Consiglio Nazionale dei Geologi - Dall' 11 al 14 aprile 2020
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Quotidiano Data 11-04-2020 ~ ~1 Quoridia deno ~ rww~ mrlma loi Pagina Foglio 6 1 La solidarietà per far fronte all'emergenza coronavirus, non si fermano le donazioni ordini professionali.: raccolta da i6Omila curo AVELLINO- Raggiunge quota E l'Unpli impegna oltre 102mila euro per l'acquisto perverranno saranno girate sul 106mila euro la raccolta di fondi conto corrente dell'Azienda Ospe- attivata dagli OrdiniProfessiona- di 550 video laringoscopi, 5300 mascherine FFP2 daliera Giuseppe Moscati. li irpini per sostenere l'Ospedale Per chi volesse dare il proprio so- "Moscati" di Avellino, impegnato dine Provinciale dei Dottori Fino ad oggi sono stati già impe- stegno all'iniziativa i riferimenti in prima linea nell'emergenza Co- Agronomi e Forestali, l'Ordine gnati oltre 102mila euro per l'ac- del Conto Corrente sono: ronavirus. dei Geologi della Campania, l'Or- quisto di 550 video laringoscopi, Banco Bpm - Dip 1470 Avellino La raccolta è nata dall'iniziativa dine dei Periti Industriali e Fedeli- 5300 mascherine FFP2 e due si- N.Conto 010642 dell'Ordine professionale dei Dot- farma. sterni di monitoraggio per riani- Intestato a: Ordine dei Dottori tori Commercialistie degli Esper- Anche l'Unpli(Unione Nazionale mazione. Commercialistie Esperti Contabi- ti Contabili di Avellino con il Con- delle Pro Loco) Avellino, guidata Nei prossimi giorni sarà deciso, li di Avellino(incaricato) siglio Notarile di Avellino, gli Or- dal Presidente Giuseppe Silve- sempre in sintonia con la direzio- Codice Swift BAPPIT21E70 dini Professionali di Avellino dei stri, ha deciso di far arrivare il ne generale dell'Ospedale Mosca- Codice Iban ITO3 G 05034 15100 Medici, degli Avvocati, degli In- suo contributo a conferma dello ti, l'utilizzo della restante quota. 000000010642 gegneri, dei Consulenti del Lavo- spirito di partecipazione e impe- Gli acquisti saranno in ogni caso Causale: Emergenza Coronavi- ro, degli Architetti e dei Farmaci- gno che ha animato da subito il ultimati entro il 17 aprile. rus. sti, il Collegio dei Geometri, l'Or- territorio provinciale. Le somme che successivamente La raccolta resta aperta. a1d 011> COBONAVIRUS AVê1tIN0 ~~ Assalto alle provviste e controlli , .,.,,,,,Kamwdi,u..,d,aah,pyd.,~sai E„~,r.,r+~„a, :=:x~ mie 024697 Poste riapre 22s,erliglistao.gte ia-c Ritaglio stampa uso esclusivo del riproducibile. ERRO . ad destinatario, non Ordine Nazionale Geologi
LA NAZIONE Quotidiano Data 11-04-2020 Pagina 3 La Spezia Foglio 1 Il geologo: «Effetto frana da monitorare» Malgarotto avverte: «Prima di dare corso alla nuova costruzione del ponte occorre studiare bene i movimenti della collina» mente i colleghi che hanno lavo- ALBIANO MAGRA rato in zona avranno anche altre informazioni e dettaglio. La mali-denuncia di Walter Mo- Come spiegare il fuori-piom- retti è partita ieri mattina, con bo della spalla se non per ef- Pec, all'indirizzo del sindaco di fetto di una spinta laterale? Aulla, del prefetto e del procura- «L'inclinazione della spalla po- tore della Repubblica di Massa. trebbe essere anche legata al fe- L'imprenditore ed ex consiglie- nomeno alluvionale, le ipotesi re consigliere comunale di Aulla possono esser molte; senza so- che nel maggio del 2011 lanciò l'allarme-frana, dopo l'intervista a La Nazione, ha rilanciato per DOSSIER vie formali la sua tesi: «Il crollo Foto e relazione del ponte di Albiano è riconduci- bile alla prevalenza della spinta sui sopralluoghi indotta dal movimento della col- inviate anche a lina di Caprigliola sull'azione di sindaco e prefetto contrasto costituita dal peso del traffico veicolare: venuto pralluoghi non mi sento di sbi- meno quest'ultimo si è rotto de- lanciarmi. Dico però una co- finitivamente l'equilibrio preca- sa...» rio i cui indizi erano già percepi- Cioè? bile dalle lesioni riscontrate sul- «Prima di procedere alla rico- le strutture, indizi sottovaluta- struzione del ponte dovrà co- ti». munque essere approfondito il Walter ha corredato il suo argo- tema della frana sulla collina di mentare con foto e testo. E ora Caprigliola». dice: «Credo che una verifica La 'spalla' del ponte disassata e segnalata.nel 2011 come indizio di pressioni anomale; il geologo Carlo Malgarotto Non si sente di muovere rilievi sulla frana si imponga non tanto in ordine all'esito tranquilliz- e non solo per risalire ad even- zante dei rilievi dell'Anas? tuali