Delega al riparto nell'esecuzione immobiliare - (Focus Privilegi Speciali, Ipoteche, Privilegi sussidiari e Chirografari) Perugia, 17.02.2018 ...

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Delega al riparto nell'esecuzione immobiliare - (Focus Privilegi Speciali, Ipoteche, Privilegi sussidiari e Chirografari) Perugia, 17.02.2018 ...
Delega al riparto

                                                              Dott. Giulio Nicolò Campagni
nell’esecuzione immobiliare
(Focus Privilegi Speciali, Ipoteche, Privilegi sussidiari e
Chirografari)

Perugia, 17.02.2018                                                  1
Introduzione

Il processo di espropriazione forzata ha la finalità di soddisfare i
diritti dei creditori attraverso la ripartizione del ricavato della
vendita tra quanti hanno promosso la procedura esecutiva o vi
sono intervenuti ai sensi dell’art. 499 c.p.c.

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Le norme che regolano in generale la fase distributiva sono gli
artt. 510 e 512 c.p.c. È in tale fase che si concretizza la vicenda
concorsuale tra i creditori e trova attuazione il principio della
«par condicio creditorum».

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Massa attiva
La massa attiva (somma ricavata) è composta da (art. 2912 c.c.):
1) prezzo del bene venduto (indicato nel decreto di
    trasferimento) o di conguaglio in caso di assegnazione dei
    beni pignorati;
2) competenze nette bancarie (interessi attivi meno eventuali
    oneri e spese) maturate nel conto della procedura;

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3) rendite e fitti attivi (terreni e fabbricati, aziende, indennità
    occupazione senza titolo versate dall'occupante senza
    contratto opponibile);
4) somme versate in forza dell’istanza di conversione che non
    si sia conclusa con la liberazione del bene dal pignoramento;
5) 1/10 delle cauzioni versate da chi, ammesso all’incanto,
    abbia omesso di partecipare al medesimo, senza
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    documentato e giustificato motivo (art. 580 c.p.c.);
Massa attiva
La massa attiva (somma ricavata) composta da (art. 2912 c.c.):
6) cauzioni versate da chi ha presentato offerte dopo l’incanto (art.
    584 cpc);
7) cauzione versata dall’aggiudicatario inadempiente e acquisita in
    via definitiva alla procedura in caso di inadempimento nel
    versamento del saldo prezzo (art. 587 cpc);
8) risarcimento dell’aggiudicatario inadempiente (art. 587 cpc).

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    Risarcimento del danno in caso di condanna del primo
    aggiudicatario quando il ricavato delle nuova vendita sia inferiore
    alla precedente (si tratta di un credito che deve essere assegnato,
    in sede di distribuzione ad uno o più creditori, secondo la
    graduazione). Differenza tra il maggior valore dell'aggiudicazione
    precedente e il minor ricavato dalla successiva aggiudicazione
    definitiva;
9) Somme ricavate dal giudizio di divisione per la parte di spettanza
    del debitore esecutato, nel caso in cui la procedura esecutiva
    abbia avuto ad oggetto beni pignorati per quota indivisa (art. 601           4
    c.p.c.).
Massa attiva

Le voci corrispondono a somme di denaro effettivamente
versate (o alla procedura o direttamente al creditore in ipotesi di
credito fondiario), mentre il risarcimento del danno sub 8)
(Ordinanza GE) rappresenta, ex art. 177, 2° comma disp. att.

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c.p.c., un credito che andrà assegnato in sede di distribuzione ad
uno o più creditori, secondo la graduazione.

Non costituisce attivo distribuibile il fondo spese versato
dall'aggiudicatario/assegnatario in quanto finalizzato al
pagamento delle imposte e tasse relative al trasferimento
(l’eventuale eccedenza va restituita).
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Piano di riparto

La predisposizione del progetto di distribuzione parte
dall’individuazione della massa attiva dalla quale vanno detratte
prioritariamente tutte le spese inerenti la procedura.

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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.
1, c.c. sono spese “privilegiate” le spese di espropriazione
sostenute nell’interesse comune dei creditori.

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Piano di riparto

Dopo le spese di giustizia, la distribuzione avviene tenendo
conto delle cause legittime di prelazione, cui succedono in
ordine alla graduazione i creditori chirografari tempestivi,
specificando che se la somma residuata (dal pagamento dei

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precedenti creditori) non è sufficiente alla loro integrale
soddisfazione, la distribuzione tra questi ultimi dovrà essere
operata in proporzione all’entità dei rispettivi crediti.

Le somme che eventualmente residuino possono essere
restituite al debitore (N.B. in caso di decesso problematiche
connesse alla successione).
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Piano di riparto

Modalità di predisposizione del progetto, esso si compone di
due parti:

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1) Progetto di graduazione

2) Progetto di distribuzione

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Piano di riparto

Progetto di graduazione
che tenga conto delle cause di prelazione e del tempo degli
interventi (che possono essere tempestivi o tardivi) e stabilisca
l’ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti
tutti i creditori concorrenti.

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Prima di redigere il progetto di distribuzione è opportuno che il
delegato predisponga il piano di graduazione, la collocazione di
tutti i crediti, con indicazione del loro ammontare (capitale,
interessi e spese), delle cause di prelazione, dei gradi e della
data dell’intervento (tempestivo / tardivo).

Ha lo scopo di chiarire le linee guida del progetto di
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distribuzione.
Piano di riparto

Progetto di distribuzione
nel quale sia specificato l’ammontare delle somme spettanti a
ciascuno dei creditori e sia indicato se le stesse sono attribuite
immediatamente (ai creditori muniti di titolo esecutivo o i cui

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crediti siano stati riconosciuti dal debitore), ovvero accantonate
in attesa del titolo esecutivo (ai creditori sprovvisti di titolo i cui
crediti non siano stati riconosciuti - distinzione concernente i
creditori intervenuti solo per gli interventi spiegati dal
01/03/2006 in poi).

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Piano di riparto
Creditori ammessi alla distribuzione sono:
 Creditore procedente nella procedura principale e quello nella/e
  riunita/e;
 Creditore surrogante (subentrato al pignorante o procedente
  inadempiente);
 Creditori intervenuti: credito fondato su titolo esecutivo (c.d. creditori
  titolati) e quelli (privi di titolo esecutivo ma) il cui credito sia stato

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  riconosciuto dal debitore (art. 499 c.p.c.).

Importante verificare interventi (per eventuale esclusione).

