COMUNE DI LONGARONE - Gazzetta ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno Via Roma n. 60 - 32013 Longarone (BL) Tel. 0437.575811 - fax 0437.771445 C.F. 01155460254 e-mail : comune@longarone.net pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ O C C U P A Z I O N E DI SPAZI ED AREE P U B B L I C H E (C.O.S.A.P.) • Adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio (Consiglio comunale) n. 8 dell’ 11 marzo 2014; • modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30 maggio 2016; • modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 7 giugno 2018; • modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 30 luglio 2019; • modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 4 giugno 2020; • convalidato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 16 giugno 2020. Entrato in vigore il 4 giugno 2020 1
INDICE: PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento Articolo 2 - Definizione spazi ed aree pubbliche Articolo 3 - Distinzione delle occupazioni PARTE II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI Articolo 4 - Autorizzazione Articolo 5 - Domanda di occupazione Articolo 6 - Provvedimento di autorizzazione Articolo 7 - Obblighi connessi alla autorizzazione Articolo 8 - Rinnovo della autorizzazione Articolo 9 - Subentro nella autorizzazione Articolo 10 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della autorizzazione Articolo 11 - Decadenza della autorizzazione PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI AUTORIZZAZIONE Articolo 12 - Istituzione canone di autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Articolo 13 - Ambito di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Articolo 14 - Soggetto tenuto al pagamento del canone Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone Articolo 16 - Classificazione degli spazi ed aree pubbliche Articolo 17 - Tariffa base e determinazione del canone Articolo 18 - Descrizione delle attività di occupazione Articolo 19 - Modalità di pagamento del canone Articolo 20 - Attività di controllo PARTE IV - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI Articolo 21 - Finalita’ Articolo 22 - Definizione di manufatti temporanei a servizio di attività esistenti Articolo 23 - Ambito temporale delle autorizzazioni Articolo 24 - Localizzazione Articolo 25 - Procedura Articolo 26 - Caratteristiche dimensionali e linee guida PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 27 - Sanzioni ed interessi Articolo 28 - Rimborsi Articolo 29 - Riscossione coattiva Articolo 30 - Altri canoni Articolo 31 - Disposizioni transitorie Articolo 32 - Entrata in vigore 2
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina: a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici; c) la misura delle tariffe in relazione alla categoria dell’area o dello spazio occupato; d) i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone; f) il controllo e le sanzioni. Articolo 2 Definizione spazi ed aree pubbliche 1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche: a) Il suolo, ed il relativo sottosuolo e soprasuolo, appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune; b) le aree private (strade, viottoli, consortili, gradinate, sottoportici ed altri spazi aperti al pubblico) soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. 2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile, che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile. Articolo 3 Distinzione delle occupazioni 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in: a) occupazioni permanenti: quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) occupazioni temporanee: quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti; c) occupazioni abusive: ai sensi dell’articolo 4, comma 5, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un funzionario delle Forze od Organi di Polizia. 2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in: a) occupazioni di suolo pubblico; b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di autorizzazione amministrativa; c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di autorizzazione amministrativa. 3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune, il quale, per le aree private di cui all’art. 2, punto 1, lett. b), garantirà l’uso, anche se limitato, agli aventi diritto e l’occupazione non potrà essere permanente, a meno che non intervengano cause indispensabili di pubblico interesse. 4. Negli spazi di cui all’art. 2, punto 1, lett. b), pur risultando questi di proprietà privata dei singoli o dei consortili (proprietà privata dei frontisti), non sono permessi depositi di materiali vari, 3
