Trasparenza, correttezza e Privacy - Trasparenza e Correttezza nella relazione con la clientela - BPER Banca
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Trasparenza, correttezza e Privacy Trasparenza e Correttezza nella relazione con la clientela Ufficio Condizioni e Trasparenza: Claudia Dondi – Luana Lontani 27/02/2017
Incontro di formazione 1. Quadro normativo 2. Perimetro di applicazione 3. Principi di Trasparenza e Correttezza 4. Pubblicità e informazione precontrattuale 5. Contratti 6. Comunicazioni alla clientela 7. Attività di Vigilanza svolta da Banca d’Italia 8. TAEG / TEG 27/02/2017 2
1. Quadro normativo Modifiche normative in vigore dall’1/10/2015 Sanzioni e procedimento sanzionatorio Anatocismo: Art. 120, co. 2, TUB - DM n. 343 del 3/8/2016 Anatocismo: Operatività 27/02/2017 3
Quadro Normativo Titolo VI del T.U.B. “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” Deliberazione CICR del 04/03/03 in tema di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (pubblicata nella G.U. n. 72 del 27/03/2003) e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3/2/2011, n. 117, in tema di determinazioni in materia di credito a consumatori e modifica della Delibera CICR del 4/3/2003 Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 - “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e successive modifiche e integrazioni Il recepimento nell’ordinamento italiano di Direttive europee ha comportato deroghe ai principi previsti dalla sopra indicata normativa. In particolare: Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD) Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD) Direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito a consumatori relativi a immobili residenziali (MCD) Normative collegate: Usura (art. 644 Codice Penale, Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull’usura di Banca d’Italia dell’agosto 2009) Tutela del consumatore (D. Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo) 27/02/2017 4
Quadro Normativo Modifiche normative in vigore dall’1/10/2015 Uscita dal perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza, in riferimento alla informativa precontrattuale, dei seguenti servizi: o acquisto e vendita di valuta estera allo sportello o intermediazione in cambi o locazione di cassette di sicurezza Eliminazione del documento “Principali diritti del cliente” Aggiornamento e semplificazione del “Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori”; le condizioni relative ai servizi accessori al conto corrente sono riportate in un fascicolo separato Facoltà della Banca di omettere l’invio del documento di sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso il cliente può chiedere in qualsiasi momento il documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore oppure ottenerne copia in formato elettronico (a seconda della modalità di invio prescelta) Indicazione dell’ISC nell’estratto conto del 31 dicembre inviato per i conti correnti a consumatori anziché nel documento di sintesi 27/02/2017 5
Quadro Normativo Sanzioni e Procedimento sanzionatorio Il sistema sanzionatorio applicabile per l’inosservanza della normativa sulla trasparenza (artt. da 144 a 145 del TUB) prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle Banche, comminabili da Banca d’Italia, per importi da euro 30.000 fino al 10% del fatturato. Tali sanzioni sono previste anche per il caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo di Banca d’Italia (art. 128 TUB), di mancata adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 128-bis), di inottemperanza alle misure inibitorie adottate da Banca d’Italia (art. 128-ter). Le sanzioni sono applicate qualora le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. Se il vantaggio ottenuto come conseguenza della violazione è determinabile e superiore al massimo della sanzione applicabile, la sanzione è elevata fino al doppio del vantaggio stesso. 27/02/2017 6
Quadro Normativo Sanzioni e Procedimento sanzionatorio Qualora emergano gravi irregolarità, Banca d'Italia ha il potere di inibire, o sospendere temporaneamente, l’attività della banca e di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite (art. 128-ter TUB). L’Autorità riporta i relativi provvedimenti nel Bollettino di Vigilanza e può disporre altre forme di pubblicazione. I criteri per la determinazione delle sanzioni (art. 144-quater TUB) sono definiti da Banca d’Italia considerando ogni circostanza rilevante, tenendo conto se il destinatario sia una persona fisica o giuridica, quali ad esempio la durata e la gravità della violazione, entità del vantaggio ottenuto, precedenti violazioni. «La Banca d’Italia e l’IVASS fanno ispezioni sia sulla trasparenza della documentazione sia sugli obblighi di comportamento stabiliti dall’organizzazione interna. A fronte di violazioni e di comportamenti scorretti possono essere inflitte sanzioni amministrative o chiesti adeguamenti organizzativi; nel caso di addebiti non dovuti la Banca d’Italia ordina la restituzione di somme alla clientela. Nel 2015 gli intermediari hanno restituito circa 65 milioni.» (Salvatore Rossi, Direttore Generale di Banca d’Italia, Audizione Camera dei Deputati del 20 dicembre 2016). 27/02/2017 7
Quadro Normativo Anatocismo: Art. 120, co. 2, TUB - DM n. 343 del 3/8/2016 Aprile 2016: Modifica dell’art. 120, co. 2, del TUB - Nuove modalità e criteri per la produzione di interessi a decorrere dall’1/10/2016 Per c/c e c/pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità di pagamento degli interessi (debitori e creditori), comunque non inferiore a un anno Gli interessi sono conteggiati al 31/12 di ogni anno e all’estinzione del rapporto Gli interessi debitori maturano esclusivamente sulla sorte capitale Gli interessi debitori di aperture di credito e sconfinamenti sono conteggiati al 31/12 e sono esigibili dal 1° marzo successivo a quello di maturazione Il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi esigibili in conto, anche preventivamente L’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento Gli interessi addebitati in c/c diventano sorte capitale 27/02/2017 8
