COMUNE DI CICAGNA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI - Portale PUC Online

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COMUNE DI CICAGNA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI - Portale PUC Online
COMUNE DI CICAGNA
          PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
             FABBRICAZIONE

                                 Approvato con D.P.G.R.
                                    n° 821 del 29/7/1988
                         e succ.ve modiche e integrazioni
COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

INDICE

1.       Disposizioni Generali
2.       Commissione Edilizia e C.E.I.
3.       Concessione ad edificare ed autorizzazioni edilizia
4.       Strumenti Urbanistici Attuativi
5.       Esecuzione e controllo delle opere
6.       Norme Urbanistiche
      − Zona di Completamento residenziale Z.C.
      − Zona B.A.
      − Zona a Concessione Singola Z.C.S.
      − Zona S.U.A.
      − Zona Produttiva Artigianale Z.P.A.
      − Zona Produttiva Industriale Z.P.I.
      − Zona Agricola Produttiva Z.A.P.
      − Zona Agricola Boscata Z.A.P.
      − Rispetti Cimiteriali R.C.
      − Verde di Rispetto Ambientale V.R.A.
      − Piano Particolareggiato di Cicagna
      − Piano Particolareggiato di Monleone
      − Piani Particolareggiati Commerciali
7.       Norme Edilizie
8.       Norme Igienico Sanitarie
9.       Norme di Sicurezza
10.      Uso del suolo, spazio e servizi
11.      Conduzione dei cantieri e pubblica incolumità
12.      Zone speciali
13.      Deroghe
14.      Serre
15.      Disposizioni Finali
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1)     DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – 2: Opere soggette a Concessione ed Autorizzazione Edilizie.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa
agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del
Sindaco ai sensi della Legge 28/01/1977 n. 10 fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente
legislazione, sono soggetti a semplice autorizzazione o esenti da entrambi i provvedimenti
abilitativi.

Art. 1 – 3: Opere Interne.
Nel caso di realizzazione delle opere interne di cui all’art. 26 della Legge 28/02/1985 n. 47, da
eseguirsi su immobili non vincolati ai sensi delle Leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/06/1939 n. 1497 e
successive modificazioni, contestualmente all’inizio dei lavori il proprietario dell’unità immobiliare
deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione,
che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico –
sanitarie vigenti.

2)     COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 2 – 1: Competenze della Commissione Edilizia.
La Commissione Edilizia deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le opere
pubbliche e private soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione, su ogni questione
urbanistica, edilizia ed estetica, nonché su eventuali annullamenti di concessione o di autorizzazione
edilizia.
Può essere altresì sentita in merito alle questioni inerenti l’abusivismo edilizio.
La Commissione può formulare proposte nell’ambito delle materie per le quali ah competenza
consultiva.
La Commissione Edilizia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/03/1980 n. 15 e s.m.i., è chiamata
altresì ad esprimere il proprio parere su tutti gli strumenti urbanistici attuativi a norma dell’art. 4, 2°
comma della L.R. 8/07/1987 n. 24, nonché sulla deliberazione di conferma degli stessi a norma
dell’art. 33, 3° comma della medesima.

Art. 2 – 2: Composizione della C.E. e C.E.I.
La Commissione Edilizia è composta da:
   − il titolare del potere di rilascio dei titoli, che la convoca e la presiede;
   − il responsabile del servizio di “igiene pubblica, igiene ambientale, sicurezza degli ambienti
        di lavoro e medicina legale” o da altro membro dipendente dalla Azienda Sanitaria Locale
        competente nominato dagli Organi gestionali della stessa;
   − il Comandante Provinciale del VV.FF.;
   − un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi ordini professionali;
   − un geometra iscritto all’albo professionale;
   − un esperto nelle discipline giuridico – amministrative,
Esercita funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il Segretario Comunale od un impiegato del
Comune designato dal Presidente.
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I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta con divieto in tal caso di
esercitare la propria attività professionale nell’ambito del territorio comunale durante l’esercizio del
secondo mandato.
La Commissione Edilizia viene integrata con due esperti in materia di bellezze naturali nei casi e
con le modalità previste dalla L.R. 18/03/1980 n. 15 e s.m.i..

Art. 2 – 3: Funzionamento della Commissione Edilizia.
La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno una volta ogni due mesi e, comunque,
quando il Presidente lo ritenga necessario.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere comunicato ai singoli
componenti almeno tre giorni prima di quella della riunione.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; è
comunque richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri designati dal Consiglio
Comunale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
La Commissione ha la facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui
progetti sottoposti ad esame.
Qualora uno dei membri della Commissione sia autore e comunque interessato al progetto in esame
deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dall’assistere all’esame ed alla votazione relativa.
La mancata partecipazione di un membro ai lavori della C.E. per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, comporta la decadenza della carica.
In tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale per i conseguenti
provvedimenti di decadenza e di sostituzione.
I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono indicare, con le relative
motivazioni, i voti favorevoli, i contrari, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di voto e sono
firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 2 – 4: Funzionamento della Commissione Edilizia Integrata.
Le riunioni della Commissione Edilizia Integrata sono valide con la presenza di almeno uno dei due
esperti.
Quando il parere deliberato dalla C.E. si discosta dal voto, anche di uno solo, dei due esperti, il
parere stesso deve essere congruamente motivato in relazione alle specifiche argomentazioni
formulate dall’esperto.

3)     CONCESSIONE AD EDIFICARE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Art. 3 – 1: Lavori eseguibili d’urgenza.
Nel caso si prospettasse la necessità di eseguire lavori di evidente urgenza per garantire l’incolumità
delle persone, il proprietario, o avente titolo, può iniziarli dandone preavviso al Sindaco e
presentando la domanda, volta al rilascio del relativo titolo abilitativo, corredata dai necessari
documenti, entro 5 giorni dall’inizio dei lavori, dichiarandosi responsabile per danni eventuali o per
lesione di diritti di terzi o per opere in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti.

