DISCIPLINARE DI PRODUZIONE - Latte crudo vaccino di alta qualità - SOLO LATTE LUCANO
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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Latte crudo vaccino di alta qualità Disciplinate realizzato nell’ambito della Sottomisura 9.1 del PSR Basilicata 2014-2020 OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 1. Premessa Il presente lavoro è frutto di un lungo percorso avviatosi l’ormai lontano 23 gennaio 2016 con la costituzione di una cooperativa di allevatori vaccini su successivamente sarebbe diventata una Organizzazione di Produttori. Il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Basilicata avveniva in data 28 aprile 2017 con Determina Dirigenziale N. 14 AG2017/D.00273. Ma ancora, questo gruppo di allevatori nel novembre 2018 proponeva un progetto di filiera alla regione Basilicata appunto dal titolo Solo Latte Lucano (SLL) contraddistinto dal marchio . Anche questa progettualità è stata accolta dalla Regione Basilicata con Determina Dirigenziale del 17/10/2019 n. 991. L’OP, unica riconosciuta in Basilicata per il settore latte vaccino, è un punto di riferimento per l’intero compato lucano. I programmi di sviluppo stanno raggiungendo livelli inaspettati sino a qualche anno fa e questo ci fa bene sperare per il futuro. La realizzazione di un Disciplinare di Produzione rappresnta un punto imprescindibile di tutta la politica di sviluppo portata avanti dagli allevatori. L’obiettivo è quello di darsi regole comuni per la produzione affinché l’intera filiera ne possa trarre giovamento. Pertanto, a supporto del marchio di qualità Solo Latte Lucano , l’OP pLatano Melandro Latte, ha ritenuto opportuno operare sulla filiera del latte crudo partendo dalla produzione di latte per giungere tutti gli altri livelli della filiera. Sulla base di tali considerazioni l’OP pLatano Melandro Latte ha definito e documentato nel presente Disciplinare di produzione le condizioni generali, le modalità operative per la produzione e le caratteristiche microbiologiche, chimiche organolettiche del latte crudo di alta qualità, destinato alla trasformazione e al consumo. I produttori, per poter identificare il loro prodotto con il marchio Solo Latte Lucano , devono attuare, durante tutto il ciclo produttivo, le disposizioni riportate nel presente disciplinare di produzione. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano Le modalità di produzione riportate nel presente disciplinare si propongono di garantire la qualità del prodotto finale nello spirito delle norme europee e nazionali, nell’ottica della completa soddisfazione del consumatore finale. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 2. Introduzione 2.1. Composizione della filiera Di seguito si riportano alcune caratteristiche degli operatori che intervengono nella filiera del latte crudo qualità Solo Latte Lucano . Produttori: aziende agricole in possesso del riconoscimento o registrazione ASL di competenza che producono e vendono latte crudo alta qualità. 2.2. Adesione al Marchio I produttori che intendono produrre e vendere latte crudo di alta qualità usufruendo del marchio Solo Latte Lucano dovranno compilare una richiesta (“Domanda di adesione Sistema di tracciabilità Solo Latte Lucano ” (MD-01)) da consegnare all’OP Platano Melandro Latte nel quale si impegnano ad applicare i requisiti definiti nel presente Disciplinare di produzione. 2.3. Schema di controllo L’uso del marchio Solo Latte Lucano è subordinato al soddisfacimento dei fattori riportati nei paragrafi successivi del presente Disciplinare, per il cui riscontro l’OP Platano Melandro Latte svolge specifiche verifiche (che possono essere di tipo analitico e/o ispettivo). Le verifiche saranno programmate solo dopo invio della richiesta (A-01) e adeguamento del Produttore al presente Disciplinare di Produzione. A domanda accettata e a seguito dei controlli di conformità, l’OP Platano Melandro Latte attribuisce un codice univoco di identificazione al Produttore: “Codice Marchio”. Tale codice autorizza il Produttore a OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano produrre e vendere latte crudo di alta qualità con il marchio Solo Latte Lucano . I dati identificativi di ciascun Produttore aderente al marchio sono registrati e mantenuti aggiornati dagli incaricati dell’OP Platano Melandro Latte in apposito elenco (vedi sito internet sololattelucano.it che sarà disponibile nel secondo semestre 2020). La validità dell’inserimento è subordinata al mantenimento da parte del Produttore delle caratteristiche di idoneità. Per il mantenimento della qualifica sono periodicamente programmate dall’OP Platano Melandro Latte delle verifiche di sorveglianza. Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento del Marchio Solo Latte Lucano – A-02. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 3. Definizioni Bovine sottoposte a controllo Vacche presenti in allevamento da almeno due mesi (sia nella fase di lattazione che in quella di asciutta) e tutte le manze gravide a partire dal settimo mese di gestazione. Codice Marchio Codice univoco di identificazione rilasciato al Produttore richiedente dall’OP Platano Melandro Latte a seguito dei controlli di conformità. Commercializzazione la detenzione, il deposito e l’esposizione di latte ai fini della vendita al minuto esclusivamente al consumatore, nonché la vendita medesima Latte crudo Latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici: • filtrazione ottenuta con filtri idonei ad eliminare solamente i corpi estranei del latte; • refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento (entro 30 minuti dal termine della mungitura) di una temperatura compresa tra 0°C e +4°; • deposito, alla temperatura di cui al punto precedente, ed agitazione meccanica fino al momento del trasporto per la vendita; Non Conformità Non soddisfacimento dei requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di Produzione e nella documentazione ad esso collegata. Richiedente: Produttore che richiede all’OP Platano Melandro l’uso del marchio Solo Latte Lucano . OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 4. Descrizione del prodotto finito 4.1 Prodotto 1. latte crudo di alta qualità conforme alla normativa vigente. 