Quadro Normativo Anatocismo: Operatività Inviata comunicazione unilaterale con autorizzazione preventiva all’addebito in c/c e aggiornamento contratti Predisposte due nuove entrate da 3270 per la gestione dell’autorizzazione (2.22 c/c Italia e 6.30.09 c/c divisa) Raccolta da parte delle Dipendenze delle autorizzazioni sottoscritte dai clienti Predisposizione moduli di autorizzazione per pagamento spot degli interessi Campagna CRM per la raccolta delle autorizzazioni (iniziata 28/12/16) Pagamento degli interessi debitori da parte del cliente in assenza di autorizzazione (Es. per cassa) In caso di assenza di autorizzazione e di mancato pagamento degli interessi scaduti al 1° marzo, in applicazione di clausole contrattuali coerenti con la normativa, è prevista la compensazione automatica e massiva degli interessi debitori scaduti con i saldi contabili a credito presenti sui c/c aventi la medesima intestazione. 27/02/2017 9
2. Perimetro di applicazione Prodotti e servizi bancari Servizi di pagamento Contratti di credito a consumatori non ipotecari (Direttiva CCD) - Importo compreso tra euro 200 ed euro 75.000 Contratti di credito immobiliare a consumatori finalità residenziale (MCD) Prodotti composti / Prodotti e servizi esclusi 27/02/2017 10
Perimetro di applicazione Servizi di Pagamento Conto corrente Depositi a risparmio Portafoglio (sconto/sbf/dopo incasso) Carte di debito Carte di credito Carte prepagate POS Home banking CBI Incassi estero Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro 27/02/2017 11
Perimetro di applicazione Contratti di credito a consumatori non ipotecari (Direttiva CCD) - Importo compreso tra euro 200 ed euro 75.000 Aperture di credito Prestiti personali Dilazioni di pagamento di un debito preesistente a titolo oneroso Prestiti con cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione Carte di credito revolving Finanziamenti chirografari a consumatori, finalizzati a ristrutturazione di immobili, senza limiti di importo 27/02/2017 12
Perimetro di applicazione Contratti di credito immobiliare a consumatori finalità residenziale (MCD) Mutui con ipoteca su terreni edificabili e/o beni immobili con finalità residenziale Mutui ipotecari finalizzati all’acquisto di terreno edificabile e/o bene immobile con finalità residenziale Mutui chirografari finalizzati all’acquisto di terreno edificabile e/o bene immobile con finalità residenziale Leasing abitativo Aperture di credito in c/c per prefinanziamento di operazioni di credito immobiliare residenziale di durata superiore a 12 mesi (collocamento sospeso) Mutui in valuta MCD (attualmente non collocati) Apertura di credito garantita da ipoteca su terreni edificabili e/o beni immobili con finalità residenziale (collocamento sospeso) 27/02/2017 13
Perimetro di applicazione Prodotti e servizi bancari Depositi Mutui (esclusi contratti di credito a consumatori non ipotecari/Direttiva CCD o con finalità residenziale/Direttiva MCD) Aperture di credito (esclusi contratti di credito a consumatori non ipotecari/Direttiva CCD) Certificati di deposito “consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario” Finanziamenti (anticipazioni bancarie, sconti di portafoglio, altri finanziamenti); Garanzie ricevute Leasing Factoring Crediti di firma Incassi e pagamenti non configurabili come servizi di pagamento Emissione e gestione di mezzi di pagamento non configurabili come servizi di pagamento Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 27/02/2017 14
Perimetro di applicazione Prodotti composti / Prodotti e servizi esclusi In caso di prodotti composti (vale a dire schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano una unica operazione economica) la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento, le disposizioni in materia di Trasparenza, si applicano: all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni rientranti nel perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza; alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni rientranti nel perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza negli altri casi. In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998) sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un’operazione di credito al consumo. I servizi di investimento e relativi servizi accessori, nonché i prodotti assicurativi, sono esclusi dall’applicazione della normativa di trasparenza. 27/02/2017 15
3. Principi di Trasparenza e Correttezza Trasparenza e correttezza nella relazione col cliente Requisiti organizzativi Reclami e Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 27/02/2017 16
Principi di Trasparenza e Correttezza Trasparenza e Correttezza nella relazione col cliente Il rispetto di regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela: tutela il cliente; riduce i rischi legali (ad esempio, violazione norme, comportamenti illeciti, utilizzo di schemi negoziali non conformi all’ordinamento) e di reputazione della Banca; concorre alla sana e prudente gestione della Banca, accresce la fiducia del pubblico negli operatori bancari e finanziari e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. 27/02/2017 17
Principi di Trasparenza e Correttezza Trasparenza e Correttezza nella relazione col cliente Gli intermediari infatti sono tenuti a: Far conoscere le caratteristiche e i costi dei prodotti e dei servizi offerti; Assicurare la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e quelle applicate ai clienti; Inviare alla clientela comunicazioni periodiche comprensive di tutte le condizioni economiche applicate, le movimentazioni del rapporto e le modifiche intervenute nel corso dell’anno; Osservare le prescrizioni previste dall’art. 118 TUB in caso di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali; Fornire adeguata informativa alla clientela al dettaglio, vale a dire: consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), professionisti, artigiani, enti senza scopo di lucro, micro-imprese (imprese con un numero di addetti inferiore a 10 e un fatturato annuo e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo inferiore a euro 2.000.000); Adottare presidi organizzativi interni («accorgimenti di carattere organizzativo») affinché i comportamenti posti in essere nell’attività bancaria rispettino la disciplina di trasparenza e correttezza. 27/02/2017 18
