CONTABILITÀ, REDDITO D'IMPRESA E INTERVENTI AGEVOLATIVI - Manovra 2020: le principali novità
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Manovra 2020: le principali novità CONTABILITÀ, REDDITO D’IMPRESA E INTERVENTI AGEVOLATIVI GIANCARLO MODOLO 20 gennaio 2020
Novità inerenti al regime forfetario
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Regime fiscale agevolato per autonomi (noto come «regime forfetario») -> applicabile: ▪ dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arti Soggetti o professioni; interessati ▪ dalle imprese familiari; ▪ dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria. Esclusione -> società di persone e soggetti equiparati. Ricavi e/o compensi fino a € 65.000,00, nel periodo d’imposta precedente, per tutte le attività previste (nella soglia si devono considerare anche i «diritti d’autore»). Limiti di ricavi e/o di Verifica -> deve essere eseguita in relazione ai ricavi compensi conseguiti e ai compensi percepiti -> non rilevano gli altri componenti positivi. Somma ricavi e compensi -> se più attività svolte. Giancarlo Modolo – slides n. 3
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Settori interessati, codici Ateco e coefficiente di redditività Giancarlo Modolo – slides n. 4
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Operatività temporale del regime 2018 2019 2020 ricavi e compensi da € Ricavi e compensi fino a Ricavi e compensi fino a 25mila a € 50mila in € 65mila nel periodo € 65mila nel periodo base all’attività esercitata d’imposta precedente d’imposta precedente Spese lavoro dipendente Spese lavoro dipendente e assimilato -> max € Nessun limite e assimilato -> max € 5mila anno precedente 20mila lordi Beni strumentali per € Nessun limite Nessun limite 20mila Percezione di non più di € 30mila di reddito - - lavoro dipendente o assimilato anno precedente Giancarlo Modolo – slides n. 5
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Esercenti attività d’impresa, arti o professioni: ▪ che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir; ▪ o che controllano direttamente o indirettamente srlo associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o Preclusioni professioni. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti: ▪ di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; ▪ o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro Giancarlo Modolo – slides n. 6
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Cause di esclusione 2019 2020 regimi speciali iva e forfettari del reddito confermata non residenti (eccezione schumacker) confermata cessioni di fabbricati e cessione intra mezzi di trasporto nuovi confermata attività prevalente svolta nei confronti di ex datori di lavoro confermata nei 2 anni precedenti partecipazione società di persone, associazioni prof., S.r.l. trasparenti, imprese familiari, S.r.l., associazioni in partecipazione confermata 2020 -> redditi lavoro dipendente o assimilati anno precedente > 30.000 € o dal 2021? Giancarlo Modolo – slides n. 7
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Per quanto riguarda i termini di decorrenza Se la nuova causa ostativa lettera d-ter vale: delle nuove cause ▪ per il 2021, il contribuente può aprire ostative (in violazione partita Iva in regime forfettario nel 2020 e dello statuto del fatturare in prevalenza verso l’ex datore di contribuente) la lavoro, ammesso che il pensionamento sia confusione è avvenuto per obbligo. massima, tanto che In tal caso, infatti, la lettera d-bis non si anche la domanda rende applicabile e non rileva nemmeno il posta al di question reddito di lavoro dipendente, posto che si time alla Camera è ipotizza che le nuove disposizioni valgano per il 2021. rimasta senza Tuttavia, se la pensione supera euro 30.000 risposta, con rinvio a annui, dovrà comunque abbandonare il un chiarimento regime nel 2021, in forza del vincolo dell’Agenzia delle introdotto con la lettera d-ter. entrate Giancarlo Modolo – slides n. 8
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Se la nuova causa ostativa lettera Per quanto riguarda i termini d-ter vale: di decorrenza delle nuove cause ostative (in violazione ▪ per il 2020 (e in assenza di dello statuto del chiarimenti ufficiali è bene contribuente) la confusione è mantenere tale linea) -> il massima, tanto che anche la reddito da lavoro dipendente domanda posta al di question conseguito nel 2019 non dovrebbe time alla Camera è rimasta essere rilevante in quanto si tratta di rapporto è cessato, ma resta il fatto senza risposta, con rinvio a che se la pensione supera euro un chiarimento dell’Agenzia 30.000 annui il regime deve essere delle entrate abbandonato nel 2021. Giancarlo Modolo – slides n. 9
