I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLA FINANZIARIA 2006 E NEL DECRETO VISCO-BERSANI - Notaio Busani
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I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLA FINANZIARIA 2006 E NEL DECRETO VISCO-BERSANI
LE PRINCIPALI NOVITA’ PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 1) Finanziaria 2006: (i) regola del prezzo- valore e (ii) imposta sostitutiva sulla plusvalenza per trasferimenti immobiliari 2) Decreto Bersani: (i) “fine” della cd. “va- lutazione automatica; (ii) tracciabilità dei pagamenti nei rogiti; (iii) fuoriuscita dal campo iva di molti trasferimenti imm.ri e introduzioni di nuove imposte
LA REGOLA DEL PREZZO - VALORE La Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266) ha introdotto la regola del c.d. "prezzo - valore“, per la quale: (i) nelle cessioni tra soggetti persone fi- siche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, …
LA REGOLA DEL PREZZO - VALORE La Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266) ha introdotto la regola del c.d. "prezzo - valore“: (ii) aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati di civile abitazione e loro pertinenze, a prescindere dal corri- spettivo pattuito,
LA REGOLA DEL PREZZO - VALORE La Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266) ha introdotto la regola del c.d. "prezzo - valore“: (iii) le imposte dovute per il trasferimento (imposte di registro e quelle ipo/catastali) sono pagate sulla base del valore catastale (rendita catastale x moltiplicatori, pari a 115,50 o 126).
LA REGOLA DEL PREZZO - VALORE A quali soggetti non si applica la disciplina ? (i) alle persone fisiche che agiscono nell’ esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali; (ii) a società, associazioni o enti pubblici
LA REGOLA DEL PREZZO - VALORE A quali immobili si applica la disciplina ? agli immobili iscritti al Catasto con le categorie A (eccetto A/10), con annesse aree urbane pertinenziali, C/2, C/6 e C/7 (anche se acquistate con atto separato)
LA REGOLA DEL PREZZO - VALORE A quali immobili non si applica la disciplina ? (i) ai terreni; (ii) ai fabbricati rurali; (iii) ai fabbricati in corso di costruzione (categoria cat. F/3); (iv) ai fabbricati con categoria cat. diversa (A/10, D, E, C/1 e C non pertinenza).
LE NOVITA’ DELLA L. 248 La legge 248 integra la Finanziaria 2006 nel seguente modo: (i) le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattui- to;
LE NOVITA’ DELLA L. 248 La legge 248 integra la Finanziaria 2006 nel seguente modo: (ii) se viene occultato, anche in parte, il corris- pettivo pattuito, le imposte sono dovute sull‘ intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corris- pettivo dichiarato.
IL REGIME DELLE SANZIONI La nuova sanzione si accompagna a quelle già vigenti: (i) sanzione amministrativa per occultazione di corrispettivo (art. 72 d.P.R. 131 /86), dal 200 al 400 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato; (ii) sanzione amministrativa per insufficiente dichiarazione di valore (art. 71 d.P.R. 131/86) dal 100 al 200 della maggiore imposta dovuta.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 La legge 248 dispone anche che l’impe- dimento all’azione di accertamento di valore (cd. “valutazione automatica sulla base del valore catastale”) non si applica alle cessioni di fabbricati diverse da quelle disciplinate dall’art. 1, comma 497, della legge 266/2005.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 La cd. “valutazione automatica” non si applica (e quindi l’atto è soggetto ad azione di accertamento di valore) a: (i) cessioni di terreni; (ii) cessioni tra persone fisiche di fabbricati diversi da quelli abitativi; (iii) cessioni da parte di soggetto iva di fabbricati abitativi o strumentali;
LE NOVITA’ DELLA L. 248 La legge 248 stabilisce anche che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad iva finanziati mediante mutui, il va- lore normale (ai fini dell’art. 54, dpr 633) non può essere inferiore all’am- montare del mutuo concesso.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 La legge 248 stabilisce che negli atti di cessioni di immobili occorre indicare: (i) le analitiche modalità di paga- mento del corrispettivo; (ii) la presenza o meno di un mediato- re immobiliare nella conclusione del contratto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO La nuova disciplina: • si applica a tutti le cessioni, anche quelle soggette a iva, aventi ad oggetto beni immobili; • presuppone un corrispettivo in denaro; quindi non trova applicazione nei contratti di permuta, divisione e donazione;