Principi di Trasparenza e Correttezza Requisiti organizzativi I presidi organizzativi richiesti dalla normativa (Sezione XI delle Disposizioni di trasparenza) riguardano in particolare la formalizzazione di procedure interne che assicurino: Una valutazione dei prodotti offerti per consentirne la comprensibilità di struttura, caratteristiche e rischi Trasparenza e correttezza nella commercializzazione dei prodotti; in particolare, la rete di vendita deve essere adeguatamente formata e utilizzare attivamente la documentazione di informativa precontrattuale (Fogli informativi, Informazioni Generali, Secci) per indirizzare il cliente verso prodotti adatti alla situazione socio- economiche e alle esigenze finanziarie del cliente La corretta quantificazione degli oneri per i quali la legge preveda che siano commisurati ai costi sostenuti (art. 119, comma 4, TUB) Rispetto delle iniziative di autoregolamentazione Che sia fornita al cliente, previa sua richiesta, di copia aggiornata del contratto (disponibile dalle procedure informatiche di gestione dei prodotti) La tempestiva restituzione al cliente di somme indebitamente addebitate Adeguati standard di trasparenza e correttezza quando nella commercializzazione intervengono soggetti terzi (in particolare, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi) 27/02/2017 19
Principi di Trasparenza e Correttezza Requisiti organizzativi In caso di cessione di rapporti giuridici, che i clienti possano usufruire dei c/c e dei servizi connessi senza alcuna interruzione In relazione ai contratti di credito a consumatori (ad esempio, Prestiti Personali), la Banca deve adottare presidi organizzativi idonei a prestare assistenza al Cliente prima della conclusione del contratto e per il c.d. «periodo di ripensamento» (14 giorni a decorrere dal giorno di stipula) fornendo i chiarimenti necessari per la comprensione dei contenuti della documentazione precontrattuale e l’adeguatezza del prodotto. Nell’ambito di politiche commerciali che prevedano l’offerta contestuale di altri contratti unitamente a finanziamenti: o l’adozione di presidi per la valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali), o la comprensibilità per il cliente delle caratteristiche e dei rischi connessi, o La corretta inclusione nel TAEG dei costi relativi ai servizi accessori connessi, o corrette procedure di commercializzazione, la valutazione degli effetti complessivi dell’operazione, o il rispetto della normativa di settore e la sottoscrizione distinta dei contratti La corretta trattazione dei reclami 27/02/2017 20
Principi di Trasparenza e Correttezza Reclami e Arbitro Bancario Finanziario (ABF) La banca ha l’obbligo di riportare in contratto le indicazioni relative alla possibilità di presentare reclamo e adire l’ABF. Il cliente ha facoltà di presentare reclamo alla Banca che è obbligata ad avere una funzione dedicata alla loro trattazione e pubblicizzare le forme e modalità di inoltro. Le risposte della Banca devono contenere: nel caso che il reclamo sia fondato, le iniziative e i tempi entro i quali saranno realizzate nel caso sia ritenuto infondato, l’illustrazione dei motivi del rigetto e la possibilità di rivolgersi all’ABF o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il cliente può presentare ricorso all'ABF solo dopo aver inviato un reclamo scritto all'intermediario e non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’intermediario o questa non sia stata fornita nel termine di 30 giorni. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si occupa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e si articola in sette Collegi territorialmente competenti in base al domicilio/residenza/sede del cliente, Il cliente può anche inviare un esposto direttamente a Banca d'Italia. In questi casi, l’Autorità chiede chiarimenti alla banca sollecitando un’adeguata risposta al cliente e ne tiene conto ai fini delle verifiche ispettive. 27/02/2017 21
4. Pubblicità e informazione precontrattuale Repository trasparenza - Documenti a disposizione della clientela Repository trasparenza - Documenti da esporre in filiale Repository trasparenza – Documenti pubblicati Contratti di credito a consumatori Copia del contratto idonea per la stipula Annunci pubblicitari 27/02/2017 22
Pubblicità e informazione precontrattuale Repository trasparenza - Documenti a disposizione della clientela Nella fase “precontrattuale”, vale a dire prima di concludere il contratto, devono essere messi a disposizione del cliente i documenti necessari per la comprensione delle caratteristiche dell’operazione alla quale è interessato o che gli viene proposta. “Mettere a disposizione” significa che il cliente può portarne con se una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente. Molti documenti di informativa precontrattuale sono messi a disposizione della clientela sul sito internet della banca e, internamente, attraverso l’applicativo trasparenza accessibile da: Portale Aziendale / entrata 82 Comunicazioni Interne > 01 Normativa > 03 Trasparenza BLink / Clienti e Mercato > Condizioni e Trasparenza > Trasparenza e Fogli Informativi 27/02/2017 23
La pagina di atterraggio del repository completo, visibile internamente, è riportata a fianco riportata. Accedendo dal sito internet della banca, sono reperibili e consultabili tutti i documenti a eccezione della sezione «Normativa della trasparenza» che è a esclusivo uso interno. Cliccando sui singoli link, è possibile accedere ai singoli documenti, scaricarli e stamparli. 27/02/2017 24
Pubblicità e informazione precontrattuale Repository Trasparenza - Documenti da esporre in Filiale Nel Repository Trasparenza sono disponibili i documenti che la Filiale deve stampare in formato A4, esporre al pubblico e consegnare a richiesta del cliente. L’Elenco documenti da esporre in filiale è un documento a uso interno che serve alla Filiale per verificare la completezza e l’aggiornamento della documentazione di Trasparenza da esporre costituita da: Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) rilevati ai fini della legge antiusura (Soglie usura trimestrali in vigore) Trasparenza delle operazioni di collocamento di Titoli di Stato (Avviso riguardante la negoziazione di titoli di Stato italiani) Tabella parametri variabili in uso - Credito a consumatori (Parametri utilizzati per l’indicizzazione dei tassi applicati alle operazioni di credito a consumatori) Schema riassuntivo dell’Accordo del 2 maggio 2007 tra ABI e Associazioni dei consumatori per l’estinzione anticipata dei mutui Eventuali avvisi di manovra generalizzata sui DR al portatore Documento di informativa precontrattuale per operazioni di pagamento non rientranti in contratto quadro; esso pubblicizza le spese applicabili a clienti che non abbiano sottoscritto un contratto quadro con la banca (ad es. bonifico per cassa di un non correntista) e quelle relative a operazioni/servizi di pagamento non contenute nel contratto quadro ./. 27/02/2017 25
