DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

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QUADRO VX                                 IVA/2016

                       Quadro VX
           DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE
                O DEL CREDITO D’IMPOSTA
                         Il Quadro VX contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito.
      ADEMPIMENTO       In caso di eccedenza d’imposta il Quadro contiene le indicazioni per la richiesta di
                         rimborso ovvero per il riporto a nuovo del credito.
                         Sono tenuti alla compilazione del Quadro VX esclusivamente i soggetti che presenta-
SOGGETTI INTERESSATI    no la dichiarazione annuale su Modello autonomo, e in caso di utilizzo di più moduli,
                         esclusivamente nel modulo 01.
                         Nel Rigo VX4 è stato previsto il nuovo campo 5 denominato “Imposta relativa alle
                         operazioni di cui all’art. 17-ter”. La compilazione è riservata ai soggetti che hanno ef-
                         fettuato operazioni nei confronti di Pubbliche amministrazioni applicando il meccani-
             NOVITÀ     smo della scissione dei pagamenti e hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del
                         rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata
                         alle predette operazioni.
                         Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati.

    COME SI COMPILA     Il Quadro VX è composto da una Sezione unica, articolata in 6 Righi.

                         Nel Rigo VX1 si deve indicare l’IVA da versare a saldo ovvero, in caso di liquidazione di
     IVA DA VERSARE     gruppo, da trasferire alla società controllante.
                         Se dalla liquidazione emerge un’eccedenza di credito, il contribuente deve indicare se
       IVA A CREDITO    intende chiederla a rimborso ovvero rinviarla all’anno successivo, anche per un even-
                         tuale utilizzo in compensazione.
                         Qualora il contribuente abbia effettuato versamenti per un importo superiore a quel-
                         lo che risulta nel Rigo VX1, l’eventuale eccedenza deve essere indicata nel Rigo VX3.
            ECCEDENZA    Ciò può accadere, ad esempio, per un errore materiale ovvero qualora il versamento
     DI VERSAMENTO      venga effettuato prima della effettiva presentazione della dichiarazione e dei conteg-
                         gi definitivi.
                         Nel caso in cui il contribuente intenda chiedere il rimborso di tutta o di parte
          RIMBORSO      dell’eccedenza, deve fornire le necessarie indicazioni nel Rigo VX4.
                         Nel Rigo VX5 è indicata la parte di credito che si intende portare in detrazione dall’IVA
 CREDITO DA RIPORTARE    dovuta nell’anno successivo ovvero che si intende compensare con altri debiti tributa-
  O DA COMPENSARE       ri o contributivi.
                         Le società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo devono compilare il Quadro
 SOCIETÀ CONTROLLANTI    VX con alcune accortezze, in quanto anziché l’IVA da versare o l’eccedenza da chiede-
      E CONTROLLATE     re a rimborso o riportare a nuovo devono indicare il debito o credito da trasferire alla
                         società controllante.
                         I soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117 e ss. del
CONSOLIDATO FISCALE     TUIR possono cedere in tutto o in parte, ai fini della compensazione dell’IRES dovuta
                         dalla consolidante, il credito IVA.
QUADRO VX                             IVA/2016

 SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti alla compilazione del Quadro VX esclusivamente i soggetti che prese ntano la dichiarazione annuale su
Modello autonomo, e in caso di utilizzo di più moduli, esclusivamente nel modulo 01.

I soggetti che presentano la dichiarazione annuale su Modello unificato sono invece tenuti alla compilazione del
corrispondente Quadro RX.

          In ogni caso, si precisa che i Righi da RX41 a RX46 del Modello Unificato hanno contenuto identico a quelli del
          presente Quadro (ad eccezione delle indicazioni che devono essere fornite dalle società che partecipano alla
          liquidazione di gruppo, tenute comunque a presentare la dichiarazione in forma autonoma e, quindi, a
          compilare il Quadro VX).

 NOVITÀ

Nel Rigo VX4 è stato previsto il nuovo campo 5 denominato “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter”.

Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati.

