Trasparenza, correttezza e Privacy - Trasparenza e Correttezza nella relazione con la clientela - BPER Banca
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Trasparenza, correttezza e Privacy Trasparenza e Correttezza nella relazione con la clientela Ufficio Condizioni e Trasparenza: Claudia Dondi – Luana Lontani 27/02/2017
Incontro di formazione
1. Quadro normativo
2. Perimetro di applicazione
3. Principi di Trasparenza e Correttezza
4. Pubblicità e informazione precontrattuale
5. Contratti
6. Comunicazioni alla clientela
7. Attività di Vigilanza svolta da Banca d’Italia
8. TAEG / TEG
27/02/2017 21. Quadro normativo
Modifiche normative in vigore dall’1/10/2015
Sanzioni e procedimento sanzionatorio
Anatocismo: Art. 120, co. 2, TUB - DM n. 343 del
3/8/2016
Anatocismo: Operatività
27/02/2017 3Quadro Normativo
Titolo VI del T.U.B. “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”
Deliberazione CICR del 04/03/03 in tema di “Disciplina della trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (pubblicata nella G.U. n. 72 del
27/03/2003) e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3/2/2011, n. 117, in
tema di determinazioni in materia di credito a consumatori e modifica della Delibera CICR del
4/3/2003
Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 - “Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e successive
modifiche e integrazioni
Il recepimento nell’ordinamento italiano di Direttive europee ha comportato deroghe ai principi
previsti dalla sopra indicata normativa. In particolare:
Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD)
Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD)
Direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito a consumatori relativi a immobili
residenziali (MCD)
Normative collegate:
Usura (art. 644 Codice Penale, Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai
sensi della legge sull’usura di Banca d’Italia dell’agosto 2009)
Tutela del consumatore (D. Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo)
27/02/2017 4Quadro Normativo
Modifiche normative in vigore dall’1/10/2015
Uscita dal perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza, in riferimento alla
informativa precontrattuale, dei seguenti servizi:
o acquisto e vendita di valuta estera allo sportello
o intermediazione in cambi
o locazione di cassette di sicurezza
Eliminazione del documento “Principali diritti del cliente”
Aggiornamento e semplificazione del “Prototipo di foglio informativo del conto
corrente offerto a consumatori”; le condizioni relative ai servizi accessori al conto
corrente sono riportate in un fascicolo separato
Facoltà della Banca di omettere l’invio del documento di sintesi nel caso in cui le
condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal
caso il cliente può chiedere in qualsiasi momento il documento di sintesi con le
condizioni economiche in vigore oppure ottenerne copia in formato elettronico (a
seconda della modalità di invio prescelta)
Indicazione dell’ISC nell’estratto conto del 31 dicembre inviato per i conti correnti a
consumatori anziché nel documento di sintesi
27/02/2017 5Quadro Normativo
Sanzioni e Procedimento sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio applicabile per l’inosservanza della normativa sulla trasparenza
(artt. da 144 a 145 del TUB) prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle
Banche, comminabili da Banca d’Italia, per importi da euro 30.000 fino al 10% del
fatturato.
Tali sanzioni sono previste anche per il caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
controllo di Banca d’Italia (art. 128 TUB), di mancata adesione a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (art. 128-bis), di inottemperanza alle misure inibitorie
adottate da Banca d’Italia (art. 128-ter).
Le sanzioni sono applicate qualora le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i
criteri definiti dalla Banca d’Italia, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
Se il vantaggio ottenuto come conseguenza della violazione è determinabile e superiore
al massimo della sanzione applicabile, la sanzione è elevata fino al doppio del vantaggio
stesso.
27/02/2017 6Quadro Normativo
Sanzioni e Procedimento sanzionatorio
Qualora emergano gravi irregolarità, Banca d'Italia ha il potere di inibire, o sospendere
temporaneamente, l’attività della banca e di ordinare la restituzione delle somme
indebitamente percepite (art. 128-ter TUB). L’Autorità riporta i relativi provvedimenti nel
Bollettino di Vigilanza e può disporre altre forme di pubblicazione.
I criteri per la determinazione delle sanzioni (art. 144-quater TUB) sono definiti da
Banca d’Italia considerando ogni circostanza rilevante, tenendo conto se il destinatario
sia una persona fisica o giuridica, quali ad esempio la durata e la gravità della violazione,
entità del vantaggio ottenuto, precedenti violazioni.
«La Banca d’Italia e l’IVASS fanno ispezioni sia sulla trasparenza della
documentazione sia sugli obblighi di comportamento stabiliti dall’organizzazione
interna. A fronte di violazioni e di comportamenti scorretti possono essere inflitte
sanzioni amministrative o chiesti adeguamenti organizzativi; nel caso di addebiti
non dovuti la Banca d’Italia ordina la restituzione di somme alla clientela. Nel 2015 gli
intermediari hanno restituito circa 65 milioni.» (Salvatore Rossi, Direttore Generale di
Banca d’Italia, Audizione Camera dei Deputati del 20 dicembre 2016).
27/02/2017 7Quadro Normativo
Anatocismo: Art. 120, co. 2, TUB - DM n. 343 del 3/8/2016
Aprile 2016: Modifica dell’art. 120, co. 2, del TUB - Nuove modalità e criteri per la
produzione di interessi a decorrere dall’1/10/2016
Per c/c e c/pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità di pagamento
degli interessi (debitori e creditori), comunque non inferiore a un anno
Gli interessi sono conteggiati al 31/12 di ogni anno e all’estinzione del rapporto
Gli interessi debitori maturano esclusivamente sulla sorte capitale
Gli interessi debitori di aperture di credito e sconfinamenti sono conteggiati al 31/12
e sono esigibili dal 1° marzo successivo a quello di maturazione
Il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi esigibili in conto, anche
preventivamente
L’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento
Gli interessi addebitati in c/c diventano sorte capitale
27/02/2017 8Quadro Normativo
Anatocismo: Operatività
Inviata comunicazione unilaterale con autorizzazione preventiva all’addebito in c/c e
aggiornamento contratti
Predisposte due nuove entrate da 3270 per la gestione dell’autorizzazione (2.22 c/c
Italia e 6.30.09 c/c divisa)
Raccolta da parte delle Dipendenze delle autorizzazioni sottoscritte dai clienti
Predisposizione moduli di autorizzazione per pagamento spot degli interessi
Campagna CRM per la raccolta delle autorizzazioni (iniziata 28/12/16)
Pagamento degli interessi debitori da parte del cliente in assenza di autorizzazione
(Es. per cassa)
In caso di assenza di autorizzazione e di mancato pagamento degli interessi scaduti
al 1° marzo, in applicazione di clausole contrattuali coerenti con la normativa, è
prevista la compensazione automatica e massiva degli interessi debitori scaduti
con i saldi contabili a credito presenti sui c/c aventi la medesima intestazione.
