DECRETO CORRETIVO D.Lgs. N 56/2017 - EdilCassa di Puglia

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DECRETO CORRETIVO D.Lgs. N 56/2017 - EdilCassa di Puglia
CPRP

  DECRETO CORRETIVO
                         D.Lgs. N°56/2017
  DISPOSIZIONI – INTEGRAZIONI AL VIGENTE D.Lgs. 50/2016
   (Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 Aprile 2017 ed
                  entrato in vigore dal 20 Maggio 2017)

   Il Consiglio dei Ministri, in data 13 Aprile 2017, ha approvato il
“DECRETO CORRETTIVO -D.Lgs. n° 56/2017”– entrato in vigore dal
20 Maggio 2017, a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n° 103 del 5 Maggio 2017.
 Detto Nuovo Testo (D.Lgs. 56/2017), che sostituisce il vigente D.Lgs.
50/2016, nel confermare Concetti e Principi, quali SEMPLIFICAZIONE
– TRASPARENZA – QUALITA’, punta, con l’introduzione di
integrazioni e modifiche, a rendere il SISTEMA DEI CONTRATTI
PUBBLICI, sempre più all’altezza di un Grande Paese Europeo.
 Il D.Lgs. 56/2017, entrato in vigore il 20 Maggio 2017, prevede, come il
precedente, la persistenza di un Regime Transitorio per alcune Norme
(quali Contabilità, Verifiche, etc.) per le quali in attesa della emanazione di
specifici Decreti Ministeriali Attuativi, si continua ad applicare quelle
contenute nel D.P.R. n° 207/2010.
 Molteplici e significative sono i punti di novità contenuti nel Decreto
Correttivo – D.Lgs. 56/2017, dei quali, seppure distinti per argomento, di
seguito vengono illustrati alcuni più significativi e di maggiore interesse
per le Piccole e Medie Imprese, e precisamente:

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- LIVELLI DI PROGETTAZIONE (Art. 23)
   Il PROGETTO (e quindi la relativa fase di Progettazione)              quale
garante della qualità e certezza dei tempi e dei costi di esecuzione,
conferma un RUOLO CENTRALE e si articola su tre distinti livelli:
1)- PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
2)- PROGETTO DEFINITIVO
3)- PROGETTO ESECUTIVO.
 Con apposito D.M. (del MIT), su proposta del Consiglio Superiore dei
LL.PP., di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare
e del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, saranno definiti i
contenuti della Progettazione nei tre livelli di cui sopra.
 Fino a tale data, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla
parte II, Titolo II, Capo I (artt. Da 14 a 43 – Contenuti della Progettazione
– artt. Da 239 a 247 – Lavori sul Patrimonio Culturale – nonché gli
Allegati o le parti di Allegati ivi richiamati dal D.P.R. n° 207/2010.
 La Progettazione Definitiva ed Esecutiva, al fine di garantire
omogeneità e coerenza al procedimento, preferibilmente vengono svolte
dal medesimo progettista. In caso di motivato incarico disgiunto, il nuovo
Progettista deve accettare l’attività progettuale precedentemente svolta.
 PRINCIPI GENERALI - AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DI
                 APPALTI E CONCESSIONI (Art. 30)
       L’Affidamento e l’Esecuzione di Contratti Pubblici per Lavori,
Servizi, Forniture e Concessioni ai sensi del         d.Lgs. 56/2017, oltre a
garantire la qualità delle prestazioni, devono svolgersi nel rispetto dei
Principi di ECONOMICITA’– EFFICACIA – TEMPESTIVITA’ -
CORRETTEZZA.
   Gli Enti Appaltanti, devono operare nell’ambito e nel rispetto dei
Principi di Libera Concorrenza, non Discriminazione, Trasparenza,
Proporzionalità ed Adeguata Pubblicità.