          L’art. 17-ter, inserito dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014, prevede che per gli acquisti di
          beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia
          per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle
          relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo
          stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

La compilazione del campo 5 è riservata ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche
amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti e hanno diritto all’erogazione in via priori-
taria del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette opera-
zioni.

          Si ricorda, inoltre, che con decorrenza 13 dicembre 2014 l’art. 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha
          modificato le modalità di esecuzione dei rimborsi previste dall’art. 38-bis del D.P.R . n. 633/1972. In
          particolare, le novità di maggior rilievo introdotte dalla norma riguardano l’innalzamento da 5.164,57 a
          15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti,
          la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia,
          presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione
          alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti
          patrimoniali stabiliti dall’art. 38-bis, terzo comma, lett. a), b) e c) e la previsione della obbligatorietà della
          garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.

Il Rigo VX4 contiene, quindi, il Campo 7 (nel modello dello scorso anno era il Campo 6), denominato “Esonero ga-
ranzia”, riservato a coloro che, anche in base alle predette disposizioni, non sono tenuti alla presentazione della
garanzia.

Il Rigo VX4 (già dallo scorso anno) reca, inoltre, le dichiarazioni di atto notorio per attestare:
  di non rientrare tra le società e gli enti non operativi;
  le condizioni patrimoniali e versamento contributi, di cui al citato dall’art. 38-bis, terzo comma.
QUADRO VX                            IVA/2016

 COME SI COMPILA

Il Quadro VX contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito.

Il quadro è composto da una Sezione unica, composta da 6 righi.

                                                  VX1 - IVA da versare o da trasferire

                                                  VX2 - IVA a credito (da ripartire tra i Righi VX4, VX5 e VX6) o da trasfe-
                                                  rire

                                                  VX3 - Eccedenza di versamento (da ripartire tra i Righi VX4, VX5 e VX6)

              Quadro VX                           VX4 - Importo di cui si richiede il rimborso

                                                  VX5 - Importo da riportare in detrazione o in compensazione

                                                  VX6 - Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

           Nel Modello IVA base sono presenti tutti i righi del Quadro VX.

 IVA DA VERSARE

IVA DA VERSARE O DA TRASFERIRE

Nel Rigo VX1 occorre indicare l’importo da versare a saldo, ovvero - nel caso di soggetti partecipanti alla liquida-
zione IVA di gruppo - da trasferire al gruppo.

L’importo da indicare nel Rigo VX1 è quello indicato come “Totale IVA dovuta” e risultante nella Sezione 3 del Qua-
dro VL, nel Rigo VL38, al termine della liquidazione annuale dell’imposta; se è stato compilato anche il Rigo VL40, si
vedano le indicazioni fornite al Rigo VL38.

          Se la dichiarazione è relativa a più soggetti partecipanti ad una trasformazione sostanziale soggettiva
          (fusione, incorporazione, ecc.), essa comprende più moduli con tante Sezioni 3 del Quadro VL compilate (una
          per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione). In tal caso, nel Rigo VX1 deve essere riportata la
          somma algebrica degli importi di “IVA dovuta” (VL38), e di “IVA a credito” (VL39) risultanti da dette Sezioni 2
          dei corrispondenti Quadri VL.
          Nel Rigo VX1 non va indicato alcun importo qualora il totale “IVA dovuta” del Rigo VL38 non superi i 10,33
          euro.

 IVA A CREDITO

Se dalla liquidazione emerge invece un’eccedenza di credito (dal Rigo VL39), questa è evidenziata nel Rigo VX2 per
la successiva ripartizione nei Righi VX4, VX5 e VX6 per il corrispondente utilizzo, ovvero - nel caso di soggetti parte-
cipanti alla liquidazione IVA di gruppo - per il suo trasferimento al gruppo; se è stato compilato anche il Rigo VL40,
si vedano le indicazioni fornite al Rigo VL39.
QUADRO VX                            IVA/2016

          Se la dichiarazione è relativa a più soggetti partecipanti ad una trasformazione sostanziale soggettiva, nel
          Rigo VX2 deve essere riportata la somma algebrica degli importi di “IVA dovuta” (VL38), e di “IVA a credito”
          (VL39) risultanti dalle Sezioni 3 dei Quadri VL dei distinti moduli.

