COVID-19: COME RIPARTIRE - Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del Covid-19 - Ordine Ingegneri ...

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COVID-19: COME RIPARTIRE - Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del Covid-19 - Ordine Ingegneri ...
COVID-19: COME RIPARTIRE
  Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la
gestione della sicurezza al tempo del Covid-19

                           Dott. Ing. Francesco Di Mauro
                           Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
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Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la
                          gestione della sicurezza al tempo del covid19

Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la gestione della
sicurezza al tempo del Covid-19

Argomenti trattati:

Ø Provvedimenti emanati di contrasto alla diffusione del
  Coronavirus;

Ø Gli obblighi delle aziende (valutazione dei rischi, formazione,
  sorveglianza sanitaria);

Ø Appalti e cantieri (DUVRI, PSC);

Ø Il Protocollo per i cantieri del 24 aprile 2020.

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Il D.lgs. 81/2008:
Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del covid19

Con il diffondersi della Epidemia da Coronavirus vi è l’obbligo:

Ø di aggiornare la Valutazione dei Rischi?

Ø di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi?

Ø di aggiornare misure di prevenzione?

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                       gestione della sicurezza al tempo del covid19

Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la gestione
della sicurezza al tempo del covid19

Rischio biologico da Covid-19.
Innanzitutto bisogna fare un distinguo tra le ipotesi in
cui esso si configura come un rischio specifico (aziende
sanitarie, ospedaliere, laboratori ecc.) da quelle in cui
appare invece come un rischio generico (altre realtà
produttive).

                             Se è rischio Specifico va
                             trattato come tutti i rischi.
                             Quindi valutazione di rischi,
                             aggiornamento, formazione,
                             ecc. ecc.

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Provvedimenti emanati di contrasto alla diffusione del Coronavirus

Le varie disposizioni contenute nei d.P.C.M. sono contenute in un
atto avente valore giuridico di regolamento e comprendono misure
obbligatorie per tutta la popolazione (cittadini e lavoratori) ma non
modificano o abrogano gli atti aventi forza di legge.

Quindi il D.lgs. 81/08 non viene modificato.

Le varie disposizioni integrano quanto previsto dalla vigente
legislazione che non viene modificata

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Provvedimenti emanati di contrasto alla diffusione del Coronavirus

                                            Lo stato, le regioni e i comuni sono
                                            legittimati a intervenire in materia,
                                            con norme «secondarie, non aventi
                                            valore di legge.

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Provvedimenti emanati di contrasto alla diffusione del Coronavirus

       Infatti si sono susseguite una serie di interventi successivi

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Provvedimenti emanati di contrasto alla diffusione del Coronavirus
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020, recante
  misure per la Lombardia e il Veneto (c.d. “zone rosse”);
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 – Ulteriori
  misure urgenti di contenimento del contagio e lavoro agile;
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020 Misure urgenti
  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 Misure urgenti in
  materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Misure urgenti in
  materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 Misure urgenti in
  materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 Misure urgenti
  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020, contenente
  ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

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Provvedimenti emanati di contrasto alla diffusione del Coronavirus

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 APRILE 2020 Disposizioni
  attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
  fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
  nazionale.
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2020 Ulteriori
  disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
  fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
  nazionale.
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020 Ulteriori
  disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
  fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
  nazionale

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Provvedimenti emanati di contrasto alla diffusione del Coronavirus

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Protocolli, Ordinanze e Direttive
• Raccomandazioni di Inail e Iss per la ripresa delle attività (parrucchieri, ristoranti, ecc)
• Ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 1° maggio 2020 del Presidente della Regione
  siciliana
• Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione
  siciliana
• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
  diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Aggiornamento 24 aprile
  (cantieri)
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
  contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione predisposto da
  Inail - 23 aprile
• Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
  diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
• Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.645 dell'8 marzo 2020
• Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.646 dell'8 marzo 2020
• Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”
  del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese - 8 marzo 2020

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                      gestione della sicurezza al tempo del covid19

 Art. 2 D.lgs. 81/08 - Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è una valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione
in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza.