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Non consente l'applicazione del regime forfetario -> il possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l'importo di 30.000 euro (soglia da non verificare se il rapporto di lavoro Possesso di è cessato). redditi di Pertanto, si pone in rilievo che: ▪ rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione dipendente e del regime forfetario; assimilati ▪ dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono (Causa essere percepiti redditi di pensione i quali assumono ostativa) rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia; ▪ dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente. Giancarlo Modolo – slides n. 10
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica Per i soggetti in regime forfetario che emettono solo fatture elettroniche il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento viene ridotto di un anno Particolarità del regime Riconoscimento spettanza o determinazione di deduzioni, forfetario detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non fiscale, è stato previsto l’inserimento anche del reddito assoggettato al regime forfetario Sussiste l’obbligo di procedere alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Giancarlo Modolo – slides n. 11
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Rettifica da operare in sede di dichiarazione IVA che Obbligo di deve essere presentata entro il 30 aprile 2020 -> rettifica della riguarda l’IVA detratta su merci e servizi non ancora ceduti o detrazione utilizzati e sui beni ammortizzabili, nei limiti del periodo che IVA residua dalla loro entrata in funzione. per i soggetti che accedono, dal 2020, al Versamento IVA oggetto di rettifica -> il versamento regime deve risultare eseguito, in unica soluzione, entro il 16 marzo forfetario 2020 (salvo che venga accordata la possibilità di dilazione). Giancarlo Modolo – slides n. 12
Novità inerenti al regime forfetario art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014 Rinuncia all’esigibilità differita Sospensione degli ammortamenti per i beni pre-esistenti Passaggio dal Nessuna ritenuta d’acconto dal 2020 sui compensi regime ordinario a quello Fatturazione senza IVA forfetario Ricavi e compensi che hanno già concorso al reddito nel regime ordinario: esclusi dal regime forfettario Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e rinviati: formazione del reddito 2019 per le quote residue. Giancarlo Modolo – slides n. 13
Estromissione beni immobili Giancarlo Modolo – slides n. 14
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2019 risulta possedere beni immobili strumentali di cui all'art. 43, c. 2, del Tuir, può decidere per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, dal 1° gennaio al 31 maggio Regola 2020, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Essere imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2019 e possedere beni immobili strumentati (di cui all'art. 43, c. 2, del TUIR), da estromettere, nonché possedere la Condizioni qualifica di imprenditore individuale al 1°gennaio 2020. Attenzione -> non rileva se successivamente l’imprenditore cessa l’attività. Giancarlo Modolo – slides n. 15
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 Agevolazione non compete -> all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31 ottobre 2019, Non compete risulta aver cessato la propria attività d’impresa in data agevolazione antecedente all’1 gennaio 2020, poiché il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera privata si è già concretizzato. Estromissione agevolata -> riguarda: Immobili ▪ gli immobili strumentali per natura; costituenti ▪ gli immobili strumentali per destinazione; oggetto agevolativo e, quindi, si devono ritenere esclusi gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali. Si devono considerare relativi all’impresa individuale gli Sono beni immobili iscritti nell’inventario (contabilità ordinaria) o dell’impresa risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Giancarlo Modolo – slides n. 16
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 Valore normale (o catastale rivalutato) dell’immobile Calcolo meno -> Valore fiscalmente riconosciuto plusvalenza uguale -> Imponibile per l’imposta sostitutiva Su specifica richiesta -> il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori operativi per l’imposta di registro Valore (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986). I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non normale pari rivalutata sono i seguenti: al catastale ▪ 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1); rivalutato ▪ 115,50 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) prima casa; ▪ 176,40 per i fabbricati del gruppo B; ▪ 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D; ▪ 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1. Giancarlo Modolo – slides n. 17
