Delega al riparto nell'esecuzione immobiliare - (Focus Privilegi Speciali, Ipoteche, Privilegi sussidiari e Chirografari) Perugia, 17.02.2018 ...
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Delega al riparto Dott. Giulio Nicolò Campagni nell’esecuzione immobiliare (Focus Privilegi Speciali, Ipoteche, Privilegi sussidiari e Chirografari) Perugia, 17.02.2018 1
Introduzione Il processo di espropriazione forzata ha la finalità di soddisfare i diritti dei creditori attraverso la ripartizione del ricavato della vendita tra quanti hanno promosso la procedura esecutiva o vi sono intervenuti ai sensi dell’art. 499 c.p.c. Dott. Giulio Nicolò Campagni Le norme che regolano in generale la fase distributiva sono gli artt. 510 e 512 c.p.c. È in tale fase che si concretizza la vicenda concorsuale tra i creditori e trova attuazione il principio della «par condicio creditorum». 2
Massa attiva La massa attiva (somma ricavata) è composta da (art. 2912 c.c.): 1) prezzo del bene venduto (indicato nel decreto di trasferimento) o di conguaglio in caso di assegnazione dei beni pignorati; 2) competenze nette bancarie (interessi attivi meno eventuali oneri e spese) maturate nel conto della procedura; Dott. Giulio Nicolò Campagni 3) rendite e fitti attivi (terreni e fabbricati, aziende, indennità occupazione senza titolo versate dall'occupante senza contratto opponibile); 4) somme versate in forza dell’istanza di conversione che non si sia conclusa con la liberazione del bene dal pignoramento; 5) 1/10 delle cauzioni versate da chi, ammesso all’incanto, abbia omesso di partecipare al medesimo, senza 3 documentato e giustificato motivo (art. 580 c.p.c.);
Massa attiva La massa attiva (somma ricavata) composta da (art. 2912 c.c.): 6) cauzioni versate da chi ha presentato offerte dopo l’incanto (art. 584 cpc); 7) cauzione versata dall’aggiudicatario inadempiente e acquisita in via definitiva alla procedura in caso di inadempimento nel versamento del saldo prezzo (art. 587 cpc); 8) risarcimento dell’aggiudicatario inadempiente (art. 587 cpc). Dott. Giulio Nicolò Campagni Risarcimento del danno in caso di condanna del primo aggiudicatario quando il ricavato delle nuova vendita sia inferiore alla precedente (si tratta di un credito che deve essere assegnato, in sede di distribuzione ad uno o più creditori, secondo la graduazione). Differenza tra il maggior valore dell'aggiudicazione precedente e il minor ricavato dalla successiva aggiudicazione definitiva; 9) Somme ricavate dal giudizio di divisione per la parte di spettanza del debitore esecutato, nel caso in cui la procedura esecutiva abbia avuto ad oggetto beni pignorati per quota indivisa (art. 601 4 c.p.c.).
Massa attiva Le voci corrispondono a somme di denaro effettivamente versate (o alla procedura o direttamente al creditore in ipotesi di credito fondiario), mentre il risarcimento del danno sub 8) (Ordinanza GE) rappresenta, ex art. 177, 2° comma disp. att. Dott. Giulio Nicolò Campagni c.p.c., un credito che andrà assegnato in sede di distribuzione ad uno o più creditori, secondo la graduazione. Non costituisce attivo distribuibile il fondo spese versato dall'aggiudicatario/assegnatario in quanto finalizzato al pagamento delle imposte e tasse relative al trasferimento (l’eventuale eccedenza va restituita). 5
Piano di riparto La predisposizione del progetto di distribuzione parte dall’individuazione della massa attiva dalla quale vanno detratte prioritariamente tutte le spese inerenti la procedura. Dott. Giulio Nicolò Campagni Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2755, 2770 e 2777 c. 1, c.c. sono spese “privilegiate” le spese di espropriazione sostenute nell’interesse comune dei creditori. 6
Piano di riparto Dopo le spese di giustizia, la distribuzione avviene tenendo conto delle cause legittime di prelazione, cui succedono in ordine alla graduazione i creditori chirografari tempestivi, specificando che se la somma residuata (dal pagamento dei Dott. Giulio Nicolò Campagni precedenti creditori) non è sufficiente alla loro integrale soddisfazione, la distribuzione tra questi ultimi dovrà essere operata in proporzione all’entità dei rispettivi crediti. Le somme che eventualmente residuino possono essere restituite al debitore (N.B. in caso di decesso problematiche connesse alla successione). 7
Piano di riparto Modalità di predisposizione del progetto, esso si compone di due parti: Dott. Giulio Nicolò Campagni 1) Progetto di graduazione 2) Progetto di distribuzione 8
Piano di riparto Progetto di graduazione che tenga conto delle cause di prelazione e del tempo degli interventi (che possono essere tempestivi o tardivi) e stabilisca l’ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti. Dott. Giulio Nicolò Campagni Prima di redigere il progetto di distribuzione è opportuno che il delegato predisponga il piano di graduazione, la collocazione di tutti i crediti, con indicazione del loro ammontare (capitale, interessi e spese), delle cause di prelazione, dei gradi e della data dell’intervento (tempestivo / tardivo). Ha lo scopo di chiarire le linee guida del progetto di 9 distribuzione.
