Sintesi del Sistema organizzativo e di governo Societario
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Sintesi del Sistema organizzativo e di governo Societario 1 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento del processo Organizzativo di conformità di Gruppo Premessa Il sistema organizzativo e di governo societario del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano è composto dall’insieme dei regolamenti dei processi che disciplinano i presidi organizzativi ed il ruolo degli Organi aziendali per il governo dei rischi ai quali è esposto lo stesso Gruppo, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni e governo societario. In sintesi, le disposizioni di legge e di Vigilanza: in materia di sistema dei controlli interni indicano i presidi organizzativi da adottare in termini di criteri da seguire per la gestione dei rischi concernenti i diversi processi aziendali, di controlli da svolgere sui predetti processi e del ruolo che devono svolgere gli Organi relativamente ai predetti aspetti; in materia di governo societario indicano la composizione e le modalità di svolgimento delle sedute degli Organi aziendali nonché il ruolo degli stessi Organi e dei relativi Comitati, il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il processo di autovalutazione dei medesimi Organi e dei citati Comitati. In particolare, le disposizioni in materia di governo societario: 1. assegnano ai Vertici aziendali il compito di definire gli assetti di governo dell’impresa bancaria per il perseguimento degli obiettivi fissati dalle stesse disposizioni (chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, appropriato bilanciamento dei poteri, equilibrata composizione degli Organi, efficacia dei controlli, presidio dei complessivi rischi aziendali, adeguatezza dei flussi informativi, piani di formazione per i componenti degli Organi ed in particolare dei componenti di nuova nomina); 2. definiscono le funzioni di “supervisione strategica”, di “gestione” e di “controllo” da assegnare agli Organi aziendali o ai loro componenti, in coerenza con la normativa civilistica e di Vigilanza. In altri termini, vengono disciplinate le competenze degli Organi che assumono rilevanza ai fini di Vigilanza, a prescindere dal modello di società adottato dalla banca. In particolare: a) la definizione degli indirizzi strategici e dei relativi obiettivi nonché la verifica della loro concreta attuazione è di competenza dell’Organo con funzione di supervisione strategica ovvero il Consiglio di Amministrazione; b) la realizzazione degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, è di competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione in concorso con il Comitato Esecutivo, se istituito, e con il supporto del Direttore generale; c) il controllo dell’amministrazione e della gestione dell’impresa bancaria, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza, è di competenza del Collegio Sindacale; 3. disciplinano la composizione e la nomina degli Organi sociali. In particolare: a) sotto l’aspetto qualitativo, gli Organi devono essere composti da soggetti pienamente consapevoli dei compiti agli stessi assegnati, dotati di professionalità adeguate e con competenze diversificate anche in termini di età, genere e proiezioni internazionali. Tali soggetti devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico rispettando i limiti di cumulo previsti dalle disposizioni, tempo per tempo, vigenti. Le predette caratteristiche devono essere possedute anche dai componenti non esecutivi degli Organi i quali sono chiamati a svolgere un confronto dialettico ed un monitoraggio rispettivamente sulle scelte da compiere o compiute dai componenti esecutivi. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti al fine di vigilare sulla gestione sociale con autonomia di giudizio. Ai fini della nomina o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la sua composizione e verifica successivamente la stessa con quella effettiva; 3 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento del processo Organizzativo di conformità di Gruppo b) sotto l’aspetto quantitativo, gli Organi devono essere composti da un numero di soggetti adeguato alle dimensioni ed all’assetto organizzativo della banca. Pertanto, la composizione degli Organi non deve risultare pletorica. Nel Consiglio di Amministrazione almeno un quarto dei Consiglieri deve possedere il requisito di indipendenza e, quindi, devono possedere professionalità ed autorevolezza al fine di apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà dello stesso Consiglio. 