27/02/2017 92. Perimetro di applicazione
Prodotti e servizi bancari
Servizi di pagamento
Contratti di credito a consumatori non ipotecari
(Direttiva CCD) - Importo compreso tra euro 200 ed
euro 75.000
Contratti di credito immobiliare a consumatori finalità
residenziale (MCD)
Prodotti composti / Prodotti e servizi esclusi
27/02/2017 10Perimetro di applicazione
Servizi di Pagamento
Conto corrente
Depositi a risparmio
Portafoglio (sconto/sbf/dopo incasso)
Carte di debito
Carte di credito
Carte prepagate
POS
Home banking
CBI
Incassi estero
Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro
27/02/2017 11Perimetro di applicazione
Contratti di credito a consumatori non ipotecari (Direttiva CCD) - Importo
compreso tra euro 200 ed euro 75.000
Aperture di credito
Prestiti personali
Dilazioni di pagamento di un debito preesistente a titolo oneroso
Prestiti con cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione
Carte di credito revolving
Finanziamenti chirografari a consumatori, finalizzati a ristrutturazione di immobili,
senza limiti di importo
27/02/2017 12Perimetro di applicazione
Contratti di credito immobiliare a consumatori finalità residenziale (MCD)
Mutui con ipoteca su terreni edificabili e/o beni immobili con finalità residenziale
Mutui ipotecari finalizzati all’acquisto di terreno edificabile e/o bene immobile con finalità
residenziale
Mutui chirografari finalizzati all’acquisto di terreno edificabile e/o bene immobile con
finalità residenziale
Leasing abitativo
Aperture di credito in c/c per prefinanziamento di operazioni di credito immobiliare
residenziale di durata superiore a 12 mesi (collocamento sospeso)
Mutui in valuta MCD (attualmente non collocati)
Apertura di credito garantita da ipoteca su terreni edificabili e/o beni immobili con finalità
residenziale (collocamento sospeso)
27/02/2017 13Perimetro di applicazione
Prodotti e servizi bancari
Depositi
Mutui (esclusi contratti di credito a consumatori non ipotecari/Direttiva CCD o con
finalità residenziale/Direttiva MCD)
Aperture di credito (esclusi contratti di credito a consumatori non ipotecari/Direttiva
CCD)
Certificati di deposito “consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
monetario”
Finanziamenti (anticipazioni bancarie, sconti di portafoglio, altri finanziamenti);
Garanzie ricevute
Leasing
Factoring
Crediti di firma
Incassi e pagamenti non configurabili come servizi di pagamento
Emissione e gestione di mezzi di pagamento non configurabili come servizi di
pagamento
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
27/02/2017 14Perimetro di applicazione
Prodotti composti / Prodotti e servizi esclusi
In caso di prodotti composti (vale a dire schemi negoziali composti da due o più contratti
tra loro collegati che realizzano una unica operazione economica) la cui finalità esclusiva
o preponderante non sia di investimento, le disposizioni in materia di Trasparenza, si
applicano:
all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a
quelle di servizi o operazioni rientranti nel perimetro di applicazione della normativa di
Trasparenza;
alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni rientranti nel perimetro di
applicazione della normativa di Trasparenza negli altri casi.
In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento,
si applicano le disposizioni del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998) sia al
prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non
costituiscano un’operazione di credito al consumo.
I servizi di investimento e relativi servizi accessori, nonché i prodotti assicurativi, sono
esclusi dall’applicazione della normativa di trasparenza.
27/02/2017 153. Principi di Trasparenza e
Correttezza
Trasparenza e correttezza nella relazione col cliente
Requisiti organizzativi
Reclami e Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
27/02/2017 16Principi di Trasparenza e Correttezza
Trasparenza e Correttezza nella relazione col cliente
Il rispetto di regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela:
tutela il cliente;
riduce i rischi legali (ad esempio, violazione norme, comportamenti illeciti, utilizzo di
schemi negoziali non conformi all’ordinamento) e di reputazione della Banca;
concorre alla sana e prudente gestione della Banca, accresce la fiducia del pubblico
negli operatori bancari e finanziari e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario
nel suo complesso.
27/02/2017 17Principi di Trasparenza e Correttezza
Trasparenza e Correttezza nella relazione col cliente
Gli intermediari infatti sono tenuti a:
Far conoscere le caratteristiche e i costi dei prodotti e dei servizi offerti;
Assicurare la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e quelle applicate
ai clienti;
Inviare alla clientela comunicazioni periodiche comprensive di tutte le condizioni
economiche applicate, le movimentazioni del rapporto e le modifiche intervenute nel
corso dell’anno;
Osservare le prescrizioni previste dall’art. 118 TUB in caso di variazioni unilaterali
delle condizioni contrattuali;
Fornire adeguata informativa alla clientela al dettaglio, vale a dire: consumatori
(persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), professionisti,
artigiani, enti senza scopo di lucro, micro-imprese (imprese con un numero di addetti
inferiore a 10 e un fatturato annuo e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo inferiore a euro 2.000.000);
Adottare presidi organizzativi interni («accorgimenti di carattere organizzativo»)
affinché i comportamenti posti in essere nell’attività bancaria rispettino la disciplina
di trasparenza e correttezza.
27/02/2017 18Principi di Trasparenza e Correttezza
Requisiti organizzativi
I presidi organizzativi richiesti dalla normativa (Sezione XI delle Disposizioni di
trasparenza) riguardano in particolare la formalizzazione di procedure interne che
assicurino:
Una valutazione dei prodotti offerti per consentirne la comprensibilità di struttura,
caratteristiche e rischi
Trasparenza e correttezza nella commercializzazione dei prodotti; in particolare, la
rete di vendita deve essere adeguatamente formata e utilizzare attivamente la
documentazione di informativa precontrattuale (Fogli informativi, Informazioni
Generali, Secci) per indirizzare il cliente verso prodotti adatti alla situazione socio-
economiche e alle esigenze finanziarie del cliente
La corretta quantificazione degli oneri per i quali la legge preveda che siano
commisurati ai costi sostenuti (art. 119, comma 4, TUB)
Rispetto delle iniziative di autoregolamentazione
Che sia fornita al cliente, previa sua richiesta, di copia aggiornata del contratto
(disponibile dalle procedure informatiche di gestione dei prodotti)
La tempestiva restituzione al cliente di somme indebitamente addebitate
Adeguati standard di trasparenza e correttezza quando nella commercializzazione
intervengono soggetti terzi (in particolare, agenti in attività finanziaria o mediatori
creditizi)
27/02/2017 19Principi di Trasparenza e Correttezza
Requisiti organizzativi
In caso di cessione di rapporti giuridici, che i clienti possano usufruire dei c/c e dei
servizi connessi senza alcuna interruzione
In relazione ai contratti di credito a consumatori (ad esempio, Prestiti Personali), la
Banca deve adottare presidi organizzativi idonei a prestare assistenza al Cliente
prima della conclusione del contratto e per il c.d. «periodo di ripensamento» (14
giorni a decorrere dal giorno di stipula) fornendo i chiarimenti necessari per la
comprensione dei contenuti della documentazione precontrattuale e l’adeguatezza del
prodotto.