Piano di riparto Progetto di distribuzione nel quale sia specificato l’ammontare delle somme spettanti a ciascuno dei creditori e sia indicato se le stesse sono attribuite immediatamente (ai creditori muniti di titolo esecutivo o i cui Dott. Giulio Nicolò Campagni crediti siano stati riconosciuti dal debitore), ovvero accantonate in attesa del titolo esecutivo (ai creditori sprovvisti di titolo i cui crediti non siano stati riconosciuti - distinzione concernente i creditori intervenuti solo per gli interventi spiegati dal 01/03/2006 in poi). 10
Piano di riparto Creditori ammessi alla distribuzione sono: Creditore procedente nella procedura principale e quello nella/e riunita/e; Creditore surrogante (subentrato al pignorante o procedente inadempiente); Creditori intervenuti: credito fondato su titolo esecutivo (c.d. creditori titolati) e quelli (privi di titolo esecutivo ma) il cui credito sia stato Dott. Giulio Nicolò Campagni riconosciuto dal debitore (art. 499 c.p.c.). Importante verificare interventi (per eventuale esclusione). Sono titoli esecutivi (ex art. 474 c.p.c.): • Sentenze, provvedimenti e altri atti con efficacia esecutiva (Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo); • Titoli di credito (cambiali ed assegni); • Atti pubblici e le scritture private autenticate (compresi i riconoscimenti di debito) con oggetto un’obbligazione di somme di denaro; 11 • Titoli Amministrativi (e ruoli resi esecutivi).
Documentazione da acquisire Checklist documenti del fascicolo da verificare/fotocopiare per la redazione del progetto: • atti di intervento e relativi allegati comprovanti il credito; • pignoramenti e relativi allegati (precetto e titolo esecutivo); • note di precisazione del credito; • verbale udienza di autorizzazione e ordinanza di vendita (è Dott. Giulio Nicolò Campagni fondamentale il primo); • decreto di trasferimento (nelle ultime pagine dello stesso viene riportata la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; verificare quali sono i creditori ipotecari e quali di questi sono intervenuti); • contratto di mutuo e relativi piano di ammortamento; • iscrizione ipotecaria. 12
Documentazione da acquisire Il delegato al riparto, sulla base degli atti di intervento, dell’atto di pignoramento del creditore procedente, nonché degli eventuali pignoramenti successivi (che si risolvono anch’essi in un intervento) depositati in Cancelleria, dovrà elencare i creditori intervenuti tenendo conto dei crediti assistiti o meno dalle cause di prelazione e del tempo degli interventi. Dott. Giulio Nicolò Campagni Qualsiasi sia il rango del creditore intervenuto (privilegiato o chirografario) il delegato al riparto deve verificare l’esistenza del credito nonché l'esatta determinazione del relativo ammontare (se manca riscontro = sollecito creditore). Se l’intervento o il pignoramento si basano su un titolo esecutivo giudiziale, sono incontestabili le componenti del credito azionato per capitale, interessi ed accessori. 13
Graduazione Dopo le spese di giustizia, la distribuzione avviene tenendo conto delle “cause legittime di prelazione”, ovvero, ai sensi dell’art. 2741 c.c., dei privilegi e delle ipoteche. Si procede con l’individuazione dei creditori intervenuti: Dott. Giulio Nicolò Campagni A – Spese di Giustizia (di Procedura) B – Spese di Giustizia per atti conservativi e di espropriazione ex art. 2770 c.c. C – Privilegi speciali immobiliari D – Crediti ipotecari E – Collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. F – Chirografari 14
Graduazione È consigliabile riportare i creditori concorrenti graduandoli secondo l’ordine progressivo di soddisfazione dettato dal c.c.: 1. Creditori assistiti da privilegi speciali sugli immobili (artt. da 2772 a 2775bis) 2. Creditori assistiti da ipoteca Dott. Giulio Nicolò Campagni 3. Creditori con privilegio sussidiario sugli immobili (art. 2776 c.c. ) 4. Creditori chirografari tempestivi 5. Creditori chirografari tardivi Nell’eventualità che vengano soddisfatti interamente tutti i creditori intervenuti e pignoratizi e vi sia ancora un avanzo, 15 questo sarà restituito al debitore.
Graduazione Artt. 565 e 566: i creditori muniti di privilegio e ipoteca vengono prioritariamente soddisfatti quale che sia il momento del loro Dott. Giulio Nicolò Campagni intervento, purché ciò avvenga entro l’udienza di approvazione del riparto (art. 596 c.p.c.). 16
Criteri di ripartizione Nella maggioranza dei casi l’attivo è insufficiente a soddisfare tutti i creditori intervenuti e si verifica la situazione in cui la somma residuata dal pagamento dei creditori di grado precedente non basta alla integrale soddisfazione dei creditori di Dott. Giulio Nicolò Campagni grado successivo. La legge prevede espressamente tale evenienza e, a seconda del momento in cui si verifica, individua il criterio da seguire per distribuire il residuo tra crediti dello stesso grado. 17
Criteri di ripartizione A. e B. In caso di concorso di crediti ugualmente privilegiati per spese di procedura e di insufficienza dell’attivo, si dà luogo a Dott. Giulio Nicolò Campagni ripartizione proporzionale (art. 2782 c.c.); 18
Criteri di ripartizione C. In caso di concorso di più crediti assistiti da privilegi speciali sugli immobili, tali privilegi prenderanno il seguente ordine (art. 2780 c.c.): 1. imposte redditi immobiliari (tributi diretti) – art. 2771 c.c.; 2. contributi per opere di bonifica e miglioramento – art. 2775 c.c.; 3. crediti per concessione di acque – art. 2774 c.c.; 4. crediti per tributi indiretti – art. 2772 c.c.; 5. crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli Dott. Giulio Nicolò Campagni immobili (qualora ancora dovuta); 6. crediti del promissario acquirente dell’immobile per la mancata esecuzione di contratti preliminari trascritti – art. 2775bis c.c. – «privilegio» la cui efficacia è limitata ad un determinato periodo di tempo dalla trascrizione e condizionato, ai fini del privilegio oltre tale periodo, al verificarsi di alcuni presupposi. Quanto al concorso di crediti ugualmente privilegiati vale il principio del paritario concorso proporzionale (art. 2782 c.c.). 19
Criteri di ripartizione D. In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art. 2852 e segg. c.c.). Dott. Giulio Nicolò Campagni Nel caso di grado uguale (art. 2853 c.c.), i crediti concorrono in proporzione all’importo relativo (art. 2854 c.c.). 20
