COMUNE DI CESANA BRIANZA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Pagina creata da Federico Gasparini
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI CESANA BRIANZA
                        (PROVINCIA DI LECCO)

 REGOLAMENTO COMUNALE

       PER L’ASSEGNAZIONE

        DI BORSE DI STUDIO

  Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 02.04.2014
INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Requisiti per l’ammissione al beneficio

Art. 3 Cause di esclusione

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 5 Pubblicizzazione dell’avviso

Art. 6 Verifica dei requisiti

Art. 7 Entità del premio di studio

Art. 8 Premi o borse di studio sponsorizzate messe a disposizione da privati

Art. 9 Attribuzione dei premi di studio

Art. 10 Entrata in vigore

                                                                               2
Art. 1 Oggetto e finalità

Il Comune di Cesana Brianza, in applicazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, intende
favorire il più ampio godimento del diritto allo studio valorizzando il merito scolastico degli studenti
che conseguono risultati di eccellenza.

A tal fine l’Amministrazione Comunale prevede, compatibilmente con le risorse disponibili, uno
stanziamento nel bilancio di previsione finalizzato all’assegnazione di “borse di studio” agli studenti
residenti meritevoli così da incentivarli al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la
soglia dell’obbligo e promuovendo nel contempo anche la crescita culturale complessiva della
comunità.

Art. 2 Requisiti per l’ammissione al beneficio

Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti residenti nel
Comune di Cesana Brianza da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’avviso annuale di
cui al successivo art. 5 e che abbiano frequentato nell’anno scolastico/accademico indicato
nell’avviso le classi 3°, 4° o 5° della Scuola Secondaria di Secondo Grado o le Università statali o
autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato Italiano.

Sono ammessi alla Borsa di studio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado gli studenti
promossi con la seguente votazione:

       1. Studenti che abbiano concluso le classi 3° e 4° con una votazione media compresa tra
          7.50 e il 10;
       2. Studenti che abbiano conseguito nell’esame di maturità una votazione compresa tra i
          95/100 e i 100/100.

Per la determinazione della media si terrà conto della votazione finale conseguita dallo studente
con esclusione del voto in Educazione Fisica, in Religione e in Condotta.

Sono ammessi alla Borsa di studio universitaria gli studenti:

       1. iscritti a università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo
          Stato;
       2. che abbiano superato nell’anno accademico precedente (ad esempio per l’anno 2014 si prendono
          in considerazione i risultati dell’anno accademico 2012-2013) tutti gli esami previsti dal Piano di studio
          con una media complessiva di 27/30;
       3. neolaureati che abbiano conseguito entro il mese di agosto dell’anno di pubblicazione
          dell’avviso, in Italia o all’Estero, la laurea magistrale di cui all’art. 3 comma 1 lett. b del
          D.M. 22/10/2004 n. 270 ovvero la laurea specialistica ovvero la laurea conseguita in
          base al vecchio ordinamento universitario corrispondente alla laurea magistrale,
          riportando una votazione non inferiore a 110/110 o ad essa equivalente e che non
          risultino fuori corso. Viene quindi espressamente escluso il diploma di laurea
          triennale di cui all’art. 3 comma 1 lett. a del D.M. 22/10/2004 n. 270.

Ai fini del calcolo della media si precisa che la votazione di 30 e lode viene considerata come 33.

Art. 3 Cause di esclusione

La Borsa di studio per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado viene riconosciuta
agli studenti che abbiano frequentato per la prima volta la classe per la quale viene richiesto il
beneficio (sono esclusi i “ripetenti” di quella classe).

Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che, al momento del
conseguimento del titolo di studio (laurea) , abbiano compiuto il 28° anno di età.

                                                                                                                  3
La Borsa di studio universitaria ai neolaureati sarà erogata una sola volta; pertanto nel caso di
conseguimento di più lauree non sarà possibile beneficiare nuovamente del premio.

La Borsa di studio non verrà assegnata, nel caso allo studente sia già stato assegnato altro
beneficio economico similare (Borsa di studio). A tale proposito il successivo art. 4 richiede che lo
studente (o il genitore) renda specifica autocertificazione.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di ammissione, prodotte in carta semplice secondo il modello predisposto dagli uffici
comunali, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente entro la data di scadenza fissata
nell’avviso annuale.
Le domande di assegnazione della Borsa di studio per la Scuola Secondaria di Secondo
Grado dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
     copia del certificato attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata;
     fotocopia della carta di identità e codice fiscale;
     dichiarazione ai fini fiscali;
     dichiarazione di non avere avuto in assegnazione altro beneficio economico similare.

Le domande di assegnazione della Borsa di studio universitaria (per la frequenza) dovranno
essere corredate dalla seguente documentazione:
    copia del certificato rilasciato dall’Università frequentata, attestante la regolare iscrizione
       per l’anno accademico;
    attestazione del superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studio dell’anno
       accademico precedente, con la relativa votazione;
    fotocopia della carta di identità e codice fiscale;
    dichiarazione ai fini fiscali;
    dichiarazione di non avere avuto in assegnazione altro beneficio economico similare.