Nell’ambito di politiche commerciali che prevedano l’offerta contestuale di altri
contratti unitamente a finanziamenti:
o l’adozione di presidi per la valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali),
o la comprensibilità per il cliente delle caratteristiche e dei rischi connessi,
o La corretta inclusione nel TAEG dei costi relativi ai servizi accessori connessi,
o corrette procedure di commercializzazione, la valutazione degli effetti complessivi
dell’operazione,
o il rispetto della normativa di settore e la sottoscrizione distinta dei contratti
La corretta trattazione dei reclami
27/02/2017 20Principi di Trasparenza e Correttezza
Reclami e Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
La banca ha l’obbligo di riportare in contratto le indicazioni relative alla possibilità di
presentare reclamo e adire l’ABF.
Il cliente ha facoltà di presentare reclamo alla Banca che è obbligata ad avere una
funzione dedicata alla loro trattazione e pubblicizzare le forme e modalità di inoltro.
Le risposte della Banca devono contenere:
nel caso che il reclamo sia fondato, le iniziative e i tempi entro i quali saranno
realizzate
nel caso sia ritenuto infondato, l’illustrazione dei motivi del rigetto e la possibilità di
rivolgersi all’ABF o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il cliente può presentare ricorso all'ABF solo dopo aver inviato un reclamo scritto
all'intermediario e non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’intermediario o questa
non sia stata fornita nel termine di 30 giorni.
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si occupa delle controversie che possono
sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e si articola in
sette Collegi territorialmente competenti in base al domicilio/residenza/sede del cliente,
Il cliente può anche inviare un esposto direttamente a Banca d'Italia. In questi casi,
l’Autorità chiede chiarimenti alla banca sollecitando un’adeguata risposta al cliente e ne
tiene conto ai fini delle verifiche ispettive.
27/02/2017 214. Pubblicità e informazione
precontrattuale
Repository trasparenza - Documenti a disposizione della
clientela
Repository trasparenza - Documenti da esporre in filiale
Repository trasparenza – Documenti pubblicati
Contratti di credito a consumatori
Copia del contratto idonea per la stipula
Annunci pubblicitari
27/02/2017 22Pubblicità e informazione precontrattuale
Repository trasparenza - Documenti a disposizione della clientela
Nella fase “precontrattuale”, vale a dire prima di concludere il contratto, devono essere
messi a disposizione del cliente i documenti necessari per la comprensione delle
caratteristiche dell’operazione alla quale è interessato o che gli viene proposta.
“Mettere a disposizione” significa che il cliente può portarne con se una copia dopo
averla richiesta o prelevata direttamente.
Molti documenti di informativa precontrattuale sono messi a disposizione della clientela
sul sito internet della banca e, internamente, attraverso l’applicativo trasparenza
accessibile da:
Portale Aziendale / entrata 82 Comunicazioni Interne > 01 Normativa > 03
Trasparenza
BLink / Clienti e Mercato > Condizioni e Trasparenza > Trasparenza e Fogli
Informativi
27/02/2017 23La pagina di
atterraggio del
repository
completo,
visibile
internamente, è
riportata a fianco
riportata.
Accedendo dal
sito internet della
banca, sono
reperibili e
consultabili tutti i
documenti a
eccezione della
sezione
«Normativa della
trasparenza» che
è a esclusivo
uso interno.
Cliccando sui
singoli link, è
possibile
accedere ai
singoli
documenti,
scaricarli e
stamparli.
27/02/2017 24Pubblicità e informazione precontrattuale
Repository Trasparenza - Documenti da esporre in Filiale
Nel Repository Trasparenza sono disponibili i documenti che la Filiale deve stampare in
formato A4, esporre al pubblico e consegnare a richiesta del cliente.
L’Elenco documenti da esporre in filiale è un documento a uso interno che serve alla
Filiale per verificare la completezza e l’aggiornamento della documentazione di
Trasparenza da esporre costituita da:
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) rilevati ai fini della legge antiusura (Soglie
usura trimestrali in vigore)
Trasparenza delle operazioni di collocamento di Titoli di Stato (Avviso
riguardante la negoziazione di titoli di Stato italiani)
Tabella parametri variabili in uso - Credito a consumatori (Parametri utilizzati
per l’indicizzazione dei tassi applicati alle operazioni di credito a consumatori)
Schema riassuntivo dell’Accordo del 2 maggio 2007 tra ABI e Associazioni dei
consumatori per l’estinzione anticipata dei mutui
Eventuali avvisi di manovra generalizzata sui DR al portatore
Documento di informativa precontrattuale per operazioni di pagamento non
rientranti in contratto quadro; esso pubblicizza le spese applicabili a clienti che
non abbiano sottoscritto un contratto quadro con la banca (ad es. bonifico per cassa
di un non correntista) e quelle relative a operazioni/servizi di pagamento non
contenute nel contratto quadro ./.
27/02/2017 25Pubblicità e informazione precontrattuale
Repository Trasparenza – Documenti pubblicati
Documenti IVASS: informativa precontrattuale e Obblighi informativi a carico degli
intermediari
Modulo per la formulazione del reclamo (contenuto nella sezione «Reclami»)
Indice completo dei Fogli Informativi, stampabile dal Repository > tasto «Stampa
Indice»
La Filiale deve inoltre esporre, in un punto visibile al pubblico, le Guide i cui contenuti
sono redatti da Banca d’Italia in riferimento a:
Contratti di conto corrente a consumatori e servizi più comunemente associati,
Credito immobiliare a consumatori,
Arbitro Bancario Finanziario,
Credito a consumatori.
Il Repository Trasparenza contiene anche la pubblicazione dei Fogli Informativi e le
Informazioni Generali sul credito immobiliare a consumatori che:
riguardano tutti i prodotti e/o servizi bancari emessi dalla Banca oppure emessi da
terzi e collocati dalla Banca;
prevedono informazioni sulle principali caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o
del servizio offerto e, soprattutto, riportano tutte le condizioni economiche (tassi,
costi, eventuali penali, spese accessorie) nella loro misura massima (o minima, se a
favore del cliente).
27/02/2017 26Pubblicità e informazione precontrattuale
Contratti di credito a consumatori
Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori (o Standard European
Consumer Credit Information - SECCI)
Le informazioni da fornire prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di
credito per acquisto beni o servizi, comprese le condizioni economiche, sono contenute
nel SECCI.
