COMUNE DI CICAGNA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI - Portale PUC Online
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COMUNE DI CICAGNA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE Approvato con D.P.G.R. n° 821 del 29/7/1988 e succ.ve modiche e integrazioni
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO INDICE 1. Disposizioni Generali 2. Commissione Edilizia e C.E.I. 3. Concessione ad edificare ed autorizzazioni edilizia 4. Strumenti Urbanistici Attuativi 5. Esecuzione e controllo delle opere 6. Norme Urbanistiche − Zona di Completamento residenziale Z.C. − Zona B.A. − Zona a Concessione Singola Z.C.S. − Zona S.U.A. − Zona Produttiva Artigianale Z.P.A. − Zona Produttiva Industriale Z.P.I. − Zona Agricola Produttiva Z.A.P. − Zona Agricola Boscata Z.A.P. − Rispetti Cimiteriali R.C. − Verde di Rispetto Ambientale V.R.A. − Piano Particolareggiato di Cicagna − Piano Particolareggiato di Monleone − Piani Particolareggiati Commerciali 7. Norme Edilizie 8. Norme Igienico Sanitarie 9. Norme di Sicurezza 10. Uso del suolo, spazio e servizi 11. Conduzione dei cantieri e pubblica incolumità 12. Zone speciali 13. Deroghe 14. Serre 15. Disposizioni Finali 2
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO 1) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – 2: Opere soggette a Concessione ed Autorizzazione Edilizie. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge 28/01/1977 n. 10 fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti a semplice autorizzazione o esenti da entrambi i provvedimenti abilitativi. Art. 1 – 3: Opere Interne. Nel caso di realizzazione delle opere interne di cui all’art. 26 della Legge 28/02/1985 n. 47, da eseguirsi su immobili non vincolati ai sensi delle Leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/06/1939 n. 1497 e successive modificazioni, contestualmente all’inizio dei lavori il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico – sanitarie vigenti. 2) COMMISSIONE EDILIZIA Art. 2 – 1: Competenze della Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le opere pubbliche e private soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione, su ogni questione urbanistica, edilizia ed estetica, nonché su eventuali annullamenti di concessione o di autorizzazione edilizia. Può essere altresì sentita in merito alle questioni inerenti l’abusivismo edilizio. La Commissione può formulare proposte nell’ambito delle materie per le quali ah competenza consultiva. La Commissione Edilizia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/03/1980 n. 15 e s.m.i., è chiamata altresì ad esprimere il proprio parere su tutti gli strumenti urbanistici attuativi a norma dell’art. 4, 2° comma della L.R. 8/07/1987 n. 24, nonché sulla deliberazione di conferma degli stessi a norma dell’art. 33, 3° comma della medesima. Art. 2 – 2: Composizione della C.E. e C.E.I. La Commissione Edilizia è composta da: − il titolare del potere di rilascio dei titoli, che la convoca e la presiede; − il responsabile del servizio di “igiene pubblica, igiene ambientale, sicurezza degli ambienti di lavoro e medicina legale” o da altro membro dipendente dalla Azienda Sanitaria Locale competente nominato dagli Organi gestionali della stessa; − il Comandante Provinciale del VV.FF.; − un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi ordini professionali; − un geometra iscritto all’albo professionale; − un esperto nelle discipline giuridico – amministrative, Esercita funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il Segretario Comunale od un impiegato del Comune designato dal Presidente. 3
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta con divieto in tal caso di esercitare la propria attività professionale nell’ambito del territorio comunale durante l’esercizio del secondo mandato. La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali nei casi e con le modalità previste dalla L.R. 18/03/1980 n. 15 e s.m.i.. Art. 2 – 3: Funzionamento della Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno una volta ogni due mesi e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quella della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; è comunque richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri designati dal Consiglio Comunale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione ha la facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Qualora uno dei membri della Commissione sia autore e comunque interessato al progetto in esame deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dall’assistere all’esame ed alla votazione relativa. La mancata partecipazione di un membro ai lavori della C.E. per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza della carica. In tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale per i conseguenti provvedimenti di decadenza e di sostituzione. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono indicare, con le relative motivazioni, i voti favorevoli, i contrari, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di voto e sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 2 – 4: Funzionamento della Commissione Edilizia Integrata. Le riunioni della Commissione Edilizia Integrata sono valide con la presenza di almeno uno dei due esperti. Quando il parere deliberato dalla C.E. si discosta dal voto, anche di uno solo, dei due esperti, il parere stesso deve essere congruamente motivato in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dall’esperto. 3) CONCESSIONE AD EDIFICARE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Art. 3 – 1: Lavori eseguibili d’urgenza. Nel caso si prospettasse la necessità di eseguire lavori di evidente urgenza per garantire l’incolumità delle persone, il proprietario, o avente titolo, può iniziarli dandone preavviso al Sindaco e presentando la domanda, volta al rilascio del relativo titolo abilitativo, corredata dai necessari documenti, entro 5 giorni dall’inizio dei lavori, dichiarandosi responsabile per danni eventuali o per lesione di diritti di terzi o per opere in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti. 4
