COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - Dipartimento delle Finanze

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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI        REVISIONE 1/2020

                  COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
                    Città Metropolitana di Bologna

                      REGOLAMENTO
             IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI
                  denominata “NUOVA I.M.U.”

Adottato con DC …….. del …../2020
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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI                                                                             REVISIONE 1/2020

Sommario
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento ............................................................................................. 3
Articolo 2 – Caratteristiche generali della nuova IMU..................................................................... 3
Articolo 3 – Presupposto di imposta e oggetto dell’applicazione dell’imposta ............................ 4
Articolo 4 – Definizioni ...................................................................................................................... 4
Articolo 5 – Soggetto attivo di imposta ........................................................................................... 5
Articolo 6 – Soggetto passivo di imposta ........................................................................................ 6
Articolo 7 – Base imponibile della nuova IMU ................................................................................. 6
Articolo 8 - Aree fabbricabili ............................................................................................................. 8
Articolo 9 - Aliquote .......................................................................................................................... 9
Articolo 10 - Detrazioni ed esenzioni d’imposta ............................................................................ 10
Articolo 11 – Dichiarazione nuova IMU - altri adempimenti dichiarativi ...................................... 12
Articolo 12 – Riscossione ............................................................................................................... 13
Articolo 13 – Termini di versamento .............................................................................................. 13
Articolo 13bis – soggetti di cui al comma 759, lettera g) L.160/2019 Dichiarazioni e Termini di
versamento ...................................................................................................................................... 15
Articolo 14 – Funzionario Responsabile nuova IMU ..................................................................... 16
Articolo 15 – Accertamento e sanzioni .......................................................................................... 17
Articolo 16 – Rimborsi .................................................................................................................... 18
Articolo 17 – Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese................................. 18
Articolo 18 – Misure ex articolo 50 comma 1 legge 449/1997 e tutela del legittimo affidamento
ex art. 10 dello Statuto del contribuente ........................................................................................ 19
Articolo 19 - Disposizioni disciplinate da norme contenute in altro Regolamento ..................... 20
Articolo 20 – Disposizioni per il coordinamento di norme ........................................................... 20
Articolo 21 - Entrata in vigore ......................................................................................................... 21
Articolo 22 – Clausola di adeguamento e rinvio finale ................................................................. 21

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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI                                  REVISIONE 1/2020

            L’imposta municipale sugli immobili (nuova I.M.U.)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’esercizio della potestà regolamentare stabilita
   dall’art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e ss.mm., ha per oggetto la disciplina, per la
   parte di competenza comunale, dell’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU)
   istituita a norma dei commi dal 739 al 783 della legge 160 del 27 dicembre 2019.

Articolo 2 – Caratteristiche generali della nuova IMU

1. Le fonti normative di riferimento per l’ applicazione della nuova IMU, a partire dal 1°
   gennaio 2020, si identificano nelle seguenti:

    a) articoli e disposizioni del D. Lgs. 504/1992 se ed in quanto richiamati;
    b) art. 52 D.L. 446/1997;
    c) art. 1 L.296/2006 si applicano i commi da 161 a 169;
    d) artt. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011;
    e) art. 13 D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2014;
    f) D.L. 102/2013;
    g) D.L. 133/2013;
    h) art. 9 bis DL 47/2014, introdotto in sede di conversione dalla legge 80/2014;
    i) art. 1 L. 208/2015;
    j) art. 1, c. 728, L. 205/2017;
    k) art. 38 D.L. 124/2019, in ordine al quale il rinvio all’ art. 13 D.L. 201/2011 deve
       intendersi riferito alle disposizioni della l.160/2019 sulla riforma dell'IMU;
    l) L. 160/2019 dai commi 738 a 783;

2. Le disposizioni del presente regolamento rispondono pertanto alla finalità di definire
   aspetti non già dettati dalla norma o per i quali appare opportuno dettare una più chiara
   disciplina attuativa

