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Fondazione e impresa sociale quali strumenti per attuare il passaggio generazionale alla luce delle novità introdotte nel 2017 con la riforma del Terzo Settore VENEZIA, 2 FEBBRAIO 2018 Dott.ssa Michela Ferrazzi
SOMMARIO • La riforma del Terzo Settore • Fondazione • Impresa sociale • Case study – Il lusso italiano alla prova del passaggio generazionale, caso Giorgio Armani 2
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE Legge delega n. 106/2016; Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi riguardanti: a) la disciplina dell’istituto del cinque per mille (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111); b) la revisione in materia di impresa sociale (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112); c) il Codice del Terzo Settore – CTS (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). L’attuazione completa della riforma è però affidata ad ulteriori provvedimenti: 42 atti, fra provvedimenti ministeriali e autorizzazioni dell’Unione Europea, per tradurre in pratica le nuove disposizioni. 3
LA LEGGE DELEGA N. 106/2016 La legge delega n. 106 del 2016 aveva l’obiettivo di riordinare complessivamente ed in maniera organica il sistema normativo riferito agli enti no profit. L’articolo 1, comma 2, lettera a) stabiliva che i decreti legislativi delegati avrebbero dovuto provvedere anche: «alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopro di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute». 4
TERZO SETTORE - DEFINIZIONE Sono un complesso di enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore 5
ENTI DEL TERZO SETTORE Gli Enti del Terzo Settore sono individuati tramite un elenco tassativo composto da tipologie «speciali» e una categoria più residuale. In particolare sono considerati Enti del Terzo Settore: • Le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e ss.); • Le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e ss.); DISCIPLINATE NEL CTS • Gli enti filantropici (artt. 37 e ss.); • Le reti associative (artt. 42 e ss.); • Le imprese sociali, disciplinate da apposite decreto (D.Lgs. 112/2017) • Le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, disciplinate dalle Leggi 381/1991 e 3818/1886 • Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale operanti in uno dei settori di cui all’art. 5 del CTS. 6
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (segue) a) interventi e servizi sociali (art 1, co 1 e 2, della L. 328/2000) b) interventi e prestazioni sanitarie c) prestazioni socio-sanitarie d) educazione, istruzione e formazione professionale (L. n. 53/2003) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 7
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (segue) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore n) cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014) 8
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (segue) o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti s) agricoltura sociale (art. 2 L. 141/2015) t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (L. 166/2016), o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale 9
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (art. 27 L. 53/2000) e i gruppi di acquisto solidale (art. 1, co. 266, L. 244/2007) x) cura di procedure di adozione internazionale (L. 184/1983) y) protezione civile (L. 225/1992) z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 10
ATTIVITA’ DIVERSE Gli ETS possono esercitare anche attività diverse a condizione che: • l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano • siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale • secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 11
LE FONDAZIONI Manca una disciplina specifica delle Fondazioni Indiretto riconoscimento della Fondazione di Partecipazione laddove si precisa che gli artt. 23 e 24 (procedura di ammissione degli associati e funzionamento dell’assemblea) si applicano anche alle fondazioni il cui statuto il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto 12
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO – SEGUE 1. La denominazione dell’ente La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Ente del Terzo Settore o acronimo ETS. Tale indicazione deve anche essere fatte anche nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 12) 2. L’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite Si deve esplicitare il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8) 13
DIVIETO DI RIPARTIZIONE INDIRETTA DI UTILI - SEGUE Si considera ripartizione indiretta di utili: a) La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi o analoghi settori e condizioni b) La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 % rispetto a quelli previsti per le stesse qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lettere b), g) o h). 14
DIVIETO DI RIPARTIZIONE INDIRETTA DI UTILI - SEGUE c) L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche siano superiori al loro valore normale; d) Le cessioni di beni o servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati, partecipanti, fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, a tutti coloro che operano per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in riferimento a qualsiasi tipo di finanziamento, superiori di 4 punti al tasso di riferimento annuale 15
