CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AGENTI IMMOBILIARI

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CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AGENTI IMMOBILIARI
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
                  AGENTI IMMOBILIARI
IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI
ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

                   SET INFORMATIVO AGENTI IMMOBILIARI
                      (PI_AGENTI_IMMOBILIARI_012019)
Assicurazione della responsabilità civile professionale
     Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE AGENTI IMMOBILIARI
     Documento predisposto a cura di Underwriting Insurance Agency Srl registrato in Italia.
     Underwriting Insurance Agency Srl è autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: A000068713.

     Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le
     condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel
     documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario
     assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

    ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/01/2019

Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di AGENTE
IMMOBILIARE assicurata in polizza con formula claims made.

           Che cosa è assicurato?                                                           Che cosa non è assicurato?
  ✓ Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai                   Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
       regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di                     Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il
       Agente Immobiliare, che vengono dichiarate nel questionario,                       sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
       tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.               Attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di
  SI RITENGONO SEMPRE IN COPERTURA LE SEGUENTI GARANZIE:                                  proposta.
  R.c. conduzione dello studio, codice privacy, decreto legislativo n. 81             Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
  del 9/4/08, smarrimento documenti, costi e spese (art. 1917 del                     Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali,
  Codice Civile).                                                                         multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni
                                                                                          esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
 ✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di
                                                                                      Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
        polizza.
                                                                                      Danni causati da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato.
 ✓ L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia
                                                                                      Danni corporali o danni materiali derivanti da fatti non direttamente
       copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro
                                                                                          imputabili ad un obbligo di natura professionale.
       l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui
                                                                                      Danni causati da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e
       denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché
                                                                                          dalle persone che al momento del fatto erano staff e/o collaboratori
       siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o
                                                                                          dell’Assicurato.
       commessi non prima della data di retroattività convenuta.
                                                                                      Danni derivanti da muffa tossica o amianto.
       Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli
                                                                                      Danni consequenziali.
       Assicuratori.
                                                                                      Spese di giustizia penale.
 ✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo
        stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).                          In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura
                                                                                     assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti
                                                                                     o restrizioni

                                                                                     Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.

          Ci sono limiti di copertura?
      !    Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
      !    Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
      !    Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di effettivi o
           presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
      !    L’assicurazione non è operante per richieste di risarcimento derivanti da contratti nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore edile in
           connessione o non col la sua professione.
      !    L’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa alla erogazione di mutui
           o assimilabili.
      !    Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da:
      circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le
      autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’Assicurato
      contrattualmente; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il
      caso in cui tali Richieste siano originate da terzi.
     Per l’elenco completo delle limitazioni si rinvia alle condizioni di polizza.

             Riferimento Nr.:[2006AXJ1959-LB] - Ultimo aggiornamento:[24/06/2020] - Pagina: 1 di 2
Dove vale la copertura?
         ✓    L’Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale all’Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
              o al Mondo intero (Escluso Usa e Canada).

         Che obblighi ho?
     -       Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
             e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere,
             inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da
             parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
     -       Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
     -       Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
     -       Pagare il premio di polizza.
     -       Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.

         Quando e come devo pagare?
Pagamento al Coverholder o intermediario autorizzato:
Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder Underwriting Insurance Agency Srl specificato in polizza. Il pagamento all’intermediario indicato in polizza
ha effetto liberatorio solo se tale intermediario abbia ricevuto idonea autorizzazione dal Lloyd's Coverholder.
Il pagamento può avvenire con Bonifico bancario, Assegno non trasferibile, Contanti, secondo i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e
successive modifiche.
Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza concordata ed indicato in polizza.
In caso di frazionamento semestrale le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

         Quando comincia la copertura e quando finisce?
A seguito del pagamento del premio, l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza e cessa alla sua naturale scadenza
alle ore 24 del giorno indicato in polizza, e qualora previsto il rinnovo automatico con obbligo di disdetta.

         Come posso disdire la polizza?

