Economia ed Organizzazione Aziendale (12 CFU) - UniBg

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Economia ed Organizzazione Aziendale (12 CFU) - UniBg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

                                 Facoltà di Ingegneria
                       Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

          Economia ed Organizzazione Aziendale (12 CFU)
                                   codice corso: 22013

                                      Silvio Vismara

                Sistemi di Tassazione e Pianificazione Fiscale

Sintesi dei temi trattati a lezione pubblicata sul sito internet universitario www.unibg.it
Programma

 • Pianificazione Fiscale

       Globalizzazione e armonizzazione dei sistemi fiscali. Pianificazione fiscale
       ‘difensiva’ e ‘aggressiva’. Principio del reddito e principio di territorialità.
       Doppia imposizione. L’ordinamento italiano in tema di doppia imposizione.
       Paradisi fiscali e Black list. Ruolo del bilancio consolidato. Limiti ed
       opportunità dell’imposizione a livello di gruppo. Pianificazione               e
       localizzazione geografica di un gruppo. Le holding. Treaty shopping e Thin
       capitalization.

La trattazione dei temi trattati in questa sezione è da intendersi a carattere
introduttivo. Vi sono vari aspetti dove si procederà in modo semplificato ed altri
dove la normativa di riferimento è soggetta a rapida evoluzione. L’obiettivo è
fornire una panoramica, per quanto non esaustiva, della tematiche connesse alla
teoria dei gruppi e al bilancio consolidato.
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Riferimenti bibliografici

 • Disponibile in biblioteca:

 • Transfer pricing : i prezzi di trasferimento nelle operazioni internazionali :
       disciplina fiscale nazionale, le nuove direttive OCSE, i principi vigenti nei
       maggiori paesi industrializzati
 •     Musselli, Andrea ; Musselli, Alberto Carlo
 •     Milano : Il sole-24 ore, 2000

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Concetti

 • Esternalità: effetto delle azioni di un soggetto economico sul benessere di altri
       agenti
 •     Esternalità negativa: l'attività produttiva genera un danno ad altri soggetti
       Esempio: inquinamento.

 • Spillover positivo: Esempio: la ricerca scientifica produce conoscenze che
       possono essere utilizzate da altri. Il costo sociale è minore di quello privato,
       per cui la quantità di ricerca è inferiore a quella efficiente.

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Gestione fiscale
  • IRES: 27,5% dell’Utile Ante Imposte (a decorrere dal 2017 si ridurrà al 24%)
  • IRAP: 4,25% del Valore Aggiunto Netto, modificata nel 2008 al 3.90%, con la
    possibilità per le Regioni di elevare o ridurre l’aliquota fino ad un massimo
    dell'1%                                     Valore della Produzione
  • Esistono forme di deduzione
                                                                       (Costi esterni)

                                                             = Valore Aggiunto Lordo (VAL)

                                             (Costo del Lavoro)                      (Ammortamenti e Accantonamenti)

                                       = Margine Operativo Lordo (MOL)               = Valore Aggiunto Netto (VAN)

                                       (Ammortamenti e Accantonamenti)                         (Costo del Lavoro)

                                                            = Margine Operativo Netto (MON)

                                                                  Saldo delle altre gestioni

                                                                   = Utile Ante Imposte

                                                                         (Imposte)

                                                                        = Utile Netto

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Imposizione fiscale

  • Tassa: applicata secondo il principio della controprestazione, cioè essa è
    legata ad una determinata prestazione di un servizio da parte di un ente
    pubblico (ad esempio: tasse aeroportuali, concessioni, autorizzazioni).
  • Imposta è prelievo coattivo di ricchezza non connesso ad una specifica
    prestazione da parte dello Stato o degli altri enti pubblici.

  • Imposte dirette: colpiscono direttamente la ricchezza, quando cioè questa
        esiste già come un bene (es. il patrimonio, es. IMU) o quando viene prodotta
        con un servizio o una prestazione (il reddito → TUIR). Es. IRPEF), IRES,
        IRAP.
  •     Imposte indirette: colpiscono indirettamente la ricchezza nel momento in cui
        questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es.
        fruizione di un servizio). Es. IVA, Imposta di bollo, Accise (applicate sulla
        quantità).