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Art. 3 – 2: Domanda di Concessione.
La domanda di concessione ad eseguire i lavori, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario,
o da chi ne abbia titolo, deve essere indirizzata al Sindaco.
Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:
    a) l’impegno di osservare le presenti norme e le vigenti leggi;
    b) la descrizione sommaria dell’ubicazione dell’opera per cui si richiede la concessione;
    c) le generalità, la firma e l’indirizzo del proprietario dell’area e/o dell’immobile, o di chi abbia
        titolo per richiedere la concessione;
    d) le generalità, la firma, il numero ed il luogo di iscrizione all’Albo Professionale del
        progettista;
    e) l’eventuale richiesta di convenzionamento.
Ogni variazione concernente i soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al
Sindaco.
La domanda deve essere corredata dai documenti specificati negli articoli che seguono.

Art. 3 – 3: Documentazione a corredo della domanda.
Progetto ed allegati dovranno essere prodotti in triplice copia e firmati dal progettista e dal
proprietario o da chi ne abbia titolo a richiedere la concessione.
Per le opere edilizie a corredo della domanda, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in
triplice copia:
    a) Relazione nella quale devono essere precisati:
         − l’ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d’uso del terreno da asservire
             all’opera in progetto;
         − gli estremi completi di tipo di provenienza della proprietà del terreno con la
             precisazione di frazionamenti già effettuati ed eventualmente di quelli da effettuare;
         − il computo dettagliato del volume delle costruzioni eventualmente già esistenti sul
             terreno da asservire e del volume della nuova costruzione progettata, anche ai fini degli
             oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione, nonché il rapporto tra il
             volume complessivo di dette costruzioni e l’area di terreno da asservire;
         − le destinazioni d’uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell’edificio;
         − le caratteristiche tipologiche della costruzione con particolare riguardo alle strutture
             portanti e a tutte le finiture esterne, copertura compresa;
         − la consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della
             costruzione in esame;
         − i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
             riguardi del complesso terreno – opera di fondazione ai sensi della Legge 2/02/1974 n.
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         − i risultati delle indagini, degli studi, e dei calcoli geotecnici, ai sensi del D.M.
             21/01/1981 (art. 43 delle Norme Tecniche ad esso allegate).
    b) Certificato catastale attuale della proprietà, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico
         Erariale, ed estratto di mappa ove sia riportata l’esatta superficie da asservire;
    c) Provvedimenti abilitativi previsti dalla vigente normativa
    d) Stralcio delle previsioni di strumento urbanistico generale relativo ala proprietà con estratto
         della normativa e indicazione della zonizzazione, delle strade, dell’orientamento e del
         perimetro del lotto interessato;
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    e) Relazione tecnica dell’impianto termico (compreso, se previsto, l’impianto centralizzato di
        produzione di acqua calda) ed una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle
        caratteristiche di isolamento termico, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 17 della Legge
        30/04/1976 n. 373 s.m.i.;
    f) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati:
         − documentazione fotografica della località in formato non minore di cm. 18x24 con
             l’indicazione della posizione e delle dimensioni della costruenda opera;
         − planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un raggio di
             almeno 200 m a partire dall’opera progettata comprendente: l’indicazione in rosso
             dell’opera, l’indicazione in verde dell’area da asservire, l’orientamento, la
             denominazione dei luoghi e gli estremi catastali interessati e di quelli confinanti nonché
             l’indicazione delle volumetrie esistenti, diversificate per stato di conservazione e per
             destinazione d’uso e delle eventuali alberature esistenti;
         − planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente: individuazione delle volumetrie
             esistenti, indicando in quelle da demolire, l’esatto ingombro e l’orientamento dell’opera
             in progetto, la distanza dai confini di proprietà, le larghezze delle strade adiacenti, gli
             spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti
             con l’indicazione esatta della loro altezza, i nomi dei proprietari confinanti; inoltre
             devono essere indicate le principali quote del terreno, con particolare riguardo a quelle
             dei vertici estremi della proprietà, a quelle del ciglio di eventuali strade ed alla quota di
             terreno naturale in corrispondenza del punto più basso del perimetro dell’opera
             progettata;
         − tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche
             dell’opera, in scala 1:100;
         − particolari di prospetto, in scala non inferiore a 1:20, con l’indicazione di tutti i materiali
             impiegati, loro trattamento e colore; analoghi particolari sono richiesti per recinzione e
             cancellate;
         − schema degli impianti igienico – sanitario, fognario, elettrico e di riscaldamento.
In particolare per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano
(compresi gli interrati ed il sottotetto), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le
sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale con le quote riferite al “punto fisso”,
indicato nella planimetria in scala 1:200, che tagli l’edificio, secondo la linea di massima pendenza
del terreno, per una estensione di almeno 20 m a monte e 20 m a valle.
Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno devono essere indicate esplicitamente le quote del
terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al
perimetro dell’edificio.
Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di
urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e le progettate in rosso).
Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni: larghezze esterne e
interne di ogni locale, larghezza delle aperture, spessore dei muri, altezze nette dei piani, spessore
dei solai, altezza totale dell’edificio. In caso di contrasto tra rappresentazione grafica e quote
numeriche, prevalgono queste ultime.
Nei progetti di restauro, modifica o ampliamento devono essere indicate in nero le opere esistenti,
in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti.
Tutte le copie devono essere piegate nel formato 21x29,7 e riunite in fascicolo.
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Qualora la natura e le caratteristiche dell’intervento siano tali da non richiedere la produzione di
tutti gli elaborati sopra elencati, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà ritenere
ammissibili domande di concessione ad edificare corredate da un minor numero di elaborati, sempre
che quelli prodotti siano giudicati sufficienti per un corretto e completo esame della relativa
domanda.
I progetti di zone di verde attrezzato, di monumenti, e di elementi decorativi o reclamistici,
dovranno illustrare l’ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia con quelli
edilizi.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessioni concernenti varianti di
progetti già approvati.
La data di accettazione e di tutti i dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della
domanda, è data dal timbro di protocollo.
Per quanto riguarda gli scarichi delle acque nere e grigie, dovrà essere richiesta autorizzazione allo
scarico, a norma delle vigenti leggi.