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 qualificabili come «beni merce» -> non strumentali né per natura, né per destinazione anche se risultano riportati nel libro degli inventari. Si devono considerare esclusi che prima del 1° gennaio 2020 -> sono stati ceduti. dall’operazione di che prima del 1° gennaio 2020 -> sono stati estromissione i autoconsumati. beni immobili che risultano «a uso promiscuo» -> in quanto non si devono ritenere relativi all’impresa, ma appartenenti alla sfera priva dell’imprenditore. Immobili Possono essere estromessi i beni immobili concessi in concessi in locazione dopo il 31 ottobre 2019. locazione Giancarlo Modolo – slides n. 18
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 ▪ dall’erede dell’imprenditore deceduto dopo il 31 ottobre 2019 -> a condizione che lo stesso abbia Beni immobili proseguito in forma individuale l’attività del de cuius; interessati ▪ dal donatario dell’azienda -> che ha proseguito, in (regola forma individuale, l’attività del soggetto donante. individuativa) (Attenzione -> in relazione all’art. 58 del Tuir -> l’azienda deve risultare assunta agli stessi valori riconosciuti in capo al soggetto donante). L’estromissione può anche riguardare i beni immobili Immobili posseduti in comproprietà o in comunione (es.: con il posseduti in coniuge) limitatamente alla parte di competenza comproprietà dell’imprenditore individuale. L’imposta sostitutiva dell’8% deve risultare eseguita Versamenti rispettivamente entro il 30 novembre 2020 [60%] e il 20 rateali giugno 2021 [40%]. Giancarlo Modolo – slides n. 19
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 Individuazione art. 13, comma 2, lettera c), decreto IVA -> il prezzo della base di acquisto o, in mancanza, il prezzo del costo dei beni o dei imponibile ai beni simili, devono essere individuati nel momento in cui fini IVA viene effettuata l’operazione. L’utilizzo del prezzo di acquisto/costo, rispetto al valore normale, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita: ➢ non deve comprendere il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene; bensì: ➢ deve risultare costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione. Attenzione -> quanto precede ha riflessi diretti sull’imposta solamente nell’ipotesi di imponibilità, mentre nel caso di operazione esente la stessa può esplicare conseguenze solamente per coloro che sono tenuti ad applicare il pro-rata di detrazione. Giancarlo Modolo – slides n. 20
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 Se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa: ▪ con Iva detratta -> l’estromissione rientra nel campo di applicazione dell’imposta, tenendo conto delle caratteristiche soggettive dell’impresa e oggettive del bene ▪ con Iva non detratta -> l’estromissione è fuori campo Iva ex art. 2, p. 5 D.P.R. 633/1972. Se estromissione esente o fuori campo Iva -> verificare Effetti ai fini se dal momento dell’acquisto o dall’ultimazione della Iva costruzione sia trascorso il periodo di 10 anni: ▪ se inferiore -> sussiste la necessità di rettificare la detrazione Iva nella misura di tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio; ▪ se nell’ultimo decennio sono state sostenute spese incrementative con Iva detratta -> deve necessariamente essere effettuata la rettifica della detrazione Iva. Giancarlo Modolo – slides n. 21
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 In presenza di estromissione immobile strumentale locato -> effetti dal 1° gennaio 2020 ai fini: ▪ IVA e imposta di registro (ris.: n. 390/2008); ▪ reddituali -> da tale data non concorre più alla determinazione del reddito d’impresa -> reddito fondiario Beni immobili (quadro RB modello REDDITI PF). strumentali Se canoni di locazione assoggettati: locati ▪ a IVA 22% (caso generale per i beni immobili strumentali); ▪ a IVA come operazione esente IVA (ex art. 10 , c. 1, n. 8-bis, decreto IVA); è necessario “neutralizzare” l’addebito nei riguardi del conduttore con nota di credito (anche se in esenzione IVA). Ai fini imposta di registro -> l’imprenditore deve integrare l’imposta di registro versata (dall’1% al 2%) -> se il contratto risultava assoggettato a IVA. Giancarlo Modolo – slides n. 22
Estromissione beni immobili art. 1, comma 690, della L. 160/2019 L’estromissione dell’immobile dalla sfera dell’impresa individuale non prevede la stipulazione di alcun atto -> conseguentemente non si rende dovuta l’imposta di registro. Adempimenti L’estromissione dell’immobile strumentale non richiede particolari formalità, ma solo comportamenti concludenti (annotazione alternativa nel libro giornale, nel libro dei beni ammortizzabili o nei registri Iva), tenendo presente che se l’operazione di estromissione è soggetta a Iva, l’imprenditore individuale è tenuto a emettere autofattura. L’estromissione non interrompe il periodo di possesso dell’immobile -> nel caso di cessione, il periodo di possesso quinquennale per la non imponibilità della plusvalenza [art. 67, c. 1, lett. b) Tuir] si deve fare riferimento al momento in cui l’imprenditore ha acquistato l’immobile nell’ambito dell’impresa. Giancarlo Modolo – slides n. 23