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO La nuova disciplina: (iii) obbliga le parti a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione analitica delle modalità di pagamento; e cioè, estremi completi dei mezzi di pagamen- to del corrispettivo (estremi degli asse- gni bancari o circolari, dei bonifici, ecc.);
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Nota bene: (i) l’obbligo di descrizione delle moda- lità di pagamento riguarda anche i pa- gamenti effettuati prima del rogito (a titolo di caparra , acconto, ecc.); (ii) l’art. 1 del d.l. 143/1991 vieta i trasferimenti in contanti di importo superiore ad euro 12.500 …
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Nota bene: (i) in caso di violazione dell’articolo 1, la sanzione amministrativa è fino al 40 per cento dell’importo trasferito; (ii) al pubblico ufficiale che omette di riferire entro 30 gg. al Ministero le notizie di infrazione, si applica la sanzione pecu- niaria fino al 30 per cento dell’ importo dell’operazione.
IL MEDIATORE IMMOBILIARE La legge 248 stabilisce che negli atti di cessioni di immobili occorre indicare: - se si sono avvalse di un mediatore; - se si, occorre indicare: • nome/ragione sociale del mediatore; • codice fiscale/partita iva; • compenso del mediatore; • descrizione delle modalità di pagamen- to.
IL MEDIATORE IMMOBILIARE La legge 248 stabilisce che dal primo gennaio 2007 è possibile detrarre dall’ imposta lorda un importo pari al 19 per cento dei compensi pagati a mediatori immobiliari per l’acquisto della prima casa, nei limiti di euro 1.000 (mille) per ciascuna annualità.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 In caso di omessa, incompleta o mendace indi- cazione dei predetti dati (modalità di paga- mento e presenza o meno del mediatore), le conseguenze sono: (i) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000; (ii) ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131;
LE NOVITA’ DELLA L. 248 In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati (modalità di pagamento e presenza o meno del mediatore), le conseguenze sono: (iii) sanzione penale ex art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), e quindi la pena della reclusione fino a due anni.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o boni- fici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a: (i) euro 1.000, fino al 30 giugno 2007; (ii) euro 500, fino al 30 giugno 2008; (iii) euro 100, dal primo luglio 2008.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 La legge 248/2006 introduce la regola ge- nerale per la quale i trasferimenti di immobili da soggetti iva sono esenti dall’applicazione dell’imposta, ad eccezio- ne di: (i) alcuni casi di trasferimenti di fabbricati di civile abitazione; (ii) alcuni casi di trasferimenti di fabbricati strumentali.
CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI Restano in “campo” iva i seguenti atti: (i) cessioni di fabbricati di civile abita- zione e loro pertinenze (cat. A, tranne A/10 e C/2, C/6 e C/7); (ii) da parte delle imprese costruttrici degli stessi o che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione;
CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI Restano in “campo” iva i seguenti atti: (iii) purchè la cessione si perfezioni entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori.
CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI Problemi: (i) com’è qualificata la vendita di perti- nenza con atto separato rispetto al bene principale ? (ii) impresa costruttrice è “solo” quella che ha costruito ? (iii) da quando si computa il termine per “l’ultimazione dei lavori” ?
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Problemi: (iv) come deve essere trattata la vendita di porzioni di fabbricati abitativi in corso di costruzione ? Bene abitativo o strumentale ?