Art. 3 – 4: Domanda di autorizzazione ed elaborati tecnici da allegare:
La domanda di autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprendere:
    − la descrizione sommaria dell’ubicazione dell’opera per cui si richiede l’autorizzazione;
    − le generalità, la firma e l’indirizzo del proprietario dell’area o dell’immobile o di chi ne
        abbia titolo per richiedere l’autorizzazione.
Ogni variante concernente il soggetto di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata al
Sindaco.
La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:
    − relazione illustrativa degli interventi previsti;
    − stralcio planimetrico del S.U.G. con l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento;
    − disegni in scala adeguata e fotografie, tali da documentare le caratteristiche e la destinazione
        dell’opera o dell’intervento proposto.
Nel caso di interventi nei centri storici e nelle zone vincolate ex Legge 1497/1939 alla domanda di
autorizzazione deve essere altresì allegata:
    − documentazione fotografica a colori dettagliata;
    − rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata;
    − indicazione dei materiali e delle tinteggiature.

Art. 3 – 5: Rilascio della Concessione o dell’Autorizzazione Edilizia.
Il Sindaco sentito il parere della C.E., dichiara approvato o respinto il progetto, dandone
comunicazione all’interessato nei termini previsti dalla legge motivando l’eventuale diniego.
La concessione o autorizzazione può anche contenere prescrizioni da osservare in sede di
realizzazione delle opere.
Alla concessione o all’autorizzazione deve essere allegata copia dei disegni relativi al progetto,
debitamente vistati dal Sindaco.
L’eventuale dissenso del Sindaco dal parere della C.E. deve essere motivato. Nel caso che il
dissenso dia luogo al rilascio della concessione o all’autorizzazione stessa dovrà essere annotato il
parere difforme della Commissione Edilizia.
La concessione sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione
presso gli uffici comunali.
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Un progetto respinto potrà essere ripresentato sono nel caso di varianti che giustifichino un nuovo
esame.
Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione ed edificare, deve essere preceduto dai seguenti
adempimenti a carico del richiedente:
     − pagamento del contributo di cui all’art. 3 della L. 27/01/1977 n. 10, nei casi di concessione
         onerosa per la parte preventivamente dovuta (determinata in sede di approvazione del
         progetto o, nei casi in cui opera il silenzio – assenso, calcolata in via preventiva ai sensi
         dell’art. 8, 2° comma, della Legge 25/03/1982 n. 9) e prestazione di idonee garanzie per la
         parte da corrispondersi successivamente;
     − presentazione di ogni atto autorizzativo previsto dalla legislazione vigente;
     − asservimento dei terreni, nel caso di nuove costruzioni a favore del Comune, mediante atto
         regolarmente trascritto;
         tali asservimenti devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro,
         tenuto dal Comune.
La concessione o autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo, qualora si anche
comprensiva dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della Legge 29/06/1939 n. 1497 – a termini dell’art.
2 L.R. 18/03/1980 n. 15 e s.m.i. – è comunicato al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, 5à comma, del D.L. 312/1985, come convertito in Legge 8/08/1985
n. 431.

Art. 3 – 6: Validità della Concessione di Edificare.
La concessione di edificare ha validità di 12 mesi, qualora entro tale termine i lavori non siano stati
iniziati la concessione decade e l’interessato deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova
concessione.
La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine
indicato nella concessione stessa, che non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data di inizio,
salvo che detto termine venga prorogato ai sensi dell’art. 4, 4° comma, della Legge n. 10/1977 con
motivato provvedimento, per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a
ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole delle opere da realizzare o delle loro particolari caratteristiche tecniche
costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
Per tutti gli altri casi, qualora i lavori non siano ultimati nel termine di tre anni a decorrere dalla data
di notifica, il concessionario deve presentare istanza al Sindaco diretta ad ottenere la nuova
concessione concernente la parte non ultimata.
La concessione è trasferibile ai successori ed aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della
proprietà o ad altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile
fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della Legge n. 10/1977 e le sanzioni previste ai sensi della
vigente legislazione in materia. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell’art.
31 della Legge Urbanistica n. 1150/1942.

Art. 3 – 7: Responsabilità.
Il proprietario titolare della concessione, il direttore dei lavori, il titolare dell’impresa costruttrice,
sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per le parti di sua competenza,

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nell’osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte
dalla Concessione.

4)     STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Art. 4 – 1: Disciplina degli Strumenti Urbanistici Attuativi.
La disciplina degli strumenti urbanistici attuativi risulta ampliamente definita dalla Legge
Regionale 8/07/1987 n. 24; per quanto concerne i piani particolareggiati di iniziativa privata, questi
devono contenere gli elementi di cui all’art. 2 della Legge n. 24/1981 sopra indicati, sono costituiti
dagli elaborati e sono corredati dall’albo unilaterale d’obbligo rispettivamente indicati dagli artt. 3 e
18 della stessa legge; essi, inoltre, seguono le procedure di formazione ivi stabilite all’art. 18.

5)     ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 5 – 2: Diretto dei Lavori e Costruttore.
Il titolare della concessione ad edificare prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco
il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la residenza
del costruttore.
Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare
al Sindaco, sempre prima dell’inizio dei lavori l’accettazione dell’incarico rispettivamente loro
affidato.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco con le
modalità di cui sopra.
Il titolare della concessione di edificare, il committente, il costruttore, e il direttore dei lavori sono
responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge o di regolamento e delle modalità
esecutive che siano fissate nella concessione di edificare nei termini fissati dalla vigente
legislazione in materia e segnatamente dall’art. 6 della Legge 28/02/1985 n. 47.

Art. 5 – 3: Varianti in corso d’opera.
Qualora in corso d’opera si ravvisasse la convenienza e la necessità di varianti, il committente,
prima di iniziare l’esecuzione, deve ottenere la specifica approvazione del relativo progetto e, nel
frattempo, sospendere i lavori riferiti alle parti interessate alla variante stessa.
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal capo I della
Legge 28/02/1985 n. 47 salvo il disposto al relativo articolo 15.

Art. 5 – 4: Vigilanza sulle costruzioni.
La vigilanza sull’attività urbanistica edilizia è effettuata dal Sindaco e dalle altre autorità
competenti in materia secondo le disposizioni contenute nel Capo I della Legge 28/02/1985 n. 47 e
nel titolo II del Capo I della L.R. 6/04/1987 n. 7 anche ai fini, ove ne ricorra il caso, dell’assunzione
dei provvedimenti cautelari e della applicazione delle sanzioni ivi previste.

