CONTABILITÀ, REDDITO D'IMPRESA E INTERVENTI AGEVOLATIVI - Manovra 2020: le principali novità

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CONTABILITÀ, REDDITO D'IMPRESA E INTERVENTI AGEVOLATIVI - Manovra 2020: le principali novità
Manovra 2020: le principali novità

CONTABILITÀ, REDDITO D’IMPRESA
   E INTERVENTI AGEVOLATIVI

             GIANCARLO MODOLO

                  20 gennaio 2020
Novità inerenti al regime forfetario
Novità inerenti al regime forfetario
                                                      art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                   Regime fiscale agevolato per autonomi (noto come
                   «regime forfetario») -> applicabile:
                   ▪ dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arti
  Soggetti
                     o professioni;
 interessati       ▪ dalle imprese familiari;
                   ▪ dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria.
                   Esclusione -> società di persone e soggetti equiparati.

                   Ricavi e/o compensi fino a € 65.000,00, nel periodo
                   d’imposta precedente, per tutte le attività previste (nella
                   soglia si devono considerare anche i «diritti d’autore»).
Limiti di ricavi
    e/o di         Verifica -> deve essere eseguita in relazione ai ricavi
  compensi         conseguiti e ai compensi percepiti -> non rilevano gli altri
                   componenti positivi.

                    Somma ricavi e compensi -> se più attività svolte.

                   Giancarlo Modolo – slides n.   3
Novità inerenti al regime forfetario
                                                  art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

   Settori
interessati,
codici Ateco
     e
coefficiente
     di
 redditività

               Giancarlo Modolo – slides n.   4
Novità inerenti al regime forfetario
                                                           art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                          Operatività temporale del regime

           2018                                            2019                             2020
  ricavi e compensi da €                Ricavi e compensi fino a                 Ricavi e compensi fino a
   25mila a € 50mila in                   € 65mila nel periodo                     € 65mila nel periodo
 base all’attività esercitata            d’imposta precedente                     d’imposta precedente
 Spese lavoro dipendente                                                         Spese lavoro dipendente
  e assimilato -> max €                           Nessun limite                   e assimilato -> max €
  5mila anno precedente                                                                20mila lordi
  Beni strumentali per €
                                                  Nessun limite                        Nessun limite
         20mila
                                                                                 Percezione di non più di
                                                                                    € 30mila di reddito
              -                                               -                    lavoro dipendente o
                                                                                      assimilato anno
                                                                                        precedente

                        Giancarlo Modolo – slides n.   5
Novità inerenti al regime forfetario
                                                  art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

               Esercenti attività d’impresa, arti o professioni:
               ▪ che partecipano, contemporaneamente all’esercizio
                  dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a
                  imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir;
               ▪ o che controllano direttamente o indirettamente srlo
                  associazioni in partecipazione, che esercitano attività
                  economiche direttamente o indirettamente riconducibili
                  a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o
 Preclusioni      professioni.

               le persone fisiche la cui attività sia esercitata
               prevalentemente nei confronti:
               ▪ di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di
                  lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
                  precedenti periodi d’imposta;
               ▪ o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili
                  ai suddetti datori di lavoro

               Giancarlo Modolo – slides n.   6
Novità inerenti al regime forfetario
                                                         art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                                    Cause di esclusione

                                        2019                                                     2020

              regimi speciali iva e forfettari del reddito                                   confermata
               non residenti (eccezione schumacker)                                          confermata
   cessioni di fabbricati e cessione intra mezzi di trasporto nuovi                          confermata

    attività prevalente svolta nei confronti di ex datori di lavoro
                                                                                             confermata
                        nei 2 anni precedenti
     partecipazione società di persone, associazioni prof., S.r.l.
 trasparenti, imprese familiari, S.r.l., associazioni in partecipazione                      confermata
   2020 -> redditi lavoro dipendente o assimilati anno precedente > 30.000 €
                                 o dal 2021?

                      Giancarlo Modolo – slides n.   7
Novità inerenti al regime forfetario
                                                     art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

 Per quanto riguarda i
 termini di decorrenza                   Se la nuova causa ostativa lettera d-ter
                                         vale:
    delle nuove cause
                                         ▪ per il 2021, il contribuente può aprire
 ostative (in violazione                   partita Iva in regime forfettario nel 2020 e
     dello statuto del                     fatturare in prevalenza verso l’ex datore di
     contribuente) la                      lavoro, ammesso che il pensionamento sia
       confusione è                        avvenuto per obbligo.
   massima, tanto che                       In tal caso, infatti, la lettera d-bis non si
    anche la domanda                        rende applicabile e non rileva nemmeno il
   posta al di question                     reddito di lavoro dipendente, posto che si
   time alla Camera è                       ipotizza che le nuove disposizioni valgano
                                            per il 2021.
      rimasta senza
                                            Tuttavia, se la pensione supera euro 30.000
  risposta, con rinvio a                    annui, dovrà comunque abbandonare il
     un chiarimento                         regime nel 2021, in forza del vincolo
    dell’Agenzia delle                      introdotto con la lettera d-ter.
          entrate

                  Giancarlo Modolo – slides n.   8
Novità inerenti al regime forfetario
                                                    art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                                                        Se la nuova causa ostativa lettera
 Per quanto riguarda i termini                          d-ter vale:
   di decorrenza delle nuove
 cause ostative (in violazione                          ▪ per il 2020 (e in assenza di
        dello statuto del                                  chiarimenti ufficiali è bene
 contribuente) la confusione è                             mantenere tale linea) -> il
 massima, tanto che anche la                               reddito    da    lavoro   dipendente
 domanda posta al di question                              conseguito nel 2019 non dovrebbe
  time alla Camera è rimasta                               essere rilevante in quanto si tratta di
                                                           rapporto è cessato, ma resta il fatto
  senza risposta, con rinvio a
                                                           che se la pensione supera euro
  un chiarimento dell’Agenzia                              30.000 annui il regime deve essere
         delle entrate                                     abbandonato nel 2021.

