Guida completa alla detrazione sulle tende da sole - Solartende

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Guida completa
alla Detrazione sulle tende da sole
Vuoi installare tende da sole risparmiando sulle spese per l’acquisto?
La detrazione Ecobonus permette di usufruire di una detrazione IRPEF al 50%.
Scopri tutte le informazioni essenziali in questa guida!

SOMMARIO

  •   Cos’è il bonus tende 2022 																	03
  •   La normativa relativa alla detrazione													04
  •   Quali sono i tipi di tende e schermature solari ammesse							04
  •   Quali sono i requisiti delle tende per la detrazione?									05
  •   Quali immobili possono beneficiare della detrazione                      06
  •   Chi può usufruire della detrazione per le tende da sole							           07
  •   Come fruire della detrazione per le tende da sole									               08
  •   Quando scade la detrazione?																09
  •   Quali sono le spese ammissibili per la detrazione									10
  •   Come vanno pagate le tende per usufruire della detrazione?					          11
  •   Come fare domanda per la detrazione													12
  •   Chi può mandare la comunicazione all’ENEA?										13
  •   Quali documenti servono per la detrazione?											14
  •   Quali documenti deve fornire il rivenditore delle tende da sole?         16
  •   Quali dati vanno inseriti nella compilazione ENEA									17
  •   Si possono detrarre le tende da sole con il Superbonus 110? 						18
  •   Fonti utili                                                              19
  •   Contatti                                                                 20

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Cosa è il bonus tende 2022

Le detrazioni fiscali permettono di diminuire le imposte su spese destinate al
miglioramento dell’efficienza energetica di edifici già esistenti.

Per le tende da sole (www.solartendemilano.it/tende-da-sole-milano-sud-
provincia) sono attive due tipologie di detrazioni:

  • Ecobonus 50%
  • Superbonus 110%

In questo articolo ci focalizziamo sull’Ecobonus, agevolazione fiscale prevista per
l’acquisto e la posa in opera di schermature solari o chiusure tecniche mobili
oscuranti.

Permette una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese totali sostenute.
Il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità
immobiliare. Questo significa che si può anche procedere su più immobili, se
fanno riferimento a un unico proprietario. La cifra massima resta sempre intesa
per singola abitazione.

Per usufruire della detrazione sulle tende da sole non è obbligatorio sostituire gli
infissi: si può richiedere il bonus se si comprano tende nuove o si sostituiscono
le vecchie tende, senza toccare le finestre o porte finestre esistenti. Se vuoi fare
entrambe le cose puoi accedere anche al bonus infissi.

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La normativa relativa alla detrazione

Il bonus tende da sole è disciplinato dal Decreto Interministeriale del 6 agosto
2020. È stato rinnovato nella Legge di Bilancio 2021 e poi nella Legge di Bilancio
2022.

È l’ENEA, l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, a definire i criteri e i
requisiti per il bonus.

Quali sono i tipi di tende e schermature solari ammesse

Il bonus permette la detrazione fiscale sulle schermature solari, ovvero su
sistemi applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente che permettono
di schermare la casa dal sole.

Le schermature solari che possono beneficiare della detrazione sono:

   • Tende da sole a rullo o per serre;

   • Zanzariere dotate di schermatura solare;

   • Persiane, tapparelle, veneziane;

   • Frangisole;

   • Tende in tessuto o con lamelle orientabili.

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Quali sono i requisiti delle tende per la detrazione?

Le tende da sole (www.solartendemilano.it/tende-da-sole-milano-sud-provincia)
e le schermature solari devono avere determinati requisiti per la detrazione.

L’ENEA stabilisce questi requisiti:

  • Essere fissate in modo stabile all’edificio (dunque non liberamente
    montabili e smontabili all’occasione);

  • A protezione di una superficie vetrata (finestra, porta vetrata);

  • Vanno installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;

  • Essere regolabili, ossia permettere di gestirle in funzione della radiazione
    solare (alzare/abbassare, aprire/chiudere);

  • Essere schermature “tecniche” e avere livelli di prestazione della classe di
    schermatura solare energetica pari a gTot minore o uguale a 0,35;

  • Possedere marcatura CE e DoP (Dichiarazione di Prestazione);

  • Le tende da sole, così come altre schermature solari come tende a rullo,
    veneziane, tende a bracci, devono avere un orientamento da EST a OVEST
    passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.