cataste di legna, macchinari ed attrezzature di uso non comune. Il parcheggio di autovetture, esclusi camion, roulotte e similari, all’interno dei suddetti spazi deve essere concordato tra i proprietari purché non vengano precluse le necessità di libero passaggio pubblico. La sosta di autovetture estranee può essere permessa solamente con il consenso degli aventi diritto o per giustificate imposizioni amministrative. Le occupazioni su aree di cui all’art. 2, punto 1, lettera b), effettuate dagli aventi diritto non sono soggette a canone. PARTE II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI Articolo 4 Autorizzazione 1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall’ufficio competente, su domanda dell’interessato. 2. L’autorizzazione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività. 3. Sono escluse dall’obbligo della preventiva autorizzazione le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzata): a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 2 ore, escluse quelle effettuate per situazioni di emergenza relative al ripristino di servizi pubblici, che non determinino modifiche alla regolamentazione della circolazione stradale; b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. 4. Sono esenti dall’obbligo della preventiva autorizzazione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato) si considera sostitutiva l’apposita ricevuta numerata attestante l’avvenuto pagamento del canone: a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal comune a parcheggio a pagamento; b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione (ambulanti senza posto fisso), previa autorizzazione verbale dell’ufficio di polizia locale; 5. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai precedenti punti 3 e 4, realizzate senza l’autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni: a) difformi, in termini di dimensioni, dalle disposizioni dell’atto di autorizzazione; b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della autorizzazione medesima. In tutti i casi di occupazione abusiva, i funzionari di Polizia Locale, previa contestazione delle relative violazioni, dispongono la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. 4
Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione. Articolo 5 Domanda di occupazione 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree di cui all’articolo 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito provvedimento di autorizzazione. 2. La domanda di autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi: a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso; b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, oltre ai dati indicati alla lettera a) devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’amministratore; c) l’ubicazione dell’area o spazio pubblico che si richiede di occupare; d) la superficie che si intende occupare (con allegata sintetica planimetria); e) durata e frequenza per le quali si richiede l’occupazione; f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire. 3. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti: a) 2 marche da bollo nella misura disposta per legge da applicare all’atto di richiesta e all’atto di autorizzazione. Dette marche da bollo saranno restituite contestualmente all’eventuale provvedimento di diniego; b) l’autorizzazione del proprietario (o proprietari) dell’area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio (vedi art. 2, comma 1, lett. b); c) planimetria con riferimenti catastali in scala 1:200 in duplice copia. 4. L’ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell’occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni, soprattutto per quanto attiene alla durata della stessa che può essere ridotta d’ufficio se ritenuta tecnicamente ingiustificata. Si riserva inoltre di respingere la domanda qualora essa sia in contrasto con la normativa vigente. 5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 6. L’ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di autorizzazione. 7. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della autorizzazione secondo quanto previsto dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, e comunque almeno 7 gg. lavorativi prima dell’inizio dell’eventuale occupazione. 8. Per fare fronte a situazioni di emergenza e quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria. L’interessato dovrà in ogni caso darne tempestiva comunicazione al Comune. 9. L’ufficio provvederà ad accertare se sussistono le condizioni d’urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive. 5