                 Giancarlo Modolo – slides n.   9
Novità inerenti al regime forfetario
                                                    art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                  Non consente l'applicazione del regime forfetario ->
                  il possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro
                  dipendente o a questi assimilati, eccedenti l'importo di
                  30.000 euro (soglia da non verificare se il rapporto di lavoro
  Possesso di     è cessato).
   redditi di     Pertanto, si pone in rilievo che:
                  ▪ rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro
    lavoro
                     intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione
 dipendente e        del regime forfetario;
   assimilati     ▪ dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono
   (Causa            essere percepiti redditi di pensione i quali assumono
  ostativa)          rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della
                     citata soglia;
                  ▪ dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non
                     dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro,
                     ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente.

                Giancarlo Modolo – slides n.   10
Novità inerenti al regime forfetario
                                                    art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                Esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica

                Per i soggetti in regime forfetario che emettono solo fatture
                elettroniche il termine di decadenza per la notifica degli
                avvisi di accertamento viene ridotto di un anno
Particolarità
 del regime
                Riconoscimento spettanza o determinazione di deduzioni,
 forfetario
                detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
                fiscale, è stato previsto l’inserimento anche del reddito
                assoggettato al regime forfetario

                Sussiste l’obbligo di procedere alla memorizzazione e alla
                trasmissione telematica dei corrispettivi.

                Giancarlo Modolo – slides n.   11
Novità inerenti al regime forfetario
                                                      art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                  Rettifica da operare in sede di dichiarazione IVA che
  Obbligo di      deve essere presentata entro il 30 aprile 2020 ->
rettifica della   riguarda l’IVA detratta su merci e servizi non ancora ceduti o
 detrazione       utilizzati e sui beni ammortizzabili, nei limiti del periodo che
      IVA         residua dalla loro entrata in funzione.
per i soggetti
      che
accedono, dal
   2020, al       Versamento IVA oggetto di rettifica -> il versamento
   regime         deve risultare eseguito, in unica soluzione, entro il 16 marzo
  forfetario      2020 (salvo che venga accordata la possibilità di dilazione).

                  Giancarlo Modolo – slides n.   12
Novità inerenti al regime forfetario
                                                    art. 1, commi 54 e ss., della L. 190/2014

                Rinuncia all’esigibilità differita

                Sospensione degli ammortamenti per i beni pre-esistenti

Passaggio dal
                Nessuna ritenuta d’acconto dal 2020 sui compensi
   regime
  ordinario
   a quello     Fatturazione senza IVA
  forfetario
                Ricavi e compensi che hanno già concorso al reddito nel
                regime ordinario: esclusi dal regime forfettario

                Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e
                rinviati: formazione del reddito 2019 per le quote residue.

                Giancarlo Modolo – slides n.   13
Estromissione beni immobili

   Giancarlo Modolo – slides n.   14
Estromissione beni immobili
                                                 art. 1, comma 690, della L. 160/2019

             L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre
             2019 risulta possedere beni immobili strumentali di cui all'art.
             43, c. 2, del Tuir, può decidere per l'esclusione dei beni stessi
             dal patrimonio dell'impresa, dal 1° gennaio al 31 maggio
  Regola     2020, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del
             1° gennaio 2020, mediante il pagamento di un’imposta
             sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell'8% della
             differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore
             fiscalmente riconosciuto.

             Essere imprenditore individuale alla data del 31 ottobre
             2019 e possedere beni immobili strumentati (di cui all'art. 43,
             c. 2, del TUIR), da estromettere, nonché possedere la
Condizioni   qualifica di imprenditore individuale al 1°gennaio
             2020.
             Attenzione -> non rileva se successivamente l’imprenditore
                            cessa l’attività.

             Giancarlo Modolo – slides n.   15
Estromissione beni immobili
                                                   art. 1, comma 690, della L. 160/2019

               Agevolazione non compete -> all’imprenditore individuale
               che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31 ottobre 2019,
Non compete
               risulta aver cessato la propria attività d’impresa in data
agevolazione   antecedente all’1 gennaio 2020, poiché il presupposto per
               l’attribuzione del bene alla sfera privata si è già concretizzato.

               Estromissione agevolata -> riguarda:
 Immobili      ▪ gli immobili strumentali per natura;
costituenti    ▪ gli immobili strumentali per destinazione;
  oggetto
agevolativo    e, quindi, si devono ritenere esclusi gli immobili che, pur se
               appartenenti all’impresa, non sono strumentali.

                Si devono considerare relativi all’impresa individuale gli
 Sono beni      immobili iscritti nell’inventario (contabilità ordinaria) o
dell’impresa    risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai
                registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir].