responsabilità dasottovalu- riporta alla complessità delle va- «Le suggestioni che ci ha dato Che dicono? «Al momento non dispongo di tazione del fenomeno, ma co- lutazioni tecniche che si posso- ci portano verso un ruolo non se- «A monte della stazione, infatti, dati sufficienti per trarre delle me passaggio propedeutico al- no fare dove, almeno apparente- condario dell'inclinazione,"fuo- è presente una grossa frana, Ma al di là del caso specifico è la realizzazione auspicata del mente, non c'è una causa scate- ri piombo", del muro della spal- con velocità di movimento rela- bene riflettere su un concetto». nuovo ponte la del ponte lato Caprigliola os- tivamente bassa, che potrebbe, Quale? nante del crollo così evidente». Intanto Carlo Malgarotto, ex servata, documentata e segnala- in linea teorica, apportare una «In questo periodo in cui siamo I rilievi dei geometra Moretti? presidente dell'Ordine dei geo- ta nel 2011». notevole spinta sul manufatti, ta- tutti concentrati sulla pandemia logi e autore di numerose peri- Dunque? le movimento però sembra esse- non possiamo dimenticare che i zia in materia di dissesto,dopo ESPOSTO IN PROCURA «Non è possibile al momento fa- re concentrato poco più a Nord; fenomeni geologici non sono in l'impegno assunto ieri a studia- L'ex consigliere re alcuna affermazione certa come si desume da una prima quarantena, bisogna tenere co- re il tema proposto da Moretti, è senza sopralluoghi, prove e mi- valutazione effettuata attraver- munque alta la guardia, noi ci Walter Moretti,che surazioni, tuttavia si può fare ri- so i dati satellitari; la strada e la siamo». approdato alle prime considera- zioni. nel 2011 lanciò l'Sos, ferimento alle cartografie uffi- spalla del ponte non mostrano Corrado Ricci «I crollo del ponte di Albiano ci torna alla carica ciali e ai dati satellitari». movimenti significativi. Sicura- O RIPRODUZIONE RISERVATA 024697 6ohmM.M.~neM+ Oow Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Ordine Nazionale Geologi
Settimanale Data 11-04-2020 55 IqtIhccr NOTIZIE Pagina Foglio 1 Incubo finito dopo le frane della fine dello scorso anno Villeneuve, arriva il collaudo Tornano a casa sedici persone L'elicottero al lavoro sulla frana di Villeneuve: dopo il disgaggio del materiale roccioso e la costruzione delle barriere da ieri il borgo non è più considerato zona rossa VILLENEUVE (dfo) Dalle 18.30 di ieri, venerdì 10, Villeneuve non ha più la zona rossa. Alle 18 è stato effettuato il collaudo delle barriere contenitive volute dai geologi della Regione per mettere in sicurezza il borgo del paese. Dopo le prove del giorno prima, giovedì 9, gli ultimi test hanno dato responso positivo e quindi il sindaco Bruno Jocallaz ha potuto procedere alla revoca delle ordinanze in vigore dal 27 dicembre scorso, il giorno in cui una prima frana aveva interessato il paese, per fortuna senza procurare danni alle persone. "Finalmente siamo in grado di dare una buona notizia ai nostri concittadini. - dichiara soddisfatto Bruno Jocallaz - Penso che un miglior regalo pasquale non potevamo farcelo". Nella serata di ieri, quindi, sono rientrate nelle proprie abitazioni sedici persone: dopo le diciassette che avevano potuto tornare a casa già a metà gennaio mancano all'appello quindi gli ultimi tre nuclei familiari - per un totale di sei abitanti - che però dovranno ancora aspettare: le loro proprietà, infatti, erano state danneggiate dalla frana. E' stata una settimana frenetica, a Villeneuve. Perché con il tempo perso nelle settimane scorse a causa del Co- ronavirus - prima con la chiusura dei cantieri, poi con l'impossibilità dei tecnici e degli operaoi della ditta appaltatrice di recarsi in cantiere - il rischio che le ultime operazioni formali sulle barriere potessero slittare alla settimana prossima erano forti. Invece, per fortuna, tutto è andato per il meglio. Giovedì 9 aprile è stata scritta una PA6QIIA DI RESURREZIONE pagina importante della lunga vicenda di Villeneuve: terminati i lavori, le prove di collaudo hanno evidenziato che le barriere di contenimento costruite sulla Becca non presentano problemi di sorta. Ieri, infine, il collaudo vero e proprio, al termine del quale è stata ufficialmente chiusa la zona rossa di Villeneuve e riaperto il traffico su via Pierino 024697 Chanoux, che collega il borgo al campo sportivo. º1101 FARE LA SPESA direttomente DA CASA TUA . Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Ordine Nazionale Geologi