Criteri di ripartizione E. In caso di concorso di più crediti con privilegio sussidiario sugli immobili, tali crediti prenderanno il seguente ordine (art. 2776 c.c.): 1) crediti per il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) e Dott. Giulio Nicolò Campagni indennità di preavviso ex art. 2118 c.c. (fondo garanzia Inps); 2) crediti ex artt. 2751 e 2751‐bis c.c. nel loro ordine e crediti per contributi previdenziali ex art. 2753 c.c.; 3) crediti di cui al 1° e 3° comma dell’art. 2752 c.c. (3° comma prevede l’Iva, non relativa ad altri beni immobili). 21
Criteri di ripartizione F. In caso di concorso tra più creditori chirografari tempestivi, la distribuzione dovrà essere operata in proporzione ai rispettivi crediti. Dott. Giulio Nicolò Campagni F. In caso di concorso tra più creditori chirografari tardivi, la distribuzione dovrà essere operata in proporzione ai rispettivi crediti. 22
Criteri di ripartizione Il delegato al riparto, qualora la legge preveda che debba essere applicata la “ripartizione proporzionale”, determinerà la quota da distribuire ad ognuno dei creditori in concorso, tramite un Dott. Giulio Nicolò Campagni coefficiente di riparto determinato dal rapporto tra l’importo che avanza da distribuire e l'ammontare totale dei crediti in concorso. 23
Criteri di ripartizione Dott. Giulio Nicolò Campagni 24
Crediti assistiti da prelazione I CREDITI ASSISTITI DA CAUSE DI PRELAZIONE C – privilegi speciali sugli immobili D – ipoteche Dott. Giulio Nicolò Campagni E – crediti con privilegio sussidiario Ai sensi dell’art. 2741, c. 2, c.c. sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (che riguarda le espropriazioni mobiliari) e le ipoteche. 25
C - Privilegi speciali sugli immobili C. CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGI SPECIALI SUGLI IMMOBILI Stante il disposto dell’art. 2748, c. 2, c.c. i crediti aventi privilegio speciale sugli immobili sono preferiti ai crediti ipotecari, se la legge non dispone diversamente. Dott. Giulio Nicolò Campagni RICHIAMA I crediti privilegiati sugli immobili sono previsti dall’art. 2772 all'art. 2775bis del codice civile. 26
C - Privilegi speciali sugli immobili Individuazione dei crediti speciali ‐ art. 2780 c.c. “Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente: 1- crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771 c.c. (ABROGATO in quanto privilegio era sulla generalità degli immobili del debitore); 2- crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775 c.c. (bonifica e miglioramento); 3- crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774 (Verifica Dott. Giulio Nicolò Campagni ipoteche antecedenti); 4- crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772 (imposta di registro, imposta di donazione e successione, imposte catastali e ipotecarie, IVA relativa alla cessione dell’immobile in caso di responsabilità solidale del cessionario) (Verifica ipoteche antecedenti); 5- crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; 5bis- crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati dall'art. 2775bis” (Verifica ipoteche antecedenti). Nel caso più creditori vantino crediti assistiti da privilegio sullo stesso bene immobile in pari grado, detti crediti concorrono in proporzione agli importi rispettivamente fatti valere (art. 2782 c.c.). 27
C - Privilegi speciali sugli immobili Verifica tributi indiretti ex art. 2772: Le imposte di registro, donazione e successione, ipotecarie, catastali o l'Iva da collocare in questo grado riguarda quelle dovute e non pagate dal debitore per precedenti vicende Dott. Giulio Nicolò Campagni dell’immobile oggetto di esecuzione. Sono debiti che non riguardano il trasferimento dei beni staggiti (spese coperte dal fondo versato in fase di offerta pari al 20%). 28
C - Privilegi speciali sugli immobili Estinzione del privilegio tributi indiretti (art. 2772 c.c.) I privilegi relativi all'imposta di registro e all’imposta di successione si estinguono con il decorso di 5 anni dalla data di registrazione ovvero dalla data di apertura della successione. Tuttavia se vi è stata dilazione del tributo, il termine Dott. Giulio Nicolò Campagni quinquennale ricorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista. Ulteriormente, nel caso in cui non sia stata presentata la denuncia di successione, la decadenza si produce dopo i cinque anni dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione della successione. 29 In tali casi, dunque, i relativi crediti vanno indicati in chirografo.
C - Privilegi speciali sugli immobili Ai sensi dell’art. 2749 c.c., alla luce del principio «accessorium sequitur principale» il privilegio accordato al credito si estende: - alle spese sostenute dal creditore per spese ordinarie di intervento nel processo di esecuzione (compresi gli onorari dei Dott. Giulio Nicolò Campagni legali); - agli interessi (convenzionali o legali qualora i primi non siano previsti) per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli maturati nell’anno precedente (diversamente per l’ipoteca, in cui si prevedono i due anni anteriori e l’anno in corso); - agli interessi legali maturati dopo l’anno in corso alla data del 30 pignoramento e fino alla data della vendita (DT).
C - Privilegi speciali sugli immobili Non godono dell’estensione del privilegio le spese sostenute dal creditore nel giudizio di cognizione per l’accertamento e per la Dott. Giulio Nicolò Campagni dichiarazione del proprio credito. 31
C - Privilegi speciali sugli immobili Estensione interessi al privilegio Estensione privilegio Estensione privilegio interessi convenzionali interessi legali Dott. Giulio Nicolò Campagni Annata precedente Annata in corso Interessi successivi Data pignoramento Data inizio Data di fine Data decorrenza delle decorrenza delle firma DT 2 annate 2 annate 32
C - Privilegi speciali sugli immobili Principio generale prima esposto: I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari (art. 2748, c. 2, c.c.), se la legge non dispone diversamente sono comunque POSTERGATI al creditore ipotecario (ipoteca anteriore credito privilegiato): - i privilegi di cui all’art. 2772 c.c. (crediti per tributi indiretti); Dott. Giulio Nicolò Campagni - i privilegi di cui all’art. 2774 c.c. (crediti dello Stato nei confronti dei concessionari di acque pubbliche esecutati); in quanto viene esplicitamente previsto (negli art. 2772 c.c. e 2774 c.c.) che il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili (parere prevalente Cassazione che tale disposizione sia da riferirsi anche alle ipoteche). - I privilegi di cui all’art. 2775bis c.c. (promissario acquirente). Invece gli altri privilegi speciali immobiliari prevalgono sul creditore ipotecario e vanno soddisfatti secondo l’ordine di cui all’art. 2780 c.c. 33 (dopo il pagamento delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.).