Sono titoli esecutivi (ex art. 474 c.p.c.):
• Sentenze, provvedimenti e altri atti con efficacia esecutiva (Decreto
  ingiuntivo provvisoriamente esecutivo);
• Titoli di credito (cambiali ed assegni);
• Atti pubblici e le scritture private autenticate (compresi i riconoscimenti
  di debito) con oggetto un’obbligazione di somme di denaro;                    11
• Titoli Amministrativi (e ruoli resi esecutivi).
Documentazione da acquisire
Checklist documenti del fascicolo da verificare/fotocopiare per
la redazione del progetto:
• atti di intervento e relativi allegati comprovanti il credito;
• pignoramenti e relativi allegati (precetto e titolo esecutivo);
• note di precisazione del credito;
• verbale udienza di autorizzazione e ordinanza di vendita (è

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  fondamentale il primo);
• decreto di trasferimento (nelle ultime pagine dello stesso
  viene riportata la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni
  pregiudizievoli; verificare quali sono i creditori ipotecari e quali
  di questi sono intervenuti);
• contratto di mutuo e relativi piano di ammortamento;
• iscrizione ipotecaria.                                                 12
Documentazione da acquisire
Il delegato al riparto, sulla base degli atti di intervento, dell’atto
di pignoramento del creditore procedente, nonché degli
eventuali pignoramenti successivi (che si risolvono anch’essi in
un intervento) depositati in Cancelleria, dovrà elencare i
creditori intervenuti tenendo conto dei crediti assistiti o meno
dalle cause di prelazione e del tempo degli interventi.

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Qualsiasi sia il rango del creditore intervenuto (privilegiato o
chirografario) il delegato al riparto deve verificare l’esistenza del
credito nonché l'esatta determinazione del relativo ammontare
(se manca riscontro = sollecito creditore).

Se l’intervento o il pignoramento si basano su un titolo
esecutivo giudiziale, sono incontestabili le componenti del
credito azionato per capitale, interessi ed accessori.                   13
Graduazione

Dopo le spese di giustizia, la distribuzione avviene tenendo
conto delle “cause legittime di prelazione”, ovvero, ai sensi
dell’art. 2741 c.c., dei privilegi e delle ipoteche.

Si procede con l’individuazione dei creditori intervenuti:

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A – Spese di Giustizia (di Procedura)
B – Spese di Giustizia per atti conservativi e di espropriazione ex
art. 2770 c.c.
C – Privilegi speciali immobiliari
D – Crediti ipotecari
E – Collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.
F – Chirografari                                                      14
Graduazione
È consigliabile riportare i creditori concorrenti graduandoli
secondo l’ordine progressivo di soddisfazione dettato dal c.c.:

1. Creditori assistiti da privilegi speciali sugli immobili (artt. da
2772 a 2775bis)
2. Creditori assistiti da ipoteca

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3. Creditori con privilegio sussidiario sugli immobili (art. 2776
c.c. )
4. Creditori chirografari tempestivi
5. Creditori chirografari tardivi

Nell’eventualità che vengano soddisfatti interamente tutti i
creditori intervenuti e pignoratizi e vi sia ancora un avanzo,          15
questo sarà restituito al debitore.
Graduazione

Artt. 565 e 566: i creditori muniti di privilegio e ipoteca vengono
prioritariamente soddisfatti quale che sia il momento del loro

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intervento, purché ciò avvenga entro l’udienza di approvazione
del riparto (art. 596 c.p.c.).

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Criteri di ripartizione

Nella maggioranza dei casi l’attivo è insufficiente a soddisfare
tutti i creditori intervenuti e si verifica la situazione in cui la
somma residuata dal pagamento dei creditori di grado
precedente non basta alla integrale soddisfazione dei creditori di

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grado successivo.

La legge prevede espressamente tale evenienza e, a seconda del
momento in cui si verifica, individua il criterio da seguire per
distribuire il residuo tra crediti dello stesso grado.

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Criteri di ripartizione

A. e B. In caso di concorso di crediti ugualmente privilegiati per
spese di procedura e di insufficienza dell’attivo, si dà luogo a

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ripartizione proporzionale (art. 2782 c.c.);

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Criteri di ripartizione
C. In caso di concorso di più crediti assistiti da privilegi speciali sugli
immobili, tali privilegi prenderanno il seguente ordine (art. 2780 c.c.):
1. imposte redditi immobiliari (tributi diretti) – art. 2771 c.c.;
2. contributi per opere di bonifica e miglioramento – art. 2775 c.c.;
3. crediti per concessione di acque – art. 2774 c.c.;
4. crediti per tributi indiretti – art. 2772 c.c.;
5. crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli

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immobili (qualora ancora dovuta);
6. crediti del promissario acquirente dell’immobile per la mancata
esecuzione di contratti preliminari trascritti – art. 2775bis c.c. –
«privilegio» la cui efficacia è limitata ad un determinato periodo di
tempo dalla trascrizione e condizionato, ai fini del privilegio oltre tale
periodo, al verificarsi di alcuni presupposi.

Quanto al concorso di crediti ugualmente privilegiati vale il principio
del paritario concorso proporzionale (art. 2782 c.c.).                        19
Criteri di ripartizione

D. In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in
ordine di grado (art. 2852 e segg. c.c.).

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Nel caso di grado uguale (art. 2853 c.c.), i crediti concorrono in
proporzione all’importo relativo (art. 2854 c.c.).

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Criteri di ripartizione

E. In caso di concorso di più crediti con privilegio sussidiario
sugli immobili, tali crediti prenderanno il seguente ordine (art.
2776 c.c.):
1) crediti per il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) e

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    indennità di preavviso ex art. 2118 c.c. (fondo garanzia Inps);
2) crediti ex artt. 2751 e 2751‐bis c.c. nel loro ordine e crediti
    per contributi previdenziali ex art. 2753 c.c.;
3) crediti di cui al 1° e 3° comma dell’art. 2752 c.c. (3° comma
    prevede l’Iva, non relativa ad altri beni immobili).

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Criteri di ripartizione

F. In caso di concorso tra più creditori chirografari tempestivi, la
distribuzione dovrà essere operata in proporzione ai rispettivi
crediti.

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F. In caso di concorso tra più creditori chirografari tardivi, la
distribuzione dovrà essere operata in proporzione ai rispettivi
crediti.

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Criteri di ripartizione

Il delegato al riparto, qualora la legge preveda che debba essere
applicata la “ripartizione proporzionale”, determinerà la quota
da distribuire ad ognuno dei creditori in concorso, tramite un

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coefficiente di riparto determinato dal rapporto tra l’importo
che avanza da distribuire e l'ammontare totale dei crediti in
concorso.

