Decreto "Lavoro": novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni
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PRIMA LETTURA IRPEF Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 2 MAGGIO 2023 Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 1° maggio, ha approvato un Decreto Legge recante “Misure ur- genti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che introduce importanti novità in ambito lavoristico. Il provvedimento varato dal Governo prevede, infatti, interventi sulla normativa relativa ai contratti di lavoro a termine, sul taglio del cuneo fiscale, sulle misure di sostegno al reddito e sugli incentivi per l’assunzione di giovani. Modifiche, inoltre, sono riferite alla semplificazione degli obblighi informativi in merito al rapporto di lavoro, il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In attesa della pubblicazione del provvedimento definitivo nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto di pos- sibili ulteriori modifiche, vediamo quali sembrano essere le principali misure proposte in materia di la- voro. Assegno di inclusione Istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, non- ché di formazione, di lavoro e di politica attiva del la- voro. Beneficiari: l’Assegno è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti, a garanzia delle necessità di in- clusione dei componenti di nuclei familiari, con Isee non superiore a 9.360 euro, con disabilità o minoren- ne o con almeno sessant’anni di età. Beneficio Economico: su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il valore è aumentato a 7.560 euro anni se il nucleo familiare è composto con soggetti di età pari o supe- riori a 67 anni. Viene erogato mensilmente per un periodo continua- tivo non superiore a diciotto mesi e può essere rinno- 1 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni vato, previa sospensione di un mese, per periodi ulte- riori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. Il beneficio non può essere inferiore a 480 euro men- sili. Attenzione Il beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro compe- tenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche: - si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeter- minato oppure a tempo determinato, anche in som- ministrazione, di durata non inferiore a un mese; - si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al sessanta per cento dell’orario a tempo pieno; la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali pre- visti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; - se si riferisce a un contratto di lavoro a tempo de- terminato di durata inferiore a dodici mesi, il luogo di lavoro non deve essere a più di 80 chilometri di di- stanza dal domicilio del soggetto; senza limiti di di- stanza, nell’ambito del territorio nazionale, se l’offerta si riferisce ad un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato di durata supe- riore a dodici mesi. Agevolazione all’assunzione: ai datori di lavoro pri- vati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclu- sione con contratto di lavoro subordinato a tempo in- determinato, pieno o parziale, o anche mediante con- tratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limi- te massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Diversamente, qualora l’assunzione avvenga con con- tratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, il beneficio è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero 2 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto na- zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavo- ro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tem- po indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi complessivi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l’assunzione con contratto a termine. Strumento di attivazione Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorati- va, è istituito, dal 1° settembre 2023, lo Strumento di attivazione che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione profes- sionale, di orientamento, di accompagnamento al la- voro e di politiche attive del lavoro comunque deno- minate. Attenzione Nelle misure di attivazione rientrano il di servizio civile universale, i lavori socialmente utili e i progetti utili al- la collettività. Lo Strumento di attivazione è utilizzabile dai nuclei familiari: • con componenti di età compresa tra 18 e 59 anni; • in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non supe- riore a euro 6.000 annui; • che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. La misura è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccu- pazione. Nelle ipotesi in cui il beneficiario dello strumento di attivazione partecipi ai programmi formativi erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla forma- zione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interpro- fessionali e da enti bilaterali e a progetti utili alla col- lettività, per tutta la loro durata e comunque per pe- riodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipa- zione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. 3 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni Reddito e pensione di cittadinan- I percettori del reddito di cittadinanza e della pensio- za ne di cittadinanza mantengono il relativo beneficio si- no alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È fatto salvo il godimento degli incentivi per coloro che assumono soggetti beneficiari del Reddito di cit- tadinanza ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023. Viene inoltre stabilito che, nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di in- clusione attiva, nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità, ad eccezione dei nuclei familiari in cui vi siano componenti affetti da disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni d’età, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tale limite temporale non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi so- ciali, in quanto non attivabili al lavoro. Interventi urgenti in materia di Vengono introdotte modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, rafforzamento delle regole di si- n. 81, recante ”Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 curezza sul lavoro e di tutela con- agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e tro gli infortuni, nonché di ag- della sicurezza nei luoghi di lavoro”. giornamento del sistema di con- Tra queste, si prevede che il medico competente: trolli ispettivi • debba essere nominato dal datore di lavoro qua- lora richiesto dalla valutazione dei rischi; • in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal prece- dente datore di lavoro e tiene conto del suo con- tenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; • in caso di impedimento per gravi e motivate ra- gioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto. Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzatu- re di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, oltre agli altri requisiti previsti dall’articolo 72 del D.Lgs. n. 81/2008, acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessio- ne dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificati- va del soggetto che prende a noleggio, o in concessio- ne in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico. Infine, il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento speci- fico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in 4 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni modo idoneo e sicuro. Condivisione dei dati per il raf- Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle forzamento della programmazio- imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di ne dell’attività ispettiva salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irrego- lare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condivido- no gratuitamente, anche attraverso cooperazione ap- plicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Fondo per i familiari degli stu- Istituito un Fondo per i familiari degli studenti vittime denti vittime di infortuni in