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La Stazione Appaltante, in caso di Inadempienza Contributiva risultante
dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al
personale dipendente dell’impresa Affidataria, Subappaltatrice, o dei
Soggetti titolari di Subappalti e Cottimi, ha l’obbligo di trattenere dal
Certificato di Pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza per il
versamento diretto agli Enti Previdenziali ed Assicurativi, compresa la
Cassa edile/Edil Cassa.
 In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni (Certificato
di Pagamento), è operante una Ritenuta dello 0,50%, che può essere
svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della
Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o
Certificato di verifica di conformità, previo presentazione del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva
 I criteri di partecipazione alle gare di appalto, devono essere tali da non
escludere le Micro, Piccole e Medie Imprese.
    SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA ART. 35
 Le Soglie di Rilevanza Comunitaria, periodicamente determinate con
Provvedimento della Commissione Europea ed operative con la
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai fini del
presente Codice dei Contratti Pubblici, sono costituite rispettivamente:
SETTORI ORDINARI
1)- €. 5.255.000,00 per Appalti Pubblici di Lavori e per le Concessioni;
2)- €. 209.000,00 – per gli Appalti Pubblici di Forniture, di Servizi e per
Concorsi Pubblici di Progettazione, aggiudicati da Amministrazioni
Aggiudicatrici Sub Centrali;
3)- €. 135.000,00 – per gli Appalti Pubblici di Forniture, di Servizi e per
Concorsi Pubblici di Progettazione, aggiudicati da Autorità Governative
Centrali (Allegato III);

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4)– €. 750.000,00 per Appalti di Servizi Sociali o altri Servizi particolari
di cui all’allegato IX).
SETTORI         SPECIALI-       (Energia      Termica;   Acqua;    Elettricità;
Trasporti; Servizi Postali; Elettricità, etc.)
1)- €. 5.225.000,00 – per Appalti Pubblici di Lavori;
2)- €. 418.000,00 – per Appalti di Forniture, di Servizi e per Concorsi
Pubblici di Progettazione;
3)- €. 1.000.000,00 – per i Contratti di Servizi Sociali e per gli altri Servizi
specifici elencati nell’Allegato IX.
   MODALITA’ AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA
                                        (ART.36)
  Le Stazioni Appaltanti, salvo la possibilità di ricorrere alle
PROCEDURE ORDINARIE, procedono all’Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture, di Importo Inferiore alle Soglie di Rilevanza
Comunitarie (art. 35), secondo le seguenti Modalità:

      1)- APPALTI LAVORI – SERVIZI e FORNITURE
                        IMPORTO < €. 40.000,00
AFFIDAMENTO DIRETTO, anche senza previa Consultazione di due o
più Operatori Economici.

   2)- APPALTI LAVORI  €. 150.000,00
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA                                      previa
Consultazione,    ove      esistenti,    di   Almeno   DIECI    OPERATORI
ECONOMICI individuati sulla base di indagini di Mercato o tramite
Elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di un Criterio di Rotazione
degli Inviti.

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3)- APALTI DI – SERVIZI e FORNITURE
       IMPORTO < €. 135.000,00 (E.A. Aut. Governative)
      IMPORTO < €. 209.000,00 (E.A. Aut. Sub. Centrali)
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA                                    previa
Consultazione,    ove   esistenti,     di   Almeno   DIECI    OPERATORI
ECONOMICI individuati sulla base di indagini di Mercato o tramite
Elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di un Criterio di Rotazione
degli Inviti.

 4)- APPALTI LAVORI >/= €. 150.000,00 e < €. 1.000.000,00
AFFIDAMENTO             CON     PROCEDURA            NEGOZIATA         previa
Consultazione, ove esistenti, di Almeno QUINDICI OPERATORI
ECONOMICI individuati sulla base di indagini di Mercato o tramite
Elenchi di Operatori Economici, nel rispetto di un Criterio di Rotazione
degli Inviti.

5)- APPALTI LAVORI >/= €. 1.000.000,00 e
PROCEDURA NEGOZIATA
 La     PROCEDURA           NEGOZIATA,             consiste     nell’Obbligo    di
Consultazione da parte della Stazione Appaltante di un numero minimo
limitato di Operatori, individuati sulla base di Mercato o tramite Elenchi
Precostituiti presso le stesse Stazioni Appaltanti, da invitare nel rispetto del
Criterio di Rotazione, con i quali NEGOZIARE le condizioni dell’Appalto
mediante il Criterio del Prezzo più Basso.
 Tale procedura, richiede l’Obbligo di pubblicazione di AVVISO sui
risultati della procedura di Affidamento, nel quale vanno indicati anche i
Nominativi degli Operatori Invitati.
 La Verifica, relativa al Possesso dei Requisiti dei singoli Operatori
economici invitati è limitata al solo REQUISITO GENERALE (richiesto
tramite la Consultazione della Banca Dati Nazionale), mentre la
VERIFICA dei REQUISITI            TECNICO/ECONOMIUCI/FINANZIARI,
richiesti nel Bando di Gara è OBBLIGATORIA per l’Impresa Affidataria,
mentre è discrezionale o facoltativa per le altre imprese invitate.
 Nelle LINEE GUIDA ANAC n° 4 (valide fino all’emanazione di nuove
da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017) sono
indicate specifiche modalità relative al criterio di rotazione degli inviti e
degli   affidamenti,   delle   modalità    di      attuazione    delle   verifiche
sull’Affidatario scelto senza svolgimento di procedura Negoziata, nonché
delle modalità di effettuazione degli inviti quando la Stazione Appaltante
intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle Offerte Anomale.
   AGGRECAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE
                STAZIONI APPALTANTI ART. 37
  Le Stazioni Appaltanti, non in possesso della Qualificazione (di cui
all’art. 38) Possono Procedere Direttamente all’Acquisizione di Lavori,
Servizi e Forniture, solo nei seguenti casi:
1)- Appalti di servizi e Forniture di Importo < €. 40.000,00;