C - Privilegi speciali sugli immobili (5bis-Art. 2780 c.c.) I crediti del promissario acquirente dell’immobile per la mancata esecuzione di contratti preliminari trascritti. Gli effetti del privilegio sul bene immobile oggetto del contratto preliminare sussistono a condizione che (nell’asse temporale in cui gli effetti della trascrizione non possono considerarsi cessati): - non oltre l’anno dalla data convenuta dalle parti per la stipulazione del contratto definitivo ovvero, in ogni caso, Dott. Giulio Nicolò Campagni - nel triennio dalla trascrizione del preliminare si sia verificato uno dei seguenti eventi: a) Ottenuto la sentenza di risoluzione giudiziale del contratto ovvero abbia ottenuto la risoluzione del contratto con altro atto avente data certa; b) Proposizione (notificazione) di domanda giudiziale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., risoluzione del contratto per inadempimento; c) Abbia provveduto ad eseguire il pignoramento, avendo ottenuto il relativo titolo (sentenza di risoluzione); il privilegio è subordinato alla persistente efficacia della trascrizione del preliminare al momento della trascrizione del pignoramento sul bene; d) Abbia fatto intervento nell’esecuzione promossa da terzi (diversi dal 34 promissario acquirente).
C - Privilegi speciali sugli immobili In altri termini (combinato disposto art. 2645bis, c. 3, c.c. e 2775bis c.c.) il promissario acquirente, che abbia trascritto il contratto preliminare, ha diritto al privilegio se: - interviene in una procedura promossa da terzi entro il termine di vigenza del privilegio (massimo tre anni dalla trascrizione del preliminare o entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto definitivo); Dott. Giulio Nicolò Campagni ovvero - qualora intervenga successivamente e fino alla distribuzione, purché nel periodo di vigenza del privilegio si verifichi una delle seguenti circostanze: a) Abbia ottenuto la sentenza di risoluzione giudiziale del contratto ovvero abbia ottenuto la risoluzione con altro atto avente data certa; b) Abbia proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., risoluzione del contratto per inadempimento; c) Abbia egli stesso provveduto ad eseguire il pignoramento, avendo 35 ottenuto il relativo titolo (sentenza di risoluzione).
C - Privilegi speciali sugli immobili In sintesi l’ordine di distribuzione delle somme può risultare modificato per effetto della gestione del «conflitto» tra crediti: Promissario acquirente (art. 2775bis c.c.) Prelazione ipotecaria Ipoteca «ordinaria» prevale sul privilegio se iscritta Dott. Giulio Nicolò Campagni anteriormente (Cass. S.U. 21045/09 – 17270/14 – 4195/12). Ipoteca (Art. 2775bis, c.2, c.c.) - per mutuo erogato al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile PREVALE sul privilegio; - Iscritta su edifici in costruzione a garanzia dell’intervento edilizio PREVALE sul privilegio, limitatamente alla quota di debito derivante dal finanziamento che il promissario 36 acquirente si è accollato con il preliminare.
D. Crediti assistiti da ipoteca D. CREDITI ASSISTITI DA IPOTECA Crediti ipotecari: il diritto di prelazione è indipendente dalla tipologia dell’ipoteca (legale, giudiziale o volontaria) e prendono Dott. Giulio Nicolò Campagni grado dal momento della loro iscrizione nei registri immobiliari in relazione al numero d’ordine dell’iscrizione. 37
D. Crediti assistiti da ipoteca Tipologie ipoteca: • Legale, può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore: l'alienante di un bene immobile che non sia stato pagato dall'acquirente; ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro che gli spetta; lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere. • Giudiziale: Dott. Giulio Nicolò Campagni sentenza con condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente; decreto ingiuntivo reso esecutivo; provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale); • Volontaria: contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra; atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca. 38
D. Crediti assistiti da ipoteca Le ipoteche assumono il grado dal momento della loro iscrizione nei registri immobiliari e quindi è determinante il numero d’ordine dell’iscrizione: • la prima è di primo grado • la seconda di secondo grado e così via (art. 2852 cod. civ.). Dott. Giulio Nicolò Campagni Ai fini del diritto di prelazione non rileva se una ipoteca sia di un tipo piuttosto che di un altro. Quando sullo stesso immobile sono iscritte più ipoteche, i crediti saranno soddisfatti in base al grado ipotecario di iscrizione di ciascuna di esse. Nell’ipotesi in cui vari crediti siano garantiti da ipoteche aventi il medesimo grado, la distribuzione dovrà essere operata in proporzione dei rispettivi importi (ad esempio quando nello stesso atto siano previste più iscrizioni ipotecarie a favore di 39 differenti creditori, ex art. 2854 c.c.).
D. Crediti assistiti da ipoteca Eccezioni prelazione: Ai sensi dell’art. 2916 c.c. non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte in epoca successiva alla trascrizione dell’atto di pignoramento, in quanto inopponibili alla procedura, con la conseguenza che, in sede di riparto, il credito andrà collocato Dott. Giulio Nicolò Campagni in via chirografaria. A norma dell’art. 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria perde efficacia se non viene rinnovata nel termine dei venti anni dalla iscrizione, anche se il creditore ipotecario abbia dato avvio alla procedura esecutiva, e fino al momento dell'emissione del decreto di trasferimento, il quale contiene l'ordine di cancellazione e opera il c.d. «effetto purgativo». Nel caso di ipoteca non rinnovata nel termine la prelazione 40 decade.
