GESTIONE IVS ARTIGIANI E - Studio ...

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GESTIONE IVS ARTIGIANI E - Studio ...
CIRCOLARE N. 11 DEL 05/03/2020

   GESTIONE IVS ARTIGIANI E
 COMMERCIANTI: ALIQUOTE 2020

Recentemente l’INPS ha reso noti le aliquote ed i
minimali/massimali contributivi, applicabili per il 2020 da
parte degli iscritti alla Gestione IVS artigiani e
commercianti.

Dopo aver riepilogato i soggetti obbligati all’iscrizione a
tale Gestione previdenziale, si riportano le misure
fissate per il 2020 che, per quanto riguarda le aliquote,
risultano invariate per i soggetti di età superiore a 21,
mentre sono aumentate dello 0,45% per i collaboratori
di età inferiore a 21 anni.

I soggetti forfetari, che fino al 2019 hanno optato per il
regime contributivo agevolato e che dal 2020 sono
fuoriusciti dal regime forfetario, devono comunicare
all'INPS la revoca del regime agevolato contributivo
entro il prossimo 28.2.

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Come di consueto, con la recente Circolare 17.2.2020, n. 28 l'INPS ha
comunicato aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per il 2020 dai
soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, di seguito riportati.

                   SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE
In linea generale l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS riguarda:

   • artigiani;
   • esercenti attività commerciali;
per se stessi e per i propri coadiuvanti/coadiutori.
Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti:
   • collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti
       all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;

   •   soci   di srl;
   •   soci   di srl unipersonali;         che svolgono attività commerciale/artigiana
   •   soci   accomandatari di sas;
   •   soci   di snc;

   •   bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al
       sussistere delle specifiche condizioni previste per i diversi settori.

Vanno inoltre considerati i seguenti casi particolari.

                Socio lavoratore di srl commerciale, amministratore della stessa
 Come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15, il soggetto in esame è
 obbligato all’iscrizione:
 O alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere di prevalenza e abitualità dell’attività),

 O alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall’attività di amministratore.

 In particolare, l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto
 eserciti 2 attività di cui una ricadente nella Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione
 IVS, l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti
 di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, “da valutarsi
 in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il
 rispetto del requisito della prevalenza.
                        Socio di srl detentore di una partecipazione minima
 Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, non è obbligato
 all’iscrizione alla Gestione IVS commercianti, qualora lo stesso, ancorché svolga con carattere di
 abitualità e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, non abbia alcuna responsabilità
 d’impresa e non rivesta alcuna carica sociale.
 L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia
 colui che ha un ruolo di gestione nella società.

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Socio – co.co.co. di una srl
 Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23.12.2016, n. 26919, è soggetto a
 doppia contribuzione, presso la Gestione IVS nonché la Gestione separata INPS.
                             Mera locazione di immobili di proprietà
 Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 11.2.2013, n. 3145) non costituisce un’attività
 commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione
 IVS. Diversamente, la locazione può configurare attività commerciale a detti fini se esercitata
 nell’ambito di un’attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione
 immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

            ALIQUOTE E MINIMALI/MASSIMALI PER IL 2020
L’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle aliquote
contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS a decorrere
dall’1.1.2012, nella misura dell’1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale
successivamente, fino a raggiungere la misura del 24% “per tutti i soggetti
iscritti alle gestioni autonome dell’INPS”.
In applicazione di tali disposizioni, come precisato dall’Istituto nella Circolare n.
28 in esame
le aliquote contributive per il 2020 sono quindi pari al:
    • 24% (come già nel 2019), per i titolari e collaboratori di età superiore ai
         21 anni;
    • 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali l'aliquota
         continuerà ad aumentare dello 0,45% ogni anno, fino al raggiungimento
         della soglia del 24%.
Risultano inalterate:
    • la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito
         “di seconda fascia”;
    • l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni
         di maternità;
    • la maggiorazione dello 0,09% per i soli commercianti, a copertura
         dell’indennizzo previsto in caso di cessazione dell’attività (introdotta a
         regime dall’art. 1, comma 284, Legge n. 145/2018);
    • la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni
         di età e già pensionati, di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
         Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio 5.12.2012, n.
         20028, richiamato nella Circolare n. 28 in esame, non è applicabile ai
         lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST/ex INPDAP/ ex
         ENPALS che abbiano compiuto 65 anni, che pertanto sono tenuti alla
         contribuzione per l’intero ammontare.
Per il 2020, le aliquote, il reddito minimo/massimo e gli scaglioni di reddito per
l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale, risultano
pertanto essere i seguenti.

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O   24% per gli artigiani;
                              O   24,09% per i commercianti;
                                       Come sopra accennato, il beneficio previsto per i coadiuvanti/
                                  NB coadiutori di età non superiore a 21 anni, che opera fino a tutto
       Aliquota
                                       il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni, viene ulteriormente
                                       ridotto dall'incremento dello 0,45% e pertanto l'aliquota 2020 per detti
                                       soggetti è pari al 21,90% se artigiani e 21,99% se commercianti.
                              Tali misure sono incrementate dell’1% per i redditi “di seconda fascia”.
 Reddito minimo               € 15.953
Reddito massimo € 78.965 / 103.055 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95
                              O    prima fascia    → fino a € 47.379
Scaglioni reddito             O    seconda fascia → da € 47.380 a € 78.965 / 103.055 per i soggetti
                                                     privi di anzianità al 31.12.95

