Dal sito del MINISTERO DELLA SALUTE Il ticket

Pagina creata da Simona Gatti
 
CONTINUA A LEGGERE
Dal sito del MINISTERO DELLA SALUTE
Il ticket
Il ticket, introdotto in Italia fin dal 1982, rappresenta il modo, individuato dalla legge, con cui
gli assistiti contribuiscono o “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.
Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:

       1. le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
       2. le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o
          urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
       3. le cure termali.

Invece, le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket sono:

       1. gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza
          specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva
          promossi o autorizzati con atti formali della Regione (ad esempio, la mammografia per la
          diagnosi precoce del tumore della mammella, il PAP test per il tumore della cervice uterina,
          la ricerca del sangue occulto nelle feci per il tumore del colon-retto);
       2. gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza
          specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte
          a livello locale in caso di situazione epidemiche (ad esempio, gli esami su coloro che
          entrano o sono entrati in contatto con persone affette da malattie infettive e contagiose);
       3. le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
       4. i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, ordinario o diurno, inclusi i
          ricoveri in reparti o strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie e gli esami
          strettamente e direttamente collegati al ricovero programmato, preventivamente erogate
          dalla medesima struttura (la visita dell’anestesista, la RX del torace, l’elettrocardiogramma,
          la rimozione dei punti, ecc.), ai sensi dell’art. 1, comma 18, della Legge 23 dicembre 1996,
          n. 662.
       5. gli alimenti destinati a categorie particolari (es. alimenti senza glutine alle persone affette da
          celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete (aghi, strisce reattive, penne
          pungidito, misuratori della glicemia, ecc.);
       6. le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.

Il ticket non è previsto nemmeno sulle prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse
sociale, quali:

       1. la tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal Decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
       2. la prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello
          stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con
          comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
       3. la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni
          connesse all’attività di donazione;

	
                                                                                                        1	
  
4. la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
          obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge 25 febbraio
          1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
       5. i vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale per le
          persone identificate come destinatarie.

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di
laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per
l’assistito è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti
salvi gli assistiti che godono di esenzione).
Al ticket si deve aggiungere una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, ma alcune Regioni hanno
adottato misure alternative o hanno variato l’importo della quota fissa in aumento o in diminuzione.
Il Decreto legge n. 347/2001, recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” convertito
con la Legge n. 405/2001, prevede, infatti, che le Regioni possano coprire eventuali disavanzi di
gestione con l’introduzione di ulteriori misure di partecipazione alla spesa.
Con una ricetta possono essere prescritte fino ad otto prestazioni della stessa branca
specialistica, fatta eccezione per le prestazioni di fisioterapia.
Le tariffe nazionali di riferimento in vigore sono quelle individuate dal Decreto del Ministro della
sanità del 22 luglio 1996 ma molte Regioni hanno adottato proprie tariffe (consultabili sui portali
delle Regioni).
Prestazioni di pronto soccorso
La legge prevede il pagamento di un ticket (il cui importo varia regionalmente) per le prestazioni
erogate in Pronto soccorso ospedaliero classificate con codice “bianco”(prestazioni non urgenti,
paziente in condizioni non critiche ad eccezione di traumi ed avvelenamenti acuti) non seguite da
ricovero.
Sono esclusi dal pagamento i minori di 14 anni e gli assistiti che godono di esenzione.
Il ticket non è previsto per le prestazioni erogate a pazienti cui è stato attribuito:

       •   Codice “rosso” - paziente molto critico
       •   Codice “giallo” – paziente mediamente critico
       •   Codice “verde” – paziente poco critico

Per approfondire, consulta l'area tematica "118 e pronto soccorso".
Farmaci
Dal 2000 è stata abolita, a livello nazionale, ogni forma di partecipazione degli assistiti per
l’assistenza farmaceutica; dunque, non è previsto alcun ticket e i farmaci sono totalmente gratuiti
oppure totalmente a pagamento (classe C). La maggior parte delle Regioni, tuttavia, per fare fronte
al proprio disavanzo, hanno introdotto sui farmaci di fascia A specifiche forme di partecipazione
alla spesa farmaceutica (ticket), che in genere consistono in una quota fissa per ricetta o per
confezione. Le stesse Regioni hanno individuato alcune categorie o i soggetti esenti. La Sardegna
non ha introdotto la quota fissa per ricetta o per confezione.