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Emergenza COVID-19: Da oggi riaprono negozi, attività produttive ed industriali 14/04/2020 Entra in vigre oggi il Decreto del Presidente del Consiglio 10 aprile 2020 con cui viene estesa l’apertura delle attività commerciali e delle attività produttive ed industriali. Le novità sono riscontrabili negli allegati al dPCM 10/04/2020 e nello specifico negli allegati 1, 2 e 3 dello stesso. Per quanto concerne le attività commerciali, le novità sono riscontrabili confrontando l’allegato 1 al dPCM 11/03/2020(che da oggi cessa di produre effetti) e l’allegato 1, appunto del dPCM 10/04/2020 e consistono nella riapertura delle seguenti attività: 1. Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria 2. Commercio al dettaglio di libri 3. Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati Mentre continua ad essere aperto il commercio al dettaglio delle attività già aperte riscontrabili nell’allegato 1 al dPCM 11/03/2020 (che da oggi cessa di produre effetti) che sono le eguenti: 1. Ipermercati 2. Supermercati 3. Discount di alimentari 4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2) 8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (Codice Ateco: 47.4) 10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 14. Farmacie 15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 1/2
23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Nessuna novità relativamente ai servizi per la percona che è possibile rilevare nell’allegato 2 al dPCM 10/04/2020 che è identico all’allegato 2 al dPCM 11/03/2020 (che da oggi cessa di produre effetti) ed in cui sono riportati i seguenti servizi: 1. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 2. Attività delle lavanderie industriali 3. Altre lavanderie, tintorie 4. Servizi di pompe funebri e attività connesse Notevoli novità invece per quanto concerne le attività produttive industriali e commerciali in quanto l’allegato 3 al dPCM 10/04/2020 continene alcune novità rispetto alle attività già presenti nell’allegato 1 al dPCM 22/03/2020 (che da oggi cessa di produre effetti) successivamente modificato dall’allegato 1 al Decreto del Ministero dello sviluippo economico 25/03/2020. Le novità consistono, nell’inserimento nell’elenco che da oggi sono aperte, delle seguenti nuove attività: 1. Silvicoltura ed utilizzo aree forestali (Codice Ateco 2) 2. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (Codice Ateco 16 che contine all’interno il Codice ateco 16.24 contenuto nell’allegato 1 al dPCM 22/04/2020) 3. Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili (Codice Ateco 25.73.1) 4. Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche (Codice Ateco 26.1) 5. Fabbricazione di computer e unità periferiche (Codice Atecco 26.2) 6. Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (Codice Ateco 46.49.1) 7. Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura (Codice Ateco 46.75.01) 8. Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione (Codice Ateco 81.3) 9. Organizzazioni e organismi extraterritoriali (Codice Ateco 99) Ovviamente resta confermata l’apertura di tutte le attività riportate nell’allegato 1 al citato DM MISE 25/03/2020. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: EDILIZIA Coronavirus Documenti Allegati DPCM 10/04/2020 DPCM 11/03/2020 DPCM 22/03/2020 DM 25/03/2020 2/2
Covid-19 ed Efficacia temporale del Permesso di costruire: i termini della sospensione 14/04/2020 All'interno del permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. In particolare, dal rilascio del titolo edilizio l'avvio dei lavori non può superare i 12 mesi, mentre l'ultimazione i 3 anni. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. In tempi di Coronavirus Covid-19 una delle domanda che più spesso arriva in redazione è come faccio in caso di permesso di costruire che mi scade in questo periodo di sospensione forzata dei lavori? Per rispondere a questa domanda non sarebbe dovuto servire un decreto urgenti del Governo, ma solo sufficiente conoscere il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che all'art. 15, oltre a definire l'efficacia temporale del permesso di costruire e la sua decadenza, circoscrive anche i casi in cui è possibile richiedere una proroga del titolo edilizio. In particolare, l'art. 15, comma 2 del Testo Unico Edilizia conferma la possibilità di proroga dei termini che può essere accordata, con provvedimento motivato, dall'amministrazione nei seguenti casi: per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori; quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. L'attuale caso di Coronavirus Covid-19 sarebbe rientrato nel primo punto ovvero "fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso". La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza La suddetta proroga, però, va richiesta all'amministrazione che la deve accordare. L'art. 105 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. #CuraItalia) ha previsto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Sospensione che al momento va dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Proroga del permesso di costruire: la sentenza del Consiglio di Stato Sull'argomento proroga del permesso di costruire è intervenuto recentemente anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2206 dell'1 aprile 2020 che ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una decisione dei giudici di primo grado che avevano rigettato il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di un Comune che aveva rigettato l’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di una concessione edilizia. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato l'orientamento giurisprudenziale per il quale “i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio”. 1/2
Tale orientamento conferma anche un secondo principio per il quale l'amministrazione non deve trincerarsi unicamente sugli aspetti "formali" della richiesta di proroga, ovvero sulla sua tardiva presentazione, in quanto vanno valutati opportunamente i fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori e la tardiva presentazione dell’istanza di proroga. Anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione, grava in capo all’amministrazione l’indagine sull’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, nell’esecuzione delle opere, oggetto di concessione edilizia, secondo la scansione cronologica dei lavori come originariamente divisata. Opinare diversamente significa restituire credito ad una concezione formalistica e burocratica dell’azione amministrativa, antitetica ai criteri di economicità e di efficienza che oramai, ex artt. 1 e ss l. 241/90, governano l’attività amministrativa. Nel caso di specie, nonostante le comunicazioni inviate dall’appellante e la relazione tecnica allegata, il Comune non ha preso in esame né formulato alcuna specifica motivazione sullo svolgimento diacronico dei lavori – che va sottolineato hanno avuto ad oggetto opere strutturali del Comune stesso – eseguiti nel corso del tempo preso in considerazione. Per di più, il Comune resistente non ha nemmeno adottato il provvedimento di decadenza del titolo edilizio, non affatto supplito dal diniego di sospensione del termine d’esecuzione oggetto d’impugnazione. L’omessa tempestiva adozione dell’atto, stante la natura dichiarativa della decadenza –insistentemente sottolineata dall’amministrazione resistente – lungi dall’esimere dal dovere di assumere tempestivamente ed espressamente il relativo provvedimento, comporta sul piano tecnico giuridico che non s’è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore: ossia non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio. Ovverosia non è mai stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza del titolo edilizio. Conseguentemente, s’è ingenerato nella cooperativa appellante il legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo edilizio, che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata. Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001 Documenti Allegati Sentenza Consiglio di Stato 1 aprile 2020, n. 2206 Link Correlati Speciale Testo Unico Edilizia Decreto Cura Italia 2/2
Ristrutturazioni edilizie e Bonus casa 2020: tutti gli interventi soggetti all’obbligo di invio all’ENEA 14/04/2020 Ristrutturazioni edilizie e Bonus casa 2020: l'Enea ha aggiornato l'elenco degli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazione fiscale (bonus casa), confermata fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020), soggetti all’obbligo di invio all’ENEA. Ristrutturazioni edilizie e Bonus casa 2020: tutti gli interventi soggetti all’obbligo di invio all’ENEA La seguente tabella, aggiornata al 30 marzo 2020, sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16 bis del DPR n. 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA. Componenti e tecnologie Tipo di intervento Strutture edilizie riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; Infissi riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologici installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe
Decreto Liquidità: chiarimenti dall'Agenzia dell'Entrate sulle principali misure fiscali del decreto legge n. 23/2020 14/04/2020 Ecco i primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. Decreto liquidità). Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate oltre a chiarire alcune delle principali misure di natura fiscale, ha anche risposto ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l'ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l'applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell'attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730. Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole La Circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell'Iva e alla deduzione del costo sostenuto. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette. Disciplina del credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro Inizialmente introdotto col decreto #CuraItalia, l'ambito oggettivo di applicazione di tale credito d'imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col decreto liquidità. A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti. Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell'imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020
Beneficiari: con riferimento all'ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che: vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale. in attesa dell'operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d'impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente. Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell'anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell'imputazione dell'operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Estensione ai ricavi e compensi La Circolare dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall'impresa non sia rilevanti ai fini dell'IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione. Metodo previsionale per il versamento degli acconti La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale - in ragione della quale non è prevista l'irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l'80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità. Assistenza fiscale a distanza Al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, le Entrate precisano che l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato. © Riproduzione riservata Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate Coronavirus Documenti Allegati Circolare Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E Decreto liquidità
Emergenza COVID-19: Per l’ANAC ’erogazione buoni spesa è esente da CIG 14/04/2020 L’ANAC (autorità Nazionale AntiCorruzione) con la deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto “Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità” e con il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 interviene sull’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG. A seguito di varie richieste pervenute, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto necessaria una precisazione per evitare che vengano appesantiti gli adempimenti burocratici dei Comuni. Il mancato assoggettamento comporterà infatti anche l’esenzione dagli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità. Tracciabilità dei flussi finanziari Già con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fornite nella determina 31/05/2017, n. 556, l’Autorità aveva affermato che la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta e a titolo individuale di contributi a soggetti indigenti, persone in condizioni di bisogno economico oppure finalizzati a progetti educativi. Buoni spesa Voucher sociali Nella delibera n. 313/2020 è affermato, dunque, che “I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari”. Affidamento a soggetti terzi Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità. Acquisizione diun CIG semplificato in caso di affidamento a terzi Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità. Si evidenzia, inoltre, che le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che vada oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Tag: LAVORI PUBBLICI ANAC CIG Coronavirus Documenti Allegati Delibera 9 aprile 2020 Comunicato 9 aprile 2020 Ordinanza 29/03/2020, n. 658 Determina 31 maggio 2017, n. 556 Link Correlati Speciale Coronavirus COVID-19 https://www.lavoripubblici.it/news/2020/04/LAVORI-PUBBLICI/23590/Emergenza-COVID-19-Per-l-ANAC-l-erogazione-buoni-spesa-esente-da-CIG 2/2