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE 3. L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale 4. La sede legale 5. L’eventuale patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica minimo : 15.000 euro per le associazioni 30.000 euro per le fondazioni (perizia giurata per beni ) 6. Le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e le rappresentanze dell’ente (artt. 23,24,25,26) 16
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE Si applicano anche alle fondazioni se lo Statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo: Salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o Norme inderogabili dall’atto costitutivo o dallo dello statuto statuto • Hanno diritto di voto tutti coloro che sono • Ogni associato ha diritto di voto iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati • Agli associati ETS spettano al massimo 5 voti • Ciascun associato può farsi rappresentare • Se lo statuto prevede la possibilità di delegare, nell’assemblea da un altro associato mediante il numero massimo di deleghe è: delega scritta • 3 deleghe per le associazioni con < 500 soci • Agli associati degli ETS l’atto costitutivo o lo • 5 deleghe per le associazioni con > 500 statuto possono attribuire più voti per un soci massimo di 5 in proporzione al numero degli associati 17
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE Si applicano anche alle fondazioni se lo Statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo: L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere: L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressione del voto per corrispondenza Per le associazioni con più di 500 soci, la costituzione e lo svolgimento di assemblea separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali 18
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE Si applicano, in quanto compatibili, anche alle fondazioni se lo Statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo: • Art. 2373 c.c. – Conflitto d’interessi • Art. 2372 c.c. commi 4 e 5 – Rappresentanza in assemblea • Art. 2540 c.c. commi 3-4-5-6 – Assemblee separate 19
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE Si applicano anche alle fondazioni se lo Statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo: COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA a) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali b) Nomina e revoca, ove previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti c) Approva il bilancio d) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti e) Delibera sull’esclusione degli associati, se la competenza non è attribuita ad altro organo f) Delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto g) Approva il regolamento dei lavori assembleari h) Delibera scioglimento, trasformazione, fusione, scissione i) Delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (derogabile con le associazioni con più di 500 soci) 20
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE È possibile: subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza degli ETS Prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati Attribuire la nomina di uno o più amministratori a ETS senza scopo di lucro o a lavoratori o utenti dell’ente (la maggioranza degli amministratori è comunque nominata dall’assemblea) Entro 30 gg. dalla nomina devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (data anagrafici e poteri di rappresentanza, disgiunta o congiunta) 21
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE Si applicano anche alle fondazioni se lo Statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo: 7. I diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per l’ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta Salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo o nello statuto: L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dagli amministratori su domanda dell’interessato La delibera è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che si pronunci sull’istanza l’assemblea o un altro organo che delibera sulle domande non accolte 22
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE 8. La nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori 9. L’organo di controllo è sempre obbligatorio nelle fondazioni. Può essere monocratico Compiti Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto – anche Modello 231 Controllo contabile se non nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione contabile Monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida (DM Lavoro e politiche sociali) Può procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo chiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari Revisione legale, è obbligatoria per le associazioni quando si superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: - Totale attivo: 1.100.000 euro - Ricavi: 2.200.000 euro - Dipendenti: 12 unità Si applicano artt. 2397 e 2399 c.c. e in quanto compatibili gli articoli 2408 e 2409 c.c. Revisione legale è obbligatoria anche nel caso di patrimoni destinati (art. 2447-bis e segg. c.c.) 23