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 3 – 2: Domanda di Concessione. La domanda di concessione ad eseguire i lavori, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario, o da chi ne abbia titolo, deve essere indirizzata al Sindaco. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a) l’impegno di osservare le presenti norme e le vigenti leggi; b) la descrizione sommaria dell’ubicazione dell’opera per cui si richiede la concessione; c) le generalità, la firma e l’indirizzo del proprietario dell’area e/o dell’immobile, o di chi abbia titolo per richiedere la concessione; d) le generalità, la firma, il numero ed il luogo di iscrizione all’Albo Professionale del progettista; e) l’eventuale richiesta di convenzionamento. Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco. La domanda deve essere corredata dai documenti specificati negli articoli che seguono. Art. 3 – 3: Documentazione a corredo della domanda. Progetto ed allegati dovranno essere prodotti in triplice copia e firmati dal progettista e dal proprietario o da chi ne abbia titolo a richiedere la concessione. Per le opere edilizie a corredo della domanda, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia: a) Relazione nella quale devono essere precisati: − l’ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d’uso del terreno da asservire all’opera in progetto; − gli estremi completi di tipo di provenienza della proprietà del terreno con la precisazione di frazionamenti già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare; − il computo dettagliato del volume delle costruzioni eventualmente già esistenti sul terreno da asservire e del volume della nuova costruzione progettata, anche ai fini degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione, nonché il rapporto tra il volume complessivo di dette costruzioni e l’area di terreno da asservire; − le destinazioni d’uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell’edificio; − le caratteristiche tipologiche della costruzione con particolare riguardo alle strutture portanti e a tutte le finiture esterne, copertura compresa; − la consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della costruzione in esame; − i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno – opera di fondazione ai sensi della Legge 2/02/1974 n. 64; − i risultati delle indagini, degli studi, e dei calcoli geotecnici, ai sensi del D.M. 21/01/1981 (art. 43 delle Norme Tecniche ad esso allegate). b) Certificato catastale attuale della proprietà, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale, ed estratto di mappa ove sia riportata l’esatta superficie da asservire; c) Provvedimenti abilitativi previsti dalla vigente normativa d) Stralcio delle previsioni di strumento urbanistico generale relativo ala proprietà con estratto della normativa e indicazione della zonizzazione, delle strade, dell’orientamento e del perimetro del lotto interessato; 5
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO e) Relazione tecnica dell’impianto termico (compreso, se previsto, l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda) ed una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 17 della Legge 30/04/1976 n. 373 s.m.i.; f) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati: − documentazione fotografica della località in formato non minore di cm. 18x24 con l’indicazione della posizione e delle dimensioni della costruenda opera; − planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un raggio di almeno 200 m a partire dall’opera progettata comprendente: l’indicazione in rosso dell’opera, l’indicazione in verde dell’area da asservire, l’orientamento, la denominazione dei luoghi e gli estremi catastali interessati e di quelli confinanti nonché l’indicazione delle volumetrie esistenti, diversificate per stato di conservazione e per destinazione d’uso e delle eventuali alberature esistenti; − planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente: individuazione delle volumetrie esistenti, indicando in quelle da demolire, l’esatto ingombro e l’orientamento dell’opera in progetto, la distanza dai confini di proprietà, le larghezze delle strade adiacenti, gli spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti con l’indicazione esatta della loro altezza, i nomi dei proprietari confinanti; inoltre devono essere indicate le principali quote del terreno, con particolare riguardo a quelle dei vertici estremi della proprietà, a quelle del ciglio di eventuali strade ed alla quota di terreno naturale in corrispondenza del punto più basso del perimetro dell’opera progettata; − tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell’opera, in scala 1:100; − particolari di prospetto, in scala non inferiore a 1:20, con l’indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particolari sono richiesti per recinzione e cancellate; − schema degli impianti igienico – sanitario, fognario, elettrico e di riscaldamento. In particolare per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano (compresi gli interrati ed il sottotetto), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale con le quote riferite al “punto fisso”, indicato nella planimetria in scala 1:200, che tagli l’edificio, secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno 20 m a monte e 20 m a valle. Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno devono essere indicate esplicitamente le quote del terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al perimetro dell’edificio. Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e le progettate in rosso). Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni: larghezze esterne e interne di ogni locale, larghezza delle aperture, spessore dei muri, altezze nette dei piani, spessore dei solai, altezza totale dell’edificio. In caso di contrasto tra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime. Nei progetti di restauro, modifica o ampliamento devono essere indicate in nero le opere esistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti. Tutte le copie devono essere piegate nel formato 21x29,7 e riunite in fascicolo. 6