               Giancarlo Modolo – slides n.   16
Estromissione beni immobili
                                                   art. 1, comma 690, della L. 160/2019

               Valore normale (o catastale rivalutato) dell’immobile
  Calcolo      meno -> Valore fiscalmente riconosciuto
plusvalenza    uguale -> Imponibile per l’imposta sostitutiva

               Su specifica richiesta -> il valore normale può essere
               determinato in misura pari a quello risultante
               dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in
               Catasto dei moltiplicatori operativi per l’imposta di registro
   Valore      (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).
               I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non
normale pari
               rivalutata sono i seguenti:
al catastale   ▪ 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
 rivalutato    ▪ 115,50 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso
                  C/1) prima casa;
               ▪ 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
               ▪ 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
               ▪ 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.

               Giancarlo Modolo – slides n.   17
Estromissione beni immobili
                                                      art. 1, comma 690, della L. 160/2019

                   qualificabili come «beni merce» -> non strumentali né
                   per natura, né per destinazione anche se risultano riportati nel
                   libro degli inventari.
   Si devono
  considerare
     esclusi        che prima del 1° gennaio 2020 -> sono stati ceduti.
dall’operazione
       di           che prima del 1°                           gennaio 2020 -> sono stati
estromissione i     autoconsumati.
 beni immobili
                    che risultano «a uso promiscuo» -> in quanto non si
                    devono ritenere relativi all’impresa, ma appartenenti alla sfera
                    priva dell’imprenditore.

  Immobili
                    Possono essere estromessi i beni immobili concessi in
 concessi in
                    locazione dopo il 31 ottobre 2019.
  locazione

                  Giancarlo Modolo – slides n.   18
Estromissione beni immobili
                                                     art. 1, comma 690, della L. 160/2019

                 ▪      dall’erede dell’imprenditore deceduto dopo il 31
                        ottobre 2019 -> a condizione che lo stesso abbia
Beni immobili           proseguito in forma individuale l’attività del de cuius;
 interessati     ▪      dal donatario dell’azienda -> che ha proseguito, in
   (regola              forma individuale, l’attività del soggetto donante.
individuativa)   (Attenzione -> in relazione all’art. 58 del Tuir -> l’azienda
                 deve risultare assunta agli stessi valori riconosciuti in capo
                 al soggetto donante).

                  L’estromissione può anche riguardare i beni immobili
  Immobili
                  posseduti in comproprietà o in comunione (es.: con il
 posseduti in     coniuge) limitatamente alla parte di competenza
comproprietà      dell’imprenditore individuale.

                 L’imposta sostitutiva dell’8% deve risultare eseguita
 Versamenti
                 rispettivamente entro il 30 novembre 2020 [60%] e il 20
   rateali
                 giugno 2021 [40%].

                 Giancarlo Modolo – slides n.   19
Estromissione beni immobili
                                                          art. 1, comma 690, della L. 160/2019

Individuazione          art. 13, comma 2, lettera c), decreto IVA -> il prezzo
  della base            di acquisto o, in mancanza, il prezzo del costo dei beni o dei
 imponibile ai          beni simili, devono essere individuati nel momento in cui
   fini IVA             viene effettuata l’operazione.

L’utilizzo del prezzo di acquisto/costo, rispetto al valore normale, implica che la
base imponibile IVA della cessione gratuita:
➢ non deve comprendere il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per
      quel bene;
    bensì:
➢   deve risultare costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al
    momento della cessione.
         Attenzione -> quanto precede ha riflessi diretti sull’imposta solamente
                         nell’ipotesi di imponibilità, mentre nel caso di operazione
                         esente la stessa può esplicare conseguenze solamente per
                         coloro che sono tenuti ad applicare il pro-rata di
                         detrazione.

                      Giancarlo Modolo – slides n.   20
Estromissione beni immobili
                                                      art. 1, comma 690, della L. 160/2019

                  Se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa:
                  ▪ con Iva detratta -> l’estromissione rientra nel campo di
                     applicazione      dell’imposta,      tenendo     conto    delle
                     caratteristiche soggettive dell’impresa e oggettive del bene
                  ▪ con Iva non detratta -> l’estromissione è fuori campo
                     Iva ex art. 2, p. 5 D.P.R. 633/1972.

                  Se estromissione esente o fuori campo Iva -> verificare
Effetti ai fini   se dal momento dell’acquisto o dall’ultimazione della
     Iva          costruzione sia trascorso il periodo di 10 anni:
                  ▪ se inferiore -> sussiste la necessità di rettificare la
                     detrazione Iva nella misura di tanti decimi quanti sono gli
                     anni mancanti al compimento del decennio;
                  ▪ se nell’ultimo decennio sono state sostenute spese
                     incrementative       con      Iva    detratta  ->     deve
                     necessariamente       essere effettuata la rettifica della
                     detrazione Iva.

                  Giancarlo Modolo – slides n.   21
Estromissione beni immobili
                                                         art. 1, comma 690, della L. 160/2019

                     In presenza di estromissione immobile strumentale
                     locato -> effetti dal 1° gennaio 2020 ai fini:
                     ▪   IVA e imposta di registro (ris.: n. 390/2008);
                     ▪   reddituali -> da tale data non concorre più alla
                         determinazione del reddito d’impresa -> reddito fondiario
Beni immobili            (quadro RB modello REDDITI PF).
 strumentali         Se canoni di locazione assoggettati:
    locati           ▪   a IVA 22% (caso generale per i beni immobili
                         strumentali);
                     ▪   a IVA come operazione esente IVA (ex art. 10 , c. 1, n.
                         8-bis, decreto IVA);
                     è necessario “neutralizzare” l’addebito nei riguardi del
                     conduttore con nota di credito (anche se in esenzione IVA).