Pubblicità e informazione precontrattuale Repository Trasparenza – Documenti pubblicati Documenti IVASS: informativa precontrattuale e Obblighi informativi a carico degli intermediari Modulo per la formulazione del reclamo (contenuto nella sezione «Reclami») Indice completo dei Fogli Informativi, stampabile dal Repository > tasto «Stampa Indice» La Filiale deve inoltre esporre, in un punto visibile al pubblico, le Guide i cui contenuti sono redatti da Banca d’Italia in riferimento a: Contratti di conto corrente a consumatori e servizi più comunemente associati, Credito immobiliare a consumatori, Arbitro Bancario Finanziario, Credito a consumatori. Il Repository Trasparenza contiene anche la pubblicazione dei Fogli Informativi e le Informazioni Generali sul credito immobiliare a consumatori che: riguardano tutti i prodotti e/o servizi bancari emessi dalla Banca oppure emessi da terzi e collocati dalla Banca; prevedono informazioni sulle principali caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto e, soprattutto, riportano tutte le condizioni economiche (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie) nella loro misura massima (o minima, se a favore del cliente). 27/02/2017 26
Pubblicità e informazione precontrattuale Contratti di credito a consumatori Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori (o Standard European Consumer Credit Information - SECCI) Le informazioni da fornire prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito per acquisto beni o servizi, comprese le condizioni economiche, sono contenute nel SECCI. In fase precontrattuale il cliente oltre al SECCI ha diritto di ottenere gratuitamente la copia del contratto idonea per la stipula. Il SECCI non è pubblicato nel Repository Trasparenza, ma è prodotto direttamente dalle procedure informatiche e stampato unitamente al contratto di riferimento di cui costituisce parte integrante. Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) o European Standardised Information Sheet (ESIS) Il PIES fornisce informazioni personalizzate sulle esigenze e caratteristiche del singolo consumatore. Può essere emesso prima o dopo la valutazione di merito creditizio (PEF). L’offerta del mutuo residenziale a consumatori è formalizzata dalla Banca attraverso l’Offerta Vincolante. Il rifiuto della domanda di credito a seguito di informazioni negative rilevate da una banca dati, deve essere comunicato subito e gratuitamente al consumatore utilizzando il modulo “Comunicazione di non accoglimento di richiesta di credito a seguito consultazione Banche Dati” prodotto automaticamente dalla Pratica Elettronica di Fido. 27/02/2017 27
Pubblicità e informazione precontrattuale Copia del contratto idonea per la stipula - Documento di sintesi Il cliente, prima della conclusione del contratto, può chiedere e ottenere copia del contratto idonea per la stipula, vale a dire il testo completo delle condizioni economiche accordate e delle clausole contrattuali. La consegna, nella fase pre-contrattuale, della copia idonea per la stipula è obbligatoria per i servizi di pagamento e per il credito immobiliare ai consumatori (allegato all’offerta vincolante). Il documento di sintesi (DDS) riporta tutte le condizioni economiche puntuali applicate al singolo rapporto e costituisce il frontespizio e parte integrante del contratto; esso è stampato insieme al contratto. Il DDS dei conti correnti a consumatori è redatto seguendo lo stesso ordine previsto per il foglio informativo (prototipo predisposto da Banca d’Italia). Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non possono essere superiori (o inferiori, se a favore del cliente – ad es. tasso avere c/c) a quelle pubblicizzate nella fase pre-contrattuale (ad es. fogli informativi). L’eventuale applicazione di condizioni oltre tali limiti comporta un obbligo restitutorio da parte della Banca. 27/02/2017 28
Pubblicità e informazione precontrattuale Annunci pubblicitari Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali e fare riferimento, per le condizioni contrattuali, alla informativa precontrattuale a disposizione della clientela (Fogli Informativi, Informazioni Generali, Secci) indicando le modalità con cui è messa a disposizione della clientela. Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento che riportino il tasso di interesse o altri costi relativi al credito, devono riportare il TAEG e il relativo periodo di validità ed essere corredati di esempio rappresentativo. Sono tra l’altro previste regole redazionali in relazione, ad esempio, al carattere utilizzabile per il TAEG; nessuna delle voci riportate nell’annuncio non può infatti avere maggiore evidenza del TAEG stesso. Gli annunci pubblicitari esposti / messi a disposizione della clientela presso le Dipendenze devono essere aggiornati e coerenti con l’offerta commerciale in corso di validità, in coerenza con le indicazioni fornite dalla funzione responsabile della comunicazione. Le Dipendenze devono utilizzare esclusivamente la documentazione predisposta dalle competenti strutture di Direzione Generale. 27/02/2017 29
5. Contratti Forma e contenuto dei contratti Operazioni prestate in via occasionale Variazioni bilaterali (variazione concordata Banca / Cliente) Recesso dal contratto 27/02/2017 30
Contratti Forma e contenuto del contratto I contratti devono essere redatti in forma scritta. I contratti dei prodotti e servizi bancari e dei servizi di pagamento sono composti dal Documento di sintesi, frontespizio e parte integrante del contratto, che riporta le condizioni economiche puntuali applicate e dalle clausole contrattuali. Nei contratti di credito a consumatori per acquisto di beni o servizi, il modulo “Informazioni europee di base sul credito a consumatori” (Secci) costituisce frontespizio e parte integrante del contratto in luogo del documento di sintesi e contiene le condizioni economiche puntuali applicate. Il Secci, completo di alcune specifiche avvertenze, deve essere anche obbligatoriamente consegnato al consumatore, raccogliendone la sottoscrizione per avvenuta consegna, prima della sottoscrizione del contratto (fase pre-contrattuale) I contratti di credito a consumatori relativi a immobili residenziali prevedono che le condizioni economiche siano riportate come elenco nell’ambito del contratto e non in un documento di sintesi. Il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno 7 giorni che decorrono dal giorno in cui ha ricevuto l’offerta vincolante dalla Banca. L’offerta vincolante prevede, in allegato, il Pies personalizzato con le condizioni offerte al cliente e la bozza del contratto idonea per la stipula. I contratti del Conto di Base ha condizioni e contenuti specifici previsti dalla normativa. 27/02/2017 31