Art. 5 – 5: Ultimazione dei lavori – Abitabilità o Agibilità
Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori e a
richiedere l’abitabilità.

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Sindaco constatata l’osservanza di tutte le norme e prescrizioni, e particolarmente di quelle
contenute nel presente regolamento, rilascerà l’autorizzazione di abitabilità o agibilità visto il nulla-
osta del medico con funzioni di igiene pubblica, il certificato di Prevenzione Incendi del VV. FF.
(quando quello occorra), il collaudo delle opere in c.a. (legge n. 2229 del 16/11/1939 e legge n.
1086/1971), la documentazione di cui alla legge n. 373/76 sul contenimento dei consumi energetici,
nonché la certificazione comprovante l’avvenuto accatastamento.
L’abitazione o l’occupazione anche parziale di alloggi o di altri locali, che non abbiano ottenuto
l’abitabilità o l’agibilità costituisce violazione dell’art. 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e
comporta l’applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre agli altri provvedimenti che saranno presi,
caso per caso, per imporre l’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni regolamentari.

6)     NORME URBANISTICHE

Art. 6 – 1: Indici e parametri.
L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificabilità consentita dallo strumento urbanistico, anche in
relazione alle destinazioni d’uso, è regolamentato dalle norme, dagli indici e dai parametri sotto
definiti ed evidenziati nella Tabella del Programma di Fabbricazione relativa al dimensionamento
delle zone territoriali omogenee, oltre che dalle leggi regionali e nazionali in vigore.

Art. 6 – 2: Definizione di indici e parametri.
1.       Indice di fabbricabilità territoriale.
È il rapporto (mc./mq) fra il valore realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente
destina ad insediamento e la superficie della zona stessa.
Si applica soltanto in sede di strumento urbanistico attuativo, nell’ambito delle zone ad esso
subordinate per esplicito obbligo stabilito dal Programma di Fabbricazione ed ove si ritenga
opportuno il relativo ricorso.
Per la determinazione del volume massimo realizzabile in base all’indice di fabbricabilità
territoriale si dovranno considerare sia la cubatura degli edifici esistenti da conservare, che quella
degli edifici in progetto, con esclusione dei fabbricati da destinare a servizi pubblici esistenti e in
progetto.
Non dovranno essere considerate nel conteggio della superficie disponibile quelle aree che il P. di
F. destina a strade pubbliche ed assoggettata al vincolo di cui all’art. 3 del D.M. n. 1444 del 1968.
2.       Destinazione d’uso.
Per ogni zona sono stabilite dallo strumento urbanistico una o più destinazioni d’uso specifiche.
Non possono essere consentite altre destinazioni.
3.       Indice di fabbricabilità fondiario.
È il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l’area fabbricabile, escluso le sedi varie
pubbliche.
4.       Volume.
Volume di un fabbricato (V).
Il volume di un fabbricato è la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la
rispettiva altezza lorda.
Sono escluse dal compunto del volume le pertinenze del fabbricato stesso e delle autorimesse come
definite dal successivo paragrafo 9.
Parimenti non costituisce volume tutto ciò che è posto al di sotto della quota di riferimento.

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

Risparmio energetico.
Non sono da computare ai fini dell’indice edificatorio e negli incrementi volumetrici, ammessi dal
Piano, le strutture portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che
comportino spessore complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30
cm, per la sola parte accedente i 30 cm e fino a un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi
verticali e di coperture e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore
contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.
Quota di riferimento di un corpo di fabbrica (QR) (D.P.G.R. n. 19/1991).
La quota di riferimento di un corpo di fabbrica è il punto più basso della giacitura del terreno sul
perimetro della costruzione come risultava prima dell’intervento, ovvero il piano di spiccato della
costruzione stessa qualora si posto a quota inferiore a detta giacitura.
Piano di spiccato di un fabbricato (D.P.G.R. n. 19/1991).
Il piano di spiccato di un fabbricato è il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni –
considerando in tal senso anche i locali totalmente interrari con la sola accessione dell’apertura di
accesso – e la restante parte della costruzione.
Superficie lorda di piano di un fabbricato (SP) (Regione Liguria – Relazione Tecnica n. 662 del
1990 – MOD. 41 – 140690).
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano è la somma di tutte le
superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi.
Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonché i balconi e le logge
o loro porzioni non sporgenti più di mt. 1,20 dai muri perimetrali; le parti eccedenti tale limite sono
invece da computare totalmente.
Le superfici dei solai orizzontali e delle proiezione di quelli inclinati, relativamente a scale esterne
(se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno sistemato circostante l’edificio e il
piano terra dell’edificio stesso) e corridoi scoperti in aggetto per uso di disimpegno o di
comunicazione, anche non circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali, vanno computate, ai fini
della determinazione dei volumi fabbricabili, con le stesse modalità di cui al primo capoverso della
presente definizione.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle scale esterne
prescritte ai sensi della normativa antincendio.
Altezza lorda di piano (Hp) (D.P.G.R. n. 19/1991).
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato l’altezza lorda di piano è la distanza tra gli estradossi
del solaio di calpestio e del solaio soprastante.
Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per l’altezza lorda ad
esso relativo è da intendersi la distanza fra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale,
mediano tra il piano di calpestio stesso ed il punto più alto dell’estradosso del solaio soprastante.
Superficie coperta (Sc) (D.P.G.R. n. 19/1991).
La superficie coperta da una costruzione è l’area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo
esterno dei muri perimetrali dell’edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed esclusi i
poggioli e le cornici.
Pertinenze di un fabbricato.
Le pertinenze sono manufatti accessori adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato aventi sedime
distinto da esso con oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell’edificio principale
e senza autonoma utilizzabilità giuridica ed economica.