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Criteri di ripartizione

     Dott. Giulio Nicolò Campagni
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Crediti assistiti da prelazione

I CREDITI ASSISTITI DA CAUSE DI PRELAZIONE
C – privilegi speciali sugli immobili
D – ipoteche

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E – crediti con privilegio sussidiario

Ai sensi dell’art. 2741, c. 2, c.c. sono cause legittime di
prelazione i privilegi, il pegno (che riguarda le espropriazioni
mobiliari) e le ipoteche.

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C - Privilegi speciali sugli immobili

C. CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGI SPECIALI SUGLI IMMOBILI

Stante il disposto dell’art. 2748, c. 2, c.c. i crediti aventi privilegio
speciale sugli immobili sono preferiti ai crediti ipotecari, se la
legge non dispone diversamente.

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                              RICHIAMA

I crediti privilegiati sugli immobili sono previsti dall’art. 2772
all'art. 2775bis del codice civile.

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C - Privilegi speciali sugli immobili

Individuazione dei crediti speciali ‐ art. 2780 c.c.
“Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la
prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:
1- crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771 c.c.
(ABROGATO in quanto privilegio era sulla generalità degli immobili del debitore);
2- crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775 c.c. (bonifica e miglioramento);
3- crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774 (Verifica

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ipoteche antecedenti);
4- crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772 (imposta di registro, imposta di
donazione e successione, imposte catastali e ipotecarie, IVA relativa alla cessione
dell’immobile in caso di responsabilità solidale del cessionario) (Verifica ipoteche
antecedenti);
5- crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
5bis- crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti
preliminari, indicati dall'art. 2775bis” (Verifica ipoteche antecedenti).

Nel caso più creditori vantino crediti assistiti da privilegio sullo stesso bene
immobile in pari grado, detti crediti concorrono in proporzione agli importi
rispettivamente fatti valere (art. 2782 c.c.).                                                 27
C - Privilegi speciali sugli immobili

Verifica tributi indiretti ex art. 2772:
Le imposte di registro, donazione e successione, ipotecarie,
catastali o l'Iva da collocare in questo grado riguarda quelle
dovute e non pagate dal debitore per precedenti vicende

                                                                    Dott. Giulio Nicolò Campagni
dell’immobile oggetto di esecuzione.

Sono debiti che non riguardano il trasferimento dei beni staggiti
(spese coperte dal fondo versato in fase di offerta pari al 20%).

                                                                    28
C - Privilegi speciali sugli immobili

Estinzione del privilegio tributi indiretti (art. 2772 c.c.)
I privilegi relativi all'imposta di registro e all’imposta di
successione si estinguono con il decorso di 5 anni dalla data di
registrazione ovvero dalla data di apertura della successione.
Tuttavia se vi è stata dilazione del tributo, il termine

                                                                         Dott. Giulio Nicolò Campagni
quinquennale ricorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista.

Ulteriormente, nel caso in cui non sia stata presentata la
denuncia di successione, la decadenza si produce dopo i cinque
anni dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione
della successione.
                                                                         29
In tali casi, dunque, i relativi crediti vanno indicati in chirografo.
C - Privilegi speciali sugli immobili

Ai sensi dell’art. 2749 c.c., alla luce del principio «accessorium
sequitur principale» il privilegio accordato al credito si estende:
- alle spese sostenute dal creditore per spese ordinarie di
  intervento nel processo di esecuzione (compresi gli onorari dei

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
  legali);
- agli interessi (convenzionali o legali qualora i primi non siano
  previsti) per l’anno in corso alla data del pignoramento e per
  quelli maturati nell’anno precedente (diversamente per
  l’ipoteca, in cui si prevedono i due anni anteriori e l’anno in
  corso);
- agli interessi legali maturati dopo l’anno in corso alla data del
                                                                      30
  pignoramento e fino alla data della vendita (DT).
C - Privilegi speciali sugli immobili

Non godono dell’estensione del privilegio le spese sostenute dal
creditore nel giudizio di cognizione per l’accertamento e per la

                                                                   Dott. Giulio Nicolò Campagni
dichiarazione del proprio credito.

                                                                   31
C - Privilegi speciali sugli immobili
Estensione interessi al privilegio

                    Estensione privilegio                        Estensione privilegio
                   interessi convenzionali                          interessi legali

                                                                                             Dott. Giulio Nicolò Campagni
     Annata precedente                  Annata in corso          Interessi successivi

                                      Data pignoramento

Data inizio                                       Data di fine                        Data
decorrenza delle                              decorrenza delle                    firma DT
2 annate                                             2 annate                                32
C - Privilegi speciali sugli immobili
Principio generale prima esposto:
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori
ipotecari (art. 2748, c. 2, c.c.), se la legge non dispone diversamente
sono comunque POSTERGATI al creditore ipotecario (ipoteca anteriore
credito privilegiato):
- i privilegi di cui all’art. 2772 c.c. (crediti per tributi indiretti);

                                                                                 Dott. Giulio Nicolò Campagni
- i privilegi di cui all’art. 2774 c.c. (crediti dello Stato nei confronti dei
   concessionari di acque pubbliche esecutati);
in quanto viene esplicitamente previsto (negli art. 2772 c.c. e 2774 c.c.)
che il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi
hanno anteriormente acquistato sugli immobili (parere prevalente
Cassazione che tale disposizione sia da riferirsi anche alle ipoteche).
- I privilegi di cui all’art. 2775bis c.c. (promissario acquirente).