	
                                                                                                     2	
  
Farmaci generici o equivalenti
Un discorso a parte va effettuato per i farmaci “di marca” per i quali esiste in commercio il
corrispondente “generico” o “equivalente”, vale a dire un prodotto di uguale composizione, forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e indicazioni terapeutiche uguali.
Se il cittadino chiede il medicinale “di marca” invece del “generico” dovrà pagare la
differenza tra il prezzo del medicinale richiesto e il prezzo di rimborso del “generico”.

Le esenzioni dal ticket
Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto
all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi:

       •   in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;
       •   in presenza di determinate patologie (croniche o rare);
       •   in caso di riconoscimento dello stato di invalidità:
       •   in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento
           dell’HIV).

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di
salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per
alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione
dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della
malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e
successive modifiche). Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate
in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e
onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento).
L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato
ridefinito e aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del
12 gennaio 2017 e sostituisce il precedente.
Il nuovo elenco delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto
si trova nell'allegato 8 al DPCM. E' inoltre disponibile una banca dati per la ricerca.
Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni
fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica
ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio
dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di
appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del
singolo paziente.
Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché
le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una
migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà
di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità
cliniche.
Le principali novità del Decreto 12 gennaio 2017
Il nuovo elenco conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e
condizioni.

	
                                                                                                      3	
  
Sono state introdotte 6 nuove patologie esenti:

       •   bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
       •   osteomielite cronica
       •   patologie renali croniche
       •   rene policistico autosomico dominante
       •   endometriosi (stadi clinici III e IV)
       •   sindrome da talidomide

Vengono spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esenti come malattie rare:

       •   malattia celiaca
       •   sindrome di Down
       •   sindrome di Klinefelter
       •   connettiviti indifferenziate

Viceversa, due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:

       •   sclerosi sistemica progressiva
       •   miastenia grave

La condizione “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)”
(codice esenzione 052) viene modificata in “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone,
fegato, pancreas, midollo, intestino)” comprendendo anche i trapiantati di intestino, prima esclusi.
Tra le nuove condizioni esenti viene inserita quella di “Soggetti donatori di organo” (codice
esenzione 058), che consentirà a questi ultimi di usufruire in regime di esenzione di tutte le
prestazioni sanitarie appropriate per valutare la funzionalità dell'organo residuo.
Infine, il nuovo elenco prevede che l’esenzione per “ipertensione arteriosa” venga suddivisa in due
codici:

       1. 0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D'ORGANO)
       2. 0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D'ORGANO.

Tale suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per il
monitoraggio della patologia, in relazione alle diverse esigenze assistenziali, e consente di dare a
ciascun assistito ciò di cui ha effettivamente bisogno.
Come ottenere l’esenzione
L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale (ASSL) di residenza, presentando una
certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una
struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:

       •   copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
       •   copia del verbale di invalidità;
       •   copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa
           valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
       •   certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
       •   certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione
           europea.

	
                                                                                                       4	
  
Sulla base di tale certificazione, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, nel rispetto
della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione
della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.
Durata dell'attestato di esenzione
Per alcune malattie e condizioni, Regioni e Province autonome hanno autonomamente previsto
attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi.
I nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono
stati pubblicati con il Decreto 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità
dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".
Gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità
inferiore a quella fissata nell’allegato 1 al Decreto.

Malattie rare
Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di
persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000
abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche. Dal
2001, con l’approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare
hanno diritto all’esenzione dal ticket.
Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri
generali (Decreto legislativo 124/1998):

       •   rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
       •   gravità clinica;
       •   grado di invalidità;
       •   onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).

Si è tenuto conto, inoltre, di due ulteriori criteri specifici: la difficoltà di formulare la diagnosi e la
difficoltà di individuare le prestazioni adeguate alle necessità assistenziali spesso complesse.
Un’attenzione particolare è stata posta alla difficoltà di diagnosi, a causa della scarsa conoscenza
della maggior parte delle MR da parte dei medici che dovrebbero individuare il percorso
diagnostico.
L’esenzione dal ticket è garantita su:

       •   tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia
           rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;

inoltre, in considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare:

       •   le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla
           base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
       •   le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per
           diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte
           delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte
           sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.

	
                                                                                                       5	
  
L’elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA e
sostituisce il precedente.