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                       Art. 28 D.lgs. 81/08
                Oggetto della valutazione dei rischi

    La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
    a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
    delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
    nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
    riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
    lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
    lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
    collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
    dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre        2004,     e    quelli
    riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
    quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.
    151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età,
    alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
    tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione
    di lavoro e i rischi ……

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                Corona Virus e valutazione dei rischi

   Il rischio biologico legato al corona virus, anche se si
   insinua nelle organizzazioni produttive, non è un rischio
   specifico o professionale.
   Escludendo ad esempio le attività dei servizi sanitari o
   nei laboratori, nelle altre attività si tratta di un rischio
   generico che non nasce dall’organizzazione creata dal
   datore di lavoro o che si manifesta in essa.
   Quindi la valutazione del Rischio, ai sensi dell’art. 29
   comma 3 del D.lgs. 81/08, non va aggiornata in quanto
   non è un rischio specifico ma un rischio generico.

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                            TITOLO X –
                ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
                 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 Articolo 266 - Campo di applicazione

 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività̀
    lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti
    biologici.

 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
    comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente
    modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
    geneticamente modificati.

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                             TITOLO X –
                 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
                  CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 ArFcolo 267 - Definizioni

 1. Ai sensi del presente Titolo s’intende per:
 a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneccamente
     modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
     provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
 b) microrganismo: qualsiasi enctà̀ microbiologica, cellulare o meno, in
     grado di riprodursi o trasferire materiale genecco;
 c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate
     da organismi pluricellulari.

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                 TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
                   CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto
di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle
modalità̀ lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
    pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di
    quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
    seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
    correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che
    possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,
in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

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                   Art. 18 D.lgs. 81/08
       Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

……….

Astenersi,   salvo   eccezioni    espressamente
motivate, dal richiedere       ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di
pericolo grave e immediato;

……….

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Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del covid19

Le varie disposizioni contenute nei d.P.C.M. sono contenute in un
atto avente valore giuridico di regolamento e comprendono misure
obbligatorie per tutta la popolazione (cittadini e lavoratori) ma non
modificano o abrogano gli atti aventi forza di legge.

Quindi il D.lgs. 81/08 non viene modificato.

Le varie disposizioni integrano quanto previsto dalla vigente
legislazione che non viene modificata

                          Dog. Ing. Francesco Di Mauro
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Coronavirus e valutazione dei rischi
I protocolli stipulati su iniziativa del Governo con le
parti sociali, primo su tutti il protocollo del
14/03/2020, individuano nel dettaglio principi e
procedure di corretta attuazione nei luoghi di lavoro
delle previsioni di cui ai provvedimenti emanati in
materia di contrasto alla diffusione del Corona virus.

È un documento da attuare nei luoghi di lavoro anche
e soprattutto nel riguardo ai principi generali di cui
all’art. 2087 c.c.

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Art. 2087 - Tutela delle
condizioni di lavoro
L’imprenditore     è     tenuto   ad
adottare nell’esercizio dell’impresa
le    misure    che     secondo    la
particolarità       del       lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro

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Il D.lgs. 81/2008: Modalità operacve e la
                   gescone della sicurezza al tempo del covid19

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Modalità operacve e la gescone della sicurezza al tempo del covid19
A seguito alla valutazione effettuata dalla pubblica autorità, il
rischio da contagio da coronavirus è emerso nelle aziende non
sanitarie, i datori di lavoro devono attuare le procedure dei
protocolli e/o procedure di sicurezza perché viene imposto dal loro
generale obbligo di sicurezza dell’art. 2087 del c.c.. Pur non
dovendo farsi carico dell’applicazione del Titolo X del D.lgs. 81/08

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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienc
di lavoro del 14/03/2020 aggiornato il 24/04/2020

«L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali
di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.»

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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro del 14/03/2020 aggiornato il 24/04/2020

«La prosecuzione delle attività̀ produttive può infatti avvenire solo
in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano
adeguati livelli di protezione.