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Restano in “campo” iva le cessioni di fabbricati strumentali (cat. A/10, D, E, C/1 e C non pertinenza), quando: (i) cedente è l’impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di ristruttura- zione e la cessione è effettuata entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Restano in “campo” iva le cessioni di fabbricati strumentali (cat. A/10, D, E, C/1 e C non pertinenza), quando: (ii) cessionario è soggetto che non agisce nell’esercizio di impresa, arti o professioni o che svolge un’attività che conferisce il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale inferiore al 25 per cento (a prescindere dal fatto che il venditore sia o meno il costruttore),
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Restano in “campo” iva le cessioni di fabbricati strumentali (cat. A/10, D, E, C/1 e C non pertinenza), quando: (iii) il cedente abbia manifestato l’opzio- ne per l’applicazione del regime iva, pur se si tratti di cedente non costruttore del fabbricato o se la cessione risulti ultimata da più di quattro anni
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Rettifica della detrazione dell’iva (art. 35, c. 9): ove il cedente non abbia manifestato l’opzione per l’applicazione del regime iva nel primo atto successivo all’entrata in vigore della legge avente ad oggetto beni strumentali, si procede alla rettifica della detrazione dell’iva
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Le “nuove” imposte ipo/catastali: (i) alle cessioni di fabbricati stru- mentali, (ii) anche se assoggettate ad iva, (iii) si applicano le imposte ipo/catastali nella misura del 4 per cento; …
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Le “nuove” imposte ipo/catastali: (iii) si applicano le imposte ipo/catastali nella misura del 4 per cento; … N.B.: le imposte di dimezzano (2 per cento) per gli acquisti e i riscatti di beni da concedere o concessi in locazione finanziaria.
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI In sostanza, le “nuove” imposte si applicano: (i) alle cessioni di fabbricati stru- mentali (A/10, C/1, D, E; C non perti- nenza ?) (sono quindi esclusi i terreni); (ii) poste in essere da parte di soggetto iva.
CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI La “nuova” imposta di registro per locazioni di immobili strumentali: alle locazioni di immobili strumen- tali, pur se soggette ad iva, si applica l’imposta di registro proporzionale nella misura dell’1 per cento.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 Il d.l. 223 dà la definizione di area edificabile: quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Viene così risolto il contrasto giurisprudenziale tra le diverse sezioni della Corte di Cassazione, dandosi la prevalenza al piano regolatore adottato invece che a quello approvato, e ciò agli effetti di tutte le imposte , e per ogni profilo di disciplina (aliquota applicabile, base imponibile, valutazione automatica su base tabellare, ecc.).
LE NOVITA’ DELLA L. 248 E’ abrogata l'agevolazione prevista per i trasferimenti di immobili ricompresi nei piani particolareggiati (imposta di registro con l'aliquota dell'1%, imposte ipotecarie e catastali fisse), prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fatta eccezione per i trasferimenti in piani urbanistici di edilizia residenziale convenzionata pubbli- ca.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 L’art. 1, comma 6 parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, prevede l'applicazione dell'impos- ta di registro con l'aliquota dell'1% ai tras- ferimenti aventi per oggetto fabbricati o porzio- ni di fabbricato esenti dall'imposta sul valore aggiunto, effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'at- tività esercitata la rivendita di beni immobi- li, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni. Questa disposizione trova ora applicazione a tutte le cessioni quali risultanti dal nuovo n. 8- bis dell'art. 10.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 L'art. 38, commi 38 e 39, modifica la disciplina della tassazione delle plusva- lenze immobiliari, contenuta nell'art. 67 del d.p.r. n. 917/1986. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
LE NOVITA’ DELLA L. 248 Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Ne consegue che la donazione è ora neutra- le ai fini della plusvalenza in oggetto: il quinquennio in caso di cessione di immobili di- versi dai terreni edificabili si computa dall‘acqui- sto del donante, ed il costo rilevante è quello sostenuto dal donante.
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