4.2. Specifiche tecniche Caratteristiche chimiche (media geometrica degli ultimi tre mesi) 1. latte crudo di alta qualità conforme alla normativa vigente. Caratteristiche microbiologiche 2. latte crudo di alta qualità conforme alla normativa vigente Modalità di consegna e trasporto: Durante tutte le operazioni di trasporto e consegna dovrà essere garantito il mantenimento della catena del freddo. 3. consegna: automezzo refrigerato 4. conservazione: ≤ + 4°C 4.3. Specifiche commerciali Il latte crudo di alta qualità viene ritirato presso il Produttore, il quale, unitamente al trasportatore, compilano il Modello A-03, sul quale, fra l’altro viene specificato: a) Data e ora del ritiro; OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano b) Data di mungitura; c) Lotto di produzione; d) Luogo del ritiro e georeferenziazione fotografica; e) Il mezzo che ritira il latte deve riportare ben visibile il la dicitura TRASPORTIAMO SOLO LATTE LUCANO, unitamente al Marchio . OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 5. Descrizione del processo di produzione Le fasi di produzione del latte crudo di alta qualità sono schematicamente rappresentate nel diagramma di flusso riportato nella Figura 01 Acquisto foraggi e mangimi Produzione foraggi e cereali Stoccaggio foraggi, mangimi e cereali da sfarinare Preparazione Acqua razione abbeveraggio alimentare bovine Alimentazione delle bovine Bovine in lattazione Mungitura Stoccaggio latte Trasporto Consegna ai caseifici OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 5.1. Griglia dei requisiti riferiti al processo produttivo Il prodotto commercializzato è latte munto, refrigerato, consegnato ai caseifici. A garanzia delle caratteristiche sopra espresse di seguito sono riportati i requisiti che nelle varie fasi di processo il produttore deve rispettare. Questo in aggiunta e fatto salvo tutto quanto di competenza dell’ASL in materia di benessere animale, farmacovigilanza, bonifica sanitaria obbligatoria e vigilanza veterinaria permanente. REQUISITO FASE OGGETTO DESCRIZIONE Il latte crudo deve essere prodotto esclusivamente dall’azienda Origine del latte crudo responsabile del conferimento a marchio Solo Latte Lucano , in conformità al presente Disciplinare. Produzione del latte crudo Individuazione delle bovine in lattazione secondo quanto previsto al Bovine in lattazione paragrafo 7.1 Predisposizione di un documento di autocontrollo aziendale in conformità Intero processo produttivo al capitolo 6.2. Predisposizione e aggiornamento della razione alimentare secondo quanto previsto al paragrafo 7.1. La razione attiva dovrà riportare la firma Razione alimentare dell’alimentarista mentre quelle superate dovranno essere archiviate per un periodo minimo di 12 mesi. Alimentazione Approvvigionamento foraggi Almeno per il 50% derivanti da autoproduzione. Prima della somministrazione della razione giornaliera dovranno essere Pulizia mangiatoie rimossi i residui relativi al pasto precedente. Negli abbeveratoi non deve essere ravvisabile la presenza di sporcizia (es.: Pulizia abbeveratoi alghe, ecc.). L’azienda deve individuare formalmente il responsabile veterinario Cure e profilassi sanitaria non dell’allevamento (il nome del quale dovrà essere indicato nel documento di obbligatoria. autocontrollo). E’ fatto obbligo per l’azienda dotarsi di un protocollo minimo di Profilassi sanitaria biosicurezza. L’azienda deve disporre di attestazione rilasciata dall’autorità competente Benessere animale che dichiari il rispetto del benessere animale previsto dalla normativa Gestione della vigente. mandria Colorazione rossa (o altro colore utile a tale scopo) di arti posteriori e mammella degli animali per i quali in seguito a controllo veterinario si sia ravvisata la necessità di trattare l’animale con farmaci richiedenti tempi di Identificazione degli animali “trattati”. sospensione. La terapia e l’indicazione dei tempi di sospensione del latte dovranno essere documentati (dovrà essere riportata chiaramente la data di riabilitazione al conferimento). Prima di riammettere il capo in lattazione eseguire almeno un controllo Inserimento dei capi trattati in (Delvotest o analisi di laboratorio) sul latte della singola bovina sottoposta a lattazione trattamento antibiotico per rilevare l’eventuale presenza di inibenti. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano REQUISITO FASE OGGETTO DESCRIZIONE Dovrà essere predisposta opportuna procedura relativa all’esecuzione delle operazioni di mungitura. Essa dovrà prevedere Esecuzione della mungitura obbligatoriamente un trattamento di pre e post disinfezione del capezzolo con prodotti autorizzati dal Ministero della Sanità Sono impiegati filtri di mungitura che dovranno essere cambiati ad Filtri di mungitura ogni mungitura In seguito alla mungitura di animali “trattati” o comunque evidenzianti problemi i gruppi di mungitura prima di essere Pulizia dei gruppi di mungitura riutilizzati, dovranno essere accuratamente lavati. In alternativa, tali Mungitura animali, dovranno essere munti per ultimi La procedura inerente le operazioni di lavaggio deve essere documentata: in essa devono essere indicate le modalità e la Pulizia della sala di mungitura e frequenza di esecuzione delle operazioni nonchè i prodotti degli impianti. impiegati con le relative dosi. E’ fatto obbligo di conservare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati. E fatto obbligo per l’azienda effettuare il controllo della funzionalità Controllo efficienza impianto di dell’impianto a cura di un tecnico qualificato. L’esito di tale mungitura controllo dovrà essere verbalizzato ed il verbale archiviato. La frequenza con la quale si dovrà procedere alla sostituzione delle Sostituzione tettarelle tettarelle non dovrà eccedere i termini indicati dalla ditta fornitrice. E fatto obbligo per l’azienda effettuare il controllo della funzionalità dell’impianto con cadenza