Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
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Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia Vicenza, 3 marzo 2011 Maria Letizia Cipriani
La crescente globalizzazione del commercio, lo sviluppo di nuovi mercati e i cambiamenti nei metodi e nella velocità di circolazione delle merci richiedono alle amministrazioni doganali degli Stati membri di rafforzare le relazioni tra loro e con le imprese, con gli ambienti giuridici e scientifici e con gli operatori attivi nel commercio con l’estero.
Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’U.E. sono entrate in vigore le novità introdotte con i Regolamenti (CE) n° 648/2005 e n° 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario (Reg (CE) n° 2913/1992) e le Disposizioni di Applicazione del Codice (Reg. (CE) n° 2454/1993), in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO/semplificazioni doganali, o AEO/Sicurezza, o AEO/semplificazioni doganali e Sicurezza, tutti con valenza comunitaria. Il programma di certificazione comunitaria si applica agli operatori economici e ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia ai fabbricanti, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.
1. Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (“Pacchetto di sicurezza”) 2. Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18.12.2006 che modifica il Regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) 2913/92
Art. 5 bis del Reg. (CEE) n. 2913/92(CDC) come modificato dal Reg.(CE) n. 648/2005 Artt. da 14 bis a 14 quinvicies del Reg. (CEE) 2454/93 (DAC) come modificato dal Reg. (CE) 1875/2006.
Modello comunitario Compact A.E.O. descritto nel documento TAXUD/1452/2006 relativo alla metodologia di controllo A.E.O. (metodo di mappatura dei rischi e orientamenti su norme e criteri) Orientamenti sulle condizioni e criteri per il rilascio del certificato A.E.O. (Doc. TAXUD/1450/2006 –versione del 29.06.2007)
Accresciuto bisogno di sicurezza; Maggiore necessità di tutelare le catene logistiche internazionali; Tradizione comunitaria di operatori economici affidabili; Estensione del concetto di “operatori affidabili” agli operatori “sicuri”.
Il concetto di “status” è relativamente nuovo nel diritto comunitario. Emerge nel corso degli ultimi decenni, proprio nell’ambito del diritto doganale, per individuare una specifica posizione giuridica fonte di un complesso variabile di diritti e obblighi.
Vari sono gli esempi di Status nella normativa comunitaria tuttavia, l’A.E.O. presenta una importante novità: Si tratta infatti dell’unico riconoscimento concesso dalle autorità doganali nazionali ad essere valido sull’intero territorio comunitario.
Attribuisce agli operatori una posizione specifica nella catena logistica internazionale individuandoli come membri sicuri, garantiti e affidabili; Attribuisce un marchio “di qualità” riconoscibile da clienti e partner commerciali; Consente di beneficiare di procedure semplificate doganali e di controlli in materia di sicurezza agevolati.
Gli operatori economici ai sensi dell’art.1, punto 12 delle DAC per operatore economico di intende “una persona che nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”.
Il richiedente; Le persone responsabili della società o che ne esercitano il controllo di gestione; Il rappresentante legale; La persona responsabile delle questioni doganali all’interno della società: Non devono aver commesso, nell’arco dei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza, una infrazione grave o infrazioni reiterate alla regolamentazione doganale.
Il richiedente, se persona fisica, non deve essere stato condannato per un reato grave commesso in relazione alla sua attività economica e/o non è in corso una procedura di fallimento oppure Il rappresentante legale del richiedente non deve essere stato condannato per una violazione grave della regolamentazione doganale o per una violazione grave in relazione alla sua carica.
Produttore: garantire la sicurezza del processo di fabbricazione dei suoi prodotti; garantire la sicurezza della fornitura dei prodotti ai clienti.
Garantire la correttezza dei dati e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione e delle dichiarazioni sommarie di uscita (qualora sia lui stesso a presentarle) Garantire la sicurezza della fornitura delle merci, al vettore, allo spedizioniere o all’agente doganale.
