COMUNE DI S. GIOVANNI V.NO

Pagina creata da Claudio Mattioli
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI S. GIOVANNI V.NO
COMUNE DI
S. GIOVANNI V.NO
COMUNE DI S. GIOVANNI V.NO
COMUNE DI
                           S. GIOVANNI V.NO

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL CENTRO STORICO
DI SAN GIOVANNI VALDARNO
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ............................4                             2. DISCIPLINA                                                                 4.DISCIPLINA PER IL CONTRASTO

INDICE
                                                                                            PER LA VENDITA DI PRODOTTI AL                                                 DELL’ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE
         ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.................4                                    DETTAGLIOEFFETTUATO A MEZZO DI                                                NEL CENTRO STORICO E DI ALTRI
                                                                                            APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI                                                 COMPORTAMENTI A TUTELA DEL
         1. DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO                                                    AUTOMATICI) NELL’AMBITO                                                       DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA
         DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE                                                          DEL CENTRO STORICO
         NELL’AMBITO DEL CENTRO STORICO                                                                                                                                   ART. 15 – LIMITAZIONI AGLI ORARI DI
                                                                                            ART. 9 OGGETTO...............................................8                VENDITA E SOMMINISTRAZIONI DI BEVANDE
         ART.3 PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE                                                                                                                             ALCOLICHE.............................................................9
         COMMERCIALE......................................................6                 ART. 10 ATTIVITÀ ESCLUSE DAL PRESENTE
                                                                                            DIVIETO...................................................................8   ART. 16 ULTERIORI MISURE PER LA
         ART. 4 LIMITAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI                                                                                                                           QUIETE PUBBLICA - USO DI IMPIANTI DI
         ATTIVITÀ..................................................................6        ART. 11 DIVIETO DI VENDITA E                                                  DIFFUSIONE SONORA........................................10
                                                                                            SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
         ART. 5 ESCLUSIONE DAI DIVIETI PER LE                                               ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI
         ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI. REGIME                                              AUTOMATICI..........................................................8         5. IL DECORO URBANO NEL CENTRO
         TRANSITORIO.........................................................7                                                                                            STORICO
                                                                                            ART. 12 LIMITAZIONI ALL’ORARIO DI
         ART. 6 VENDITA BEVANDE SUPER ALCOLICHE                                             APERTURA E CHIUSURA DELLA VENDITA DI                                          ART. 17 TUTELA DEL DECORO URBANO.....10
         - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE NUOVE                                           PRODOTTI AL DETTAGLIO (SIA ALIMENTARI
         ATTIVITÀ.......................................................................7                                                                                 ART. 18 DEROGHE............................................10
                                                                                            CHE NON ALIMENTARI) EFFETTUATO A
         ART. 7 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE                                                    MEZZO DI APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI
         ATTIVITÀ ECONOMICHE.......................................7                        AUTOMATICI) NELL’AMBITO DEL CENTRO                                            6. SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
                                                                                            STORICO.................................................................8
         ART. 8 CURA E CUSTODIA E                                                                                                                                         ART. 19 SANZIONI.............................................11
         MANTENIMENTO DEL DECORO DEI LOCALI                                                 ART. 13
                                                                                            ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI..................8                              ART. 20 CLAUSOLA GENERALE DI
         COMMERCIALI NON OCCUPATI.........................7
                                                                                                                                                                          COORDINAMENTO...............................................11

                                                                                            3. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE                                                ART. 21 – NORMA TRANSITORIA..................11
                                                                                            TEMPORANEE NEL CENTRO                                                         ART. 22 – NORMA FINALE..............................11
                                                                                            ART.14 DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI
                                                                                            ED INIZIATIVE TEMPORANEE.............................9
4

