Decreto cura italia: novità per l'utente della strada in materia assicurativa e non solo

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Decreto cura italia: novità per l’utente della strada in
materia assicurativa e non solo
Autore: Dammacco Francesca Linda
In: Diritto civile e commerciale

Il decreto Cura Italia contiene alcune novità per il pagamento dell’RCA, per i tempi necessari per la
composizione dei sinistri stradali, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della
Strada, per il rinnovo di patenti di guida e altri documenti identificativi della persona, nonché per la
revisione dei veicoli. Analizziamo nel dettaglio di cosa si tratta.

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Il pagamento dei premi relativi alla rc auto

Il maxi emendamento approvato al Senato ed ora passato alla Camera dei Deputati ha in parte modificato
l’art. 125 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure connesse all’emergenza COVID – 19
(Decreto “Cura Italia”). E precisamente il comma 2 proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale
l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere attiva la garanzia afferente il precedente contratto di
assicurazione obbligatoria per la RCA relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Pertanto
si passa da un periodo di franchigia di 15 giorni ad un periodo di trenta giorni dalla scadenza del contratto
assicurativo. Per effetto di tale disposizione, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020 è
permessa, quindi, la circolazione di veicoli con polizza assicurativa scaduta al massimo e non oltre per
trenta giorni successivi alla scadenza. Questo significa che comunque allo scadere dei trenta giorni si
deve pagare il nuovo premio per poter utilizzare il veicolo e che da agosto, salvo deroghe, la tolleranza
sarà di nuovo di quindici giorni. Si rammenta, anche, che solitamente l’impresa di assicurazione è tenuta a
notiziare il cliente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere
operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia stipulata con
il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza. I lavori parlamentari di revisione ed
integrazione del Decreto Legge oltre a confermare la predetta proroga, hanno aggiunto il comma 2 bis
che statuisce la sospensione dei contratti di assicurazione obbligatoria sempre per la RCA per il periodo
richiesto dall’assicurato e comunque sino e non oltre il 31 luglio 2020. Tale sospensione opera dal giorno
in cui l’impresa di assicurazione riceve la richiesta da parte dell’assicurato e la durata del contratto è

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prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per il cliente. Va da sé che
durante il periodo di sospensione previsto, il veicolo non possa circolare né stazionare su pubblica strada
o su area equiparata poiché sprovvisto temporaneamente di assicurazione obbligatoria contro i rischi della
responsabilità civile derivante dalla circolazione ex art. 2054 c.c. In buona sostanza se si chiede la
sospensione del pagamento della RCA si deve lasciare in garage (condominiale, privato…) il veicolo per
cui si è chiesta l’interruzione, poiché non può stazionare su suolo pubblico e quindi non può sostare
parcheggiato su strada. Ebbene, chi non possiede un garage ed è costretto a parcheggiare il proprio
veicolo per strada, non può chiedere la sospensione del pagamento della RCA. Sembra un paradosso ma
tale disposizione ha una ratio ben precisa che consiste nell’evitare che venga immesso su strada, anche
solo per la sosta, un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, al fine di eliminare ab imis
possibili sinistri (marcia improvvisa del veicolo sprovvisto di freno a mano…). Tuttavia, in questo caso la
normativa appare scarsamente rivolta a realizzare un effettivo beneficio per il contraente, atteso che la
sospensione del pagamento della polizza è legato all’interruzione completa dell’utilizzo del mezzo.
Sarebbe stato auspicabile sospendere del tutto il pagamento dell’ RCA per un lasso di tempo congruo di
circa 2/3 mesi, continuando ad offrire la copertura assicurativa, senza eliminare il diritto di utilizzo del
veicolo, atteso che comunque per legge gli spostamenti sarebbero stati fortemente limitati. L’aumento di
quindici giorni della franchigia non opera per le altre polizze (incendio, furto, atti vandalici, eventi
meteorologici, infortuni del conducente) bensì trova applicazione nel caso di contratto assicurativo
annuale in cui il pagamento del premio sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. In tale caso, il
pagamento effettuato anche oltre i 30 giorni di scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento
della rata precedente di premio [1]. Appare evidente che le imprese assicuratrici abbiano beneficiato non
poco della normativa di contenimento dell’emergenza sanitaria, in quanto il numero di sinistri si è ridotto
drasticamente a fronte di una immutata situazione contrattuale che ha visto gli assicurati continuare a
pagare le loro polizze come prima. In virtù di questa situazione si è creata una grande sperequazione ai
danni degli utenti della strada che seppur riducendo l’utilizzo delle proprie vetture non hanno potuto
usufruire di una riduzione della spesa assicurativa per l’RCA. Per tale motivo il Codacons ha chiesto al
Governo e all’Ivass di varare un decreto e dei provvedimenti che stabiliscano degli sconti sui successivi
rinnovi o di riservare i maggiori profitti incassati dalle imprese assicurative al fine di contribuire
economicamente al sostegno delle famiglie.

Il pagamento del bollo auto

Il decreto Cura Italia è intervenuto solo su alcuni tributi escludendo dal proprio raggio d’azione il Bollo e
l’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sulle quali sono le Regioni competenti a stabilire se adottare
delle proroghe o meno, in virtù del federalismo fiscale. Ad oggi sono solo dieci le Regioni che hanno deciso
di prorogare i termini fino al 30 giugno e sono: Piemonte, Lombardia, Lazio, Marche, Emilia Romagna,
Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Campania, mentre Liguria e Abruzzo fino al 31 luglio senza
sanzioni ed interessi. Per le restanti Regioni non sono ancora pervenuti avvisi di proroga in tal senso.