E’ previsto il diritto di disdetta mediante qualsiasi forma di comunicazione scritta inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della
scadenza annuale.

               Riferimento Nr.:[2006AXJ1959-LB] - Ultimo aggiornamento:[24/06/2020] - Pagina: 2 di 2
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
                                      (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Underwriting Insurance Agency Srl
Prodotto: RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE AGENTI IMMOBILIARI
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 012019
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 012019
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle
contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP
Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione del contratto.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion
Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale
del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloydsbrussels.com
E-mail: lloydsbrussels@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di
Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company
S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
E-mail: informazioni@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni, ed è interamente
capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni
e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente
di solvibilità della società è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR
38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è
disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/

Al contratto si applica la legge italiana.

 Riferimento Nr.:[2006BCL3053-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/06/2020] - Pagina: 1 di 5
Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di
dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.
Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano
interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome
dell’Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni
spettanti all’Assicurato stesso. Le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato
sono a carico dell’Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Aumento                 La franchigia può essere aumentata a discrezione dell’assicurato in fase di
franchigia              stipula del contratto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Acquisto della          La retroattività di due anni può essere estesa a discrezione dell’assicurato in
retroattività           fase di stipula del contratto.

Maggior periodo per     Qualora l’Assicurato cessi definitivamente la propria attività per libera volontà,
la notifica delle       pensionamento, morte e non per altra ragione imposta (es.: sospensione o
richieste di            cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari) è possibile
risarcimento            richiedere una copertura postuma relativa a fatti verificatisi durante il periodo
                        di assicurazione e comunque non precedenti al periodo di retroattività. In caso
                        di morte dell’Assicurato, la copertura deve essere richiesta dagli eredi.

Estensioni              ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO

                        CONTINUOUS COVER (applicabile solo ai rinnovi come da condizioni di
                        polizza)

        Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi          Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che con
                        “Circostanze Note” (che escludono il sinistro conseguente dall’assicurazione)
                        si intendono: qualsiasi fatto, circostanza e situazione (quale, a titolo
                        esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini) che
                        potrebbe determinare in futuro (o abbia, anche in parte, già determinato)
                        Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività
                        professionale esercitata dall’Assicurato e che sia stato in ogni modo portato
                        a conoscenza dell’Assicurato.

        Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che la franchigia applicata parte
da € 1.500, fatto salvo quanto espressamente indicato nelle condizioni di polizza.

   Riferimento Nr.:[2006BCL3053-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/06/2020] - Pagina: 2 di 5
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in         Denuncia di sinistro: Ad integrazione delle informazioni già fornite nel Dip
caso di sinistro?    Danni si precisa quanto segue.
                     La denuncia di sinistro (da farsi entro 10 giorni da quando si è avuta
                     conoscenza del sinistro stesso) deve contenere:
                     - la data e la narrazione del fatto;
                     - l’indicazione delle cause e delle conseguenze;
                     - il nome e il domicilio dei danneggiati;
                     - ogni altra notizia utile per l’Impresa.
                     e deve essere trasmessa, a: Underwriting Insurance Agency Srl – Corso
                     Sempione 61 – 20149 Milano, email: sinistri@uiainternational.net,
                     uiasinistri@pec.it.
                     Alla denuncia deve far seguito, con urgenza, la trasmissione dei documenti
                     e degli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e una relazione confidenziale
                     sui fatti.
                     Sono valide le denunce di sinistro pervenute entro i 10 giorni successivi alla
                     scadenza della copertura per Richieste di Risarcimento comunque
                     pervenute all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione.

                      Assistenza diretta / in convenzione: non prevista.

                      Gestione da parte di altre imprese: non prevista.

                      Prescrizione: i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono
                      entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda,
                      ai sensi dell’art. 2952 CC.