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Quali immobili possono beneficiare della detrazione

La detrazione si applica a immobili di qualsiasi categoria catastale purché:

  • Già esistenti al momento della sostituzione delle tende

  • Regolarmente accatastati o in fase di accatastamento

  • In regola con il pagamento dei relativi tributi

Non è necessario che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento e/o di
raffreddamento.

Possono quindi beneficiare della detrazione:

  • immobili residenziali

  • uffici

  • bar

  • ristoranti

  • negozi

  • alberghi.

Sono esclusi invece gli immobili in costruzione o assimilabili (ampliamenti, ecc.).

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Chi può usufruire della detrazione per le tende da sole

Possono chiedere il bonus tende da sole:

  • Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

  • I titolari di diritto reale sull’immobile;

  • I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

  • Gli inquilini;

  • Coloro che hanno l’immobile in comodato;

  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa;

  • Le associazioni tra professionisti;

  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Inoltre non è necessario presentare il modello ISEE per fare la richiesta.

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Come fruire della detrazione per le tende da sole

Il bonus tende da sole consente di avere sconti del 50% sull’acquisto per importi
di spesa fino a 60.000 euro. Dal punto di vista fiscale, per ottenere questa
agevolazione si può scegliere tra diverse opzioni:

  • Utilizzo diretto da parte del soggetto beneficiario.

  • Sconto diretto in fattura: il beneficiario può concordare con l’istallatore/
    fornitore il riconoscimento di uno sconto direttamente in fattura per un
    importo pari al credito fiscale.

  • Cessione del credito d’imposta maturato a soggetti terzi (come banche,
    assicurazioni o l’azienda che ha effettuato i lavori), ricevendo in cambio una
    somma di denaro.

La detrazione viene applicata sull’imposta lorda sui redditi (IRPEF per persone
fisiche o IRES per titolari di reddito di impresa o professionale) e ripartita in 10
quote annuali di pari importo.

Un esempio della detrazione: se per l’acquisto di tende da sole spendi 10.000
€, il 50% di 10.000 € è pari a 5.000 €; ogni anno per 10 anni, puoi ottenere una
detrazione IRPEF di 500 € (5.000 € / 10 = 500 €).

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Quando scade la detrazione?

Le detrazioni fiscali come l’Ecobonus sono state prorogate
fino al 31 dicembre 2024.

Tutte le spese devono essere sostenute nel periodo
1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024.

Questo bonus ha sempre il valore del 50%, a meno che l’ENEA
non comunichi modifiche.

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Quali sono le spese ammissibili per la detrazione

Le spese ammissibili per la detrazione fiscale comprendono:

  • Fornitura e posa in opera di schermature solari o chiusure oscuranti
    tecniche;

  • Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

  • Fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e
    controllo delle schermature;

  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica
    necessaria, direzione dei lavori etc.);

  • Opere provvisionali e accessorie.

Esistono dei massimali di spesa ammissibili, che sono:

  • Massimo costo della schermatura 230 €/mq

  • Massimo totale spesa 60.000 € per tutto l’intervento

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Come vanno pagate le tende per usufruire della detrazione?

Per poter detrarre le tende da sole è necessario che il pagamento sia tracciabile.
I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario o postale “parlante”, cioè
dal quale si devono evincere chiaramente:

  • Causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr
    917/1986),

  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione

  • Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

  • Numero e data di fattura.

Nella fattura va riportata questa dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs
311/2006 allegato M”.

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Come fare domanda per la detrazione sulle tende da sole

Per poter accedere alle detrazioni fiscali è fondamentale comunicare all’ENEA
i dati dell’intervento.

La comunicazione deve essere fatta entro 90 giorni dal termine dei lavori o
dall’avvenuto collaudo degli stessi. Va presentata online tramite il sito web
dell’Agenzia, effettuando l’accesso all’Area Utenti e trasmettendo la scheda
descrittiva dell’intervento.

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Chi può mandare la comunicazione all’ENEA?

La comunicazione all’ENEA può essere inviata da:

  1.         Beneficiario della detrazione fiscale che ha pagato l’intervento. Se
             i beneficiari sono più di uno – ad esempio due coniugi comproprietari
            dell’immobile che hanno sostenuto entrambi le spese – la dichiarazione
            deve essere compilata da uno solo dei due.

  2.     Amministratore del condominio per interventi riguardanti le parti
         condominiali.

  3. Intermediario: tecnico abilitato che compila la dichiarazione su incarico
         dei soggetti sopra indicati (beneficiario o amministratore condominiale).

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Quali documenti servono per la detrazione?