Rivalutazione dei beni d’impresa Giancarlo Modolo – slides n. 24
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 Beni materiali ammortizzabili -> raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente Ambito di ammortamento [Coefficiente + Anno di acquisizione]. oggettivo Beni immateriali -> la rivalutazione può essere effettuata [Beni d’impresa per ciascun singolo bene. e partecipazioni di controllo e Immobili -> suddivisi nelle categorie omogenee “aree collegamento fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica”, “aree (esclusi gli non fabbricabili”, “fabbricati non strumentali”, “fabbricati immobili merce)] strumentali per natura” e “fabbricati strumentali per destinazione”, tenendo presente che gli “impianti” e i (1 di 2) “macchinari”, anche se infissi al suolo, devono rispettare i criteri previsti per i beni materiali ammortizzabili (anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento). Giancarlo Modolo – slides n. 25
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 Beni mobili iscritti in pubblici registri -> suddivisi nelle categorie omogenee “aeromobili”, “veicoli”, “navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale” e “navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale”. Ambito oggettivo Beni a deducibilità limitata e uso promiscuo -> possono essere esclusi dalla categoria omogenea di (2 di 2) riferimento. Azioni o quote -> devono essere della medesima categoria omogenea se emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche (art. 94, c. 3, del TUIR). L'individuazione delle categorie omogenee deve avvenire nel bilancio d’esercizio di rivalutazione, fermo restando il requisito del possesso dei beni medesimi nel bilancio di riferimento. Giancarlo Modolo – slides n. 26
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 Esistenza dei beni -> i beni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Periodo rivalutazione -> La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (soggetti solari -> 2019) con Regole termine di approvazione scadente dopo il 31 dicembre 2019. operative Categorie omogenee -> la rivalutazione deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Annotazione -> la rivalutazione deve risultare indicata sia nella nota integrativa, sia nell’inventario. Giancarlo Modolo – slides n. 27
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 Riconoscimento valore rivalutazione -> 12% per «Beni ammortizzabili» e 10% per «Beni non ammortizzabili. Saldo attivo della rivalutazione può essere Imposte affrancato, in tutto o in parte -> 10%. sostitutive imposte sui Versamento -> L’imposta sostitutiva è versata a rate, redditi, IRAP il cui numero varia in base al valore, di cui la prima con e addizionali scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita. Compensazione -> si deve ritenere consentita. Giancarlo Modolo – slides n. 28
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 ▪ per importi complessivi fino a € 3.000.000 in un Versamento massimo di 3 rate di pari importo, di cui: imposta • la prima -> entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo sostitutiva d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione deve avvenire viene eseguita; -> • le altre -> entro il termine rispettivamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; Giancarlo Modolo – slides n. 29
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 ▪ per importi complessivi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui: • la prima -> entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative Versamento al periodo d’imposta con riferimento al quale la imposta rivalutazione viene eseguita; • la seconda -> entro il termine previsto per il sostitutiva versamento della seconda o unica rata di acconto deve avvenire delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta -> successivo; • le altre -> rispettivamente, entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi e per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi. Giancarlo Modolo – slides n. 30
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 Effetti fiscali Dal 2022 per quanto attiene: della ▪ maggiori ammortamenti deducibili. rivalutazione ▪ maggiori quote deducibili di spese di manutenzione, se effettuata riparazione e trasformazione. nel bilancio ▪ maggiori valori rilevanti ai fini della normativa sulle società dell’esercizio il di comodo. cui termine di approvazione Limitatamente ai beni immobili -> maggiori valori iscritti scade dopo il in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1.12.2021. 1.1.2020 -> Giancarlo Modolo – slides n. 31