Contratti Operazioni prestate in via occasionale Per operazioni prestate in via occasionale si intendono quelle non effettuate in esecuzione di contratti redatti per iscritto. Si tratta, ad esempio, esecuzione per cassa di bonifici Italia o Estero, emissione di assegni circolari. In particolare: le operazioni occasionali soggette alla normativa sui servizi di pagamento, elencate nel «Documento per informativa precontrattuale per singole operazioni di pagamento non disciplinate da un contratto quadro» pubblicato in Trasparenza, non necessitano di un contratto ad hoc; le operazioni occasionali non soggette alla normativa sui servizi di pagamento, di importo pari o superiore a 5.000 Euro, prevedono la sottoscrizione di appositi contratti (disponibili sul Portale/Modulistica). È il caso, ad esempio, degli assegni circolari. Le istruzioni operative sono contenute nella Circolare BPER Serie Disposizioni Interne n. 147 del 29 luglio 2015 27/02/2017 32
Contratti Variazioni bilaterali (variazione concordata Banca / Cliente) Le variazioni delle condizioni applicate al contratto concordate tra Banca e Cliente, c.d. “variazione bilaterale” di condizioni, deve essere formalizzata col cliente. I testi di variazione bilaterale da far sottoscrivere al cliente sono ottenibili con le seguenti modalità: Conti Correnti: Portale > 07 Condizioni > 80 Stampe Trasparenza oppure Blink > Condizioni > Stampe Trasparenza Smartweb: Portale > 07 Condizioni > 80 Stampe Trasparenza oppure Blink > Condizioni > Stampe Trasparenza Dossier Titoli: Portale > 07 Condizioni > 80 Stampe Trasparenza oppure Blink > Condizioni > Stampe Trasparenza Depositi a risparmio Emulatore > entrata 2 > 35 > 4 Portafoglio commerciale Emulatore > entrata 4 > 5 > 3 Estero Emulatore > entrata 6 > 42 > 2 27/02/2017 33
Contratti Variazioni bilaterali (variazione concordata Banca / Cliente) Nel caso di cambio di caratterizzazione di conti correnti e depositi a risparmio (c.d. cambio gr.az.) viene prodotto in automatico il modulo di contrattazione bilaterale per il rapporto variato e per i servizi Portafoglio e Smartweb ad esso collegati e gestiti all’interno del Condizioniere Web. Negli altri casi occorre utilizzare il modulo disponibile con accesso da Portale > 82 Comunicazione Interna > 01 Normativa > 04 Modulistica > mod. 02.56.0100. Le rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento erogate tramite la procedura Fi.C.S. sono gestite dal Servizio Finanziamenti e Documentazione Crediti di Bper Services. La Dipendenza dà l’avvio al processo richiedendo l’approvazione delle variazioni delle condizioni economiche alla Direzione Territoriale competente e/o predisponendo la pratica elettronica di fido per le variazioni di durata nel caso di rimodulazioni del piano di ammortamento (ad es. richiesta di sospensione, traslazione o dilazione dei termini di rimborso). 27/02/2017 34
Contratti Recesso dal contratto Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto sottoscritto comunicando alla Banca l’intenzione di estinguere il rapporto per iscritto, attraverso la sottoscrizione della apposita modulistica oppure con testo redatto autonomamente. Nel caso in cui sia la Banca a volere esercitare il diritto di recesso, la Dipendenza è tenuta a contattare le competenti funzioni centrali. Per i certificati di deposito non è prevista la facoltà di recesso da parte della Banca, né da parte del cliente. I contratti di credito a consumatori (escluse le aperture di credito in conto corrente di durata inferiore a 3 mesi o a revoca) prevedono il c.d. “Diritto di ripensamento”, vale e dire il diritto del cliente di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ad esempio, prestiti personali). Se il contratto ha avuto esecuzione, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione alla Banca, il consumatore deve restituire il capitale, pagare gli interessi maturati al tasso contrattuale sino al momento della restituzione, rimborsare le somme non ripetibili che la Banca abbia corrisposto alla Pubblica Amministrazione, senza l’applicazione di ulteriori spese. In tal caso, il recesso si estende ai contratti relativi a servizi accessori connessi col contratto di credito collocati direttamente dalla Banca o in base a un accordo con terzi. 27/02/2017 35
6. Comunicazioni alla clientela Comunicazioni alla clientela (art. 119 TUB) Richiesta copie (art. 119, 4° comma, TUB) Variazioni unilaterali (art. 118 TUB) Archivio documenti 27/02/2017 36
Comunicazioni alla clientela Comunicazioni alla clientela (art. 119 TUB) Le comunicazioni periodiche sono costituite dal rendiconto (che per i conti correnti corrisponde all’estratto conto) e, generalmente, del documento di sintesi che aggiorna le condizioni economiche applicate e riportate in contratto. Devono essere inviate almeno una volta all’anno e alla scadenza del contratto. Il riepilogo mensile delle operazioni di pagamento è disponibile nell’Archivio Stampe dal terzo giorno lavorativo del mese. Deve essere stampato e consegnato gratuitamente alla clientela che ne faccia specifica richiesta ed è disponibile anche attraverso il servizio di Home Banking > Documenti. Per le aperture di credito di importo inferiore a euro 75.000 e con scadenza pari o superiore a tre mesi (Direttiva CCD) deve essere inviata una comunicazione al consumatore nel caso di sconfinamento per oltre un mese e di importo: pari o superiore a euro 300, in assenza di apertura di credito; pari o superiore al 5 per cento dell’importo totale del credito previsto dall’apertura di credito. Le comunicazioni periodiche sono prodotte e inviate alla clientela da BPER Services. Tutte le comunicazioni inviate alla clientela sono archiviate e accessibili da Portale > 28 Archivio Stampe > 01 Documenti > Trasparenza 27/02/2017 37
Comunicazioni alla clientela Archivio documenti: Portale > 28 Archiviazione Stampe >01 Documenti La cartella Trasparenza contiene: i documenti di sintesi periodici inviati annualmente per le specifiche tipologie di rapporto. Le condizioni aggiornate delle carte di debito, del servizio CBI e delle aperture di credito in conto corrente sono riportate nel documento di sintesi periodico del conto corrente. le comunicazioni di proposta di modifica unilaterale, ai sensi dell’art.118 T.U.B., inviate alla clientela. 27/02/2017 38
Comunicazioni alla clientela Archivio documenti: Portale > 28 Archiviazione Stampe >01 Documenti La cartella Conti Correnti e Depositi a Risparmio contiene, tra l’altro, la documentazione riguardante: liquidazione calcoli di interessi e competenze riepilogo dei costi sostenuti nell’anno riepilogo mensile delle operazioni di pagamento effettuate copia di contabili 27/02/2017 39