4. prevedono per le banche con complessità operativa la costituzione obbligatoria all’interno del Consiglio di Amministrazione del Comitato rischi. In sintesi, il Comitato deve essere costituto da tre a cinque membri tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti. Il Presidente del Comitato deve essere scelto fra i componenti indipendenti. L’istituzione dei Comitati non deve comportare una limitazione nei poteri decisionali e nella responsabilità del Consiglio di amministrazione. La composizione, il mandato ed i poteri conferiti al Comitato devono essere disciplinati in un apposito regolamento interno approvati dal Consiglio di Amministrazione. Le predette disposizioni si applicano a tutti i Comitati costituiti all’interno del Consiglio di amministrazione; 5. valorizzano la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sintesi, il Presidente: deve favorire il confronto dialettico fra i membri e la circolazione delle informazioni all’interno degli Organi e dei relativi Comitati nonché all’interno della struttura organizzativa aziendale; deve garantire l’equilibrio dei poteri fra il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi , il Comitato Esecutivo, se istituito, ed il Direttore Generale; si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati interni; non deve avere un ruolo esecutivo né svolgere funzioni di gestione; può partecipare al Comitato Esecutivo, se istituito, del quale non può essere membro; può, su proposta vincolante degli Organi esecutivi ed in caso di urgenza, assumere decisioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione riferendo allo stesso nella prima riunione successiva; 6. descrivono il processo da seguire dagli Organi e da relativi Comitati per svolgere l’autovalutazione dei propri processi. Tale processo deve essere disciplinato in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale può adottare il predetto regolamento oppure predisporre un proprio regolamento per l’autovalutazione del processo di sua competenza. In sintesi, l’aderenza normativa ed operativa del governo societario ovvero dell’adeguatezza degli Organi sociali delle singole componenti del Gruppo e del Gruppo nel suo insieme alle citate disposizioni deve essere verificata attraverso lo svolgimento di un apposito processo di autovalutazione svolto dagli stessi Organi; 7. prevedono la predisposizione di flussi informativi, secondo le modalità ed i tempi previsti dagli Organi, necessarie per trasferire i dati e le informazioni fra gli stessi Organi e fra questi ed i responsabili delle funzioni aziendali e viceversa; 8. prevedono l’obbligo per la banca di comunicare al pubblico i principale aspetti che caratterizzano il governo societario della stessa banca. Le informazioni indicate dalle disposizioni devono, quindi, essere pubblicate dalla banca sul proprio sito internet. Le predette disposizioni di legge e di Vigilanza sono state recepite nei regolamenti dei processi che nel loro insieme compongono il sistema organizzativo e di governo societario di Gruppo. Tali regolamenti sono stati redatti secondo il modello organizzativo disciplinano nel regolamento del processo organizzativo di conformità di gruppo tenendo conto della categoria delle banche in cui è collocato il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano. In particolare, la collocazione del suddetto Gruppo fra le banche intermedie è da connettere esclusivamente alle dimensioni dell’attivo dello stesso Gruppo che è compreso entro i limiti fissati dalle stesse disposizioni e cioè fra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro. In sintesi, il sistema organizzativo e di governo societario del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Bolzano è composto da un insieme di regolamenti che disciplinano: 4 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento del processo Organizzativo di conformità di Gruppo il modello organizzativo ovvero il sistema organizzativo aziendale (regolamento del processo organizzativo di conformità); la composizione e le modalità di funzionamento degli Organi nonché i relativi ruoli (regolamento del processo del Consiglio di amministrazione, del Direttore Generale e del collegio sindacale); il conferimento dei poteri da parte del Consiglio di amministrazione agli altri Organi aziendali nonché ai responsabili di Funzioni (regolamento del processo decisionale); i flussi informativi che devono essere scambiati fra le Funzioni e fra queste e gli Organi nonché tra gli stessi Organi (regolamento del processo informativo-direzionale). I regolamenti dei processi innanzi richiamati vengono sinteticamente descritti nel successivi paragrafi alfine di evidenziare i criteri che vengono seguiti dalla Capogruppo (processo organizzativo di gruppo) e dalle singole componenti del gruppo (processi degli Organi; processo decisionale; processo informativo- direzionale) per il governo e la gestione dei rischi a livello aziendale ed a livello di Gruppo. 