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

Sono pertinenze anche quelle poste al di sotto della Quota di riferimento (QR) di un corpo di
fabbrica.
Dette pertinenze non potranno essere destinabili alla permanenza continuativa di persona, e perciò
come tali, non sono computate ai fini del calcolo del Volume di un fabbricato (V) o della Superficie
Agibile (SA).
Tale destinazione deve risultare nel titolo edilizio abilitativo.
Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a
ripostiglio, gli impianti tecnologici (come definiti dall’art. 81 della L.R. n. 16/2008), le cabine
idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli, le
autorimesse, le opere di sistemazione, arredo e recinzione, cosi come i porticati aperti su tre lati, le
tettoie in legno aperte e gli impianti tecnologici di pertinenza delle attività produttive.
Le dimensioni fuori terra di dette pertinenze non possono eccedere il 20% del Volume dell’edificio
principale o della Superficie Agibile in caso di edificio produttivo e comunque avere superficie
netta non superiore a mq. 20.
In analogia al parametro del volume sopra definito e nel rispetto di quanto individuato dal Piano di
Fabbricazione per le nuove costruzioni sono da escludere dai limiti di cui al paragrafo precedente le
pertinenze completamente interrare poste sotto la Quota di Riferimento (QR) ricadenti all’interno
del sedime del nuovo manufatto.
Non è consentita la sommatoria delle due fattispecie – Fuori Terra e Interrate.
Sono sempre ammessi parcheggi pertinenziali ai sensi della Legge n. 122/1989, art. 9 comma 1.
Le piscine, non costituiscono volume e sono pertinenza di un fabbricato.
Le stesse oltre al rispetto delle norme previste dal P. di B. non devono superare i 70 mq. di
superficie (specchio d’acqua).
QUOTA DI SISTEMAZIONE ESTERNA
Ai fini dell’individuazione delle pertinenze interrate in presenza di sistemazione esterna per la
stessa vale quanto disposto dall’art. 7/1 lettera E e F.
DISTANZE
Valgono quelle del Codice Civile. Nel caso di accordo tra i confinanti è consentita la costruzione a
muro cieco o in aderenza.
ALTEZZA
L’altezza massima lorda viene stabilita in mt. 2,70, quella minima in mt. 2,50.
INDIRIZZI PAESISTICO – AMBIENTALI
Tipo di copertura: a capanna o monofalda inclinata;
Tipo di struttura: muratura in mattoni tradizionale, in pietra o in legno
Finitura: Manto di Copertura: ardesia o tegola canadese colore grigio ardesia;
            Intonacatura: tradizionale;
            Tinteggiatura: colori tenui;
            Gronde e Pluviali: rame, acciaio inox o metallo verniciato colore rame
            Serramentistica: colore verde vagone, marrone o bianco.

Art. 6 – 3: Il territorio comunale risulta diviso in 18 zone suddivise in sei gruppi, alle quali
competono altrettante previsioni di utilizzo.
1° gruppo – Zone per i servizi
“a” aree per l’istruzione

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

“b” aree per attrezzature di interesse collettivo
“c” aree per spazi pubblici attrezzati – “i.s.” aree per impianti sportivi
“d” aree per parcheggi pubblici

2° gruppo – Zone ad espansione residenziale
Z.C. – Zone di Completamento
Z.B.A. – Zone B.A.
Z.C.S. – Zone a Concessione Singola
S.U.A. – Zone a Strumento Urbanistico Attuativo SUA 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

3° gruppo – Piani Particolareggiati
p.p.c. – piano particolareggiato di Cicagna
p.p.m. – piano particolareggiato di Monleone
p.p.cm. – piani particolareggiato commerciali A e B

4° gruppo – Zone Produttive
Z.P.A. – Zone Produttive Artigianali , piccola industria e di servizi
Z.P.I. – Zone Produttive Industriali attuate con S.U.A.
Z.A.P. – Zona Agricola Produttiva
Z.A.B. – Zona Agricola Boscata

5° gruppo – Zone Inedificabili
r.c. – rispetti cimiteriali
z.r.a. – zone di rispetto ambientale

6° gruppo – Zone Speciali (z.s.)

Art. 6 – 4: Standard Urbanistici (zone per i servizi)
a) aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo;
b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,
   amministrative, per pubblici servizi;
c) aree “c” per spazi pubblici attrezzati ed aree “i.s.” per impianti sportivi;
d) aree per parcheggi pubblici.
L’edificabilità delle zone a), b), c) e d) è stabilita come segue:
    − indice di fabbricabilità fondiario:                                      i.f. = 3 mc/mq
    − distanza dai confini                                                     mt. 6,00
    − distanza dalle costruzioni                                               mt. 12,00
    − distanza dalle strade pubbliche carrabili                                mt. 5,00
    − distanza dalle strade pubbliche pedonali                                 mt. 1,50
    − altezza massima delle costruzioni                                        mt. 10,00
Nelle suddette zone a), b), c) e d) al fine di assicurare la necessaria funzionalità dei servizi esistenti,
saranno possibili interventi anche di ampliamento in relazione alla reale necessità, previo studio
organico d’insieme atto a garantire un confacente inserimento dei nuovi elementi strutturali con
quelli esistenti e con il tessuto edificato circostante.
Sarà possibile utilizzare gli allineamenti precostruiti e le distanze esistenti.
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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

In queste zone gli interventi sono attuati dal Comune, salvo il caso del ricorso a quanto previsto
dall’art. 16 della L.R. 8/07/1987 n. 24 nel caso in cui la realizzazione dei servizi qui indicati viene
ad essere connessa ad interventi attuati mediante Piani Particolareggiati di iniziativa privata di cui
all’art. 14 della citata Legge Regionale.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nella sistemazioni e costruzioni degli spazi ed edifici pubblici e destinati ad uso pubblico dovranno
essere osservate le disposizioni di cui al D.M. 27/04/1978 emanato in attuazione dell’art. 27 della
Legge n. 118 del 30/03/1971.
Per quanto concerne il dimensionamento per la realizzazione dei tipi di servizi di cui alle lettere a),
b) e c) del presente articolo, questo viene determinato in sede di progettazione esecutiva delle stesse
attrezzature in base alle esigenze di ordine funzionale delle medesime funzioni di servizio, ed
approvato dal Consiglio Comunale in sede di esame del progetto dell’opera pubblica o di
realizzazione per i casi disciplinati dall’art. 16 della L.R. 24/1987 in connessione ad inteventi attuati
mediante Piani Particolareggiati di iniziativa privata di cui all’art. 14 della medesima Legge
Regionale.

INTEGRAZIONE DI CUI AL PROVV. PROT. GEN. 27284 ATTO N. 1247 DEL 29/02/2012.