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Qualora la natura e le caratteristiche dell’intervento siano tali da non richiedere la produzione di tutti gli elaborati sopra elencati, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà ritenere ammissibili domande di concessione ad edificare corredate da un minor numero di elaborati, sempre che quelli prodotti siano giudicati sufficienti per un corretto e completo esame della relativa domanda. I progetti di zone di verde attrezzato, di monumenti, e di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare l’ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia con quelli edilizi. Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessioni concernenti varianti di progetti già approvati. La data di accettazione e di tutti i dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda, è data dal timbro di protocollo. Per quanto riguarda gli scarichi delle acque nere e grigie, dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico, a norma delle vigenti leggi. Art. 3 – 4: Domanda di autorizzazione ed elaborati tecnici da allegare: La domanda di autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprendere: − la descrizione sommaria dell’ubicazione dell’opera per cui si richiede l’autorizzazione; − le generalità, la firma e l’indirizzo del proprietario dell’area o dell’immobile o di chi ne abbia titolo per richiedere l’autorizzazione. Ogni variante concernente il soggetto di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da: − relazione illustrativa degli interventi previsti; − stralcio planimetrico del S.U.G. con l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento; − disegni in scala adeguata e fotografie, tali da documentare le caratteristiche e la destinazione dell’opera o dell’intervento proposto. Nel caso di interventi nei centri storici e nelle zone vincolate ex Legge 1497/1939 alla domanda di autorizzazione deve essere altresì allegata: − documentazione fotografica a colori dettagliata; − rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata; − indicazione dei materiali e delle tinteggiature. Art. 3 – 5: Rilascio della Concessione o dell’Autorizzazione Edilizia. Il Sindaco sentito il parere della C.E., dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all’interessato nei termini previsti dalla legge motivando l’eventuale diniego. La concessione o autorizzazione può anche contenere prescrizioni da osservare in sede di realizzazione delle opere. Alla concessione o all’autorizzazione deve essere allegata copia dei disegni relativi al progetto, debitamente vistati dal Sindaco. L’eventuale dissenso del Sindaco dal parere della C.E. deve essere motivato. Nel caso che il dissenso dia luogo al rilascio della concessione o all’autorizzazione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia. La concessione sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali. 7
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Un progetto respinto potrà essere ripresentato sono nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame. Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione ed edificare, deve essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del richiedente: − pagamento del contributo di cui all’art. 3 della L. 27/01/1977 n. 10, nei casi di concessione onerosa per la parte preventivamente dovuta (determinata in sede di approvazione del progetto o, nei casi in cui opera il silenzio – assenso, calcolata in via preventiva ai sensi dell’art. 8, 2° comma, della Legge 25/03/1982 n. 9) e prestazione di idonee garanzie per la parte da corrispondersi successivamente; − presentazione di ogni atto autorizzativo previsto dalla legislazione vigente; − asservimento dei terreni, nel caso di nuove costruzioni a favore del Comune, mediante atto regolarmente trascritto; tali asservimenti devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune. La concessione o autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo, qualora si anche comprensiva dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della Legge 29/06/1939 n. 1497 – a termini dell’art. 2 L.R. 18/03/1980 n. 15 e s.m.i. – è comunicato al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 5à comma, del D.L. 312/1985, come convertito in Legge 8/08/1985 n. 431. Art. 3 – 6: Validità della Concessione di Edificare. La concessione di edificare ha validità di 12 mesi, qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati la concessione decade e l’interessato deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine indicato nella concessione stessa, che non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data di inizio, salvo che detto termine venga prorogato ai sensi dell’art. 4, 4° comma, della Legge n. 10/1977 con motivato provvedimento, per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle loro particolari caratteristiche tecniche costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per tutti gli altri casi, qualora i lavori non siano ultimati nel termine di tre anni a decorrere dalla data di notifica, il concessionario deve presentare istanza al Sindaco diretta ad ottenere la nuova concessione concernente la parte non ultimata. La concessione è trasferibile ai successori ed aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o ad altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della Legge n. 10/1977 e le sanzioni previste ai sensi della vigente legislazione in materia. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell’art. 31 della Legge Urbanistica n. 1150/1942. Art. 3 – 7: Responsabilità. Il proprietario titolare della concessione, il direttore dei lavori, il titolare dell’impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per le parti di sua competenza, 8
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO nell’osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte dalla Concessione. 4) STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI Art. 4 – 1: Disciplina degli Strumenti Urbanistici Attuativi. La disciplina degli strumenti urbanistici attuativi risulta ampliamente definita dalla Legge Regionale 8/07/1987 n. 24; per quanto concerne i piani particolareggiati di iniziativa privata, questi devono contenere gli elementi di cui all’art. 2 della Legge n. 24/1981 sopra indicati, sono costituiti dagli elaborati e sono corredati dall’albo unilaterale d’obbligo rispettivamente indicati dagli artt. 3 e 18 della stessa legge; essi, inoltre, seguono le procedure di formazione ivi stabilite all’art. 18. 5) ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 5 – 2: Diretto dei Lavori e Costruttore. Il titolare della concessione ad edificare prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore. Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell’inizio dei lavori l’accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra. Il titolare della concessione di edificare, il committente, il costruttore, e il direttore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge o di regolamento e delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione di edificare nei termini fissati dalla vigente legislazione in materia e segnatamente dall’art. 6 della Legge 28/02/1985 n. 47. Art. 5 – 3: Varianti in corso d’opera. Qualora in corso d’opera si ravvisasse la convenienza e la necessità di varianti, il committente, prima di iniziare l’esecuzione, deve ottenere la specifica approvazione del relativo progetto e, nel frattempo, sospendere i lavori riferiti alle parti interessate alla variante stessa. L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal capo I della Legge 28/02/1985 n. 47 salvo il disposto al relativo articolo 15. Art. 5 – 4: Vigilanza sulle costruzioni. La vigilanza sull’attività urbanistica edilizia è effettuata dal Sindaco e dalle altre autorità competenti in materia secondo le disposizioni contenute nel Capo I della Legge 28/02/1985 n. 47 e nel titolo II del Capo I della L.R. 6/04/1987 n. 7 anche ai fini, ove ne ricorra il caso, dell’assunzione dei provvedimenti cautelari e della applicazione delle sanzioni ivi previste. Art. 5 – 5: Ultimazione dei lavori – Abitabilità o Agibilità Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori e a richiedere l’abitabilità. 9
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Il Sindaco constatata l’osservanza di tutte le norme e prescrizioni, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, rilascerà l’autorizzazione di abitabilità o agibilità visto il nulla- osta del medico con funzioni di igiene pubblica, il certificato di Prevenzione Incendi del VV. FF. (quando quello occorra), il collaudo delle opere in c.a. (legge n. 2229 del 16/11/1939 e legge n. 1086/1971), la documentazione di cui alla legge n. 373/76 sul contenimento dei consumi energetici, nonché la certificazione comprovante l’avvenuto accatastamento. L’abitazione o l’occupazione anche parziale di alloggi o di altri locali, che non abbiano ottenuto l’abitabilità o l’agibilità costituisce violazione dell’art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e comporta l’applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre agli altri provvedimenti che saranno presi, caso per caso, per imporre l’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni regolamentari. 6) NORME URBANISTICHE Art. 6 – 1: Indici e parametri. L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificabilità consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è regolamentato dalle norme, dagli indici e dai parametri sotto definiti ed evidenziati nella Tabella del Programma di Fabbricazione relativa al dimensionamento delle zone territoriali omogenee, oltre che dalle leggi regionali e nazionali in vigore. Art. 6 – 2: Definizione di indici e parametri. 1. Indice di fabbricabilità territoriale. È il rapporto (mc./mq) fra il valore realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento e la superficie della zona stessa. Si applica soltanto in sede di strumento urbanistico attuativo, nell’ambito delle zone ad esso subordinate per esplicito obbligo stabilito dal Programma di Fabbricazione ed ove si ritenga opportuno il relativo ricorso. Per la determinazione del volume massimo realizzabile in base all’indice di fabbricabilità territoriale si dovranno considerare sia la cubatura degli edifici esistenti da conservare, che quella degli edifici in progetto, con esclusione dei fabbricati da destinare a servizi pubblici esistenti e in progetto. Non dovranno essere considerate nel conteggio della superficie disponibile quelle aree che il P. di F. destina a strade pubbliche ed assoggettata al vincolo di cui all’art. 3 del D.M. n. 1444 del 1968. 2. Destinazione d’uso. Per ogni zona sono stabilite dallo strumento urbanistico una o più destinazioni d’uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni. 3. Indice di fabbricabilità fondiario. È il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l’area fabbricabile, escluso le sedi varie pubbliche. 4. Volume. Volume di un fabbricato (V). Il volume di un fabbricato è la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda. Sono escluse dal compunto del volume le pertinenze del fabbricato stesso e delle autorimesse come definite dal successivo paragrafo 9. Parimenti non costituisce volume tutto ciò che è posto al di sotto della quota di riferimento. 10
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Risparmio energetico. Non sono da computare ai fini dell’indice edificatorio e negli incrementi volumetrici, ammessi dal Piano, le strutture portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessore complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 cm, per la sola parte accedente i 30 cm e fino a un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di coperture e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica. Quota di riferimento di un corpo di fabbrica (QR) (D.P.G.R. n. 19/1991). La quota di riferimento di un corpo di fabbrica è il punto più basso della giacitura del terreno sul perimetro della costruzione come risultava prima dell’intervento, ovvero il piano di spiccato della costruzione stessa qualora si posto a quota inferiore a detta giacitura. Piano di spiccato di un fabbricato (D.P.G.R. n. 19/1991). Il piano di spiccato di un fabbricato è il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni – considerando in tal senso anche i locali totalmente interrari con la sola accessione dell’apertura di accesso – e la restante parte della costruzione. Superficie lorda di piano di un fabbricato (SP) (Regione Liguria – Relazione Tecnica n. 662 del 1990 – MOD. 41 – 140690). Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano è la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi. Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonché i balconi e le logge o loro porzioni non sporgenti più di mt. 1,20 dai muri perimetrali; le parti eccedenti tale limite sono invece da computare totalmente. Le superfici dei solai orizzontali e delle proiezione di quelli inclinati, relativamente a scale esterne (se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno sistemato circostante l’edificio e il piano terra dell’edificio stesso) e corridoi scoperti in aggetto per uso di disimpegno o di comunicazione, anche non circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali, vanno computate, ai fini della determinazione dei volumi fabbricabili, con le stesse modalità di cui al primo capoverso della presente definizione. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle scale esterne prescritte ai sensi della normativa antincendio. Altezza lorda di piano (Hp) (D.P.G.R. n. 19/1991). Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato l’altezza lorda di piano è la distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante. Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per l’altezza lorda ad esso relativo è da intendersi la distanza fra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il piano di calpestio stesso ed il punto più alto dell’estradosso del solaio soprastante. Superficie coperta (Sc) (D.P.G.R. n. 19/1991). La superficie coperta da una costruzione è l’area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo esterno dei muri perimetrali dell’edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed esclusi i poggioli e le cornici. Pertinenze di un fabbricato. Le pertinenze sono manufatti accessori adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato aventi sedime distinto da esso con oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell’edificio principale e senza autonoma utilizzabilità giuridica ed economica. 11
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Sono pertinenze anche quelle poste al di sotto della Quota di riferimento (QR) di un corpo di fabbrica. Dette pertinenze non potranno essere destinabili alla permanenza continuativa di persona, e perciò come tali, non sono computate ai fini del calcolo del Volume di un fabbricato (V) o della Superficie Agibile (SA). Tale destinazione deve risultare nel titolo edilizio abilitativo. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici (come definiti dall’art. 81 della L.R. n. 16/2008), le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli, le autorimesse, le opere di sistemazione, arredo e recinzione, cosi come i porticati aperti su tre lati, le tettoie in legno aperte e gli impianti tecnologici di pertinenza delle attività produttive. Le dimensioni fuori terra di dette pertinenze non possono eccedere il 20% del Volume dell’edificio principale o della Superficie Agibile in caso di edificio produttivo e comunque avere superficie netta non superiore a mq. 20. In analogia al parametro del volume sopra definito e nel rispetto di quanto individuato dal Piano di Fabbricazione per le nuove costruzioni sono da escludere dai limiti di cui al paragrafo precedente le pertinenze completamente interrare poste sotto la Quota di Riferimento (QR) ricadenti all’interno del sedime del nuovo manufatto. Non è consentita la sommatoria delle due fattispecie – Fuori Terra e Interrate. Sono sempre ammessi parcheggi pertinenziali ai sensi della Legge n. 122/1989, art. 9 comma 1. Le piscine, non costituiscono volume e sono pertinenza di un fabbricato. Le stesse oltre al rispetto delle norme previste dal P. di B. non devono superare i 70 mq. di superficie (specchio d’acqua). QUOTA DI SISTEMAZIONE ESTERNA Ai fini dell’individuazione delle pertinenze interrate in presenza di sistemazione esterna per la stessa vale quanto disposto dall’art. 7/1 lettera E e F. DISTANZE Valgono quelle del Codice Civile. Nel caso di accordo tra i confinanti è consentita la costruzione a muro cieco o in aderenza. ALTEZZA L’altezza massima lorda viene stabilita in mt. 2,70, quella minima in mt. 2,50. INDIRIZZI PAESISTICO – AMBIENTALI Tipo di copertura: a capanna o monofalda inclinata; Tipo di struttura: muratura in mattoni tradizionale, in pietra o in legno Finitura: Manto di Copertura: ardesia o tegola canadese colore grigio ardesia; Intonacatura: tradizionale; Tinteggiatura: colori tenui; Gronde e Pluviali: rame, acciaio inox o metallo verniciato colore rame Serramentistica: colore verde vagone, marrone o bianco. Art. 6 – 3: Il territorio comunale risulta diviso in 18 zone suddivise in sei gruppi, alle quali competono altrettante previsioni di utilizzo. 1° gruppo – Zone per i servizi “a” aree per l’istruzione 12
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO “b” aree per attrezzature di interesse collettivo “c” aree per spazi pubblici attrezzati – “i.s.” aree per impianti sportivi “d” aree per parcheggi pubblici 2° gruppo – Zone ad espansione residenziale Z.C. – Zone di Completamento Z.B.A. – Zone B.A. Z.C.S. – Zone a Concessione Singola S.U.A. – Zone a Strumento Urbanistico Attuativo SUA 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 3° gruppo – Piani Particolareggiati p.p.c. – piano particolareggiato di Cicagna p.p.m. – piano particolareggiato di Monleone p.p.cm. – piani particolareggiato commerciali A e B 4° gruppo – Zone Produttive Z.P.A. – Zone Produttive Artigianali , piccola industria e di servizi Z.P.I. – Zone Produttive Industriali attuate con S.U.A. Z.A.P. – Zona Agricola Produttiva Z.A.B. – Zona Agricola Boscata 5° gruppo – Zone Inedificabili r.c. – rispetti cimiteriali z.r.a. – zone di rispetto ambientale 6° gruppo – Zone Speciali (z.s.) Art. 6 – 4: Standard Urbanistici (zone per i servizi) a) aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo; b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi; c) aree “c” per spazi pubblici attrezzati ed aree “i.s.” per impianti sportivi; d) aree per parcheggi pubblici. L’edificabilità delle zone a), b), c) e d) è stabilita come segue: − indice di fabbricabilità fondiario: i.f. = 3 mc/mq − distanza dai confini mt. 6,00 − distanza dalle costruzioni mt. 12,00 − distanza dalle strade pubbliche carrabili mt. 5,00 − distanza dalle strade pubbliche pedonali mt. 1,50 − altezza massima delle costruzioni mt. 10,00 Nelle suddette zone a), b), c) e d) al fine di assicurare la necessaria funzionalità dei servizi esistenti, saranno possibili interventi anche di ampliamento in relazione alla reale necessità, previo studio organico d’insieme atto a garantire un confacente inserimento dei nuovi elementi strutturali con quelli esistenti e con il tessuto edificato circostante. Sarà possibile utilizzare gli allineamenti precostruiti e le distanze esistenti. 13