5 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento del processo Organizzativo di conformità di Gruppo Indice 1. Regolamento del processo Organizzativo di conformità di Gruppo 7 2. Regolamento di Gruppo del processo del Consiglio di Amministrazione 8 3. Regolamento di Gruppo del processo del Direttore Generale 9 4. Regolamento di Gruppo del processo del Collegio sindacale 9 5. Regolamento di Gruppo dei processi dei Comitati consiliari 10 6. Regolamento di Gruppo del processo decisionale 11 7. Regolamento di Gruppo del processo informativo-direzionale 11 8. Regolamento di Gruppo del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati 11 6 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento del processo Organizzativo di conformità di Gruppo 1. Regolamento del processo Organizzativo di conformità di Gruppo Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano ha, per consentire di recepire in maniera sistematica e nel continuo nelle fonti normative interne le disposizioni di legge e di vigilanza applicabili al Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Bolzano (di seguito Gruppo), deliberato il regolamento del processo organizzativo di conformità di Gruppo che definisce il modello organizzativo dello stesso Gruppo. In sintesi, le complessive attività che il Gruppo è chiamato a svolgere per il governo dei relativi rischi e per conseguire i suoi obiettivi gestionali in un’ottica di sana e prudente gestione sono articolate in processi che compongono i diversi sistemi aziendali (sistema organizzativo; sistema di governo societario; sistema gestionale, sistema per la misurazione/valutazione dei rischi; sistema di autovalutazione del capitale (ICAAP); sistema dei controlli interni). Ogni processo è suddiviso in “fasi” e ciascuna fase in “aspetti” da considerare per lo svolgimento della fase stessa. Per ogni aspetto vengono definiti i “criteri” da seguire (cioè le regole che disciplinano gli aspetti) e le “attività” da porre in essere per la concreta applicazione dei criteri. Ciò consente di individuare, per ciascuna disposizione di legge e di vigilanza vigente o di tempo in tempo emanata, le specifiche attività applicabili al Gruppo e di riferire tali attività ai pertinenti processi già definiti o da definire. Pertanto, ogni processo recepisce le varie disposizioni esterne che riguardano il processo stesso e non vengono, quindi, definiti tanti processi interni quante sono le (o i gruppi omogenei di) disposizioni esterne. I processi sono posti , pertanto, al centro del sistema aziendale di Gruppo, in quanto disciplinano i criteri da seguire e le relative attività da svolgere, e sono nel contempo neutrali rispetto sia agli strumenti da utilizzare per dare esecuzione a tali attività sia agli Organi e alle unità organizzative deputati all’esercizio delle medesime attività. Una volta definiti i processi in termini di criteri ed attività vengono: predisposte le procedure informatiche necessarie per eseguire le attività complesse, così come definite nei relativi processi; attribuite la responsabilità dei processi agli Organi e alle unità secondo il ruolo loro assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne; definiti i “procedimenti operativi dei processi” ossia quegli insiemi di norme e di attività strettamente esecutive che - in applicazione dei criteri e delle attività dei singoli processi - gli Organi e le unità responsabili sono chiamati a definire e porre in essere relativamente ai processi di competenza nonché le “procedure informatiche” da utilizzare al riguardo. Le deliberazioni degli Organi competenti in ordine ai processi, ai procedimenti operativi, alle procedure informatiche e al ruolo e alle responsabilità degli Organi medesimi e delle unità organizzative sono recepite nelle fonti normative interne e diffuse alle stesse unità. E’ stato pertanto definito anche il “sistema delle fonti normative interne”. Secondo tale sistema le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo relative ai criteri da seguire e le attività da svolgere in ciascun processo vengono recepite nelle fonti normative interne di “primo livello” (regolamenti dei processi di gruppo) dalle singole componenti del Gruppo (capogruppo ed altre componenti del gruppo). Le deliberazioni assunte dal Direttore Generale o, su delega di questi, dai responsabili delle unità organizzative dalle singole componenti del Gruppo in ordine ai procedimenti operativi da seguire per l’applicazione dei predetti regolamenti sono recepite dalle stesse componenti del Gruppo nelle fonti normative interne di “secondo livello” (circolari, ordini di servizio, norme operative, comunicazioni, ecc.). Il suddetto regolamento disciplina, inoltre, le attività da svolgere dalla Capogruppo e dalle altre componenti del Gruppo per il coordinamento e per i controlli delle stesse componenti a livello Gruppo. In particolare, le singole componenti del gruppo svolgono i processi che compongono il sistema di governo 7 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento di Gruppo del processo del Consiglio di Amministrazione societario descritti nei successivi paragrafi e si coordinano con la Capogruppo secondo quanto al riguardo disciplinato nello stesso regolamento del processo organizzativo di conformità di Gruppo. 