GESTIONE IVS ARTIGIANI E - Studio ...
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CIRCOLARE N. 11 DEL 05/03/2020 GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ALIQUOTE 2020 Recentemente l’INPS ha reso noti le aliquote ed i minimali/massimali contributivi, applicabili per il 2020 da parte degli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti. Dopo aver riepilogato i soggetti obbligati all’iscrizione a tale Gestione previdenziale, si riportano le misure fissate per il 2020 che, per quanto riguarda le aliquote, risultano invariate per i soggetti di età superiore a 21, mentre sono aumentate dello 0,45% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni. I soggetti forfetari, che fino al 2019 hanno optato per il regime contributivo agevolato e che dal 2020 sono fuoriusciti dal regime forfetario, devono comunicare all'INPS la revoca del regime agevolato contributivo entro il prossimo 28.2. 1 di 7
Come di consueto, con la recente Circolare 17.2.2020, n. 28 l'INPS ha comunicato aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per il 2020 dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, di seguito riportati. SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE In linea generale l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS riguarda: • artigiani; • esercenti attività commerciali; per se stessi e per i propri coadiuvanti/coadiutori. Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti: • collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore; • soci di srl; • soci di srl unipersonali; che svolgono attività commerciale/artigiana • soci accomandatari di sas; • soci di snc; • bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste per i diversi settori. Vanno inoltre considerati i seguenti casi particolari. Socio lavoratore di srl commerciale, amministratore della stessa Come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15, il soggetto in esame è obbligato all’iscrizione: O alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere di prevalenza e abitualità dell’attività), O alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall’attività di amministratore. In particolare, l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una ricadente nella Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza. Socio di srl detentore di una partecipazione minima Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, non è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS commercianti, qualora lo stesso, ancorché svolga con carattere di abitualità e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, non abbia alcuna responsabilità d’impresa e non rivesta alcuna carica sociale. L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società. 2 di 7
Socio – co.co.co. di una srl Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23.12.2016, n. 26919, è soggetto a doppia contribuzione, presso la Gestione IVS nonché la Gestione separata INPS. Mera locazione di immobili di proprietà Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 11.2.2013, n. 3145) non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. Diversamente, la locazione può configurare attività commerciale a detti fini se esercitata nell’ambito di un’attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. ALIQUOTE E MINIMALI/MASSIMALI PER IL 2020 L’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS a decorrere dall’1.1.2012, nella misura dell’1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24% “per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS”. In applicazione di tali disposizioni, come precisato dall’Istituto nella Circolare n. 28 in esame le aliquote contributive per il 2020 sono quindi pari al: • 24% (come già nel 2019), per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; • 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali l'aliquota continuerà ad aumentare dello 0,45% ogni anno, fino al raggiungimento della soglia del 24%. Risultano inalterate: • la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito “di seconda fascia”; • l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità; • la maggiorazione dello 0,09% per i soli commercianti, a copertura dell’indennizzo previsto in caso di cessazione dell’attività (introdotta a regime dall’art. 1, comma 284, Legge n. 145/2018); • la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati, di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97. Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio 5.12.2012, n. 20028, richiamato nella Circolare n. 28 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST/ex INPDAP/ ex ENPALS che abbiano compiuto 65 anni, che pertanto sono tenuti alla contribuzione per l’intero ammontare. Per il 2020, le aliquote, il reddito minimo/massimo e gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale, risultano pertanto essere i seguenti. 3 di 7
