COMUNE DI S. GIOVANNI V.NO
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ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ............................4 2. DISCIPLINA 4.DISCIPLINA PER IL CONTRASTO INDICE PER LA VENDITA DI PRODOTTI AL DELL’ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.................4 DETTAGLIOEFFETTUATO A MEZZO DI NEL CENTRO STORICO E DI ALTRI APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI COMPORTAMENTI A TUTELA DEL 1. DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO AUTOMATICI) NELL’AMBITO DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL CENTRO STORICO NELL’AMBITO DEL CENTRO STORICO ART. 15 – LIMITAZIONI AGLI ORARI DI ART. 9 OGGETTO...............................................8 VENDITA E SOMMINISTRAZIONI DI BEVANDE ART.3 PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE ALCOLICHE.............................................................9 COMMERCIALE......................................................6 ART. 10 ATTIVITÀ ESCLUSE DAL PRESENTE DIVIETO...................................................................8 ART. 16 ULTERIORI MISURE PER LA ART. 4 LIMITAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI QUIETE PUBBLICA - USO DI IMPIANTI DI ATTIVITÀ..................................................................6 ART. 11 DIVIETO DI VENDITA E DIFFUSIONE SONORA........................................10 SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ART. 5 ESCLUSIONE DAI DIVIETI PER LE ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI. REGIME AUTOMATICI..........................................................8 5. IL DECORO URBANO NEL CENTRO TRANSITORIO.........................................................7 STORICO ART. 12 LIMITAZIONI ALL’ORARIO DI ART. 6 VENDITA BEVANDE SUPER ALCOLICHE APERTURA E CHIUSURA DELLA VENDITA DI ART. 17 TUTELA DEL DECORO URBANO.....10 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE NUOVE PRODOTTI AL DETTAGLIO (SIA ALIMENTARI ATTIVITÀ.......................................................................7 ART. 18 DEROGHE............................................10 CHE NON ALIMENTARI) EFFETTUATO A ART. 7 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE MEZZO DI APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI ATTIVITÀ ECONOMICHE.......................................7 AUTOMATICI) NELL’AMBITO DEL CENTRO 6. SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI STORICO.................................................................8 ART. 8 CURA E CUSTODIA E ART. 19 SANZIONI.............................................11 MANTENIMENTO DEL DECORO DEI LOCALI ART. 13 ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI..................8 ART. 20 CLAUSOLA GENERALE DI COMMERCIALI NON OCCUPATI.........................7 COORDINAMENTO...............................................11 3. MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ART. 21 – NORMA TRANSITORIA..................11 TEMPORANEE NEL CENTRO ART. 22 – NORMA FINALE..............................11 ART.14 DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE.............................9
4 ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ 3. In particolare il presente Regolamento mira a mi- creano disturbo negli altri cittadini; gliorare le condizioni di vivibilità del Centro Storico, • dell’igiene, mediante il contrasto all’abbandono di 1. L’Amministrazione, con il presente Regolamento, soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono rifiuti; intende perseguire la tutela del Centro Storico di le attività di somministrazione di bevande e alimenti • della libertà di iniziativa e dell’attività economica San Giovanni Valdarno, area di pregio ed interesse e maggiori i problemi creati dall’afflusso di persone. privata. storico ed architettonico della città, attraverso una Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la con- generale lotta al degrado contro quegli elementi e divisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di quei comportamenti che portano alla lesione di inte- interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE ressi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività la quiete pubblica e la tranquillità delle persone ed il economiche e dei residenti, nel rispetto: 1. Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare decoro urbano. • della vivibilità dei cittadini intesa come l’insieme le caratteristiche, il decoro e l’identità dei luoghi di dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo particolare pregio ed interesse storico, artistico, ar- 2. Con il presente Regolamento si intende altresì all’armonioso vivere comune, nel rispetto reciproco chitettonico e ambientale della città, si applica, salvo salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere e nel corretto svolgimento delle proprie attività; che sia previsto diversamente, all’interno del Centro gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro • della quiete e della tranquillità delle persone, Storico di San Giovanni Valdarno così come rappre- Storico, che hanno un intrinseco valore storico e intesi come il normale svolgimento delle occupa- sentati dalla zona