2. Regolamento di Gruppo del processo del Consiglio di Amministrazione Il regolamento di Gruppo del processo del Consiglio di Amministrazione viene approvato dallo Consiglio della Capogruppo e recepito dal Consiglio di amministrazione delle singole componenti del Gruppo secondo le relative esigenze e nel rispetto dei quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza. Il regolamento in parola disciplina i criteri da seguire e le attività da svolgere relativamente agli aspetti che compongono le fasi del processo stesso: istituzione del Consiglio di amministrazione (composizione del Consiglio di amministrazione, nomina del Coniglio di amministrazione); sedute del Consiglio di amministrazione (predisposizione dell’ordine del giorno convocazione del Consiglio di amministrazione; verifica della corretta costituzione del Consiglio di amministrazione; esame degli argomenti posti all’ordine del giorno; ruolo del Consiglio di amministrazione (attività deliberativa; attività di verifica, attività di intervento attività informativa. Il suddetto regolamento recepisce, quindi, le disposizioni di legge e di Vigilanza riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione nonché le modalità di svolgimento delle relative sedute ed il ruolo assegnato al medesimo Consiglio. In sintesi il ruolo che il Consiglio di amministrazione è chiamato a svolgere è stato distinto in attività omogenee e poste in sequenza logico-temporale. Il Consiglio, pertanto, provvede ad assumere le principali deliberazioni per l’amministrazione e la gestione aziendale (regolamenti dei processi; assetto organizzativo; modello di business; indirizzi programmatici: piano strategico; budget d’esercizio; propensione al rischio; deleghe dei poteri gestionali ed operativi; iniziative ed interventi per rimuovere le criticità rilevate nello svolgimento dei processi). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede a verificare il possesso da parte degli esponenti aziendali (consiglieri, sindaci e direttore generale) dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza nonché a verificare la conformità normativa ed operativa del proprio processo (autovalutazione), dei complessivi processi aziendali e l’efficacia delle Funzioni ed in particolare delle Funzioni di controllo. Lo stesso Consiglio provvede a definire gli interventi da assumere con riferimento alle problematiche rilevate nello svolgimento dei singoli processi. Delle deliberazioni assunte e dei risultati delle verifiche il Consiglio informa il Collegio sindacale, il Direttore Generale e, quando previsto, la Banca d’Italia e la Consob. Nell’ambito del Consiglio di amministrazione il Presidente svolge il ruolo allo stesso assegnato dalla richiamate disposizioni di Vigilanza. In sintesi, il Presidente: garantisce l’equilibrio dei poteri fra il Consiglio, il Direttore Generale e gli altri Consiglieri e si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati interni costituiti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione; sollecita i Consiglieri a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio e stimola il confronto dialettico fra gli stessi Consiglieri, assicurandosi che agli stessi Consiglieri sia messa a disposizione la documentazione riguardante le materie che verranno poste all’ordine del giorno delle singole sedute con congruo anticipo rispetto alla data delle medesime sedute. Si accerta, poi, che la documentazione messa a disposizione sui singoli punti dell’ordine del giorno sia adeguata qualitativamente e quantitativamente; promuove, periodicamente, incontri con i Consiglieri, anche al di fuori delle sedute consiliari, per un confronto ed un approfondimento su questioni prettamente strategiche; verifica l’efficacia e l’efficienza dell’autovalutazione svolta dal Consiglio per verificare, secondo il regolamento del processo di autovalutazione degli Organi, la conformità del proprio processo alle disposizioni di legge e di Vigilanza nonché verifica l’attuazione dei piani di formazione previsti per il Consiglio di amministrazione. 8 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento di Gruppo del processo del Direttore Generale 3. Regolamento di Gruppo del processo del Direttore Generale Il regolamento di Gruppo del processo del Direttore Generale viene, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepito dal Consiglio di Amministrazione delle singole componenti del Gruppo secondo le relative esigenze e nel rispetto dei quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza. Tale regolamento disciplina i criteri da seguire e le attività da svolgere relativamente agli aspetti che compongono la fasi del processo stesso e cioè il ruolo dal svolgere dal Direttore Generale nell’ambito della Funzione di gestione di pertinenza, comunque, del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il ruolo che il Direttore Generale è chiamato a svolgere è distinto in attività poste in sequenza logico-temporale (attività propositiva; attività deliberativa attività di verifica; attività di intervento; attività informativa). In