Dichiarazioni         Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
inesatte o            sede di conclusione del Contratto possono comportare l’annullamento del
reticenti             Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte
                      dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave.
Obblighi              Gli assicuratori si impegnano a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal
dell’impresa          contratto entro il termine di 45 giorni dalla data di definizione del sinistro o
                      del mancato accordo dell’importo dello stesso.

         Quando e come devo pagare?
Premio                Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che:
                      - il pagamento dell’intero premio annuale è alla firma;
                      - è possibile ottenere il frazionamento semestrale del premio per importi
                      superiori a € 5.000,00.
Rimborso              - L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto
                      degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell’ipotesi di esercizio
                      del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto a distanza della
                      copertura.
                      - L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto
                      degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell’ipotesi di
                      cessazione definitiva dell’attività (chiusura P.Iva e cancellazione dall’albo)
                      e in caso di morte, solo se l’assicurato o i suoi eredi non intendono
                      acquistare il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento.
                      - Nel caso di recesso da parte degli assicuratori dopo la denuncia di

  Riferimento Nr.:[2006BCL3053-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/06/2020] - Pagina: 3 di 5
Sinistro, l’Assicurato ha diritto a ottenere il rimborso della frazione di premio
                         relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

         Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata                 Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione               Non è prevista.

       Come posso disdire la polizza?
Ripensamento        - L’Assicurato, in caso sia un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del
dopo la             2005) ed il contratto sia stato venduto a distanza, ha tempo 14 giorni dalla
stipulazione        data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso senza alcuna
                    motivazione.

Risoluzione              Non prevista.

        A chi è rivolto questo prodotto?
Il presente prodotto assicurativo è destinato agli Agenti Immobiliari nello svolgimento della loro
attività professionale.

         Quali costi devo sostenere?
Il premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario
che sono pari al 20% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?
All’impresa               I reclami vanno presentati per iscritto a:
assicuratrice
                          Servizio Reclami
                          Lloyd’s Insurance Company S.A.
                          Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
                          Fax: +39 02 6378 8857
                          E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com o lloydsbrussels.
                          servizioreclami@pec.lloyds.com

                          Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un
                          riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di
                          calendario dal presentazione del reclamo.

All’IVASS                 In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in
                          caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque
                          (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto
                          di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle
                          Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:

  Riferimento Nr.:[2006BCL3053-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/06/2020] - Pagina: 4 di 5
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
                      via del Quirinale 21 - 00187 Roma
                      Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)
                      Tel..: +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero)
                      Fax : +39 06 42133 206
                      E-mail: ivass@pec.ivass.it

                      Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di
                      presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo
                      disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione             Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del
                       Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge
                       9/8/2013, n. 98)

Negoziazione           Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.
assistita

Altri sistemi          Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati
alternative di         all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione
risoluzione delle      delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-
controversie           NET o l'applicazione della normativa applicabile.

  PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE
  RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI
  DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O
  ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

 PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
 DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO
 DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
 CONTRATTO MEDESIMO.

 Riferimento Nr.:[2006BCL3053-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/06/2020] - Pagina: 5 di 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
                              Polizza di Responsabilità Civile Professionale Agenti Immobiliari

                       AVVERTENZA IMPORTANTE
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono
prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste
di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL
PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo
la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli
Assicuratori durante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo
di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna
denuncia potrà essere accolta.
Sezione A

DEFINIZIONI

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in
eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

CLAIMS MADE – RETROATTIVITA’: L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di
risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate
agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi
non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli
Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.

QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie
ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso
contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che
potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile.
Il set informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.

MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell’ASSICURATO, il
PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA
DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.

CONTRAENTE: il soggetto indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che sottoscrive la presente POLIZZA.

ASSICURATO: l’individuo iscritto all’Albo Professionale e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività
professionale, esercitata in qualità di Libero Professionista o nell’ambito di uno studio associato o società di professionisti.

STAFF E/O COLLABORATORI: le persone per le quali l’ASSICURATO sia responsabile, sempre che l’ASSICURATO stesso sia
regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività
professionale.