delimitata dal segno rosso nella che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per zioni e del riposo; allegata cartografia, contraddistinta come “Allegato la Città, anche sotto il profilo dell’attrattiva turistica, • della sicurezza; A”, che deve intendersi parte integrante dello stesso. in quanto testimonianza della tradizione locale. Si • del pubblico decoro, mediante il contrasto al intende altresì incentivare la promozione di qualifi- vandalismo e al danneggiamento del patrimonio 2. Le strade toccate dal segno rosso di delimitazione cate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo pubblico o privato, la tutela di beni culturali, il del perimetro si intendono ricomprese nell’area da il Centro Storico come luogo importante della vita contrasto al degrado ed al disordine urbano e agli entrambi i lati. economica, culturale e sociale cittadina. atteggiamenti che ledono il decoro della città o che
5 Allegato A AREA DI TUTELA
6 ART.3 PROGETTI PER LA • liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas • officine meccaniche di riparazione auto e moto, liquido; carrozzerie ed elettrauto; 1. VALORIZZAZIONE COMMERCIALE • negozi specializzati di prodotti chimici; • negozi specializzati di olii lubrificanti; • sale da ballo, discoteche e night club; per le atti- vità esistenti, è vietato l’ampliamento della super- DISPOSIZIONI 1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune • attività di vendita al dettaglio alimentare e non ficie di esercizio a meno che non sia necessario per promuove, anche d’intesa con le associazioni di cate- alimentare e/o di somministrazione effettuata comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine PER LO goria degli operatori e dei consumatori, con il Centro mediante apparecchi automatici in apposito locale di realizzare migliorie dal punto di vista dell’isola- Commerciale Naturale, la Pro Loco del Comune di ad essa adibito in modo esclusivo di cui all’art. 74 mento acustico o comunque legate a diminuire il San Giovanni Valdarno e/o con altri soggetti pubblici SVILUPPO comma 3 e art. 54 comma 3 della L.R.62/2018; disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando e privati interessati, iniziative, attività e progetti di • attività di “money change”, “phone center”, “inter- la capienza prevista dal titolo abilitativo in prece- valorizzazione commerciale, nonché campagne d’in- net point”, “money transfer” ed attività assimilabili denza rilasciato; DELLE formazione e di promozione. a qualunque titolo esercitate; • attività di commercio all’ingrosso; • sexy shop o attività che vendono materiale eroti- co o pornografico; ATTIVITÀ 2. I progetti di valorizzazione commerciale possono • attività di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso • macchine e attrezzature per l’industria, il com- prevedere: del cosiddetto “compro oro”; mercio, l’agricoltura e l’artigianato e simili com- ECONOMICHE • la realizzazione di opere infrastrutturali, di ar- • attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “cen- presi ricambi e accessori, ad eccezione di compu- redo urbano o di rilevante riorganizzazione della tri scommesse e similari” di cui agli artt. 86 e 88 ter , macchine per ufficio e relativi accessori; del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad • prodotti e materiali per l’edilizia; NELL’AMBITO logistica; • l’attuazione di azioni di promozione; altra attività principale; • attività di vendita al dettaglio e/o di sommini- • la gestione coordinata degli eventi promossi dal • centri massaggi non inerenti ad altra attività re- strazione tramite distributori automatici di generi DEL CENTRO tavolo di coordinamento. golarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico; alimentari di cui alla vigente legge regionale eser- citata congiuntamente ad altra attività principale STORICO ART. 4 LIMITAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ • autolavaggi; • commercio alimentare e/o non alimentare, in for- non alimentare, nel caso in cui quest’ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e ma esclusiva o prevalente, di qualsivoglia prodotto senza l’ausilio di personale addetto; e derivato dalla cannabis legale c.d. cannabis light 1. Nel Centro Storico del Comune di San Giovanni (integratori, caramelle, articoli per fumatori, gad- 2. L’apertura di una attività prevista dal presente Valdarno sono vietati l’esercizio delle attività e la get, cosmetici, semi, piante, articoli per la coltiva- articolo, integra la fattispecie dell’attività abusiva vendita delle seguenti categorie merceologiche, an- zione, integratori ecc). ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle che congiuntamente ad altre, sia come nuova attività • esercizi commerciali con settore alimentare sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle ri- che per trasferimento, o ampliamento della superfi- esclusivo o prevalente, a totale ed esclusivo libero spettive leggi, con conseguente chiusura immediata cie e unità locale di vendita delle attività esistenti: servizio, (market e minimarket) indipendentemen- dell’esercizio o cessazione dell’attività. • commercio, stoccaggio e selezione rottami e ma- te dalle metrature di superficie anche per trasferi- teriale di recupero; mento di attività esistenti; • articoli per l’imballaggio industriale; • vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e rela- • lavorazione primaria-industriale del legno; tivi accessori e ricambi; • commercio e raffinazione di combustibili solidi • vendita di materie prime tessili per fini industriali;