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - SEGUE 10. Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del registro unico e salva diversa disposizione legislativa, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Sono nulli gli atti di devoluzione del patrimonio in assenza o in difformità dal parere dell’Ufficio 11. La durata dell’ente se prevista 24
BILANCIO SOCIALE E SITO INTERNET • Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro annui devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste da apposito decreto del Ministro del Lavoro • Gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate superiori a 100 mila euro annui devono pubblicare annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti agli organi sociali, ai dirigenti e agli associati 25
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI Gli ETS devono tenere: • Il libro degli associati; A cura dell’organo amministrativo • Il libro delle adunanze e delle delibere assembleari; • Il libro delle adunanze de delle delibere dell’organo di amministrazione, di controllo e altri organi sociali Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto 26
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO (ART. 13) • ETS con ricavi, entrate, rendite < 220.000 € possono redigere un rendiconto finanziario per cassa • ETS con ricavi, entrate, rendite > 220.000 € devono redigere: - stato patrimoniale - rendiconto finanziario (proventi e oneri) - relazione di missione • depositandolo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore • ETS esercitano l’attività in forma di impresa devono tenere scritture contabili (art. 2214 c.c.), redigere il bilancio ex artt. 2423, 2435-bis e 2435-ter e depositarlo al Registro imprese 27
ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO ETS Per l’individuazione delle cause di scioglimento deve farsi riferimento all’art. 27 del c.c. perché il Codice del Terzo Settore non ha una disciplina autonoma, introduce solo una legittimazione dell’Ufficio all’accertamento dell’avvenuto scioglimento La procedura applicabile indistintamente a tutti gli ETS è quella dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione (competenza della Presidenza del Tribunale per il processo di liquidazione dell’ente), applicabile solo per gli enti con personalità giuridica L’ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza di requisiti che intende continuare ad operare ai sensi del c.c. deve preventivamente devolvere il patrimonio 28
IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA – SEGUE La legge delega (art. 3) ha introdotto un nuovo procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica ETS (art. 22 DM) Per ETS: Controllo di legalità affidato al notaio + iscrizione al Registro Unico degli ETS gestito dal Ministero del Lavoro Per enti NON ETS: Vige il DPR 361 (competenza alle prefetture e alle regioni) Controllo di natura concessoria e discrezionale Non trova applicazione la disposizione del Codice sugli importi minimi di patrimonio Limitazione di responsabilità per fondazioni e associazioni riconosciute 29
IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA – SEGUE L’iscrizione al Registro Unico ha efficacia costitutiva Il procedimento è analogo a quello previsto per le società: il controllo di legalità è affidato al notaio, che è incaricato di effettuare il deposito al Registro Unico entro 20 giorni dalla costituzione È prevista la possibilità che il notaio, qualora non ritenga sussistenti le condizioni per procedere all’iscrizione, richieda all’Ufficio di effettuare l’iscrizione (prevedendo in tal caso un silenzio – rifiuto) Non è prevista una apposita sezione per le persone giuridiche, l’iscrizione sarà fatta con riferimento alle sezioni previste dall’art. 46; per ogni ente deve risultare il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo richiesto dall’art. 22 comma 4 30
IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA – SEGUE È stato indicato il patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica per gli ETS: 15.000 euro per le associazioni 30.000 euro per le fondazioni Possono essere conferiti anche beni in natura (perizia) Non sono indicate le modalità di versamento È previsto un meccanismo analogo alle socialità di capitale per la ricostituzione del patrimonio andato perduto per oltre un terzo (art. 2447 c.c.) Le modifiche statutarie devono essere deliberate con atto pubblico e sono soggette ad iscrizione nel Registro unico, con efficacia deliberativa 31
ETS – ASPETTI FISCALI (art. 79 CTS) - SEGUE In base all’art. 79 CTS si considerano non commerciali gli ETS (escluse le imprese sociali) che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all’art. 5 del CTS in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 79: Non si considerano commerciali: • COMMA 2: ETS Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, tenendo conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni, qualora svolte a titolo gratuito o quando i corrispettivi non superano i costi effettivi • COMMA 3: Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente dagli ETS, purché tutti gli utili siano reinvestiti nella ricerca e nella pubblica diffusione dei loro dati, o affidati ad università e altri organismi di ricerca 32