Emergenza COVID-19: Misure per gi esercizi commerciali la cui attività non è sospesa 11/04/2020 Dopo 7 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020 e 1/4/2020) che dal 14 aprile prossimo andranno tutti in pensione e che saranno sostituiti da un unico provvediento e cioè da dPCM 10 aprile 2020, arrivano alcune novità che, in particolare, riguardano gi esercizi cmmerciali la cui attività non è sospesa L’articolo 1, comma 1, letera dd) del dPCM 10/04/2020 All’articolo 1, comma 1, ettera dd) del decreto è precisato che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al decreto stesso. Si tratta di 8 punti in cui sono indicati tra l'altro accessi regolamentati con una persona alla volta per locali sino a 40 metri quadrati e percorsi differenziati per entrata ed uscita. Si tratta di regole che devono essere, certamente applicate alle attivitàcommerciali attualmente aperte ed anche a quelle che riapruranno martedì 14 aprile ed alle altre la cui apertura è stata postecipata. Allegato 5 e misure per gli esercizi commerciali Come già detto le misure per gli esercizi commerciali riportate nell'allegato 5 sono le seguenti: 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5. Le mascherine dovranno essere sempre utilizzate nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. Il decreto del governo aggiorna anche le regole igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 1/2
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Tutto bene tranne un piccolo particolare che, di fatto, potrebbe rendere inapplicabile il citato allegato 5: la non obbligatorietà dell'applicazione dello stesso che è inserito nella citata lettera dd) non come obbligo ma come raccomandazione. Trattandosi di una raccomadazione sarà mai applicato? A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: CRONACA immobili commerciali Coronavirus Documenti Allegati DPCM 10/04/2020 Link Correlati Speciale Coronavirus COVID-19 2/2
Emergenza COVID-19: Task force per la fase 2, il Comitato di esperti in materia economica e sociale 11/04/2020 Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di ieri10 aprile ha annunciato che per la "fase 2" dell'emergenza legata al coronavirus, si avvarrà di un Comitato di esperti in materia economica e sociale. Il Comitato avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l'emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive. Comitato di esperti per la Fase 2 Il Comitato opererà in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico. A presiedere il Comitato sarà il Dott. Vittorio Colao. Componenti del Comitato Il Comitato di esperti è stato nominato con Decreto del Presidente del Consigio dei Ministri 10 aprile 2020 ed i componenti dello stesso sono i seguenti. Elisabetta CAMUSSI Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca” Roberto CINGOLANI Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) Vittorio COLAO Dirigente d’azienda Riccardo Consigliere economico del Presidente del Consiglio - Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia CRISTADORO Giuseppe FALCO Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG) Franco FOCARETA Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” Enrico GIOVANNINI Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata” Giovanni GORNO Presidente di Cassa Depositi e Prestiti TEMPINI Giampiero GRIFFO Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità Filomena MAGGINO Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica - Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza” Mariana Consigliera economica del Presidente del Consiglio - Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University MAZZUCATO College London Enrico MORETTI Professor of Economics at the University of California, Berkeley Riccardo RANALLI Dottore commercialista e revisore contabile
Marino REGINI Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano Raffaella SADUN Professor of Business Administration, Harvard Business School Stefano Avvocato, Presidente Fondazione Buzzi SIMONTACCHI Fabrizio STARACE Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena - Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) Domenico ARCURI Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Angelo BORRELLI Capo Dipartimento Protezione Civile In allegato il Decreto del Presidente del Consigio dei Ministri 10 aprile 2020. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata 36 Tag: CRONACA Coronavirus Documenti Allegati DPCM 10/04/2020 Link Correlati Speciale Coronavirus COVID-19