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2)- Appalti di Lavori di Importo < €. 150.000,00.
 Per Appalti di Importo al di sopra di tali soglie, solo le Stazioni
Appaltanti in Possesso della Qualificazione (di cui all’art. 38) hanno titolo
a procedere direttamente all’acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture.
Tutte le altre sono obbligate a rivolgersi ad una Centrale di Committenza,
ovvero mediante Aggregazione con una o più Stazioni Appaltanti in
possesso della necessaria Qualificazione.
 Per i Comuni non Capoluogo, oltre ad                  usare una Centrale di
Committenza o l’Aggregazione, hanno facoltà di ricorrere alla Stazione
Unica Appaltante, costituita presso le Provincie, le Città Metropolitane
ovvero gli Enti di Area Vasta di cui alla Legge n° 56 del 07/04/2014.
       COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE ART. 77
   Per i Contratti Pubblici Ordinari (di importo Lavori oltre la Soglia di
Interesse Comunitario) o da svolgersi con il Criterio dell’Offerta
Economicamente       più   Vantaggiosa,     la     Valutazione   delle   Offerte
Tecnico/Economico è Affidata ad una Commissione di Aggiudicazione,
composta da Commissari Esperti di settore a cui si riferisce l’oggetto del
Contratto.
 I Commissari, in numero dispari (max 5) vengono individuati fra quelli
iscritti nell’apposto Albo ANAC e Nominati dalla Stazione Appaltante,
tramite sorteggio da una apposita lista (numero doppio a quelli necessari)
fornita dall’ANAC entro giorni cinque dalla formale richiesta (da parte
della medesima Stazione Appaltante).
 Compete all’ANAC, redigere e gestire l’apposto Albo dei Commissari,
compreso quello di vigilare sul possesso, condotta e mantenimento dei
requisiti richiesti per l’accesso in detto Albo.
 Per i Contratti Pubblici di Servizi e Forniture di Importo Inferiore alle
soglie di Interesse Comunitario (art. 35) e per Appalti Lavori di importo
inferiore ad €. 1.000.000,00, o per appalti che non presentano particolari

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complessità, la Stazione Appaltante può Nominare alcuni Commissari di
Gara, Componenti Interni alla stessa nel rispetto del principio di rotazione,
escluso il Presidente che deve essere sempre esterno.
  La Nomina dei Commissari di Gara, deve avvenire sempre dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato nel Bando di
Gara.
   AFFIDAMENTO CONTRATTI DI APPALTO CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
                      VANTAGGIOSA (ART. 95)
    Con il D.Lgs. 56/2017, si stabilisce che l’Aggiudicazione dei Contratti
Pubblici,     sarà   effettuata   esclusivamente   con    il   “CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei seguenti
casi:
1)- Per Contratti Relativi a Servizi Sociali e di Ristorazione Ospedaliera,
Assistenziale e Scolastica, Servizi ad Alta Intensità di Manodopera (Art.
50, Comma 1) fatti Salvi gli Affidamenti di cui All’Art. 36, Comma 2,
Lettera a –Contratti Lavori, Servizi e Forniture di Importo Inferiore ad €.
40.000,00);
2)- Per Contratti di Servizi di Ingegneria-Architettura di Importo >/= €.
40.000,00
        AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI CON IL
         CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO (Art. 95)
  Possono essere affidati Contratti Pubblici, con il Criterio del “Massimo
Ribasso”, nei seguenti casi:
1)- Contratti di Lavori di Importo pari o inferiori ad €. 2.000.000,00
(duemilioni di euro) –(fatto salvo quanto previsto dall’art. 36, comma 2,
lett. d) - (vedere punto 5, pag. 5);