«È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività̀
produttive con la garanzia di condizioni di salubrità̀ e sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalità̀ lavorative.»

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Con il diffondersi della Epidemia da Coronavirus vi è l’obbligo:

Ø di aggiornare la Valutazione dei Rischi? NO

Il datore di lavoro deve individuare le procedure o attuare i
protocolli al fine di attuare quanto imposto dalla pubblica
Autorità.

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Con il diffondersi della Epidemia da Coronavirus vi è l’obbligo:

Ø di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi? NO

Deve comunque dimostrare di aver attuato il protocollo.
Quindi redigere un allegato, in collaborazione con l’RSPP e
medico Competente e sentito il RLS, e informare i dipendenti.

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Con il diffondersi della Epidemia da Coronavirus vi è l’obbligo:

Ø di aggiornare misure di prevenzione? SI

Procedure di attuazione del protocollo

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Quindi gli obblighi del datore di lavoro sono quelli di applicare le misure di
prevenzione da contagio del Coronavirus in azienda. Procedure contenute
nei provvedimenti e nei protocolli:

1. Individuare le procedure;

2. Comunicarle ai lavoratori;

3. Attuarle;

4. Vigilare sulla loro applicazione

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Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del covid19

                         Dog. Ing. Francesco Di Mauro
           Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008:
Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del covid19

Nel protocollo del 14/03/2020 e 24/04/2020 al punto 1- Informazione

1-INFORMAZIONE

«L’azienda, attraverso le modalità̀ più̀ idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità̀ ,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi»

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              Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operacve e la
                        gescone della sicurezza al tempo del covid19

Modalità operacve e la gescone della sicurezza al
tempo del covid19 – Formazione Lavoratori

 Nel protocollo - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI,
 EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono
   essere limitati al minimo indispensabile e nel
   rispetto delle indicazioni aziendali
 • Non sono consentite le riunioni in presenza.
   Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
   della necessità e urgenza, nell’impossibilità di
   collegamento a distanza, dovrà̀ essere ridotta al
   minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
   dovranno     essere     garantiti  il  distanziamento
   interpersonale e un’adeguata pulizia/ areazione dei
   locali
                   Dott. Ing. Francesco Di Mauro
     Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operacve e la
                        gescone della sicurezza al tempo del covid19

Modalità operative e la gestione della sicurezza al
tempo del covid19 – Formazione Lavoratori

 Nel protocollo - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI,
 EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
   attività̀ di formazione in modalità̀ in aula, anche
   obbligatoria, anche se già̀ organizzati; è comunque
   possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo
   permetta, effettuare la formazione a distanza,
   anche per i lavoratori in smart work

                   Dog. Ing. Francesco Di Mauro
     Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operacve e la
                        gescone della sicurezza al tempo del covid19

Modalità operacve e la gescone della sicurezza al
tempo del covid19 – Formazione Lavoratori
 Nel protocollo - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI,
 EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 • Il mancato completamento dell’aggiornamento della
   formazione professionale e/ o abilitante entro i
   termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in
   materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
   dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di
   forza maggiore, non comporta l’impossibilità a
   continuare    lo    svolgimento       dello    specifico
   ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto
   all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,
   può̀ continuare ad intervenire in caso di necessità; il
   carrellista può̀ continuare ad operare come
   carrellista)
                   Dott. Ing. Francesco Di Mauro
     Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operacve e la
                        gescone della sicurezza al tempo del covid19

Modalità operative e la gestione della sicurezza al
tempo del covid19 – Formazione Lavoratori

                   Dog. Ing. Francesco Di Mauro
     Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del
covid19 – Sorveglianza Sanitaria e ruolo del Medico Competente

La Sorveglianza Sanitaria è un obbligo di legge che può essere
regolamentato diversamente da un provvedimento legislativo.