7 ART. 5 ESCLUSIONE DAI DIVIETI PER vizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da cartoni o altro materiale attinente all’attività. chiusura garantendone la visibilità soprattutto in quello eventualmente previsto da altra normativa, concomitanza di eventi o comunque occasioni che LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI. e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere attraggono la frequentazione. 5. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di de- REGIME TRANSITORIO garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l’in- grado urbano è inoltre fatto obbligo, ai titolari delle tero orario di apertura al pubblico dell’attività; per attività poste all’interno del perimetro del Centro ART. 8 CURA E CUSTODIA E 1. Le attività vietate al precedente art. 4, già esi- l’eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversa- Storico, di custodire e mantenere il fondo attraverso stenti alla data di entrata in vigore del presente re- mente abili, si seguono le norme urbanistico-edili- MANTENIMENTO DEL DECORO DEI le seguenti attività: golamento, indipendentemente dalla continuità della zie. Per quanto attiene al servizio igienico di corte- • mantenere pulite le aree pedonali antistanti o LOCALI COMMERCIALI NON OCCUPATI gestione, non soggiacciono al divieto, anche in caso sia per i clienti, questo dovrà essere direttamente contigue gli esercizi e le aree in concessione, relati- di subingresso, purché vengano mantenuti la mede- accessibile dal locale sede dell’attività. vamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività 1. Allo scopo di preservare il decoro dello spazio sima tipologia di attività, il medesimo settore merce- (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori pubblico, coloro che dispongono di locali commer- ologico ed il medesimo locale. ART. 7 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti ciali non occupati, in quanto proprietari di immobili in essere dagli avventori o frequentatori dei locali; temporaneamente non affittati, e/o in quanto titolari 2. Il divieto di cui all’articolo precedente non si appli- ATTIVITÀ ECONOMICHE di attività non ancora insediate o temporaneamente • provvedere alla pulizia delle saracinesche, delle ca altresì alle attività per le quali è già stato avviato, vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a ma- sospese, hanno l’obbligo di: alla data di entrata in vigore del presente Regola- 1. I titolari di attività commerciali assicurano la cura glie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rien- • mantenere puliti gli ingressi ai locali, in particola- mento, il procedimento finalizzato alla loro apertura. ed il decoro dei locali, nonché degli spazi antistanti e tranti non protetti da serrande; re le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le limitrofi, monitorando le modalità di stazionamento • assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed effi- vetrine e le serrande; della clientela. cienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio • rimuovere eventuali manifesti, volantini, avvisi ART. 6 VENDITA BEVANDE della clientela, consentendone l’utilizzo ai clienti; vari, fogli di giornale, affissi sulle aree di pertinen- SUPER ALCOLICHE - REQUISITI DI 2. I prodotti alimentari esposti per la vendita all’e- • mantenere in buono stato di manutenzione le za dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni INSEDIAMENTO PER LE NUOVE ATTIVITÀ sterno del locale devono essere collocati esclusiva- insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a di trasferimento dell’attività commerciale in altro mente sugli appositi scaffali/espositori a ciò fina- corredo delle stesse, garantendone il corretto fun- luogo e di offerta in locazione/vendita del locale; 1. Le nuove attività quali gli esercizi di vicinato di lizzati e non possono essere disposti direttamente a zionamento; • mantenere in buono stato di manutenzione le ve- tipo alimentare e le attività artigianali/industriali di terra, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disci- • mantenere in buono stato di manutenzione le ve- trine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione produzione, preparazione e/o vendita di prodotti ap- plinano l’occupazione di suolo pubblico. trine degli esercizi, provvedendo alla sostituzione dei vetri in caso di rottura; partenenti al settore alimentare, che pongano in ven- dei vetri in caso di rottura; • coprire le superfici visibili sulla strada in modo dita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una 3. All’esterno degli esercizi commerciali “non ali- • vietare l’affissione esterna e interna alle vetrine, accurato e decoroso coordinandosi con l’Ammini- quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), mentari” è ammessa, nel rispetto dei vigenti Regola- di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occu- strazione Comunale; esercitano la propria attività alle seguenti condizioni menti che disciplinano l’occupazione di suolo pubbli- pino complessivamente una superficie superiore al • rimuovere ogni impiantistica inutilizzata (insegne non derogabili: co, l’esposizione di una campionatura di articoli. 