          Nei confronti delle società di comodo per l’anno 2015 e per i due precedenti, è stabilita la perdita definitiva
          del credito IVA annuale (legge n. 724/1994, art. 30, comma 4, come modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 21
          novembre 2014, n. 175).
          Ne consegue che le predette società non possono ripartire nei righi successivi l’importo evidenziato nel
          presente rigo.

 ECCEDENZA DI VERSAMENTO

Qualora il contribuente abbia effettuato versamenti per un importo superiore a quello che risulta nel Rigo VX1,
l’eventuale eccedenza deve essere indicata nel Rigo VX3. Ciò può accadere, ad esempio, per un errore materiale
ovvero qualora il versamento venga effettuato prima della effettiva presentazione della dichiar azione e dei conteg-
gi definitivi.

Il Rigo VX3 deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui il contribuente, avendo presentato una dichiarazione a n-
nuale dalla quale risulti erroneamente un debito d’imposta ed avendo effettuato il versamento (immediato o ratea-
le) relativo a tale erroneo debito, provveda, accortosi dell’errore, a presentare una dichiarazione correttiva nei
termini o integrativa a favore, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998.

In tal caso, infatti, l’imputazione nella dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di quanto erroneamente
versato (comprensivo degli eventuali interessi per il pagamento rateale) farà emergere una eccedenza di versame n-
to che sarà, appunto, indicata nel Rigo VX3.

Si ricorda peraltro che tale eccedenza può essere utilizzata dal contribuente in detrazione o in compens azione (Rigo
VX5).

Gli importi di IVA a credito (Rigo VX2) e di eccedenza di versamento (Rigo VX3), se entrambi presenti, devono esse-
re sommati al fine della compilazione dei successivi Righi VX4, VX5 e VX6.

          Inoltre, nel rigo va indicato l’eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d’imposta oggetto della
          presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quella che emerge dalla presente
          dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro (art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013) e
          spontaneamente riversato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a
          quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l’importo del credito riversato deve
          essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

 RIMBORSO

Il Rigo VX4, denominato “Imposta di cui si chiede il rimborso”, è riservato ai contribuenti IVA che intendono chie-
dere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2015.

Nel Rigo VX4 è indicata la parte di credito per la quale, sussistendone i presupp osti, si intende chiedere il rimborso.

          Nelle ipotesi previste dall’art. 30, comma 3 o dall’art. 34, comma 9, il rimborso compete solo se l’eccedenza di
          credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28 (in tal caso, il rimborso può essere
          chiesto anche per un importo inferiore). In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di
          importo.

          Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione
          relativa al periodo d’imposta risulti un’eccedenza d’imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni
          immediatamente precedenti risultino eccedenze d’imposta detraibili riportate in detrazione nell’anno
QUADRO VX                               IVA/2016

          successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se
          inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28.

A) - CAMPO 1

Nel Campo 1 deve essere indicato l’importo di cui si richiede il rimborso.

B) - CAMPO 2

Nel Campo 2 deve essere indicato l’importo da liquidare mediante procedura semplificata, direttamente
dall’Agente della Riscossione.

L’importo indicato nel campo 2 costituisce un “di cui” dell’importo totale indicato nel Campo 1.

L’importo rimborsabile dall’Agente della Riscossione incontra comunque il limite di 700.000 euro, per il raggiungi-
mento del quale occorre tenere conto anche del credito eventualmente con altri tributi compensati nel corso
dell’anno 2015 nel Mod. F24.

Per effetto dell’art. 35, comma 6-ter del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, il pred etto limite an-
nuo è elevato ad 1.000.000,00 di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registra-
to un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappa l-
to (vedi Campo 5).

Il Campo 2 non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure
concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l’attività, in quanto l’erogazione di tale tipologia di rimbor-
so è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (Circolare n. 84 del 12 marzo 1998).