Coronavirus COVID-19: Con il DPCM 10/4/2020 proroga al 3 maggio e colpo di spugna al pregresso 11/04/2020 E' stato firmato ieri dal Presidente Giuseppe Conte il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con nuove disposizioni che producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020; con l’entrata in vigore del nuovo dPCM un colpo di spugna ai precedenti dpcm e cessano di produrre effetti: il dPCM 8 marzo 2020; il dPCM 9 marzo 2020; il dPCM 11 marzo 2020; il dPCM 22 marzo 2020; il dPCM 1 aprile 2020., mentre i 2 precedenti dPCM 1/4/2020 e 4/4/2020, così come disposto dall’articolo 5, comma 3 del dPCM 8/3/2010 avevano cessato già di produrre effetti dall’8 marzo 2020. Il DPCM 10 aprile 2020 Il nuovo dPCM, di fatto, viene predisposto in riferimento a quanto disposto al’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ha coordinato i precedenti provvedimenti facendone un unico documento rispondente alle misure previste. La Conferenza stampa del Presudente Conte Quì di seguito la Conferenza stampa del Presidente Giuseppe Conte in cui è annunciata la proroga al 3 maggio. Decisione difficile Afferma nel corso della Conferenza stampa il Presidente Giuseppe Conte che si tratta “Una decisione difficile ma una decisione necessaria di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. E’ una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei Ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le Regioni, le Province e i Comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell'industria, con le associazioni di categoria”. “Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti”. “Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo. Dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni di festa. Dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali”, ha proseguito Conte. Nuove aperture a partire dal 14 aprile Con il dPCM 10/04/2020, a partire dal 14 aprile, sarà inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno. Al lavoro per la Fase 2 Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Comitato di esperti guidato da Vittorio Colao Il Comitato, guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico- scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: CRONACA Giuseppe Conte Coronavirus Documenti Allegati DPCM 10/04/2020 Link Correlati Speciale Coronavirus COVID-19
Ecobonus 2020: il nuovo elenco degli interventi ammessi alla detrazione fiscale 11/04/2020 Ecobonus 2020: l'Enea ha aggiornato l'elenco degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ammessi alla detrazione fiscale (ecobonus) confermata fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020). Ecobonus 2020: gli interventi ammessi alla detrazione fiscale La seguente tabella, aggiornata al 26 marzo 2020, sintetizza gli interventi incentivabili con l'Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione. Componenti e tecnologie Aliquota di detrazione SERRAMENTI E INFISSI 50% SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A SERRAMENTI E INFISSI 65% SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A in parti comuni condominiali o tutte le unità del condominio RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI di BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 70% (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 75% (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) 1/2
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 80% (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI 85% (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) BONUS FACCIATE 90% (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio) A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata 2/2
Sanatoria edilizia, quando il comproprietario può richiederla in autonomia? di Paola Mammarella Il Consiglio di Stato spiega in quali casi non è necessario presentare la domanda insieme all’altro proprietario Foto: Roman Motizov © 123RF.com 14/04/2020 – Il comproprietario di un immobile, su cui viene eseguito un intervento senza permesso, può richiedere la sanatoria edilizia autonomamente. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 1766/2020. Sanatoria edilizia, il caso Dopo aver realizzato un intervento senza chiedere preventivamente il permesso di costruire, uno dei due comproprietari dell’immobile aveva presentato, e ottenuto, la sanatoria edilizia.