D. Crediti assistiti da ipoteca Successione nel credito ipotecario Principio generale: Ai sensi dell’art. 2843 c.c. la trasmissione dell’ipoteca per cessione, surrogazione del credito ipotecario si deve annotare in margine all’iscrizione ipotecaria. Dott. Giulio Nicolò Campagni Eccezione: art. 58 D. Lgs. 385/93 - possono essere ceduti in blocco i rapporti giuridici di una banca e la cessione va pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. 41
D. Crediti assistiti da ipoteca Le società cessionarie di crediti cartolarizzati, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’art. 107 TUB e le società soggette a vigilanza consolidata ex art. 65 TUB che si siano resi cessionari di crediti con le modalità della cessione in blocco di cui all’art. 58, godono delle disposizioni sostanziali e delle forme Dott. Giulio Nicolò Campagni esecutive speciali di cui agli artt. 38 - 41 TUB (fondiario). In ipotesi di cessione ordinaria di credito (anche fondiario) – al di fuori delle operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti in blocco – non si ha la trasmissione anche dei privilegi processuali se il cessionario sia un soggetto privato e non una banca. 42
D. Crediti assistiti da ipoteca Per quanto riguarda l’ipoteca volontaria, giova evidenziare che in determinati casi essa può garantire crediti scaturenti da contratti diversi rispetto a quelli in relazione ai quali era stata concessa. L’art. 8 della L. 2.4.2007 n. 40 recante «c.d. Decreto Dott. Giulio Nicolò Campagni Bersani sulle liberalizzazioni» prevede che, in presenza di contratti di finanziamento (o di mutuo o di apertura di credito), il mutuante surrogato (nuovo istituto) subentra nelle garanzie accessorie, personali o reali che assistono il credito surrogato, sempre che nell’atto di surrogazione, che va stipulato per atto pubblico o scrittura privata, sia fatta annotazione a margine della nota di iscrizione ipotecaria relativa al primo rapporto. 43
D. Crediti assistiti da ipoteca Quando il credito è garantito da ipoteca il delegato al riparto deve attenersi all’art. 2855 c.c. che stabilisce in quale misura il credito può essere assistito da garanzia ipotecaria: a) il capitale Dott. Giulio Nicolò Campagni b) le spese accessorie c) gli interessi convenzionali d) gli interessi legali 44
D. Crediti assistiti da ipoteca Definizione degli interessi: • Interessi convenzionali: quelli che risultano da un accordo scritto tra le parti o da sentenze od ordinanze che abbiano riconosciuto interessi sopra il tasso legale; • Interessi legali: sono quelli risultanti dall’art. 1224 c.c. con le Dott. Giulio Nicolò Campagni variazioni nel tempo; • Interessi corrispettivi: rappresentano il corrispettivo per il godimento di una somma nel tempo; • Interessi di mora: hanno natura risarcitoria e trovano titolo nel ritardo pattuito rispetto ad una data stabilita nella restituzione di una somma di denaro. 45
D. Crediti assistiti da ipoteca a) il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (l’iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell’iscrizione. Dott. Giulio Nicolò Campagni Per i contratti di mutuo il capitale è costituito dal capitale mutuato meno la somma di tutte le frazioni imputate a capitale delle rate di ammortamento venute a scadenza e pagate. Nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di debiti da conto corrente, il capitale è costituito dall’intero importo del decreto o della sentenza. Solo su tale capitale matureranno gli interessi 46 privilegiati.
D. Crediti assistiti da ipoteca b) le spese accessorie: Spese per costituzione di ipoteca Spese di iscrizione (imposta ipotecaria) e rinnovazione Spese ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione (spese legali del processo esecutivo liquidate dal giudice in sede di predisposizione del progetto di distribuzione). Dott. Giulio Nicolò Campagni Lo scopo della norma è quello di inserire automaticamente tra i crediti privilegiati quelli che presumibilmente sarebbero stati comunque inseriti dalle parti e, comunque, strettamente inerenti alla tutela del credito principale. Da sottolineare che queste spese sono comunque comprese nel totale iscritto, nel senso che non si aggiungono al totale della iscrizione, consentendo di eccederlo, ma sono in esso incluse (se dunque 47 alcune spese eccedono il totale vanno in chirografo).
D. Crediti assistiti da ipoteca Secondo il dettato dell’art. 2855 c.c., sono coperti dallo stesso grado di privilegio, oltre al capitale, anche gli accessori, nei limiti Dott. Giulio Nicolò Campagni e con le modalità di determinazione prima descritti, purché la misura degli interessi sia indicata nell’iscrizione. 48
D. Crediti assistiti da ipoteca Non sono invece assistite da prelazione ipotecaria: • le spese relative alla formazione dell’atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione; • le spese per l’emissione e la registrazione del decreto Dott. Giulio Nicolò Campagni ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse; • le spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca (es. compravendita); • Costi polizza incendio stipulata dal creditore ipotecario, per i quali lo stesso esercita il regresso verso il debitore; • Costi commissione di estinzione anticipata del mutuo. 49
D. Crediti assistiti da ipoteca c) gli interessi convenzionali (ovvero previsti nel contratto) al tasso enunciato nella nota di iscrizione ipotecaria, per l’anno in corso e per le due annate precedenti la data del pignoramento. Dott. Giulio Nicolò Campagni d) gli interessi legali dalla fine dell’anno in corso alla data del pignoramento fino alla data del decreto di trasferimento. La norma si riferisce ai soli interessi “prodotti” da capitale, e dunque agli interessi derivanti dal godimento di un capitale altrui, ma non già agli interessi moratori, la cui funzione è di 50 natura sanzionatoria rispetto al ritardo nell’adempimento.