Invece gli altri privilegi speciali immobiliari prevalgono sul creditore
ipotecario e vanno soddisfatti secondo l’ordine di cui all’art. 2780 c.c.        33
(dopo il pagamento delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.).
C - Privilegi speciali sugli immobili
(5bis-Art. 2780 c.c.) I crediti del promissario acquirente dell’immobile per
la mancata esecuzione di contratti preliminari trascritti.
Gli effetti del privilegio sul bene immobile oggetto del contratto
preliminare sussistono a condizione che (nell’asse temporale in cui gli
effetti della trascrizione non possono considerarsi cessati):
- non oltre l’anno dalla data convenuta dalle parti per la stipulazione del
   contratto definitivo
ovvero, in ogni caso,

                                                                               Dott. Giulio Nicolò Campagni
- nel triennio dalla trascrizione del preliminare
si sia verificato uno dei seguenti eventi:
a) Ottenuto la sentenza di risoluzione giudiziale del contratto ovvero abbia
ottenuto la risoluzione del contratto con altro atto avente data certa;
b) Proposizione (notificazione) di domanda giudiziale di risoluzione del
contratto ex art. 1453 c.c., risoluzione del contratto per inadempimento;
c) Abbia provveduto ad eseguire il pignoramento, avendo ottenuto il
relativo titolo (sentenza di risoluzione); il privilegio è subordinato alla
persistente efficacia della trascrizione del preliminare al momento della
trascrizione del pignoramento sul bene;
d) Abbia fatto intervento nell’esecuzione promossa da terzi (diversi dal       34
promissario acquirente).
C - Privilegi speciali sugli immobili
In altri termini (combinato disposto art. 2645bis, c. 3, c.c. e 2775bis
c.c.) il promissario acquirente, che abbia trascritto il contratto
preliminare, ha diritto al privilegio se:
- interviene in una procedura promossa da terzi entro il termine di
vigenza del privilegio (massimo tre anni dalla trascrizione del
preliminare o entro un anno dalla data convenuta per la conclusione
del contratto definitivo);

                                                                          Dott. Giulio Nicolò Campagni
ovvero
- qualora intervenga successivamente e fino alla distribuzione, purché
nel periodo di vigenza del privilegio si verifichi una delle seguenti
circostanze:
a) Abbia ottenuto la sentenza di risoluzione giudiziale del contratto
ovvero abbia ottenuto la risoluzione con altro atto avente data certa;
b) Abbia proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto ex
art. 1453 c.c., risoluzione del contratto per inadempimento;
c) Abbia egli stesso provveduto ad eseguire il pignoramento, avendo
                                                                          35
ottenuto il relativo titolo (sentenza di risoluzione).
C - Privilegi speciali sugli immobili
In sintesi l’ordine di distribuzione delle somme può risultare
modificato per effetto della gestione del «conflitto» tra crediti:
Promissario acquirente (art. 2775bis c.c.)
Prelazione ipotecaria

Ipoteca «ordinaria» prevale sul privilegio se iscritta

                                                                     Dott. Giulio Nicolò Campagni
anteriormente (Cass. S.U. 21045/09 – 17270/14 – 4195/12).

Ipoteca (Art. 2775bis, c.2, c.c.)
- per mutuo erogato al promissario acquirente per l’acquisto del
  bene immobile             PREVALE sul privilegio;
- Iscritta su edifici in costruzione a garanzia dell’intervento
  edilizio          PREVALE sul privilegio, limitatamente alla
  quota di debito derivante dal finanziamento che il promissario     36
  acquirente si è accollato con il preliminare.
D. Crediti assistiti da ipoteca

D. CREDITI ASSISTITI DA IPOTECA

Crediti ipotecari: il diritto di prelazione è indipendente dalla
tipologia dell’ipoteca (legale, giudiziale o volontaria) e prendono

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
grado dal momento della loro iscrizione nei registri immobiliari
in relazione al numero d’ordine dell’iscrizione.

                                                                      37
D. Crediti assistiti da ipoteca
Tipologie ipoteca:
• Legale, può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore:
     l'alienante di un bene immobile che non sia stato pagato dall'acquirente;
     ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del
      conguaglio in danaro che gli spetta;
     lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del
      reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle
      spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.
• Giudiziale:

                                                                                    Dott. Giulio Nicolò Campagni
     sentenza con condanna al pagamento di una somma di denaro o
      all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno da
      liquidarsi successivamente;
     decreto ingiuntivo reso esecutivo;
     provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto
      (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione
      della separazione consensuale);
•   Volontaria:
     contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il
      creditore dall'altra;
     atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.         38
D. Crediti assistiti da ipoteca
Le ipoteche assumono il grado dal momento della loro
iscrizione nei registri immobiliari e quindi è determinante il
numero d’ordine dell’iscrizione:
• la prima è di primo grado
• la seconda di secondo grado e così via (art. 2852 cod. civ.).

                                                                         Dott. Giulio Nicolò Campagni
Ai fini del diritto di prelazione non rileva se una ipoteca sia di un
tipo piuttosto che di un altro.
Quando sullo stesso immobile sono iscritte più ipoteche, i crediti
saranno soddisfatti in base al grado ipotecario di iscrizione di
ciascuna di esse.
Nell’ipotesi in cui vari crediti siano garantiti da ipoteche aventi il
medesimo grado, la distribuzione dovrà essere operata in
proporzione dei rispettivi importi (ad esempio quando nello
stesso atto siano previste più iscrizioni ipotecarie a favore di         39
differenti creditori, ex art. 2854 c.c.).
D. Crediti assistiti da ipoteca

Eccezioni prelazione:
Ai sensi dell’art. 2916 c.c. non danno luogo alla prelazione le
  ipoteche iscritte in epoca successiva alla trascrizione dell’atto
  di pignoramento, in quanto inopponibili alla procedura, con la
  conseguenza che, in sede di riparto, il credito andrà collocato

                                                                       Dott. Giulio Nicolò Campagni
  in via chirografaria.
A norma dell’art. 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria perde
  efficacia se non viene rinnovata nel termine dei venti anni
  dalla iscrizione, anche se il creditore ipotecario abbia dato
  avvio alla procedura esecutiva, e fino al momento
  dell'emissione del decreto di trasferimento, il quale contiene
  l'ordine di cancellazione e opera il c.d. «effetto purgativo». Nel
  caso di ipoteca non rinnovata nel termine la prelazione              40
  decade.
D. Crediti assistiti da ipoteca
Successione nel credito ipotecario

Principio generale: Ai sensi dell’art. 2843 c.c. la trasmissione
dell’ipoteca per cessione, surrogazione del credito ipotecario si
deve annotare in margine all’iscrizione ipotecaria.

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
Eccezione: art. 58 D. Lgs. 385/93 - possono essere ceduti in
blocco i rapporti giuridici di una banca e la cessione va
pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro
validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione.
                                                                      41
D. Crediti assistiti da ipoteca

Le società cessionarie di crediti cartolarizzati, gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco dell’art. 107 TUB e le società
soggette a vigilanza consolidata ex art. 65 TUB che si siano resi
cessionari di crediti con le modalità della cessione in blocco di
cui all’art. 58, godono delle disposizioni sostanziali e delle forme

                                                                        Dott. Giulio Nicolò Campagni
esecutive speciali di cui agli artt. 38 - 41 TUB (fondiario).