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ                                     3. In particolare il presente Regolamento mira a mi-            creano disturbo negli altri cittadini;
                                                              gliorare le condizioni di vivibilità del Centro Storico,        • dell’igiene, mediante il contrasto all’abbandono di
1. L’Amministrazione, con il presente Regolamento,            soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono             rifiuti;
intende perseguire la tutela del Centro Storico di            le attività di somministrazione di bevande e alimenti           • della libertà di iniziativa e dell’attività economica
San Giovanni Valdarno, area di pregio ed interesse            e maggiori i problemi creati dall’afflusso di persone.          privata.
storico ed architettonico della città, attraverso una         Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la con-
generale lotta al degrado contro quegli elementi e            divisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di
quei comportamenti che portano alla lesione di inte-          interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle         ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
ressi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza,    istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività
la quiete pubblica e la tranquillità delle persone ed il      economiche e dei residenti, nel rispetto:                     1. Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare
decoro urbano.                                                  • della vivibilità dei cittadini intesa come l’insieme      le caratteristiche, il decoro e l’identità dei luoghi di
                                                                dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo        particolare pregio ed interesse storico, artistico, ar-
2. Con il presente Regolamento si intende altresì               all’armonioso vivere comune, nel rispetto reciproco         chitettonico e ambientale della città, si applica, salvo
salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere              e nel corretto svolgimento delle proprie attività;          che sia previsto diversamente, all’interno del Centro
gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro              • della quiete e della tranquillità delle persone,          Storico di San Giovanni Valdarno così come rappre-
Storico, che hanno un intrinseco valore storico e               intesi come il normale svolgimento delle occupa-            sentati dalla zona delimitata dal segno rosso nella
che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per             zioni e del riposo;                                         allegata cartografia, contraddistinta come “Allegato
la Città, anche sotto il profilo dell’attrattiva turistica,     • della sicurezza;                                          A”, che deve intendersi parte integrante dello stesso.
in quanto testimonianza della tradizione locale. Si             • del pubblico decoro, mediante il contrasto al
intende altresì incentivare la promozione di qualifi-           vandalismo e al danneggiamento del patrimonio               2. Le strade toccate dal segno rosso di delimitazione
cate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo         pubblico o privato, la tutela di beni culturali, il         del perimetro si intendono ricomprese nell’area da
il Centro Storico come luogo importante della vita              contrasto al degrado ed al disordine urbano e agli          entrambi i lati.
economica, culturale e sociale cittadina.                       atteggiamenti che ledono il decoro della città o che
5

Allegato A
AREA DI TUTELA
6

               ART.3 PROGETTI PER LA                                       • liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas           • officine meccaniche di riparazione auto e moto,
                                                                           liquido;                                                      carrozzerie ed elettrauto;
1.             VALORIZZAZIONE COMMERCIALE                                  • negozi specializzati di prodotti chimici;
                                                                           • negozi specializzati di olii lubrificanti;
                                                                                                                                         • sale da ballo, discoteche e night club; per le atti-
                                                                                                                                         vità esistenti, è vietato l’ampliamento della super-

DISPOSIZIONI
               1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune        • attività di vendita al dettaglio alimentare e non           ficie di esercizio a meno che non sia necessario per
               promuove, anche d’intesa con le associazioni di cate-       alimentare e/o di somministrazione effettuata                 comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine

PER LO
               goria degli operatori e dei consumatori, con il Centro      mediante apparecchi automatici in apposito locale             di realizzare migliorie dal punto di vista dell’isola-
               Commerciale Naturale, la Pro Loco del Comune di             ad essa adibito in modo esclusivo di cui all’art. 74          mento acustico o comunque legate a diminuire il
               San Giovanni Valdarno e/o con altri soggetti pubblici
SVILUPPO
                                                                           comma 3 e art. 54 comma 3 della L.R.62/2018;                  disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando
               e privati interessati, iniziative, attività e progetti di   • attività di “money change”, “phone center”, “inter-         la capienza prevista dal titolo abilitativo in prece-
               valorizzazione commerciale, nonché campagne d’in-           net point”, “money transfer” ed attività assimilabili         denza rilasciato;
DELLE          formazione e di promozione.                                 a qualunque titolo esercitate;
                                                                           • attività di commercio all’ingrosso;
                                                                                                                                         • sexy shop o attività che vendono materiale eroti-
                                                                                                                                         co o pornografico;

ATTIVITÀ
               2. I progetti di valorizzazione commerciale possono         • attività di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso         • macchine e attrezzature per l’industria, il com-
               prevedere:                                                  del cosiddetto “compro oro”;                                  mercio, l’agricoltura e l’artigianato e simili com-

