EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI - LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI (Vol. 1) - Anclsu
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EMERGENZA CORONAVIRUS E AMMORTIZZATORI SOCIALI LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLE DOMANDE FREQUENTI DEGLI ISCRITTI (Vol. 1) A cura del Centro Studi Nazionale ANCL 0
PREMESSA Cari Associati ANCL, per sostenere il lavoro dei Consulenti, che con spirito di sacrificio e grande professionalità stanno affrontando la situazione di crisi lavorativa ed economica causata dalla diffusione del c.d. “Coronavirus”, l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, attraverso il suo Centro Studi Nazionale, ha provveduto ad impegnare i suoi esperti al fine di rispondere tempestivamente ai quesiti degli iscritti riguardanti gli ammortizzatori sociali (e non solo), che rappresentano ormai un tema centrale nel mondo del lavoro italiano e che sono oggetto delle misure emergenziali disposte dal Governo. Pertanto, saranno pubblicate delle raccolte delle c.d. FAQ degli iscritti, di cui la presente è la prima. Si ringrazia per il prezioso contributo a questa prima raccolta: Simone Baghin, Francesca Bravi, Maria Elisena Gatto, Francesco Geria, Francesco Lombardo, Nicola Porelli e Francesco Stolfa. Si ricorda che l'elaborazione della risposta è fornita nell'esclusivo interesse dell'associato, sulla base del quadro normativo, giurisprudenziale e della prassi amministrativa relativi al tempo in cui il quesito è stato posto, e che le modalità di risposta nel presente documento sono volutamente sintetiche, al fine di fornire dei semplici ed immediati suggerimenti operativi agli iscritti ANCL. In un periodo di copiosa produzione normativa, il Centro Studi Nazionale ANCL lavora costantemente per aggiornare ed informare gli iscritti, che sono invitati a monitorare quotidianamente il nostro sito, la propria area personale MyAncl ed i nostri social. Condividiamo tutti ogni informazione, documento, post utile al lavoro dei Consulenti e delle Aziende clienti in modo da affrontare uniti questa emergenza. Il Centro Studi ANCL 17 marzo 2020 1
SOMMARIO 1. GODIMENTO FERIE E PERMESSI 2. REQUISITI DIMENSIONALI, TERRITORIALI E SETTORIALI PER LA RICHIESTA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 3. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER AZIENDE ARTIGIANE 4. SMART WORKING SEMPLIFICATO 5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 6. ASSENZE NON GIUSTIFICATE PER CORONAVIRUS 2
1. GODIMENTO FERIE E PERMESSI Ci sono dei dipendenti che si rifiutano di utilizzare le ferie perché vogliono andare in ferie ad agosto, possono farlo in questo momento di emergenza? La regolamentazione della fruizione delle ferie di solito è fissata dal CCNL o dal Contratto Collettivo Aziendale. In mancanza di diverse disposizioni, rientra nel potere direttivo del datore di lavoro fissare le ferie, purché ovviamente ciò avvenga nel rispetto del principio di esecuzione del contratto di lavoro secondo correttezza e buona fede. Nel caso di specie, mi pare fuori discussione che il datore di lavoro abbia tutte le ragioni per collocare in ferie il lavoratore che, diversamente non avrebbe diritto alla retribuzione. Tutto ciò salvo che intervenga una normativa che imponga di utilizzare gli ammortizzatori sociali. Azienda artigiana con altre ferie residue non può utilizzare il FSBA in quanto il fondo richiede prima l'utilizzo delle ferie. Può a questo punto utilizzare la CIG in deroga? Non è richiesto l’utilizzo preventivo delle ferie. Il Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA, all’articolo 14, “Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario”, recita: “Prima di accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA, l’azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all’utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell’anno precedente. L’Accordo sindacale dovrà attestare l’utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l’accesso alle prestazioni di FSBA In via sperimentale, dal 1° gennaio 2019, l’applicazione del presente articolo è sospesa.” 3