Articolo 6 Provvedimento di autorizzazione 1. Il provvedimento di autorizzazione è emesso dal responsabile del settore competente e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione. 2. L’atto di autorizzazione deve contenere: a) gli elementi identificativi della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 2; b) la durata della autorizzazione e la frequenza dell’occupazione. Per le occupazioni temporanee per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che l’autorizzazione temporanea acquisisce automaticamente la natura di permanente; a) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali; b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l’autorizzazione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili; c) le scadenze e la misura dell’eventuale canone di autorizzazione determinato secondo i criteri previsti nei successivi articoli 15, 16 e 17; d) l’obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 7; e) l’indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della autorizzazione. 3. L’atto di autorizzazione può prevedere, in relazione alla particolare tipologia dell’occupazione, anche il versamento di un deposito cauzionale infruttifero vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla lettera a) dell’articolo 7), non inferiore, comunque, a € 50,00 per ogni 5 mq. di occupazione. 4. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni. Articolo 7 Obblighi connessi alla autorizzazione 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione ed in particolare ha l’obbligo di: a) seguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese; b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l’atto che legittima l’occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell’eventuale canone; c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione; d) versare il canone alle scadenze previste; e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall’Amministrazione. Articolo 8 Rinnovo della autorizzazione 1. Il titolare della autorizzazione, prima della sua scadenza, può chiederne: a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti; 6
b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee. 2. Il rinnovo o la proroga della autorizzazione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della autorizzazione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all’articolo 5 comma 7. Articolo 9 Subentro nella autorizzazione 1. Il provvedimento di autorizzazione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti. Articolo 10 Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della autorizzazione 1. L’Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell’occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato. Non possono essere revocate le occupazioni permanenti se non per necessità di pubblici servizi. L’amministrazione ha, inoltre, facoltà di revoca per disturbo alla circolazione dei veicoli e per danni a terzi o per motivi di ordine pubblico o per mancato rispetto alle norme previste dai regolamenti in essere. 2. Il concessionario può rinunciare all’occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune. 3. In entrambe le ipotesi richiamate: a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di autorizzazione; b) l’eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella autorizzazione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni. Articolo 11 Decadenza della autorizzazione 1. Sono causa di decadenza della autorizzazione: a) il mancato versamento del canone stabilito nella autorizzazione entro i termini fissati nell’apposito avviso di contestazione previsto dal successivo articolo 20, comma 2; b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso. PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI AUTORIZZAZIONE Articolo 12 Istituzione canone di autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. A decorrere dal 22/02/2014 è istituito, ai sensi dell’articolo 63 del D. Lgs.vo 15.12.1997, n. 446, il canone di autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente articolo 2. 7
Articolo 13 Ambito di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l’esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 18. 2. Non sono soggette all’applicazione del canone gli spazi e le aree private, di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) per gli aventi diritto. Articolo 14 Soggetto tenuto al pagamento del canone 1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa , in forza di regolare autorizzazione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche nell’esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 18. 2. Nel caso di uso comune dell’occupazione, oltre al titolare della autorizzazione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti. Articolo 15 Criteri per la determinazione del canone 1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri: a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza, secondo i criteri individuati nei successivi articoli 16 e 18; b) durata dell’occupazione, calcolata in base alla durata effettiva della stessa; c) entità dell’occupazione, calcolata in base alla superficie espressa in mq.; in caso di sviluppo progressivo si considera convenzionalmente una larghezza pari a 1 m.; d) tariffa base stabilita dal Comune. Articolo 16 Classificazione degli spazi ed aree pubbliche 1. Gli spazi ed aree pubbliche del Comune sono classificate in base alle cinque categorie approvate con il presente regolamento, con i seguenti coefficienti di valutazione economica: categoria 1^ - coefficiente 1,00 categoria 2^ - coefficiente 0,80 categoria 3^ - coefficiente 0,60 categoria 4^ - coefficiente 0,40 categoria 5^ - coefficiente 0,20 E’ facoltà della Giunta Comunale variare in più o in meno i canoni relativi alla 5° zona in base alla disponibilità e dislocazione delle aree interessate. 