Attribuire una destinazione doganale alle merci presentate in dogana; Garantire che la dichiarazione di importazione e/o la dichiarazione sommaria siano corrette e presentate nei termini previsti (in caso sia lui stesso a presentarla/e); Applicare le formalità giuridiche necessarie in conformità con la normativa doganale relativa all’importazione delle merci; Garantire la sicurezza del ricevimento delle merci.
o Garantire che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale e rispettare gli obblighi imposti dalle norme; o Rispettare le condizioni particolari specificate nell’autorizzazione; o Fornire adeguata protezione contro le intrusioni esterne; o Fornire protezione contro l’accesso non autorizzato alle merci, sostituzione o manomissione delle stesse.
Applicare le norme sulle formalità relative al trasporto; Garantire la sicurezza del trasporto delle merci; Applicare, se del caso, le norme in materia di dichiarazioni sommarie.
- Applicare le disposizioni necessarie, in conformità con le norme doganali corrispondenti al tipo di rappresentanza, per vincolare le merci ad un regime doganale; - In caso di rappresentanza indiretta, garantire che le dichiarazioni doganali o sommarie siano corrette e presentate nei termini previsti.
Garantire la sicurezza del trasporto delle merci; Fornire la necessaria documentazione; Applicare le difformità giuridiche necessarie in conformità del diritto comunitario.
A) Certificato A.E.O Semplificazioni doganali Criteri da soddisfare:obblighi doganali,sistema contabile e solvibilità finanziaria. B) Certificato A.E.O. Sicurezza Criteri da soddisfare:obblighi doganali,sistema contabile, solvibilità finanziaria e misure di sicurezza adeguate . C) Certificato A.E.O. Semplificazioni Doganali/Sicurezza Criteri da soddisfare:obblighi doganali,sistema contabile, solvibilità finanziaria e misure di sicurezza adeguate .
Diretti Meno controlli fisici e documentali (cert. A,B,C); Trattamento prioritario delle spedizioni, se selezionate per controllo (cert. A,B,C); Scelta del luogo presso cui effettuare i controlli (cert. A,B,C); Maggiore facilità nell’ottenere le semplificazioni doganali (cert. A,B,C): Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie(cert. B,C);
Comunicazione preventiva (cert. B,C); Mutuo riconoscimento (cert. B,C) Indiretti Migliori relazioni con le autorità doganali (Client coordinator); Minore ritardo nelle spedizioni; Aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica;
Fidelizzazione della clientela; Prevenzione dei problemi grazie al riconoscimento dei dipendenti; Diminuzione dei furti e delle perdite; Diminuzione dei problemi legati alla sicurezza; Migliore pianificazione.
Utilizzo di un sistema contabile conforme con i principi normativi dello stato membro atto a facilitare i controlli doganali mediante audit; Permettere l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganale, se del caso, anche relativamente ai trasporti;
Disporre di un sistema logistico atto a distinguere le merci comunitarie da quelle terze; Disporre di una adeguata organizzazione amministrativa; Disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione e protezione dei dati;
Assicurare che i dipendenti siano consapevoli di dover informare l’autorità doganale in caso di difficoltà; Una comprovata solvibilità finanziaria che deve essere attestata per i tre anni precedenti l’istanza; Appropriate misure di sicurezza (esistenti in tutti i locali in cui l’operatore esercita l’attività connessa alla normativa doganale); Adozione di misure che consentano di individuare chiaramente i partner commerciali in modo da rendere sicura la catena logistica internazionale;
Effettuazione, nei limiti stabiliti dalla legge, indagini di sicurezza presso i dipendenti che occupano posti sensibili; Organizzare per i dipendenti programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.
EFFICACIA: si produce il decimo giorno lavorativo dalla data di rilascio e non è soggetto a scadenza temporale VALIDITA’ : come già detto il certificato AEO è riconosciuto in tutti gli STATI MEMBRI VIGILANZA: costante sulla conformità delle condizioni e criteri che l’AEO deve rispettare.
…..vi invito a compilare il questionario di auto valutazione a vostra disposizione sul nostro sito nei Programmi Comunitari - A.E.O e…….. vedrete come alla fine i vantaggi supereranno di gran lunga i costi iniziali.
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