ECONOMICHE
                 • la realizzazione di opere infrastrutturali, di ar-      • attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “cen-     presi ricambi e accessori, ad eccezione di compu-
                 redo urbano o di rilevante riorganizzazione della         tri scommesse e similari” di cui agli artt. 86 e 88           ter , macchine per ufficio e relativi accessori;
                                                                           del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad         • prodotti e materiali per l’edilizia;
NELL’AMBITO
                 logistica;
                 • l’attuazione di azioni di promozione;                   altra attività principale;                                    • attività di vendita al dettaglio e/o di sommini-
                 • la gestione coordinata degli eventi promossi dal        • centri massaggi non inerenti ad altra attività re-          strazione tramite distributori automatici di generi
DEL CENTRO       tavolo di coordinamento.                                  golarmente abilitata di centro sportivo, o attività
                                                                           estetica, o centro fisioterapico;
                                                                                                                                         alimentari di cui alla vigente legge regionale eser-
                                                                                                                                         citata congiuntamente ad altra attività principale

STORICO        ART. 4 LIMITAZIONI
               ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ
                                                                           • autolavaggi;
                                                                           • commercio alimentare e/o non alimentare, in for-
                                                                                                                                         non alimentare, nel caso in cui quest’ultima sia
                                                                                                                                         svolta esclusivamente in maniera automatizzata e
                                                                           ma esclusiva o prevalente, di qualsivoglia prodotto           senza l’ausilio di personale addetto;
                                                                           e derivato dalla cannabis legale c.d. cannabis light
               1. Nel Centro Storico del Comune di San Giovanni            (integratori, caramelle, articoli per fumatori, gad-        2. L’apertura di una attività prevista dal presente
               Valdarno sono vietati l’esercizio delle attività e la       get, cosmetici, semi, piante, articoli per la coltiva-      articolo, integra la fattispecie dell’attività abusiva
               vendita delle seguenti categorie merceologiche, an-         zione, integratori ecc).                                    ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle
               che congiuntamente ad altre, sia come nuova attività        • esercizi commerciali con settore alimentare               sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle ri-
               che per trasferimento, o ampliamento della superfi-         esclusivo o prevalente, a totale ed esclusivo libero        spettive leggi, con conseguente chiusura immediata
               cie e unità locale di vendita delle attività esistenti:     servizio, (market e minimarket) indipendentemen-            dell’esercizio o cessazione dell’attività.
                 • commercio, stoccaggio e selezione rottami e ma-         te dalle metrature di superficie anche per trasferi-
                 teriale di recupero;                                      mento di attività esistenti;
                 • articoli per l’imballaggio industriale;                 • vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e rela-
                 • lavorazione primaria-industriale del legno;             tivi accessori e ricambi;
                 • commercio e raffinazione di combustibili solidi         • vendita di materie prime tessili per fini industriali;
7