Le aliquote contributive IVS per il 2020 possono quindi essere così
schematizzate.
                                          Titolare, socio e collaboratore                   Collaboratore di età
             Reddito                         di età superiore a 21 anni                   non superiore a 21 anni
                                             Artigiani     Commercianti                   Artigiani    Commercianti
         fino a € 47.379                         24%                    24,09%            21,90%         21,99%
  da € 47.380 a € 78.965
          ovvero                                 25%                    25,09%            22,90%         22,99%
da € 47.380 a € 103.055 (*)
(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Si rammenta infine che, come ribadito dall’INPS nella Circolare n. 28 in esame:
    • minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto
       operante nell’impresa;
    • i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa
       dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che
       dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza).
Su tale ultimo aspetto, si rammenta che:
    • la Corte d’Appello di L’Aquila con le sentenze 25.6.2015, nn. 752 e 774,
       ha sancito che i proventi derivanti dalla partecipazione in una srl con
       apporto di solo capitale non possono essere considerati “redditi
       d’impresa” ma “redditi di capitale” e come tali non rilevanti ai fini
       contributivi;
    • con 3 sentenze (20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, n. 23790 e 23792) la
       Corte di Cassazione, in contrasto con quanto sostenuto dall'INPS, è
       giunta alla conclusione che:

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– dalla partecipazione in una società di capitali (non trasparente) da parte
 del socio che apporta solo capitale e non lavoro deriva reddito di capitale e
 non reddito d'impresa. Il relativo importo, pertanto, non deve concorrere alla
 formazione dell'imponibile previdenziale;
 – dalla partecipazione in una società di persone ovvero di capitali
 trasparente deriva sempre per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o
 meno lavoro) un reddito d'impresa che come tale concorre alla formazione
 dell'imponibile previdenziale.

                    MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
 Come di consueto i contributi in esame vanno versati in 4 rate fisse sul reddito
 minimo e 2 rate per il reddito eccedente il minimale, alle scadenze per il
 versamento delle imposte sui redditi come di seguito riportato.

                4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2020 (€ 15.953), entro il:
                O 18.5.2020 (il 16 cade di sabato)

                O 20.8.2020

                O 16.11.2020

   Acconto      O 16.2.2021

                2 rate sul reddito eccedente il minimale 2020 entro il:
                O 30.6.2020 ovvero 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata

                O 30.11.2020, a titolo di seconda rata

    Saldo       O   30.6.2021 ovvero 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%

Come di consueto, ai fini della compilazione della “Sezione INPS” del mod. F24,
oltre al codice della competente sede INPS, al numero di matricola del
contribuente e al periodo di riferimento, va riportata la “causale contributo”
utilizzando uno dei seguenti codici:

   Soggetto         “Causale contributo”
                                                                 Descrizione
   obbligato             mod. F24
                             AF            Contributi dovuti sul reddito minimale
                             AP            Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
   Artigiano
                            APR            Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
                             API           Interessi su rate o per differimento
                             CF            Contributi dovuti sul reddito minimale
                             CP            Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
 Commerciante
                            CPR            Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
                             CPI           Interessi su rate o per differimento

                                                                                        5 di 7
Si rammenta che, tramite la funzione “Dati del mod. F24” presente nel Cassetto
previdenziale, possono essere prelevate, direttamente dal soggetto interessato
o dall’intermediario delegato, le comunicazioni contenenti i dati e gli importi
relativi al pagamento dei contributi dovuti.

 REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO CONTRIBUENTI FORFETARI
Nella Circolare n. 28 in esame l’Istituto evidenzia che le modifiche apportate
dalla Finanziaria 2020 ai requisiti di accesso al regime forfetario non hanno
interessato l'applicazione del regime previdenziale agevolato che quindi può
continuare ad essere applicato o richiesto da parte dei titolari di reddito
d'impresa iscritti alla Gestione IVS che, soddisfando i nuovi requisiti, possono
adottare/continuare ad applicare il regime forfetario nel 2020.
Conseguentemente, se sono soddisfatti i (nuovi) requisiti richiesti per il regime
forfetario, la riduzione contributiva del 35% può essere applicata nel 2020 da
parte di coloro che:
    • già beneficiari dello stesso nel 2019, nel 2020 continuano a soddisfare le
       condizioni richieste per permanere nel regime contributivo agevolato. In
       tal caso non sono richiesti ulteriori adempimenti in quanto il
       riconoscimento della riduzione contributiva è "automatica", a meno che
       non venga presentata espressa rinuncia;
    • nel 2019 hanno iniziato una nuova attività per la quale nel 2020
       intendono beneficiare del regime contributivo agevolato.

A tal fine è necessario che l'apposita comunicazione sia presentata entro il
termine perentorio del 28.2.2020;
   • nel 2020 iniziano una nuova attività per la quale intendono beneficiare
       del regime contributivo agevolato. A tal fine il soggetto interessato deve
       “comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla
       ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire
       all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione
       annualeˮ.

I soggetti che:
    • fino al 2019 hanno adottato il regime forfetario optando per il regime
      contributivo agevolato;
    • dal 2020 fuoriescono dal regime forfetario;
devono provvedere a comunicare all'INPS la revoca del regime contributivo
agevolato entro il prossimo 28.2.2020.

In merito si rammenta che con il Messaggio 3.1.2019, n. 15, l'INPS ha precisato
che il termine entro il quale trasmettere all'Istituto la rinuncia al regime
contributivo agevolato a seguito della perdita dei requisiti richiesti "è fissato al
28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario".

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Conseguentemente, l'applicazione del regime contributivo "ordinario" scatta
dall'1.1 dell'anno in cui la revoca è presentata (e non dall'anno successivo).

 FONTI NORMATIVE:
  • Art. 24, comma 22, DL n. 201/2011
  • Circolare INPS 17.2.2020, n. 28

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:
 http://www.studiobusani.it/contatti/

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