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 In sede di bilancio d’esercizio per l’anno 2019 -> gli ammortamenti devono risultare determinati in relazione ai valori risultanti prima della rivalutazione. Modalità da ritenersi Vita utile residua del bene -> la rivalutazione non cambia la durata della cosiddetta «vita utile dei beni». operative in relazione ai cosiddetti Modalità e criteri di rivalutazione -> omogenei per «limiti categorie, con possibilità di stimare un valore intermedio. economici» Beni in leasing -> la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso in cui il bene sia stato riscattato entro il 31 dicembre 2019, a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato. Giancarlo Modolo – slides n. 32
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 Principio del valore d’uso e/o del valore di mercato «Valore d’uso» -> ai fini procedurali è necessario effettuare il riscontro o «valore di dei dati della rivalutazione eseguita con il valore al mercato» 31 dicembre 2019. I valori iscritti in bilancio dopo rivalutazione Gli amministratori e il collegio non possono superare i quelli effettivamente sindacale devono annotare e attribuibili ai beni in relazione: motivare nelle loro relazioni: ▪ alla loro consistenza; ▪ i criteri seguiti nella ▪ alla loro capacità produttiva; rivalutazione delle varie ▪ all’effettiva possibilità di economica categorie di beni; utilizzazione nell’impresa; e: nonché ai valori correnti e alle quotazioni ▪ attestare che la rivalutazione rilevate nei mercati regolamentati. non eccede il limite massimo. Giancarlo Modolo – slides n. 33
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 La rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere Metodologie di attuata contabilmente con uno dei seguenti metodi: rilevazione ▪ rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo contabile della fondo di ammortamento; rivalutazione ▪ rivalutazione solo del costo storico del cespite; ▪ riduzione del fondo di ammortamento. Imprese in contabilità ordinaria -> la riserva di Regime fiscale patrimonio netto ottenuta dalla rivalutazione costituisce, ai fini fiscali, una riserva in sospensione d'imposta. del saldo attivo Imprese contabilità semplificata -> possono rivalutare di i beni senza dover osservare alcuna cautela in relazione al rivalutazione saldo attivo. Infatti, si deve ritenere esclusa la tassazione della "riserva" in caso di distribuzione. Giancarlo Modolo – slides n. 34
Rivalutazione dei beni d’impresa art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019 Riserva in sospensione -> si trasforma in riserva di utili tassati. Soggetto IRES -> se viene distribuita la riserva Se saldo attivo affrancata: viene ▪ nessuna tassazione sulla società; ▪ tassazione in testa ai soci. affrancato con Soggetto IRPEF -> se viene distribuita la riserva pagamento in affrancata: unica soluzione ▪ nessuna tassazione sulla società; dell’imposta ▪ nessuna tassazione in testa ai soci. sostitutiva del 10% Non consente il riconoscimento immediato dei valori rivalutati sui beni. Utilizzo per perdite d’esercizio -> non conveniente. Giancarlo Modolo – slides n. 35
Detrazione per gli interventi sulle facciate Giancarlo Modolo – slides n. 36
Detrazioni interventi sulle facciate art. 1, commi 219-224, della L. 160/2019 Non risulta stabilita una data a partire dalla quale i Spese lavori devono essere avviati -> viene fatto solo documentate riferimento al “sostenimento” della spesa. Si ritiene pertanto che: sostenute ▪ per i privati -> si potrebbe trattare di opere eseguite nell’anno nel 2019, ma pagate nel 2020; 2020 ▪ per le imprese in contabilità ordinaria -> si dovrà fare riferimento ai lavori ultimati nel 2020. Sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi Significato di sulle strutture opache della facciata, su balconi o su facciata ornamenti e fregi. Interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura Zone esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata agevolabili esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444. Giancarlo Modolo – slides n. 37
Detrazioni interventi sulle facciate art. 1, commi 219-224, della L. 160/2019 Compete nella misura pari al 90% (senza limiti di spesa). Detrazione Deve risultare ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Pagamenti tramite bonifico “integrato” (su cui la banca applica la ritenuta). Modalità Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, operative nei casi richiesti. Specificazione nel modello Redditi dei dati catastali dell’immobile interessato. Si ritiene che la detrazione del 90% dovrebbe spettare anche se le facciate non riguardano i condomìni (es.: ville private e villette a schiera), a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile. Giancarlo Modolo – slides n. 38