almeno mensile utilizzando un Controllo funzionalità impianto di termometro provvisto di rapporto di taratura valido. L’esito di tale refrigerazione controllo dovrà essere registrato su apposito modello A-04 ed archiviato. La temperatura del latte in cisterna dovrà abbassarsi a 4° C in un Raffreddamento del latte tempo max di 30’ dal termine della mungitura. Tale temperatura Stoccaggio dovrà poi, essere sempre mantenuta entro detto limite. Il latte deve essere segregato in contenitori opportunamente Segregazione del latte proveniente identificati ed il loro contenuto dovrà essere adeguatamente da animali “trattati” smaltito. Dopo ogni svuotamento la cisterna dovrà essere pulita. La procedura inerente le operazioni di lavaggio deve essere Pulizia della cisterna refrigerata documentata: in essa devono essere indicate le modalità di esecuzione, i prodotti impiegati e le relative dosi. Compilare con attenzione il Modello A-03 con tutte le indicazioni inerenti il Alla raccolta presso I produttori lotto, la data di mungitura, compreso la foto georeferenziata del ritiro. Raccolta e La procedura riguardante le operazioni di distribuzione presso I distribuzione ai caseifici deve essere documentata e deve evidenziare un sistema di caseifici monitoraggio della temperatura durante tutte le fasi fino alla Fasi della distribuzione consegna. In nessun caso, a seguito di qualsiasi controllo sul prodotto in qualsiasi momento, la temperatura rilevata deve superare gli 8°C. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 6. Prove e controlli 6.1. Piano dei controlli e delle prove La garanzia di qualità per il latte crudo oggetto del presente documento si basa sul controllo dell’intero ciclo di produzione. A tal fine il Produttore deve effettuare dei controlli di processo e delle prove analitiche che conducano, sulla base di criteri oggettivi e verificabili, alla valutazione della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza e salubrità. Nell’allegato 02 viene riportato il “Piano dei controlli e delle prove”. 6.2. Sistema di autocontrollo Il produttore deve avere in atto un sistema di prevenzione dei rischi e controllo dei punti critici secondo il metodo HACCP nel rispetto della normativa vigente, istruzioni operative e procedure aziendali per garantire un sistema di lavoro costante basato sulla profilassi. L’applicazione del sistema HACCP deve essere svolta nelle fasi di raccolta e distribuzione del latte ai caseifici, ma anche nelle fasi a monte. Dovranno, quindi, essere controllati: lo stato di salute degli animali, le operazioni di mungitura, gli alimenti e la preparazione quotidiana della razione. 6.3. Gestione verifiche ispettive I Produttori hanno il compito di svolgere almeno una volta l’anno specifica verifica ispettiva utilizzando la “Lista di riscontro latte crudo a marchio Solo Latte Lucano ” (A-05). I risultati delle verifiche ispettive sono registrati nell’apposito spazio presente nella lista di riscontro utilizzata. L’OP Platano Melandro Latte si riserva di chiedere copia del modello A-05 per gli eventuali controlli. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 6.4. Gestione delle non conformità Qualora fossero rilevate non conformità sul prodotto è cura del Produttore, dopo aver segregato e identificato il prodotto per evitarne la commercializzazione, provvedere al loro trattamento. In funzione della gravità e della tipologia di non conformità, il Produttore individua l’azione da attuare. L’azione, il responsabile della sua attuazione e la tempistica vengono registrate sulla scheda “Rapporto non conformità” (A-06). Il Produttore ha il compito di verificare l’attuazione e l’efficacia dell’Azione correttiva intrapresa. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 7. Rintracciabilità 7.1. Identificazione e rintracciabilità Nella tabella sottostante sono riepilogati gli elementi di tracciabilità (identificazione e registrazione) da adottare in ogni fase del ciclo produttivo. FASE PRODOTTO ELEMENTI PER LA TRACCIABILITA’ DOCUMENTI / DA REGISTRAZIONI RINTRACIARE Acquisto foraggi, Nome alimento - Bolle/fatture di mangimi, - Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o acquisto integratori, data acquisto/produzione) - MD-06 Produzione di - Quantità foraggi e cereali - Data/periodo di produzione/acquisto Stoccaggio foraggi Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o - Bolle/fatture di – mangimi - Foraggi, mangimi, data acquisto/produzione) acquisto integratori integratori, Produzione di foraggi - Identificazione area di stoccaggio - Mappa-Registro e cereali aziendale Preparazione - Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o - Razione alimentare razione alimentare data acquisto/produzione) - MD-06 - Quantità di ogni alimento - Data/periodo utilizzo alimento OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano FASE PRODOTTO ELEMENTI PER LA TRACCIABILITA’ DOCUMENTI / DA REGISTRAZIONI RINTRACIARE Abbeveraggio delle Acqua - Identificazione tipo acqua (pozzo – acquedotto) - Bollette acqua bovine - Data/Periodo di utilizzo - Registro aziendale - Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o data acquisto/produzione) Alimentazione - Razione alimentare giornaliera delle Alimento-Bovine in lattazione - Quantità di ogni alimento - Modello A-06 bovine - Data utilizzo alimento - Modello A-07 - Codici identificativi bovine in lattazione - Codice ASL identificativo dell’azienda Bovine in Bovine in lattazione lattazione - Codici identificativi bovine in lattazione - Modello A-07 - Data/periodo Bovine in infermeria Mungitura bovine - Codici identificativi bovine in infermeria - Registro aziendale in infermeria - Data/periodo in infermeria Bovine in - Codici identificativi bovine in lattazione mungitura Latte crudo - Modello A-07 giornaliera - Data di produzione - Registro aziendale - Quantità prodotta - Codice di identificazione dei frigo Stoccaggio latte - Modello A-07 Latte crudo della giornata - Quantità di latte prodotto/stoccato - Registro aziendale - Data di stoccaggio - Lotto Raccolta e consegna del latte Caseificio - Targa del mezzo di trasporto - Bolla di trasporto ai caseifici destinatario del latte crudo - Data di consegna - MD-08 - Cliente OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 8. Principali documenti di riferimento a) Regolamento del Marchio Solo Latte Lucano b) Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte c) Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari d) DM 14/1/2005: linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 7 febbraio 2005 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte". e) Regolamento (ce) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari f) Regolamento (CE) N. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale g) Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 9. Allegati e modelli Al presente Disciplinare sono collegati i seguenti documenti: ALLEGATI Allegato nr. 01 Piano dei controlli e delle prove analitiche MODELLI: • Modello A-01 Domanda di ammisione del produttore al sistema dei controlli e al sistema di tracciabilita del Marchio Solo Latte Lucano • Modello A-02 Regolamento del Marchio Solo Latte Lucano • Modello A-03 Consegna latte dal Produttore al Trasportatore • Modello A-04 Controllo funzionale degli impianti di refrigerazione del latte • Modello A-05 Controllo Ispettivo interno da parte del Produttore • Modello A-06 Non conformità • Modello A-07 Controllo razione alimentare I modelli sopra elencati sono documenti obbligatori per l’adesione al sistema di certificazione e tracciabilità del latte commercializzato con il Marchio Solo Latte Lucano . I documenti suddetti devono essere conservati almeno per tre anni e possono essere sia su supporto cartaceo che informatico. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano ALLEGATO 1 – PIANO DEI CONTROLLI DELLE PROVE ANALITICHE Fase processo Matrice Trattamento Responsabilità Criticità Tipo di controllo Frequenza Riferimenti accetabilità Registrazione / prodotto campionamento non conformità (ed esecutore) Latte non Latte non Materia grassa Campio di latte Non inferiore al 3.5% 2 volte al destinato al Laboratorio Certificato di adatto alla Materia proteica ottenuto dopo la Non inferiore a 3,2 g/lt mese esterno analisi trasformazione Acido lattico mungitura Non superiore a 30ppm marchio Presenza Latte non Campio di latte sostanze 2 volte al destinato al Test rapidi ottenuto dopo la Assenza Azienda Registro interno inibenti nel mese mungitura latte marchio Presenza Latte non Campio di latte detergenti e 2 volte al destinato al Test rapidi ottenuto dopo la Assenza Azienda Registro interno disinfettanti di mese mungitura pulizia marchio Latte destinato Presenza di allo Campio di latte aflatossine 6 volte al smaltimento, Laboratorio Certificato di Aflatossine M1 ottenuto dopo la ≤ 50 ppb superiore ai mese verificare esterno analisi mungitura Produzione limiti fissati razione del latte alimentare crudo ≤ 25.000 u.f.c./ml (media Tenore di germi a calcolata su 2 mesi con 30°C Latte non Superamento Campio di latte almeno 2 prelievi a mese) 2 volte al destinato al Laboratorio Certificato di dei criteri del ottenuto dopo la ≤ 300.000 u.f.c./ml mese esterno analisi latte crudo mungitura (media calcolata su 3 marchio mesi con almeno 2 Cellule somatiche prelievi al mese) Presenza di Ripristino corpi funzionalità del particellari Integrità e pulizia Ad ogni filtro e Nessuno Filtro integro e pulito Azienda Registro interno organici ed del filtro mungitura ulteriore inorganici nel filtrazione del latte latte Latte non Campione di latte Aggiunta di 6 volte destinato al Laboratorio Certificato di Crioscopia ottenuto dopo la ≤ -0,520 °C acqua nel latte l’anno esterno analisi mungitura marchio Ripristino delle Aumento della Stoccaggio Temperature di Latte stoccato su condizioni di carica Ogni giorno ≤ 4 °C Azienda Modello A-04 del latte conservazione ogni refrigeratore corretta microbica conservazione ≤ 4 °C Consegna del Aumento della Ripristino delle Temperatura di Ogni ≤ 9 °C tollerati durante il latte al carica Camion di trasporto condizioni di Azienda Registro interno trasporto trasporto tempo di distribuzione ai caseificio microbica temperatura caseifici OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano Articolo 1 – Premessa 1. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano, con lo scopo di valorizzare e promuovere il latte vaccino lucano hanno istituito un marchio collettivo denominato Solo Latte Lucano (vedi art. 16). L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano sono titolari del suddetto Marchio. 2. Con l'Istituzione del marchio Solo Latte Lucano l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si propongono di promuovere lo sviluppo della filiera del latte per la trasformazione e in particolare per il latte vaccino. In particolare il marchio sarà utilizzato per contraddistinguere: il latte vaccino crudo da destinare alla produzione di formaggi e paste filate. 3. II marchio si propone di valorizzare le attività zootecniche, i processi, le lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio lucano in relazione ai seguenti aspetti: a) Qualità, sicurezza alimentare e salubrità dei prodotti con l'obiettivo di promuovere: • l'utilizzo di fattori produttivi idonei per produzioni di qualità; • lo sviluppo di sistemi produttivi adeguati al fine di evitare contaminazioni al prodotto e garantirne la qualità; • lo sviluppo di sistemi di controllo dei parametri tossicologici per la qualità e la sicurezza alimentare; • la messa a punto di sistemi che possano misurare e documentare se I fattori individuati sono o meno gestiti correttamente. b) Salvaguardia ambientale con l'obiettivo di promuovere: • l'utilizzo di prodotti eco-compatibili, a basso impatto ambientale; • il risparmio energetico; • la valorizzazione sistemi dl produzione eco-compatibili e l'applicazione di tecniche innovative; • tecniche di difesa rispettose dell'ambiente; • la pianificazione di interventi nel rispetto del basso utilizzo della chimica; • l'applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale; • la corretta gestione dei reflui zootecnici per utilizzazione agronomica. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano c) Rintracciabilità con l'obiettivo di promuovere: • chiarezza nelle eventuali responsabilità; • procedure dl ritiro dal mercato In modo mirato del prodotto non conforme, • la sicurezza alimentare a garanzia del consumatore; • la disponibilità di elementi per documentare i vari passaggi compiuti lungo la filiera. 4. Il Marchio è concesso in uso alle Imprese di cui all'art. 02 che: a) presentano formale Domanda d'uso (vedi art. 03); b) osservano e si impegnano ad osservare nel tempo le disposizioni del presente Regolamento e quanto disposto negli specifici Disciplinari di Produzione di cui all'art. 15. c) superano positivamente i controlli previsti al presente Regolamento (vedi art. 5). 5. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano operano in tal senso al fine di: • tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio collettivo di cui sopra; • autorizzare i soggetti previsti dall'art. 2, ad utilizzare il suddetto marchio collettivo, determinando le modalità di concessione e d'uso del marchio stesso, nonché le relative sanzioni; • controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, che il marchio collettivo sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme. A r t . 2 . C h i p u ò a d e r i r e a l m a r c h i o Solo Latte Lucano 1. La richiesta d'uso del marchio di cui all'art. 01 può essere presentata da Produttori di latte vaccino e da Caseifici che utilizzano il latte crudo vaccino per la produzione di formaggi e paste filate e: a) realizzano, attraverso la propria attività, le finalità del marchio di cui all'art. 01.; b) svolgono attività per le quali è stato predisposto ed approvato dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano lo specifico Disciplinare di Produzione (vedi art. 15); c) risultano essere iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ovvero che svolgono attività d'impresa ai sensi della normativa vigente; OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano d) risultano essere In possesso di tutte te autorizzazione previste dalla normativa vigente. Art. 3. Richiesta di adesione al marchio Solo Latte Lucano 1. Le Imprese di cui all'art. 02 interessate all'uso del marchio Solo Latte Lucano devono presentare Domanda scritta di adesione al marchio. 2. Le Domande dl adesione devono essere presentate per lo specifico Disciplinare di Produzione Solo Latte Lucano (vedi art. 15). 3. Le Imprese devono utilizzare il modello di Domanda di adesione previsto dal Disciplinare di Produzione. Il modello per inoltrare la Domanda di adesione sarà disponibile dal secondo semestre 2020 sul sito Web sololattelucano.it. 4. Nella Domanda per la concessione d'uso del marchio deve essere riportato/dichiarato: o la denominazione e/o ragione sociale e/o nome e cognome dell'Impresa richiedente, indicando espressamente i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di persona giuridica; o l'indirizzo della sede amministrativa/operativa dell'Impresa richiedente (in caso di più sedi operative andranno indicati tutti gli indirizzi delle dette sedi); o informazioni sulle strutture produttive; o l'accettazione delle regole stabilite nel Disciplinare di Produzione e nel presente Regolamento (a tal proposito l'Impresa richiedente consegna all'atto della presentazione della Domanda copia del presente Regolamento firmato per accettazione); 5. L'Impresa richiedente deve compilare la Domanda In tutte le sue parti e farla firmare dal suo legale rappresentante. 6. La Domanda, corredata dl tutti gli allegati richiesti, deve essere inviata via pec a opplatanomelandro@open.legalmail.it. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano Art. 4. Esame della domanda di adesione al marchio 1. A ricezione della Domanda di cui all'art. 3 l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano avviano l'esame della Domanda entro 30 giorni dal protocollo della stessa. 2. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano verificano la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati e provvede a dare comunicazione scritta all'Impresa interessata circa gli esiti della verifica. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata. 3. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano hanno la facoltà di avvalersi dl Enti e/o di Organizzazioni specifiche, qualificate per le verifiche che dovesse ritenere opportuno. 4. Nei casi in cui la Domanda non risulti essere corredata della documentazione richiesta, l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano contattano l'Impresa richiedente al fine di sollecitare l'invio della documentazione mancante o eventuali integrazioni necessarie ai fini della valutazione. L'Impresa ha 30 giorni di tempo per presentare le integrazioni richieste pena la decadenza della Domanda: le integrazioni richieste devono essere inviate via pec a opplatanomelandro@open.legalmail.it. 5. Solo in caso di esito positivo dell'esame della Domanda l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano procederanno all'avvio dei controlli dl cui all'art. 5. 6. L'avvio dei controlli è comunque subordinato al pagamento da parte dell'Impresa richiedente delle somme previste nel presente Regolamento (vedi art. 20). Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano dell'avvio dell'esame della Domanda. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano Art. 5.C o n t r o l l i d i c o n f o r m i t à 1. Le verifiche sulla conformità delle imprese richiedenti ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di Produzione dichiarati nelle Domande, sono effettuate da un Organismo di Controllo Terzo e Indipendente (d'ora in poi Organismo di Controllo), secondo le modalità previste dal pian o di controlli relativi. 