D. Crediti assistiti da ipoteca Qualunque sia la specie dell’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. L’enunciazione nella iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione sugli stessi (Cass. 28 novembre 2001 n. 15111, Cass. 28 giugno 2002 n. 9497). Quindi nella Dott. Giulio Nicolò Campagni nota di iscrizione ipotecaria deve essere indicato il tasso di interesse con indicazione della percentuale oppure con qualsiasi altro elemento che consenta di ricavarne la misura. Se il tasso d’interesse è variabile è sufficiente l’indicazione, sempre nella nota, del parametro finanziario che forma la base di calcolo dell’interesse (es.: tasso variabile fissato in sette punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto). Di conseguenza, qualora tali interessi non risultassero dalla nota 51 ipotecaria essi devono essere considerati come crediti chirografari.
D. Crediti assistiti da ipoteca NOZIONE DI ANNO IN CORSO PER INTERESSI Per “anno in corso” si intende l’anno contrattuale, ossia l’anno che inizia con il debito di interessi, per cui dal giorno del pignoramento si retrocede: Dott. Giulio Nicolò Campagni - al momento della stipula del contratto di mutuo (per le ipoteche volontarie) ovvero - all’epoca della notificazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (per le ipoteche giudiziali), e dopo si calcolano gli interessi per i due anni precedenti e per l’anno successivo. 52
D. Crediti assistiti da ipoteca Estensione interessi alla prelazione ipotecaria Estensione prelazione Estensione prelazione interessi convenzionali interessi legali Dott. Giulio Nicolò Campagni Due annate precedenti Annata in corso Interessi successivi Data pignoramento Data inizio Data di fine Data decorrenza delle decorrenza delle firma DT 3 annate 3 annate 53
D. Crediti assistiti da ipoteca L'estensione del privilegio del tasso convenzionale o stabilito giudizialmente tocca quindi tre annualità, comprensive di quella in corso al momento del pignoramento. Gli interessi maturati anteriormente a questa data, non essendo coperti dal privilegio ipotecario, sono da considerarsi Dott. Giulio Nicolò Campagni da ammettere al chirografo. Gli interessi successivi sono riconosciuti con il grado ipotecario per la quota al tasso legale fino al momento del decreto di trasferimento, che segna il momento di estinzione del privilegio per effetto dell'ordine di cancellazione contenuto in decreto. La differenza tra questa posta al privilegio e gli interessi convenzionali o giudizialmente stabiliti è da considerarsi al 54 chirografo.
D. Crediti assistiti da ipoteca L’anno in corso alla data del pignoramento non è l’anno solare, ma va determinato con il seguente procedimento: 1. determinare la data di decorrenza degli interessi del debito: Nel caso di debiti da mutuo: la data contrattualmente prevista (data di stipula del contratto di mutuo). Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la data della notifica della sentenza o decreto ingiuntivo; 2. aggiungere alla data di decorrenza del debito tanti anni sino a che Dott. Giulio Nicolò Campagni sia superata la data del pignoramento (il risultato è una data che chiameremo C); 3. sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l’anno in corso (chiameremo B questa seconda data); 4. sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante. Gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono da collocarsi al chirografo, al tasso convenzionale. 55
D. Crediti assistiti da ipoteca Asse temporale creditore - ipoteca volontaria Pignoramento del 15.10.2013 Decorrenza contrattuale interessi 10.01.2009 Chirografo Interessi garantiti da privilegio Dott. Giulio Nicolò Campagni Interessi convenzionali Interessi convenzionali Interessi legali 2 annate precedenti Annata in corso 10/01/2009 10/01/2011 10/01/2013 15/10/2013 10/01/2014 Punto 1 (A) (B) (C) Punto 4 Punto 3 Punto 2 Data firma DT 56
D. Crediti assistiti da ipoteca Asse temporale creditore - ipoteca giudiziale Pignoramento del 25.10.2013 Notifica decreto ingiuntivo/sentenza del 10.05.2010 Ipoteca iscritta in data 15.07.2010 Dott. Giulio Nicolò Campagni Chirografo Interessi garantiti da privilegio Interessi legali Interessi legali Interessi legali 2 annate precedenti Annata in corso 10/05/2010 10/05/2011 10/05/2013 25/10/2013 10/05/2014 Punto 1 (A) (B) (C) Punto 4 Punto 3 Punto 2 Data firma DT 57
D. Crediti assistiti da ipoteca PROCEDIMENTO DI CALCOLO E COLLOCAZIONE PER I CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO Il contratto di mutuo prevede la restituzione del finanziamento mediante rate periodiche, comprensive di una quota capitale e Dott. Giulio Nicolò Campagni di una interessi. Quindi la quota interessi delle rate che scadono nel biennio antecedente e nell’anno in corso (triennio del privilegio) possono essere assunte interamente al privilegio. Per le rate anteriori e successive al triennio del privilegio bisogna separare la quota interessi, che va al chirografo, da quella capitale, che va al privilegio. 58
D. Crediti assistiti da ipoteca Quindi, in presenza di contratti di mutuo, il delegato al riparto dovrà sempre richiedere il piano di ammortamento e procedere, secondo le seguenti fasi: 1) separare il capitale dagli interessi già maturati; 2) ammettere il capitale al privilegio; 3) determinare il triennio di cui all’art. 2855 c.c.; 4) ammettere al privilegio gli interessi convenzionali maturati nel Dott. Giulio Nicolò Campagni triennio, così come riportati nelle rate di ammortamento ed indicati all’atto dell’iscrizione ipotecaria; 5) ammettere al privilegio il minor valore tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto dopo l’anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data della vendita; 6) ammettere al chirografo gli interessi maturati anteriormente al triennio; 7) ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali maturati dopo l’anno in corso e sino alla data della vendita. 8) Interessi moratori. Tesi maggioritaria della cassazione prevede 59 l’estensione della prelazione ai soli interessi corrispettivi.