La Sorveglianza Sanitaria Periodica, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera
b) del D.lgs.81/08, non può essere prorogata e spostata.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute

                          Dog. Ing. Francesco Di Mauro
            Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Modalità operacve e la gescone della sicurezza al tempo del
covid19 – Sorveglianza Sanitaria e ruolo del Medico Competente

Tutte le attività sanitarie a carattere di urgenza e non prorogabili
previste nell’art. 41 (visite mediche preventive, pre-assuntive, su
richiesta del lavoratore, cambio mansione, rientro di malattia superiore
a   60   gg      continuativi)      dovranno       essere      svolte       assicurando
obbligatoriamente tutte le misure di sicurezza previste nel protocollo

                            Dog. Ing. Francesco Di Mauro
              Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Modalità operative e la gestione della sicurezza al tempo del
covid19 – Sorveglianza Sanitaria e ruolo del Medico Competente
Nel protocollo - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
  igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a
  richiesta e le visite da rientro da malattia

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché́
  rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
  generale: sia perché́ può̀ intercettare possibili casi e sintomi sospetti
  del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico
  competente può̀ fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
  contagio

                          Dog. Ing. Francesco Di Mauro
            Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Modalità operacve e la gescone della sicurezza al tempo del
covid19 – Sorveglianza Sanitaria e ruolo del Medico Competente

Nel protocollo del 14/03/2020 agg. il 24/04/2020 al punto 12-
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
  COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le
  RLS/RLST.

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare
  fragilità̀ e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda
  provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
  competente applicherà̀ le indicazioni delle Autorità̀ Sanitarie

                          Dott. Ing. Francesco Di Mauro
            Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operacve e la
                      gescone della sicurezza al tempo del covid19

 Appalti e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08

Gli appalti non edili sono regolati dall’art. 26 del
D.lgs.81/08.

La norma NON è stata                        modificata           dai
provvedimenti emergenziali.

Ma comunque le norme e i protocolli incidono
nella gestione delle misure anti-contagio nei
lavori in appalto.

                 Dog. Ing. Francesco Di Mauro
   Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
AppalO e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08

  I SERVIZI

  FORNITURE

   LAVORI
PROPRIAMENTE
    DETTI
Appalti e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo

             VERIFICA                                  FORNISCE
L’idoneità tecnico professionale          Fornisce    agli    stessi  soggetti
delle imprese appaltatrici o dei          dettagliate informazioni sui rischi
lavoratori autonomi in relazione ai       specifici esistenti nell’ambiente in
lavori, ai servizi e alle forniture da    cui sono destinati ad operare e
affidare in appalto o mediante            sulle misure di prevenzione e di
contratto       d’opera       o      di   emergenza adottate in relazione
somministrazione                          alla propria attività
AppalO e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
   sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
   esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
   rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
   nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture
AppalO e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08

Modifiche Apportate dal DL 69/13

L’obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore ai cinque uomini giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

                            Dog. Ing. Francesco Di Mauro
              Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la
                      gestione della sicurezza al tempo del covid19

Appalti e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08
  Applicazione dei provvedimenti emergenziali

1) Vanno fornite informazioni ai lavoratori delle
   imprese     appaltatrici  sulle    procedure
   anticontagio

2) Così come previsto nel protocollo la
   rilevazione della temperatura deve riguardare
   anche il personale dell’impresa appaltatrice e
   i subappaltatori

Il datore di lavoro committente deve informare
l’appaltatore   sulle  procedure    anti-contagio
intraprese (D.lgs.81/08 art. 26, com. 1, lett. b)

                 Dog. Ing. Francesco Di Mauro
   Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operacve e la
                      gescone della sicurezza al tempo del covid19

AppalO e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08
  Applicazione dei provvedimenti emergenziali

La cooperazione tra i datori di lavoro deve
riguardare anche le misure di prevenzione del
contagio da Coronavirus (art. 26, comma 2 del
D.lgs.81/08)

Il metodo più efficace è fare una riunione tra il
committente e gli appaltatori, in cui concordare
le misure che verranno attuate, per il
contenimento    del    contagio,  definendo   le
rispettive competenze.