In fase precontrattuale il cliente oltre al SECCI ha diritto di ottenere gratuitamente la
copia del contratto idonea per la stipula.
Il SECCI non è pubblicato nel Repository Trasparenza, ma è prodotto direttamente dalle
procedure informatiche e stampato unitamente al contratto di riferimento di cui
costituisce parte integrante.
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) o European Standardised
Information Sheet (ESIS)
Il PIES fornisce informazioni personalizzate sulle esigenze e caratteristiche del singolo
consumatore. Può essere emesso prima o dopo la valutazione di merito creditizio
(PEF). L’offerta del mutuo residenziale a consumatori è formalizzata dalla Banca
attraverso l’Offerta Vincolante.
Il rifiuto della domanda di credito a seguito di informazioni negative rilevate da una
banca dati, deve essere comunicato subito e gratuitamente al consumatore utilizzando
il modulo “Comunicazione di non accoglimento di richiesta di credito a seguito
consultazione Banche Dati” prodotto automaticamente dalla Pratica Elettronica di Fido.
27/02/2017 27Pubblicità e informazione precontrattuale
Copia del contratto idonea per la stipula - Documento di sintesi
Il cliente, prima della conclusione del contratto, può chiedere e ottenere copia del
contratto idonea per la stipula, vale a dire il testo completo delle condizioni economiche
accordate e delle clausole contrattuali.
La consegna, nella fase pre-contrattuale, della copia idonea per la stipula è obbligatoria per
i servizi di pagamento e per il credito immobiliare ai consumatori (allegato all’offerta
vincolante).
Il documento di sintesi (DDS) riporta tutte le condizioni economiche puntuali applicate al
singolo rapporto e costituisce il frontespizio e parte integrante del contratto; esso è
stampato insieme al contratto.
Il DDS dei conti correnti a consumatori è redatto seguendo lo stesso ordine previsto per
il foglio informativo (prototipo predisposto da Banca d’Italia).
Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non possono essere
superiori (o inferiori, se a favore del cliente – ad es. tasso avere c/c) a quelle
pubblicizzate nella fase pre-contrattuale (ad es. fogli informativi).
L’eventuale applicazione di condizioni oltre tali limiti comporta un obbligo
restitutorio da parte della Banca.
27/02/2017 28Pubblicità e informazione precontrattuale
Annunci pubblicitari
Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali e fare
riferimento, per le condizioni contrattuali, alla informativa precontrattuale a
disposizione della clientela (Fogli Informativi, Informazioni Generali, Secci) indicando
le modalità con cui è messa a disposizione della clientela.
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento che riportino il tasso di
interesse o altri costi relativi al credito, devono riportare il TAEG e il relativo periodo di
validità ed essere corredati di esempio rappresentativo. Sono tra l’altro previste
regole redazionali in relazione, ad esempio, al carattere utilizzabile per il TAEG;
nessuna delle voci riportate nell’annuncio non può infatti avere maggiore evidenza del
TAEG stesso.
Gli annunci pubblicitari esposti / messi a disposizione della clientela presso le
Dipendenze devono essere aggiornati e coerenti con l’offerta commerciale in
corso di validità, in coerenza con le indicazioni fornite dalla funzione responsabile
della comunicazione.
Le Dipendenze devono utilizzare esclusivamente la documentazione
predisposta dalle competenti strutture di Direzione Generale.
27/02/2017 295. Contratti
Forma e contenuto dei contratti
Operazioni prestate in via occasionale
Variazioni bilaterali (variazione concordata Banca /
Cliente)
Recesso dal contratto
27/02/2017 30Contratti
Forma e contenuto del contratto
I contratti devono essere redatti in forma scritta.
I contratti dei prodotti e servizi bancari e dei servizi di pagamento sono composti
dal Documento di sintesi, frontespizio e parte integrante del contratto, che riporta le
condizioni economiche puntuali applicate e dalle clausole contrattuali.
Nei contratti di credito a consumatori per acquisto di beni o servizi, il modulo
“Informazioni europee di base sul credito a consumatori” (Secci) costituisce frontespizio
e parte integrante del contratto in luogo del documento di sintesi e contiene le
condizioni economiche puntuali applicate.
Il Secci, completo di alcune specifiche avvertenze, deve essere anche
obbligatoriamente consegnato al consumatore, raccogliendone la sottoscrizione per
avvenuta consegna, prima della sottoscrizione del contratto (fase pre-contrattuale)
I contratti di credito a consumatori relativi a immobili residenziali prevedono che le
condizioni economiche siano riportate come elenco nell’ambito del contratto e non in un
documento di sintesi.
Il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno 7 giorni che decorrono
dal giorno in cui ha ricevuto l’offerta vincolante dalla Banca. L’offerta vincolante
prevede, in allegato, il Pies personalizzato con le condizioni offerte al cliente e la bozza
del contratto idonea per la stipula.
I contratti del Conto di Base ha condizioni e contenuti specifici previsti dalla normativa.
27/02/2017 31Contratti
Operazioni prestate in via occasionale
Per operazioni prestate in via occasionale si intendono quelle non effettuate in
esecuzione di contratti redatti per iscritto. Si tratta, ad esempio, esecuzione per cassa di
bonifici Italia o Estero, emissione di assegni circolari.
In particolare:
le operazioni occasionali soggette alla normativa sui servizi di pagamento,
elencate nel «Documento per informativa precontrattuale per singole operazioni di
pagamento non disciplinate da un contratto quadro» pubblicato in Trasparenza, non
necessitano di un contratto ad hoc;
le operazioni occasionali non soggette alla normativa sui servizi di
pagamento, di importo pari o superiore a 5.000 Euro, prevedono la sottoscrizione
di appositi contratti (disponibili sul Portale/Modulistica). È il caso, ad esempio, degli
assegni circolari.
Le istruzioni operative sono contenute nella Circolare BPER Serie Disposizioni Interne
n. 147 del 29 luglio 2015
27/02/2017 32Contratti
Variazioni bilaterali (variazione concordata Banca / Cliente)
Le variazioni delle condizioni applicate al contratto concordate tra Banca e Cliente, c.d.
“variazione bilaterale” di condizioni, deve essere formalizzata col cliente.
