Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento - My Solution
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CIRCOLARE MONOGRAFICA ADEMPIMENTI Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento Le regole tecniche di memorizzazione e trasmissione: i termini, il tracciato unico e le sanzioni di Stefano Setti | 27 GENNAIO 2021 In linea generale, dal 1° gennaio 2021, per tutti soggetti che effettuano cessioni di benzina e gasolio de- stinati a essere utilizzati come carburanti per motori (quindi, senza limiti di volume), scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con il presente contributo, ripercorriamo le caratteristiche del “nuovo” adempimento, analizzandone i termini, il tracciato unico e le sanzioni. La disciplina dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica In merito ai corrispettivi relativi alla cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati co- me carburanti per motori, la circolare 21 febbraio 2020, n. 3/E, conformemente a quanto previsto dal Provv. 28 maggio 2018, n. 106701, adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ha ricordato che l’obbligo della trasmissione sussiste già dal 1° luglio 2018 per i distributori ad elevata automazione, mentre, con successivi provvedimenti, dovevano, poi, essere definiti i termini di avvio graduale per la restante platea di di- stributori stradali, secondo modalità analoghe a quelle già previste per i distributori automatici. Si ricorda, poi, che con il Provvedimento del 22 aprile 2020 (modificando ulteriormente il citato Prov- vedimento del 28 maggio 2018), adottato congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia delle Entrate, è stato eliminato il termine di invio previsto dal 1° gennaio 2020 per gli impianti con so- glia di 3 milioni di litri (in scadenza il 30 aprile 2020) e prevista una nuova scadenza al 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri. Nessuna modifica, invece, per l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2021. In base a tale Provvedimento, di seguito si riportano le scadenze: la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni dei dati dei corri- spettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie a partire dal 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utiliz- zati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri; per gli altri soggetti che non rientrano nelle casistiche precedentemente descritte, il termine ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corri- spettivi è il 1° gennaio 2021. 1 MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento Attenzione In considerazione dei termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, il Provv. 30 dicembre 2019 prevede la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente, prevedendo che, per tali soggetti, la trasmissione delle in- formazioni può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi deri- vanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori: le date da ricordare Dal 1° luglio Distributori ad elevata automazione 2018 Dal 1° set- Impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, tembre 2020 destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità su- periore a 1,5 milioni di litri Relativamente alle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per mo- tori si deve tenere presente che: esse vanno documentate con fattura, se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta e, ovviamente, sempre, qualora gli stessi richiedano tale documento di spesa; qualora effettuate nei confronti di consumatori finali (fermo restando che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volon- taria): a. gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certifi- care i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elet- tronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal citato Provv. 28 maggio 2018; b. gli esercenti gli altri impianti ricadono nell’obbligo a partire dal 1° settembre 2020 con ri- ferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 mi- lioni di litri, fermo restando che, dal 1° gennaio 2021, l’obbligo ha portata generale; c. qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione – da applicare secondo le regole generali dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – viene meno, stante l’art. 1 del D.M. 10 maggio 2019, che esclude tali regole nei casi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696; d. l’indicazione fornita sub c) (applicazione delle regole generali e delle relative eccezioni) ri- guarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che: se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, vale la prescri- zione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ma anche l’eccezione dell’art. 1 del D.M. 10 maggio 2019, più volte richiamata, come integrata dal successivo art. 2 del me- desimo decreto, così che memorizzazione e invio dei corrispettivi saranno necessari solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all’1 per cento del volume d’affari dell’anno precedente; 2 MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento se le operazioni avvengono tramite distributori automatici (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015), l’invio è sempre obbligatorio. Attenzione Qualora il distributore di carburante venda anche altri beni, diversi da carburanti (si pensi, ad esempio, alle catene da neve, ai profumatori per auto, ecc.), saranno applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E del 2020. Infatti, con tale documento di prassi, era stato chiarito che, in tale ipotesi, valgono le regole generali previste dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015. Conseguentemente, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corri- spettivi per tali operazioni decorre dal 1° gennaio 2020. Si deve, infatti, tenere presente che, così come previsto dal D.M. 10 maggio 2019 (novellato ad opera del successivo D.M. 23 dicembre 2019): “In fase di prima applicazione, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline”. Profili operativi e “tracciato record” di trasmissione Con il Provv. 