ETS – ASPETTI FISCALI (art. 79 CTS)- SEGUE In base al comma 4 dell’art. 79 non concorrono alla formazione del reddito degli ETS di cui al comma 5: ETS a seguito di raccolte pubbliche in occasioni di celebrazioni, • I fondi pervenuti ricorrenze o campagne di sensibilizzazione • I contributi e gli apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2011 per lo svolgimento di cui ai commi 2 e 3 33
ETS – ASPETTI FISCALI (art. 79 CTS) – SEGUE Il comma 5 afferma che gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi - delle attività di cui all’art. 5 CTS, svolte in forma d’impresa e non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3, e - delle attività secondarie come definite dall’art. 6 del CTS (attività diverse), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri stabiliti da un futuro decreto ministeriale superano le entrate delle attività non commerciali ETS Le entrate delle attività non commerciali sono; • I contributi • Le sovvenzioni • Le liberalità • Le quote associative • Ogni altra attività assimilabile alle precedenti ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2,3 e 4 lett. b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali 34
ETS – ASPETTI FISCALI (art. 79 CTS) Ai sensi del comma 6 si considera, inoltre, non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. ETS Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo Settore le somme versate dagli associati a titoli di quote o contributi associativi. 35
ETS – REGIME FORFETTARIO (art. 80 CTS) SEGUE Art. 80 : gli ETS non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di cui agli artt. 5 e 6, svolte con modalità commerciali, uno specifico coefficiente di reddito all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno. ETS Coefficienti per prestazioni di servizi Coefficienti per altre attività - Ricavi fino a € 130.000 7% - Ricavi fino a € 130.000 5% - Ricavi da € 130.001 a € 300.000 10% - Ricavi da € 130.001 a € 300.000 7% - Ricavi da € 300.001 17% - Ricavi da € 300.001 14% 36
ETS – REGIME FORFETTARIO (art. 80 CTS) SEGUE • L’opzione per la determinazione forfettaria del reddito è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto per un triennio • I componenti positivi o negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfettario partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio ETS precedente a quello di efficacia del regime • Le perdite fiscali pregresse sono scomputabili dal reddito determinato in maniera forfettaria in base alle regole del TUIR • Viene esclusa l’applicabilità degli studi di settore, dei parametri e degli indici sistematici di affidabilità (ISA) 37
ETS – REGIME FORFETTARIO (art. 80 CTS) SEGUE • L’applicazione del regime forfettario comporta l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili • Non vi è l’obbligo di operare ritenute alla fonte; salvo dover indicare il percettore in dichiarazione annuale ETS • Non si applica la rivalsa IVA e non si detrae l’IVA sugli acquisti, vi è l’esonero da tutti gli obblighi previsti in materia IVA • È possibile optare per l’applicazione ordinaria dell’IVA e per l’applicazione delle imposte ordinarie sul reddito in maniera ordinaria o sulla base del regime forfettario 38
ETS – AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE (ART. 82 CTS) Agevolazioni: • Esenzione IMU e TASI per gli immobili degli ETS non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività • Esenzione imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito in favore degli ETS ETS • Imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per trasferimenti di beni immobili o per atti traslativi di diritti reali immobiliari in favore di ETS e imprese sociali • Imposte di registro, ipotecarie e catastali fisse per atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese fusioni, scissioni e trasformazioni • Esenzione imposta di bollo • Esenzione imposta sugli intrattenimenti • Esenzione tasse di concessioni governative 39
ETS NON COMMERCIALI – SCRITTURE CONTABILI (ART. 87 CTS) • L’art. 87 prevede che tutti gli ETS non commerciali sono chiamati a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a rappresentare con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e a rappresentare in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle secondarie • Obbligo generale anche con riferimento all’attività istituzionale ETS • Obbligo per le attività commerciali di tenere le scritture contabili previste dall’art. 18 del DPR 600/1973 • Agevolazioni per i soggetti minori (proventi per anno < 50.000 euro); • Obbligo di contabilità separata per attività commerciali • In caso di raccolta pubblica di fondi è necessaria la redazione di uno specifico rendiconto 40
EROGAZIONI LIBERALI PER ETS NON COMMERCIALI Il D.Lgs. 117/2017 istituisce un credito d'imposta pari al • 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche • 50% se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ETS Il CTS stabilisce inoltre : • Detrazione di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (35% per erogazioni a favore di ODV) per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30mila euro • Deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato per le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e società, infine, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (riporto in avanti dell’eccedenza per 5 anni) 41