ART. 5 ESCLUSIONE DAI DIVIETI PER                              vizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da    cartoni o altro materiale attinente all’attività.              chiusura garantendone la visibilità soprattutto in
                                                               quello eventualmente previsto da altra normativa,                                                                       concomitanza di eventi o comunque occasioni che
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI.                              e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere                                                                      attraggono la frequentazione.
                                                                                                                        5. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di de-
REGIME TRANSITORIO                                             garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l’in-   grado urbano è inoltre fatto obbligo, ai titolari delle
                                                               tero orario di apertura al pubblico dell’attività; per   attività poste all’interno del perimetro del Centro          ART. 8 CURA E CUSTODIA E
1. Le attività vietate al precedente art. 4, già esi-          l’eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversa-   Storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso
stenti alla data di entrata in vigore del presente re-         mente abili, si seguono le norme urbanistico-edili-                                                                   MANTENIMENTO DEL DECORO DEI
                                                                                                                        le seguenti attività:
golamento, indipendentemente dalla continuità della            zie. Per quanto attiene al servizio igienico di corte-     • mantenere pulite le aree pedonali antistanti o           LOCALI COMMERCIALI NON OCCUPATI
gestione, non soggiacciono al divieto, anche in caso           sia per i clienti, questo dovrà essere direttamente        contigue gli esercizi e le aree in concessione, relati-
di subingresso, purché vengano mantenuti la mede-              accessibile dal locale sede dell’attività.                 vamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività    1. Allo scopo di preservare il decoro dello spazio
sima tipologia di attività, il medesimo settore merce-                                                                    (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori    pubblico, coloro che dispongono di locali commer-
ologico ed il medesimo locale.                               ART. 7 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE                              per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti         ciali non occupati, in quanto proprietari di immobili
                                                                                                                          in essere dagli avventori o frequentatori dei locali;      temporaneamente non affittati, e/o in quanto titolari
2. Il divieto di cui all’articolo precedente non si appli-
                                                             ATTIVITÀ ECONOMICHE                                                                                                     di attività non ancora insediate o temporaneamente
                                                                                                                          • provvedere alla pulizia delle saracinesche, delle
ca altresì alle attività per le quali è già stato avviato,                                                                vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a ma-        sospese, hanno l’obbligo di:
alla data di entrata in vigore del presente Regola-          1. I titolari di attività commerciali assicurano la cura     glie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rien-         • mantenere puliti gli ingressi ai locali, in particola-
mento, il procedimento finalizzato alla loro apertura.       ed il decoro dei locali, nonché degli spazi antistanti e     tranti non protetti da serrande;                             re le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le
                                                             limitrofi, monitorando le modalità di stazionamento          • assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed effi-       vetrine e le serrande;
                                                             della clientela.                                             cienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio     • rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi
ART. 6 VENDITA BEVANDE
                                                                                                                          della clientela, consentendone l’utilizzo ai clienti;        vari, fogli di giornale, affissi sulle aree di pertinen-
SUPER ALCOLICHE - REQUISITI DI                               2. I prodotti alimentari esposti per la vendita all’e-       • mantenere in buono stato di manutenzione le                za dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni
INSEDIAMENTO PER LE NUOVE ATTIVITÀ                           sterno del locale devono essere collocati esclusiva-         insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a          di trasferimento dell’attività commerciale in altro
                                                             mente sugli appositi scaffali/espositori a ciò fina-         corredo delle stesse, garantendone il corretto fun-          luogo e di offerta in locazione/vendita del locale;
1. Le nuove attività quali gli esercizi di vicinato di       lizzati e non possono essere disposti direttamente a         zionamento;                                                  • mantenere in buono stato di manutenzione le ve-
tipo alimentare e le attività artigianali/industriali di     terra, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disci-       • mantenere in buono stato di manutenzione le ve-            trine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione
produzione, preparazione e/o vendita di prodotti ap-         plinano l’occupazione di suolo pubblico.                     trine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione          dei vetri in caso di rottura;
partenenti al settore alimentare, che pongano in ven-                                                                     dei vetri in caso di rottura;                                • coprire le superfici visibili sulla strada in modo
dita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una          3. All’esterno degli esercizi commerciali “non ali-          • vietare l’affissione esterna e interna alle vetrine,       accurato e decoroso coordinandosi con l’Ammini-
quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume),       mentari” è ammessa, nel rispetto dei vigenti Regola-         di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occu-      strazione Comunale;
esercitano la propria attività alle seguenti condizioni      menti che disciplinano l’occupazione di suolo pubbli-        pino complessivamente una superficie superiore al            • rimuovere ogni impiantistica inutilizzata (insegne
non derogabili:                                              co, l’esposizione di una campionatura di articoli.           50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di       luminose, faretti esterni, ecc.).
  • i locali dell’esercizio dovranno avere una superfi-                                                                   saldi e vendite straordinarie preventivamente au-
  cie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell’unità immo-    4. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina      torizzate, ovvero eventi, iniziative, manifestazioni
  biliare non inferiore a 40 mq;                             in materia di raccolta rifiuti, è vietato accantonare        preventivamente autorizzate;
  • l’esercizio dovrà essere dotato di almeno un ser-        nello spazio prospiciente l’esercizio, casse vuote,          • quando possibile, accendere le luci dei propri
                                                                                                                          negozi e aprire i bandoni anche nei momenti di
8