sintesi, il Direttore Generale provvede: a proporre al Consiglio di amministrazione i criteri da seguire e le attività da svolgere nei singoli processi aziendali; la propensione al rischio (RAF); la struttura delle deleghe gestionali ed operative da conferire dal Consiglio di amministrazione allo stesso Direttore Generale ed ai responsabili delle Funzioni; i piani aziendali di breve e di lungo periodo; i piani di formazione del Personale; gli interventi da assumere per rimuovere le criticità rilevate nello svolgimento dei processi; deliberare, nei limiti dei poteri allo stresso Direttore Generale attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, le fonti normative interne di secondo livello (norme operative, circolari, testi unici, ecc.) per consentire l’applicazione dei regolamenti dei processi (fonti normative interne di primo livello) nonché gli interventi per eliminare eventuali problematicità emerse a seguito delle verifiche svolte sui processi; le operazioni di maggior rilievo ed il superamento dei limiti dei rischi fissati dal Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto delle deleghe conferite al Direttore Generale al riguardo dallo stesso Consiglio; verificare la conformità normativa ed operativa del proprio processo (autovalutazione) e dei complessivi processi aziendali; il rispetto dei limiti dei rischi fissati dal Consiglio di Amministrazione ed il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione; l’efficacia delle Funzioni aziendali; la realizzazione degli interventi approvati da Consiglio di amministrazione o dallo stesso Direttore Generale per rimuovere le criticità rilevate nello svolgimento dei processi; informare i responsabili delle Funzioni in merito agli obiettivi di breve e di medio-lungo periodo nonché provvede ad informare il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale in ordine ai rischi assunti ed in essere unitamente all’adeguatezza del capitale di coprire gli stessi rischi (resoconto ICAAP) ed in merito ai risultati delle complessive verifiche svolte dallo stesso Direttore Generale. 4. Regolamento di Gruppo del processo del Collegio sindacale Il regolamento di Gruppo del processo del Collegio sindacale viene approvato dal Collegio sindacale della Capogruppo e recepito dal Collegio sindacale delle singole componenti del Gruppo secondo le relative esigenze e nel rispetto dei quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza. Il regolamento in parola disciplina i criteri da seguire e le attività da svolgere relativamente agli aspetti che compongono le fasi del processo stesso: istituzione del Collegio sindacale (composizione del Collegio sindacale, nomina del Collegio sindacale); sedute del Collegio sindacale (predisposizione dell’ordine del giorno; convocazione del Collegio; verifica della corretta costituzione del Collegio sindacale; esame degli argomenti posti all’ordine del giorno); ruolo del Collegio sindacale (attività di verifica; attività di intervento; attività informativa). Il suddetto regolamento recepisce, quindi, le disposizioni di legge e di Vigilanza riguardanti la composizione del Collegio sindacale nonché le modalità di svolgimento delle relative sedute ed il ruolo assegnato al medesimo Collegio. In sintesi: 9 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento di Gruppo dei processi dei Comitati consiliari Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti di nuova nomina in possesso dei requisiti previsti dalla disposizioni di legge e di Vigilanza. Pertanto, tale composizione è conforme a quanto prescritto dalle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario. Il ruolo che il Collegio sindacale è chiamato a svolgere è stato distinto in attività omogenee e poste in sequenza logico-temporale. Il Collegio, pertanto, provvede a svolgere le pertinenti verifiche sui complessivi processi aziendali che compongono i diversi sistemi ed il sistema organizzativo nel suo insieme. In tale contesto, il Collegio sindacale verifica l’efficacia delle Funzioni aziendali ed in particolare l’efficacia delle Funzioni di controllo nonché verifica la conformità dei processi di pertinenza degli Organi (Consiglio di amministrazione e Direttore generale) e la conformità del proprio processo (autovalutazione). Con riferimento ai risultati rivenienti dalle suddette verifiche, il Collegio sindacale definisce gli interventi da adottare per la rimuovere le problematiche eventualmente emerse nello svolgimento dei processi ed informa il Consiglio di amministrazione sia in merito ai risultati sia in ordine agli interventi da adottare dallo stesso Consiglio. Nel caso dovessero emergere, dalle verifiche svolte dal Collegio sindacale e dalla Funzioni di controllo, carenze significative e cioè carenze che ostacolano la gestione dei rischi e/o il conseguimento degli obiettivi aziendali il Collegio sindacale informa al riguardo la Banca d’Italia. Il Collegio sindacale provvede anche ad informare le altre autorità di Vigilanza (Consob e Ministero dell’economia e delle Finanze) con riferimenti alle pertinenti materie. 