50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di luminose, faretti esterni, ecc.). • i locali dell’esercizio dovranno avere una superfi- saldi e vendite straordinarie preventivamente au- cie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell’unità immo- 4. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina torizzate, ovvero eventi, iniziative, manifestazioni biliare non inferiore a 40 mq; in materia di raccolta rifiuti, è vietato accantonare preventivamente autorizzate; • l’esercizio dovrà essere dotato di almeno un ser- nello spazio prospiciente l’esercizio, casse vuote, • quando possibile, accendere le luci dei propri negozi e aprire i bandoni anche nei momenti di
8 ART. 9 OGGETTO dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzio- AUTOMATICI) NELL’AMBITO DEL nate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via 2. 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel pre- diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono auto- CENTRO STORICO DISCIPLINA sente regolamento le attività commerciali svolte con 1. Nell’ambito dell’area come definita all’art. 2 del pre- rizzati a fruire del servizio; modalità automatizzate senza l’ausilio del personale ad- sente Regolamento, al fine di evitare il determinarsi • con o senza fini di lucro, in favore delle persone allog- detto (c.d. distributori automatici) ovvero punti vendita PER LA VENDITA giate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, al dettaglio e/o di somministrazione di generi alimentari viene stabilita la limitazione all’apertura e alla chiusu- di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case tramite distributori automatici esercitata in apposito lo- ra giornaliera delle “attività di vendita al dettaglio e/o DI PRODOTTI di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, cale ad essa adibito in modo esclusivo svolta esclusi- somministrazione di generi alimentari tramite distribu- strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e al- vamente in maniera automatizzata e senza l’ausilio di tori automatici esercitata in apposito locale ad essa adi- tre simili strutture di accoglienza o sostegno; AL DETTAGLIO personale addetto. bito in modo esclusivo svolta esclusivamente in manie- • all’interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico ra automatizzata e senza l’ausilio di personale addetto, EFFETTUATO ART. 10 ATTIVITÀ ESCLUSE DAL regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di esclusivamente con il seguente orario: PRESENTE DIVIETO somministrazione per i clienti della struttura stessa. • Apertura non prima delle 6:00 A MEZZO DI • Chiusura non oltre le 24:00 1. Sono escluse dall’applicazione del divieto di nuovo ART. 11 DIVIETO DI VENDITA E 2. L’apertura di una attività prevista dal presente ar- APPARECCHI insediamento di cui al presente regolamento: SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE • “case dell’acqua” unità distributive, aperte al pubbli- ticolo, al di fuori delle disposizioni di cui sopra integra co di acqua destinata al consumo umano derivata da ALCOLICHE TRAMITE DISTRIBUTORI la fattispecie dell’attività abusiva ovvero senza titolo (C.D. una rete idrica pubblica, sottoposte o meno a processi di trattamento; AUTOMATICI abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conse- DISTRIBUTORI • la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Ta- belle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al 1. E’ vietata, per i distributori automatici esistenti all’in- terno dell’area come individuata dall’art. 2 del presente guente chiusura immediata dell’esercizio o cessazione dell’attività. AUTOMATICI) D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Regolamento, la vendita o la somministrazione di be- Tabacchi e Farmacie; vande alcoliche di qualsiasi gradazione, mediante distri- ART. 13 ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL’AMBITO • negli istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo butori automatici. Al di fuori di tale area è consentita nel ESISTENTI 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio si cui rispetto della vigente legge in materia. al D. Lgs. N. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell’arti- DEL CENTRO colo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purchè appartengono a soggetti pubblici e siano de- ART. 12 LIMITAZIONI ALL’ORARIO 1.Le attività indicate all’art. 9 già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipen- STORICO stinati alla pubblica fruizione; DI APERTURA E CHIUSURA DELLA dentemente dalla continuità della gestione, dovranno • in forma accessoria all’interno di librerie, teatri, ci- VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 12 entro il 31 Dicembre 2021. nema, musei; (SIA ALIMENTARI CHE NON • nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; • nelle mense o bar aziendali nei quali la sommini- ALIMENTARI) EFFETTUATO A MEZZO strazione viene effettuata nei confronti dei propri DI APPARECCHI (C.D. DISTRIBUTORI