                 ART. 9 OGGETTO                                                     dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzio-         AUTOMATICI) NELL’AMBITO DEL
                                                                                    nate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via
2.               1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel pre-              diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a
                                                                                    favore dei propri dipendenti e di coloro che sono auto-
                                                                                                                                                   CENTRO STORICO

DISCIPLINA
                 sente regolamento le attività commerciali svolte con                                                                              1. Nell’ambito dell’area come definita all’art. 2 del pre-
                                                                                    rizzati a fruire del servizio;
                 modalità automatizzate senza l’ausilio del personale ad-                                                                          sente Regolamento, al fine di evitare il determinarsi
                                                                                    • con o senza fini di lucro, in favore delle persone allog-
                 detto (c.d. distributori automatici) ovvero punti vendita
PER LA VENDITA
                                                                                    giate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case      di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti,
                 al dettaglio e/o di somministrazione di generi alimentari                                                                         viene stabilita la limitazione all’apertura e alla chiusu-
                                                                                    di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case
                 tramite distributori automatici esercitata in apposito lo-                                                                        ra giornaliera delle “attività di vendita al dettaglio e/o
DI PRODOTTI
                                                                                    di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine,
                 cale ad essa adibito in modo esclusivo svolta esclusi-                                                                            somministrazione di generi alimentari tramite distribu-
                                                                                    strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e al-
                 vamente in maniera automatizzata e senza l’ausilio di                                                                             tori automatici esercitata in apposito locale ad essa adi-
                                                                                    tre simili strutture di accoglienza o sostegno;
AL DETTAGLIO
                 personale addetto.                                                                                                                bito in modo esclusivo svolta esclusivamente in manie-
                                                                                    • all’interno delle strutture ricettive alberghiere, come
                                                                                    definite dal vigente Testo unico del sistema turistico         ra automatizzata e senza l’ausilio di personale addetto,

EFFETTUATO
                 ART. 10 ATTIVITÀ ESCLUSE DAL                                       regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di         esclusivamente con il seguente orario:
                 PRESENTE DIVIETO                                                   somministrazione per i clienti della struttura stessa.           • Apertura non prima delle 6:00

A MEZZO DI
                                                                                                                                                     • Chiusura non oltre le 24:00
                 1. Sono escluse dall’applicazione del divieto di nuovo           ART. 11 DIVIETO DI VENDITA E
                                                                                                                                                   2. L’apertura di una attività prevista dal presente ar-
APPARECCHI
                 insediamento di cui al presente regolamento:                     SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
                   • “case dell’acqua” unità distributive, aperte al pubbli-                                                                       ticolo, al di fuori delle disposizioni di cui sopra integra
                   co di acqua destinata al consumo umano derivata da             ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI                                   la fattispecie dell’attività abusiva ovvero senza titolo
(C.D.              una rete idrica pubblica, sottoposte o meno a processi
                   di trattamento;
                                                                                  AUTOMATICI                                                       abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed
                                                                                                                                                   accessorie previste dalle rispettive leggi, con conse-

DISTRIBUTORI       • la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Ta-
                   belle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al
                                                                                  1. E’ vietata, per i distributori automatici esistenti all’in-
                                                                                  terno dell’area come individuata dall’art. 2 del presente
                                                                                                                                                   guente chiusura immediata dell’esercizio o cessazione
                                                                                                                                                   dell’attività.

AUTOMATICI)
                   D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di         Regolamento, la vendita o la somministrazione di be-
                   Tabacchi e Farmacie;                                           vande alcoliche di qualsiasi gradazione, mediante distri-        ART. 13 ATTIVITÀ ECONOMICHE
NELL’AMBITO
                   • negli istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo   butori automatici. Al di fuori di tale area è consentita nel     ESISTENTI
                   101 del codice dei beni culturali e del paesaggio si cui       rispetto della vigente legge in materia.
                   al D. Lgs. N. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell’arti-
DEL CENTRO         colo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice,
                   purchè appartengono a soggetti pubblici e siano de-
                                                                                  ART. 12 LIMITAZIONI ALL’ORARIO
                                                                                                                                                   1.Le attività indicate all’art. 9 già esistenti alla data di
                                                                                                                                                   entrata in vigore del presente regolamento, indipen-