Alle domande di assegnazione del beneficio avanzate da studenti neolaureati dovranno essere
allegati:

      attestazione relativa al conseguimento della laurea.
      fotocopia della carta di identità e codice fiscale;
      dichiarazione ai fini fiscali;
      dichiarazione di non avere avuto in assegnazione altro beneficio economico similare o
       beneficio economico equivalente per precedente titolo di laurea da parte
       dell’Amministrazione Comunale.
       .

Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore/tutore ed
essere accompagnate da fotocopia della carta di identità e codice fiscale del genitore/tutore e del
minore.

Le domande dovranno comunque venire presentate entro 1 anno dal conseguimento del titolo di
studio.

In caso di conseguimento di laurea all’estero sarà a carico dello studente produrre la
documentazione (in lingua italiana) comprovante il riconoscimento del titolo di studio in oggetto con
l’ordinamento italiano, nonché i criteri per equiparare la votazione conseguita con il sistema
scolastico italiano.

Art. 5 Pubblicizzazione dell’avviso

                                                                                                   4
Il Responsabile del Settore Amministrativo e dei Servizi alla persona procede nel mese di luglio
di ogni anno alla pubblicazione di un avviso per la concessione delle borse studio, unitamente agli
schemi di istanza. La scadenza per la presentazione delle domande verrà indicata nell’avviso

L’avviso è pubblicato all’Albo on line comunale e sul sito internet del comune di Cesana Brianza
(www.comune.cesana-brianza.lc.it) sino al termine previsto per la presentazione delle domande.

Art. 6 Verifica dei requisiti

Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con le modalità
e le forme prescritte dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di controllare la veridicità delle autocertificazioni
prodotte dagli interessati.

Art. 7 Entità del premio di studio

L’entità della borsa di studio è determinata come segue:

        1. Studenti promossi con una media compresa tra 7.50 sino a 7,99: Borsa di studio di €
           200,00;
        2. Studenti promossi con una media compresa tra l’8.00 sino a 8.49: Borsa di studio di €
           350,00;
        3. Studenti promossi con una media non inferiore all’8.50: Borsa di studio di € 500,00;
        4. Studenti che abbiano conseguito la maturità con voto compresa tra 95/100 e 99/100:
           Borsa di studio di € 350,00;
        5. Studenti che abbiano conseguito la maturità con voto di 100/100: Borsa di studio di €
           500,00.
        6. Studenti universitari e/o Neo laureati: Borsa di studio di € 500,00.

Per le borse di studio relative alla Scuola Secondaria di Secondo Grado si fissa un importo
massimo di premi pari a € 5.000,00. Qualora, in base al numero dei beneficiari, si superi detto
limite, gli importi dei singoli primi verranno riparametrati proporzionalmente fra tutti gli aventi diritto.

Per le borse di studio universitarie si fissa un numero massimo di cinque borse di studio del valore
unitario di € 500,00. Nel caso gli aventi diritto siano in numero superiore a cinque le borse di studio
verranno assegnate prioritariamente ai neolaureati e, successivamente, agli studenti universitari in
ordine di graduatoria sulla media complessiva dei voti a partire dalla media più alta in via
decrescente fino alla più bassa. A parità di votazione l’importo del beneficio verrà suddiviso tra gli
aventi titolo.

La Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può rideterminare
annualmente gli importi dei singoli premi e fissare una diversa graduazione delle fasce di merito di
cui al presente articolo.

Art. 8 Premi o borse di studio sponsorizzate messe a disposizione da privati

I privati, mediante propria contribuzione, possono richiedere all’Amministrazione Comunale di
istituire borse di studio sponsorizzate individuando a priori il grado scolastico al quale attribuirle o
indicando specifici percorsi in capo ai beneficiari.

Art. 9 Attribuzione dei premi di studio

                                                                                                          5
Il Responsabile del Settore Amministrativo e dei Servizi alla persona provvede con propria
determinazione all’attribuzione dei premi di studio dandone comunicazione ai beneficiari.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 51 dello Statuto Comunale e cioè dopo la
duplice pubblicazione: per la durata di 15 giorni in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione di approvazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Successivamente iI regolamento verrà pubblicato nella sezione regolamenti del sito internet
comunale, dove sarà accessibile a chiunque intenda consultarlo.

                                                                                                    6
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Il presente regolamento composto da n. 10 articoli, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 in data 02.04.2014, viene ripubblicato all’albo pretorio del Comune per 15 giorni, al
n.117/2014, dal 28.04.2014 al 13.05.2014, ai sensi dell’art. 51, comma 6, dello Statuto Comunale.

Cesana Brianza, 28.04.2014

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                          Avv. Maria Letizia Careri

                                                                                                 7
Puoi anche leggere