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO In queste zone gli interventi sono attuati dal Comune, salvo il caso del ricorso a quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 8/07/1987 n. 24 nel caso in cui la realizzazione dei servizi qui indicati viene ad essere connessa ad interventi attuati mediante Piani Particolareggiati di iniziativa privata di cui all’art. 14 della citata Legge Regionale. BARRIERE ARCHITETTONICHE Nella sistemazioni e costruzioni degli spazi ed edifici pubblici e destinati ad uso pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.M. 27/04/1978 emanato in attuazione dell’art. 27 della Legge n. 118 del 30/03/1971. Per quanto concerne il dimensionamento per la realizzazione dei tipi di servizi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, questo viene determinato in sede di progettazione esecutiva delle stesse attrezzature in base alle esigenze di ordine funzionale delle medesime funzioni di servizio, ed approvato dal Consiglio Comunale in sede di esame del progetto dell’opera pubblica o di realizzazione per i casi disciplinati dall’art. 16 della L.R. 24/1987 in connessione ad inteventi attuati mediante Piani Particolareggiati di iniziativa privata di cui all’art. 14 della medesima Legge Regionale. INTEGRAZIONE DI CUI AL PROVV. PROT. GEN. 27284 ATTO N. 1247 DEL 29/02/2012. Per tutte le zone che il Programma di Fabbricazione, antecedentemente alla variante adottata con le D.C.C. n. 14/2008 e n. 37/2010, destinava ed individuava per i servizi pubblici e che non risultano più confermate con tali destinazioni a seguito della medesima variante approvata con Provv. Dir. N. 1247/2012, sono da applicarsi le disposizioni di cui all’art. 84 della L.R. 16/2008 e s.m.i., essendo le stesse riconducibili a zone soggette a vincoli urbanistici decaduti. Art. 6 – 5: Zone di Completamento residenziale 1) Z.C. – zone di completamento a concessione singola Dette zone territorialmente sono indicate nella planimetria in scala 1:5000 del P. di F. in colore rosa e lettere Z.C.. In tali zone non potranno essere realizzati nuovi edifici funzionalmente autonomi ma esclusivamente nuova edificazione atta a consolidare mediante l’integrazione e/o ampliamento degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristiche paesistiche predominanti nonché di quelle tipologiche. Saranno pertanto possibili interventi sulla base dei seguenti parametri: A) aumento volumetria esistente massimo ammissibile mc. 500 per ciascun edificio funzionalmente autonomo. B) distanze dai confini | valgono quelle determinate distanze dalle strade carrabili | dagli allineamenti precostituiti distanze dalle strade pedonali | e quanto prescritto dal distanze dai fabbricati | Codice Civile C) per gli ampliamenti da realizzarsi necessariamente oltre detti allineamenti precostruiti dovranno essere osservate le seguenti norme: distanze dai confini mt. 5,00 distanze dalle strade carrabili mt. 5,00 distanze dalle strade pedonali mt. 1,50 14
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO distanze dalle costruzioni mt. 10,00 D) l’altezza massima sarà quella determinata dall’altezza media dei fabbricati posti nell’immediato contorno dell’edificio oggetto d’intervento, esistenti alla data di adozione del presente Programma di Fabbricazione. Si possono altresì rendere abitativi i sottotetti tramite minime variazioni consistenti nell’invariabilità della forma del tetto; l’altezza media non superi mt. 2,70 e la traslazione altimetrica massima non superi mt. 1,00; siano mantenute le posizioni e le forme delle bucature esistenti e le nuove eventuali bucature siano in asse con quelle esistenti nell’abitazione e abbiano le stesse caratteristiche (da escludere finestre a nastro). È altresì consentito l’intervento di cui alle lett. A – B – C – D dell’art. 31 della Legge 457/1978 e quelli di cui all’art. 26 della Legge 47/85. I piani terreni degli edifici esistenti o risultanti tali a seguito dell’intervento di cui sopra potranno essere utilizzati per attività commerciali – direzionali – artigianali purché l’utilizzo sia compatibile con la residenza. Sarà comunque ammessa la sopraelevazione di mt. 1,00 se motivata da esigenze igienico – sanitarie. Art. 6 – 5: Zone B.A. 2) Zone B.A. Queste zone territorialmente sono indicate nella planimetria in scala 1:5000 del P. di F. a righe oblique rosa e giallo e lettere B.A. Le zone comprendono i vecchi nuclei abitati di Cicagna e Monleone e zone limitrofe strettamente legate agli stessi nuclei. Nella Zona B.A. sono consentiti i seguenti interventi: A) Nella zona suddetta al fine di consolidare i caratteri dell’impianto urbano e garantire una corretta definizione paesistico ambientale sono solo ammissibili gli interventi, mediante il rilascio di permesso di costruire singolo, di cui alle lett. A – B – C – D dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 con la possibilità di incrementi di volumetria, non superiori al 20% del volume esistente, legati all’adeguamento igienico sanitario, tecnologico e funzionale, nonché le opere interne. Gli interventi come sopra precisati dovranno rispettare i seguenti parametri: ALTEZZA: l’intervento non dovrà comportare la modifica dell’altezza massima esistente; DISTANZE: valgono le disposizioni di cui all’art. 6 – 5 lett. B e C. B) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L.R. 36/1997, nel caso dell’esecuzione dei seguenti interventi: a) realizzazione di pubblici servizi di urbanizzazione previsti dal Programma di Fabbricazione anche a servizio della zona B.A., costituenti standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2/04/1968, su aree comportanti la demolizione di edifici esistenti; b) realizzazione di pubblici servizi di urbanizzazione previsti dal Programma di Fabbricazione anche a servizio della zona B.A., costituenti standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2/04/1968, su aree libere da edificazione; c) realizzazione di pubblici servizi di urbanizzazione ancorché non previsti dal Programma di Fabbricazione all’interno della zona B.A., costituenti standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 2/04/1968, su aree libere da edificazione o comportanti la demolizione di edifici esistenti. Il Comune riconosce al soggetto attuatore i seguenti benefici: - nel caso di realizzazione di interventi di cui alla lett. a), sulla base di apposito preventivo Atto Unilaterale d’Obbligo alla stipula di una Convenzione che preveda la realizzazione a carico del soggetto attuatore dei servizi dal P. di F. e la cessione gratuita al Comune, comprese le aree e gli immobili esistenti, la possibilità di edificare, sulle aree di proprietà dello stesso soggetto attuatore 15