STORICO            stinati alla pubblica fruizione;                               DI APERTURA E CHIUSURA DELLA                                     dentemente dalla continuità della gestione, dovranno
                   • in forma accessoria all’interno di librerie, teatri, ci-     VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO                                 adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 12 entro il 31
                                                                                                                                                   Dicembre 2021.
                   nema, musei;                                                   (SIA ALIMENTARI CHE NON
                   • nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
                   • nelle mense o bar aziendali nei quali la sommini-
                                                                                  ALIMENTARI) EFFETTUATO A MEZZO
                   strazione viene effettuata nei confronti dei propri            DI APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI
9                                                                                                                                  ART. 15 – LIMITAZIONI AGLI ORARI
                                                                                                                       4.               DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONI DI
                                                                                                                                        BEVANDE ALCOLICHE
                                                                                                                       DISCIPLINA PER
                                                             specifici accordi con l’Amministrazione Comunale;
                                                             • è assolutamente esclusa ogni forma di manomis-
3.                                                           sione, di perforazione o altra forma di alterazione                        1. E’ fatto divieto di vendita per asporto, anche da par-
                                                             permanente della pavimentazione e di ogni altro
                                                                                                                       IL CONTRASTO     te dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprendi-

MANIFESTAZIONI                                               elemento costituente l’arredo delle aree concesse;                         tori agricoli) di alcolici di ogni gradazione in qualunque

                                                                                                                       DELL’ABUSO
                                                             • gli allestimenti non dovranno interferire in nessun                      contenitore, dalle ore 2.00 fino alle ore 6.00.

E INIZIATIVE
                                                             caso, ridurre od ostruire l’accesso a beni artistici e

                                                                                                                       DI BEVANDE
                                                             culturali del Centro Storico e non dovranno cam-                           2. L’orario di apertura dei locali di vendita di prodotti al
                                                             biare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo                    dettaglio (sia alimentari che non alimentari) effettuata
TEMPORANEE                                                   specifici accordi con l’Amministrazione Comunale;
                                                             • è vietato il posizionamento di striscioni, banners      ALCOLICHE
                                                                                                                                        a mezzo di apparecchi (c.d. distributori automatici)
                                                                                                                                        all’interno dell’area come definita all’art. 2 del pre-

NEL CENTRO                                                   ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palaz-
                                                             zi, monumenti ed in genere nei beni architettonici,
                                                                                                                       NEL CENTRO
                                                                                                                                        sente regolamento è limitato secondo quanto stabilito
                                                                                                                                        all’art.12 comma 1.
                                                             o in modo che ostruiscano completamente o in
                                                             parte la visibilità di tali beni architettonici, salvo
                                                             specifica autorizzazione;                                 STORICO          3. Il divieto di cui al comma 1 decorrente dalle ore 24
                                                                                                                                        si applica anche ai posteggi alimentari di commercio
ART.14 DISCIPLINA DELLE
                                                                                                                       E DI ALTRI
                                                             • non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se                     sulle aree pubbliche.
                                                             non autorizzati dagli Uffici comunali competenti.
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
                                                                                                                       COMPORTAMENTI
                                                                                                                                        4. E’ fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni
TEMPORANEE                                                                                                                              gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.

1. Per le manifestazioni/eventi che si tengono nel
Centro Storico organizzati da soggetti diversi dall’Am-                                                                A TUTELA DEL     5. I titolari dei locali hanno l’obbligo di vigilare sul
                                                                                                                                        corretto comportamento degli avventori all’interno del
                                                                                                                       DECORO E
ministrazione comunale, gli organizzatori sono tenuti,                                                                                  perimetro del locale e negli spazi occupati con de hors.
oltre che a richiedere l’autorizzazione al Comune, a