I testi di variazione bilaterale da far sottoscrivere al cliente sono ottenibili con le
seguenti modalità:
Conti Correnti:
Portale > 07 Condizioni > 80 Stampe Trasparenza oppure
Blink > Condizioni > Stampe Trasparenza
Smartweb:
Portale > 07 Condizioni > 80 Stampe Trasparenza oppure
Blink > Condizioni > Stampe Trasparenza
Dossier Titoli:
Portale > 07 Condizioni > 80 Stampe Trasparenza oppure
Blink > Condizioni > Stampe Trasparenza
Depositi a risparmio
Emulatore > entrata 2 > 35 > 4
Portafoglio commerciale
Emulatore > entrata 4 > 5 > 3
Estero
Emulatore > entrata 6 > 42 > 2
27/02/2017 33Contratti
Variazioni bilaterali (variazione concordata Banca / Cliente)
Nel caso di cambio di caratterizzazione di conti correnti e depositi a risparmio
(c.d. cambio gr.az.) viene prodotto in automatico il modulo di contrattazione
bilaterale per il rapporto variato e per i servizi Portafoglio e Smartweb ad esso
collegati e gestiti all’interno del Condizioniere Web.
Negli altri casi occorre utilizzare il modulo disponibile con accesso da Portale > 82
Comunicazione Interna > 01 Normativa > 04 Modulistica > mod. 02.56.0100.
Le rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento erogate tramite la
procedura Fi.C.S. sono gestite dal Servizio Finanziamenti e
Documentazione Crediti di Bper Services.
La Dipendenza dà l’avvio al processo richiedendo l’approvazione delle
variazioni delle condizioni economiche alla Direzione Territoriale competente
e/o predisponendo la pratica elettronica di fido per le variazioni di durata nel
caso di rimodulazioni del piano di ammortamento (ad es. richiesta di
sospensione, traslazione o dilazione dei termini di rimborso).
27/02/2017 34Contratti
Recesso dal contratto
Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto sottoscritto comunicando alla
Banca l’intenzione di estinguere il rapporto per iscritto, attraverso la sottoscrizione della
apposita modulistica oppure con testo redatto autonomamente.
Nel caso in cui sia la Banca a volere esercitare il diritto di recesso, la Dipendenza è
tenuta a contattare le competenti funzioni centrali.
Per i certificati di deposito non è prevista la facoltà di recesso da parte della Banca,
né da parte del cliente.
I contratti di credito a consumatori (escluse le aperture di credito in conto corrente di
durata inferiore a 3 mesi o a revoca) prevedono il c.d. “Diritto di ripensamento”, vale e
dire il diritto del cliente di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto
(ad esempio, prestiti personali). Se il contratto ha avuto esecuzione, entro 30 giorni
dall’invio della comunicazione alla Banca, il consumatore deve restituire il capitale,
pagare gli interessi maturati al tasso contrattuale sino al momento della restituzione,
rimborsare le somme non ripetibili che la Banca abbia corrisposto alla Pubblica
Amministrazione, senza l’applicazione di ulteriori spese.
In tal caso, il recesso si estende ai contratti relativi a servizi accessori connessi col
contratto di credito collocati direttamente dalla Banca o in base a un accordo con
terzi.
27/02/2017 356. Comunicazioni alla clientela
Comunicazioni alla clientela (art. 119 TUB)
Richiesta copie (art. 119, 4° comma, TUB)
Variazioni unilaterali (art. 118 TUB)
Archivio documenti
27/02/2017 36Comunicazioni alla clientela
Comunicazioni alla clientela (art. 119 TUB)
Le comunicazioni periodiche sono costituite dal rendiconto (che per i conti correnti
corrisponde all’estratto conto) e, generalmente, del documento di sintesi che aggiorna
le condizioni economiche applicate e riportate in contratto. Devono essere inviate
almeno una volta all’anno e alla scadenza del contratto.
Il riepilogo mensile delle operazioni di pagamento è disponibile nell’Archivio Stampe
dal terzo giorno lavorativo del mese. Deve essere stampato e consegnato
gratuitamente alla clientela che ne faccia specifica richiesta ed è disponibile anche
attraverso il servizio di Home Banking > Documenti.
Per le aperture di credito di importo inferiore a euro 75.000 e con scadenza pari o
superiore a tre mesi (Direttiva CCD) deve essere inviata una comunicazione al
consumatore nel caso di sconfinamento per oltre un mese e di importo:
pari o superiore a euro 300, in assenza di apertura di credito;
pari o superiore al 5 per cento dell’importo totale del credito previsto dall’apertura di
credito.
Le comunicazioni periodiche sono prodotte e inviate alla clientela da BPER Services.
Tutte le comunicazioni inviate alla clientela sono archiviate e accessibili
da Portale > 28 Archivio Stampe > 01 Documenti > Trasparenza
27/02/2017 37Comunicazioni alla clientela
Archivio documenti:
Portale > 28 Archiviazione Stampe >01 Documenti
La cartella Trasparenza contiene:
i documenti di sintesi periodici inviati annualmente per
le specifiche tipologie di rapporto.
Le condizioni aggiornate delle carte di debito, del
servizio CBI e delle aperture di credito in conto corrente
sono riportate nel documento di sintesi periodico del
conto corrente.
le comunicazioni di proposta di modifica unilaterale,
ai sensi dell’art.118 T.U.B., inviate alla clientela.
27/02/2017 38Comunicazioni alla clientela
Archivio documenti:
Portale > 28 Archiviazione Stampe >01 Documenti
La cartella Conti Correnti e Depositi a Risparmio
contiene, tra l’altro, la documentazione riguardante:
liquidazione
calcoli di interessi e competenze
riepilogo dei costi sostenuti nell’anno
riepilogo mensile delle operazioni di pagamento
effettuate copia di contabili
27/02/2017 39Comunicazioni alla clientela
Archivio documenti:
Portale > 28 Archiviazione Stampe >01 Documenti
La cartella Fidi e Finanziamenti Speciali contiene, tra
l’altro, la documentazione riguardante:
Comunicazioni relative alla cartolarizzazione dei
mutui
Rendiconto mutui e HB
Sollecito di pagamento delle rate finanziamenti
Quietanze di pagamento rata
27/02/2017 40Comunicazioni alla clientela
Rilascio duplicati di operazioni (art. 119, co. 4 TUB)
Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Possono essere addebitati al Cliente i soli costi per la produzione della
documentazione.
I costi delle copie sono riportati nel foglio informativo «Servizi Vari/Rilascio duplicati di
operazioni e documenti diversi»
Le istruzioni per le attività previste per la produzione di copie di documentazione ai fini
Trasparenza sono riportati nella Circolare Serie Normativa Esterna di Gruppo n. 240
del 12 luglio 2016.
Tali richieste di copie di documenti sono distinte e non assimilabili a quelle ai sensi
della normativa sulla privacy; in particolare, l’art. 7 del Codice Privacy garantisce al
Cliente l’«accesso ai propri dati personali» ossia il diritto ad ottenere «la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati
e la loro comunicazione in forma intelligibile».
Le istruzioni per le attività previste per la produzione di copie di documentazione ai fini
Privacy sono riportati nella Circolare Serie Normativa Esterna di Gruppo n. 240 del 12
luglio 2016.