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO comprese nella stessa zona B.A. ove si realizzano i predetti servizi di urbanizzazione, la volumetria oggetto della demolizione e una volumetria aggiuntiva corrispondente ad un Indice Fondiario non superiore al 50 % della densità fondiaria della medesima zona B.A., beneficiando degli scomputi di cui all’art. 12 della L.R. 25/1995; - nel caso di realizzazione di interventi di cui alla precedente lett. b), sulla base di apposito preventivo Atto Unilaterale d’Obbligo alla stipula di una Convenzione che preveda la realizzazione a carico del soggetto attuatore dei servizi previsto dal P. di F. e la cessione gratuita al Comune delle relative opere ed aree, la possibilità di edificare, su aree libere da edificazione comprese nella stessa zona B.A. ove di realizzano i predetti servizi di urbanizzazione di proprietà dello stesso soggetto attuatore oppure espressamente individuate dal medesimo sulla base di atti di preventivo accordo con la corrispondente proprietà, una volumetria corrispondente ad in Indice Fondiario non superiore al 50% della densità fondiaria media della medesima zona B.A., senza applicazione dei benefici degli scomputi di cui all’art. 12 della L.R. 25/1995, in quanto i nuovi servizi di urbanizzazione non sono conseguenza di previsioni contenute nel P. di F.. Per gli interventi di tipo privato, ammessi nel presente paragrafo B, dovranno essere rispettati i seguenti parametri: ALTEZZA: non maggiore di 3 piani e comunque conformemente alle altezze presenti nell’ambito; DISTANZE DALLE STRADE O PIAZZE PUBBLICHE 5,00 mt. DISTANZE DAI CONFINI 3,00 mt. DISTANZE DALLE COSTRUZIONI prive di pareti finestrate 6,00 mt. DISTANZE DALLE COSTRUZIONI con pareti finestrate 10,00 mt. COLORI Per l’ambito urbano di Cicagna valgono le disposizioni di cui all’adottato Piano del Colore. Per la zona B.A. i colori e i decori dei prospetti dovranno essere in sintonia con le preesistenze di pregio. Il manto di copertura dovrà essere eseguito in ardesia. DESTINAZIONI D’USO I piani terreni degli edifici esistenti o risultanti a seguito degli interventi di cui sopra e quelli a livello degli spazi pubblici, potranno essere utilizzati per attività commerciali – direzionali – terziario – artigianali, purché l’utilizzo sia compatibile con la residenza. INTEGRAZIONE DI CUI AL PROVV. PROT. GEN. 0145756/2012 ATTO N. 6164 DEL 29/11/2012. All’interno delle zone B.A. del Capoluogo è ammessa la realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione parzialmente traslata dell’edificio esistente in Via Genova (Catasto Fg. 8 Mapp. 737) come da progetto approvato nella Conferenza di Servizi deliberante del 3/12/2012, con l’applicazione speciale a tale caso della disciplina di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione dello stesso P. di F.. Art. 6 – 6: Zone ad espansione edilizia residenziale. Z.C.S. – Zone a Concessione Singola Le zone a concessione singola si contraddistinguono nella planimetria di P. di F. con fondo a puntini neri e lettere Z.C.S.. 16
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Nelle suddette zone gli interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti norme: Edificazione massima di mc. 300 abitabili, escluse le pertinenze, su di un lotto di qualsiasi superficie fermo restando un minimo di 1000 mq., sino al raggiungimento della massima volumetria programmata per ciascuna zona omogenea così come indicata nella Tabella di cui alla Tavola del P. di F. nel dimensionamento delle zone territoriali omogenee. Quanto sopra è inteso corrispettivo di una tipologia edilizia identificabile con i seguenti parametri: - superficie coperta fabbricato sul terreno di mq. 120 circa; - organizzazione del fabbricato su di un massimo di due livelli di cui uno al P.T. uso box, magazzino, cantina, legnaia, locale caldaia, con altezza interna massima di 2,60 mt. ed un P.P. ad uso abitativo con volumetria corrispondente ai 300 mc. Fissati; - è consentito in sottosuolo la realizzazione di parcheggi pertinenziali di cui alla Legge n. 122/89 e successive modifiche ed integrazioni. Il lotto di edificazione di qualsiasi superficie, ma comunque non inferiore al limite minimo di cui al precedente comma, deve essere costituito da superfici contigue tutte ricadenti entro il perimetro della zona Z.C.S. e libere da asservimenti; non sono ammesse domande di concessione edilizia i cui progetti di edificazione prevedano volumetrie residenziali abitabili inferiori a 200 mc. Il titolo abilitativo a costruire viene rilasciato a coloro che risultano proprietari ad aventi titolo a costruire di terreni non frazionati al momento dell’adozione del presente Programma di Fabbricazione e, altresì a coloro che, successivamente a detta data, avranno acquistato lotti interi di terreno. Sono fatti salvi i frazionamenti derivanti da divisioni ereditarie o giudiziarie e quelli relativi alla rettifica di confini. − Numero di piani n° 2 (due) − Altezza massima delle costruzioni mt. 7,00 − Distanza dai confini mt. 5,00 − Distanza dagli edifici mt. 10,00 − Distanza dalle strade carrabili mt. 5,00 − Distanza dalle strade pedonali mt. 1,50 Gli sbancamenti e/o rinterri delle sistemazioni esterne non devono essere superiori a mt. 3,00 rispetto alle quote del terreno preesistente. La concessione edilizia è inoltre subordinata, in presenza di strade pubbliche o di uso pubblico, all’impegno, da parte del richiedente, di cedere gratuitamente l’area necessaria per l’allargamento (almeno mt. 2,00) nonché mq. 100 per parcheggio. Qualora a seguito di un progetto organico di sistemazione della viabilità da parte dell’A.C., le aree cedute non risultassero utili allo scopo, le stesse ritornerebbero automaticamente a conglobarsi con la restante proprietà servente. INTEGRAZIONE DI CUI AL PROVV. PROT. GEN. 0058232/2004 ATTO N. 2873 DEL 13/05/2004. Fermi e invariati i parametri volumetrici, di superficie e metrici in dette zone è consentita la realizzazione di nuove strutture ricettivo – turistiche solo peraltro del tipo locande. Tale disposizione vale anche per gli edifici esistenti che presentino le caratteristiche idonee per tale tipo di destinazione. 17
