Contributo a fondo perduto attività chiuse "Sostegni-ter": istanze dal 2 al 20 giugno 2022

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Contributo a fondo perduto attività chiuse "Sostegni-ter": istanze dal 2 al 20 giugno 2022
COMMENTO

DECRETO “SOSTEGNI-TER”, AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto attività chiuse
“Sostegni-ter”: istanze dal 2 al 20 giugno 2022
di Sandra Pennacini | 23 MAGGIO 2022

 A partire dal 2 giugno, ed entro il 20 giugno 2022, sarà possibile presentare le istanze finalizzate al rico-
 noscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni-ter”, D.L. 27 gennaio 2022, n.
 4, a favore delle discoteche ed attività similari. La misura prevede il riconoscimento di un nuovo contri-
 buto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata
 dal codice ATECO 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”, costretti alla chiusura in
 ragione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 alla data del 27 gennaio 2022.

Premessa
Con l’art. 2, comma 1, del Decreto “Sostegni-bis” n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modifica-
zioni in Legge n. 106 del 23 luglio 2021, era stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello
Sviluppo Economico un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di
140 milioni di euro.

        Ricorda
        Con il Decreto MISE datato 9 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre
        2021, nel seguito erano state individuate le misure attuative relative all’utilizzo di tale fondo.
        Con riferimento all’anno 2021, tali misure attuative avevano previsto il riconoscimento di un
        contributo a fondo perduto destinato alle discoteche e ad altre attività, identificate median-
        te codice ATECO, obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell’intervallo di tempo in-
        tercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021, ovvero
        il 23 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19. Le domande finalizzate
        all’ottenimento di tale CFP dovevano essere trasmesse a partire dal 2 e fino al 21 dicembre
        2021 (Provvedimento A.d.E. prot. 336230 del 29 novembre 2021).

Successivamente, con il Decreto “Sostegni-ter”, D.L. n. 4/2022, art. 1, il già menzionato “Fondo per il
sostegno delle attività economiche chiuse” è stato rifinanziato, per il 2022, con una dotazione di 20
milioni di euro, espressamente destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del Decreto (27
gennaio 2022) erano chiuse in conseguenza delle misure restrittive anti Covid-19 (art. 6, comma 2,
D.L. n. 221/2021).

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La “riedizione” del contributo a fondo perduto attività chiuse diviene ora concretamente accessibile,
grazie alla definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione delle
istanze finalizzate al riconoscimento del beneficio, ad opera del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 171638/2022 del 18 maggio 2022.

        Ricorda
        L’invio delle domande potrà essere effettuato a partire dal 2 giugno 2022 ed entro il giorno
        20 del medesimo mese.

Beneficiari del CFP attività chiuse Decreto “Sostegni-ter”
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4:
   i soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice
     ATECO 2007 93.29.10 ”Discoteche, sale da ballo, night club e simili”. L’esercizio di tale attività de-
     ve risultare alla data del 27 gennaio 2022, sulla scorta dei dati comunicati all’Agenzia delle Entra-
     te il con modello AA7/AA9 ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

        Attenzione
        Costituisce pertanto condizione di ammissibilità al contributo il fatto che la partita IVA sia
        stata aperta prima del 27 gennaio 2022. Tuttavia, tale requisito non si applica agli eredi e ai
        soggetti che hanno realizzato operazioni di trasformazione aziendale con confluenza, i
        quali hanno attivato la partita IVA in data successiva per continuare l’attività del de cuius o del
        soggetto cessato, titolari di partita IVA a tale data. A tal fine occorrerà, in sede di istanza,
        compilare i campi dedicati alla prosecuzione dell’attività, specificando altresì il codice fi-
        scale del de cuius o la partita IVA del soggetto confluito.

Costituiscono condizioni di accesso al contributo:
   l’attività doveva risultare chiusa alla data del 27 gennaio 2022 in conseguenza delle misure di
     prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n.221 e
     finalizzate al contenimento dell’epidemia da Covid-19;

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   il contributo è riservato ai soggetti residenti o stabiliti in Italia;
   il contributo è precluso:
     o    agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
     o    ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR.

         Attenzione
         Il rispetto dei requisiti richiesti, che altro non sono che la riproposizione di quanto era già
         stato previsto in occasione del “CFP attività chiuse” introdotto dal Decreto “Sostegni-bis”
         dl002021052500073, come meglio precisato dal Decreto attuativo interministeriale del 9 set-
         tembre 2021 dm002021090900r02, deve essere attestato in sede di istanza, mediante bar-
         ratura delle tre caselle previste nel riquadro “Requisiti”.

Il rispetto delle condizioni del Temporary Framework
In aggiunta ai requisiti sovra riportati, il soggetto richiedente l’accesso al contributo deve tenere in
considerazione e rispettare le condizioni di accesso ed i limiti previsti per gli “aiuti di Stato Co-
vid-19” previsti dall’accordo quadro europeo Temporary Framework.