2. Di seguito sono indicati gli spazi ed aree pubbliche del Comune suddivisi per categoria: CATEGORIA I^ - Via Roma: dx dal civico 64 al civico 134 – sx da Piazza Mazzolà al civico 141/bivio Via Alemagna (S.S. n.51); - Via S. Cristoforo – tutta; - Piazza Umberto I° - tutta; - Piazzetta Sartori – tutta; - Piazza J. Tasso – tutta; - Via N. Cavalli – tutta; - Piazza Gonzaga – tutta; - Piazza IX Ottobre 1963 – tutta; 8
- Piazza Martiri della Libertà – tutta; - Piazzetta Stefani – tutta; - Gradinata Stefani – tutta; - Via Larese – tutta; - Via Marconi dal civico 1 al civico 16; - Via Mazzini: dx dal civico 1 al civico 17 – sx dal civico 2 al civico 32; - Via Alemagna: dall’intersezione con via I° Novembre all’intersezione con via Roma (sud); CATEGORIA II^ - Via Roma: dx dal civico 2 al civico 62 – sx dal civico 1 al civico 41; - Via Ciglieri – tutta; - Via S. Chiara – tutta; - Via Manzoni – tutta; - Via Pietro Marchi – tutta; - Via Dante Alighieri – tutta; - Via Guglielmo Celso – tutta; - Via Pians – tutta; - Via Bagni di Lucca – tutta; - Via per Podenzoi – tutta; - Via I° Novembre – tutta; - Piazza I° Novembre – tutta; - Piazza Mazzolà – tutta; - Gradinata Murazzi – tutta; - Via Alemagna – dall’inizio all’intersezione con via I° Novembre; - Via Alemagna – dall’intersezione con via Roma (sud) al ponte sul torrente Maè; - Via Carlo Pais; - Via Marconi: dal civico 17 all’ingresso della galleria di Pirago; - Via Polla – tutta; - Via Colli di Pirago – tutta; - Frazione Pirago – tutta; - Via Mazzini: dx dal civico 34 (scalinate comprese) al civico 92 – sx dal civico 19 al civico 33 (compresa la piazzetta); - Via Celotta – tutta; - Via Campelli dal civico 1 al civico 16 fino al sovrappasso di Via del Parco; - Via Protti – tutta; - Via Trevisan - dall’intersezione con Via del Parco al ponte sul torrente Maè; - Via del Parco - dall’intersezione con via Trevisan al sovrappasso di via Campelli; - Via Rivalta – tutta escluso tratto compreso tra l’intersezione d’ingresso e l’intersezione con Via del Parco e dal civico pari 44 e dispari 59; CATEGORIA III^ - Via Villanova – tutta; - Zona Industriale – tutta; - Via Campelli – dal sovrappasso di Via del Parco al ponte Campelli compreso; - Via Trevisan – dall’intersezione con via Campelli all’intersezione con Via del Parco; - Via del Parco – dal sottopasso di via Campelli all’intersezione con via Malcolm; - Via Rivalta – dal civico dx 44 e sx 59 al capolinea della via presso il palasport comunale; - Via Rivalta – dall’intersezione d’ingresso all’intersezione con Via del Parco; - Via Malcolm – tutta; - Frazione Roggia – tutta; - Frazione Faè – dall’intersezione nord con via Alemagna all’intersezione “uscita sud Zona Industriale”; - Frazione Castellavazzo – tutta eccetto località Le Vare e Zona Industriale (loc. Castellavazzo); - Frazione Codissago – tutta eccetto località Torco; CATEGORIA IV^ 9
- Frazione Soffranco – tutta; - Frazione Igne – tutta; - Frazione Muda-Maè – tutta; - Frazione Dogna – tutta; - Frazione Provagna – tutta; - Frazione Faè dall’intersezione “uscita sud Zona Industriale” al ponte sul torrente Desedan compreso; - Frazione Fortogna – tutta; - Frazione Olantreghe – tutta eccetto Via Col; - Frazione Podenzoi – tutta eccetto località Momo; CATEGORIA V^ - Località Le Vare (Castellavazzo); - Località Momo (Podenzoi); - Località Torco (Codissago); - Via Col (Olantreghe); - Zona Industriale – loc. Castellavazzo; - Altre aree residue non elencate. Articolo 17 Tariffa base e determinazione del canone 1. Sulla base dei coefficienti indicati al precedente art. 16 ed in relazione alla durata dell’autorizzazione, la tariffa base del canone per le aree calcolate a superficie è di € 0,191/mq./giorno. Per le occupazioni realizzate dai concessionari del posteggio fisso per il commercio in forma ambulante presso il mercato settimanale la tariffa base è di € 0,134/mq./giorno. Per le occupazioni realizzate dagli esercizi pubblici ed altri esercizi commerciali in sede fissa e per l’esercizio dell’attività edilizia la tariffa base è di € 0,100/mq./giorno fino ad un anno e di € 0,120/mq/giorno per le occupazioni superiori ad un anno, per il periodo eccedente. Per le occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base è di € 0,468/mq./giorno. 2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dall’art.63 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii. da versarsi in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tali importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 3. Le aree e/o attività soggette a canone fisso sono incluse nelle tabelle di cui all’art. 18. 4. L’eventuale modifica delle tariffe base dei precedenti commi 1 e 2 sarà apportata con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Gli importi di cui al comma 1, qualora non si proceda con provvedimento a carattere generale alla revisione delle tariffe del canone, vanno annualmente rivalutati in base all’Indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. La misura del canone è determinata dal prodotto dei seguenti fattori assumendo quale tariffa base quella giornaliera: Fattore Codice Segno Tariffa base giornaliera T X Classificazione spazi e aree pubbliche (coefficiente) C X Durata dell’occupazione (numero giorni) D X 10
