMENTO. Inserire le spese per la gestione della/e struttura/e dell’ente (per esempio, canone di
     locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; spese per le pulizie) ed i costi per lo svolgimento delle
     attività (per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli);

     ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. Inserire le spese per l’acquisto di beni (per esempio, beni immobili; macchinari;
     apparecchiature informatiche) e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per
     prestazioni di lavoro occasionali);

                                                  COME IMPUTARE I DOCUMENTI ALLA RENDICONTAZIONE?

     I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con
     la quota del “5 per mille dell’Irpef” percepita per l’anno di riferimento. Il rendiconto e gli allegati devono essere
     conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale o presso altra sede da
     notificare ed essere messi a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.

                                                                                                                                  41
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Come accantono le risorse?

        E’ possibile per le associazioni beneficiarie del contributo accantonare in tutto o in parte l’importo
        percepito, fermo restando che l’Ente beneficiario deve
         specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento effettuato
         allegare il verbale dell’organo competente previsto dallo Statuto in cui viene deliberato
           l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme
         allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento
           per costruzione immobile o sua ristrutturazione l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti
           e/o preventivi di spesa).

        E’ obbligatorio, comunque, per gli Enti spendere tutte le somme accantonate in progetti di durata non
        superiore al triennio («e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la
        realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione
        successivamente al loro utilizzo.» art. 16 DPCM 23/7/2020) e rinviare il modello di rendiconto
        opportunamente compilato.

                                                                                                                                  42
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Come accantono le risorse?

                                                                                                                                  43
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Come rendiconto le risorse accantonate?

                                                                                                                                  44
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Come cambiano le
regole della
pubblicità del
rendiconto del
5xmille?
Quali obblighi di pubblicità del rendiconto? La disciplina pregressa
                                                                        Cosa era previsto in passato?

                                                                               DPCM 23/4/2010
     «3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per
     la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal
     fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
     4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa
     richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti
     entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
     5. Le amministrazioni competenti possono operare, anche a campione controlli amministrativo-contabili delle
     rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari».

                                                                                                                                  46
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Quali obblighi di pubblicità del rendiconto? La disciplina attuale
                            DLGS 111/2017 art. 8                                                                             DPCM 23/07/2020
    1. I beneficiari del riparto del contributo hanno                                     «2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere
    l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro                                   trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la
    un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo                                   compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione
    all'amministrazione erogatrice entro i successivi                                     delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la
    trenta giorni, accompagnato da una relazione                                          medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di
    illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro,                                     ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a
    trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo                                campione,        controlli     amministrativo-contabili      delle
    delle somme percepite.                                                                rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
    2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di                                3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
    pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni                                  20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta
    dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli                                     dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione,
    importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1,                                 che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla
    dandone        comunicazione       all'amministrazione                                ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
    erogatrice entro i successivi sette giorni.                                           5. I beneficiari di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di
                                                                                          pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla
                                                                                          scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti
                                                                                          ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione
                                                                                          all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni».
                                                                                                                                                    47
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La lettura delle norme
  La trasmissione all’amministrazione erogante del rendiconto resta legata all’entità del contributo ricevuto (20.000
  euro) secondo quando indicato dal DPCM 23/7/2020.

  Non disponiamo ancora di un documento di prassi che chiarisca gli obblighi di pubblicità del rendiconto.

  1) Da quando sono in vigore i nuovi vincoli?
  Il Ministero del Lavoro (nota n. 2106 del 26/02/2019) ha chiarito che le novità introdotte dal DLgs 111/2017 sulla
  pubblicità non entravano subito in vigore – continuando ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12 bis del DPCM
  23/4/2010 come modificato dal DPCM 7/7/2016 - ma solo con l’entrata del DPCM attuativo, per cui si ritiene
  dall’approvazione del DPCM 23/7/2020.