Comunicazioni alla clientela Archivio documenti: Portale > 28 Archiviazione Stampe >01 Documenti La cartella Fidi e Finanziamenti Speciali contiene, tra l’altro, la documentazione riguardante: Comunicazioni relative alla cartolarizzazione dei mutui Rendiconto mutui e HB Sollecito di pagamento delle rate finanziamenti Quietanze di pagamento rata 27/02/2017 40
Comunicazioni alla clientela Rilascio duplicati di operazioni (art. 119, co. 4 TUB) Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Possono essere addebitati al Cliente i soli costi per la produzione della documentazione. I costi delle copie sono riportati nel foglio informativo «Servizi Vari/Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi» Le istruzioni per le attività previste per la produzione di copie di documentazione ai fini Trasparenza sono riportati nella Circolare Serie Normativa Esterna di Gruppo n. 240 del 12 luglio 2016. Tali richieste di copie di documenti sono distinte e non assimilabili a quelle ai sensi della normativa sulla privacy; in particolare, l’art. 7 del Codice Privacy garantisce al Cliente l’«accesso ai propri dati personali» ossia il diritto ad ottenere «la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile». Le istruzioni per le attività previste per la produzione di copie di documentazione ai fini Privacy sono riportati nella Circolare Serie Normativa Esterna di Gruppo n. 240 del 12 luglio 2016. 27/02/2017 41
Comunicazioni alla clientela Variazioni unilaterali (art. 118 TUB) L’art. 118 TUB prevede che nei contratti a tempo indeterminato possa essere convenuta, con clausola espressamente approvata dal cliente, la facoltà di variare unilateralmente i tassi d'interesse e le condizioni economiche previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Per i contratti a tempo determinato è prevista la sola variazione unilaterale delle condizioni economiche con esclusione dei tassi di interesse. La comunicazione al cliente deve evidenziare la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto» e deve avere un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto, senza spese, entro la data di decorrenza della variazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedenti la variazione. Le Dipendenze non possono effettuare variazioni unilaterali di condizioni. In coerenza con quanto previsto nella normativa interna di Gruppo, l’esigenza di repricing deve essere segnalata alla Direzione Territoriale competente che provvederà alla valutazione dell’iniziativa e all’eventuale avvio del processo di autorizzazione. Le variazioni unilaterali effettuate senza rispettare i requisiti normativi richiesti sono inefficaci se sfavorevoli al cliente. 27/02/2017 42
7. Attività di Vigilanza di Banca d’Italia Funzioni ispettive Ispezioni di Banca d’Italia presso le Dipendenze Esemplificazione richieste 27/02/2017 43
Attività di Vigilanza di Banca d’Italia Funzioni ispettive Banca d’Italia, oltre alle attività di emanazione di normativa secondaria del settore bancario, svolge funzioni ispettive. In particolare: verifica il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza sia attraverso ispezioni presso sportelli e direzioni generali, che a distanza in riferimento ai siti internet; verifica il rispetto delle soglie previste ai fini anti-usura; esamina gli esposti con cui i clienti segnalano comportamenti degli intermediari ritenuti anomali o scorretti, tenendoli in considerazione ai fini delle ispezioni; indirizza il rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e richiami; contribuisce al funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per la risoluzione in via stragiudiziale delle controversie con la clientela. In casi accertamento di irregolarità, anomalie, comportamenti scorretti Banca d'Italia può: chiedere agli intermediari di adottare misure correttive sul piano organizzativo o di adeguare gli schemi contrattuali alla normativa; ordinare la restituzione ai clienti di somme indebitamente percepite e richiedere l’adozione/rafforzamento dei presidi organizzativi adottati; nei casi più gravi, può sospendere l'attività degli intermediari; irrogare sanzioni pecuniarie. 27/02/2017 44
Attività di Vigilanza di Banca d’Italia Ispezioni di Banca d’Italia presso le Dipendenze Gli Ispettori di Banca d’Italia iniziano l’ispezione qualificandosi come tali al Direttore della Dipendenza oggetto di verifica e consegnando la lettera d’incarico sottoscritta dal Responsabile della Filiale di Banca d’Italia territorialmente competente. Consegna lettera di incarico La lettera deve essere inviata immediatamente a verifiche.trasparenza@bper.it e ufficiosegreteriabancaria@bper.it, p.c. a Direzione Territoriale competente. Regole comportamentali Occorre fornire la massima collaborazione, dando riscontro tempestivamente alle richieste degli ispettori; la Filiale è tenuta a individuare un addetto che seguirà l’ispezione confrontandosi, per eventuali necessità, con il Direttore di Filiale e le competenti funzioni centrali. Richieste abilitazioni dei team ispettivi Le richieste di attivazione di nominativi e matricole degli ispettori, con indirizzo IP e Net Name dei terminali da abilitare, devono essere inviate a sicurezzalogica@bper.it Documentazione Occorre inoltrare le richieste degli ispettori all’indirizzo verifiche.trasparenza@bper.it, provvedendo a riscontrare direttamente quelle in autonomia (ad es. documentazione archiviata in filiale). 27/02/2017 45
Attività di Vigilanza di Banca d’Italia Esemplificazione richieste Le richieste documentali da parte degli ispettori riguardano, in particolare, la documentazione relativa i rapporti coi clienti e la formazione del personale in materia di trasparenza. Possono, ad esempio, essere richiesti: Set completo di contratto e relative comunicazioni (in particolare, relativi a operazioni di consumatori); Contratti per i quali sono intervenute modifiche unilaterali, ex art. 118 TUB, delle condizioni in essere; Contratti di mutuo ipotecario (da Portale 73 Finanziamenti > 09 Fin Monitor), prestito personale, aperture di credito in c/c; Rapporti di conto di base aperti e relativa documentazione; Carte, in particolare prepagate; Modalità di applicazione della CIV; Corsi di formazione in tema di Trasparenza frequentati dal personale; Colloquio col personale addetto alla vendita per verificare le conoscenze in tema di trasparenza; Reclami, da richiedere a Ufficio Reclami e Disguidi reclami@bper.it; Disguidi operativi, da richiedere a disguidioperativi@bper.it; Normativa interna, reperibile in: o Portale > 82 Comunicazioni Interne > 01 Normativa > 01 Circolari o Portale > 82 Comunicazioni Interne > 01 Normativa > 09 Normativa di Gruppo (Policy, Regolamenti, Procedure Organizzative). 27/02/2017 46