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2)- Per Contratti di Servizi e Forniture aventi Caratteristiche
Standardizzate (o nei casi in cui le condizioni sono definite dal mercato;
3)- Per Contratti di Servizi e Forniture di importo fino ad €. 40.000,00,
nonché per Servizi e forniture di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 e
sino alla Soglia di CUI ALL’ART. 35 (Soglia di Interesse Comunitario)
solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di
notevole contenuto tecnologico o che presentano un carattere innovativo).
 In ogni caso, ove ammessi i Contratti affidati con il Criterio del Massimo
ribasso, devono contenere nel Bando di Gara l’Applicazione del metodo
“ANTITURBATIVA”, consistente nell’Esclusione Automatica delle
Offerte che presentano percentuale di Ribasso inferiori o superiori alla
media, il cui criterio viene individuato mediante sorteggio solo in corso di
gara.
  Nell’Offerta Economica, l’Operatore deve indicare i propri COSTI
DELLA       MANODOPERA            e   gli   OONERI        DI    SICUREZZA
AZIENDALI, ad esclusione delle forniture senza posa in opera dei servizi
intellettuali e degli affidamenti (ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett.a) –
(affidamenti fino all’importo di €. 40.000,00).
 La Stazione Appaltante relativamente ai costi della Manodopera, prima
dell’Aggiudicazione, procede a verificare il rispetto dell’art. 97, comma 5,
lett.d) –(Costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati
nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16).
 La Stazioni Appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione
del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30%,
 Per i Contratti aggiudicati con il Criterio dell’Offerta economicamente
più Vantaggiosa, le Stazioni Appaltanti, non possono attribuire alcun
punteggio per l’Offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel
progetto Esecutivo a base di gara.

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- ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE SOA (Art. 84)
 Resta in vita ed obbligatorio, l’attestazione SOA, per le Imprese che
intendono operare nell’ambito dei Contratti Pubblici di Lavori per importi
sopra la soglia di 150 mila euro.
 I Requisiti richiesti per il conseguimento dell’Attestato SOA, sono scelti
dall’Operatore Economico con riferimento ai cinque migliori anni di
attività tra gli ultimi dieci esercizi.
 I Soggetti DIRETTORI TECNICI, che alla data di entrata in vigore del
presente D.Lgs. 56/2017 (20 maggio 2017) risultano in possesso di
esperienza almeno quinquennale (fatto salvo quanto previsto all’art.
146,comma 4) possono continuare a svolgere tale funzione.
                          - SUBAPPALTO (Art. 105)
 Le Imprese Affidatarie di Contratti Pubblici, hanno facoltà di affidare
in SUBAPPALTO i Lavori, i Servizi e le Forniture fino ad un limite
massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto, previa
Autorizzazione della Stazione Appaltante nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1)- che l’Impresa Subappaltatrice, non abbia partecipato alle procedure
di Affidamento dell’Appalto;
2)- che l’Impresa Subappaltatrice sia Qualificata nella relativa
Categoria;
3)- che l’Impresa Affidataria, all’atto dell’Offerta abbia indicato i Lavori,
le Parti di Opere, i Servizi e le Forniture che intende Subappaltare;
4)- che l’Impresa Affidataria dimostri in capo ai Subappaltatori,
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
 - Per i Contratti di Importo Pari o Superiore alle Soglie di Rilevanza
Comunitaria (art. 35), o indipendentemente dall’importo riguardino le
Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (comma
53, art. 1, legge n° 190 del 06/11/2012) è OBBLIGATORIO indicare in

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fase di offerta una terna di Imprese Subappaltatrici. - Analogo OBBLIGO
sussiste per contratti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, con
l’aggiunta che la terna di Subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazioni omogenea prevista nel bando di gara.
 - Per i Contratti di Importo Sotto Soglia di Rilevanza Comunitari
(art. 35), le Stazioni Appaltanti, devono prevedere, rispettivamente:
a)- modalità e tempistiche di verifica delle condizioni di esclusione (art.
80) da effettuare prima della stipula del Contratto per l’Appaltatore e per i
Subappaltatori;
b)- indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per illeciti professionali di cui al comma 13
dell’art. 80.
COSTITUISCONO SUBAPPALTO:
- Qualsiasi Contratto avente ad oggetto attività ovunque espletata, che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i Noli a Caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’Importo di
Contratto o di Importo superiore ad €. 100.000,00 (centomila) e qualora
l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50% dell’importo del contratto da affidare.
- NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO:
a)- l’affidamento di attività specifiche a Lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;
b)- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c)- l’affidamento di servizi di importo par ad €. 20.000,00 annui ad
Imprenditori Agricoli nei comuni classificati totalmente montani (elenco
ISTAT) ovvero compresi nella Circolare Ministero delle Finanze (N#9
DEL 12/06/1993) nonché nei Comuni delle Isole Minori (Allegato A legge
n° 448 del 28/12/201);