2. Con frequenze e modalità diverse, stabilite in base al tipo e alla criticità dei prodotti, le verifiche riportate nei piani di controllo possono prevedere: o ispezioni presso l'operatore basate su colloqui, esame dl documenti, verifica delle modalità operative adottate lungo tutta la filiera produttiva (es.: esame della documentazione tecnica prevista per le attività dl autocontrollo stabilite dal disciplinare, ispezioni dei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti, ecc.); o prelievo di campioni di prodotto ed esecuzione di esami analitici, secondo i piani di controllo specifici del Disciplinare di Produzione; 3. I piani di controllo sono approvati dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano. Copia dei suddetti piani, saranno disponibili sul sito Web sololattelucano.it a partire dal secondo semestre 2020. 4. L'Organismo di Controllo, su mandato dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano, procede alla programmazione delle verifiche, contattando entro 30 giorni l'Impresa richiedente. Il programma viene definito sulla base delle informazioni riportate nella Domanda presentata dall'Impresa richiedente e del piano dei controlli del Disciplinare di Produzione. 5. L'Organismo di Controllo provvederà a comunicare all’OP Platano Melandro Latte, all’Ati Solo Latte Lucano e all'Impresa richiedente la data e le attività di ispezione che andrà a svolgere. 6. Gli esiti del controllo sono registrati dall'Organismo di Controllo in specifici rapporti consegnati alll’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'ispezione. 7. Ove dalle verifiche di conformità emergano delle non conformità (ossia non rispetto dei requisiti specificati nel Disciplinare di Produzione relativo e/o nel presente Regolamento), queste vengono OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano registrate dall'Organismo di Controllo nei rapporti consegnati all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano. 8. Nel caso di non conformità gravi che pregiudicano la conformità al disciplinare di produzione, l'iter di concessione viene sospeso fino ad avvenuta risoluzione da parte dell'Impresa. Nel caso di non conformità che non pregiudicano la conformità al disciplinare di produzione oggetto dl controllo, l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si riservano di presentare formale richiesta dl azioni correttive da apportare a cura dell'Impresa richiedente entro un tempo stabilito. 9. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano provvederanno, tramite un ulteriore ispezione o controlli analitici, alla verifica della risoluzione delle non conformità rilevate. A tal proposito l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si riservano l'opportunità dl richiedere ulteriori verifiche al fine di valutare l'avvenuto adeguamento. Le ulteriori attività di verifica sono a carico dell'Impresa riddedente. 10. In caso di esito non conforme delle analisi sui campioni di prodotto prelevati durante il controllo, il risultato analitico viene comunicato dall’OP Platano Melandro Latte e dalll’Ati Solo Latte Lucano all'Impresa richiedente entro 10 giorni dal ricevimento del Rapporto dl Prova. L'Impresa richlecente dispone di 7 giorni per chiedere la ripetizione della prova. Qualora dalla ripetizione dovesse riconfermarsi l'esito non conforme, i costi di tale attività sono aggiuntivi a quelli già riconosciti in fase di avvio della domanda e da imputarsi all'Impresa richiedente . 11. L'Impresa richiedente si Impegna a consentire libero accesso all'Organismo di Controllo garantendo assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo. 12. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle verifiche entro il tempo indicato, comporta il non accoglimento della Domanda e verrà comunicato all'Impresa dall’OP Platano Melandro Latte e dalll’Ati Solo Latte Lucano. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano Art. 6. Concessione all'uso del marchio 1. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano istituiscono apposito Comitato del Marchio responsabile della concessione all'uso del Marchio Solo Latte Lucano . 2. Il Comitato del Marchio è composto almeno dai seguenti membri: o Il presidente dell’OP Platano Melandro Latte o suo delegato; o Il rappresentate legale del capofila dell’Ati Solo Latte Lucano o suo delegato; o Un tecnico esperto di agroalimentare e sistemi qualità; 3. L'Ufficio Marchio convoca le riunioni del Comitato del Marchio, e prepara, a chiusura dei controlli previsti all'art. 5, le pratiche relative ad ogni Impresa richiedente. Le pratiche sono comprensive delle Informazioni/decisioni relative all'esame della Domanda e degli esiti delle verifiche sulla conformità dell'Impresa richiedente. 4. Ogni singola pratica viene sottoposta e presentata dall'Ufficio Marchio all'esame del Comitato del Marchio che può decidere di: o rilasciare la concessione all'uso del Marchio senza condizioni; o non procedere alla concessione richiedendo verifiche supplementari e/o Integrazione di informazioni/dati/documenti; o bocciare la proposta di concessione. 5. Le decisioni del Comitato del Marchio sono insindacabili da parte dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano. Ogni riunione del Comitato del Marchio viene verbalizzata. 6. Un dipendente assunto con il progetto sottomisura 9.1 Psr Basilicat a 2014/2020, successivamente ratifica le procedure seguite durante l'iter di concessione e dispone sull'emissione del verbale d'istruttoria che riporta le attività svolte e le relative conclusioni. 7. Nel caso di esito positivo dell'esame del Comitato del Marchio, il dipendente assunto con il progetto sottomisura 9.1 Psr Basilicata 2014/2020 dispone per l'emissione di specifico Attestato che autorizza l'Impresa all'uso del Marchio Solo Latte Lucano . OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano Contestualmente viene assegnato all'Impresa richiedente II "Codice Marchio" che la identifica all'interno del Sistema di Marchio. 8. L'Attestato viene rilasciato all'Impresa richiedente singola. 9. L'emissione dell'Attestato e del relativo "Codice Marchio' è subordinato al pagamento dei corrispettivi da parte dell'Impresa richiedente (vedi alt. 20). 10. L'Impresa alla quale è stato concesso l'uso del Marchio viene Iscritta in apposito elenco aggiornato dall'Ufficio Marchio e consultabile nel sito web sololattelucano.it dal secondo semestre 2020. 