Ai fini imposta di registro -> l’imprenditore deve integrare l’imposta di
registro versata (dall’1% al 2%) -> se il contratto risultava assoggettato a IVA.

                     Giancarlo Modolo – slides n.   22
Estromissione beni immobili
                                                           art. 1, comma 690, della L. 160/2019

                      L’estromissione  dell’immobile  dalla  sfera  dell’impresa
                      individuale non prevede la stipulazione di alcun atto ->
                      conseguentemente non si rende         dovuta l’imposta di
                      registro.

Adempimenti           L’estromissione dell’immobile strumentale non richiede
                      particolari formalità, ma solo comportamenti concludenti
                      (annotazione alternativa nel libro giornale, nel libro dei beni
                      ammortizzabili o nei registri Iva), tenendo presente che se
                      l’operazione di estromissione è soggetta a Iva,
                      l’imprenditore individuale è tenuto a emettere autofattura.

L’estromissione non interrompe il periodo di possesso dell’immobile -> nel
caso di cessione, il periodo di possesso quinquennale per la non imponibilità della
plusvalenza [art. 67, c. 1, lett. b) Tuir] si deve fare riferimento al momento in cui
l’imprenditore ha acquistato l’immobile nell’ambito dell’impresa.

                       Giancarlo Modolo – slides n.   23
Rivalutazione dei beni d’impresa

     Giancarlo Modolo – slides n.   24
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                        art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                      Beni materiali ammortizzabili -> raggruppati in
                      categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente
   Ambito             di ammortamento [Coefficiente + Anno di acquisizione].
  oggettivo
                      Beni immateriali -> la rivalutazione può essere effettuata
 [Beni d’impresa      per ciascun singolo bene.
 e partecipazioni
  di controllo e       Immobili -> suddivisi nelle categorie omogenee “aree
  collegamento         fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica”, “aree
    (esclusi gli       non fabbricabili”, “fabbricati non strumentali”, “fabbricati
immobili merce)]       strumentali per natura” e “fabbricati strumentali per
                       destinazione”, tenendo presente che gli “impianti” e i
    (1 di 2)           “macchinari”, anche se infissi al suolo, devono rispettare i
                       criteri previsti per i beni materiali ammortizzabili (anno di
                       acquisizione e coefficiente di ammortamento).

                    Giancarlo Modolo – slides n.   25
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                        art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                       Beni mobili iscritti in pubblici registri -> suddivisi nelle
                       categorie omogenee “aeromobili”, “veicoli”, “navi e
                       imbarcazioni iscritte nel registro internazionale” e “navi e
                       imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale”.
   Ambito
  oggettivo            Beni a deducibilità limitata e uso promiscuo ->
                       possono essere esclusi dalla categoria omogenea di
   (2 di 2)            riferimento.
                       Azioni o quote -> devono essere della medesima
                       categoria omogenea se emesse dallo stesso soggetto e
                       aventi uguali caratteristiche (art. 94, c. 3, del TUIR).

L'individuazione delle categorie omogenee deve avvenire nel bilancio
d’esercizio di rivalutazione, fermo restando il requisito del possesso dei beni
medesimi nel bilancio di riferimento.

                    Giancarlo Modolo – slides n.   26
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                 art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

             Esistenza dei beni -> i beni oggetto di rivalutazione
             devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al
             31 dicembre 2018.

             Periodo rivalutazione -> La rivalutazione deve essere
             eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in
             corso al 31 dicembre 2018 (soggetti solari -> 2019) con
  Regole     termine di approvazione scadente dopo il 31 dicembre 2019.
 operative
             Categorie omogenee -> la rivalutazione deve riguardare
             obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima
             categoria omogenea.

             Annotazione -> la rivalutazione deve risultare indicata sia
             nella nota integrativa, sia nell’inventario.

             Giancarlo Modolo – slides n.   27
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                    art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                   Riconoscimento valore rivalutazione -> 12% per
                   «Beni ammortizzabili» e 10% per «Beni non
                   ammortizzabili.

                   Saldo attivo della rivalutazione                                  può       essere
   Imposte         affrancato, in tutto o in parte -> 10%.
  sostitutive
 imposte sui
                    Versamento -> L’imposta sostitutiva è versata a rate,
redditi, IRAP
                    il cui numero varia in base al valore, di cui la prima con
e addizionali       scadenza entro il termine previsto per il versamento a
                    saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta
                    con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita.

                   Compensazione -> si deve ritenere consentita.

                Giancarlo Modolo – slides n.   28
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                    art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                   ▪ per importi complessivi fino a € 3.000.000 in un
 Versamento          massimo di 3 rate di pari importo, di cui:
   imposta            • la prima -> entro il termine per il versamento a
                         saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
  sostitutiva
                         d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione
deve avvenire            viene eseguita;
      ->              • le altre -> entro il termine rispettivamente previsto
                         per il saldo delle imposte sui redditi relative ai
                         periodi d’imposta successivi;

                Giancarlo Modolo – slides n.   29
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                    art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                   ▪ per importi complessivi superiori a € 3.000.000 in
                     un massimo di 6 rate di pari importo, di cui:
                     • la prima -> entro il termine previsto per il
                        versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
 Versamento             al periodo d’imposta con riferimento al quale la
   imposta              rivalutazione viene eseguita;
                     • la seconda -> entro il termine previsto per il
  sostitutiva
                        versamento della seconda o unica rata di acconto
deve avvenire           delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta
      ->                successivo;
                     • le altre -> rispettivamente, entro i termini previsti
                        per il saldo delle imposte sui redditi e per il
                        versamento della seconda o unica rata di acconto
                        delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta
                        successivi.