                                                                                                                       DELLA QUIETE
rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
   • manutenzione costante dei manufatti e degli
                                                                                                                                        6. E’ fatta salva la possibilità da parte della Giunta di
                                                                                                                                        prevedere deroghe agli orari sopra indicati in occasio-
   spazi utilizzati per tutta la durata dell’occupazione
                                                                                                                       PUBBLICA
                                                                                                                                        ne di manifestazione e/o eventi.
   del suolo pubblico con particolare attenzione alla
   raccolta dei rifiuti generati dall’evento, secondo le
   modalità previste dal vigente Regolamento e dalla                                                                                    7. Per le violazioni riconducibili all’attività di commer-
   società di gestione della raccolta rifiuti;                                                                                          cio al dettaglio in sede fissa e sua area pubblica consi-
   • non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi                                                                                   derate di particolare gravità dalla normativa regionale,
   diversi da quello autorizzato;                                                                                                       è disposta la sospensione dell’attività per un periodo
   • gli allestimenti non dovranno interferire con le                                                                                   di 5 giorni. In caso di reiterata violazione, secondo la
   attività già esistenti sul luogo né precluderne l’uso                                                                                definizione prevista dalla legge regionale, è disposta
   da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo                                                                              la sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni.
10

ART. 16 ULTERIORI MISURE PER LA                             4. I titolari dei locali che effettuano attività serale   ART. 17 TUTELA DEL DECORO                                    • bivaccare, o dormire sotto i portici, sulle panchi-
                                                            o notturna sono responsabili della sicurezza degli                                                                     ne, sui marciapiedi, sulla soglia degli edifici prospi-
QUIETE PUBBLICA - USO DI IMPIANTI                                                                                     URBANO                                                       cienti la pubblica via, sui gradini dei monumenti e
                                                            avventori ed hanno l’obbligo di vigilare sul corretto
DI DIFFUSIONE SONORA                                        comportamento degli stessi all’interno del perime-                                                                     dei luoghi destinati al culto;
                                                            tro del locale e negli spazi occupati con dehors (sia     1. E’ vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e        • bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di
1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di le-     strutture chiuse che con soli tavolini, sedie, fiorie-    recare danno, col proprio comportamento anche col-           pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pub-
sione di interessi generali, quali la salute pubblica, la   re). A tali fini, i gestori dei locali potranno dotarsi   poso, alle strade e alle aree e spazi comuni.                bliche o utilizzarle per il lavaggio di cose;
civile convivenza e la quiete pubblica, è inoltre fatto     di impianti privati di videosorveglianza e di idoneo e                                                                 • svolgere attività ludico – sportiva con l’uso del
obbligo ai titolari delle attività poste all’interno del    qualificato personale di vigilanza a cui potranno es-     2. E’ fatto obbligo a chiunque conduca animali di            pallone o palla, salvo i casi in cui non rientri all’in-
perimetro del Centro Storico di adottare ogni neces-        sere assegnati anche compiti di tutela del decoro e       qualunque genere di provvedere alla raccolta e puli-         terno di un evento organizzato e/o attività associa-
saria misura al fine di contenere, in particolare nelle     dell’igiene urbana.                                       zia degli escrementi e delle deiezioni liquide e di ave-     tiva.
ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli                                                                  re con se’ strumenti idonei (sacchetto, bottiglietta
spazi o luoghi interni ai locali e nelle occupazioni di                                                               d’acqua o similari) a tale scopo. Si richiede particola-   5. L’Amministrazione, al fine di garantire il consegui-
suolo pubblico, generi disturbo alla quiete pubblica,                                                                 re attenzione a preservare monumenti, ingressi delle       mento dell’unitarietà ed omogeneità degli elementi
anche sensibilizzando gli avventori affinché all’uscita
dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinan-        5.                                                     abitazioni e soprattutto gli accessi e le vetrine delle
                                                                                                                      attività commerciali e servizi non ultimi gli elementi
                                                                                                                                                                                 ed il decoro complessivo del Centro Storico, può pro-
                                                                                                                                                                                 muovere azioni ed interventi diretti a favorire l’utiliz-