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Entrate erariali

  • Entrate fiscali per voce d’imposta nel periodo Gennaio-Luglio 2019:
        Imposte dirette: 135.833 m€
              IRPEF, 107.308 m€ (di cui IRPEF lavoratori autonomi, 6.734 m€)
              IRES, 12.464 m€
        Imposte indirette: 114.310 m€
              IVA, 69.285 m€
              Accise (oli, tabacchi) e imposte (bolli, concessioni,..): 45.025 m€
              (di cui 17.279 m€ su energia, 931 m€ su canone tv, 6.148 m€ sui tabacchi,
              9.056 m€ da attività di gioco)
        Territoriali:
              Add. Reddito 8.216 m€
              IRAP, 10.907 m€
              IMU, 8.436 m€
              Tasi, 590 m€                                    Fonte: www.mef.gov

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Frode, evasione, elusione fiscale

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Sistema di aliquote

  • In relazione alla misura e al modo in cui se ne determina l'ammontare, le
        imposte si distinguono in fisse, proporzionali (l'ammontare dell'imposta
        aumenta       in   misura    direttamente   proporzionale    all'aumentare
        dell'imponibile), progressive (ovvero l'ammontare dell'imposta aumenta in
        misura più che proporzionale rispetto all'imponibile) e regressive
        (l'ammontare dell'imposta aumenta in misura meno che proporzionale
        rispetto all'imponibile).

  • E.g.: reddituali a livello di impresa IRES (ex IRPeG) unica e non progressiva,
        o personale IRPeF ad aliquote marginali.

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Globalizzazione e armonizzazione dei sistemi fiscali

  • Globalizzazione e riduzione delle barriere fisiche, normative e fiscali alla
        libera circolazione delle persone, dei prodotti e dei servizi. In Europa si
        persegue una convergenza verso l’armonizzazione dei sistemi fiscali degli
        stati membri.

  • Attualmente, si può costatare che ogni impresa, se vuole competere a livello
    internazionale, deve “cimentarsi” con le profonde diversità dei sistemi
    tributari dei Paesi nei quali vuole operare.
  • Tale confronto implica due osservazioni:
    1. le differenze tra i vari sistemi fiscali comportano inevitabilmente un freno
    allo sviluppo degli investimenti, poiché esse rappresentano una consistente
    “barriera all’entrata”;
    2. il permanere delle differenze tributarie tra Stato e Stato può rappresentare
    anche alcuni elementi di vantaggio, grazie ad un’attenta pianificazione
    fiscale.

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Pianificazione fiscale ‘difensiva’ e ‘aggressiva’

  • Le architetture fiscali possono provocare inefficienze in entrambi i soggetti
        del rapporto fiscale: nel fisco, a causa del gettito inferiore di imposte
        prelevate, ma anche nei gruppi di imprese i quali, spendendo risorse nella
        ricerca empirica di un assetto fiscale migliore, sono costretti a seguire logiche
        alternative rispetto a quella economica, pagando poi, in termini di
        complessità amministrativa, il vantaggio ottenuto in termini di tasse
        risparmiate.

  • Pianificazione “difensiva”: lo scopo di impedire che incongruenze del
        sistema tributario internazionale provochino una indebita tassazione dei
        redditi.
  •     Pianificazione “aggressiva”: l’obiettivo di ottenere “economie fiscali”
        attraverso la creazione di strutture e di relazioni “a hoc”: in tale caso le
        asimmetrie esistenti tra i vari sistemi tributari sono sfruttate per abbattere il
        carico fiscale complessivo.

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Principio del reddito e principio di territorialità

  • Nella maggior parte dei Paesi industrializzati, in materia di imposte sul
        reddito, esistono due principi fondamentali:
        - il principio del reddito ovunque prodotto (“worldwide taxation”): tale
        criterio si riferisce ai soggetti residenti e determina la tassazione di ogni
        forma di reddito ovunque prodotto e quindi anche i redditi stranieri;
        - il principio di territorialità: tale criterio vale per i soggetti non residenti e
        determina la tassazione dei redditi prodotti nell’ambito del territorio dello
        Stato impositore.

  • L’applicazione da parte di più Stati di tali criteri, porta inevitabilmente a
        fenomeni di doppia imposizione.