                Giancarlo Modolo – slides n.   30
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                        art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

 Effetti fiscali       Dal 2022 per quanto attiene:
      della            ▪ maggiori ammortamenti deducibili.
 rivalutazione         ▪ maggiori quote deducibili di spese di manutenzione,
 se effettuata           riparazione e trasformazione.
  nel bilancio         ▪ maggiori valori rilevanti ai fini della normativa sulle società
dell’esercizio il        di comodo.
cui termine di
approvazione           Limitatamente ai beni immobili -> maggiori valori iscritti
 scade dopo il         in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo
                       d’imposta in corso alla data del 1.12.2021.
  1.1.2020 ->

                    Giancarlo Modolo – slides n.   31
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                   art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                  In sede di bilancio d’esercizio per l’anno 2019 -> gli
                  ammortamenti devono risultare determinati in relazione ai
                  valori risultanti prima della rivalutazione.

Modalità da
  ritenersi       Vita utile residua del bene -> la rivalutazione non
                  cambia la durata della cosiddetta «vita utile dei beni».
operative in
relazione ai
 cosiddetti        Modalità e criteri di rivalutazione -> omogenei per
   «limiti         categorie, con possibilità di stimare un valore intermedio.
economici»
                   Beni in leasing -> la rivalutazione può essere effettuata
                   nel solo caso in cui il bene sia stato riscattato entro il
                   31 dicembre 2019, a prescindere dal metodo di
                   contabilizzazione utilizzato.

               Giancarlo Modolo – slides n.   32
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                           art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                           Principio del valore d’uso e/o del valore di mercato
«Valore d’uso»
                           -> ai fini procedurali è necessario effettuare il riscontro
 o «valore di              dei dati della rivalutazione eseguita con il valore al
  mercato»                 31 dicembre 2019.

I valori iscritti in bilancio dopo rivalutazione                     Gli amministratori e il collegio
non possono superare i quelli effettivamente                         sindacale devono annotare e
attribuibili ai beni in relazione:                                   motivare nelle loro relazioni:
▪ alla loro consistenza;                                              ▪ i      criteri   seguiti    nella
▪ alla loro capacità produttiva;                                         rivalutazione     delle    varie
▪ all’effettiva      possibilità   di economica                          categorie di beni;
     utilizzazione nell’impresa;                                         e:
nonché ai valori correnti e alle quotazioni                           ▪ attestare che la rivalutazione
rilevate nei mercati regolamentati.                                      non eccede il limite massimo.

                       Giancarlo Modolo – slides n.   33
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                       art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                      La rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere
Metodologie di        attuata contabilmente con uno dei seguenti metodi:
  rilevazione         ▪ rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo
contabile della           fondo di ammortamento;
 rivalutazione        ▪ rivalutazione solo del costo storico del cespite;
                      ▪ riduzione del fondo di ammortamento.

                      Imprese in contabilità ordinaria -> la riserva di
Regime fiscale        patrimonio netto ottenuta dalla rivalutazione costituisce, ai
                      fini fiscali, una riserva in sospensione d'imposta.
del saldo attivo
                      Imprese contabilità semplificata -> possono rivalutare
       di             i beni senza dover osservare alcuna cautela in relazione al
 rivalutazione        saldo attivo. Infatti, si deve ritenere esclusa la tassazione
                      della "riserva" in caso di distribuzione.

                   Giancarlo Modolo – slides n.   34
Rivalutazione dei beni d’impresa
                                                      art. 1, commi 696-704, della L. 160/2019

                        Riserva in sospensione -> si trasforma in riserva di
                        utili tassati.
                       Soggetto IRES -> se viene distribuita la riserva
Se saldo attivo        affrancata:
      viene            ▪ nessuna tassazione sulla società;
                       ▪ tassazione in testa ai soci.
affrancato con
                       Soggetto IRPEF -> se viene distribuita la riserva
 pagamento in
                       affrancata:
unica soluzione
                       ▪ nessuna tassazione sulla società;
  dell’imposta         ▪ nessuna tassazione in testa ai soci.
sostitutiva del
      10%               Non consente il riconoscimento immediato dei valori
                        rivalutati sui beni.

                       Utilizzo per perdite d’esercizio -> non conveniente.

                  Giancarlo Modolo – slides n.   35
Detrazione per gli interventi sulle facciate

          Giancarlo Modolo – slides n.   36
Detrazioni interventi sulle facciate
                                                     art. 1, commi 219-224, della L. 160/2019

                   Non risulta stabilita una data a partire dalla quale i
   Spese           lavori devono essere avviati -> viene fatto solo
documentate        riferimento al “sostenimento” della spesa.
                   Si ritiene pertanto che:
 sostenute
                   ▪ per i privati -> si potrebbe trattare di opere eseguite
  nell’anno            nel 2019, ma pagate nel 2020;
    2020           ▪ per le imprese in contabilità ordinaria -> si dovrà
                       fare riferimento ai lavori ultimati nel 2020.

                   Sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi
Significato di     sulle strutture opache della facciata, su balconi o su
   facciata        ornamenti e fregi.

                   Interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
   Zone            esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata
 agevolabili       esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi
                   del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444.