       •   Consulta il nuovo elenco (allegato 7 al DPCM) delle malattie esenti e delle relative
           prestazioni alle quali si ha diritto. Puoi anche effettuare la ricerca nella banca dati.

Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi sono entrate in vigore il 15 settembre 2017, per
dare il tempo alle Regioni di individuare i Centri di riferimento esperti nel trattamento delle nuove
malattie.
Le principali novità del Decreto 12 gennaio 2017
Oltre all’inserimento di più di 110 nuove entità, tra singole malattie rare e gruppi, che danno
diritto all’esenzione, l’aggiornamento ha comportato anche una revisione sistematica dell’elenco,
che risponde meglio ai più recenti criteri scientifici. La proposta di aggiornamento è stata
elaborata in collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L’elenco è stato
completamente riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di MR siano “aperti” in modo
da consentire che tutte le MR riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate,
abbiano diritto all’esenzione. Per aiutare la comprensione e solo a titolo di esempio, sono elencate
alcune delle malattie afferenti ai gruppi.
Inoltre, di alcune malattie sono indicati anche i sinonimi. Sono stati mantenuti i codici di
esenzione già adottati, al fine di evitare disagi ai pazienti e per rendere meno difficoltose le
procedure amministrative.
Ecco alcune novità dell’elenco:

       •   creazione di 16 capitoli distinti per apparato
       •   definizione di gruppi in cui poter collocare le malattie rare che, nel futuro, non dovessero
           trovare accoglienza in gruppi già definiti, in modo da garantire il diritto all’esenzione a tutti
           gli aventi diritto
       •   inserimento della sarcoidosi tra le MR (con esenzione da riconfermare dopo i primi 12
           mesi, solo per le forme persistenti)
       •   spostamento tra le malattie croniche di 4 patologie già esenti come MR:
               o malattia celiaca (059);
               o sindrome di Down (065);
               o sindrome di Klinefelter (066);
               o connettiviti indifferenziate (067);
       •   inserimento tra le MR di 2 patologie già esenti come malattie croniche:
               o sclerosi sistemica progressiva (RM0120);
               o miastenia grave (RFG101).
       •   per alcune malattie (tumore di Wilms, retinoblastoma, pubertà precoce idiopatica), sono
           stati introdotti limiti temporali all’esenzione che verrà eventualmente rinnovata alla
           scadenza, in relazione al decorso clinico del singolo paziente

Il Decreto sui nuovi LEA estende anche l’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale includendo, per la parte del Laboratorio, nuove indagini per la diagnosi precoce di
numerose malattie metaboliche rare.
Come ottenere l’esenzione : l'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale di
residenza, presentando una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse

	
                                                                                                        6	
  
nell’elenco, rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori della
Regione di residenza.

Esenzione per reddito
Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a
determinate situazioni reddituali. L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna
partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed
appropriate alla propria condizione di salute.
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono
(Legge 537/1993 e successive modificazioni - art. 8, comma 16).
Categorie di esenti
(CODICE E01):
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
(CODICE E02):
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge
ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
(CODICE E03):
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
(CODICE E04):
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti
ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato
fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a
carico.
Note

       1. Per "nucleo familiare" si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici),
          composto dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari
          fiscalmente      a      carico       (art.    1     del decreto      ministeriale       22/1993).
          Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta
          autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in
          un’abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76,
          anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.
          Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori
          conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è
          fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i
          genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino
          appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).
       2. Per "familiari fiscalmente a carico" si intendono i familiari per i quali l'interessato gode di
          detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le

	
                                                                                                       7	
  
categorie di familiari a carico sono definite dall’art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui
          redditi).
       3. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli
          membri del nucleo.
       4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il
          reddito complessivo dell'anno precedente.
       5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per
          qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo
          determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di
          nuova occupazione.

Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il
soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni,
sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.
Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica
Nel corso del 2011 nelle Regioni sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni
per reddito, stabilite dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009.
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita
dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di
prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha
diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la
casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta come accadeva in precedenza.
Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del
proprio medico curante: sono coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati; questi assistiti devono
autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente presso la ASL di residenza
che rilascia un apposito attestato. Analogamente, deve rivolgersi alla propria ASL di residenza
l’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non è presente nella
lista in possesso del medico. I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e
impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo
tempestivamente alla propria ASL di residenza.