30 dicembre 2019, è stato rilasciato il ”nuovo” tracciato unico, valido per le cessioni di carburanti e come registro di carico e scarico. L’invio dei corrispettivi in esame può essere effettuato direttamente, ovvero tramite un soggetto delegato, utilizzando i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle dogane (Portale unico dogane – PUD), per i quali è necessario l’accreditamento, utilizzando le credenziali SPID di livello 2 o CNS (Carta na- zionale dei servizi). Nel dettaglio, si deve accedere al Portale unico dell’Agenzia www.adm.gov.it ed ef- fettuare l’autenticazione alla pagina di login disponibile nella sezione “Area riservata → Accesso per utenti esterni con credenziali → SPID/CNS”. Dopo essersi autenticati, seguendo le procedure del Modello autorizzativo unico (MAU), si nomina un gestore (l’utente può anche autonominarsi gestore, in particolare nel caso di ditte individuali) perso- na fisica (pf) all’interno della sezione “mio profilo”; il gestore provvede, quindi, a chiedere per se stesso e/o per altri soggetti pf l’autorizzazione/abilitazione a utilizzare il servizio web application per l’invio dei dati dei corrispettivi, selezionando il seguente profilo “dlr_distributori”. Attenzione Sempre all’interno dell’applicazione si potrà decidere se delegare un soggetto terzo all’invio dei corrispettivi telematici. Nel tracciato vanno comunicate le seguenti informazioni: 3 MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento dati identificativi del soggetto obbligato (gestore), dell’impianto di distribuzione e del marchio; dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio (operazioni effettuate dalle 00: 00: 00 alle 23: 59: 59) della data indicata; eventuale periodo di inattività dell’impianto (da comunicare entro il giorno antecedente l’inizio); dal 19 maggio 2020, devono essere indicati (“in ambiente reale”) anche i dati giornalieri relativi al registro di carico e scarico delle quantità di carburante (potevano essere trasmessi “in ambiente di prova” dal 19 marzo 2020). Attenzione Tra le “novità” del tracciato si segnala il fatto che l’invio dei corrispettivi va effettuato al lordo anche dei corrispettivi certificati mediante fattura. Inoltre, con il tracciato unico po- tranno essere trasmessi anche i corrispettivi relativi alle cessioni di GPL e gas metano (te- nendo presente che per tali cessioni non vi è comunque alcun obbligo di trasmissione telema- tica; si tratta, quindi, di trasmissione in via facoltativa). Si deve tenere presente che, così come previsto dal tracciato, vanno indicati sia gli imponibili, che l’IVA afferente. Nuove sanzioni a seguito della legge di Bilancio 2021 La legge di bilancio 2021 (cfr. art. 1, commi 1109-1115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), con ef- fetto 1° gennaio 2021, ha stabilito un regime sanzionatorio ad hoc in merito alla memorizzazio- ne/trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti, a seguito della citata legge di bilancio 2021, il si- stema sanzionatorio riservato ai corrispettivi telematici è ora (rispetto al regime sanzionatorio previ- sto fino al 31 dicembre 2020) compiutamente disciplinato ad opera degli artt. 6 e 11 del D.Lgs. 18 di- cembre 1997, n. 471 (invece, come descritto in precedenza, fino al 31 dicembre 2020, per le sanzioni in tema di corrispettivi telematici, veniva fatto un semplice rinvio, nell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997). Attenzione Sembra ragionevole ritenere che le nuove sanzioni, per il favor rei, siano applicabili anche per errori commessi prima del 1° gennaio 2021. Infatti, secondo quanto previsto dalla sen- tenza della Corte di cassazione 14 aprile 2017, n. 9670, il favor rei non viene meno in presenza di una disposizione normativa di mera decorrenza (sul punto si auspica una conferma mini- steriale). Nel dettaglio, con la legge di bilancio 2021, è stato stabilito che: le irregolarità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (per meglio dire omissione, tardività, infedeltà, incompletezza) sono sanzionate, ai sensi dell’art. 6, com- ma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, in misura pari al 90 per cento dell’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. 4 MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento Attenzione La sanzione è applicabile per ciascuna violazione, quindi, per ogni memorizzazio- ne/trasmissione, tenendo presente che la sanzione non può essere inferiore ad euro 500 (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997). Nei casi in cui la violazione riguardi sia la memorizzazione, che la trasmissione di una sola operazio- ne, sarà applicabile un’unica sanzione. Medesima sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione (ad esempio, registratori telematici di cassa). Inoltre, qualora non siano constatate omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manuten- zione o l’omessa verificazione periodica degli strumenti di trasmissione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000; in caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incomple- ta/infedele trasmissione, è applicabile una sanzione in misura fissa, pari a 100 euro per tra- smissione (e non per operazione), qualora l’omissione non abbia inciso sulla corretta liqui- dazione IVA; Attenzione In tale caso, non opera, però, l’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di cumulo giuridico; di conseguenza, le diverse sanzioni vanno sommate materialmente (si veda art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997). le sanzioni accessorie (sospensione dell’attività di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997) sono applicabili anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tem- pestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmis- sione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri. Attenzione Sarà, comunque, possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso. Si deve tenere presente che, in caso di applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ciascuna violazione dovrà essere considerata (sul punto si vedano: C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E, par. 9.2.4 e circolare 21 giugno 2011, n. 28/E, par. 2.15). La sanzione andrà versata utilizzando il modello F24, con codice tributo “8904” (Sanzione pecunia- ria IVA). Riferimenti normativi Provv. 22 aprile 2020, n. 171426; Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1109-1115; Provv. 30 dicembre 2019; 5 MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Determinazione 21 marzo 2019, n. 724; Provv. 28 maggio 2018, n. 106701; D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2; Nota 13 marzo 2020, n. 81575 – “Telematizzazione del Registro di carico e scarico ai sensi della Determinazione direttoriale prot. n. 724 del 21 marzo 2019. Istruzioni Operative. Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio”; Circolare 21 febbraio 2020, n. 3/E; Cass., sent. 14 aprile 2017, n. 9670. 6 MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Puoi anche leggere