occa- di infortuni in occasione delle attività formative suc- sione delle attività formative cessivamente al 1° gennaio 2018. Fondo nuove competenze Il Fondo nuove competenze, di cui all’art. 88 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma Operativo Complementare POC SPAO, nei limiti della relativa dotazione finanzia- ria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo. Modifiche alla disciplina delle In caso di omesso versamento delle ritenute previ- sanzioni amministrative in caso denziali a carico dei lavoratori dipendenti per un valo- di omesso versamento ritenute re non superiore a 10.000 euro è punito con una san- previdenziali zione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono es- sere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del se- condo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione. Disciplina contratto a termine Vengono previste nuove causali da apporre ai contrat- ti a termine di durata superiore ai 12 mesi. In particolare, la stipulazione di un contratto a termi- ne di durata superiore a 12 mesi, il rinnovo ovvero la proroga dei contratti a termine oltre il limite dei 12 mesi di durata e, comunque entro il termine massimo di 24 mesi, è possibile solamente nelle seguenti ipote- si: a. nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 D.Lgs. n. 81/2015; b. in assenza della previsione della contrattazione 5 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni collettiva di cui alla lettera a), per esigenze di na- tura tecnica, organizzativa o produttiva individua- te dalle parti, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2024; c. in sostituzione di altri lavoratori. Attenzione Le modifiche introdotte non si applicano: - ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni; - ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di universi- tà straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbli- che che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecno- logica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Ai predetti contratti continuano, infatti, ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di en- trata in vigore del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018). Viene inoltre abrogata la disposizione di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, comma 1.1 che prevedeva la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire specifiche esigenze per l’apposizione al contratto di un termine superiore ai 12 mesi, ma co- munque non eccedente i 24 mesi. Contratto di espansione Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena at- tuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessa- zioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi suc- cessivi al termine originario del contratto di espansio- ne. Restano fermi in ogni caso l’impegno di spesa com- plessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario con- tratto di espansione. Semplificazione in materia di in- In merito alla “Trasparenza contrattuale” viene previ- formazioni e di obblighi di pub- sto che: blicazione in merito ai rapporti di • le informazioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere h) lavoro – durata periodo di prova, i) – diritto alla forma- zione, l) – durata dei congedi, m) – preavviso di re- cesso, n) – importo della retribuzione, o) – orario 6 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni di lavoro, p) – orario di lavoro non programmato e r) – contribuzione previdenziale e assicurativa, del D.Lgs. n. 152/1997 come modificato dal D.Lgs n. 104/2022 possono essere comunicate al lavorato- re, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie; • ai fini della semplificazione degli adempimenti e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a dispo- sizione del personale, anche mediante pubblica- zione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali rego- lamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Incentivi all’occupazione giovani- Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, le un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni: • che alla data dell’assunzione non abbiano compiu- to il trentesimo anno di età; • che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”); • che siano registrati al Programma Operativo Na- zionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Attenzione L’incentivo è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (assunzione di giovani under 36), in de- roga a quanto previsto dal comma 114, secondo pe- riodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al pe- riodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misu- ra del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assun- to. Il contributo è riconosciuto per le assunzioni con con- tratto a tempo indeterminato, anche a scopo di som- ministrazione e per il contratto di apprendistato pro- fessionalizzante o di mestiere. Attenzione 7 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro dome- stico. Inoltre: • l’incentivo è corrisposto al datore di lavoro me- diante conguaglio nelle denunce contributive mensili; • la domanda per la fruizione dell’incentivo è tra- smessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a for- nire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibili- tà di risorse per l’accesso all’incentivo; • l’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle do- mande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di in- sufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo im- mediata comunicazione anche attraverso il pro- prio sito istituzionale. L’incentivo è ammesso nelle regioni Abruzzo, Basilica- ta, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di giovani non occupati che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacin- quesimo anno di età. Apprendistato professionalizzan- Apprendistato professionalizzante te e contratto di prestazione oc- Il limite di età di 29 anni non trova applicazione per i casionale nel settore turistico e soggetti da assumere con contratto di apprendistato termale professionalizzante per il conseguimento di una quali- ficazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall’entrata in vigore della disposizione. Attenzione Con i soggetti di età superiore ai 40 anni, è possibile stipulare il contratto di apprendistato professionaliz- zante nei settori di cui sopra, a condizione che siano disoccupati. Contratto di prestazione occasionale (PrestO) Il limite annuo di 10.000 euro di compensi stabilito per l’utilizzatore nei confronti della totalità dei presta- tori di lavoro è innalzato a 15.000 euro per gli utilizza- tori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di- vertimento. Il divieto al ricorso al contratto di prestazione occasio- nale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo 8 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
Decreto “Lavoro”: novità sui contratti a termine, taglio del cuneo fiscale e incentivi alle assunzioni indeterminato non è applicabile agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi diverti- mento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Riduzione del cuneo fiscale Viene innalzato di 4 punti percentuali l’esonero parzia- le sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavo- ratori dipendenti. In particolate, è prevista una riduzione della contribu- zione a carico dei lavoratori dipendenti: • pari al 7% per i dipendenti la cui retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non ecceda l’importo di 1.923 euro; • pari al 6% per i dipendenti con un reddito annuo lordo superiore a 25.000 e sino a 35.000 euro. L’esonero si applica per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). Fringe benefit Per l’anno 2023 viene stabilito l’innalzamento sino a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. La misura si applica esclusivamente ai lavoratori di- pendenti con figli a carico. Riferimenti normativi • Bozza DL Lavoro del 30 aprile 2023, ore 2.00 • Consiglio dei Ministeri, Comunicato stampa 1 maggio 2023 9 MySolution | Prima Lettura | 2 maggio 2023
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