5. Regolamento di Gruppo dei processi dei Comitati consiliari Nell’ambito del Consiglio di amministrazione sono strati costituiti tre Comitati composti da consiglieri indipendenti e non esecutivi (Comitato remunerazione, Comitato soggetti collegati; Comitati rischi). Il processo da svolgere dai predetti Comitati sono disciplinati in appositi regolamenti che, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, vengono recepiti dal Consiglio di Amministrazione delle singole componenti del Gruppo secondo le relative esigenze e nel rispetto dei quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza. In sintesi, i Comitati svolgono, alfine di supportare in maniera sistematica gli Organi aziendali, in maniera analoga le attività svolte dagli stessi Organi (attività propositiva, attività di verifica, attività informativa). Pertanto: il Comitato remunerazione provvede a proporre al Consiglio di amministrazione la struttura dei compensi da corrispondere agli Esponenti aziendali nonché la politica di remunerazione ed incentivazione del Personale secondo quanto al riguardo stabilito dalle disposizioni di Vigilanza vigenti in materia. Il comitato provvede, poi, a verificare la conformità del proprio processo (autovalutazione) nonché la corretta applicazione delle predette politiche di remunerazioni come deliberate dall’Assemblea dei soci sia direttamente sia sulla base delle relazioni fornite allo stesso dalla Funzioni aziendali ed in particolare dalla Funzioni di controllo. Dei risultati delle verifiche e degli eventuali interventi da assumere il Comitato informa il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e l’Assemblea dei soci; il Comitato soggetti collegati propone al Consiglio di Amministrazione i criteri da seguire per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati ed in particolare i criteri da seguire nello svolgimento delle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati ed in ordine alle delibere da assumere dai competenti Organi o dai loro delegati sulle singole operazioni con soggetti collegati. Relativamente all’attività di verifica, il Comitato accerta la conformità del proprio processo alle disposizioni di legge e di Vigilanza (autovalutazione) nonché verifica la conformità delle procedure predisposte per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati e le loro eventuali modifiche nel tempo. In particolare, il Comitato, esamina e valuta le proposte delle operazioni con soggetti collegati da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi aziendali. Infine, il Comitato invia agli Organi aziendali le proposte a supporto delle attività che devono essere svolte dagli stessi Organi in materia di operazioni con soggetti collegati, i risultati delle verifiche svolte dallo stesso Comitato e la proposta in ordine agli interventi eventualmente da assumere; 10 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento di Gruppo del processo decisionale il Comitato rischi provvede a proporre al Consiglio di Amministrazione i presidi organizzativi da adottare in materia di sistemi di controlli interni (principi generali del sistema dei controlli interni; requisiti e responsabili delle Funzioni di Controllo; documento per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controllo; politica in materia di esternalizzazione delle Funzioni; strategie per la gestione dei rischi; flussi informativi da fornire agli Organi dalle Funzioni di controllo; interventi da assumere per rimuovere eventuali carenze emerse dalle verifiche svolte sui processi). Lo stesso Comitato provvede a verificare la conformità del proprio processo alle disposizioni di legge e di Vigilanza (autovalutazione) nonché provvede a verificare il grado di aderenza del sistema dei controlli interni alla disposizioni di legge e di Vigilanza. Inoltre, il Comitato svolge le verifiche su determinati aspetti gestionali ed operativi per accertarne la corretta attuazione e/o applicazione (strategie dei rischi, prezzi e condizioni praticate alla clientela; misurazione, valutazione dei rischi ed adeguatezza del capitale e relativo resoconto ICAAP; principi contabili per la redazione del bilancio). Infine, il Comitato informa gli Organi aziendali in ordine ai risultati delle verifiche dallo stesso svolte ed agli interventi da assumere. 6. Regolamento di Gruppo del processo decisionale Il regolamento di Gruppo del processo decisionale viene approvato dallo Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepito dal Consiglio di Amministrazione delle singole componenti del Gruppo secondo le relative esigenze e nel rispetto dei quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza. Il regolamento in parola disciplina i criteri da seguire e le attività da svolgere l’attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione dei poteri operativi e gestionali agli altri Organi individuali e collegiali nonché per l’esercizio dei poteri stessi da parte dei delegati ed al controllo dei poteri esercitati rispetto a quelli conferiti da parte dei deleganti e da parte degli Organi e delle Funzioni dei controlli. Al regolamento, pertanto, è allegato un documento dove sono riportati i poteri delegati nelle diverse materia dell’attività aziendale ed i soggetti delegati all’esercizio degli stessi poteri. 