In ipotesi di cessione ordinaria di credito (anche fondiario) – al di
fuori delle operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti
in blocco – non si ha la trasmissione anche dei privilegi
processuali se il cessionario sia un soggetto privato e non una
banca.
                                                                        42
D. Crediti assistiti da ipoteca

Per quanto riguarda l’ipoteca volontaria, giova evidenziare che
in determinati casi essa può garantire crediti scaturenti da
contratti diversi rispetto a quelli in relazione ai quali era stata
concessa. L’art. 8 della L. 2.4.2007 n. 40 recante «c.d. Decreto

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
Bersani sulle liberalizzazioni» prevede che, in presenza di
contratti di finanziamento (o di mutuo o di apertura di credito),
il mutuante surrogato (nuovo istituto) subentra nelle garanzie
accessorie, personali o reali che assistono il credito surrogato,
sempre che nell’atto di surrogazione, che va stipulato per atto
pubblico o scrittura privata, sia fatta annotazione a margine
della nota di iscrizione ipotecaria relativa al primo rapporto.
                                                                      43
D. Crediti assistiti da ipoteca

Quando il credito è garantito da ipoteca il delegato al riparto
deve attenersi all’art. 2855 c.c. che stabilisce in quale misura il
credito può essere assistito da garanzia ipotecaria:
a) il capitale

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
b) le spese accessorie

c) gli interessi convenzionali

d) gli interessi legali
                                                                      44
D. Crediti assistiti da ipoteca

Definizione degli interessi:
• Interessi convenzionali: quelli che risultano da un accordo
  scritto tra le parti o da sentenze od ordinanze che abbiano
  riconosciuto interessi sopra il tasso legale;
• Interessi legali: sono quelli risultanti dall’art. 1224 c.c. con le

                                                                        Dott. Giulio Nicolò Campagni
  variazioni nel tempo;
• Interessi corrispettivi: rappresentano il corrispettivo per il
  godimento di una somma nel tempo;
• Interessi di mora: hanno natura risarcitoria e trovano titolo nel
  ritardo pattuito rispetto ad una data stabilita nella restituzione
  di una somma di denaro.
                                                                        45
D. Crediti assistiti da ipoteca

a) il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente
   esistente (l’iscrizione può anche essere maggiore del
   credito), comprensivo degli interessi maturati sino al
   momento dell’iscrizione.

                                                                        Dott. Giulio Nicolò Campagni
Per i contratti di mutuo il capitale è costituito dal capitale
mutuato meno la somma di tutte le frazioni imputate a capitale
delle rate di ammortamento venute a scadenza e pagate.

Nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di debiti da conto
corrente, il capitale è costituito dall’intero importo del decreto o
della sentenza. Solo su tale capitale matureranno gli interessi
                                                                        46
privilegiati.
D. Crediti assistiti da ipoteca

b) le spese accessorie:
   Spese per costituzione di ipoteca
   Spese di iscrizione (imposta ipotecaria) e rinnovazione
   Spese ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione (spese
    legali del processo esecutivo liquidate dal giudice in sede di
    predisposizione del progetto di distribuzione).

                                                                     Dott. Giulio Nicolò Campagni
Lo scopo della norma è quello di inserire automaticamente tra i
crediti privilegiati quelli che presumibilmente sarebbero stati
comunque inseriti dalle parti e, comunque, strettamente
inerenti alla tutela del credito principale. Da sottolineare che
queste spese sono comunque comprese nel totale iscritto, nel
senso che non si aggiungono al totale della iscrizione,
consentendo di eccederlo, ma sono in esso incluse (se dunque         47
alcune spese eccedono il totale vanno in chirografo).
D. Crediti assistiti da ipoteca

Secondo il dettato dell’art. 2855 c.c., sono coperti dallo stesso
grado di privilegio, oltre al capitale, anche gli accessori, nei limiti

                                                                          Dott. Giulio Nicolò Campagni
e con le modalità di determinazione prima descritti, purché la
misura degli interessi sia indicata nell’iscrizione.

                                                                          48
D. Crediti assistiti da ipoteca

Non sono invece assistite da prelazione ipotecaria:
• le spese relative alla formazione dell’atto costitutivo del
  credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto
  espresso contrario e autonoma iscrizione;
• le spese per l’emissione e la registrazione del decreto

                                                                     Dott. Giulio Nicolò Campagni
  ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento
  del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
• le spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca (es.
  compravendita);
• Costi polizza incendio stipulata dal creditore ipotecario, per i
  quali lo stesso esercita il regresso verso il debitore;
• Costi commissione di estinzione anticipata del mutuo.              49
D. Crediti assistiti da ipoteca

c) gli interessi convenzionali (ovvero previsti nel contratto) al
   tasso enunciato nella nota di iscrizione ipotecaria, per l’anno
   in corso e per le due annate precedenti la data del
   pignoramento.

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
d) gli interessi legali dalla fine dell’anno in corso alla data del
   pignoramento fino alla data del decreto di trasferimento.

La norma si riferisce ai soli interessi “prodotti” da capitale, e
dunque agli interessi derivanti dal godimento di un capitale
altrui, ma non già agli interessi moratori, la cui funzione è di      50
natura sanzionatoria rispetto al ritardo nell’adempimento.
D. Crediti assistiti da ipoteca
Qualunque sia la specie dell’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che
produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti
purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione.

L’enunciazione nella iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è
condizione per il riconoscimento della prelazione sugli stessi (Cass. 28
novembre 2001 n. 15111, Cass. 28 giugno 2002 n. 9497). Quindi nella

                                                                               Dott. Giulio Nicolò Campagni
nota di iscrizione ipotecaria deve essere indicato il tasso di interesse
con indicazione della percentuale oppure con qualsiasi altro elemento
che consenta di ricavarne la misura. Se il tasso d’interesse è variabile è
sufficiente l’indicazione, sempre nella nota, del parametro finanziario
che forma la base di calcolo dell’interesse (es.: tasso variabile fissato in
sette punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto).