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Doppia imposizione

  • E’ possibile effettuare una distinzione tra:
        - doppia imposizione giuridica (qualora si abbia sulla stessa entità giuridica
        una coincidenza di tributi previsti da due o più ordinamenti);
        - doppia imposizione economica (implica invece che lo stesso presupposto
        economico - il reddito - venga tassato da più ordinamenti).

  • Ad esempio, l’esercizio di un’attività d’impresa all’estero può essere
        realizzata da un soggetto italiano direttamente attraverso una stabile
        organizzazione oppure indirettamente attraverso la costituzione di un altro
        soggetto giuridico.
        Nella prima ipotesi si ha il caso di doppia imposizione giuridica in quanto le
        imposte del Paese in cui l’organizzazione permanente è situata e quelle dello
        Stato in cui il titolare della stessa è residente, colpiscono il medesimo soggetto
        giuridico.
        Nella seconda ipotesi si ha il caso di doppia imposizione economica, in quanto
        lo stesso fatto economico, vale a dire il reddito prodotto dalla società
        controllata o collegata, viene inciso una prima volta al momento della sua
        produzione e poi una seconda volta al momento della sua distribuzione.
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Limitazioni della doppia imposizione

  • Esistono tuttavia strumenti di diritto internazionale allo scopo di eliminare o
    quantomeno di attenuare i fenomeni sopra descritti.
  • La doppia imposizione giuridica viene combattuta essenzialmente dai
    trattati internazionali: la tassazione che la filiale avrà subito sui propri utili di
    esercizio nel Paese dove opera, sarà recuperata nel Paese della casa madre,
    attraverso il meccanismo del credito d’imposta sui redditi prodotti
    all’estero.
  • La doppia imposizione economica è stata ridotta sensibilmente in Europa,
    con l’introduzione della Direttiva Madre-Figlia e l’abolizione delle ritenute
    alla fonte, a patto che esistano i presupposti di partecipazione per cui tale
    Direttiva possa essere applicata.
    Un ruolo decisivo è comunque svolto dalle legislazioni locali; queste, nella
    maggior parte dei casi, prevedono l’imposizione dei redditi, solo su una
    percentuale dei dividendi esteri percepiti dall’impresa nazionale.

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L’ordinamento italiano in tema di doppia imposizione

  • Nel nostro ordinamento sono previste tre diverse modalità di attenuazione
    dei fenomeni di doppia imposizione;
  • per quanto riguarda la doppia imposizione giuridica:
    l’articolo 15 del TUIR prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per i
    tributi definitivamente assolti all’estero sui redditi qui prodotti;
  • per quanto riguarda la doppia imposizione economica:
    - l’articolo 96 del TUIR sancisce un’imponibilità limitata al 40%
    dell’ammontare dei dividendi di fonte “estera” distribuiti da società purché
    non residenti in Paesi extra-Ue qualificati come “paradisi fiscali”;
    - l’articolo 96-bis del TUIR sancisce un’imponibilità limitata al solo 5%
    dell’ammontare dei dividendi distribuiti da società residenti nell’Unione
    europea che possano beneficiare della cosiddetta Direttiva “Madre-Figlia”.

  • I dividendi provenienti dai “paradisi fiscali” sono imponibili in Italia al
        100%.

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Paradisi fiscali

  • I paradisi fiscali sono Stati in cui l’incidenza fiscale è considerevolmente
        inferiore a quella media degli altri Paesi. Il posizionamento del gruppo o di
        una sua parte in tali Stati, è un fenomeno di dimensioni considerevoli.

  • Esistono tre tipologie di paradiso fiscale: per le persone giuridiche; per le
        persone fisiche; paradisi ‘misti’. La prima è la più frequente, in quanto in
        paradisi fiscali cercano di aumentare i loro proventi attirando persone
        giuridiche ma scoraggiando potenziali immigrazioni di persone fisiche.

  • I legislatori di molti Paesi hanno introdotto nel loro ordinamento alcuni
        provvedimenti specifici di carattere fiscale. In particolare, il legislatore
        italiano allo scopo di individuare gli Stati a regime fiscale privilegiato ha
        redatto la cosiddetta “black list” prevedendo, per tutte le imprese nazionali
        che hanno rapporti con imprese appartenenti alla suddetta lista,
        l’indeducibilità di spese e di altre componenti negative di reddito derivanti
        da tale rapporto.