Un vicino, interessato alla demolizione dell’intervento illegittimo, aveva però chiesto l’annullamento della sanatoria, sostenendo che non fosse regolare perché rilasciata in base alla richiesta di uno solo dei proprietari. Il Tar aveva respinto la richiesta affermando che la sanatoria era stata chiesta dal coniuge comproprietario, responsabile dell’abuso, quindi da un soggetto legittimato, e che l’Amministrazione non era tenuta a pretendere la partecipazione dell’altro proprietario. Sanatoria edilizia, può richiederla il singolo comproprietario La decisione del Tar è stata confermata dal Consiglio di Stato. I giudici hanno spiegato che il titolo abilitativo in sanatoria può essere richiesto dal comproprietario che ha la totale disponibilità del bene. Al contrario, la sanatoria non può essere richiesta autonomamente dal comproprietario che possiede solo una quota dell’immobile, ma che non ha la totale disponibilità dello stesso. Questo perché, agendo per conto proprio, potrebbe danneggiare i diritti e gli interessi degli altri comproprietari. In generale, quindi, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo deve essere presentata congiuntamente da tutti i proprietari. Nel caso esaminato, però, i due comproprietari erano coniugi in regime di comunione legale. Il CdS ha spiegato che, in questa situazione, ciascun coniuge è proprietario per intero e non pro quota. Sulla base di questa distinzione, i giudici hanno ritenuto che il coniuge comproprietario avesse la facoltà di richiedere la sanatoria edilizia senza necessariamente coinvolgere l’altro.
Gare di progettazione in picchiata per colpa del Coronavirus di Paola Mammarella Oice: sospeso il 35% delle gare, il rischio è che alla ripresa non ci saranno progetti da mettere in gara Foto: Andrea De Martin©123RF.com 14/04/2020 – A un mese dall’entrata in vigore delle restrizioni per contrastare l’emergenza sanitaria da coronavirus, sono state sospese o prorogate di 32 giorni, in media, il 35% delle gare per un valore di 12 milioni di euro. Lo rileva l’Oice, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, che teme il blocco degli
appalti quando inizierà la ripresa. Oice, sospese gare di progettazione per 12 milioni di euro Dal 9 marzo al 9 aprile, rileva l’Osservatorio OICE-Informatel, su 324 gare di progettazione (per un importo di 84,6 milioni), ne sono state rettificate (sospese o prorogate) il 34,9% per un importo di circa 12 milioni (il 14,6% del valore totale delle gare del periodo considerato). Oice rileva che delle 324 gare censite, dal 16 al 26 marzo ne sono state prorogate o sospese il 46,4%, mentre dal 27 marzo, data in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha spiegato che le sospensioni previste dal decreto “Cura Italia” si applicano anche agli appalti pubblici, al 9 aprile il calo è di un ulteriore 33,1%. Dal giorno dell’emissione della circolare MIT, si legge nella nota dell’Oice, si è registrato una diminuzione della sospensione delle gare (passate da 11 a 1), mentre il numero delle gare prorogate è passato da 58 (su 151) a 35 (su 112). In media, il periodo di proroga si attesta sui 32 giorni. Presidente Scicolone: ‘non ci saranno progetti da mettere in gara’ Preoccupato il Presidente OICE, Gabriele Scicolone: “Siamo in forte allarme, perché il monitoraggio costante dei bandi che stiamo effettuando ci dice che, fra riduzione della domanda e proroga dei termini delle gare è sparita circa la metà del mercato. Deve essere chiaro a tutti che si rischia che, alla ripartenza, non vi saranno progetti da mettere in gara per affidare i lavori e fare ripartire il settore. Noi siamo operativi con le nostre
società e i nostri studi, ma occorre che le stazioni appaltanti si rendano conto che continuando a prorogare gare mancheranno i progetti da affidare alle imprese, con grave danno per i loro programmi di investimento, l’utilizzo dei fondi europei e, in definitiva, per la collettività”. Per Scicolone, quindi, “ci vuole coraggio e impegno, anche in questa fase difficile: le stazioni appaltanti devono non soltanto aggiudicare le gare in corso, stipulare i contratti e attivarli, ma anche pagare quanto fatto fino ad oggi, accelerare le procedure di approvazione dei progetti rimaste in stand by. Noi siamo a loro fianco per “non fermare le macchine” come abbiamo chiesto anche al Governo con voce unica nell’ambito della Filiera delle costruzioni”.
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