                 Dog. Ing. Francesco Di Mauro
   Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Il D.lgs. 81/2008: Modalità operative e la
                      gestione della sicurezza al tempo del covid19

Appalti e Coronavirus – Art 26 D.lgs. 81/08

  Applicazione dei provvedimenti emergenziali

Nel DUVRI devono essere identificate le misure
adottate per gestire nell’appalto il rischio da
contagio da Coronavirus (rischio generico)

È possibile integrare            il   DUVRI       con    misure
condivise tra le parti

                 Dog. Ing. Francesco Di Mauro
   Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
CanOeri e Coronavirus – Titolo IV del D.lgs. 81/08
                        d.P.C.M. del 26/04/2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020 Ulteriori
disposizioni aguacve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenc per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale

Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento
in sicurezza delle attività produttive industriali e
commerciali
8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri
adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

                            Dog. Ing. Francesco Di Mauro
              Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
CanOeri e Coronavirus – Titolo IV del D.lgs. 81/08
                      d.P.C.M. del 26/04/2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020 Ulteriori
disposizioni aguacve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenc per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale
                         Art. 2
                         Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento
                         in sicurezza delle attività produttive industriali e
                         commerciali

                         9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4
                         maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche
                         alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

                         Dott. Ing. Francesco Di Mauro
           Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
CanOeri e Coronavirus – Titolo IV del D.lgs. 81/08
  Protocollo per i canOeri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020
L’obbiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative atte ad applicare
le misure precauzionali e di contenimento dell’epidemia da COVID-19 nei
cantieri edili (riapertura di tutti i cantieri da giorno 04/05/2020).

In tutti i cantieri si devono applicare integralmente le regole del d.P.C.M.
e del protocollo, tenuto conto della particolarità del singolo cantiere.

Tutte le figure previste dal Titolo IV del D.lgs. 81/08 (committente, RL,
Coordinatori per la Sicurezza, Datori di Lavoro, dirigenti, preposti,
lavoratori, ecc ecc) si adoperano al fine di applicare tali misure.

                            Dott. Ing. Francesco Di Mauro
              Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
CanOeri e Coronavirus – Titolo IV del D.lgs. 81/08
Protocollo per i canOeri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020

                                                                                                               Oltre a quanto previsto dai DPCM, i datori di lavoro
                                                                                                               adottano il presente protocollo di regolamentazione
           Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti                                                      all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle
  politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,
  Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:
                                                                                                               delle persone presenti e garantire la salubrità
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
  DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

  Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
  contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
                                                                                                               dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione
                                                                                                               di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre
  Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile
  2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del
  presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali
  contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
  Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per
  tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto
  definire ulteriori misure.

                                                                                                               equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la
  L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative
  finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
  adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
  biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
  Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
  attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si
  estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo

                                                                                                               localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa
  cantiere

         In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
  dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
  favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

                                                                                                               consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
          • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività
  di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
          • sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
  delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
          • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
  diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
          • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti

                                                                                                               ove      nominato,     delle    rappresentanze     sindacali
  contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
  retribuzione;
          • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
  strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto
  al cantiere;

                                                                                                          1

                                                                                                               aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
                                                                                                               territorialmente competente.

                                                                                    Dog. Ing. Francesco Di Mauro
                                                                      Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Cantieri e Coronavirus – Titolo IV del D.lgs. 81/08
  Protocollo per i cantieri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020
Il PSC e il POS devono contenere le procedure per l’attuazione delle
misure previste nel protocollo per il rischio da contagio da COVID-19.

Nei cantieri in itinere il CSE provvede ad integrare il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento.

Aggiornare il PSC non significa rivederlo integralmente. I verbali di
coordinamento     hanno     funzione     integrativa     del   PSC.        Le   riunioni
rivestiranno un ruolo importante per l’applicazione del protocollo in
cantiere.