Esenzione per invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le
prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale. L’esenzione per
invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione
che documenta lo stato di invalidità. Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla
competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.
L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche.

	
                                                                                                       8	
  
Attenzione! Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del
terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C", su
prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e
le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea
Invalidi di guerra

       •   G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta
           vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per lavoro

       •   L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
       •   L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di
           invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

       •   S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica
           pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
       •   S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi civili

       •   C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM
           1.2.1991)
       •   C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM
           1.2.1991)
       •   C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di
           invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
       •   C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs.
           124/98)
       •   C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi
           riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
       •   C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della
           lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Invalidi - Vittime atti terrorismo - Vittime del dovere

       •   V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari
           superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)

Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo
stato di invalidità
Invalidi di guerra

       •   G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM
           1.2.1991)

	
                                                                                                       9	
  
Invalidi per lavoro

       •   L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di
           invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
       •   L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)

Invalidi per servizio

       •   S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

Esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori
Il Servizio sanitario nazionale, oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende
sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione gratuita degli
accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.
In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:

       •   la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;
           qualora l’esame mammografico lo richieda, sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni
           di secondo livello;
       •   l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età
           compresa tra 25 e 65 anni;
       •   la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione.
In particolare:
codice D01: prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla
Regione
codice D02: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test)
codice D03: esame mammografico
codice D04: colonscopia
codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore
della mammella
L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo
accertamento è stato eseguito privatamente.
L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito
e/o dal suo stato di occupazione/disoccupazione.

Esenzione per gravidanza
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a
eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e
diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.

	
                                                                                                        10	
  
L’elenco di tali prestazioni, contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998, è stato
sostituito e innovato dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017.
Le principali novità del DPCM 12 gennaio 2017

       1. In funzione preconcezionale: prestazioni specialistiche più appropriate per l’accertamento
          del rischio procreativo
       2. Per la gravidanza fisiologica: ampliamento delle prestazioni per il monitoraggio secondo le
          specifiche Linee guida (incluso il test combinato: parametri di laboratorio in combinazione
          con le indagini ecografiche eseguite presso strutture appositamente individuate dalle
          Regioni)
       3. Per l’accesso alla diagnosi prenatale: aggiornamento delle indicazioni secondo le più
          recenti Linee guida (condizioni biologiche-genetiche, alterazione di parametri ecografici e
          biochimico/molecolari, patologie infettive che determinano un rischio per il nascituro)

In particolare, potranno essere erogate gratuitamente:

       •   le visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
       •   i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale)
       •   l’assistenza al puerperio

Il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M + nn settimana di gravidanza

       •   IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE

       1. Le prestazioni per la donna, l’uomo e la coppia elencate nell’allegato 10- sezione A al
          DPCM, da eseguire, su prescrizione dello specialista, prima del concepimento, per escludere
          la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Oltre alle
          prestazioni in elenco, se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di
          rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione le prestazioni necessarie e
          appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico genetista o dallo
          specialista che segue la coppia; il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M00.

       •   NEL CORSO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA

       1. Le prestazioni specialistiche indicate, per ciascun periodo, dall’allegato 10 - sezione B al
          DPCM. Il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M + nn settimana di gravidanza;
       2. In caso di minaccia d’aborto, tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per
          il monitoraggio della gravidanza e, in caso di condizioni patologiche che comportano un
          rischio per la madre o per il feto, tutte le prestazioni specialistiche necessarie al
          monitoraggio della condizione patologica; le condizioni patologiche devono essere indicate
          dal medico, come diagnosi o sospetto diagnostico, nella prescrizione delle prestazioni in
          esenzione; il medico riporterà sulla ricetta il CODICE M50;
       3. le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale invasiva in gravidanza,
          nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato 10 - sezione C al
          DPCM, prescritte dallo specialista o dal genetista medico ed eseguite presso le strutture
          appositamente individuate dalle Regioni. Il medico riporterà sulla ricetta il CODICE
          M50.
       4. Il SSN garantisce gratuitamente, infine, un colloquio psicologico clinico con finalità
          diagnostiche quando nel corso del training prenatale o durante l’assistenza al puerperio,
          emerga un disagio psicologico della donna.

	
                                                                                                   11	
  
Puoi anche leggere