Auto aziendali in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti Giancarlo Modolo – slides n. 39
Auto aziendali in uso promiscuo art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019 Uso esclusivamente aziendale del veicolo -> non si configura reddito imponibile. Utilizzo promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale -> reddito tassabile in capo all’utilizzatore è quantificato in misura forfetaria. Tipologie di utilizzo Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale -> dell’auto reddito tassabile in capo all’utilizzatore è determinato in riferimento al valore normale del bene. Utilizzo per motivi di lavoro del veicolo di proprietà del dipendente -> il lavoratore ha diritto al rimborso non tassato delle spese sostenute, in relazione alle tariffe Aci e in base alla percorrenza effettuata. Giancarlo Modolo – slides n. 40
Auto aziendali in uso promiscuo art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019 Regola generale -> si deve assumere una percentuale dal 25% al 60% (in funzione delle emissioni di anidride carbonica) dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Valore chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora Forfetario entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero delle Finanze, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta (art. 51, c. 4, Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo lett. a), del d’imposta successivo. Tuir) Attenzione -> è stata confermata l’operatività della disciplina vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (aliquota del 30%). Giancarlo Modolo – slides n. 41
Auto aziendali in uso promiscuo art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019 Regola -> deducibile il 70% dei costi, senza alcun limite di spesa. Veicoli concessi in uso Attenzione -> percentuale di deducibilità deve essere promiscuo applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli per la predetti -> se costi auto sono pari a € 1.000 (comprensivi maggior di fringe benefit) -> deduzione complessiva uguale a € 700 parte del (Circ. Ag. Entrate 18.6.2008, n. 47/E, p. 5.1), tenendo periodo presente che la percentuale di deducibilità si applicata d’imposta all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli, senza applicare le limitazioni di deducibilità previste all’art. 164, c. 2, lett. b), del Tuir. Giancarlo Modolo – slides n. 42
Auto aziendali in uso promiscuo art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019 veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km -> 25% dell’importo Veicoli concessi corrispondente a una percorrenza convenzionale di in uso promiscuo 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo ai dipendenti con chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle contratti stipulati nazionali dell’ACI dall’1 luglio 2020 veicoli con valori di emissione di CO2 superiori -> la percentuale a 60 g/km ma non a 160g/km -> la predetta individuativa del percentuale è pari al 30% fringe benefit varia a seconda veicoli con valori di emissione di CO2 superiori del livello di a 160 g/km ma non a 190 g/km -> la predetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% emissioni di a decorrere dal 2021 anidride carbonica -> veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km -> la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 Giancarlo Modolo – slides n. 43
Detrazione Irpef 19% - Regole operative Giancarlo Modolo – slides n. 44
Detrazione Irpef 19% art. 1, comma 629, della L. 160/2019 Dal 1° gennaio 2020 -> le detrazioni previste dall’art. 15 del Tuir spettano: ▪ per l’intero importo dell’onere sostenuto –> se il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; Regola ▪ per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000 -> se il reddito complessivo supera € 120.000; tenendo presente che se il reddito complessivo supera 240.000 euro, le detrazioni non spettano. Sono esclusi: ▪ gli oneri di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 1-ter dell’art. 15 TUIR Oneri esclusi (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e dalla interessi per mutui ipotecari per costruzione e pametrazione ristrutturazione abitazione principale); ▪ le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Giancarlo Modolo – slides n. 45