Attività di Vigilanza di Banca d’Italia Archivio – Ricerca di Foglio informativo Ricerca in Repository Trasparenza del foglio informativo relativo a contratto di conto corrente, Gr.az «Conto BPER», sottoscritto il 20/03/2016. Da Archivio, selezionare anno di stipula (2016) e mese (Tutti, al fine di ottenere elenco completo), digitare sezione (Conto BPER, parola/e chiave del prodotto). Cliccando «Ricerca», si genera la lista dei documenti archiviati nell’anno. Selezionando la prima data pari o successiva al 20/3/2016, si apre il foglio informativo in vigore a tale data. Nell’esempio: la prima data utile di archiviazione è 1/4/2016. Cliccando sulla data, si apre il foglio informativo aggiornato all’8/3/2016 e in vigore fino al 1/4/2016. 27/02/2017 47
8. TAEG / TEG Definizioni Finalità del TAEG Focus sull’inclusione di alcuni oneri Focus sull’inclusione del premio delle polizze scoppi/incendio ESEMPIO di calcolo TAEG/Mutuo ipotecario con polizza scoppio Arca Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti Personali 27/02/2017 48
TAEG / TEG Definizioni T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del credito vale a dire la somma di interessi, commissioni, spese, imposte e tutti gli altri costi connessi al contratto di credito, di cui la Banca sia a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi nel calcolo i costi eventualmente sostenuti dal cliente per la valutazione di un bene immobile da costituire in garanzia al fine di ottenere il credito ovvero i compensi da riconoscere a intermediari del credito. Il TAEG è un indice di trasparenza ed è utilizzato al fine della comparabilità dell’offerta. T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) Ai fini del calcolo del TEG, devono essere incluse le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. Il TEG consente, tra l’altro, di verificare l’eventuale usurarietà delle condizioni applicate alle operazioni di impiego, individuate da Banca d’Italia. 27/02/2017 49
TAEG / TEG Finalità del TAEG Il TAEG svolge la funzione di consentire al consumatore di percepire e comprendere il costo effettivo del finanziamento espresso in percentuale e comparare le diverse offerte sul mercato. Il TAEG deve essere indicato: negli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, non personalizzato e con evidenza pari o maggiore rispetto a qualsiasi altra informazione che deve essere obbligatoriamente inclusa nell’annuncio. Il TAEG deve essere accompagnato da un esempio rappresentativo Nei contratti di credito a consumatori (prestiti personali e aperture di credito fino a euro 75,000), nel documento contenente le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI), da consegnare al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile Nei contratti di credito immobiliare a consumatori con finalità residenziale, nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) Nei fogli informativi dei finanziamenti a rimborso rateale e delle aperture di credito e nelle Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori; Nei contratti di mutuo e altri finanziamenti, nelle anticipazioni bancarie e nelle aperture di credito offerte a clienti al dettaglio. 27/02/2017 50
TAEG / TEG Focus sull’inclusione di alcuni oneri Tra gli oneri da ricomprendere nel calcolo del TAEG occorre considerare, in particolare: i costi delle polizze assicurative abbinabili alle operazioni di finanziamento, sottoscritte contestualmente al contratto di prestito o mutuo, il cui ammontare sia conosciuto dalla Banca (costo incluso anche nel calcolo del TEG). Sono considerate contestuali le polizze sottoscritte dal momento della formalizzazione della richiesta di finanziamento (istruttoria P.E.F.) fino al momento della stipula dello stesso. Il costo delle polizze da considerare nel calcolo del TAEG (riportate nella tabella Polizze Abbinabili presente su Blink > Clienti e Mercato > Supporti Commerciali > Finanziamenti) si riferisce a tutta la durata del finanziamento. Quindi, se il premio è unico anticipato (c.d. una tantum) deve essere integralmente considerato come una componente di erogazione, mentre se il premio è ricorrente annuo, occorre moltiplicarne l’ammontare (premio rata successiva) per il numero di anni del finanziamento (l’inclusione del costo della polizza nel calcolo del TAEG non è automatizzato). i costi dei conti correnti, in relazione al calcolo del TAEG delle aperture di credito in conto corrente (calcolo automatizzato della procedura), ovvero nel caso che il conto si configuri come servizio accessorio all’operazione di mutuo a rimborso rateale (modalità attualmente non presente nel Gruppo Bper). 27/02/2017 51
TAEG / TEG Focus sull’inclusione del premio delle polizze scoppi/incendio Per l’inclusione dei costi della copertura scoppio/incendio relativa a mutui ipotecari, la Dipendenza deve inviare al Servizio Finanziamenti, insieme a tutti gli altri documenti richiesti per la predisposizione del contratto, il preventivo della polizza che il cliente intende sottoscrivere o la copia del contratto assicurativo nel caso che il cliente ne sia già in possesso (ad es. polizza condominiale). Nel caso che la polizza sia sottoscritta presso un altro intermediario, la Dipendenza dovrà richiedere al cliente il preventivo/copia contratto dal quale evincere il costo da includere nel calcolo di TAEG/TEG (Circolare Serie Disposizioni Interne di Gruppo n. 412/2016). Se il cliente in sede di stipula opta per una polizza diversa da quella preventivata è necessario ricalcolare il TAEG da riportare sul contratto contattando il Servizio Finanziamenti. La filiale deve inviare al Servizio Finanziamenti tutta la documentazione relativa alla stipula del mutuo ipotecario, compresa una copia delle polizze effettivamente sottoscritte. Il Servizio Finanziamenti e Documentazione Crediti provvederà a verificare la rispondenza dei dati tra l’erogato e quanto indicato nel contratto\minuta. 27/02/2017 52