7. Regolamento di Gruppo del processo informativo- direzionale Il regolamento di Gruppo del processo informativo-direzionale viene approvato dallo Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepito dal Consiglio di Amministrazione delle singole componenti del Gruppo secondo le relative esigenze e nel rispetto dei quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza. Il regolamento in parola disciplina i criteri da seguire e le attività da svolgere per la predisposizioni delle relazioni da parte dei Comitati Consiliari e delle funzioni aziendali con riferimento alle quali i singoli Organi aziendali svolgono il proprio ruolo e cioè l’ attività deliberativa, di verifica, di intervento e provvedono ad informare gli altri Organi aziendale e, quando previsto, le suddette Funzioni ed i richiamati Comitati in merito ai risultati delle attività svolte. In sintesi, il regolamento disciplina la struttura delle relazioni e gli schemi da riportare nelle stesse relazioni per la rappresentazione ai predetti Organi dei dati ed informazioni ovvero dei risultati delle attività svolte dalle stesse Funzioni e dai medesimi Comitati (attività propositiva, attività deliberativa; attività; di intervento attività di verifica) nonché per consentire l’esame delle stesse informazioni secondo il percorso tracciato negli stessi schemi ovvero nei modelli di analisi. 8. Regolamento di Gruppo del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati Il regolamento di Gruppo del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati viene approvato dallo Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepito dal Consiglio di Amministrazione delle singole componenti del Gruppo secondo le relative esigenze e nel rispetto dei quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di Vigilanza. In sintesi, il regolamento disciplina i criteri da seguire e le attività da svolgere per l’autovalutazione dell’adeguatezza dei processi di pertinenza degli Organi (Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale, Direttore generale) e dei Comitati Consiliari (Comitato nomine, Comitato soggetti Collegati; Comitato rischi). 11 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Regolamento di Gruppo del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati Il giudizio di adeguatezza scaturisce dal combinato giudizio formulato in merito all’adeguatezza della composizione degli Organi ed all’adeguatezza della professionalità dei componenti degli stessi Organi nonché in merito all’adeguatezza del ruolo dagli stessi svolto (funzionalità). In particolare, il singolo esponente - periodicamente e su richiesta del Presidente dell’Organo o del Comitato di appartenenza - provvede ad indicare le attività dallo stesso svolte rispetto a quelle da svolgere nel proprio processo ed a trasferire tali indicazioni al suddetto Presidente, unitamente alle proposte in merito agli interventi da assumere per consentire lo svolgimento di quelle attività dallo stesso esponente non eseguite. Il Presidente dei singoli Organi o dei Comitati provvede: ad elaborare le indicazioni ricevute e cioè rapporta le attività svolte dai singoli componenti sulle complessive attività da svolgere; con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati a seguito del predetto confronto, a formulare un giudizio di adeguatezza del processo svolto dal singolo componente su quattro livelli (adeguato, parzialmente adeguato; in prevalenza inadeguato, inadeguato).; combinando i giudizi formulati per i singoli esponenti, a formulare un giudizio di adeguatezza sul complessivo processo di pertinenza dei singoli Organi o dei Comitati.; a informare in un‘ apposita seduta i componenti degli stessi Organi o Comitati in merito ai risultati dell’autovalutazione dei processi di loro pertinenza; a redigere una relazione da sottoporre ad esame ed approvazione degli Organi o dei Comitati. La relazione descrive il procedimento seguito per l’autovalutazione ed i giudizi formulati sui processi, sui membri dei singoli Organi e dei singoli Comitati nonché gli interventi da assumere a livello di singolo processo e gli interventi precedentemente assunti, distinguendo quelli realizzati da quelli non realizzati con le relative motivazioni. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Capogruppo provvede a redigere un’unica relazione con riferimento ai complessivi Organi e Comitati. 12 di 12 Il contenuto del presente documento è strettamente riservato e di proprietà intellettuale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
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