Detrazione Irpef 19% art. 1, comma 629, della L. 160/2019 Ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni Requisiti normative spetta a condizione che l’onere risulti sostenuto con per versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di la fruizione pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di della debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). detrazione Escluse -> le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e Irpef di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Sono esclusi: ▪ gli oneri di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 1-ter dell’art. 15 TUIR Oneri esclusi (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e dalla interessi per mutui ipotecari per costruzione e pametrazione ristrutturazione abitazione principale); ▪ le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Giancarlo Modolo – slides n. 46
Proroga del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni Giancarlo Modolo – slides n. 47
Rivalutazione partecipazioni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 ▪ persone fisiche -> per operazioni non rientranti Soggetti nell’esercizio di attività d’impresa; ▪ società semplici e soggetti a esse equiparate; interessati ▪ enti non commerciali -> per operazione da cui deriva il alla reddito non rientrante nell’ambito dell’esercizio di impresa; rivalutazione ▪ soggetti non residenti -> per plusvalenze derivanti dalla delle cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società partecipazioni residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni (salvi disposti Convenzioni). Partecipazioni Rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni intestate a a condizione che il soggetto fiduciante rientri tra i soggetti fiduciarie predetti. Giancarlo Modolo – slides n. 48
Rivalutazione partecipazioni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 Si devono ritenere partecipazioni rivalutabili: ▪ le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni); ▪ le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di Partecipazioni società non rappresentate da titoli (quote di srl o di rientranti società di persone); nell’ambito ▪ i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite dell’agevolazione le predette partecipazioni (es.: diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni). N.B.: si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati”. rideterminazione costo o valore di acquisto delle Partecipazioni in partecipazioni può riguardare anche quelle in una società società semplici semplice, poiché la cessione a titolo oneroso rientra nella disciplina dei capital gain. Giancarlo Modolo – slides n. 49
Rivalutazione partecipazioni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 Deve risultare posta in essere mediante: ▪ redazione e giuramento di un’apposita perizia di stima, Rivalutazione da parte di un soggetto abilitato entro il 30.6.2020; partecipazioni ▪ versamento in autoliquidazione da parte del non quotate contribuente di un’imposta sostitutiva sul valore risultante dalla perizia. Soggetti abilitati ▪ professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti; a redazione della ▪ professionisti iscritti nel registro dei revisori legali; perizia ▪ periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio. Se predisposta per conto: della società (o associazione o ente) nella quale si detiene la partecipazione -> spesa deducibile per quote costanti Costo della nell’esercizio e nei quattro successivi; perizia di tutti, o di alcuni, dei possessori delle azioni o quote rivalutate -> spesa incrementa valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno. Giancarlo Modolo – slides n. 50
Rivalutazione partecipazioni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 Rivalutazione Sussiste possibilità di procedere a rideterminare costo o parziale valore di acquisto anche solamente per una parte della partecipazioni partecipazione posseduta (vedere: circ. Agenzia delle non quotate entrate 31.1.2002, n. 12). Contribuente che procede nuovamente a rivalutare: ▪ non è tenuto a corrispondere le rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; ▪ può procedere allo scomputo dell’imposta sostitutiva Scomputo già versata da quella dovuta per nuova rivalutazione. dell’imposta esempio: sostitutiva già ▪ imposta sostitutiva dovuta all’1.1.2019 = € 6.000; precedentemente ▪ prima rata versata entro il 30.6.2019 = € 2.000; corrisposta ▪ imposta dovuta per partecipazioni all’1.1.2020 = € 11.000; ▪ imposta da versare: € 11.000 – € 2.000 = € 9.000; ▪ entità rata = € 3.000 (+ interessi per seconda e terza). Giancarlo Modolo – slides n. 51
Rivalutazione partecipazioni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE 11% POSSESSO REDAZIONE PERIZIA 1.1.2020 30.6.2020 PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO SALDO O SECONDA TERZA PRIMA RATA RATA RATA 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2022 Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Giancarlo Modolo – slides n. 52