                 Giancarlo Modolo – slides n.   37
Detrazioni interventi sulle facciate
                                                          art. 1, commi 219-224, della L. 160/2019

                        Compete nella misura pari al 90% (senza limiti di spesa).
 Detrazione
                        Deve risultare ripartita in 10 quote annuali di pari importo
                        nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

                        Pagamenti tramite bonifico “integrato” (su cui la banca
                        applica la ritenuta).

  Modalità              Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori,
  operative             nei casi richiesti.

                        Specificazione nel modello                         Redditi   dei   dati   catastali
                        dell’immobile interessato.

Si ritiene che la detrazione del 90% dovrebbe spettare anche se le facciate non
riguardano i condomìni (es.: ville private e villette a schiera), a prescindere dalla
categoria catastale dell’immobile.

                      Giancarlo Modolo – slides n.   38
Auto aziendali in uso promiscuo ai
      lavoratori dipendenti

      Giancarlo Modolo – slides n.   39
Auto aziendali in uso promiscuo
                                                art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019

                Uso esclusivamente aziendale del veicolo -> non si
                configura reddito imponibile.

                Utilizzo promiscuo (privato e aziendale) del veicolo
                aziendale -> reddito tassabile in capo all’utilizzatore è
                quantificato in misura forfetaria.
 Tipologie di
   utilizzo     Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale ->
  dell’auto     reddito tassabile in capo all’utilizzatore è determinato in
                riferimento al valore normale del bene.

                Utilizzo per motivi di lavoro del veicolo di proprietà del
                dipendente -> il lavoratore ha diritto al rimborso non
                tassato delle spese sostenute, in relazione alle tariffe Aci e in
                base alla percorrenza effettuata.

                Giancarlo Modolo – slides n.   40
Auto aziendali in uso promiscuo
                                                   art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019

                     Regola generale -> si deve assumere una percentuale
                     dal 25% al 60% (in funzione delle emissioni di anidride
                     carbonica) dell’importo corrispondente a una
                     percorrenza annua convenzionale di 15.000
   Valore            chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di
                     esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora
  Forfetario
                     entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero delle
                     Finanze, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta
 (art. 51, c. 4,     Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo
  lett. a), del      d’imposta successivo.
      Tuir)
                     Attenzione -> è stata confermata l’operatività della
                     disciplina vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli
                     concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30
                     giugno 2020 (aliquota del 30%).

                   Giancarlo Modolo – slides n.   41
Auto aziendali in uso promiscuo
                                               art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019

                 Regola -> deducibile il 70% dei costi, senza alcun limite
                 di spesa.
   Veicoli
 concessi in
     uso         Attenzione -> percentuale di deducibilità deve essere
 promiscuo       applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli
    per la       predetti -> se costi auto sono pari a € 1.000 (comprensivi
  maggior        di fringe benefit) -> deduzione complessiva uguale a € 700
  parte del      (Circ. Ag. Entrate 18.6.2008, n. 47/E, p. 5.1), tenendo
   periodo       presente che la percentuale di deducibilità si applicata
 d’imposta       all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli, senza
                 applicare le limitazioni di deducibilità previste all’art. 164,
                 c. 2, lett. b), del Tuir.

               Giancarlo Modolo – slides n.   42
Auto aziendali in uso promiscuo
                                                    art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019

                                  veicoli con valori di emissione di CO2 non
                                  superiore a 60g/km -> 25% dell’importo
  Veicoli concessi                corrispondente a una percorrenza convenzionale di
 in uso promiscuo                 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo
 ai dipendenti con                chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle
 contratti stipulati              nazionali dell’ACI
 dall’1 luglio 2020
                                  veicoli con valori di emissione di CO2 superiori
 -> la percentuale                a 60 g/km ma non a 160g/km -> la predetta
 individuativa del                percentuale è pari al 30%
   fringe benefit
  varia a seconda                 veicoli con valori di emissione di CO2 superiori
    del livello di                a 160 g/km ma non a 190 g/km -> la predetta
                                  percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50%
    emissioni di
                                  a decorrere dal 2021
      anidride
   carbonica ->                   veicoli con valori di emissione di CO2 superiore
                                  a 190 g/km -> la predetta percentuale è pari al
                                  50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021

                    Giancarlo Modolo – slides n.   43
Detrazione Irpef 19% - Regole operative

         Giancarlo Modolo – slides n.   44
Detrazione Irpef 19%
                                                    art. 1, comma 629, della L. 160/2019

                Dal 1° gennaio 2020 -> le detrazioni previste dall’art. 15
                del Tuir spettano:
                ▪ per l’intero importo dell’onere sostenuto –> se il
                   reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
   Regola       ▪ per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo
                   di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
                   € 120.000 -> se il reddito complessivo supera € 120.000;
                tenendo presente che se il reddito complessivo supera 240.000
                euro, le detrazioni non spettano.