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d)- l’affidamento di prestazioni in favore di Soggetti Affidatari in forza di
contratti continuativi di Cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in
data antecedente all’aggiudicazione dell’Appalto, Contratto da depositare
alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto d’Appalto.
SUBAPPALTI - CARATTERISTICHE OPERATIVE
- L’Impresa affidataria deposita il Contratto di Subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data effettiva di inizio
dei lavori;
- L’Impresa Affidataria oltre ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito di Contratti Collettivi Nazionali e
Territoriali in vigore nel settore e per la zona in cui si svolgono le
prestazioni, è RESPONSABILE, in solido del rispetto anche da parte dei
Subappaltatori;
- L’Impresa Affidataria e per il suo tramite i Subappaltatori, trasmette
alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei Lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile/Edil
Cassa, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del proprio P.O.S.
(Piano Operativo di Sicurezza –D.Lgs. 81/08). Le Stazioni Appaltanti,
acqu8isiscono d’ufficio il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) in corso di validità relativo all’Impresa Affidataria ed a tutte
l’Imprese Subappaltatrici;
- Le Stazione Appaltanti, corrispondono direttamente ai Subappaltatori,
ai cottimisti, ai prestatori di Servizi ed ai Fornitori di beni o Lavori,
l’importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
a)- quando trattasi di microimprese o piccole imprese;
b)- in caso di inadempimento dell’Impresa Affidataria;
c)- su richiesta dell’Impresa Subappaltatrice e se la natura del contratto lo
consente.

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- L’Impresa Affidataria è tenuta ad affidare le prestazioni in subappalto
agli stessi prezzi unitari9 di contratto, con un ribasso non superiore al 20%,
nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di Appalto;
- L’Impresa Affidataria deve corrispondere all’impresa Subappaltatrice i
Costi della Sicurezza, senza alcun ribasso. Compete all’Impresa Affidataria
la responsabilità in solido con l’Impresa Subappaltatrice eventuale
inadempimento di detti obblighi di Sicurezza. La Stazione Appaltante,
sentiti il DD.LL, il C.S.E. ovvero il           Direttore   dell’Esecuzione,
PROVVEDE alla verifica dell’effettiva applicazione delle disposizioni in
materia di sicurezza.
- Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro Sommerso, il D.U.R.C.,
deve essere comprensivo della verifica di congruità della incidenza della
mano d’opera relativa alla specifico Contratto d’Appalto. Tale congruità
per i Lavori Edili è verificata dalle Casse Edili/EdilCassa, mentre per i
Lavori non Edili è verificata in comparazione con lo specifico Contratto
Collettivo Nazionale.
-Il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento D.Lgs. 81/08) è messo a
disposizione di tutte le Autorità competenti preposte alle verifiche Ispettive
e di tutte le imprese Subappaltatrici. L’Impresa Affidataria è tenuta a
curare il coordinamento di tutte le Imprese Subappaltatrici presenti sul
cantiere con lo scopo di rendere compatibili i loro relativi P-O-S- (Piano
Operativo di Sicurezza – D.Lgs. 81/08) tra loro e con il P.O.S.
dell’Impresa Affidataria. In caso di Raggruppamento temporaneo
d’Imprese, detto compito compete all’Impresa Mandataria.
- La Stazione Appaltante, provvede al rilascio dell’Autorizzazione al
Subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta, termine che per
motivati e giustificati motivi, può essere prorogato di una sola volta.
Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’Autorizzazione si

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intende concessa. L’Autorizzazione per i Subappalti o Cottimi di Importo
inferiore al 2% dell’Importo dell’Appalto o di Importo inferiore ad €.
100.000,00 (centomila), i termini di rilascio sono ridotti alla metà cioè a 15
giorni.
- L’Esecuzione delle prestazioni in Subappalto, non possono essere
oggetto di ulteriore Subappalto.
- La Stazione Appaltante, rilascia i Certificati Lavori Eseguiti all’Impresa
Affidataria, scorporando l’importo delle categorie eseguite in Subappalto,
mentre ai Subappaltatori rilasciano i Certificati relativi agli importi delle
prestazioni effettivamente eseguite.

             Bari, li 05/06/2017

                                   IL CONSULENTE TECNICO CPRP
                                       Ing. Andrea RETUCCI

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