         Attenzione
         La misura qui in commento rientra tra i benefici cui è possibile accedere ai sensi della Sezione
         3.1.

Di conseguenza, il contributo non può essere fruito dai contribuenti già in difficoltà alla data del 31
dicembre 2019, salvo deroga concessa alle micro e piccole imprese che non siano soggette a pro-
cedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il sal-
vataggio (non ancora rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora soggette a un piano di
ristrutturazione).

         Attenzione
         È necessario rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
         n. 445/2000.

In tale dichiarazione sostitutiva il soggetto richiedente il contributo dichiara, sotto propria responsa-
bilità, anche penale, che:

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   l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 della Comuni-
     cazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo
     per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e
     successive modificazioni non supera i limiti massimi consentiti dalla citata Sezione 3.1, pari a
     290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura,
     2.300.000 euro per i settori diversi:

   oppure, se con il contributo in sede di richiesta si verifica lo “sfondamento” delle soglie, il sog-
     getto richiedente dichiara l’ammontare di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il supe-
     ramento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1. Tale ammontare sarà quello mas-
     simo cui il soggetto richiedente potrà avere accesso:

        Attenzione
        Altresì, in sede di dichiarazione sostituita è necessario rendere conto dell’eventuale pregres-
        so superamento delle soglie con riferimento ai c.d. “aiuti ombrello” di cui all’art. 1 del D.L. n.
        41/2021.

   Se non si è verificato alcun sfondamento il contribuente dichiarerà di non avere importi da river-
     sare:

   In caso contrario, occorrerà evidenziare gli ammontari da riversare (compresi gli interessi) e tale
     somma sarà sottratta dal contributo in fase di richiesta, fino a capienza:

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Resta fermo l’obbligo di autocertificare le ulteriori condizioni di accesso agli aiuti previsti dalla Se-
zione 3.1 del Temporary Framework, dei quali si è già detto, in quanto riproposti nel Decreto attuativo
interministeriale:

       Attenzione
       Infine, in caso di “impresa Unica” ai sensi delle normative UE, occorre darne evidenza median-
       te barratura della lettera E) presente nell’autocertificazione.

       Attenzione
       Inoltre, sempre e solo in caso di impresa unica, occorre elencare nel quadro A i codici fiscali
       degli altri appartenenti all’impresa unica stessa.

       Ricorda
       In caso di impresa unica i massimali previsti per gli aiuti devono essere verificati tenendo in
       considerazione tutti gli aiuti usufruiti dai partecipanti all’impresa unica.

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Modalità e tempi di trasmissione delle istanze
Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente
in via telematica a partire dal 6 giugno, e fino al 20 giugno 2022.
La trasmissione può essere effettuata:
   direttamente da parte del contribuente
   oppure da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998:
     o    delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate
     o    oppure delegato al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o
          dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”
     o    oppure appositamente delegato ai soli fini dell’istanza qui in esame. In questo caso
          l’intermediario rende autodichiarazione di aver ottenuto specifica delega in tal senso:

Dal punto di vista tecnico, l’istanza può essere trasmessa:
   tramite desktop telematico (fino a 500 istanze con un’unica fornitura);
   tramite servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito
     dell’Agenzia delle Entrate (in questo caso l’intermediario deve risultare delegato al servizio
     “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei lo-
     ro duplicati informatici”)
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai
fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa con-
tenuti.
Fino al 20 giugno sarà possibile, in caso di errore, inviare una nuova istanza che andrà automati-
camente a sostituirsi all’ultima trasmessa in ordine temporale.

Ammontare del contributo e fruizione
All’atto di presentazione delle istanze l’ammontare del contributo che sarà effettivamente riconosciu-
to non può essere determinato con esattezza.

         Attenzione
         Solo ad avvenuta chiusura del canale telematico, e tenuto conto di tutte le domande ammis-
         sibili, le somme complessivamente stanziate, pari a 20 milioni di euro, saranno ripartite in
         egual misura tra tutti gli aventi diritto, con un massimo di 25mila euro per ciascun be-
         neficiario.

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Pertanto, solo al termine della ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziate,
l’Agenzia delle Entrate procederà all’emissione del mandato di pagamento del contributo, comuni-
cando l’esito finale della pratica all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a
fondo perduto – Consultazione esito”, e rilasciando una seconda ricevuta.
Quanto alla fruizione del contributo, non è prevista la possibilità di utilizzarlo in compensazione con
modello F24. Il contributo, pertanto, verrà erogato esclusivamente sul conto corrente (intestato o
cointestato al soggetto richiedente) il cui IBAN deve essere indicato in sede di istanza.

        Riferimenti normativi
   D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25;
   D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3;
   D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47;
   Ministero dello Sviluppo economico, D.M. 9 settembre 2021;
   D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, art. 1;
   D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, art. 6;
   D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, art. 1;
   Agenzia delle Entrate, Provv. 18 maggio 2022, n. 171638/2022.

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