                Sono esclusi:
                ▪ gli oneri di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 1-ter dell’art. 15 TUIR
Oneri esclusi     (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di
                  mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e
   dalla          interessi per mutui ipotecari per costruzione e
pametrazione      ristrutturazione abitazione principale);
                ▪ le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto
                  all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

                Giancarlo Modolo – slides n.   45
Detrazione Irpef 19%
                                                    art. 1, comma 629, della L. 160/2019

                Ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del
                19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni
   Requisiti    normative spetta a condizione che l’onere risulti sostenuto con
      per       versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di
 la fruizione   pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di
     della      debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
 detrazione     Escluse -> le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e
     Irpef      di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni
                sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture
                private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
                Sono esclusi:
                ▪ gli oneri di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 1-ter dell’art. 15 TUIR
Oneri esclusi     (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di
                  mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e
   dalla          interessi per mutui ipotecari per costruzione e
pametrazione      ristrutturazione abitazione principale);
                ▪ le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto
                  all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

                Giancarlo Modolo – slides n.   46
Proroga del costo fiscale
dei terreni e delle partecipazioni

     Giancarlo Modolo – slides n.   47
Rivalutazione partecipazioni
                                                     art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

                 ▪    persone fisiche -> per operazioni non rientranti
   Soggetti           nell’esercizio di attività d’impresa;
                 ▪    società semplici e soggetti a esse equiparate;
  interessati
                 ▪    enti non commerciali -> per operazione da cui deriva il
      alla            reddito non rientrante nell’ambito dell’esercizio di impresa;
rivalutazione    ▪    soggetti non residenti -> per plusvalenze derivanti dalla
     delle            cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
partecipazioni        residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni (salvi
                      disposti Convenzioni).

Partecipazioni   Rideterminazione costo o valore di acquisto delle partecipazioni
 intestate a     a condizione che il soggetto fiduciante rientri tra i soggetti
  fiduciarie     predetti.

                 Giancarlo Modolo – slides n.   48
Rivalutazione partecipazioni
                                                        art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

                          Si devono ritenere partecipazioni rivalutabili:
                          ▪ le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
                          ▪ le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di
 Partecipazioni             società non rappresentate da titoli (quote di srl o di
    rientranti              società di persone);
   nell’ambito            ▪ i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite
dell’agevolazione           le predette partecipazioni (es.: diritti di opzione,
                             warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
                          N.B.: si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se
                                attribuiscono al possessore il diritto di acquistare
                                partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati”.

                          rideterminazione costo o valore di acquisto delle
Partecipazioni in         partecipazioni può riguardare anche quelle in una società
società semplici          semplice, poiché la cessione a titolo oneroso rientra nella
                          disciplina dei capital gain.

                    Giancarlo Modolo – slides n.   49
Rivalutazione partecipazioni
                                                         art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

                           Deve risultare posta in essere mediante:
                           ▪ redazione e giuramento di un’apposita perizia di stima,
 Rivalutazione
                             da parte di un soggetto abilitato entro il 30.6.2020;
 partecipazioni
                           ▪ versamento in autoliquidazione da parte del
  non quotate
                             contribuente di un’imposta sostitutiva sul valore
                             risultante dalla perizia.

Soggetti abilitati         ▪ professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti;
a redazione della          ▪ professionisti iscritti nel registro dei revisori legali;
     perizia               ▪ periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio.

                           Se predisposta per conto:
                           della società (o associazione o ente) nella quale si detiene la
                           partecipazione -> spesa deducibile per quote costanti
   Costo della
                           nell’esercizio e nei quattro successivi;
     perizia               di tutti, o di alcuni, dei possessori delle azioni o quote rivalutate
                           -> spesa incrementa valore di acquisto della partecipazione, in
                           proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno.

                     Giancarlo Modolo – slides n.   50
Rivalutazione partecipazioni
                                                        art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

 Rivalutazione            Sussiste possibilità di procedere a rideterminare costo o
    parziale              valore di acquisto anche solamente per una parte della
 partecipazioni           partecipazione posseduta (vedere: circ. Agenzia delle
  non quotate             entrate 31.1.2002, n. 12).

                          Contribuente che procede nuovamente a rivalutare:
                          ▪ non è tenuto a corrispondere le rate ancora pendenti
                            della precedente rivalutazione;
                          ▪ può procedere allo scomputo dell’imposta sostitutiva
    Scomputo                già versata da quella dovuta per nuova rivalutazione.
   dell’imposta           esempio:
  sostitutiva già         ▪ imposta sostitutiva dovuta all’1.1.2019 = € 6.000;
precedentemente           ▪ prima rata versata entro il 30.6.2019 = € 2.000;
   corrisposta            ▪ imposta dovuta per partecipazioni all’1.1.2020 = €
                            11.000;
                          ▪ imposta da versare: € 11.000 – € 2.000 = € 9.000;
                          ▪ entità rata = € 3.000 (+ interessi per seconda e
                            terza).

                    Giancarlo Modolo – slides n.   51
Rivalutazione partecipazioni
                                                          art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

  PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE                                                   11%

    POSSESSO           REDAZIONE
                        PERIZIA

     1.1.2020           30.6.2020

                                           PAGAMENTO                   PAGAMENTO          PAGAMENTO
                                            SALDO O                     SECONDA             TERZA
                                           PRIMA RATA                     RATA               RATA

                                              30.6.2020                 30.6.2021           30.6.2022

  Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del
  3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

                      Giancarlo Modolo – slides n.   52
Rivalutazione partecipazioni
                                                        art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

   Esempio dilazione – imposta sostitutiva dovuta ->                                    € 9.000,00

                                                                  Interessi
     Data       Ammontare imposta                                                   Ammontare della
  versamento        dovuta                                                            rata o quota
                                                             %           Importo

   30.6.2020         € 3.000.00                               -           0,00          € 3.000.00

   30.6.2021         € 3.000.00                              3%          € 90,00        € 3.090.00

   30.6.2022         € 3.000.00                            3% x 2        € 180,0        € 3.180.00

 N.B.: imposta sostitutiva dovuta compensabile con il modello F24 con crediti
       d’imposta o contributivi disponibili (art. 17 del D.Lgs. 9.7.97 n. 241).