O 24% per gli artigiani; O 24,09% per i commercianti; Come sopra accennato, il beneficio previsto per i coadiuvanti/ NB coadiutori di età non superiore a 21 anni, che opera fino a tutto Aliquota il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni, viene ulteriormente ridotto dall'incremento dello 0,45% e pertanto l'aliquota 2020 per detti soggetti è pari al 21,90% se artigiani e 21,99% se commercianti. Tali misure sono incrementate dell’1% per i redditi “di seconda fascia”. Reddito minimo € 15.953 Reddito massimo € 78.965 / 103.055 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95 O prima fascia → fino a € 47.379 Scaglioni reddito O seconda fascia → da € 47.380 a € 78.965 / 103.055 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95 Le aliquote contributive IVS per il 2020 possono quindi essere così schematizzate. Titolare, socio e collaboratore Collaboratore di età Reddito di età superiore a 21 anni non superiore a 21 anni Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti fino a € 47.379 24% 24,09% 21,90% 21,99% da € 47.380 a € 78.965 ovvero 25% 25,09% 22,90% 22,99% da € 47.380 a € 103.055 (*) (*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996. Si rammenta infine che, come ribadito dall’INPS nella Circolare n. 28 in esame: • minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante nell’impresa; • i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza). Su tale ultimo aspetto, si rammenta che: • la Corte d’Appello di L’Aquila con le sentenze 25.6.2015, nn. 752 e 774, ha sancito che i proventi derivanti dalla partecipazione in una srl con apporto di solo capitale non possono essere considerati “redditi d’impresa” ma “redditi di capitale” e come tali non rilevanti ai fini contributivi; • con 3 sentenze (20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, n. 23790 e 23792) la Corte di Cassazione, in contrasto con quanto sostenuto dall'INPS, è giunta alla conclusione che: 4 di 7
– dalla partecipazione in una società di capitali (non trasparente) da parte del socio che apporta solo capitale e non lavoro deriva reddito di capitale e non reddito d'impresa. Il relativo importo, pertanto, non deve concorrere alla formazione dell'imponibile previdenziale; – dalla partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente deriva sempre per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un reddito d'impresa che come tale concorre alla formazione dell'imponibile previdenziale. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Come di consueto i contributi in esame vanno versati in 4 rate fisse sul reddito minimo e 2 rate per il reddito eccedente il minimale, alle scadenze per il versamento delle imposte sui redditi come di seguito riportato. 4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2020 (€ 15.953), entro il: O 18.5.2020 (il 16 cade di sabato) O 20.8.2020 O 16.11.2020 Acconto O 16.2.2021 2 rate sul reddito eccedente il minimale 2020 entro il: O 30.6.2020 ovvero 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata O 30.11.2020, a titolo di seconda rata Saldo O 30.6.2021 ovvero 30.7 con la maggiorazione dello 0,40% Come di consueto, ai fini della compilazione della “Sezione INPS” del mod. F24, oltre al codice della competente sede INPS, al numero di matricola del contribuente e al periodo di riferimento, va riportata la “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici: Soggetto “Causale contributo” Descrizione obbligato mod. F24 AF Contributi dovuti sul reddito minimale AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Artigiano APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate API Interessi su rate o per differimento CF Contributi dovuti sul reddito minimale CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Commerciante CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate CPI Interessi su rate o per differimento 5 di 7
Si rammenta che, tramite la funzione “Dati del mod. F24” presente nel Cassetto previdenziale, possono essere prelevate, direttamente dal soggetto interessato o dall’intermediario delegato, le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO CONTRIBUENTI FORFETARI Nella Circolare n. 28 in esame l’Istituto evidenzia che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2020 ai requisiti di accesso al regime forfetario non hanno interessato l'applicazione del regime previdenziale agevolato che quindi può continuare ad essere applicato o richiesto da parte dei titolari di reddito d'impresa iscritti alla Gestione IVS che, soddisfando i nuovi requisiti, possono adottare/continuare ad applicare il regime forfetario nel 2020. Conseguentemente, se sono soddisfatti i (nuovi) requisiti richiesti per il regime forfetario, la riduzione contributiva del 35% può essere applicata nel 2020 da parte di coloro che: • già beneficiari dello stesso nel 2019, nel 2020 continuano a soddisfare le condizioni richieste per permanere nel regime contributivo agevolato. In tal caso non sono richiesti ulteriori adempimenti in quanto il riconoscimento della riduzione contributiva è "automatica", a meno che non venga presentata espressa rinuncia; • nel 2019 hanno iniziato una nuova attività per la quale nel 2020 intendono beneficiare del regime contributivo agevolato. A tal fine è necessario che l'apposita comunicazione sia presentata entro il termine perentorio del 28.2.2020; • nel 2020 iniziano una nuova attività per la quale intendono beneficiare del regime contributivo agevolato. A tal fine il soggetto interessato deve “comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annualeˮ. I soggetti che: • fino al 2019 hanno adottato il regime forfetario optando per il regime contributivo agevolato; • dal 2020 fuoriescono dal regime forfetario; devono provvedere a comunicare all'INPS la revoca del regime contributivo agevolato entro il prossimo 28.2.2020. In merito si rammenta che con il Messaggio 3.1.2019, n. 15, l'INPS ha precisato che il termine entro il quale trasmettere all'Istituto la rinuncia al regime contributivo agevolato a seguito della perdita dei requisiti richiesti "è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario". 6 di 7
Conseguentemente, l'applicazione del regime contributivo "ordinario" scatta dall'1.1 dell'anno in cui la revoca è presentata (e non dall'anno successivo). FONTI NORMATIVE: • Art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 • Circolare INPS 17.2.2020, n. 28 Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza: http://www.studiobusani.it/contatti/ 7 di 7
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