Per tutte le zone che il Programma di Fabbricazione, antecedentemente alla variante adottata con le
D.C.C. n. 14/2008 e n. 37/2010, destinava ed individuava per i servizi pubblici e che non risultano
più confermate con tali destinazioni a seguito della medesima variante approvata con Provv. Dir. N.
1247/2012, sono da applicarsi le disposizioni di cui all’art. 84 della L.R. 16/2008 e s.m.i., essendo
le stesse riconducibili a zone soggette a vincoli urbanistici decaduti.

Art. 6 – 5: Zone di Completamento residenziale
1) Z.C. – zone di completamento a concessione singola
Dette zone territorialmente sono indicate nella planimetria in scala 1:5000 del P. di F. in colore rosa
e lettere Z.C..
In tali zone non potranno essere realizzati nuovi edifici funzionalmente autonomi ma
esclusivamente nuova edificazione atta a consolidare mediante l’integrazione e/o ampliamento degli
edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristiche paesistiche predominanti nonché di quelle
tipologiche.
Saranno pertanto possibili interventi sulla base dei seguenti parametri:
A) aumento volumetria esistente massimo ammissibile mc. 500 per ciascun edificio funzionalmente
autonomo.
B)      distanze dai confini                  | valgono quelle determinate
        distanze dalle strade carrabili       | dagli allineamenti precostituiti
        distanze dalle strade pedonali        | e quanto prescritto dal
        distanze dai fabbricati               | Codice Civile
C) per gli ampliamenti da realizzarsi necessariamente oltre detti allineamenti precostruiti dovranno
essere osservate le seguenti norme:
        distanze dai confini                  mt. 5,00
        distanze dalle strade carrabili       mt. 5,00
        distanze dalle strade pedonali        mt. 1,50

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

        distanze dalle costruzioni              mt. 10,00
D) l’altezza massima sarà quella determinata dall’altezza media dei fabbricati posti nell’immediato
contorno dell’edificio oggetto d’intervento, esistenti alla data di adozione del presente Programma
di Fabbricazione. Si possono altresì rendere abitativi i sottotetti tramite minime variazioni
consistenti nell’invariabilità della forma del tetto; l’altezza media non superi mt. 2,70 e la
traslazione altimetrica massima non superi mt. 1,00; siano mantenute le posizioni e le forme delle
bucature esistenti e le nuove eventuali bucature siano in asse con quelle esistenti nell’abitazione e
abbiano le stesse caratteristiche (da escludere finestre a nastro).
È altresì consentito l’intervento di cui alle lett. A – B – C – D dell’art. 31 della Legge 457/1978 e
quelli di cui all’art. 26 della Legge 47/85.
I piani terreni degli edifici esistenti o risultanti tali a seguito dell’intervento di cui sopra potranno
essere utilizzati per attività commerciali – direzionali – artigianali purché l’utilizzo sia compatibile
con la residenza. Sarà comunque ammessa la sopraelevazione di mt. 1,00 se motivata da esigenze
igienico – sanitarie.

Art. 6 – 5: Zone B.A.
2) Zone B.A.
Queste zone territorialmente sono indicate nella planimetria in scala 1:5000 del P. di F. a righe
oblique rosa e giallo e lettere B.A.
Le zone comprendono i vecchi nuclei abitati di Cicagna e Monleone e zone limitrofe strettamente
legate agli stessi nuclei. Nella Zona B.A. sono consentiti i seguenti interventi:
A) Nella zona suddetta al fine di consolidare i caratteri dell’impianto urbano e garantire una corretta
definizione paesistico ambientale sono solo ammissibili gli interventi, mediante il rilascio di
permesso di costruire singolo, di cui alle lett. A – B – C – D dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 con
la possibilità di incrementi di volumetria, non superiori al 20% del volume esistente, legati
all’adeguamento igienico sanitario, tecnologico e funzionale, nonché le opere interne.
Gli interventi come sopra precisati dovranno rispettare i seguenti parametri:
ALTEZZA: l’intervento non dovrà comportare la modifica dell’altezza massima esistente;
DISTANZE: valgono le disposizioni di cui all’art. 6 – 5 lett. B e C.
B) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L.R. 36/1997, nel caso dell’esecuzione
dei seguenti interventi:
a) realizzazione di pubblici servizi di urbanizzazione previsti dal Programma di Fabbricazione
anche a servizio della zona B.A., costituenti standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del D.M.
2/04/1968, su aree comportanti la demolizione di edifici esistenti;
b) realizzazione di pubblici servizi di urbanizzazione previsti dal Programma di Fabbricazione
anche a servizio della zona B.A., costituenti standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del D.M.
2/04/1968, su aree libere da edificazione;
c) realizzazione di pubblici servizi di urbanizzazione ancorché non previsti dal Programma di
Fabbricazione all’interno della zona B.A., costituenti standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del
D.M. del 2/04/1968, su aree libere da edificazione o comportanti la demolizione di edifici esistenti.
Il Comune riconosce al soggetto attuatore i seguenti benefici:
- nel caso di realizzazione di interventi di cui alla lett. a), sulla base di apposito preventivo Atto
Unilaterale d’Obbligo alla stipula di una Convenzione che preveda la realizzazione a carico del
soggetto attuatore dei servizi dal P. di F. e la cessione gratuita al Comune, comprese le aree e gli
immobili esistenti, la possibilità di edificare, sulle aree di proprietà dello stesso soggetto attuatore