ASSICURATORI: i soggetti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti.
Il termine TERZO esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con
      l’ASSICURATO;
b) Le imprese o Società di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente
      azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) I Collaboratori dell’ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al
      punto a) di questa definizione.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO,
    oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all’ASSICURATO;

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                                                                                                             Pagina 1 di 11
ATTO ILLECITO:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti
dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI;
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro
dello STAFF E/O COLLABORATORI dell’ASSICURATO.

POLIZZA: il documento che prova l’Assicurazione.

CIRCOSTANZA:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un
ASSICURATO;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne
origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente
dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
d)     un’intimazione dell’intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e)     qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od
implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che
possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
f)     qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso
riferimento ad uno o più ASSICURATI

PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

PERDITA:
a)    l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
b) i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento
giudiziale;
c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’ASSICURATO con il consenso scritto degli
ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o
procedimenti intentati contro l’ASSICURATO per Responsabilità Civile.

COSTI E SPESE:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti
dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi
compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI.
COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’ASSICURATO
e/o dei suoi Collaboratori.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in
vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.
c) I COSTI E LE SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITI DI INDENNIZZO indicato
nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. Non saranno considerate
COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.

PERIODO DI RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE,
indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO
denunciate per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR PERIODO PER LA
NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma
siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto PERIODO DI RETROATTIVITÀ. Il LIMITE DI INDENNIZZO
indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO: il periodo di tempo immediatamente successivo
alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale
l’ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi o che si presuma siano stati
commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il PERIODO DI
RETROATTIVITÀ (se concesso).

PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI.

LIMITE DI INDENNIZZO: l’ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l’obbligazione
massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso
il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso).
A tali ammontari vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al
LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella
voce di rischio.

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                                                                                                           Pagina 2 di 11
FRANCHIGIA O SCOPERTO: l’ammontare del LIMITE DI INDENNIZZO, percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI
COPERTURA, che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato
da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme
eccedenti tale ammontare.

INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico
la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a
proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari
assicurativi.

ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi
ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in
collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di
influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

SOSTANZE INQUINANTI: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo
esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a
titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.

DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti
materiali, sia animali).

SINISTRO IN SERIE: si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di
risarcimento.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e
ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne
l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite
pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono
origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli
ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il
“MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI
RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O
COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di
RETROATTIVITÀ (se concessa).
A maggior precisazione s’intendono comprese nella garanzia della presente POLIZZA:
         L’attività di Agente Immobiliare secondo quanto normato dalla legge 5 marzo n. 57 e successive
          integrazioni.

ESCLUSIONI

L’Assicurazione non opera:
1)         in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nella QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA;
2)         per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE
esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere
ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui;
3)         per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a fatti commessi in
periodo anteriore alla data di retroattività concessa e indicata in SCHEDA DI COPERTURA

4) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad
esercitare la/e attività prevista/e nella QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata
negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi
successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della
data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi
competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia
colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI
RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera.
L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli
ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:

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                                                                                                               Pagina 3 di 11
I.    Recedere dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;
II. Mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI
RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi
competenti;
5) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente
quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
6) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità,
sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro
mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali - che segue;
7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di
qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
I.    Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi
combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
II. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente
nucleare dello stesso;
8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati,
prodotti, installati o assistiti da parte dell’ASSICURATO o da relative società o da parte di sub-appaltatori
dell’ASSICURATO;
9) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere
dall’ASSICURATO;
10) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un ASSICURATO che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti
richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’ASSICURATO stesso con riferimento all’incarico
da questi assunto;
11) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’ASSICURATO
contrattualmente, salvo il caso in cui l’ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza
di tali condizioni contrattuali o garanzie;
12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da contratti nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore edile in
connessione o non col la sua professione;
13) per il pregiudizio economico, i danni, oneri o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da
o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi
contribuito, contestualmente o in altro momento:
I.     Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra
civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare),
II.    Qualsiasi ATTO TERRORISTICO
III.   Eventi naturali
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di
qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione
o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1, 2 e 3 che precedono o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi pregiudizio
economico, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria
incombe all’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità
totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta
dell’ASSICURATO, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI;
15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte
dell’ASSICURATO.
16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non
direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.
17) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o
dall’utilizzo da parte di o per conto dell’ASSICURATO di terreni, fabbricati, barche, aeromobili, navi o veicoli a
propulsione meccanica.
18) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui
l’Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
a) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
b) fornire materiali o attrezzature;
19) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inadempienze dell’Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti
di dipendenti o ex-dipendenti;
20) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da qualsiasi errore o omissione da parte dell’Assicurato nella stipula e/o
gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese
quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti;
21) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa
tossica o amianto.
22) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa alla erogazione di mutui o
assimilabili.
23) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati
nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le richieste di risarcimento danni
conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato;
24) Danni Consequenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli

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                                                                                                               Pagina 4 di 11
delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
25) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte allo svolgimento di
incarichi professionali all’assunzione dei quali l’ASSICURATO non ha adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla
Legge.
26) per i sinistri in serie: si precisa che i sinistri in serie sono esclusi dalla copertura assicurativa della presente polizza. Per
sinistro in serie si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento.

ESTENSIONI

Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e solo se
il fatturato, e le eventuali altre informazioni, per tali attività sono dichiarate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e
sempreché il fatturato per tali attività rientri nel fatturato totale. Ove non diversamente indicato ogni estensione è
prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

ESTENSIONE RC CONDUZIONE DELLO STUDIO
Ad integrazione/deroga di quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza resta convenuto che la
presente polizza viene estesa alla copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a terzi e
derivanti dalla negligenza dell’assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali
viene svolta l’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE.
Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
     1. Lavori di manutenzione straordinaria
     2. Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE
     3. Installazione o manutenzione di insegne
     4. Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO
     5. Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo
Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo
indicato nella SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il periodo dell’assicurazione, quale
sottolimite di risarcimento d’intende compreso nel massimale di polizza indicato nella SCHEDA DI COPERTURA e non in
aggiunta ad esso.
In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a terzi e
derivanti dalla negligenza dell’assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali
viene svolta l’attività professionale oggetto dell’ASSICURAZIONE, la presente garanzia si intende operante a secondo
rischio.

Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI
INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

ESTENSIONE CODICE PRIVACY
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di
cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza
dell’errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto
del trattamento) o comunque ricollegabili all’errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali
si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e
diffusione.
La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ed è esclusa in caso di
ATTO ILLECITO continuato.

ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08
La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di
cui l’ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza
degli incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di
salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all’ASSICURATO.
La garanzia opera con un sottolimite pari a ¼ del LIMITE DI INDENNIZZO indicato in SCHEDA DI COPERTURA con uno
scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato.

PENALITA’ FISCALI
A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione
all'ASSICURATO - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri
Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal
professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.
La garanzia opera con uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 2.500,00 ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO
continuato.

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CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITA’

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
A Nel caso in cui l’ASSICURATO avesse una POLIZZA rinnovata con continuità e senza interruzioni il PERIODO DI
RETROATTIVITA’ della presente POLIZZA sarà il medesimo
B     Nel caso in cui l’ASSICURATO non avesse stipulato una precedente assicurazione, il PERIODO DI RETROATTIVITA’
decorre dalla data di decorrenza della presente POLIZZA, salvo quanto diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI
COPERTURA. In tal caso, è facoltà dell’ASSICURATO richiedere un PERIODO DI RETROATTIVITÀ la cui durata e il relativo
sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI.
C In caso venga concesso un PERIODO DI RETROATTIVITA’ illimitato, lo stesso periodo decorrerà, in caso di obbligo
d’iscrizione all’albo, dalla data di iscrizione albo, in caso contrario decorrerà dalla data di conseguimento del titolo
abilitante allo svolgimento della professione.
In caso di Associazione Professionale, di Studio Associato o di Società, il PERIODO DI RETROATTIVITA’ illimitato decorrerà
dalla data di costituzione dell’Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società.

CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
A.     Polizza emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO
1)     In caso di morte dell’ASSICURATO e nel caso in cui il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO non venga acquistato dagli eredi dell’ASSICURATO presso un diverso ASSICURATORE, gli eredi avranno
facoltà di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed inviata non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi
dell’evento e durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle
informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a
negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività ma non prima della data di retroattività convenuta.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR
PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
2)     Fermo quanto previsto sub 1), è inoltre facoltà dell’ASSICURATO, solo in caso di cessazione definitiva dell’attività (si
intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti), salvo i casi di cessazione del rapporto
per radiazione o sospensione dall’Albo professionale, di richiedere agli ASSICURATORI, con comunicazione scritta ed
inviata almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI
COPERTURA, il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovra
premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI sulla base delle informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno,
per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività
ma non prima della data di retroattività convenuta.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR
PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
B.     Polizza emessa in nome e per conto di un’Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società
In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello
Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d’azienda
ad un TERZO, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le parti e/o un MAGGIOR PERIODO PER LA
NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dall’ASSICURATO o dai suoi eredi presso un diverso
ASSICURATORE, l’ASSICURATO ha la facoltà di acquistare un MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle
informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI
almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI
COPERTURA. Sarà condizione per la richiesta del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
che i singoli componenti dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società cessino definitivamente
l’attività professionale (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti) e ne consegua
la cancellazione dal relativo albo, se previsto.
Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR
PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
C. Il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato potrà essere successivamente
esteso, a discrezione degli ASSICURATORI per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli
ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima dal termine del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI
RISARCIMENTO acquistato, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle
informazioni fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno.

SMARRIMENTO DI DOCUMENTI

Qualora l’ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso) come definiti nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che documenti quali:
atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per
elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia

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forma la cui custodia era stata affidata all’ASSICURATO od ai suoi predecessori o a TERZI dagli stessi incaricati od anche
solamente ritenuti affidati all’ASSICURATO od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e
dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l’ASSICURATO per:
a) ogni responsabilità legale nella quale l’ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto
che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti;
b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall’ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a
condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali COSTI o SPESE.
Si precisa che nei limiti previsti dalla presente polizza e per responsabilità derivanti da richieste di risarcimento e per
quanto l’assicurato sia o possa essere civilmente responsabile, la garanzia prevista è operante anche per la custodia di
documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Premesso che questa è un’assicurazione nella formula Claims Made, quale temporalmente delimitata nel presente
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:
a) L’ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi della presente POLIZZA -
deve dare agli ASSICURATORI, tramite all’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 10 giorni di:
I.     Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO;
III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una
RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei
precedenti punti II e III o nei successivi 10 giorni indipendentemente o meno dall’applicabilità del MAGGIOR PERIODO
PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata
dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE fermo restando inderogabili obblighi relativi a
modalità e termine di comunicazione previsti al punto a) del presente paragrafo)
b) L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI
fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
c) I Legali e Periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere
preventivamente approvati dagli ASSICURATORI
d) L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità
oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od
i diritti di rivalsa dei medesimi.
e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso
scritto dell’ASSICURATO.
Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o
continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli
ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI
RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla
data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA .
f)     Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli
ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto
dalla presente POLIZZA.
Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno
COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
g) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in
sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della
vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI
RISARCIMENTO.
Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai
rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a termini del presente contratto.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al
termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale
condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere
il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli
ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata
o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando all’ASSICURATO la quota del premio
relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non
potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.

ARBITRATO SPECIALE

Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli
ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all’ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o
creditori sociali il ricorso ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell’Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo

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