                                                               IL DECORO
ze, evitino comportamenti dai quali possa derivare                                                                    esterni come le fioriere, insegne, arredi esterni.         zo, da parte delle attività e degli esercizi ivi ubicati, di
pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché                                                                                                                             elementi di arredo (es. vasi e fioriere), tavoli e sedie
                                                                                                                      3. Nel Centro Storico è inoltre vietato:
                                                               URBANO
all’igiene e al decoro degli spazi pubblici.                                                                                                                                     che presentino caratteristiche di omogeneità esteti-
                                                                                                                        • il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al   ca, secondo criteri individuati dalla Giunta comunale.
2. L’uso di apparecchi e impianti per la diffusione                                                                     di sopra e alla base dei cestini gettacarte;
sonora all’interno e all’esterno delle attività produt-
tive deve rispettare i limiti di rumorosità (decibel)
                                                               NEL CENTRO                                               • gettare in terra mozziconi di sigarette, di siga-
                                                                                                                        ri, gomme da masticare, carte ed avanzi di cibo e
                                                                                                                                                                                 ART. 18 DEROGHE
previsti dalle norme vigenti, salvo deroga rilasciata
dall’Amministrazione. E’ fatto obbligo al gestore              STORICO                                                  qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno al
                                                                                                                        decoro cittadino;                                        1. I divieti di cui agli articoli 15 e 16 non si applicano
                                                                                                                                                                                 nelle seguenti ricorrenze:
dell’attività di adottare tutti gli accorgimenti utili a                                                                • installare nuove bacheche, salvo esplicita autoriz-
                                                                                                                        zazione rilasciata dall’Ente;                              • la notte di Capodanno;
garantire il rispetto della quiete pubblica, impedendo
                                                                                                                        • compiere atti contrari alla pubblica decenza tra         • la notte di San Giovanni;
che il rumore prodotto dalle fonti sonore del proprio
                                                                                                                        cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai          • Festa del Perdono.
esercizio costituisca fonte di inquinamento acustico
e di disturbo al riposo delle persone.                                                                                  luoghi deputati;
                                                                                                                        • somministrare qualunque tipo di alimento ad uc-        2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla
                                                                                                                        celli selvatici ed in particolare a piccioni presenti    Giunta Comunale con specifico atto motivato.
3. La diffusione di musica con impianti di diffusione
sonora, anche dal vivo, all’interno o nelle occupazioni                                                                 allo stato libero sul territorio comunale.
esterne dei pubblici esercizi per la somministrazio-
ne di cibi e bevande, che rispetta i limiti del Piano
di Classificazione Acustica Comunale,è normata dal
Regolamento di disciplina delle attività rumorose.
11

                                                        ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

6.                                                      1. Stante il carattere sperimentale del presente Re-

SANZIONI E
                                                        golamento si stabilisce che eventuali modifiche di
                                                        carattere non sostanziale potranno essere apportate
                                                        con deliberazione di Giunta e conseguente Atto Diri-
DISPOSIZIONI                                            genziale.

FINALI                                                  ART. 22 – NORMA FINALE

                                                        1. Per quanto non previsto da presente Regolamen-
                                                        to, si rinvia alle norme del Regolamento comunale di
                                                        gestione integrata dei rifiuti urbani e alla normativa
ART. 19 SANZIONI                                        statale, regionale e comunale vigente in materia.

1. L’inosservanza di ogni altra disposizione del pre-   2. La violazione dell’art. 17, comma 2 prevede l’ap-
sente regolamento che non abbia previsioni san-         plicazione della sanzione amministrativa prevista
zionatorie nella normativa di settore, è soggetta       dall’art. 32 del “Regolamento per la tutela degli ani-
alle sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 ai       mali e la convivenza tra uomo e animali” approvato
sensi dell’art. 7 bis DLgs 18 agosto 2000, n. 267.      con D.C.C. n.65 del 22.12.2015, ossia da 50 a 150
La sanzione può essere graduata in relazione alla sua   euro;
gravità.

2. Ai sensi dell’art. 16 comma 2° della L.689/81,
nell’allegato “B” al presente Regolamento sono indi-
viduate le sanzioni con pagamento in misura ridotta
di diverso importo in deroga alle disposizioni del 1°
comma del medesimo articolo.

ART. 20 CLAUSOLA GENERALE DI
COORDINAMENTO
                                                                                     Allegato B ›
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Rego-                                tabella delle sanzioni
lamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali                                 amministrative pecuniarie
antecedenti in materia.
Puoi anche leggere