Di conseguenza, qualora tali interessi non risultassero dalla nota             51
ipotecaria essi devono essere considerati come crediti chirografari.
D. Crediti assistiti da ipoteca

NOZIONE DI ANNO IN CORSO PER INTERESSI

Per “anno in corso” si intende l’anno contrattuale, ossia l’anno
che inizia con il debito di interessi, per cui dal giorno del
pignoramento si retrocede:

                                                                    Dott. Giulio Nicolò Campagni
- al momento della stipula del contratto di mutuo (per le
   ipoteche volontarie)
ovvero
- all’epoca della notificazione del decreto ingiuntivo o della
   sentenza (per le ipoteche giudiziali),
e dopo si calcolano gli interessi per i due anni precedenti e per
l’anno successivo.                                                  52
D. Crediti assistiti da ipoteca
Estensione interessi alla prelazione ipotecaria

                     Estensione prelazione                        Estensione prelazione
                    interessi convenzionali                           interessi legali

                                                                                              Dott. Giulio Nicolò Campagni
    Due annate precedenti                Annata in corso           Interessi successivi

                                       Data pignoramento

Data inizio                                        Data di fine                        Data
decorrenza delle                               decorrenza delle                    firma DT
3 annate                                              3 annate                                53
D. Crediti assistiti da ipoteca

L'estensione del privilegio del tasso convenzionale o stabilito
giudizialmente tocca quindi tre annualità, comprensive di quella
in corso al momento del pignoramento.

Gli interessi maturati anteriormente a questa data, non
essendo coperti dal privilegio ipotecario, sono da considerarsi

                                                                     Dott. Giulio Nicolò Campagni
da ammettere al chirografo.

Gli interessi successivi sono riconosciuti con il grado ipotecario
per la quota al tasso legale fino al momento del decreto di
trasferimento, che segna il momento di estinzione del privilegio
per effetto dell'ordine di cancellazione contenuto in decreto.
La differenza tra questa posta al privilegio e gli interessi
convenzionali o giudizialmente stabiliti è da considerarsi al        54
chirografo.
D. Crediti assistiti da ipoteca
L’anno in corso alla data del pignoramento non è l’anno solare, ma va
determinato con il seguente procedimento:
1. determinare la data di decorrenza degli interessi del debito:
      Nel caso di debiti da mutuo: la data contrattualmente prevista (data
       di stipula del contratto di mutuo).
      Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la data della notifica della
       sentenza o decreto ingiuntivo;
2.    aggiungere alla data di decorrenza del debito tanti anni sino a che

                                                                                   Dott. Giulio Nicolò Campagni
      sia superata la data del pignoramento (il risultato è una data che
      chiameremo C);
3.    sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l’anno in
      corso (chiameremo B questa seconda data);
4.    sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante.

Gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C
sono da collocarsi al privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi
maturati anteriormente a questa data sono da collocarsi al chirografo,
al tasso convenzionale.                                                            55
D. Crediti assistiti da ipoteca
   Asse temporale creditore - ipoteca volontaria

   Pignoramento del 15.10.2013
   Decorrenza contrattuale interessi 10.01.2009

           Chirografo                                            Interessi garantiti da privilegio

                                                                                                                                    Dott. Giulio Nicolò Campagni
     Interessi convenzionali                               Interessi convenzionali                               Interessi legali
                                    2 annate precedenti                        Annata in corso

10/01/2009              10/01/2011                        10/01/2013            15/10/2013           10/01/2014
  Punto 1                   (A)                               (B)                                        (C)
                          Punto 4                           Punto 3                                    Punto 2

                                                                                                                   Data firma DT

                                                                                                                                    56
D. Crediti assistiti da ipoteca
   Asse temporale creditore - ipoteca giudiziale

   Pignoramento del 25.10.2013
   Notifica decreto ingiuntivo/sentenza del 10.05.2010
   Ipoteca iscritta in data 15.07.2010

                                                                                                                                        Dott. Giulio Nicolò Campagni
             Chirografo                                              Interessi garantiti da privilegio

            Interessi legali                                    Interessi legali                                     Interessi legali
                                         2 annate precedenti                       Annata in corso

10/05/2010                10/05/2011                           10/05/2013           25/10/2013           10/05/2014
  Punto 1                     (A)                                  (B)                                       (C)
                               Punto 4                           Punto 3                                   Punto 2

                                                                                                                       Data firma DT
                                                                                                                                        57
D. Crediti assistiti da ipoteca

PROCEDIMENTO DI CALCOLO E COLLOCAZIONE PER I CONTRATTI
DI MUTUO IPOTECARIO

Il contratto di mutuo prevede la restituzione del finanziamento
mediante rate periodiche, comprensive di una quota capitale e

                                                                        Dott. Giulio Nicolò Campagni
di una interessi. Quindi la quota interessi delle rate che scadono
nel biennio antecedente e nell’anno in corso (triennio del
privilegio) possono essere assunte interamente al privilegio.

Per le rate anteriori e successive al triennio del privilegio bisogna
separare la quota interessi, che va al chirografo, da quella
capitale, che va al privilegio.
                                                                        58
D. Crediti assistiti da ipoteca
Quindi, in presenza di contratti di mutuo, il delegato al riparto dovrà
sempre richiedere il piano di ammortamento e procedere, secondo le
seguenti fasi:
1) separare il capitale dagli interessi già maturati;
2) ammettere il capitale al privilegio;
3) determinare il triennio di cui all’art. 2855 c.c.;
4) ammettere al privilegio gli interessi convenzionali maturati nel

                                                                                     Dott. Giulio Nicolò Campagni
    triennio, così come riportati nelle rate di ammortamento ed indicati
    all’atto dell’iscrizione ipotecaria;
5) ammettere al privilegio il minor valore tra gli interessi convenzionali e
    gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto dopo l’anno in corso alla
    data del pignoramento e sino alla data della vendita;
6) ammettere al chirografo gli interessi maturati anteriormente al
    triennio;
7) ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali e
    gli interessi legali maturati dopo l’anno in corso e sino alla data della
    vendita.
8) Interessi moratori. Tesi maggioritaria della cassazione prevede                   59
    l’estensione della prelazione ai soli interessi corrispettivi.
D. Crediti assistiti da ipoteca

Tale calcolo dovrà naturalmente essere eseguito relativamente
alle rate scadute e non pagate che dovranno essere evidenziate
nella nota di precisazione del credito della banca. Se il
consulente non trova elementi nel fascicolo per poter