C) - CAMPO 3

Il Campo 3 permette al contribuente di indicare quale ipotesi normativa consente la richiesta di rimborso. A tale
scopo dovrà essere indicato il codice corrispondente alla causale del rimborso.

               Codice                                                Causale
                  1     Cessazione di attività
                  2     Aliquota media
                  3     Operazioni non imponibili
                  4     Acquisto ed importazioni di beni ammortizzabili e di beni per studi e ricerche
                  5     Operazioni non soggette ad imposta
                        Operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ovvero che abbiano for-
                  6     malmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il
                        rimborso dell’IVA
                  7     Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
                  8     Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio
                        Coesistenza di più presupposti (per esempio, contribuente in possesso del requisito di cui al co-
                        dice precedente e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio possie-
                  9
                        da anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché
                        l’imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso)
                 10     Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva
                        Art. 1, comma 63, legge n. 190/2014, regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività
                 11
                        d’impresa, arti o professioni
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          Il codice 11 deve essere indicato dai soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2016 si avvalgono del regime
          forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 e chiedono il rimborso del credito
          emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.

D) - CAMPO 4

Il Campo 4 è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla ri-
chiesta e cioè i contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, emanati ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 38-bis:
  D.M. 22 marzo 2007: prestazioni derivanti dai contratti di subappalto per lavori edilizi di cui alla lett. a), del
     comma 6, dell’art. 17: questi soggetti indicano nella casella il codice “1”;
  D.M. 25 maggio 2007: attività individuate dal codice ATECOFIN 37.10.1 (recupero e preparazione per il
     riciclaggio di cascami e rottami metallici); questi soggetti indicano nella casella il codice “2”;
  D.M. 18 luglio 2007: attività individuate dal codice ATECOFIN 27.43.0, (produzione di zinco, piombo e stagno,
     nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi): questi soggetti indicano nella casella il codice
     “3”;
  D.M. 21 dicembre 2007: attività individuate dal codice ATECOFIN 27.42.0, (produzione di alluminio e
     semilavorati): questi soggetti indicano nella casella il codice “4”;
  D.M. 10 luglio 2014: attività individuate dal codice ATECO2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di
     veicoli spaziali e dei relativi dispositivi): questi soggetti indicano nella casella il codice “5”;
             D.M. 23 gennaio 2015: soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche
           amministrazioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972: questi soggetti indicano nella casella il codice
           “6”;
             D.M. 27 aprile 2015: attività individuate dal codice ATECO2007 59.14.00 (attività di proiezione
             cinematografica): questi soggetti indicano nella casella il codice “7”.

          In relazione al codice “6”, si precisa che l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, inserito dall’art. 1, comma 629,
          lett. b), della legge n. 190/2014, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche
          amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al
          regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata
          dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il
          pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
          L’art. 1, comma 630, della citata legge n. 190/2014 prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di
          includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter, limitatamente al credito
          rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA
          sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10.

          L’art. 8 del D.M. 23 gennaio 2015 stabilisce che il comma 10 dell’art. 38-bis, che prevede l'erogazione dei
          rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al
          primo trimestre dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti
          delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, secondo
          comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.
          Tali rimborsi sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo
          dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'art. 17-ter, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza
          d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

E) - CAMPO 5

L’importo del rimborso chiesto in via prioritaria da parte dei soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei
confronti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 deve essere indicato nel cam-
po 5, di nuova istituzione.
QUADRO VX                             IVA/2016

Conseguentemente, i campi successivi sono stai rinumerati.

F) - CAMPO 6

Il campo è riservato ai subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per
almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali, per effetto
dell’art. 35, comma 6-ter, del D.L. n. 223/2006, il limite annuo per la compensazione è elevato ad 1.000.000,00 di
euro. La casella deve essere barrata per segnalare tale situazione.