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

comprese nella stessa zona B.A. ove si realizzano i predetti servizi di urbanizzazione, la volumetria
oggetto della demolizione e una volumetria aggiuntiva corrispondente ad un Indice Fondiario non
superiore al 50 % della densità fondiaria della medesima zona B.A., beneficiando degli scomputi di
cui all’art. 12 della L.R. 25/1995;
- nel caso di realizzazione di interventi di cui alla precedente lett. b), sulla base di apposito
preventivo Atto Unilaterale d’Obbligo alla stipula di una Convenzione che preveda la realizzazione
a carico del soggetto attuatore dei servizi previsto dal P. di F. e la cessione gratuita al Comune delle
relative opere ed aree, la possibilità di edificare, su aree libere da edificazione comprese nella stessa
zona B.A. ove di realizzano i predetti servizi di urbanizzazione di proprietà dello stesso soggetto
attuatore oppure espressamente individuate dal medesimo sulla base di atti di preventivo accordo
con la corrispondente proprietà, una volumetria corrispondente ad in Indice Fondiario non superiore
al 50% della densità fondiaria media della medesima zona B.A., senza applicazione dei benefici
degli scomputi di cui all’art. 12 della L.R. 25/1995, in quanto i nuovi servizi di urbanizzazione non
sono conseguenza di previsioni contenute nel P. di F..
Per gli interventi di tipo privato, ammessi nel presente paragrafo B, dovranno essere rispettati i
seguenti parametri:
ALTEZZA: non maggiore di 3 piani e comunque conformemente alle altezze presenti nell’ambito;
DISTANZE DALLE STRADE O PIAZZE PUBBLICHE                                       5,00 mt.
DISTANZE DAI CONFINI                                                           3,00 mt.
DISTANZE DALLE COSTRUZIONI prive di pareti finestrate                          6,00 mt.
DISTANZE DALLE COSTRUZIONI con pareti finestrate                               10,00 mt.
COLORI
Per l’ambito urbano di Cicagna valgono le disposizioni di cui all’adottato Piano del Colore.
Per la zona B.A. i colori e i decori dei prospetti dovranno essere in sintonia con le preesistenze di
pregio.
Il manto di copertura dovrà essere eseguito in ardesia.
DESTINAZIONI D’USO
I piani terreni degli edifici esistenti o risultanti a seguito degli interventi di cui sopra e quelli a
livello degli spazi pubblici, potranno essere utilizzati per attività commerciali – direzionali –
terziario – artigianali, purché l’utilizzo sia compatibile con la residenza.

INTEGRAZIONE DI CUI AL PROVV. PROT. GEN. 0145756/2012 ATTO N. 6164 DEL
29/11/2012.

All’interno delle zone B.A. del Capoluogo è ammessa la realizzazione dell’intervento di
demolizione e ricostruzione parzialmente traslata dell’edificio esistente in Via Genova (Catasto Fg.
8 Mapp. 737) come da progetto approvato nella Conferenza di Servizi deliberante del 3/12/2012,
con l’applicazione speciale a tale caso della disciplina di cui all’art. 12 delle Norme di Attuazione
dello stesso P. di F..

Art. 6 – 6: Zone ad espansione edilizia residenziale.
Z.C.S. – Zone a Concessione Singola
Le zone a concessione singola si contraddistinguono nella planimetria di P. di F. con fondo a
puntini neri e lettere Z.C.S..

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

Nelle suddette zone gli interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
Edificazione massima di mc. 300 abitabili, escluse le pertinenze, su di un lotto di qualsiasi
superficie fermo restando un minimo di 1000 mq., sino al raggiungimento della massima volumetria
programmata per ciascuna zona omogenea così come indicata nella Tabella di cui alla Tavola del P.
di F. nel dimensionamento delle zone territoriali omogenee.
Quanto sopra è inteso corrispettivo di una tipologia edilizia identificabile con i seguenti parametri:
- superficie coperta fabbricato sul terreno di mq. 120 circa;
- organizzazione del fabbricato su di un massimo di due livelli di cui uno al P.T. uso box,
magazzino, cantina, legnaia, locale caldaia, con altezza interna massima di 2,60 mt. ed un P.P. ad
uso abitativo con volumetria corrispondente ai 300 mc. Fissati;
- è consentito in sottosuolo la realizzazione di parcheggi pertinenziali di cui alla Legge n. 122/89 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il lotto di edificazione di qualsiasi superficie, ma comunque non inferiore al limite minimo di cui al
precedente comma, deve essere costituito da superfici contigue tutte ricadenti entro il perimetro
della zona Z.C.S. e libere da asservimenti; non sono ammesse domande di concessione edilizia i cui
progetti di edificazione prevedano volumetrie residenziali abitabili inferiori a 200 mc.
Il titolo abilitativo a costruire viene rilasciato a coloro che risultano proprietari ad aventi titolo a
costruire di terreni non frazionati al momento dell’adozione del presente Programma di
Fabbricazione e, altresì a coloro che, successivamente a detta data, avranno acquistato lotti interi di
terreno.
Sono fatti salvi i frazionamenti derivanti da divisioni ereditarie o giudiziarie e quelli relativi alla
rettifica di confini.
     − Numero di piani                                               n° 2 (due)
     − Altezza massima delle costruzioni                             mt. 7,00
     − Distanza dai confini                                          mt. 5,00
     − Distanza dagli edifici                                        mt. 10,00
     − Distanza dalle strade carrabili                               mt. 5,00
     − Distanza dalle strade pedonali                                mt. 1,50
Gli sbancamenti e/o rinterri delle sistemazioni esterne non devono essere superiori a mt. 3,00
rispetto alle quote del terreno preesistente.
La concessione edilizia è inoltre subordinata, in presenza di strade pubbliche o di uso pubblico,
all’impegno, da parte del richiedente, di cedere gratuitamente l’area necessaria per l’allargamento
(almeno mt. 2,00) nonché mq. 100 per parcheggio.
Qualora a seguito di un progetto organico di sistemazione della viabilità da parte dell’A.C., le aree
cedute non risultassero utili allo scopo, le stesse ritornerebbero automaticamente a conglobarsi con
la restante proprietà servente.

INTEGRAZIONE DI CUI AL PROVV. PROT. GEN. 0058232/2004 ATTO N. 2873 DEL
13/05/2004.

Fermi e invariati i parametri volumetrici, di superficie e metrici in dette zone è consentita la
realizzazione di nuove strutture ricettivo – turistiche solo peraltro del tipo locande.
Tale disposizione vale anche per gli edifici esistenti che presentino le caratteristiche idonee per tale
tipo di destinazione.

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere conformati a schemi tipologici e formali propri
della zona alla quale si dovrà fare riferimento anche per la scelta dei materiali.
Le aree di pertinenza dovranno essere sistemate a verde e potranno essere attrezzate, per attività
esterne di svago e sportive avuto peraltro riguardo a che il dimensionamento di dette attrezzature sia
rapportato al lotto di intervento, alla sua morfologia e alla compatibilità paesistica.