                                                                    Dott. Giulio Nicolò Campagni
determinare il triennio in privilegio o comunque l’ammontare di
capitale residuo ancora da pagare, dovrà farne espressa richiesta
alla parte creditrice.
Se entro 15 giorni non sono state fornite le informazioni
richieste, l'ausiliario potrà ricorrere al G.E. per i necessari
provvedimenti.
Importanza del piano di ammortamento.
                                                                    60
D. Crediti assistiti da ipoteca
Quadro di sintesi:
     Crediti da riconoscere con prelazione                 Crediti da riconoscere in chirografo
                    ipotecaria
 Capitale                                              -
 Spese accessorie                                      Spese non accessorie
 -     costituzione di ipoteca;                        -    formazione dell’atto costitutivo del credito;
 -     iscrizione ipotecaria e rinnovazione;           -    emissione e registrazione del decreto
 -     ordinarie occorrenti nel processo          di        ingiuntivo o della sentenza;

                                                                                                               Dott. Giulio Nicolò Campagni
       esecuzione.                                     -    spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale
                                                            ipoteca legale;
                                                       -    polizza incendio stipulata dal creditore
                                                            ipotecario;
                                                       -    commissione di estinzione anticipata del
                                                            mutuo.
 Interessi al tasso convenzionale per l’anno in        Interessi:
 corso e 2 anni precedenti alla data del               - Ante triennio
 pignoramento                                          - Non iscritti o eccedenti il limite
                                                           dell’iscrizione ipotecaria
 Interessi legali dopo l’anno in corso dalla data
                                                       - Ultralegali dopo l’anno in corso alla data
 del pignoramento e fino alla data di vendita
                                                           del pignoramento e fino al DT
                                                       - Moratori                                              61
E. Privilegio sussidiario

E. CREDITI CON PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUGLI IMMOBILI

Dopo i creditori ipotecari prendono il grado i crediti che hanno
privilegio sussidiario sugli immobili, di cui all’art. 2776 c.c.

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
Collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili,
in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili del debitore
esecutato, di alcuni crediti che già godono del privilegio generale
sui mobili, riconoscendo così un privilegio generale sugli
immobili a favore di tali crediti, che devono essere sorti in epoca
antecedente alla data di trascrizione del pignoramento (ai fini
della distribuzione non si tiene conto dei privilegi relativi a
                                                                      62
crediti sorti dopo il pignoramento (Art. 2916, n. 3, c.c.)).
E. Privilegio sussidiario

Ciò è possibile a condizione che il creditore dimostri di avere
tentato l’esecuzione sui beni mobili del debitore con esito
negativo.
Il creditore che richieda, in sede di precisazione del suo credito,
di essere collocato in via sussidiaria, deve dare prova della
preventiva escussione dei beni mobili del debitore.

                                                                        Dott. Giulio Nicolò Campagni
A questo scopo sarà sufficiente un verbale di pignoramento
mobiliare negativo o, se positivo, il provvedimento di
assegnazione del ricavo della vendita (ma per importo non
esaustivo del credito). Anche tentativi di notifica di un
precedente precetto ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (irreperibilità del
debitore al suo luogo di residenza) sono sufficienti ad
evidenziare l’impossibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni    63
mobili del debitore.
E. Privilegio sussidiario

Il creditore può anche solamente provare di non aver potuto
spiegare intervento in precedenti esecuzioni mobiliari già
avviate, o perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed
esigibile, ovvero anche ove dimostrasse l’esiguità del patrimonio

                                                                    Dott. Giulio Nicolò Campagni
mobiliare del debitore a soddisfare il proprio credito.

In caso di assenza di tale prova, il credito vantato deve essere
collocato al chirografo insieme agli altri crediti.

                                                                    64
E. Privilegio sussidiario

In ordine di grado, i crediti con privilegio sussidiario sugli
immobili sono così collocati:
A. Crediti relativi al trattamento di fine rapporto (art. 2120
   c.c.), nonché all’indennità di cui all’art. 2118 c.c.;
B. Crediti indicati agli artt. 2751 e 2751 bis c.c.;

                                                                           Dott. Giulio Nicolò Campagni
C. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per
   l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all’art. 2753 c.c.;
D. Crediti dello Stato:
   ex art. 2752, c. 1, c.c. per imposte e sanzioni (Irpef, Ires, Irap e
    addizionali);
   ex art. 2752, c. 3, c.c. per imposte, pene pecuniarie e le
    soprattasse dovute secondo le norme relative all’Iva (va precisato
    che deve trattarsi di Iva relativa alla vendita di beni immobili
    staggiti).                                                             65
E. Privilegio sussidiario
B. Crediti indicati agli artt. 2751 e 2751 bis c.c.:
I.     Le spese funebri necessarie secondi gli usi;
II.    Le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
III.   Le somministrazioni di vitto, vesti ed alloggio, nei limiti della stretta necessità fatte al debitore
       per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
IV.    I crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono
       dovuti per legge;
V.     Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le
       indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del
       lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro,
       dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del

                                                                                                               Dott. Giulio Nicolò Campagni
       danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
VI.    Le retribuzioni dei professionisti ed ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovuti per gli
       ultimi due anni di prestazione;
VII.   Le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le
       indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
VIII. I crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o
       comunque compartecipante per i corrispettivi della vendita di prodotti, nonché i crediti del
       mezzadro o del colono indicati dall’art. 2765 c.c.;
IX.    I crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro,
       per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
X.     I crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita
       dei prodotti;
XI.    I crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui la legge 24/06/1997 n. 196 per gli
       oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
                                                                                                               66
Tempo degli interventi

Il tempo degli interventi per i creditori privilegiati e sussidiari

A norma degli articoli 565 e 566 c.p.c. è irrilevante il tempo
dell’intervento per i creditori la cui pretesa sia assistita da causa
di prelazione. Essi pertanto concorrono sul ricavato della vendita

                                                                         Dott. Giulio Nicolò Campagni
in ragione dei loro diritti di prelazione purché depositino l’atto di
intervento prima dell’udienza fissata per l’approvazione del
progetto di distribuzione.

Parimenti l’eventuale tardività dell’intervento non impedisce la
collocazione privilegiata dei crediti con privilegio sussidiario sugli
immobili ex art. 2776 c.c.
                                                                         67
Crediti NON assistiti da prelazione

F. I CREDITI NON ASSISTITI DA CAUSE DI PRELAZIONE
(i crediti chirografari)

Ove residuino, dopo la distribuzione ai privilegiati, altre somme,
queste vanno attribuite ai creditori chirografari in proporzione

                                                                     Dott. Giulio Nicolò Campagni
dei rispettivi crediti.