All’ENEA vanno trasmessi i seguenti documenti:

Scheda descrittiva dell’intervento, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di
collaudo delle opere, solo tramite l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi
sono terminati (vedi detrazionifiscali.enea.it)

  Vanno conservati i seguenti documenti di tipo “tecnico”:

  • Stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il
    codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;

  • Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, comprensiva del computo
    metrico, che attesti i requisiti di cui sopra e il rispetto dei costi massimi
    specifici unitari previsti dall’allegato A del decreto interministeriale 6 agosto
    2020. Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione
    tecnica e per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre
    2020, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/
    produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui
    sopra.

  • Schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni
    di prestazione (DoP).

  • Attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale
    calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari e/o della
    resistenza termica supplementare calcolata secondo la UNI EN 13125 per le
    chiusure oscuranti con timbro e firma del produttore/rivenditore.

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Vanno conservati i seguenti documenti di tipo “tecnico”:

  • Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella
    millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni
    condominiali;

  • Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso
    gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;

  • Fatture relative alle spese sostenute, documentazione relativa alle spese il
    cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su
    parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio
    che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

  • Ricevute dei bonifici (bancari o postali) recanti la causale del versamento,
    con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del
    beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di
    partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che
    costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata
    trasmessa.

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Quali documenti deve fornire il rivenditore delle tende da sole?

Il rivenditore deve emettere la fattura con i seguenti riferimenti:

  • Nome e tipo di prodotto installato.

  • Se ci sono più intestatari, la fattura deve essere cointestata.

  • Dichiarazione che il prodotto è conforme a “Schermature solari 311/2006
    allegato M”.

  • Riportare eventualmente il riferimento alla L. 296/06 e L. 190/2014: gTot
    relativo ad ogni singola schermatura solare (classe di prestazione
    energetica) secondo la norma EN 14501.

  • Unità di misura e relativi metri quadri.

Il rivenditore deve consegnare anche il manuale di uso, contenente la
dichiarazione CE di appartenenza della tenda alla Norma EN13561 e le
caratteristiche della tenda compilando la dichiarazione di corretta posa e la
dichiarazione del fabbricante.

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Quali dati vanno inseriti nella compilazione ENEA

Se, da beneficiario, intendi provvedere da solo alla comunicazione all’ENEA
devi prima registrarti sul sito Ecobonus 2021 (ecobonus2021.enea.it/index.asp)
cliccando il pulsante “Registrazione” e inserendo i dati richiesti (ci si può registrare
anche con SPID).

I dati che vanno comunicati all’ENEA sono:

  • Dati anagrafici: va indicata la tipologia di beneficiario (persona fisica o
    persona giuridica) e poi vanno compilati i dati anagrafici;

  • Immobile: va inserita l’ubicazione dell’immobile oggetto di intervento
    (meglio inserire i dati catastali), il titolo di possesso, il numero di unità
    immobiliari che compongono l’edificio e la superficie utile (ovvero la
    superficie di pavimento di tutti i locali dell’unità immobiliare, escludendo le
    porzioni ove l’altezza interna è inferiore a 1,5 m) dell’immobile.

  • Intervento: va indicato il tipo di intervento, la data di inizio dei lavori e la
    data di ultimazione degli stessi (collaudo).

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Si possono detrarre le tende da sole con il Superbonus 110?

Con l’agevolazione Superbonus la soglia della quota detraibile è al 110%. Questa
detrazione è applicabile anche alle tende da sole intese come schermature
solari, ma solo alle seguenti condizioni:

  • L’installazione delle tende da sole deve essere fatta insieme a un
    intervento detto “trainante”, come l’installazione cappotto termico o la
    sostituzione impianto di riscaldamento.

  • L’intervento trainante deve migliorare di almeno due classi
    energetiche l’edificio.

  • Il massimale recuperabile con il Superbonus è 230 €/mq (in caso di importo
    maggiore si recupera comunque solo 230 €/mq).

  • La detrazione può essere recuperata in 5 anni oppure ceduta ad altri
    soggetti come l’impresa che effettua i lavori con uno sconto in fattura.

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Fonti utili

Sito ENEA: www.enea.it

Ecobonus: www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus.html

Detrazioni schermature solari (con guida): www.efficienzaenergetica.enea.it/
detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/schermature-solari.html

Aggiornamenti relativi alle detrazioni fiscali si trovano in:
www.efficienzaenergetica.enea.it

Guide dell’Agenzia delle Entrate: www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-
fiscali/ecobonus/guida-agenzia-delle-entrate-ecobonus.html

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