Superficie concessa oppure occupata di fatto S X Canone occupazione spazi ed aree pubbliche = T x C x D x S = = 6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo: Fattore Codice Segno Tariffa base ad utente U X Numero utenti al 1° gennaio dichiarati dalle aziende N X Canone occupazione spazi ed aree pubbliche = U x N = = In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore all’importo di € 516,00. 7. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi dei commi 4, 6 e 7, è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni. Articolo 18 Descrizione delle attività di occupazione Nella seguente tabella sono riportate le attività soggette e non soggette al canone di occupazione. N° Descrizione attività di occupazione NOTE canone SI NO 1 Commercio ambulante posto fisso X 2 Commercio ambulante senza posto fisso X 3 Attività di bar, ristoranti e simili X 4 Vendite/esposizione frutta, verdure, ecc. X 5 Attività commerciali in genere X 6 Chioschi, edicole e simili X 7 Circhi X 8 Luna park e spettacoli viaggianti X 9 Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc. X 10 Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche tariffa forfettaria X 11 Elettrodotti, telefoni e simili tariffa forfettaria X 12 Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e sopra suolo X pubblico con esclusione delle occupazioni per piccoli lavori di ristrutturazione di durata inferiore a 16 giorni e fino ad una superficie di mq. 15 13 Parcheggi pubblici a pagamento X 14 Passi carrabili X 15 Occupazioni con tende, balconi, pensili e simili X 16 Distributori carburanti su aree pubbliche X 17 Distributori automatici di tabacchi e simili X 18 Manifestazioni politiche – manifestazioni realizzate da associazioni X ONLUS 19 Manifestazioni politiche, culturali, sportive, ecc. con rilevanza X economica 11
20 Mezzi pubblicitari (cartelloni, insegne, orologi, ecc.) Se già assoggettati a canone X o imposta pubblicità 21 Fermate trasporti pubblici e relativa segnaletica X 22 Posti riservati per autovetture trasporto di linea e taxi X 23 Occupazioni realizzate da e per soggetti portatori di handicap X 24 Occupazioni realizzate da Enti Pubblici o da enti/associazioni X patrocinati dagli stessi con atto formale 25 Allacciamenti privati alle reti erogatrici di pubblici servizi X 26 Conduttori, cavi, canalette realizzate da privati X 27 Bocche di lupo, griglie, tombini, lucernari e simili X 28 Esposizioni ad uso commerciale in genere (veicoli, mobili, quadri ecc.) X 29 Serbatoi sotterranei permanenti con capacità di oltre 3 mc. X 30 Superficie pubblica occupata per realizzazione impianti, scavi, ecc. oltre un giorno X 31 Deposito di materiali vari autorizzati con esclusione dello stoccaggio di X legna e legname e per una durata massima di anni uno non prorogabili Articolo 19 Modalità di pagamento del canone 1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti devono essere pagati secondo le istruzioni contenute nella autorizzazione. 2. Il versamento del canone deve essere arrotondato all’€ 1,00 per difetto (=< 0,49) e per eccesso (=> 0,50). 3. Non si fa luogo al versamento delle somme dovute qualora l’importo non superi gli € 5,16, con esclusione delle occupazioni effettuate per il commercio in forma ambulante con o senza posto fisso . Articolo 20 Attività di controllo 1. Il responsabile del canone, in riferimento alle occupazioni elencate al precedente articolo 18, sulla base delle autorizzazioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell’omesso pagamento del canone. 3. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati: a) importo del canone contestato; b) gli eventuali interessi e sanzioni; c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti. 4. L’avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. PARTE IV DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI Articolo 21 12