2. REQUISITI DIMENSIONALI, TERRITORIALI E SETTORIALI PER LA RICHIESTA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI Azienda terziario che ha passato un dipendente da chiamata a tempo parziale dal 1 marzo: per lui non posso chiedere la CIGD (siamo sotto i 5 dipendenti), cosa potrei fare? Allo stato attuale si ritiene che non possa essere applicato nessun ammortizzatore sociale, né ordinario, né in deroga, in quanto manca uno dei requisiti richiesti, ovvero quello che il lavoratore sia in forza alla data del 23 febbraio 2020. Da quello che risulta infatti, il lavoratore, precedentemente impiegato con un contratto di lavoro a chiamata, ha cessato il proprio rapporto di lavoro e con lo stesso è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale. L’unica soluzione percorribile si ritiene essere quella di collocare il lavoratore, in accordo con lui, in aspettativa non retribuita, stante l’impossibilità temporanea a prestare l’attività lavorativa non imputabile al datore di lavoro. Agenzia di viaggio sopra i 50 dipendenti con sedi in più regioni: farò domande di CIG in deroga per ogni regione dopo l’emanazione del nuovo decreto? Nel caso evidenziato, si ritiene che l’Agenzia di Viaggio dovrà procedere alla presentazione di tante domande di CIGD tante quante sono le diverse unità produttive dislocate nelle diverse Regioni, con applicazione pertanto della specifica disciplina prevista da ciascuna regione. Si precisa comunque che stante il numero di dipendenti occupati e l’attività svolta, l’Azienda potrebbe godere della CIGS, rientrando nella disposizione di cui all’art. 20, c. 2 lettera b) del D.lgs. 148/2015). Parrucchiera artigiana 1 dipendente: deroga o FSBA? Con riferimento alla parrucchiera artigiana, trova applicazione FSBA in quanto lo stesso si applica, senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS 4
c.s.c. 4, e a tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali. Asili nido tra i 5 e i 15 dipendenti, chiusi per ordinanza, dell'assegno di solidarietà se ne fanno poco, è possibile CIGD? Sarebbe opportuno capire meglio il quesito. Si presume, nel caso in cui non si utilizzi integralmente l’Assegno di Solidarietà erogato dal FIS si possa accedere alla CIGD. In primo luogo sarebbe necessario sapere quale contratto collettivo applichi la scuola (es: scuole Private Aninsei, Fism?), e poi se l’azienda è aderente alla sigla datoriale. In tal caso, è bene verificare le disposizioni già in essere per tale tipologia di datori aderenti. Secondariamente, qualora la scuola non possa accedere agli strumenti già messi a disposizione, ad esempio da Aninsei o Fism, l’azienda potrò accedere al FIS assegno solidarietà oppure anche al FIS assegno ordinario (quest’ultimo come da DL in via di emanazione). Pertanto, non potrà accedere alla CIGD, in quanto l’azienda è destinataria di altro strumento di integrazione salariale, salvo verificare le disposizioni che saranno emanate da ogni singola Regione. Azienda con 30 dipendenti che svolge servizio di trasporto con conducente, a cosa avrà diritto? È necessario conoscere l’inquadramento. Dato il numero di dipendenti, si presume che l’azienda sia inquadrate nel settore industriale. Pertanto, potrà accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria secondo le regole generali di cui al D.lgs n. 148/2015 e, in caso di intervento richiesto a seguito dell’epidemia da Covid-19, potrà accedere alle speciali disposizioni per la CIGO secondo il DL emergenza “Cura Italia” di prossima uscita. 5
3. AMMORTIZZATORI SOCIALI PER AZIENDE ARTIGIANE Il FSBA richiede la consultazione sindacale? La procedura ordinaria all’articolo 5 del Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato prevede che l’accordo sindacale debba essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio della sospensione dei lavoratori. Pertanto, in condizioni di normalità, le domande potrebbero essere presentate entro 30 giorni dall’inizio della sospensione, ma l’accordo sindacale dovrebbe essere preventivo rispetto alla stessa domanda. Straordinariamente, invece, data l’emergenza, con delibera del 2 marzo, n. 1/2020, ha disposto, dalla data di sottoscrizione e per l’intero territorio nazionale, delle nuove regole procedurali ed una nuova causale di sostegno al reddito, denominata “COVID-19 – CORONAVIRUS”. In particolare, in merito alla consultazione sindacale, il Fondo: a. ha predisposto un apposito modello tipo di Accordo Sindacale, per la tipologia di intervento in questione, nel quale vengano previste specifiche disposizioni per consentire la sottoscrizione degli accordi anche in modalità telematica; b. ha specificato che l’utilizzo dell’intervento