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Black list

  • Per quanto riguarda la legislazione italiana, la “black list” distingue tre tipi di
        paradisi fiscali:
        1. Stati in cui i redditi prodotti non sono assoggettati a imposta, o sono
        assoggettati a imposta per un’aliquota minore del 24% (es. Paesi caraibici di
        Antille Olandesi, Barbuda, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini
        Britanniche, Saint Kitts; Paesi europei, come Andorra, le Isole del Canale,
        l’Isola di Man e il Liechtenstein; Paesi dell’Africa, come Gibuti e le Seichelles;
        l’Oman, nel medio-oriente; Paesi del Pacifico come Nauru, Vaunatu);
        2. Stati che potrebbero essere assimilati ai precedenti, salvo che per il
        trattamento riservato alle società che svolgono attività di esplorazione,
        estrazione e raffinazione del petrolio (si tratta esclusivamente degli Emirati
        Arabi Uniti e di Baharain);
        3. Stati il cui regime fiscale non è considerato privilegiato, se non per
        determinate attività, o soggetti, tassativamente indicati (es. Antigua,
        Barbados, Dominica, Giamaica, Montserrat, Portorico, Saint Lucia e Saint
        Vincent; Costa Rica, Panama e Uruguay; Svizzera; Malesia e Singapore, in
        Asia e le Isole Cook ).

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Ruolo del bilancio consolidato

  • Il consolidamento fiscale di gruppo, può essere applicato a tre livelli:
        - consolidamento finanziario: compensazione tra debiti e crediti di imposta
        delle società del gruppo, analoga a quella prevista per l’Iva;
        - consolidamento dei redditi imponibili: la tassazione viene calcolata
        sommando algebricamente i redditi imponibili delle società del gruppo;
        - tassazione in base al reddito risultante dal bilancio.

  • L’imposta a carico del gruppo determinata in base al bilancio consolidato
        dovrà essere ripartita proporzionalmente tra le varie società tenendo conto
        del principio della capacità contributiva.
        Tale ripartizione si presenta necessaria non solo per motivi di carattere
        giuridico, ma anche per tutelare le minoranze azionarie e i creditori delle
        singole società, che hanno interesse che l’onere fiscale incida in modo
        conforme alla reale situazione dell’impresa nella quale hanno investito.

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Limiti ed opportunità dell’imposizione a livello di gruppo

  • Il principale vantaggio ottenibile con la redazione di un bilancio consolidato
        consiste nella possibilità di compensare i risultati d’esercizio delle varie
        società del gruppo: tale compensazione permette, ad esempio, di poter
        recuperare subito eventuali crediti d’imposta.

  • D’altro canto, l’introduzione della tassazione consolidata, rappresenta un
        freno per le imprese che attualmente praticano strategie di tax planning
        “aggressivo” a livello nazionale e internazionale poiché riduce i risultati, in
        termini di risparmio fiscale, conseguibili nella gestione dei rapporti
        infragruppo: la maggiore trasparenza che deriva dalla presentazione del
        bilancio consolidato, rappresenta un limite alla costituzione di operazioni di
        comodo aventi come finalità esclusiva la diminuzione dell’incidenza fiscale.

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Pianificazione e localizzazione geografica di un gruppo

  • Le variabili fiscali più significative per la scelta del posizionamento
        geografico sono rappresentate da:
        - il regime fiscale che regola il trattamento del reddito nelle forme in cui
        questo si produrrà (tipicamente il reddito d’impresa qualora si costituisca
        una società giuridica autonoma) e per le persone fisiche;
        - l’esistenza di trattati internazionali contro le doppie imposizioni tra il Paese
        nel quale l’investimento viene realizzato e il Paese da cui proviene tale
        investimento;
        - la partecipazione di questo Paese all’Unione Europea e il recepimento, da
        parte delle competenti autorità, delle Direttive comunitarie;
        - le norme di carattere interno sui prezzi di trasferimento (“transfer
        pricing”), vincoli sull’indebitamento delle società (“thin-capitalization rule”),
        disposizioni contro l’abuso dei trattati internazionali (“treaty shopping”);
        - eventuali normative fiscali per la tassazione consolidata;
        - esame delle imposte indirette (principalmente l’IVA);
        - normativa in caso di liquidazione della società;
        - normativa sulla responsabilità dei soci.