D. Crediti assistiti da ipoteca Tale calcolo dovrà naturalmente essere eseguito relativamente alle rate scadute e non pagate che dovranno essere evidenziate nella nota di precisazione del credito della banca. Se il consulente non trova elementi nel fascicolo per poter Dott. Giulio Nicolò Campagni determinare il triennio in privilegio o comunque l’ammontare di capitale residuo ancora da pagare, dovrà farne espressa richiesta alla parte creditrice. Se entro 15 giorni non sono state fornite le informazioni richieste, l'ausiliario potrà ricorrere al G.E. per i necessari provvedimenti. Importanza del piano di ammortamento. 60
D. Crediti assistiti da ipoteca Quadro di sintesi: Crediti da riconoscere con prelazione Crediti da riconoscere in chirografo ipotecaria Capitale - Spese accessorie Spese non accessorie - costituzione di ipoteca; - formazione dell’atto costitutivo del credito; - iscrizione ipotecaria e rinnovazione; - emissione e registrazione del decreto - ordinarie occorrenti nel processo di ingiuntivo o della sentenza; Dott. Giulio Nicolò Campagni esecuzione. - spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca legale; - polizza incendio stipulata dal creditore ipotecario; - commissione di estinzione anticipata del mutuo. Interessi al tasso convenzionale per l’anno in Interessi: corso e 2 anni precedenti alla data del - Ante triennio pignoramento - Non iscritti o eccedenti il limite dell’iscrizione ipotecaria Interessi legali dopo l’anno in corso dalla data - Ultralegali dopo l’anno in corso alla data del pignoramento e fino alla data di vendita del pignoramento e fino al DT - Moratori 61
E. Privilegio sussidiario E. CREDITI CON PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUGLI IMMOBILI Dopo i creditori ipotecari prendono il grado i crediti che hanno privilegio sussidiario sugli immobili, di cui all’art. 2776 c.c. Dott. Giulio Nicolò Campagni Collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili del debitore esecutato, di alcuni crediti che già godono del privilegio generale sui mobili, riconoscendo così un privilegio generale sugli immobili a favore di tali crediti, che devono essere sorti in epoca antecedente alla data di trascrizione del pignoramento (ai fini della distribuzione non si tiene conto dei privilegi relativi a 62 crediti sorti dopo il pignoramento (Art. 2916, n. 3, c.c.)).
E. Privilegio sussidiario Ciò è possibile a condizione che il creditore dimostri di avere tentato l’esecuzione sui beni mobili del debitore con esito negativo. Il creditore che richieda, in sede di precisazione del suo credito, di essere collocato in via sussidiaria, deve dare prova della preventiva escussione dei beni mobili del debitore. Dott. Giulio Nicolò Campagni A questo scopo sarà sufficiente un verbale di pignoramento mobiliare negativo o, se positivo, il provvedimento di assegnazione del ricavo della vendita (ma per importo non esaustivo del credito). Anche tentativi di notifica di un precedente precetto ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (irreperibilità del debitore al suo luogo di residenza) sono sufficienti ad evidenziare l’impossibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni 63 mobili del debitore.
E. Privilegio sussidiario Il creditore può anche solamente provare di non aver potuto spiegare intervento in precedenti esecuzioni mobiliari già avviate, o perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero anche ove dimostrasse l’esiguità del patrimonio Dott. Giulio Nicolò Campagni mobiliare del debitore a soddisfare il proprio credito. In caso di assenza di tale prova, il credito vantato deve essere collocato al chirografo insieme agli altri crediti. 64
E. Privilegio sussidiario In ordine di grado, i crediti con privilegio sussidiario sugli immobili sono così collocati: A. Crediti relativi al trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.), nonché all’indennità di cui all’art. 2118 c.c.; B. Crediti indicati agli artt. 2751 e 2751 bis c.c.; Dott. Giulio Nicolò Campagni C. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui all’art. 2753 c.c.; D. Crediti dello Stato: ex art. 2752, c. 1, c.c. per imposte e sanzioni (Irpef, Ires, Irap e addizionali); ex art. 2752, c. 3, c.c. per imposte, pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’Iva (va precisato che deve trattarsi di Iva relativa alla vendita di beni immobili staggiti). 65
E. Privilegio sussidiario B. Crediti indicati agli artt. 2751 e 2751 bis c.c.: I. Le spese funebri necessarie secondi gli usi; II. Le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; III. Le somministrazioni di vitto, vesti ed alloggio, nei limiti della stretta necessità fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; IV. I crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge; V. Le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del Dott. Giulio Nicolò Campagni danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; VI. Le retribuzioni dei professionisti ed ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovuti per gli ultimi due anni di prestazione; VII. Le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; VIII. I crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante per i corrispettivi della vendita di prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’art. 2765 c.c.; IX. I crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; X. I crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; XI. I crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui la legge 24/06/1997 n. 196 per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. 66
Tempo degli interventi Il tempo degli interventi per i creditori privilegiati e sussidiari A norma degli articoli 565 e 566 c.p.c. è irrilevante il tempo dell’intervento per i creditori la cui pretesa sia assistita da causa di prelazione. Essi pertanto concorrono sul ricavato della vendita Dott. Giulio Nicolò Campagni in ragione dei loro diritti di prelazione purché depositino l’atto di intervento prima dell’udienza fissata per l’approvazione del progetto di distribuzione. Parimenti l’eventuale tardività dell’intervento non impedisce la collocazione privilegiata dei crediti con privilegio sussidiario sugli immobili ex art. 2776 c.c. 67
Crediti NON assistiti da prelazione F. I CREDITI NON ASSISTITI DA CAUSE DI PRELAZIONE (i crediti chirografari) Ove residuino, dopo la distribuzione ai privilegiati, altre somme, queste vanno attribuite ai creditori chirografari in proporzione Dott. Giulio Nicolò Campagni dei rispettivi crediti. Sono creditori chirografari: - tutti coloro che non hanno alcun privilegio; - i creditori muniti di privilegio per la parte di credito che non può essere coperta dal privilegio stesso. 68
F. Crediti chirografari Sono creditori chirografari: - coloro che non possono vantare alcuna causa di prelazione «ab origine»; - i creditori privilegiati o ipotecari per l’eventuale eccedenza Dott. Giulio Nicolò Campagni rispetto alla somma loro riconosciuta a tale titolo (ad. es. per la somma corrispondente alla differenza tra gli interessi convenzionali e quelli legali maturati dopo il triennio di cui all’art. 2855 c.c. e sino alla data della vendita, nonché per gli interessi convenzionali successivi); - i creditori privilegiati il cui titolo sia inopponibile al creditore procedente (art. 2916 c.c.) in quanto i crediti sono sorti dopo il 69 pignoramento.