IMPRESA SOCIALE – SEGUE Il D.Lgs. 155/2006 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 112/2017 recante la nuova disciplina dell’impresa sociale Principali novità: • Allargamento dei settori di attività dell’impresa sociale; • Possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione ad aumento gratuito di capitale alla distribuzione di utili o a erogazioni gratuite a favore di ETS diversi dalle imprese sociali; • Possibilità di accedere alla raccolta di capitali tramite portali telematici e di detrarre, per le persone fisiche, o dedurre, per le persone giuridiche il 30% della somma investita per un massimo di 1.000.000 (nel caso di persone fisiche) o 1.800.000 (per le persone giuridiche) 42
IMPRESA SOCIALE- DEFINIZIONE • Enti privati • che esercitano in via stabile e principale (ricavi>70% ricavi complessivi) un’attività di impresa di interesse generale • senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale • adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti • favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Sono escluse: • le società a socio unico persona fisica • le amministrazioni pubbliche 43
ATTIVITA’ DI IMPRESA DI INTERESSE GENERALE (segue) a) interventi e servizi sociali (art 1, co 1 e 2, della L. 328/2000) b) interventi e prestazioni sanitarie c) prestazioni socio-sanitarie d) educazione, istruzione e formazione professionale (L. n. 53/2003) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio g) formazione universitaria e post-universitaria h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale 44
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (segue) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore n) cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014) 45
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (segue) o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti s) microcredito (art. 111 DLGS 385/1993) t) agricoltura sociale (art. 2 L. 141/2015) u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 46
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (segue) Qualsiasi oggetto a condizione che via siano occupati, in misura non inferiore al 30% della forza lavoro: lavoratori molto svantaggiati (Reg. UE 651/2014) persone svantaggiate o con disabilità (art. 112 DLGS 50/2016), persone beneficiarie di protezione internazionale (DLGS 251/2007), persone senza fissa dimora che versano in condizione di povertà (art. 2, co. 4 L. 1228/1954) 47
IMPRESA SOCIALE – ASPETTI FISCALI - segue Non imponibili utili o avanzi di gestione se destinati: • ad aumenti gratuiti di capitale sociale sottoscritto e versato • ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta e destinati entro due anni allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio •non si applica la disciplina delle società di comodo, studi di settore, parametri e ISA 48
IMPRESA SOCIALE – ASPETTI FISCALI - segue Detraibilità dall’IRPEF del 30% della somma investita nel capitale di una società – impresa sociale neocostituita (36 mesi). Investimento massimo detraibile € 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni Deducibilità dall’IRES del 30% della somma investita nel capitale di una società – impresa sociale neocostituita (36 mesi). Investimento massimo detraibile € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni Agevolazioni applicabili anche ad atti di dotazione e contributi a favore di fondazioni - impresa sociale neocostituite (36 mesi) 49
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE ATTRAVERSO LA FONDAZIONE Vantaggi: • preservare unita la proprietà (in particolare di un’azienda) nel passaggio agli eredi • mediante lo spossessamento si possono difendere i beni dall’aggressione dei creditori dei singoli beneficiari (fino a quando i beni non vengono distribuiti) • è indicata per trasferimenti complessi quando non si è ancora giunti alla definizione di tutti i beneficiari (grandi famiglie, gruppi industriali molto strutturati, eredi numerosi e in contrasto tra loro, assenza di eredi diretti) • garantire la sopravvivenza dell’azienda al ritirarsi dell’imprenditore • destinare beni e denaro al conseguimento di scopi di pubblica utilità 50
«Da anni preparo il futuro dell’azienda, perché è la cosa che mi sta più a cuore. Non è né facile né piacevole, ma non posso evitarlo. Per ora continuo a controllare tutto. E il finale di questo autoritratto lo lascio aperto» Lo stilista Giorgio Armani ha scelto una fondazione come strumento per la sua successione. La Fondazione Giorgio Armani realizzerà progetti di utilità pubblica e sociale, oltre a garantire che gli assetti di governo del gruppo Armani si mantengano stabili, rispettosi e coerenti con i principi che da sempre hanno ispirato l’attività dello stilista/imprenditore: autonomia, indipendenza, integrità, correttezza e attenzione all’innovazione e all’eccellenza. 51
La Fondazione Giorgio Armani, costituita nel 2016, sarà guidata da un consiglio di tre persone nominate direttamente dallo stilista nel suo testamento. La dotazione economica della Fondazione sarà costituita principalmente dalle attribuzioni patrimoniali dello stilista o da parte di terzi. Non potrà distribuire utili e avanzi di gestione, gli eventuali utili saranno impiegati per l’attività istituzionale (non ancora definita) della Fondazione. 52
GRAZIE PER L’ATTENZIONE m.ferrazzi@devitoeassociati.com 53
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