27/02/2017 41Comunicazioni alla clientela
Variazioni unilaterali (art. 118 TUB)
L’art. 118 TUB prevede che nei contratti a tempo indeterminato possa essere
convenuta, con clausola espressamente approvata dal cliente, la facoltà di variare
unilateralmente i tassi d'interesse e le condizioni economiche previste dal contratto,
qualora sussista un giustificato motivo.
Per i contratti a tempo determinato è prevista la sola variazione unilaterale delle
condizioni economiche con esclusione dei tassi di interesse.
La comunicazione al cliente deve evidenziare la formula «Proposta di modifica
unilaterale del contratto» e deve avere un preavviso minimo di due mesi.
La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto, senza spese,
entro la data di decorrenza della variazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto
all'applicazione delle condizioni precedenti la variazione.
Le Dipendenze non possono effettuare variazioni unilaterali di condizioni.
In coerenza con quanto previsto nella normativa interna di Gruppo, l’esigenza di
repricing deve essere segnalata alla Direzione Territoriale competente che provvederà
alla valutazione dell’iniziativa e all’eventuale avvio del processo di autorizzazione.
Le variazioni unilaterali effettuate senza rispettare i requisiti normativi
richiesti sono inefficaci se sfavorevoli al cliente.
27/02/2017 427. Attività di Vigilanza di Banca
d’Italia
Funzioni ispettive
Ispezioni di Banca d’Italia presso le Dipendenze
Esemplificazione richieste
27/02/2017 43Attività di Vigilanza di Banca d’Italia
Funzioni ispettive
Banca d’Italia, oltre alle attività di emanazione di normativa secondaria del settore
bancario, svolge funzioni ispettive. In particolare:
verifica il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza sia
attraverso ispezioni presso sportelli e direzioni generali, che a distanza in
riferimento ai siti internet;
verifica il rispetto delle soglie previste ai fini anti-usura;
esamina gli esposti con cui i clienti segnalano comportamenti degli intermediari
ritenuti anomali o scorretti, tenendoli in considerazione ai fini delle ispezioni;
indirizza il rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e
richiami;
contribuisce al funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per la
risoluzione in via stragiudiziale delle controversie con la clientela.
In casi accertamento di irregolarità, anomalie, comportamenti scorretti Banca
d'Italia può:
chiedere agli intermediari di adottare misure correttive sul piano organizzativo o di
adeguare gli schemi contrattuali alla normativa;
ordinare la restituzione ai clienti di somme indebitamente percepite e richiedere
l’adozione/rafforzamento dei presidi organizzativi adottati; nei casi più gravi, può
sospendere l'attività degli intermediari;
irrogare sanzioni pecuniarie.
27/02/2017 44Attività di Vigilanza di Banca d’Italia
Ispezioni di Banca d’Italia presso le Dipendenze
Gli Ispettori di Banca d’Italia iniziano l’ispezione qualificandosi come tali al Direttore
della Dipendenza oggetto di verifica e consegnando la lettera d’incarico sottoscritta dal
Responsabile della Filiale di Banca d’Italia territorialmente competente.
Consegna lettera di incarico
La lettera deve essere inviata immediatamente a verifiche.trasparenza@bper.it e
ufficiosegreteriabancaria@bper.it, p.c. a Direzione Territoriale competente.
Regole comportamentali
Occorre fornire la massima collaborazione, dando riscontro tempestivamente alle
richieste degli ispettori; la Filiale è tenuta a individuare un addetto che seguirà
l’ispezione confrontandosi, per eventuali necessità, con il Direttore di Filiale e le
competenti funzioni centrali.
Richieste abilitazioni dei team ispettivi
Le richieste di attivazione di nominativi e matricole degli ispettori, con indirizzo IP e Net
Name dei terminali da abilitare, devono essere inviate a sicurezzalogica@bper.it
Documentazione
Occorre inoltrare le richieste degli ispettori all’indirizzo verifiche.trasparenza@bper.it,
provvedendo a riscontrare direttamente quelle in autonomia (ad es. documentazione
archiviata in filiale).
27/02/2017 45Attività di Vigilanza di Banca d’Italia
Esemplificazione richieste
Le richieste documentali da parte degli ispettori riguardano, in particolare, la
documentazione relativa i rapporti coi clienti e la formazione del personale in materia di
trasparenza. Possono, ad esempio, essere richiesti:
Set completo di contratto e relative comunicazioni (in particolare, relativi a
operazioni di consumatori);
Contratti per i quali sono intervenute modifiche unilaterali, ex art. 118 TUB, delle
condizioni in essere;
Contratti di mutuo ipotecario (da Portale 73 Finanziamenti > 09 Fin Monitor), prestito
personale, aperture di credito in c/c;
Rapporti di conto di base aperti e relativa documentazione;
Carte, in particolare prepagate;
Modalità di applicazione della CIV;
Corsi di formazione in tema di Trasparenza frequentati dal personale;
Colloquio col personale addetto alla vendita per verificare le conoscenze in tema di
trasparenza;
Reclami, da richiedere a Ufficio Reclami e Disguidi reclami@bper.it;
Disguidi operativi, da richiedere a disguidioperativi@bper.it;
Normativa interna, reperibile in:
o Portale > 82 Comunicazioni Interne > 01 Normativa > 01 Circolari
o Portale > 82 Comunicazioni Interne > 01 Normativa > 09 Normativa di Gruppo
(Policy, Regolamenti, Procedure Organizzative).
27/02/2017 46Attività di Vigilanza di Banca d’Italia
Archivio – Ricerca di Foglio informativo
Ricerca in Repository Trasparenza
del foglio informativo relativo a
contratto di conto corrente, Gr.az
«Conto BPER», sottoscritto il
20/03/2016.
Da Archivio, selezionare anno di
stipula (2016) e mese (Tutti, al fine di
ottenere elenco completo), digitare
sezione (Conto BPER, parola/e
chiave del prodotto).
Cliccando «Ricerca», si genera la
lista dei documenti archiviati
nell’anno.
Selezionando la prima data pari o
successiva al 20/3/2016, si apre il
foglio informativo in vigore a tale data.
Nell’esempio: la prima data utile di
archiviazione è 1/4/2016. Cliccando
sulla data, si apre il foglio informativo
aggiornato all’8/3/2016 e in vigore fino
al 1/4/2016.
27/02/2017 478. TAEG / TEG
Definizioni
Finalità del TAEG
Focus sull’inclusione di alcuni oneri
Focus sull’inclusione del premio delle polizze
scoppi/incendio
ESEMPIO di calcolo TAEG/Mutuo ipotecario con polizza
scoppio Arca
Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti
Personali
27/02/2017 48TAEG / TEG
Definizioni
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del credito vale a dire la somma di
interessi, commissioni, spese, imposte e tutti gli altri costi connessi al contratto di credito,
di cui la Banca sia a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi nel calcolo i costi
eventualmente sostenuti dal cliente per la valutazione di un bene immobile da costituire
in garanzia al fine di ottenere il credito ovvero i compensi da riconoscere a intermediari
del credito.