  2) Tutti devono pubblicare il rendiconto sul sito internet o solo quanti devono trasmettere al Ministero?
  La formulazione della norma non da certezze: il comma 2 dell’art. 8 del DLgs 111/2017 rinvia ai beneficiari di cui al
  comma 1 che sono sia i beneficiari del 5xmille che i beneficiari del 5xmille tenuti alla trasmissione del rendiconto
  all’Amministrazione. Sono stati già sollecitati chiarimenti. Non viene indicata la possibilità di pubblicare il rendiconto
  sul sito internet della rete associativa come viceversa previsto dall’art. 14 del DLgs 117/2017: è stata sollecitata
  l’indicazione di questa possibilità.

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… e se approviamo il BILANCIO SOCIALE?
     Il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un
     bilancio sociale.

     A tale proposito si specifica che:
     • qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell’Associazione dovrà essere inviata la sola comunicazione
        dell’avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso;
       «Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di
       euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito
       internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate.»
     • qualora il bilancio sociale non sia pubblicato sul sito dell’Associazione dovrà essere trasmesso al Ministero del
       Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso, con
       le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.

     N.B. : nel caso in cui la riscossione dell’importo del “5 per mille dell’Irpef” cade in prossimità della chiusura
     dell’anno e, di conseguenza, il bilancio non può rendere conto dell’utilizzo dell’intero ammontare della somma
     percepita, tale obbligo sarà assolto con i successivi bilanci. Tale modalità andrà comunque comunicata
     all’Amministrazione

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Quali obblighi di pubblicità per l’amministrazione?
     4. Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito
     web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il
     link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli
     elementi informativi di cui al comma 2.
     5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna amministrazione
     erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art.
     8 DLgs 111/2017).

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Controlli e sanzioni …
 I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
 a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false
 attestazioni anche documentali;
 b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite
 istituzionalmente dal beneficiario o per spese di pubblicità vietate;
 c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
 d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
 e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo
 all'ammissione al beneficio;
 f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non
 svolgere più l'attività che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.
 L'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al
 recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.
 Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di 60
 giorni dalla notifica, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in
 rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso
 legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il
 termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi,
 viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed
 amministrative.
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Le ultime novità
L’apertura dei bar circolistici
     Articolo 2 bis (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore)
     1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività
     dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione
     del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di
     alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto
     legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza
     stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo
     modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione
     per le finalità proprie dei predetti enti.

                     DL 14/1/2021 n. 2 - articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12/3/2021, n. 29, in sede di
                                                                                                                conversione.

     Aspetti da attenzionare:
     • non è consentita la riapertura di tutti i c.d. bar circolistici ma esclusivamente di quelli afferenti alle sedi di ETS
     • l’attività – in presenza di licenza circolistica e attività rivolta ai soli soci – è fiscalmente agevolata solo se
       strumentale alle attività istituzionali. Se le attività istituzionali – culturali/ricreative – sono sospese come
       comportarsi fiscalmente?
     • in zona rossa comunque solo asporto.
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Il Decreto sulle attività diverse non ancora in GU
 Consiglio di Stato: gennaio 2020 parere interlocutorio, a fine ottobre del 2020, dopo aver ricevuto chiarimenti dai
 ministeri interessati (Lavoro ed Economia), ha espresso parere favorevole, segnalando solo poche osservazioni di
 forma. Mancano solo le firme dei due ministri e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 Il testo DOVREBBE quindi mantenere i parametri originariamente previsti:
 le attività diverse si considerano secondarie qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
 a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS;
 b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ETS, intendendo tali anche i costi figurativi
       dei volontari iscritti nel Registro (quanto sarebbero costati se fossero stati pagati?), il valore delle erogazioni
       liberali anche in natura, la differenza tra il costo normale dei beni ed il costo effettivamente sostenuto (es: beni
       scontati o regalati),
 senza considerare però il valore (provento o onere) del distacco del personale presso ETS.

 Al verificarsi di tali condizioni devo fare la segnalazione al RUNTS ma non vengo cancellato dal RUNTS se l’anno
 successivo garantisco che il rispetto delle soglie avvenga rientrando dello sforamento dell’anno precedente.

                                                               N.B. DM ancora in fase di approvazione !!!

                                                                                                                                  54
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Grazie per l’attenzione!
Francesca Colecchia
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