F. Crediti chirografari Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, si dovrà previamente controllare, tra i creditori chirografari, chi è intervenuto tempestivamente e chi tardivamente, anteponendo i primi rispetto a questi ultimi, posto che il Dott. Giulio Nicolò Campagni processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini della distribuzione: - al momento in cui i singoli creditori chirografari intervengono ovvero - in caso di riunione di procedure, al momento in cui viene disposta la riunione. 70
F. Crediti chirografari Mentre la tardività dell’intervento non nuoce ai creditori il cui credito sia assistito da ipoteca o privilegio (opponibili = sorti Dott. Giulio Nicolò Campagni ante pignoramento), essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti successivi o intervenuti), i quali, per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo l’integrale pagamento dei creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente. 71
F. Crediti chirografari L’ordine di graduazione prevede i creditori chirografari con l’ulteriore distinzione tra: 1. Tempestivi 2. Tardivi Dott. Giulio Nicolò Campagni La tardività dell’intervento non nuoce ai creditori privilegiati ma solo ai chirografari. I creditori chirografari infatti sono soddisfatti dopo i privilegiati ancorché tardivi. 72
F. Crediti chirografari 1. CREDITORI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI Soddisfatti prima dei creditori tardivi. Dott. Giulio Nicolò Campagni Se i creditori muniti di privilegio, per la parte di credito che va in chirografo, sono sempre considerati tempestivi ciò non vale per gli altri chirografari per i quali la data di deposito dell’intervento è determinante. Ciò vale sia per i pignoranti che per gli intervenuti. 73
F. Crediti chirografari 2. CREDITORI CHIROGRAFARI TARDIVI I creditori chirografari tardivi sono gli ultimi a essere soddisfatti. Dott. Giulio Nicolò Campagni Dopo i creditori chirografari tempestivi dovranno essere inseriti i creditori chirografari intervenuti tardivamente. 74
F. Crediti chirografari Se la somma da distribuire è sufficiente a soddisfarli tutti, nulla quaestio. In caso contrario, occorrerà procedere ad una ripartizione proporzionale (per sorte, interessi e spese di intervento), che può avvenire nel modo seguente: • si sommano tutti i crediti vantati dai chirografari tempestivi; Dott. Giulio Nicolò Campagni • si divide la somma da distribuire per il loro totale, ottenendo il coefficiente di riparto; • si moltiplicano i singoli crediti per tale coefficiente, ottenendo così gli importi da ripartire singolarmente, la cui somma dovrà corrispondenti al residuo da ripartire. 75
F. Crediti chirografari Il tempo degli interventi per i creditori chirografari Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo occorre verificare se egli sia intervenuto prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita (art. 563 c.p.c.), ossia l’udienza in cui sia stata pronunciata la prima ordinanza di vendita per quel bene, anche se poi l’asta fissata sia Dott. Giulio Nicolò Campagni andata deserta e siano state pronunciate successivamente altre ordinanze di vendita. Se è stata fissata l’ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi nella procedura, l’intervento successivo alla data fissata sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell’ordinanza, ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita. 76
F. Crediti chirografari Asse temporale creditore tempestivo e tardivo Dott. Giulio Nicolò Campagni Creditori tempestivi Creditori tardivi Udienza ex art. 569 cpc Udienza ex art. 596 cpc Ordinanza di vendita Piano di riparto 77
F. Crediti chirografari Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla prima ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della Dott. Giulio Nicolò Campagni riunione: in sostanza, deve procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento. 78
Partecipazione - Riunione procedure Per valutare l’ammissione del creditore alla partecipazione al riparto dobbiamo distinguere se (in caso di riunione di 2 o più procedure): Dott. Giulio Nicolò Campagni 1) INTERVENTI E PIGNORAMENTI ANTECEDENTI ALLA RIUNIONE 2) INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA RIUNIONE 79
Partecipazione - Riunione procedure 1) INTERVENTI E PIGNORAMENTI ANTECEDENTI ALLA RIUNIONE In caso di riunione di più procedure, né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento della riunione nelle singole procedure si estendono ai beni dell’altra procedura che non Dott. Giulio Nicolò Campagni siano comuni alle due esecuzioni. Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti in una delle due procedure, per poter concorrere anche sui beni non compresi nella procedura dell'originario intervento, devono (se lo ritengono) presentare formale atto di intervento, chiedendo di soddisfarsi sul ricavato di quei beni; essi saranno considerati intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavato di quei beni a seconda della fase in cui avranno depositato tale 80 atto.
Partecipazione - Riunione procedure 2) INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA RIUNIONE Sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite in quanto la domanda satisfattoria, ove non contenga restrizioni, è da riferire Dott. Giulio Nicolò Campagni implicitamente a tutti i beni costituenti il compendio pignorato complessivo. Gli interventi successivi alla riunione sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavato di ogni bene presente nelle procedure riunite. 81
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