                           Dog. Ing. Francesco Di Mauro
             Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
CanOeri e Coronavirus – Titolo IV del D.lgs. 81/08
Protocollo per i canOeri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020
                                                                                                              1. Informazione
          Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle
 politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil,
                                                                                                              2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
 Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

                                                                                                              3. Pulizia e sanificazione nel cantiere
 DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

 Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
 contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
 Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile
 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del
 presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali
 contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
 Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per

                                                                                                              4. Precauzioni igieniche personali
 tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto
 definire ulteriori misure.
 L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative
 finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
 adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
 biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
 Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
 attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si
 estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo
 cantiere

        In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
 dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
 favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

         • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività
 di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
                                                                                                              5. Dispositivi di protezione individuale
         • sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
 delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
         • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
 diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

                                                                                                              6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
         • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
 contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
 retribuzione;
         • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
 strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto
 al cantiere;

                                                                                                         1

                                                                                                              7. Organizzazione del cantiere
                                                                                                              8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
                                                                                                              9. Sorveglianza sanitaria/medico Competente
                                                                                                              10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

                                                                                      Dott. Ing. Francesco Di Mauro
                                                                        Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
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   Protocollo per i canOeri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020
Informazione
Il datore di lavoro deve, infatti, “informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere
sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti
obblighi:
• controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°,
    non sarà consentito l’accesso al cantiere
• rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
    cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
    protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano
    di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti
    sul piano dell’igiene);
• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
    qualsiasi sintomo influenzale;
• preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
    risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
    dell’OMS”.

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PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
                                                 DATI ANAGRAFICI CANTIERE
        Committente
        Indirizzo cantiere
        N° Notifica Preliminare (se obbligatoria)
                                                 DATI ANAGRAFICI IMPRESA
        Ragione sociale
        Indirizzo sede legale
        Partita Iva

                                                            SCOPO
La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di quanto previsto per
l’aguazione del punto 1.B della check list.
                                          CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
La presente procedura viene applicata dall’impresa nel seguente ambito (barrare)
□    INGRESSO DI CANTIERE
□    AMBITI AZIENDALI (es. uffici, sede amministracva, magazzino, deposito, ecc.)
□    CAMPO BASE
□    ALTRO (specificare) _______________________________________________________

e viene applicata ai seguenc soggen (barrare):
□    CHIUNQUE ENTRI IN CANTIERE
□    PROPRI DIPENDENTI
□    ALTRO (specificare) _______________________________________________________
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Protocollo per i canOeri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020
     PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
                                             DATI ANAGRAFICI CANTIERE
       Committente
       Indirizzo cantiere
       N° Notifica Preliminare (se obbligatoria)
                                             DATI ANAGRAFICI IMPRESA
       Ragione sociale
       Indirizzo sede legale
       Partita Iva

                             N°         N° PERSONE    N° PERSONE
           DATA          MISURAZIONI     AMMESSE      ALLONTANAT        NOME e FIRMA INCARICATO
                         EFFETTUATE     IN CANTIERE        E

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• modalità di accesso dei fornitori esterni ai canFeri: Per l’accesso di fornitori esterni
  devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
  contago con il personale presente. Se possibile, gli aucsc dei mezzi di trasporto
  devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consencto l’accesso ai locali chiusi
  comuni del cancere per nessun mocvo. Per le necessarie anvità di approntamento
  delle anvità di carico e scarico, il trasportatore dovrà agenersi alla rigorosa distanza
  minima di un metro.
• pulizia e igiene nel canFere: Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
  sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso
  contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno
  inclusi anche i mezzi d’opera con le relacve cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di
  presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cancere si procede alla pulizia e
  sanificazione dei locali, alloggiamenc e mezzi. Le persone presenc devono adogare
  tuge le precauzioni igieniche, in parccolare il frequente e minuzioso lavaggio delle
  mani.

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• gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi): L’accesso agli spazi comuni, comprese le
  mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
  dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
  della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

• organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle
  lavorazioni): Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del
  cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con
  l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
  consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
  all’apertura, alla sosta e all’uscita.