                    Giancarlo Modolo – slides n.   53
Rivalutazione terreni
                                                        art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

                          coloro che possono conseguire plusvalenze immobiliari su
                          terreni e cioè:
                          ▪ persone fisiche, per le operazioni estranee all'esercizio
     Soggetti               di attività d'impresa;
 interessati alla         ▪ società semplici e società e associazioni a esse
rivalutazione dei           equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir (ad esempio,
      terreni               società di fatto che non abbiano per oggetto l'esercizio
                            di attività commerciali);
                          ▪ enti non commerciali, per le operazioni realizzate al di
                            fuori dell'attività commerciale eventualmente esercitata.

                          imprenditori agricoli individuali o costituiti in forma di
 Imprenditori             società semplice possono risultare interessati alla
   agricoli               rivalutazione, in relazione ai terreni edificabili posseduti
                          alla data dell’1 gennaio 2020.

                    Giancarlo Modolo – slides n.   54
Rivalutazione terreni
                                                     art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

                       tutti i terreni -> indipendentemente dalla destinazione
                       urbanistica, e cioè i terreni:
                       ▪ per i quali gli strumenti urbanistici generali adottati dal
                          Comune indicano una destinazione edificatoria,
                          suscettibili di generare plusvalenze;
    Terreni
                       ▪ a destinazione agricola o non edificatoria, suscettibili
  rivalutabili
                          di generare plusvalenze;
                       ▪ lottizzati od oggetto di opere intese a renderli
                          edificabili da parte del contribuente, suscettibili di
                          generare plusvalenze;
                       ▪ se espropriati, suscettibili di generare plusvalenze.

                       Sono rivalutabili tutti i terreni posseduti, a titolo di
 Requisito del
                       proprietà o altro diritto reale, alla data dell’1 gennaio
  possesso
                       2020.

                 Giancarlo Modolo – slides n.   55
Rivalutazione terreni
Rivalutazoni terreni
                                                           art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019
                             soggetto incaricato della perizia deve essere individuato
                             tra gli iscritti all’Albo;
                             ▪ degli ingegneri;
                             ▪ degli architetti;
     Soggetto                ▪ dei geometri;
 incaricabile della          ▪ dei dottori agronomi;
      perizia                ▪ degli agrotecnici;
                             ▪ dei periti agrari;
                             ▪ dei periti industriali con specializzazione edile;
                             nonché nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso le
                             Camere di commercio.

     Termine
                             La redazione e il giuramento della perizia inerente ai
   predazione e
                             terreni posseduti alla data dell’1 gennaio 2020 deve
 giuramento della
                             avvenire entro il 30 giugno 2020.
      perizia

                       Giancarlo Modolo – slides n.   56
Rivalutazione terreni
Rivalutazioni terreni
                                                            art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

                              Valore di perizia del terreno -> costituisce valore
                              normale minimo di riferimento ai fini:
 Cessione terreno             ▪ delle imposte sui redditi,
 a prezzo inferiore           ▪ dell’imposta di registro;
    al valore di              ▪ dell’imposta ipotecaria e catastale.
       perizia
                              Se terreno risulta ceduto a un prezzo inferiore al
    (orientamento             valore di perizia -> salvo casi particolari (es.:
      superato?)              esproprio) -> effetti rivalutazione vengono meno ->
                              plusvalenza si computa in relazione al costo fiscale
                              anteriore alla rivalutazione.

                              Se il contribuente si avvale del valore rideterminato deve
   Alternativa al             necessariamente indicarlo nell’atto di cessione anche se il
      predetto                corrispettivo è inferiore, in modo che le imposte di
   orientamento               registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul
                              valore di perizia indicato nell’atto di trasferimento.

                        Giancarlo Modolo – slides n.   57
Rivalutazione terreni
Rivalutazioni terreni - sintesi
                                                             art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

    TERRENI QUALSIASI DESTINAZIONE URBANISTICA                                                      11%

          POSSESSO               REDAZIONE
                                  PERIZIA

           1.1.2020                30.6.2020

                                            PAGAMENTO                    PAGAMENTO          PAGAMENTO
                                             SALDO O                      SECONDA             TERZA
                                            PRIMA RATA                      RATA               RATA

                                               30.6.2020                   1.7.2021           30.6.2022

     Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del
     3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

                         Giancarlo Modolo – slides n.   58
Rivalutazione terreni
Rivalutazioni terreni - sintesi
                                                          art. 1, commi 693-694, della L. 160/2019

     Esempio dilazione – imposta sostitutiva dovuta ->                                   € 3.000,00

                                                                    Interessi
        Data      Ammontare imposta                                                   Ammontare della
     versamento       dovuta                                                            rata o quota
                                                               %           Importo

     30.6.2020         € 1.000.00                               -           0,00          € 1.000.00

     30.6.2021         € 1.000.00                              3%          € 30,00        € 1.030.00

     30.6.2022         € 1.000.00                            3% x 2         € 60,0        € 1.060.00

   N.B.: imposta sostitutiva dovuta compensabile con il modello F24 con crediti
         d’imposta o contributivi disponibili (art. 17 del D.Lgs. 9.7.97 n. 241).

                      Giancarlo Modolo – slides n.   59
Grazie
                                                         per
                                                    l’attenzione
                                                     prestata …
 Giancarlo Modolo – Milano
Email -> gcm@studiomodolo.it

                Giancarlo Modolo – slides n.   60
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