Il TAEG è un indice di trasparenza ed è utilizzato al fine della comparabilità
dell’offerta.
T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)
Ai fini del calcolo del TEG, devono essere incluse le commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione
del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche
tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
Il TEG consente, tra l’altro, di verificare l’eventuale usurarietà delle condizioni
applicate alle operazioni di impiego, individuate da Banca d’Italia.
27/02/2017 49TAEG / TEG
Finalità del TAEG
Il TAEG svolge la funzione di consentire al consumatore di percepire e comprendere il
costo effettivo del finanziamento espresso in percentuale e comparare le diverse
offerte sul mercato.
Il TAEG deve essere indicato:
negli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti
il costo del credito, non personalizzato e con evidenza pari o maggiore rispetto a
qualsiasi altra informazione che deve essere obbligatoriamente inclusa
nell’annuncio. Il TAEG deve essere accompagnato da un esempio rappresentativo
Nei contratti di credito a consumatori (prestiti personali e aperture di credito fino a
euro 75,000), nel documento contenente le Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori (SECCI), da consegnare al consumatore prima che sia vincolato da
un contratto di credito o da una proposta irrevocabile
Nei contratti di credito immobiliare a consumatori con finalità residenziale, nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES)
Nei fogli informativi dei finanziamenti a rimborso rateale e delle aperture di credito
e nelle Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori;
Nei contratti di mutuo e altri finanziamenti, nelle anticipazioni bancarie e nelle
aperture di credito offerte a clienti al dettaglio.
27/02/2017 50TAEG / TEG
Focus sull’inclusione di alcuni oneri
Tra gli oneri da ricomprendere nel calcolo del TAEG occorre considerare, in particolare:
i costi delle polizze assicurative abbinabili alle operazioni di finanziamento,
sottoscritte contestualmente al contratto di prestito o mutuo, il cui ammontare sia
conosciuto dalla Banca (costo incluso anche nel calcolo del TEG). Sono considerate
contestuali le polizze sottoscritte dal momento della formalizzazione della richiesta di
finanziamento (istruttoria P.E.F.) fino al momento della stipula dello stesso.
Il costo delle polizze da considerare nel calcolo del TAEG (riportate nella tabella
Polizze Abbinabili presente su Blink > Clienti e Mercato > Supporti Commerciali >
Finanziamenti) si riferisce a tutta la durata del finanziamento. Quindi, se il premio è
unico anticipato (c.d. una tantum) deve essere integralmente considerato come una
componente di erogazione, mentre se il premio è ricorrente annuo, occorre
moltiplicarne l’ammontare (premio rata successiva) per il numero di anni del
finanziamento (l’inclusione del costo della polizza nel calcolo del TAEG non è
automatizzato).
i costi dei conti correnti, in relazione al calcolo del TAEG delle aperture di credito in
conto corrente (calcolo automatizzato della procedura), ovvero nel caso che il conto
si configuri come servizio accessorio all’operazione di mutuo a rimborso rateale
(modalità attualmente non presente nel Gruppo Bper).
27/02/2017 51TAEG / TEG
Focus sull’inclusione del premio delle polizze scoppi/incendio
Per l’inclusione dei costi della copertura scoppio/incendio relativa a mutui ipotecari,
la Dipendenza deve inviare al Servizio Finanziamenti, insieme a tutti gli altri documenti
richiesti per la predisposizione del contratto, il preventivo della polizza che il cliente
intende sottoscrivere o la copia del contratto assicurativo nel caso che il cliente ne sia
già in possesso (ad es. polizza condominiale).
Nel caso che la polizza sia sottoscritta presso un altro intermediario, la Dipendenza
dovrà richiedere al cliente il preventivo/copia contratto dal quale evincere il costo da
includere nel calcolo di TAEG/TEG (Circolare Serie Disposizioni Interne di Gruppo n.
412/2016).
Se il cliente in sede di stipula opta per una polizza diversa da quella preventivata è
necessario ricalcolare il TAEG da riportare sul contratto contattando il Servizio
Finanziamenti.
La filiale deve inviare al Servizio Finanziamenti tutta la documentazione relativa alla
stipula del mutuo ipotecario, compresa una copia delle polizze effettivamente
sottoscritte.
Il Servizio Finanziamenti e Documentazione Crediti provvederà a verificare la
rispondenza dei dati tra l’erogato e quanto indicato nel contratto\minuta.
27/02/2017 52TAEG / TEG
ESEMPIO di calcolo TAEG / Mutuo ipotecario con polizza scoppio Arca
Esempio basato sul preventivo della polizza
Riparacasa New, effettuato da Portale > 70
Pol. Assicurative > 01 ARCA FRIEND
Ai fini del corretto calcolo di TAEG/TEG
occorre considerare sempre il “premio rata
successiva” della sola voce FABBRICATO (il
“premio alla firma” equivale sempre ad una
frazione di anno) cui deve essere sommata
l’imposta (l’attuale aliquota è pari al 22,25%).
L’importo così ottenuto deve essere a sua
volta moltiplicato per il numero di anni di
durata del finanziamento. In questo caso:
Euro 33,74 Premio rata successiva+
Euro 7,51 Imposta 22,25%=
----------------------------------------------
Euro 41,25 Premio lordo x 20 (durata)=
Euro 825,00 Importo totale (da inserire nel
campo extra i di Fi.C.S.)
27/02/2017 53TAEG / TEG
ESEMPIO di calcolo TAEG / Mutuo ipotecario con polizza scoppio Arca
Inserimento dati di prestipula del finanziamento in Fi.C.S. (73 > 09 > 30 > 01)
*** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ***MBQUAR*** 00.10
Fi.C.S. - Gestione Prestipula del Finanziamento DIV. EUR 26/09/2014
N.Fin. 017 09999999 xxxxx xxxxx TEG 3,156 ISC/TAEG 3,18
Varie : Ass. Inf. N Massimale Assic.
Erog. parziali N Acc. in stipula 120.000,00
Penale E/A 1 EST.ANT.: PENALE % SUL % 0,000 Scagl.
C/C App.
C/C Add.
C/C Riv.
Addebiti (E = componenti erogazione / R = componenti su rata):
Preamm. Prov. Coop.