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I termini per la composizione dei sinistri

Il terzo comma dell’art. 125 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 proroga di ulteriori 60 giorni, sempre
fino al 31 luglio 2020, il termine entro il quale:

    1. per i sinistri con soli danni a cose, l’impresa di assicurazione propone al danneggiato l’offerta per il
       risarcimento o comunica i motivi per cui non intende procedere alla stessa (attualmente di 60 giorni
       dalla richiesta di risarcimento e di 30 quando è stato sottoscritto il modulo C.A.I. dai conducenti
       coinvolti nel sinistro);

    2. per i sinistri con lesioni personali o decesso, l’impresa di assicurazione propone al danneggiato
       l’offerta per il risarcimento o comunica i motivi per cui non intende procedere alla stessa
       (attualmente di 90 giorni dalla richiesta di risarcimento).

La proroga di 60 giorni opera anche nei casi di intervento necessario da parte del perito o del medico
legale ai fini della valutazione del danno effettivo subito da cose o persone. Anche l’IVASS è intervenuto
sull’argomento con alcuni provvedimenti che hanno stabilito la proroga dei termini in materia di reclami
assicurativi, con l’allungamento da 45 a 75 giorni del termine regolamentare entro cui le compagnie
devono fornire riscontro ai reclami presentati dalla clientela. Anche in questo caso l’intervento legislativo
non offre alcun vantaggio all’assicurato che, anzi, vede dilatarsi i tempi per il ristoro dei danni subiti.

Riduzione del pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal
codice della strada

Il Decreto Cura Italia, interviene all’art. 108 comma 2 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio
postale) sul pagamento delle sanzioni del Cds riducendo l’importo del 30% se pagata entro trenta giorni
dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Questa misura del tutto eccezionale è valida
per un lasso di tempo ristretto che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020. La norma riguarda tutte le
violazioni contestate o notificate per le quali nel periodo 17 marzo 31 maggio, il termine per il pagamento
in forma scontata del 30% è esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale.
Pertanto, sarà possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o
notificate a far data dal 16 febbraio 2020. Tale disposizione deve essere contemperata con la sospensione
dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dal decreto legge 2 marzo 2020 n. 9.
Si evidenzia che tale sospensione è efficace dal 10 marzo al 03 aprile 2020 a favore di tutti i residenti
all’interno del territorio nazionale. Pertanto, il termine di trenta giorni per il pagamento della sanzione in
forma scontata del 30% resta sospeso dal 10 marzo al 04 aprile. In virtù del riferimento dell’art. 108

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comma 2 del decreto Cura Italia al solo pagamento delle sanzioni indicate al secondo comma dell’art. 202
Cds, si considerano in vigore le disposizioni del comma I dello stesso art. 202 Cds che negano il
pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie (confisca della vettura o
sospensione della patente di guida).

Rinnovo della patente di guida

L’art. 104 del DL in oggetto ha prorogato al 31 agosto 2020, la validità ad ogni effetto dei documenti di
riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tra i documenti d’identità è presente anche la carta d’identità
e, per l’art. 35 del DPR 445/2000 anche la patente di guida in quanto considerata equipollente alla carta
d’identità e, pertanto inclusa tra i documenti indicati nel predetto art. 104 del DL. La disposizione si
applica anche alle patenti di guida rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare risieda in
Italia. Inoltre, si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori dato che tale
documento è equiparato, ad ogni effetto di legge, alla patente di categoria AM [2]. Pertanto, fino al 31
agosto 2020, si può circolare con patente o CIG scaduti in data successiva al 31 gennaio 2020 senza
incorrere in sanzioni[3]. Inoltre, l’art. 103 comma 2 del DL ha prorogato fino al 15 giugno 2020 la validità
dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni che abbiano scadenza nel periodo compreso
tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. Tra questi documenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo si
possono indicare: le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Cds o da
norme speciali; le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti; le autorizzazioni per il
trasporto di rifiuti; l’attestato rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessant’anni per la guida di
autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone.

Revisione dei veicoli

Anche per la revisione dei veicoli, il Decreto Cura Italia all’art. 92 comma 4 ha previsto una proroga,
questa volta sino al 31 ottobre 2020 per tutte le vetture che devono essere sottoposte a visita e revisione
entro il 31 luglio 2020. Più precisamente per i veicoli da sottoporre a visita e prova ex artt. 75 e 78 Cds è
consentita la circolazione sino al 31 ottobre 2020 solo se la visita è programmata entro il 31 luglio 2020.
La previsione si applica solo alle vetture già immatricolate che devono essere sottoposte a revisione per
aggiornamento dei requisiti costruttivi o funzionali, mentre non trova luogo per quei veicoli che devono
essere immatricolati a seguito di visita e prova che fino all’effettuazione del predetto adempimento, non
potevano comunque circolare. La normativa fin qui descritta ha natura prettamente emergenziale ed è
stata strutturata in modo da poter soddisfare le esigenze immediate dei cittadini. Le lacune e le
incongruenze che connotano alcune scelte normative ivi presenti, sono il risultato del contesto in cui è
maturato il dovere di legiferare e non possono inficiare la validità dell’imponente sforzo normativo a cui
assistiamo da circa due mesi.

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Note

[1] Circolare Ministero dell’Interno N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 18.03.2020;

[2] Art. 25 del D.lgs. 18 aprile 2011 n. 59;

[3] Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 marzo 2020 n. 0009209.

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