Art. 6 – 6 bis: S.U.A. Zone ad espansione abitativa da realizzarsi mediante Strumento
Urbanistico Attuativo
Le zone soggette a Strumento Urbanistico Attuativo sono contrassegnate in cartografia 1:5000
del P. di F. con colore giallo a pallini neri e lettere S.U.A. 1 – S.U.A. 2 – S.U.A. 5 – S.U.A. 6 –
S.U.A. 8.
Tale obbligo è stato introdotto in quanto si sono ravvisati, in questa espansione residenziale, gli
estremi citati dal 2° comma dell’art. 3 della L.R. 28/1976.
I progetti di S.U.A. devono essere conformi alla specifica disciplina di cui alla L.R. 24/1987.
I progetti di S.U.A. devono prevedere interventi le cui caratteristiche dimensionali non eccedano i
seguenti limiti:
     − Indice di fabbricabilità                              If. = 0,30 mc/mq
     − Numeri dei piani                                      n. = 3 (tre)
     − Altezza massima delle costruzioni                     mt. = 9,00
     − Distanza dai confini                                  mt. = 6,00
     − Distanza dagli edifici                                mt. = 12,00
     − Distanza dalle strade carrabili                       mt. = 5,00
     − Distanza dalle strade pedonali                        mt. = 1,50
     − Lotto minimo di intervento                            mq. = 5.000 contigui
Dovranno essere attrezzati per i servizi di cui al precedente art. 6 – 4, mq. 18 di area per mc. 80 di
costruzione realizzata.
La specifica destinazione d’uso di detti servizi – tra quelle di cui alle lettere a), b), c) d), del citato
articolo – è stabilita dalla Civica Amministrazione in sede di formazione dello strumento
urbanistico attuativo ai sensi della L.R. n. 24/87 e s.m.i..
L’ultimo strumento urbanistico attuativo con cui si perviene alla saturazione delle previsioni
insediative di ciascuna zona omogenea, può essere esteso anche ad una superficie inferiore a quella
minima indicata e la relativa progettazione deve essere tale da raccordarsi funzionalmente con
l’assetto urbanistico della zona così come determinata dall’attuazione dei o del precedente
strumento urbanistico attuativo.
Il computo del volume nelle zone S.U.A., non comprende, comunque, le pertinenze del fabbricato
anche se poste al di sopra della quota di riferimento, purché l’altezza netta non sia superiore a mt.
2,60 e la superficie coperta non sia superiore a mq. 30 per ogni unità abitativa.
In particolare potranno essere realizzate pertinenze delle caratteristiche sopra definite, nella quantità
di una in presenza di edificio unifamiliare, due in caso di edificio bifamiliare e tre per edifici
trifamiliari, garantendo comunque la formazione di un unico fabbricato suddiviso interamente nel
numero necessario di vani pertinenziali, al fine di garantire una ordinata organizzazione delle nuove
costruzioni.

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COMUNE DI CICAGNA – REGOLAMENTO EDILIZIO

Gli S.U.A. dovranno garantire all’edificazione la qualificazione ambientale e delle tipologie edilizie
locali; dovranno essere escluse tipologie insediative ed edilizie avulse dal contesto ambientale cosi
come l’uso di materiali costruttivi atipici.
I piani terra dei nuovi edifici che saranno realizzati nell’ambito degli strumenti edilizi attuativi,
potranno essere utilizzati per attività commerciali, direzionali – uffici, e piccolo artigianato purché
compatibili con la residenza che deve comunque restare funzione caratterizzate delle zone in
questione.

Art. 6 – 6 ter: S.U.A. Zone ad espansione abitativa da realizzarsi mediante rilascio di
concessione edilizia convenzionata.
Le zone soggette a Concessione Edilizia Convenzionata comprendono le aree non ancora oggetto di
interventi edificatori inserite nelle zone contraddistinte nella zonizzazione del P. di F. rappresentata
in cartografia 1:5000 con colore giallo a pallini neri con le sigle S.U.A. 3 – S.U.A. 4 – S.U.A. 7.
I progetti rilasciati con concessione edilizia convenzionata devono prevedere interventi le cui
caratteristiche dimensionali non eccedano i seguenti limiti:
    − Indice di fabbricabilità                                      If. = 0,30 mc/mq
    − Numeri dei piani                                              n. = 3 (tre)
    − Altezza massima delle costruzioni                             mt. = 9,00
    − Distanza dai confini                                          mt. = 6,00
    − Distanza dagli edifici                                        mt. = 12,00
    − Distanza dalle strade carrabili                               mt. = 5,00
    − Distanza dalle strade pedonali                                mt. = 1,50
La prescritta “convenzione” deve stabilire i servizi da attrezzarsi, di cui al precedente art. 6 – 4,
sempre pari a mq. 18 di area per mc. 80 di costruzione realizzata. La specifica destinazione d’uso di
detti servizi – tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d), del citato articolo – deve essere stabilita dalla
Civica Amministrazione in sede di formazione della ridetta convenzione ai sensi della L.R. 24/87 e
s.m.i..
Il computo del volume nelle zone in argomento soggette a concessione edilizia convenzionata non
comprende, comunque, le pertinenze del fabbricato anche se poste al di sopra della quota di
riferimento, purché l’altezza netta non sia superiore a mt. 2,60 e la superficie coperta non sia
superiore a mq. 30 per ogni unità abitativa.

In particolare potranno essere realizzate pertinenze delle caratteristiche sopra definite, nella quantità
di una in presenza di edificio unifamiliare, due in caso di edificio bifamiliare e tre per edifici
trifamiliari, garantendo comunque la formazione di un unico fabbricato suddiviso interamente nel
numero necessario di vani pertinenziali, al fine di garantire una ordinata organizzazione delle nuove
costruzioni.
I progetti dovranno garantire all’edificazione la qualificazione ambientale e delle tipologie edilizie
locali; dovranno essere escluse tipologie insediative ed edilizie avulse dal contesto ambientale cosi
come l’uso di materiali costruttivi atipici.
I piani terra dei nuovi edifici che saranno realizzati nell’ambito degli strumenti edilizi attuativi,
potranno essere utilizzati per attività commerciali, direzionali – uffici, e piccolo artigianato purché
compatibili con la residenza che deve comunque restare funzione caratterizzate delle zone in
questione.

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