a sostegno della sospensione lavorativa, la cui singola durata non può superare il mese di calendario (la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020), è ancora subordinato alla sottoscrizione di Accordo Sindacale. Tuttavia, è possibile sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020. Chi paga FSBA ma non ELBA (o altro ente bilaterale territoriale), ha diritto all'assegno? Il pagamento della contribuzione a FSBA dovrebbe dare il diritto alle relative prestazioni. Attenzione, però: sul territorio si sono verificati casi di mancata erogazione FSBA dovuta all’omessa contribuzione prevista per l’ente bilaterale di competenza. Si ricorda che l'EBNA, in conformità con quanto previsto dalla Legge 183/2014, dal D.Lgs. 148/2015, dagli accordi interconfederali in materia e dalle relative comunicazioni del Ministero del Lavoro, il 19 gennaio 2016 ha deliberato che: “A partire dal 1 gennaio 2016, per le imprese per le quali non 6
trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015, i versamenti per ogni lavoratore in forza nel mese saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità, e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1° luglio 2016, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi”. Inoltre, il regolamento del Fondo FSBA prevede che: “Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443. L’impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015”. Azienda artigiana che ha in forza solo apprendisti e non versa FSBA può accedere alla CIG IN DEROGA? Le disposizioni del Fondo FSBA prevedono che i “lavoratori con contratto di apprendistato rientrano nella categoria dei soggetti beneficiari le prestazioni di FSBA indipendentemente dalla tipologia contrattuale (apprendistato professionalizzante e apprendistato non professionalizzante)”. Rispetto, infatti, a quanto indicato nel D.Lgs. n. 148/2015 (art. 39 c. 1 e art. 2, c. 1) e dall’Inps nel messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016, con cui sono stati esclusi gli apprendisti non professionalizzanti tra soggetti beneficiari le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, nel caso di FSBA prevalgono le peculiarità del sistema di bilateralità artigiana. Pertanto, resta invariata le regola che già prevedeva l’inclusione degli apprendisti, a prescindere dalla tipologia contrattuale, tra i soggetti beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito e della bilateralità in generale. Di conseguenza anche tali lavoratori sono “assicurati” al Fondo e di conseguenza deve essere versata la relativa contribuzione. La Cassa integrazione in Deroga è riservata a quei datori di lavoro del settore privato privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi compreso l’accesso a FSBA. 7
Si invita, in ogni caso, a valutare la correttezza della posizione aziendale rispetto alla mancata iscrizione al Fondo FSBA. Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443. FSBA per aziende sotto i cinque dipendenti non è obbligatorio? posso quindi chiedere la CIGD? Il Fondo FSBA si applica a tutti i dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. La Cassa Integrazione in Deroga è riservata a quei datori di lavoro del settore privato privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi compreso l’accesso a FSBA. Nonostante ciò, si segnala il rischio di un mancato riconoscimento per quanto sopra esposto. Artigiani con attività sotto i 3 anni, hanno diritto alla CIG in deroga? o bisogna integrare l'iscrizione al fondo bilaterale? Con riferimento ad una attività artigianale trova applicazione l’FSBA in quanto lo stesso si applica senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS c.s.c. 4, e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali. Quanto all’anzianità, nelle modalità operative COVID-19, in seguito alla delibera d’urgenza FSBA 2 marzo 2020, n. 1, si legge che per accedere all’Accordo COVID-19, l’impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un’unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione. 8