Finalita’ 1. L’Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie, inerenti l’arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l’intrattenimento della clientela. 2. L’obiettivo è di fornire servizi per il cittadino e per il turismo, in risposta alle richieste del mercato, migliorando la qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell’ambiente urbano. Articolo 22 Definizione di manufatti temporanei a servizio di attività esistenti 1. Il presente regolamento disciplina gli interventi relativi all’installazione di manufatti temporanei a servizio di attività esistenti, di facile asportabilità, realizzati su aree comunali, atti a far fronte ad esigenze limitate puntualmente nel tempo e non comportanti durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. A tal fine i materiali utilizzati ed i sistemi di appoggio al suolo devono essere tali da garantirne la facile rimozione alla scadenza senza compromettere la parte pubblica. Per le loro caratteristiche di temporalità, in ordine a fini cronologicamente delimitati, tali manufatti sono soggetti a regime di attività libera soggetta a comunicazione. Sono disciplinate quindi dal presente regolamento le strutture temporanee a servizio di attività e pubblici esercizi che integrano le caratteristiche di cui sopra. Articolo 23 Ambito temporale delle autorizzazioni 1. Le strutture di cui all’articolo 22 possono, nel rispetto della quiete pubblica e del decoro urbano e se non ricorrono condizioni di pregiudizio per la sicurezza stradale pedonale e veicolare, essere autorizzate per periodi superiori ad 1 anno, configurandosi quindi come occupazioni permanenti. 2. Le strutture di cui all’articolo 22, compresi eventuali sorgenti di calore mobili, devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa antincendio e di impiantistica. 3. Le eventuali coperture dell’area occupata devono essere atte solamente all’ombreggiamento e devono essere opportunamente disgiunte dagli elementi laterali allo scopo di evitare la realizzazione di uno spazio chiuso. 4. Intorno all’area occupata deve essere sempre garantito un passaggio pedonale di almeno ml. 1,5 di larghezza minima. Articolo 24 Localizzazione 1. I manufatti precari di cui all’art.21 potranno essere installati in aree pubbliche all’interno dei centri abitati, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio. 2. Sono escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi, aiuole, sede stradale destinata alla circolazione nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto, eccetto il caso in cui in corrispondenza o nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio non sia presente un’area pubblica libera all’uopo utilizzabile. In presenza di tale fattispecie potrà essere concessa l’occupazione di un’area pubblica con superficie massima corrispondente a n.4 stalli di sosta per autoveicoli, per un periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno, a condizione che l’area di sosta individuata sia composta da almeno n.10 stalli di sosta contigui. Potranno essere interessati i percorsi pedonali qualora venga assicurato un passaggio avente una larghezza minima pari a cm. 150, anche in corrispondenza dell’area coperta dalle tende a sbalzo e/o gli ombrelloni. 3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare sia pedonale, né ai passi carrabili. 13
4. Per l’occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa. Dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono comportare la compromissione per l’identificazione dell’ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela dell’ambito urbano. 5. L’installazione delle strutture e dei complementi di arredo dovranno rispettare le indicazioni dettate dal presente regolamento, con particolare attenzione delle dimensioni e dell’uso dei materiali ai fini del migliore inserimento nel contesto urbano. Articolo 25 Procedura 1. Le opere di manutenzione ordinaria quali riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dei manufatti, senza alterarne l’aspetto, il colore e la forma, rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui al 1^ comma dell’art. 6 del DPR 380/2001. 2. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico come previsto dall’art.4 comma 1 del presente regolamento, nell’ambito della normativa disciplinante l’attività edilizia l’installazione di nuovi manufatti a carattere stagionale rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui al 2^ comma dell’art. 6 DPR 380/2001 (comunicazione con relazione asseverata ed elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato). 3. La comunicazione di cui al comma 2 dovrà essere trasmessa in duplice copia all’Ufficio Tecnico Comunale corredata di: • Copia dell’autorizzazione dell’esercizio della attività; • Estratto di mappa; • Documentazione fotografica e/o foto inserimento; • Planimetria quotata in scala opportuna; • Rappresentazione grafica; • Relazione descrittiva delle opere e dei materiali utilizzati; • Certificazione in ordine alla stabilità dell’intera struttura; • Illustrazione commerciale dei manufatti; • Relazione asseverata redatta da tecnico abilitato in ordine alle misure adottate per rendere l’area accessibile e priva di barriere architettoniche; • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta su modello predisposto dall’ufficio scaricabile dal sito internet del Comune nell’area “modulistica” attestante che la realizzazione e la posa dei manufatti terrà conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità ; 4. Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d’impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, per il ripristino dell’originario precedente stato dei luoghi. 5. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 è obbligatoria per la prima installazione mentre per le successive, salvo modifiche tipologiche e dimensionali, sarà sufficiente presentare la sola domanda di occupazione del suolo pubblico in applicazione del presente regolamento, corredata dalla documentazione di cui alla parte II art. 5, allegando alla domanda una formale dichiarazione del richiedente che certifichi che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato precedentemente. 6. Nel caso di presentazione di comunicazione di attività libera di cui al comma 2 lettera e) dell’art.6 del D.P.R. 380/2001 non conforme saranno avviate dal Comune di Longarone le attività repressive di cui al comma 7 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (“la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria pari a € 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione “). Articolo 26 Caratteristiche dimensionali e linee guida 14
A) CAPOLUOGO: (Via Roma, Piazza Umberto I°, Piazza J. Tasso, Piazzetta Urussanga, Piazza Caduti e dispersi in Russia, Via Cavalli, Piazza Gonzaga, Piazza IX Ottobre, Piazza Martiri della Libertà) Sono ammessi ombrelloni, tende a sbalzo e gazebo e strutture similari con copertura amovibile. Nel capoluogo, le caratteristiche devono essere compatibili con le indicazioni della variante “piano colore” e con il nuovo contesto ambientale del progetto di riqualificazione del centro. L’occupazione è autorizzata entro le proiezioni delle fronti dell’esercizio pubblico al cui servizio viene posta la struttura, salvo l’occupazione di area limitrofa e prospiciente altra attività, consentita solo a seguito dell’acquisizione di apposito nulla osta da parte del titolare della medesima. Nel caso in cui l’attività attigua sia chiusa da più di un anno rispetto alla richiesta di occupazione, il richiedente non è tenuto ad acquisire il suddetto nulla osta. Allorquando l’attività attigua dovesse nuovamente essere riaperta, il concessionario del suolo pubblico dovrà acquisire il nulla osta del titolare dell’attività, in mancanza del quale dovrà liberare l’area pubblica che supera il fronte del proprio esercizio commerciale. Sulle balze degli ombrelloni, delle tende e dei gazebo sono ammesse le scritte pubblicitarie e sono consentite le denominazioni delle attività e degli esercizi, non sono permesse chiusure laterali salvo quanto previsto dal successivo punto 4). Per ogni attività commerciale, tutti gli elementi di arredo, a seconda della tipologia, dovranno avere le stesse caratteristiche materiali e dimensionali. 1) TENDE A SBALZO: - Disegno essenziale e geometrico; - Lunghezza massima pari alla fronte dell’esercizio commerciale, - Altezza minima ml 2.20; - Rivestimento in tessuto; - Colori - in tinta unita - dei tessuti ammessi: ecru, avorio, giallo ocra, albicocca, carta da zucchero, amaranto, vinaccia; 2) OMBRELLONI - Disegno essenziale e geometrico; - Dimensioni massime modulo ml 5.00 x 5.00 con un massimo di due moduli (sono ammesse misure intermedie rientranti nel doppio modulo); - Altezza minima ml 2.20; - Rivestimento in tessuto; - Colori - in tinta unita - dei tessuti ammessi: ecru, avorio, giallo ocra, albicocca, carta da zucchero, amaranto, vinaccia; - Struttura in legno naturale o metallica di colore grigio ghisa; 3) FIORIERE E PARAVENTI - Disegno essenziale e geometrico di tipologia; - Dimensione modulare massima non eccedente tre lati del perimetro dell’area in concessione; - Altezza massima delle fioriere cm 50; - Altezza massima dei paraventi comprensiva dell’eventuale fioriera, cm. 220. Paraventi costituiti da materiale trasparente od opaco, infrangibile e antisfondamento; - Forme e materiali compatibili ed in sintonia con il contesto ambientale di riqualificazione del centro; 4) ALTRI COMPLEMENTI DI ARREDO (tavolini, sedie, e ogni altra oggettistica di servizio o decorativa) - Disegno essenziale e geometrico; - Forme e materiali compatibili ed in sintonia con il contesto ambientale di riqualificazione del centro; B) FRAZIONI E QUARTIERI DEL CAPOLUOGO (Fortogna, Faè-Desedan, Provagna, Dogna, Igne, Soffranco, Roggia, Rivalta-Malcolm, Via Campelli, Pirago, Colli di Pirago, Pians, Via Mazzini, Castellavazzo, Olantreghe, Codissago, Podenzoi) Sono ammessi ombrelloni, tende a sbalzo e gazebo. Le caratteristiche devono essere compatibili con le indicazioni della variante “piano colore”. L’occupazione è autorizzata entro le proiezioni delle fronti dell’esercizio pubblico al cui servizio viene posta la struttura, salvo l’occupazione di area limitrofa e prospiciente altra attività, consentita solo a seguito dell’acquisizione di apposito nulla osta da parte del titolare della medesima. Nel caso in cui l’attività attigua sia chiusa da più di un anno rispetto alla richiesta di occupazione, il richiedente non è tenuto ad acquisire il suddetto nulla 15