11. Nel caso di esito negativo e/o nel caso in cui l'Impresa richiedente non accetti le conclusioni riportate nel verbale dl Istruttoria, potrà ricorrere secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente Regolamento. 12. La concessione all'uso del Marchio è tacitamente rinnovata salvo diversamente disposto dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano e/o dall'Impresa secondo le modalità previste nel presente Regolamento. 13. Art. 7. Diritti e doveri 1. Le Imprese che hanno ottenuto la concessione all'uso del Marchio hanno II diritto di utilizzarlo secondo le modalità e le forme stabilite nell'art. 15 del presente Regolamento. 2. La possibilità d'uso del Marchio è comunque subordinata al continuo rispetto de lle disposizioni riportate nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Produzione. A tal proposito l'Impresa si impegna nel mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione all'uso del Marchio. 3. L'Impresa si assoggetta alle verifiche dell'Organismo di Controllo consentendo libero accesso, assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo. SI impegna Inoltre ad attivare le OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano opportune azioni correttive necessarie alla risoluzione delle non conformità eventualmente rilevate dall'Organismo di Controllo. 4. L'Impresa non compie alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque ledere la reputazione del Marchio. in particolare non immette in commercio con II Marchio prodotti non conformi ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di Produzione; qualora questi fossero già stati immessi li ritira immediatamente dal mercato. 5. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente per Iscritto, all'Ufficio Marchio, ogni variazione del dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e/o Disciplinare di Produzione. 6. L'Impresa ha il diritto di reclamare (vedi art. 10) ed ove ritenuto opportuno ricorrere (vedi art. 11) contro le decisioni in materia di concessione all'uso del Marchio intraprese dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano. 7. L'Impresa ha il diritto di rinunciare all'uso del Marchio secondo le modalità stabilite nell'art. 12. 8. L'Impresa si impegna a corrispondere all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano quanto stabilito nel presente Regolamento all'art. 20, indipendentemente dal risultato. Art. 8. Sorveglianza 1. Il continuo rispetto, da parte dell'Impresa autorizzata, delle disposizioni riportate nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Produzione, è periodicamente verificato dall'Organismo di Controllo incaricato dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano, sulla base dei piani di controllo. 2. L'Impresa, attraverso debita documentazione di registrazione e secondo quanto previsto nel Disciplinare di Produzione, dovrà dare evidenza oggettiva all'Organismo di Controllo che tale conformità alle disposizioni sopra citate è stata mantenuta durante tutto il periodo di concessione. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 3. La frequenza, le modalità e i tipi di verifica sono stabiliti nei piani di controllo specifici per Disciplinare di Produzione, salvo diversamente disposto dal Comitato del Marchio. 4. L'Organismo di Controllo, con la collaborazione dell'Ufficio Marchio, procede alla programmazione delle verifiche. Il programma viene definito sulla base degli esiti delle precedenti verifiche e del piano dei controlli del Disciplinare di Produzione. 5. Le verifiche possono essere programmate e/o a sorpresa. 6. In caso di verifiche programmate, l'Organismo dl Controllo provvederà a darne comunicazione all'Impresa indicando le attività che svolgerà e la data dl attuazione. 7. Le modalità dl esecuzione delle verifiche e la gestione delle eventuali non conformità emerse avviene con le stesse procedure stabilite all'art. 05. 8. Nel caso in cui l'Impresa comunichi all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano variazioni/situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti statiliti nel presente Regolamento e/o Disciplinare di Produzione, l'Ufficio Marchio si riserva di programmare tutte le azioni necessarie a verificarne la conformità. Art. 9. Sanzioni 1. Salvo dolo e/o colpa grave, le non conformità provocate da un non rispetto de i requisiti stabiliti dal presente Regolamento e/o dal Disciplinare di Produzione, possono essere sottoposte ad un sistema sanzionatorio. 2. Le sanzioni prevedono l'interruzione dell'uso del Marchio che va da un minimo di 30 glomi di sospensione fino alla revoca della concessione; in relazione della gravità e/o reiterazione della non conformità rilevata. Quanto detto fatto salvo Il diritto di rivalsa, nelle sedi più opportune, a seguito di danni provocati all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano e al marchio Solo Latte Lucano . 3. La revoca della concessione all'uso del Marchio viene comunque avviata in occasione di: OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano o rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano per oltre 30 giorni dopo il ricevimento della diffida inviata all'Impresa per lettera raccomandata; o fallimento o liquidazione dell'Impresa; 4. Il Comitato del Marchio è responsabile dell'applicazione delle sanzioni suddette. 5. Le sanzioni, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicate all'Impresa dall'Ufficio Marchio attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. 6. In caso di sospensione, l'Impresa sanzionata non potrà utilizzare il Marchio per tutto il periodo stabilito: potrà tornare ad utilizzarlo solo al termine del periodo di sospensione e comunque solo dopo aver comunicato e dimostrato all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano di aver regolarizzato la propria posizione. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si riservano di programmare delle verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni richieste. Art. 10. Piano delle comunicazioni 1. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si impegnano a sviluppare l'attività di comunicazione e promozione del marchio, valorizzando tutti gli strumenti che riterranno più idonei; 2. Nel quadro del piano delle comunicazioni sarà facoltà dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano rendere noti, oltre agli elenchi degli aderenti al marchio anche, sanzioni comminate e inadempienze riscontrate nel rispetto della legislazione vigente in tema di privacy; Art. Il. Reclami 1. Reclami su disservizi provocati dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano in materia di Marchio Solo Latte Lucano possono essere presentati dalle Imprese e da tutte le parti interessate in forma scritta all'Ufficio Marchio. La modulistica da utilizzare sarà scaricabile dal sito sololattelucano.it dal secondo semetre 2020 o può essere richiesta all'Ufficio Marchio. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano 2. L'Ufficio Marchio provvede affinché siano avviate le verifiche necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e se del caso intraprendere con sollecitudine le necessarie azioni correttive per la risoluzione delle cause che l'hanno determinato. Art. 12. Ricorsi 1. Nel caso in cui l'Impresa non concordi con le valutazioni espresse dagli Organi decisionali dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano, può presentare ricorso scritto che verrà valutato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Basilicata. 2. Il ricorso dovrà essere presentato all'Ufficio Marchio entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano. 3. La Camera Arbitrale è indipendente dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano e i suoi giudizi sono insindacabili. 4. La decisione della Camera Arbitrale è comunicata all'Impresa per Iscritto a cura dell'Ufficio Marchio. 5. In caso di esito negativo del ricorso presentato, le spese re lative sono a carico dell'Impresa. Art. 13. Rinuncia 1. L'Impresa ha il diritto di rinunciare all'uso del marchio 2. In tal caso deve inviare all'Ufficio Marchio la richiesta di rinuncia attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano Art. 14. Azioni successive alla revoca/rinuncia 1. Le Imprese oggetto di revoca e/o rinuncia devono: o cessare l'uso del Marchio; o eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. il Marchio ed ogni riferimento alla dicitura Solo Latte Lucano ; o restituire gli originali delle autorizzazioni concesse dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano. 2. In caso di inosservanza di tali disposizioni, l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si riservano di ricorrere a vie legali. 3. L'Ufficio Marchio dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano, in caso di revoca e/o rinuncia dell'impresa autorizzata, provvederà ad escluderla dagli elenchi pubblicati sul sito web sololattelucano.it. Art. 15. Disciplinare di Produzione 1. Il Disciplinare di Produzione contiene le prescrizioni che le imprese devono rispettare per ottenere la concessione all'uso del Marchio. 2. Il Disciplinare di Produzione è di proprietà dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano. Art. 16. II Marchio e sue modalità d'uso 1. Il Marchio è cosi denominato: Solo Latte Lucano ; 2. DI seguito è riportata la descrizione del Marchio: li marchio è stato costruito in figure geometriche mantenendo un corretto equilibrio tra le forme grafiche. La scelta degli elementi grafici, in un gioco di chiaro scuro che esalta maggiormente l’unicità del marchio, è legata ai criteri OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano tematici riguardanti il riferimento territoriale della lucania e la goccia bianca che rappresenta appunto il latte lucano. 3- Il Marchio deve essere utilizzato dall'Impresa nel rispetto delle seguenti norme: o Potrà essere riprodotto utilizzando i colori del marchio registrato da richiedere all’Ufficio Marchi dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano. Il carattere da utilizzare per la dicitura è Textile Regular. o nel caso di riduzione o ingrandimento del Marchio, devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali. o dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere il prodotto per il quale si è ottenuto la concessione da parte dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano. o potrà essere applicato come etichetta sui prodotti o sugli involucri, come incisione o rilievo e usato altresì per carta da lettera, stampati, buste e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere. • dovrà essere utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione dell'Impresa concessionaria. Non potrà invece essere affiancato ad altri marchi, icone e sponsor. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano o dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia. 4. In ogni caso l'Impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l'uso del marchio e per quelli non. 5. La pubblicità relativa al Marchio è vietata quando l'Impresa non sia ancora stata autorizzata dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano ed in caso di sospensione, cancellazione o rinuncia dell'iscrizione dagli elenchi dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano; 6. Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Marchio. 7. L'uso del Marchio In modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, comporterà per l'Impresa l'immediata revoca della concessione all'uso del Marchio. Art. 17. Modifiche delle norme e/o delle condizioni 1. Copie aggiornate dl tutti I documenti (es.: presente Regolamento, Disciplinari di Produzione, Tariffario, ecc.) collegati al Marchio Solo Latte Lucano saranno disponibili sul sito web sololattelucano.it dal secondo semestre 2020 o presso l'Ufficio Marchio. 2. Qualora venissero apportate delle variazioni ai documenti sopra menzionati, l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano daranno tempestiva comunicazione scritta alle Imprese già autorizzate e/o con domanda in corso di esame. OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
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