Mentre per le aziende neo-costituite, solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID- 19 - CORONAVIRUS, è stata prevista la sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva, purché già attive alla data del relativo provvedimento. Aziende artigiane che non sono iscritte al fondo bilaterale artigianato potranno rientrare nella CIG in deroga? A oggi, se l’Inps concederà la CIG in deroga anche alle aziende artigiane, queste ultime potrebbero optare per il ricorso alla CIG in deroga. Dovremo fare, tuttavia, molta attenzione alla/e circolari Inps che verranno emesse successivamente alla pubblicazione del decreto “Cura Italia”. L’Inps, infatti, potrebbe non concedere la CIG in deroga per le aziende che applicano contratti in cui l’adesione al fondo è prevista come obbligatoria dal contratto. Ma se un'azienda artigiana non è in regola con i versamenti può accedere alla CIG in deroga? Ad oggi, in attesa della/e circolari Inps che precisino queste casistiche, possiamo ritenere che la CIG in deroga, essendo a tutela dei lavoratori, verrà concessa indipendentemente dalla regolarità contributiva. 9
4. SMART WORKING SEMPLIFICATO Smart working e privacy? I lavoratori degli studi non possono portare a casa fascicoli con dati sensibili, cosa fare? Si consiglia di salvare tutta la documentazione utile a lavorare da remoto in modo tale da poter accedere tramite collegamento ed evitare lo spostamento fisico di documentazione. Al dipendente si può consegnare un'informativa in cui si ricordano gli obblighi in materia di privacy e conservazione documenti e dati. Si ritiene comunque possa essere utile interpellare il soggetto che per ogni azienda gestisce la materia privacy. Smart working: l'invio deve essere effettuato entro 5 giorni dall'inizio dello stesso alla provincia? L'invio deve essere effettuato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale cliclavoro. È stata messa in linea una procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working legato all'emergenza COVID-19. Si riporta il link per il collegamento diretto (clicca qui). Accedendo con credenziali cliclavoro o SPID è possibile scaricare una guida per la compilazione. I 5 giorni per l'invio non sono ufficialmente indicati in alcuna normativa e/o chiarimento, si reputa che le interpretazioni sui 5 giorni si rifacciano ai termini di comunicazione delle variazioni dei rapporti di lavoro. 10
5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Nell'assegno ordinario FIS non spettano gli ANF? Durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare. Ciò è stato chiarito anche dall’INPS con circolare 15 settembre 2017, n. 130. Durante il periodo di percezione, sia dell’assegno di solidarietà, che dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343. Ci deve essere il DURC regolare per usufruire della CIG? La Cassa integrazione guadagni ordinaria, non è subordinata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in quanto non rientra tra i benefici "normativi e contributivi", previsti ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per i quali è necessario il riconoscimento della regolarità contributiva e degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro dell’impresa richiedente. Ciò si rileva anche dalla nota del Ministero del Lavoro n. 5089/2011. 11
6. ASSENZE NON GIUSTIFICATE PER CORONAVIRUS Ho una società che trasporta e monta letti presso le abitazioni private. I dipendenti si rifiutano di lavorare, e il committente non vuole che smettono, cosa fare? Se vi sono le condizioni, secondo le disposizioni del Protocollo sulla Sicurezza del 14 marzo 2020 e le prescrizioni del medico competente aziendale, di operare in condizioni di sicurezza, i lavoratori, dotati dei necessari dispositivi personali di protezione, i dipendenti non possono rifiutarsi di lavorare. Qualora insistano nel rifiuto sono passibili di sanzioni disciplinari, fino al licenziamento. Se i dipendenti si rifiutano di lavorare come dobbiamo comportarci? Occorre verificare se il lavoro che si richiede al dipendente possa essere svolto in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 e nel rispetto delle prescrizioni del medico competente aziendale. In tal caso, i lavoratori non possono legittimamente rifiutarsi di lavorare, incorrendo, diversamente, nelle sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dal Codice Disciplinare aziendale. Un’azienda commerciale di 14 dipendenti, per assenze dei lavoratori cosa può fare? Le assenze dei lavoratori devono essere giustificate da impossibilità oggettiva. In mancanza, i lavoratori assenti potranno incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal CCNL e dal Regolamento di Disciplina aziendale. 12
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