TAEG / TEG ESEMPIO di calcolo TAEG / Mutuo ipotecario con polizza scoppio Arca Esempio basato sul preventivo della polizza Riparacasa New, effettuato da Portale > 70 Pol. Assicurative > 01 ARCA FRIEND Ai fini del corretto calcolo di TAEG/TEG occorre considerare sempre il “premio rata successiva” della sola voce FABBRICATO (il “premio alla firma” equivale sempre ad una frazione di anno) cui deve essere sommata l’imposta (l’attuale aliquota è pari al 22,25%). L’importo così ottenuto deve essere a sua volta moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento. In questo caso: Euro 33,74 Premio rata successiva+ Euro 7,51 Imposta 22,25%= ---------------------------------------------- Euro 41,25 Premio lordo x 20 (durata)= Euro 825,00 Importo totale (da inserire nel campo extra i di Fi.C.S.) 27/02/2017 53
TAEG / TEG ESEMPIO di calcolo TAEG / Mutuo ipotecario con polizza scoppio Arca Inserimento dati di prestipula del finanziamento in Fi.C.S. (73 > 09 > 30 > 01) *** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ***MBQUAR*** 00.10 Fi.C.S. - Gestione Prestipula del Finanziamento DIV. EUR 26/09/2014 N.Fin. 017 09999999 xxxxx xxxxx TEG 3,156 ISC/TAEG 3,18 Varie : Ass. Inf. N Massimale Assic. Erog. parziali N Acc. in stipula 120.000,00 Penale E/A 1 EST.ANT.: PENALE % SUL % 0,000 Scagl. C/C App. C/C Add. C/C Riv. Addebiti (E = componenti erogazione / R = componenti su rata): Preamm. Prov. Coop. Amm.Sconto Istr. E 700,00 Comm.Coop Imp.Sost. E 300,00 Imp.Bollo Pro.Coop S.G.F.A. Sp.Rata R 2,75 F.Rischi Bolli F.C.G. Quota Ass Perizia Rec.vari Ass. Vita Ass.Inf. Oneri Inf. Per. 1,33 Extra i. 825,00 Netto Ricavo 119.000,00 Importo rata 659,53 Ultimo aggiornamento : 00000000 data 26/09/2014 F03=MENUP F05=CONFE F07=INDIET F11=TEGTAG 27/02/2017 54
TAEG / TEG Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti Personali Il SECCI precontrattuale prevede un Allegato nel quale deve essere riportato sia il TAEG inclusivo dei costi relativi alle polizze proposte da inserire nel campo “Extra i.” (ad es. € 2.206,27 = € 1.581,27 “salva prestito” + € 625,00 «arca energia futuro») che quello senza oneri assicurativi. Il TAEG esposto in Fi.C.S. (15,167%) comprende sempre i valori esposti nel campo “Extra i.” *** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ***C2QUAR*** 00.05 Fi.C.S. - Simulazione Piano Di Ammortamento idioma: 1 Div. EUR 05/05/2014 Gru EPP PRESTITI PERSONALI Sgr 065 PRESTITO PERSONALE Num.Fin: 00000000 Tipo Convenzione A AZIENDA Codice PB0025 FRAGOLA BLU NEW TASSO VARIABIL Importo 21.581,27 Data Inizio Amm. 16/05/2014 Sca. Prima Rata 15/06/2014 Regione Des.Fin. Zona Cat.Agr. Preammort.to : Tipo 04 SULLA PRIMA RATA DI Tasso 8,900 Dt.Ero 05/05/2014 Periodicita' 01 MENSILE N.Rate Ammortamento : Tipo 01 RATA COSTANTE FRANC Strut.tassi O Tasso: Amm. 8,900 Riferim. Ente Tasso di ingresso: Data scadenza tasso: Durata Mesi 060 Periodicita' 01 MENSILE N.Rate 060 % Variab. Q.C. Rata Rata Personalizzata Gg 15 SCADENZA FISSA GIORNO - 15 - TAEG: 15,167 Tot.RATA 446,95 N.Ero.Parz. Extra i. 2.206,27 Componenti erogazione: Spese Varie Spese Istruttoria 215,81 Spese Assicur.ne Imposta Sostit.va Provv.ne Cliente Componenti su rata: Spese rata 1,50 Spese Varie Spese Istruttoria Spese Assicur.ne Imposta Sostit.va Provv.ne Cliente F03=MENUP F05=CONFE F09=DETTA F10=RIPRIS F11=TEGTAG Op FX7500 Dip 00090 Ut 00080242 PL AOQA 8TFP Nodo FX7502 09/10/2014 11.34 27/02/2017 55
TAEG / TEG Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti Personali Il Secci contrattuale costituisce il frontespizio e parte integrante del contratto e contiene le condizioni definitive accordate al cliente. Il TAEG riportato contiene i costi sostenuti dal cliente, comprese le polizze assicurative eventualmente sottoscritte. *** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ***C2QUAR*** 01.31 Fi.C.S. - Gestione pratica prestiti personali DIV. EUR 05/05/2014 Se, nell’esempio precedente, il Gru EPP PRESTITI PERSONALI Sgr 065 PRESTITO PERSONALE M/T cliente decide di sottoscrivere Data Richiesta 04/04/2014 Data Erog. 05/05/2014 Importo 21.581,27 solo una delle due polizze Ndg Cliente 000007226311 XXXXX XXXXXXX Filiale 0032 MODENA - AGE proposte nella fase C/C Acc 0032 CASSA C/C Add precontrattuale, la dipendenza, Ammortamento Tipo 01 RATA COSTANTE FRANCESE Scad.Fissa 15 SCADENZA FIS nell’inserire la richiesta del Durata mesi 060 Periodicita' 01 MENSILE N.Rate 060 Inizio Amm. 16/05/2014 Scad. Prima Rata 15/06/2014 Scadenza Fin. 15/05/2019 prestito in procedura Fi.C.S., Tassi: Preamm. 8,900 + 8,500 Ammort. 8,900 + 8,500 Minimo valorizza il campo “Extra i.” con Ndg Pres. Ndg Riv. TAEG 13,56 TEG 13,564 %mora 2,000 Des.Fin. 01 ACQUISTO BENI DUREVOLI(CO il solo premio della polizza C/C Riv Ass.Inf.(O/N) N Accordo Provv. «Salva prestito» sottoscritta Convenzione Tipo A AZIENDA Cod. PB0025 FRAGOLA BLU NEW TASSO VARIABIL (€ 1.581,27). Addebiti: Spese Istruttoria 215,81 Preammortamento 53,02 Imposta Sostitutiva Imposta bollo Nel caso che il cliente non Ass.Inf. Ass.Vita Spese rata sottoscriva nessuna polizza, Extra i. 1.581,27 Rec. Vari Contributo N.Fin. Imp. Rata 446,95 Netto Ricavo 21.365,46 occorre inserire il valore 0 (zero) F03=MENUP F05=CONFE F09=DETTA F07=DPR601 F10=RIPRIS F11=TEGTAG nel campo “Extra i.”. Op FX3560 Dip 00090 Ut 00080242 PL AOQA 8TFP Nodo FX3562 09/10/2014 11.38 27/02/2017 56
TAEG / TEG Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti Personali Inserita la proposta di finanziamento la Dipendenza e deliberata la PEF, la Dipendenza stampa il contratto ed eroga il prestito. Per erogare il prestito la dipendenza accede al menu 10 > 04 Erogazione/Variazione Prestiti non in Autonomia e, se necessario, avrà la possibilità di variare alcuni dati, tra cui l’importo del campo “Extra i.” La stampa del contratto avviene con la funzione 10 > 06 Stampa Contratto. La maschera presenta le seguenti informazioni: • Tipo di prestito (valorizzato automaticamente); • Assicurazione sottoscritta con il relativo TAEG (valorizzato automaticamente in base a quanto preventivato nella fase precontrattuale); • Assicurazione proposta con il relativo TAEG (da compilare). Per la stampa del SECCI precontrattuale (contestualmente al contratto) e del relativo allegato, occorre inserire manualmente nel campo “Extra ii” i premi di polizza proposti (€ 2.206,27); tale valore deve essere maggiore o uguale a quello inserito nel campo “Extra i.” Il calcolo del TAEG avviene secondo le stesse modalità anche per le altre tipologie di prestiti, aziendali o personali non rientranti nella normativa del credito al consumo; il campo “Extra i.” deve essere sempre valorizzato con i premi di polizza proposti/sottoscritti, con le stesse logiche (il campo “Extra ii” è invece bloccato). 27/02/2017 57
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