G) - CAMPO 7

Il Campo 7, denominato “Esonero garanzia”, istituito lo scorso anno per effetto delle modifiche legislative introdot-
te dall’art. 13 del D.Lgs. n. 175/2014, con decorrenza 13 dicembre 2014,è riservato a coloro che, anche in base a
tali recenti disposizioni, non sono tenuti alla presentazione della garanzia.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

                     Se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di
                1    controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condi-
                     zioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lettere a),b) e c) (v. Campo 8)

                2    Se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori

                     Se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, del D.L. n.
                3
                     351/2001.

H) - CAMPO 8

Le società e gli enti “non operativi”, come individuati dall’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
non hanno diritto a richiedere il rimborso dell’IVA (art. 3, comma 45 della legge n. 662/1996).

La società è considerata “non operativa” se non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi per un am-
montare superiore a quello dei ricavi presunti determinati sulla base del test di operatività di cui al comma 1,
dell’art. 30, della legge n. 724/1994.

Il perdurare della “non operatività” nell’anno 2015 e nei due precedenti comporta la perdita definitiva
dell’eventuale credito IVA.

          I soggetti che chiedono il rimborso devono pertanto presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
          per “autocertificare” l’operatività della società o ente.

I) - CAMPO 9

          Il Campo 9 è riservato alla Firma in calce alle attestazioni delle condizioni patrimoniali della società e del
          versamento contributi.
          L’art. 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza
          prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della
          sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
          notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati
          requisiti patrimoniali.
          Il Riquadro è riservato a tale dichiarazione sostitutiva.
QUADRO VX                             IVA/2016

          In particolare, è necessario attestare che:
          a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per
          cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di
          imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
          l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle
          suddette risultanze contabili;
          b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati
          regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare
          superiore al 50% del capitale sociale;
          c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
          La relativa sottoscrizione deve essere apposta nel Campo 9.

 CREDITO DA RIPORTARE O COMPENSARE

Nel Rigo VX5 è indicata la parte di credito che si intende portare in detrazione dall’IVA dovuta nell’anno successivo
(compensazione “verticale”), ovvero che si intende compensare nel Modello F24 con i debiti per altri tributi (com-
pensazione “orizzontale”).

          Le società e gli enti “non operativi” non possono utilizzare in compensazione con il Modello F24, il
          credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (che non è comunque ammesso al rimborso).

 SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Le società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo compilano il Rigo VX1 o il Rigo VX2 per indicare il debi-
to o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio.

          Per quanto riguarda, invece, l’eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA, indicata nel Rigo VL10, è
          prevista:
          - la compilazione del Rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30,
          comma 4 (minore eccedenza detraibile del triennio, cfr. le risoluzioni n. 4/DPF del 2008 e 56/E del 2011);
          - la compilazione del Rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel Modello F24;
          - la compilazione del Rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato
          fiscale previsto dall’art. 117 del TUIR.
          Le stesse modalità di utilizzo sono previste con riferimento all’importo evidenziato nel rigo VL40.

          Le società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell’anno, al fine di indicare l’eventuale
          credito successivamente maturato da chiedere a rimborso o computare in detrazione o in compensazione,
          devono compilare i Righi VX4, VX5 e VX6.

Nelle ipotesi di incorporazione di un soggetto non partecipante alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo
gli importi evidenziati nei righi VL39 e VL40 del modulo relativo alla società incorporata, che restano nella dispon i-
bilità della società incorporante, devono essere dalla stessa considerati ai fini della co mpilazione dei righi VX4, VX5
e VX6.

In particolare, è prevista:
  la compilazione del Rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30,
     quarto comma, (minore eccedenza detraibile del triennio);
  la compilazione del Rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel Modello F24;
  la compilazione del Rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato
     fiscale (art. 117 TUIR).
QUADRO VX                         IVA/2016

 CONSOLIDATO FISCALE

Nel Rigo VX6 deve essere indicato l’importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale che i soggetti che
hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117 e ss. del TUIR possono cedere in tutto o in parte, ai
fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante, per effetto della tassazione di gruppo. Nel Rigo deve
essere indicato l’importo del credito ceduto, come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b), del decreto 9 giugno
2004.

Nel Campo 1 deve essere indicato il codice fiscale della consolidante.
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