Amm.Sconto Istr. E 700,00 Comm.Coop
Imp.Sost. E 300,00 Imp.Bollo Pro.Coop
S.G.F.A. Sp.Rata R 2,75 F.Rischi
Bolli F.C.G. Quota Ass
Perizia Rec.vari Ass. Vita
Ass.Inf. Oneri Inf. Per. 1,33
Extra i. 825,00 Netto Ricavo 119.000,00
Importo rata 659,53
Ultimo aggiornamento : 00000000 data 26/09/2014
F03=MENUP F05=CONFE F07=INDIET F11=TEGTAG
27/02/2017 54TAEG / TEG
Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti Personali
Il SECCI precontrattuale prevede un Allegato nel quale deve essere riportato sia il
TAEG inclusivo dei costi relativi alle polizze proposte da inserire nel campo “Extra i.”
(ad es. € 2.206,27 = € 1.581,27 “salva prestito” + € 625,00 «arca energia futuro») che
quello senza oneri assicurativi.
Il TAEG esposto in Fi.C.S. (15,167%) comprende sempre i valori esposti nel campo
“Extra i.”
*** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ***C2QUAR*** 00.05
Fi.C.S. - Simulazione Piano Di Ammortamento idioma: 1 Div. EUR 05/05/2014
Gru EPP PRESTITI PERSONALI Sgr 065 PRESTITO PERSONALE Num.Fin: 00000000
Tipo Convenzione A AZIENDA Codice PB0025 FRAGOLA BLU NEW TASSO VARIABIL
Importo 21.581,27 Data Inizio Amm. 16/05/2014 Sca. Prima Rata 15/06/2014
Regione Des.Fin.
Zona Cat.Agr.
Preammort.to : Tipo 04 SULLA PRIMA RATA DI Tasso 8,900 Dt.Ero 05/05/2014
Periodicita' 01 MENSILE N.Rate
Ammortamento : Tipo 01 RATA COSTANTE FRANC
Strut.tassi O Tasso: Amm. 8,900 Riferim. Ente
Tasso di ingresso: Data scadenza tasso:
Durata Mesi 060 Periodicita' 01 MENSILE N.Rate 060
% Variab. Q.C. Rata Rata Personalizzata
Gg 15 SCADENZA FISSA GIORNO - 15 - TAEG: 15,167 Tot.RATA 446,95
N.Ero.Parz. Extra i. 2.206,27
Componenti erogazione: Spese Varie
Spese Istruttoria 215,81 Spese Assicur.ne
Imposta Sostit.va Provv.ne Cliente
Componenti su rata: Spese rata 1,50 Spese Varie
Spese Istruttoria Spese Assicur.ne
Imposta Sostit.va Provv.ne Cliente
F03=MENUP F05=CONFE F09=DETTA F10=RIPRIS F11=TEGTAG
Op FX7500 Dip 00090 Ut 00080242 PL AOQA 8TFP Nodo FX7502 09/10/2014 11.34
27/02/2017 55TAEG / TEG
Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti Personali
Il Secci contrattuale costituisce il frontespizio e parte integrante del contratto e contiene le
condizioni definitive accordate al cliente. Il TAEG riportato contiene i costi sostenuti dal
cliente, comprese le polizze assicurative eventualmente sottoscritte.
*** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ***C2QUAR*** 01.31
Fi.C.S. - Gestione pratica prestiti personali DIV. EUR 05/05/2014
Se, nell’esempio precedente, il Gru EPP PRESTITI PERSONALI Sgr 065 PRESTITO PERSONALE M/T
cliente decide di sottoscrivere
Data Richiesta 04/04/2014 Data Erog. 05/05/2014 Importo 21.581,27
solo una delle due polizze Ndg Cliente 000007226311 XXXXX XXXXXXX Filiale 0032 MODENA - AGE
proposte nella fase C/C Acc 0032 CASSA
C/C Add
precontrattuale, la dipendenza, Ammortamento Tipo 01 RATA COSTANTE FRANCESE Scad.Fissa 15 SCADENZA FIS
nell’inserire la richiesta del Durata mesi 060 Periodicita' 01 MENSILE N.Rate 060
Inizio Amm. 16/05/2014 Scad. Prima Rata 15/06/2014 Scadenza Fin. 15/05/2019
prestito in procedura Fi.C.S., Tassi: Preamm. 8,900 + 8,500 Ammort. 8,900 + 8,500 Minimo
valorizza il campo “Extra i.” con Ndg Pres.
Ndg Riv.
TAEG 13,56 TEG 13,564 %mora 2,000
Des.Fin. 01 ACQUISTO BENI DUREVOLI(CO
il solo premio della polizza C/C Riv Ass.Inf.(O/N) N
Accordo Provv.
«Salva prestito» sottoscritta Convenzione Tipo A AZIENDA Cod. PB0025 FRAGOLA BLU NEW TASSO VARIABIL
(€ 1.581,27). Addebiti: Spese Istruttoria 215,81 Preammortamento 53,02
Imposta Sostitutiva Imposta bollo
Nel caso che il cliente non Ass.Inf. Ass.Vita Spese rata
sottoscriva nessuna polizza, Extra i. 1.581,27 Rec. Vari Contributo
N.Fin. Imp. Rata 446,95 Netto Ricavo 21.365,46
occorre inserire il valore 0 (zero) F03=MENUP F05=CONFE F09=DETTA F07=DPR601 F10=RIPRIS F11=TEGTAG
nel campo “Extra i.”. Op FX3560 Dip 00090 Ut 00080242 PL AOQA 8TFP Nodo FX3562 09/10/2014 11.38
27/02/2017 56TAEG / TEG
Focus sull’inclusione degli oneri assicurativi nei Prestiti Personali
Inserita la proposta di finanziamento la Dipendenza e deliberata la PEF, la Dipendenza
stampa il contratto ed eroga il prestito.
Per erogare il prestito la dipendenza accede al menu 10 > 04 Erogazione/Variazione
Prestiti non in Autonomia e, se necessario, avrà la possibilità di variare alcuni dati, tra cui
l’importo del campo “Extra i.”
La stampa del contratto avviene con la funzione 10 > 06 Stampa Contratto.
La maschera presenta le seguenti informazioni:
• Tipo di prestito (valorizzato automaticamente);
• Assicurazione sottoscritta con il relativo TAEG (valorizzato automaticamente in
base a quanto preventivato nella fase precontrattuale);
• Assicurazione proposta con il relativo TAEG (da compilare).
Per la stampa del SECCI precontrattuale (contestualmente al contratto) e del relativo
allegato, occorre inserire manualmente nel campo “Extra ii” i premi di polizza proposti (€
2.206,27); tale valore deve essere maggiore o uguale a quello inserito nel campo “Extra
i.”
Il calcolo del TAEG avviene secondo le stesse modalità anche per le altre tipologie di
prestiti, aziendali o personali non rientranti nella normativa del credito al consumo; il
campo “Extra i.” deve essere sempre valorizzato con i premi di polizza
proposti/sottoscritti, con le stesse logiche (il campo “Extra ii” è invece bloccato).
27/02/2017 57Puoi anche leggere