Rivalutazione partecipazioni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 Esempio dilazione – imposta sostitutiva dovuta -> € 9.000,00 Interessi Data Ammontare imposta Ammontare della versamento dovuta rata o quota % Importo 30.6.2020 € 3.000.00 - 0,00 € 3.000.00 30.6.2021 € 3.000.00 3% € 90,00 € 3.090.00 30.6.2022 € 3.000.00 3% x 2 € 180,0 € 3.180.00 N.B.: imposta sostitutiva dovuta compensabile con il modello F24 con crediti d’imposta o contributivi disponibili (art. 17 del D.Lgs. 9.7.97 n. 241). Giancarlo Modolo – slides n. 53
Rivalutazione terreni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 coloro che possono conseguire plusvalenze immobiliari su terreni e cioè: ▪ persone fisiche, per le operazioni estranee all'esercizio Soggetti di attività d'impresa; interessati alla ▪ società semplici e società e associazioni a esse rivalutazione dei equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir (ad esempio, terreni società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali); ▪ enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di fuori dell'attività commerciale eventualmente esercitata. imprenditori agricoli individuali o costituiti in forma di Imprenditori società semplice possono risultare interessati alla agricoli rivalutazione, in relazione ai terreni edificabili posseduti alla data dell’1 gennaio 2020. Giancarlo Modolo – slides n. 54
Rivalutazione terreni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 tutti i terreni -> indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e cioè i terreni: ▪ per i quali gli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune indicano una destinazione edificatoria, suscettibili di generare plusvalenze; Terreni ▪ a destinazione agricola o non edificatoria, suscettibili rivalutabili di generare plusvalenze; ▪ lottizzati od oggetto di opere intese a renderli edificabili da parte del contribuente, suscettibili di generare plusvalenze; ▪ se espropriati, suscettibili di generare plusvalenze. Sono rivalutabili tutti i terreni posseduti, a titolo di Requisito del proprietà o altro diritto reale, alla data dell’1 gennaio possesso 2020. Giancarlo Modolo – slides n. 55
Rivalutazione terreni Rivalutazoni terreni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 soggetto incaricato della perizia deve essere individuato tra gli iscritti all’Albo; ▪ degli ingegneri; ▪ degli architetti; Soggetto ▪ dei geometri; incaricabile della ▪ dei dottori agronomi; perizia ▪ degli agrotecnici; ▪ dei periti agrari; ▪ dei periti industriali con specializzazione edile; nonché nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso le Camere di commercio. Termine La redazione e il giuramento della perizia inerente ai predazione e terreni posseduti alla data dell’1 gennaio 2020 deve giuramento della avvenire entro il 30 giugno 2020. perizia Giancarlo Modolo – slides n. 56
Rivalutazione terreni Rivalutazioni terreni art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 Valore di perizia del terreno -> costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini: Cessione terreno ▪ delle imposte sui redditi, a prezzo inferiore ▪ dell’imposta di registro; al valore di ▪ dell’imposta ipotecaria e catastale. perizia Se terreno risulta ceduto a un prezzo inferiore al (orientamento valore di perizia -> salvo casi particolari (es.: superato?) esproprio) -> effetti rivalutazione vengono meno -> plusvalenza si computa in relazione al costo fiscale anteriore alla rivalutazione. Se il contribuente si avvale del valore rideterminato deve Alternativa al necessariamente indicarlo nell’atto di cessione anche se il predetto corrispettivo è inferiore, in modo che le imposte di orientamento registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di perizia indicato nell’atto di trasferimento. Giancarlo Modolo – slides n. 57
Rivalutazione terreni Rivalutazioni terreni - sintesi art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 TERRENI QUALSIASI DESTINAZIONE URBANISTICA 11% POSSESSO REDAZIONE PERIZIA 1.1.2020 30.6.2020 PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO SALDO O SECONDA TERZA PRIMA RATA RATA RATA 30.6.2020 1.7.2021 30.6.2022 Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Giancarlo Modolo – slides n. 58
Rivalutazione terreni Rivalutazioni terreni - sintesi art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019 Esempio dilazione – imposta sostitutiva dovuta -> € 3.000,00 Interessi Data Ammontare imposta Ammontare della versamento dovuta rata o quota % Importo 30.6.2020 € 1.000.00 - 0,00 € 1.000.00 30.6.2021 € 1.000.00 3% € 30,00 € 1.030.00 30.6.2022 € 1.000.00 3% x 2 € 60,0 € 1.060.00 N.B.: imposta sostitutiva dovuta compensabile con il modello F24 con crediti d’imposta o contributivi disponibili (art. 17 del D.Lgs. 9.7.97 n. 241). Giancarlo Modolo – slides n. 59
Grazie per l’attenzione prestata … Giancarlo Modolo – Milano Email -> gcm@studiomodolo.it Giancarlo Modolo – slides n. 60
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