9 ART. 15 – LIMITAZIONI AGLI ORARI 4. DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONI DI BEVANDE ALCOLICHE DISCIPLINA PER specifici accordi con l’Amministrazione Comunale; • è assolutamente esclusa ogni forma di manomis- 3. sione, di perforazione o altra forma di alterazione 1. E’ fatto divieto di vendita per asporto, anche da par- permanente della pavimentazione e di ogni altro IL CONTRASTO te dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprendi- MANIFESTAZIONI elemento costituente l’arredo delle aree concesse; tori agricoli) di alcolici di ogni gradazione in qualunque DELL’ABUSO • gli allestimenti non dovranno interferire in nessun contenitore, dalle ore 2.00 fino alle ore 6.00. E INIZIATIVE caso, ridurre od ostruire l’accesso a beni artistici e DI BEVANDE culturali del Centro Storico e non dovranno cam- 2. L’orario di apertura dei locali di vendita di prodotti al biare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo dettaglio (sia alimentari che non alimentari) effettuata TEMPORANEE specifici accordi con l’Amministrazione Comunale; • è vietato il posizionamento di striscioni, banners ALCOLICHE a mezzo di apparecchi (c.d. distributori automatici) all’interno dell’area come definita all’art. 2 del pre- NEL CENTRO ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palaz- zi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, NEL CENTRO sente regolamento è limitato secondo quanto stabilito all’art.12 comma 1. o in modo che ostruiscano completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici, salvo specifica autorizzazione; STORICO 3. Il divieto di cui al comma 1 decorrente dalle ore 24 si applica anche ai posteggi alimentari di commercio ART.14 DISCIPLINA DELLE E DI ALTRI • non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se sulle aree pubbliche. non autorizzati dagli Uffici comunali competenti. MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE COMPORTAMENTI 4. E’ fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni TEMPORANEE gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00. 1. Per le manifestazioni/eventi che si tengono nel Centro Storico organizzati da soggetti diversi dall’Am- A TUTELA DEL 5. I titolari dei locali hanno l’obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli avventori all’interno del DECORO E ministrazione comunale, gli organizzatori sono tenuti, perimetro del locale e negli spazi occupati con de hors. oltre che a richiedere l’autorizzazione al Comune, a DELLA QUIETE rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni: • manutenzione costante dei manufatti e degli 6. E’ fatta salva la possibilità da parte della Giunta di prevedere deroghe agli orari sopra indicati in occasio- spazi utilizzati per tutta la durata dell’occupazione PUBBLICA ne di manifestazione e/o eventi. del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall’evento, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento e dalla 7. Per le violazioni riconducibili all’attività di commer- società di gestione della raccolta rifiuti; cio al dettaglio in sede fissa e sua area pubblica consi- • non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi derate di particolare gravità dalla normativa regionale, diversi da quello autorizzato; è disposta la sospensione dell’attività per un periodo • gli allestimenti non dovranno interferire con le di 5 giorni. In caso di reiterata violazione, secondo la attività già esistenti sul luogo né precluderne l’uso definizione prevista dalla legge regionale, è disposta da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo la sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni.
10 ART. 16 ULTERIORI MISURE PER LA 4. I titolari dei locali che effettuano attività serale ART. 17 TUTELA DEL DECORO • bivaccare, o dormire sotto i portici, sulle panchi- o notturna sono responsabili della sicurezza degli ne, sui marciapiedi, sulla soglia degli edifici prospi- QUIETE PUBBLICA - USO DI IMPIANTI URBANO cienti la pubblica via, sui gradini dei monumenti e avventori ed hanno l’obbligo di vigilare sul corretto DI DIFFUSIONE SONORA comportamento degli stessi all’interno del perime- dei luoghi destinati al culto; tro del locale e negli spazi occupati con dehors (sia 1. E’ vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e • bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di 1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di le- strutture chiuse che con soli tavolini, sedie, fiorie- recare danno, col proprio comportamento anche col- pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pub- sione di interessi generali, quali la salute pubblica, la re). A tali fini, i gestori dei locali potranno dotarsi poso, alle strade e alle aree e spazi comuni. bliche o utilizzarle per il lavaggio di cose; civile convivenza e la quiete pubblica, è inoltre fatto di impianti privati di videosorveglianza e di idoneo e • svolgere attività ludico – sportiva con l’uso del obbligo ai titolari delle attività poste all’interno del qualificato personale di vigilanza a cui potranno es- 2. E’ fatto obbligo a chiunque conduca animali di pallone o palla, salvo i casi in cui non rientri all’in- perimetro del Centro Storico di adottare ogni neces- sere assegnati anche compiti di tutela del decoro e qualunque genere di provvedere alla raccolta e puli- terno di un evento organizzato e/o attività associa- saria misura al fine di contenere, in particolare nelle dell’igiene urbana. zia degli escrementi e delle deiezioni liquide e di ave- tiva. ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli re con se’ strumenti idonei (sacchetto, bottiglietta spazi o luoghi interni ai locali e nelle occupazioni di d’acqua o similari) a tale scopo. Si richiede particola- 5. L’Amministrazione, al fine di garantire il consegui- suolo pubblico, generi disturbo alla quiete pubblica, re attenzione a preservare monumenti, ingressi delle mento dell’unitarietà ed omogeneità degli elementi anche sensibilizzando gli avventori affinché all’uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinan- 5. abitazioni e soprattutto gli accessi e le vetrine delle attività commerciali e servizi non ultimi gli elementi ed il decoro complessivo del Centro Storico, può pro- muovere azioni ed interventi diretti a favorire l’utiliz- IL DECORO ze, evitino comportamenti dai quali possa derivare esterni come le fioriere, insegne, arredi esterni. zo, da parte delle attività e degli esercizi ivi ubicati, di pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché elementi di arredo (es. vasi e fioriere), tavoli e sedie 3. Nel Centro Storico è inoltre vietato: URBANO all’igiene e al decoro degli spazi pubblici. che presentino caratteristiche di omogeneità esteti- • il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al ca, secondo criteri individuati dalla Giunta comunale. 2. L’uso di apparecchi e impianti per la diffusione di sopra e alla base dei cestini gettacarte; sonora all’interno e all’esterno delle attività produt- tive deve rispettare i limiti di rumorosità (decibel) NEL CENTRO • gettare in terra mozziconi di sigarette, di siga- ri, gomme da masticare, carte ed avanzi di cibo e ART. 18 DEROGHE previsti dalle norme vigenti, salvo deroga rilasciata dall’Amministrazione. E’ fatto obbligo al gestore STORICO qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno al decoro cittadino; 1. I divieti di cui agli articoli 15 e 16 non si applicano nelle seguenti ricorrenze: dell’attività di adottare tutti gli accorgimenti utili a • installare nuove bacheche, salvo esplicita autoriz- zazione rilasciata dall’Ente; • la notte di Capodanno; garantire il rispetto della quiete pubblica, impedendo • compiere atti contrari alla pubblica decenza tra • la notte di San Giovanni; che il rumore prodotto dalle fonti sonore del proprio cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai • Festa del Perdono. esercizio costituisca fonte di inquinamento acustico e di disturbo al riposo delle persone. luoghi deputati; • somministrare qualunque tipo di alimento ad uc- 2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla celli selvatici ed in particolare a piccioni presenti Giunta Comunale con specifico atto motivato. 3. La diffusione di musica con impianti di diffusione sonora, anche dal vivo, all’interno o nelle occupazioni allo stato libero sul territorio comunale. esterne dei pubblici esercizi per la somministrazio- ne di cibi e bevande, che rispetta i limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale,è normata dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose.
11 ART. 21 – NORMA TRANSITORIA 6. 1. Stante il carattere sperimentale del presente Re- SANZIONI E golamento si stabilisce che eventuali modifiche di carattere non sostanziale potranno essere apportate con deliberazione di Giunta e conseguente Atto Diri- DISPOSIZIONI genziale. FINALI ART. 22 – NORMA FINALE 1. Per quanto non previsto da presente Regolamen- to, si rinvia alle norme del Regolamento comunale di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla normativa ART. 19 SANZIONI statale, regionale e comunale vigente in materia. 1. L’inosservanza di ogni altra disposizione del pre- 2. La violazione dell’art. 17, comma 2 prevede l’ap- sente regolamento che non abbia previsioni san- plicazione della sanzione amministrativa prevista zionatorie nella normativa di settore, è soggetta dall’art. 32 del “Regolamento per la tutela degli ani- alle sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 ai mali e la convivenza tra uomo e animali” approvato sensi dell’art. 7 bis DLgs 18 agosto 2000, n. 267. con D.C.C. n.65 del 22.12.2015, ossia da 50 a 150 La sanzione può essere graduata in relazione alla sua euro; gravità. 2. Ai sensi dell’art. 16 comma 2° della L.689/81, nell’allegato “B” al presente Regolamento sono indi- viduate le sanzioni con pagamento in misura ridotta di diverso importo in deroga alle disposizioni del 1° comma del medesimo articolo. ART. 20 CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO Allegato B › 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Rego- tabella delle sanzioni lamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali amministrative pecuniarie antecedenti in materia.
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