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere conformati a schemi tipologici e formali propri della zona alla quale si dovrà fare riferimento anche per la scelta dei materiali. Le aree di pertinenza dovranno essere sistemate a verde e potranno essere attrezzate, per attività esterne di svago e sportive avuto peraltro riguardo a che il dimensionamento di dette attrezzature sia rapportato al lotto di intervento, alla sua morfologia e alla compatibilità paesistica. Art. 6 – 6 bis: S.U.A. Zone ad espansione abitativa da realizzarsi mediante Strumento Urbanistico Attuativo Le zone soggette a Strumento Urbanistico Attuativo sono contrassegnate in cartografia 1:5000 del P. di F. con colore giallo a pallini neri e lettere S.U.A. 1 – S.U.A. 2 – S.U.A. 5 – S.U.A. 6 – S.U.A. 8. Tale obbligo è stato introdotto in quanto si sono ravvisati, in questa espansione residenziale, gli estremi citati dal 2° comma dell’art. 3 della L.R. 28/1976. I progetti di S.U.A. devono essere conformi alla specifica disciplina di cui alla L.R. 24/1987. I progetti di S.U.A. devono prevedere interventi le cui caratteristiche dimensionali non eccedano i seguenti limiti: − Indice di fabbricabilità If. = 0,30 mc/mq − Numeri dei piani n. = 3 (tre) − Altezza massima delle costruzioni mt. = 9,00 − Distanza dai confini mt. = 6,00 − Distanza dagli edifici mt. = 12,00 − Distanza dalle strade carrabili mt. = 5,00 − Distanza dalle strade pedonali mt. = 1,50 − Lotto minimo di intervento mq. = 5.000 contigui Dovranno essere attrezzati per i servizi di cui al precedente art. 6 – 4, mq. 18 di area per mc. 80 di costruzione realizzata. La specifica destinazione d’uso di detti servizi – tra quelle di cui alle lettere a), b), c) d), del citato articolo – è stabilita dalla Civica Amministrazione in sede di formazione dello strumento urbanistico attuativo ai sensi della L.R. n. 24/87 e s.m.i.. L’ultimo strumento urbanistico attuativo con cui si perviene alla saturazione delle previsioni insediative di ciascuna zona omogenea, può essere esteso anche ad una superficie inferiore a quella minima indicata e la relativa progettazione deve essere tale da raccordarsi funzionalmente con l’assetto urbanistico della zona così come determinata dall’attuazione dei o del precedente strumento urbanistico attuativo. Il computo del volume nelle zone S.U.A., non comprende, comunque, le pertinenze del fabbricato anche se poste al di sopra della quota di riferimento, purché l’altezza netta non sia superiore a mt. 2,60 e la superficie coperta non sia superiore a mq. 30 per ogni unità abitativa. In particolare potranno essere realizzate pertinenze delle caratteristiche sopra definite, nella quantità di una in presenza di edificio unifamiliare, due in caso di edificio bifamiliare e tre per edifici trifamiliari, garantendo comunque la formazione di un unico fabbricato suddiviso interamente nel numero necessario di vani pertinenziali, al fine di garantire una ordinata organizzazione delle nuove costruzioni. 18
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO Gli S.U.A. dovranno garantire all’edificazione la qualificazione ambientale e delle tipologie edilizie locali; dovranno essere escluse tipologie insediative ed edilizie avulse dal contesto ambientale cosi come l’uso di materiali costruttivi atipici. I piani terra dei nuovi edifici che saranno realizzati nell’ambito degli strumenti edilizi attuativi, potranno essere utilizzati per attività commerciali, direzionali – uffici, e piccolo artigianato purché compatibili con la residenza che deve comunque restare funzione caratterizzate delle zone in questione. Art. 6 – 6 ter: S.U.A. Zone ad espansione abitativa da realizzarsi mediante rilascio di concessione edilizia convenzionata. Le zone soggette a Concessione Edilizia Convenzionata comprendono le aree non ancora oggetto di interventi edificatori inserite nelle zone contraddistinte nella zonizzazione del P. di F. rappresentata in cartografia 1:5000 con colore giallo a pallini neri con le sigle S.U.A. 3 – S.U.A. 4 – S.U.A. 7. I progetti rilasciati con concessione edilizia convenzionata devono prevedere interventi le cui caratteristiche dimensionali non eccedano i seguenti limiti: − Indice di fabbricabilità If. = 0,30 mc/mq − Numeri dei piani n. = 3 (tre) − Altezza massima delle costruzioni mt. = 9,00 − Distanza dai confini mt. = 6,00 − Distanza dagli edifici mt. = 12,00 − Distanza dalle strade carrabili mt. = 5,00 − Distanza dalle strade pedonali mt. = 1,50 La prescritta “convenzione” deve stabilire i servizi da attrezzarsi, di cui al precedente art. 6 – 4, sempre pari a mq. 18 di area per mc. 80 di costruzione realizzata. La specifica destinazione d’uso di detti servizi – tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d), del citato articolo – deve essere stabilita dalla Civica Amministrazione in sede di formazione della ridetta convenzione ai sensi della L.R. 24/87 e s.m.i.. Il computo del volume nelle zone in argomento soggette a concessione edilizia convenzionata non comprende, comunque, le pertinenze del fabbricato anche se poste al di sopra della quota di riferimento, purché l’altezza netta non sia superiore a mt. 2,60 e la superficie coperta non sia superiore a mq. 30 per ogni unità abitativa. In particolare potranno essere realizzate pertinenze delle caratteristiche sopra definite, nella quantità di una in presenza di edificio unifamiliare, due in caso di edificio bifamiliare e tre per edifici trifamiliari, garantendo comunque la formazione di un unico fabbricato suddiviso interamente nel numero necessario di vani pertinenziali, al fine di garantire una ordinata organizzazione delle nuove costruzioni. I progetti dovranno garantire all’edificazione la qualificazione ambientale e delle tipologie edilizie locali; dovranno essere escluse tipologie insediative ed edilizie avulse dal contesto ambientale cosi come l’uso di materiali costruttivi atipici. I piani terra dei nuovi edifici che saranno realizzati nell’ambito degli strumenti edilizi attuativi, potranno essere utilizzati per attività commerciali, direzionali – uffici, e piccolo artigianato purché compatibili con la residenza che deve comunque restare funzione caratterizzate delle zone in questione. 19
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