Sono creditori chirografari:
- tutti coloro che non hanno alcun privilegio;
- i creditori muniti di privilegio per la parte di credito che non
  può essere coperta dal privilegio stesso.
                                                                     68
F. Crediti chirografari

Sono creditori chirografari:
- coloro che non possono vantare alcuna causa di prelazione
  «ab origine»;
- i creditori privilegiati o ipotecari per l’eventuale eccedenza

                                                                         Dott. Giulio Nicolò Campagni
  rispetto alla somma loro riconosciuta a tale titolo (ad. es. per
  la somma corrispondente alla differenza tra gli interessi
  convenzionali e quelli legali maturati dopo il triennio di cui
  all’art. 2855 c.c. e sino alla data della vendita, nonché per gli
  interessi convenzionali successivi);
- i creditori privilegiati il cui titolo sia inopponibile al creditore
  procedente (art. 2916 c.c.) in quanto i crediti sono sorti dopo il
                                                                         69
  pignoramento.
F. Crediti chirografari

Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, si dovrà
previamente controllare, tra i creditori chirografari, chi è
intervenuto      tempestivamente       e    chi     tardivamente,
anteponendo i primi rispetto a questi ultimi, posto che il

                                                                    Dott. Giulio Nicolò Campagni
processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini della
distribuzione:
- al momento in cui i singoli creditori chirografari intervengono
  ovvero
- in caso di riunione di procedure, al momento in cui viene
  disposta la riunione.

                                                                    70
F. Crediti chirografari

Mentre la tardività dell’intervento non nuoce ai creditori il cui
credito sia assistito da ipoteca o privilegio (opponibili = sorti

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
ante pignoramento), essa invece pregiudica i creditori
chirografari (pignoranti successivi o intervenuti), i quali, per il
solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo
dopo l’integrale pagamento dei creditori chirografari che siano
intervenuti tempestivamente.

                                                                      71
F. Crediti chirografari

L’ordine di graduazione prevede i creditori chirografari con
l’ulteriore distinzione tra:
1. Tempestivi
2. Tardivi

                                                                          Dott. Giulio Nicolò Campagni
La tardività dell’intervento non nuoce ai creditori privilegiati ma
solo ai chirografari. I creditori chirografari infatti sono soddisfatti
dopo i privilegiati ancorché tardivi.

                                                                          72
F. Crediti chirografari

1. CREDITORI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI
Soddisfatti prima dei creditori tardivi.

                                                                         Dott. Giulio Nicolò Campagni
Se i creditori muniti di privilegio, per la parte di credito che va in
chirografo, sono sempre considerati tempestivi ciò non vale per
gli altri chirografari per i quali la data di deposito dell’intervento
è determinante. Ciò vale sia per i pignoranti che per gli
intervenuti.

                                                                         73
F. Crediti chirografari

2. CREDITORI CHIROGRAFARI TARDIVI
I creditori chirografari tardivi sono gli ultimi a essere soddisfatti.

                                                                         Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dopo i creditori chirografari tempestivi dovranno essere inseriti i
creditori chirografari intervenuti tardivamente.

                                                                         74
F. Crediti chirografari

Se la somma da distribuire è sufficiente a soddisfarli tutti, nulla
quaestio. In caso contrario, occorrerà procedere ad una
ripartizione proporzionale (per sorte, interessi e spese di
intervento), che può avvenire nel modo seguente:
• si sommano tutti i crediti vantati dai chirografari tempestivi;

                                                                       Dott. Giulio Nicolò Campagni
• si divide la somma da distribuire per il loro totale, ottenendo il
  coefficiente di riparto;
• si moltiplicano i singoli crediti per tale coefficiente, ottenendo
  così gli importi da ripartire singolarmente, la cui somma dovrà
  corrispondenti al residuo da ripartire.

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F. Crediti chirografari
Il tempo degli interventi per i creditori chirografari

Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o
tardivo occorre verificare se egli sia intervenuto prima o dopo la
prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita (art. 563
c.p.c.), ossia l’udienza in cui sia stata pronunciata la prima
ordinanza di vendita per quel bene, anche se poi l’asta fissata sia

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andata deserta e siano state pronunciate successivamente altre
ordinanze di vendita.

Se è stata fissata l’ordinanza di vendita solo relativamente ad
alcuni dei beni compresi nella procedura, l’intervento successivo
alla data fissata sarà tardivo rispetto ai beni compresi
nell’ordinanza, ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata
ancora fissata la vendita.                                            76
F. Crediti chirografari

Asse temporale creditore tempestivo e tardivo

                                                                              Dott. Giulio Nicolò Campagni
    Creditori tempestivi              Creditori tardivi

                  Udienza ex art. 569 cpc           Udienza ex art. 596 cpc
                   Ordinanza di vendita                Piano di riparto

                                                                              77
F. Crediti chirografari

Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere
verificata con riferimento alla prima ordinanza di vendita
pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della

                                                                   Dott. Giulio Nicolò Campagni
riunione: in sostanza, deve procedersi come se la riunione fosse
già avvenuta sin dal primo momento.

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Partecipazione - Riunione procedure

Per valutare l’ammissione del creditore alla partecipazione al
riparto dobbiamo distinguere se (in caso di riunione di 2 o più
procedure):

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1) INTERVENTI     E   PIGNORAMENTI       ANTECEDENTI      ALLA
   RIUNIONE

2) INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA RIUNIONE

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Partecipazione - Riunione procedure

1) INTERVENTI       E    PIGNORAMENTI         ANTECEDENTI       ALLA
   RIUNIONE

In caso di riunione di più procedure, né i pignoramenti né gli
interventi presenti al momento della riunione nelle singole
procedure si estendono ai beni dell’altra procedura che non

                                                                         Dott. Giulio Nicolò Campagni
siano comuni alle due esecuzioni.
Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti in una delle
due procedure, per poter concorrere anche sui beni non
compresi nella procedura dell'originario intervento, devono (se
lo ritengono) presentare formale atto di intervento, chiedendo
di soddisfarsi sul ricavato di quei beni; essi saranno considerati
intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavato di
quei beni a seconda della fase in cui avranno depositato tale            80
atto.
Partecipazione - Riunione procedure

2) INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA RIUNIONE

Sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni
bene presente nelle procedure riunite in quanto la domanda
satisfattoria, ove non contenga restrizioni, è da riferire

                                                                      Dott. Giulio Nicolò Campagni
implicitamente a tutti i beni costituenti il compendio pignorato
complessivo.

Gli interventi successivi alla riunione sono validi per partecipare
alla distribuzione del ricavato di ogni bene presente nelle
procedure riunite.
                                                                      81
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