osta. Allorquando l’attività attigua dovesse nuovamente essere riaperta, il concessionario del suolo pubblico dovrà acquisire il nulla osta del titolare dell’attività, in mancanza del quale dovrà liberare l’area pubblica che supera il fronte del proprio esercizio commerciale. Sulle balze degli ombrelloni, delle tende e dei gazebo sono ammesse le scritte pubblicitarie e sono consentite le denominazioni delle attività e degli esercizi. Per ogni attività commerciale, tutti gli elementi di arredo, a seconda della tipologia, dovranno avere le stesse caratteristiche materiali e dimensionali 1) TENDE A SBALZO: - Disegno essenziale e geometrico; - Lunghezza massima pari alla fronte dell’esercizio commerciale; - Altezza minima ml 2.20; - Rivestimento in tessuto; - Colori in tinta unita, compatibili ed in sintonia con il contesto ambientale; - Struttura in legno naturale o metallica di colore grigio ghisa; 2) OMBRELLONI - Disegno essenziale e geometrico; - Dimensioni massime modulo ml 5.00 x 5.00 con un massimo di due moduli (sono ammesse misure intermedie rientranti nel doppio modulo); - Altezza minima ml 2.20; - Rivestimento in tessuto; - Colori in tinta unita, compatibili ed in sintonia con il contesto ambientale; - Struttura in legno naturale o metallica di colore grigio ghisa; 3) FIORIERE E PARAVENTI - Disegno essenziale e geometrico di tipologia; - Dimensione modulare massima non eccedente tre lati del perimetro dell’area in concessione; - Altezza massima delle fioriere cm 50; - Altezza massima dei paraventi comprensiva dell’eventuale fioriera, cm. 220. Paraventi costituiti da materiale trasparente od opaco infrangibile e antisfondamento; - Forme e materiali compatibili ed in sintonia con il contesto ambientale di riqualificazione del centro; 4) ALTRI COMPLEMENTI DI ARREDO (tavolini, sedie, e ogni altra oggettistica di servizio o decorativa) - Disegno essenziale e geometrico; - Forme e materiali compatibili ed in sintonia con il contesto ambientale. PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 27 Sanzioni ed interessi 1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi: a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell’atto di autorizzazione fino alla data di emissione dell’avviso di contestazione; b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), fino alla data di emissione dell’avviso di contestazione; c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell’atto di autorizzazione fino alla data di effettivo pagamento. 2. Il mancato versamento del canone stabilito nella autorizzazione entro gli ulteriori termini fissati nell’avviso di contestazione di cui al precedente articolo 20, comma 2, comporta la decadenza della autorizzazione. 3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, oltre al canone si applica la sanzione pecuniaria prevista dal successivo comma 4. Sono considerate abusive anche le occupazioni oltre la scadenza della concessione. 4. Ai sensi del Capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 16
agosto 2000, n. 267, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia. Articolo 28 Rimborsi 1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia della autorizzazione come regolata dal precedente articolo 10, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all’eventuale riduzione della superficie originariamente concessa. 2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso. 3. L’eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della autorizzazione è disciplinato dal precedente articolo 10. Articolo 29 Riscossione coattiva 1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità: a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l’attività di riscossione coattiva o l’affidi ai soggetti di cui all’articolo 53, comma 5, lettera b) del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446. Articolo 30 Altri canoni 1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ricadenti nel territorio comunale e non considerate nei precedenti articoli, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà determinare dei nuovi canoni in relazione alle attività pertinenti. Articolo 31 Disposizioni transitorie 1. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata: a) nel caso di occupazioni che non prevedono il pagamento del Canone COSAP, in modo automatico; b) nel caso di occupazioni che prevedono il pagamento del Canone COSAP, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento. Articolo 32 Entrata in vigore 17
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. 18
Puoi anche leggere