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• gesFone di una persona sintomaFca in canFere: Nel caso in cui una persona presente
  in cancere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
  respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al
  diregore di cancere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
  dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per
  l’individuazione degli eventuali “contan stren” di una persona presente in cancere
  che sia stata riscontrata posicva al tampone Covid-19.

• esclusione dalle penali per ritardi nei lavori: Il protocollo individua nel degaglio le
  ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tuge le imprese che
  abbiano accumulato ritardi o inadempimenc rispego ai termini contraguali”.

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Protocollo per i canOeri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020
5 Dispositivi di protezione individuale
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale
  indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale
  importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente
  legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
  indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e
  alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
  mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e
  del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
  legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente
  secondo le indicazioni dell’OMS

                         Dog. Ing. Francesco Di Mauro
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 5 Dispositivi di protezione individuale
 • qualora la lavorazione da eseguire in cancere imponga di lavorare a distanza
   interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
   organizzacve è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri disposicvi
   di protezione (guanc, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni
   delle autorità sciencfiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
   D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla
   Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17
   marzo 2020, per il tempo stregamente necessario al reperimento degli idonei
   DPI;
 • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
   legislacvo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di
   sicurezza e di coordinamento e la relacva scma dei cosc con tun i disposicvi
   ritenuc necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progegazione, con il
   coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progegazione
   del cancere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la
   concreta aguazione;
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 5 Dispositivi di protezione individuale
 • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da
   lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle
   lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e
   getta;
 • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per
   numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e,
   laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento;
   per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso,
   già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie
   con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-
   19;

                           Dog. Ing. Francesco Di Mauro
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10 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
• È cosctuito in cancere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
   protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
   aziendali e del RLS.
• Laddove, per la parccolare cpologia di cancere e per il sistema delle relazioni sindacali,
   non si desse luogo alla cosctuzione di comitac per i singoli canceri, verrà isctuito, un
   Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritecci per la salute e la sicurezza,
   laddove cosctuic, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanc delle parc sociali.
• Potranno essere cosctuic, a livello territoriale o segoriale, ad iniziacva dei soggen
   firmatari del presente Protocollo, comitac per le finalità del Protocollo, anche con il
   coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggen isctuzionali coinvolc nelle
   iniziacve per il contrasto della diffusione del COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispenve dell’INAIL e dell’Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro, "Ispegorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,
potrà essere richiesto l’intervento degli agenc di Polizia Locale.

                                Dott. Ing. Francesco Di Mauro
                  Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
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  Protocollo per i canOeri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020

Nel caso emerga che sia impossibile applicare e rispettare il protocollo e
non si possano applicare misure equivalenti di sicurezza, il cantiere va
chiuso.

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione propone la
chiusura al committente/responsabile dei lavori, e solo loro possono
chiudere il cantiere.

                           Dog. Ing. Francesco Di Mauro
             Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
Cantieri e Coronavirus – Titolo IV del D.lgs. 81/08
  Protocollo per i cantieri del 24/04/2020 – d.P.C.M. del 26/04/2020
SOSPENSIONE DEL CANTIERE:

• IMPOSSIBILITÀ DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE
  E INDISPONIBILITÀ DI MASCHERINE E ALTRI DPI;

• IMPOSSIBILITÀ DI GARANTIRE IL CONSUMO DEI PASTI IN CONDIZIONI DI
  SICUREZZA;

• IMPOSSIBILITA’, IN CASO DI CONTATTO CON LAVORATORE CONTAGIATO,
  DI RICORRERE A MISURE DI QUARANTENA PER I LAVORATORI;

• IMPOSSIBILITÀ DI GARANTIRE IL PERNOTTO IN CONDIZIONI ADEGUATE;

• IMPOSSIBILITA DI RIORGANIZZARE IL CANTIERE (CRONOPROGRMMA E
  FASI DI LAVORO).

                         Dott. Ing. Francesco Di Mauro
           Consigliere Fondazione degli Ingegneri Provincia di Catania
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