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Le holding

  • La funzione della holding spesso non si esaurisce solo nella pura
        amministrazione delle partecipazioni societarie, ma spesso ha anche la
        funzione di coordinamento e di organizzazione del gruppo.

  • La costituzione di società holding all’interno del gruppo presenta vantaggi ai
        fini di una maggiore razionalizzazione dei flussi finanziari, commerciali e
        fiscali, quali dividendi, interessi e royalties, e vantaggi dovuti al particolare
        trattamento previsto in alcuni Paesi.

  • La creazione di una holding in un Paese che offra i seguenti vantaggi:
        - esistenza di una ridotta ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti dalla
        controllata alla holding e viceversa;
        - esenzione o forte detassazione limitata alle holding, dei dividendi ricevuti
        dalle controllate straniere;
        - esenzione o la tassazione limitata delle plusvalenze derivanti dalla cessione
        di partecipazioni in società estere;
        - la libertà di movimento dei capitali da e verso il Paese della holding.

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Le holding dei Paesi Bassi, in Lussemburgo e nel Regno Unito

  • In Olanda esiste la “participation exemption”: non imponibili i dividendi
        infragruppo e le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
        (ammesse anche le aziende non residenti che operano in Olanda per mezzo di
        una stabile organizzazione).

  • Il Lussemburgo è stato definito “paradiso fiscale comunitario”: è
        caratterizzato da un sistema tributario attrattivo, stabile, coerente e
        costantemente in armonia con gli orientamenti comunitari. Localizzare la
        holding di un gruppo multinazionale in Lussemburgo, permette di sfruttare
        numerose agevolazioni di carattere tributario, ma anche di usufruire di una
        vasta gamma di strumenti societari per la pianificazione fiscale internazionale
        (es. holding del 1929, Soparfin “societè de participations financieres”, le
        Sicav “societè d’investissement à capital variable”).

  • Il Regno Unito si presenta favorevole alla localizzazione della holding di un
        gruppo multinazionale: regime fiscale applicabile ai flussi di dividendi
        ridistribuiti e insieme di trattati contro le doppie imposizioni tale da
        rappresentare una “corsia preferenziale” verso gli Stati di tutto il mondo.

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Treaty shopping

  • Il termine treaty shopping, che letteralmente significa commercio dei trattati,
    indica una tecnica di elusione fiscale internazionale basata sullo
    sfruttamento delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
  • Una società interessata a effettuare un investimento nello Stato (A), con il
    quale il proprio Stato di residenza (B) non abbia stipulato alcuna convenzione
    bilaterale, può ad esempio, ritenere conveniente, sotto il profilo fiscale,
    stabilire in un terzo Stato (C), che abbia stipulato con entrambi gli Stati (A) e
    (B) trattati contro la doppia imposizione, una struttura societaria creata ad
    hoc, attraverso cui far transitare l’affare e i flussi di reddito che ne derivano.
  • Strumento attuativo di tutta l’operazione dunque la costituzione di strutture
    societarie o commerciali appositamente concepite: “strutture conduit”.

                                       Stato A                Stato B

                                         trattato   Stato C   trattato

Economia ed Organizzazione Aziendale                                     Università degli Studi di Bergamo
Thin capitalization

  • La thin capitalization è una tecnica elusiva posta in essere attraverso la
    concessione di un finanziamento fittizio da parte di una società mutuante
    (a) nei confronti di un’altra mutuataria (b) controllata dalla prima.
  • Il finanziamento risulta fittizio nella misura in cui i mezzi finanziari
    potrebbero ragionevolmente essere procurati alla società controllata per
    mezzo di un conferimento di capitale.
  • Le ragioni che possono spingere una società estera, esercitante un controllo
    su una società italiana, a finanziare quest’ultima attraverso l’erogazione di un
    prestito fruttifero d’interessi, piuttosto che con un aumento del capitale
    sociale: in questo modo si ottiene il duplice vantaggio della deducibilità
    degli interessi passivi per la società mutuataria residente, e del
    trasferimento di utili all’estero (alla società mutuante), con conseguente
    danno per l’erario.
  • Conseguenza di tutta l’operazione è che la società mutuataria non dispone di
    mezzi propri sufficienti per esercitare la propria attività: essa si trova in una
    condizione di thin capitalization, ovvero di sottocapitalizzazione.

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