3. Si intendono direttamente recepite e prevalenti sulle disposizioni dettate dal presente
   regolamento, le disposizioni di legge eventualmente introdotte dopo l’entrata in vigore
   del presente Regolamento e immediatamente applicabili (ossia disposizioni che non
   necessitino di espressa previsione regolamentare per essere applicabili).
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Articolo 3 – Presupposto di imposta e oggetto dell’applicazione dell’imposta

1. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto dell'imposta,
   solo se si tratta di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
3. L’oggetto di applicazione della nuova IMU è l’immobile catastalmente inteso, il quale:
    a. potrà essere ritenuto imponibile o eventualmente esente, in base alla classificazione
       catastale o alle caratteristiche di utilizzo;
    b. potrà scontare l’ imposta con misura o modalità differenziate, secondo le decisioni
       annualmente assunte dal Comune che tengano anche conto della classificazione
       catastale o del tipo di utilizzo.
4. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del
   comma 741 l. 160/2019, non costituisce presupposto di imposta.

Articolo 4 – Definizioni

1. Per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
    catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte
    integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
    pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata unitariamente; il
    fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione
    dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;

2. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
    urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo
    nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
    componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
    anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
    l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
    applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
    esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
    massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
    se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

3. sono altresi' considerate abitazioni principali:
    a. le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite
       ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    b. le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa
       destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza
       anagrafica;
    c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
       Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
       del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento
       del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di
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       abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
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   e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
      immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio
      permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
      militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche'
      dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto
      dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
      personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
      condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   f.   l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
        istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
        stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione
        puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;

4. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
   strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di
   edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
   espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4
   luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
   Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori
   diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
   29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di
   cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste
   l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione
   del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Ai sensi del
   comma 743 della L. 160/2019 l’equiparazione dell’area ai terreni agricoli è limitata alla
   sola quota di possesso dei suddetti soggetti. Il comune, su richiesta del contribuente,
   attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla
   presente lettera;

5. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato,
   compreso quello non coltivato.

Articolo 5 – Soggetto attivo di imposta

1. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con riferimento agli immobili la cui superficie
   insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si
   applica agli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di
   godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo
   territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera
   soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°
   gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

2. Ove sorgano dubbi circa la competenza territoriale alla applicazione e riscossione di
   un’imposta relativa ad immobili posti al confine fra due o più comuni si farà riferimento
   alla identificazione geografica-catastale del bene nella sua iscrizione nel catasto
   fabbricati o terreni.
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Articolo 6 – Soggetto passivo di imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il
   proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
   superficie sugli stessi.

2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di
   provvedimento del giudice che costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al genitore
   affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
   finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per
   tutta la durata del contratto.

5. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e'
   titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene
   conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso,
   anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 7 – Base imponibile della nuova IMU

1. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando
   all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
   imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23
   dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
        a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
           C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
        b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali
           C/3, C/4 e C/5;
        c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
        d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
        e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
           classificati nella categoria catastale D/5;
        f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi
   sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
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   dalla data di utilizzo.
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4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
   interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della
   richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di
   ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
   criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11
   luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
   applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero
   dell'economia e delle finanze.

5. In caso di locazione finanziaria, il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili
   del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati
   necessari per il calcolo.

6. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio
   al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti
   urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita',
   alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
   terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
   aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di
   interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo
   unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal
   valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del
   fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
   ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
   costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.

8. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello
   ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al
   1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3,
   comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

9. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

   a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al
      decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
      periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o
      inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
      proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
      contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo
      unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
      attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico
      abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
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      Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, si considerano
      inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
             -   fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali;
             -   fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica
                 incolumità;
             -   fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
             -   fabbricato dichiarato inagibile dal Comune in base a perizia tecnica di parte.
      L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
      diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione
      ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
      di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5
      Agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
      La riduzione viene riconosciuta a far data dell’ accertamento effettuato dall’ufficio tecnico
      comunale o dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva, solo e se coadiuvata dalla
      dichiarazione da parte di un tecnico abilitato o da sua relazione.
      La dichiarazione sostitutiva non sarà ritenuta valida se priva dei documenti sopra citati,
      Dovrà quindi esserne presentata una completa da cui decorreranno i termini.
    c. per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
       A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
       entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il
       contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e
       risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e'
       situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
       comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune
       un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita'
       abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla
       presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
       quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 8 - Aree fabbricabili

 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree
 fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno
 di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,
 alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
 terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
 aree aventi analoghe caratteristiche.

 2. E’ un onere del contribuente possessore di aree fabbricabili presentare annualmente la
 dichiarazione che aggiorni il valore della base imponibile per tener conto dell’evoluzione
 del valore della stessa, per assumere l’evoluzione dei corsi di mercato, come anche per
 esprimere la modificazione del valore collegata al progredire dell’iter istituzionale ed
 amministrativo occorrente per la concreta attivazione dei lavori di edificazione.

 3. La definizione del valore imponibile dell’area è rimessa alla responsabilità del
 contribuente, che potrà eventualmente avvalersi di professionisti del settore estimativo,
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 eventualmente richiedendo una specifica perizia.
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 4. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare
 l’attività di controllo dell’ufficio, l’Ente con proprio atto può determinare per zone
 omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel
 territorio del comune.

 5. L’attività di controllo terrà conto sia della presenza di atti di compravendita afferenti alla
 singola area, sia di valutazioni estimative medie di mercato, attivando specifiche azioni
 accertative quando il valore dichiarato appaia significativamente non in linea con i corsi di
 mercato, avuto riguardo alle caratteristiche generali e specifiche del bene. A tal fine
 l’amministrazione si riserva il ricorso a stime peritali, eventualmente anche in concorso con
 organi dell’Amministrazione statale deputati alla funzione.

Articolo 9 - Aliquote

 1. La definizione annuale delle aliquote della nuova IMU è volta a consentire il reperimento
   delle risorse occorrenti alla definizione dei programmi dell’ amministrazione comunale e
   all’erogazione dei servizi, ed ha luogo annualmente con delibera adottata dal Consiglio,
   assunta nell’esercizio della potestà regolamentare, entro i termini di adozione del
   Bilancio.

 2. Nella definizione del sistema di aliquote e detrazioni il Consiglio Comunale, organo
   competente ai sensi di legge, esercita la discrezionalità politico-amministrativa nel
   rispetto dei vincoli e delle possibilità assegnati dal legislatore ed in particolare:

   -   limiti di aliquota per le distinte fattispecie;
   -   limiti posti dall’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 nell’esercizio della potestà
       regolamentare;
   -   limiti relativi alle fattispecie esentate per legge;
   -   facoltà e limiti assegnati dal D.L. 6 marzo 2014 n° 16;

3. Nel caso di utilizzo di aliquote agevolate per locazioni e/o comodati, occorre
   presentare entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta,
   autocertificazione/documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di
   diritto e di fatto. Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi qualora
   non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati. Si evidenzia inoltre che
   l’aliquota agevolata decorre dalla data di registrazione del contratto, tenuto conto dei
   termini ordinari di legge previsti per tale registrazione.

4. Nel caso in cui l’adempimento di cui al comma 3 non venga eseguito entro i termini
   previsti, e nel frattempo al contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento
   nel cui calcolo sia stata applicata l’aliquota ordinaria, verrà applicato quanto indicato
   all’articolo 17 del presente regolamento ponendo a carico del contribuente un costo
   amministrativo sostenuto dal Comune, quantificabile forfettariamente ed in modo
   omnicomprensivo nella misura di euro 50,00, oltre alle spese di notifica.
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Articolo 10 - Detrazioni ed esenzioni d’imposta

1. In materia di esenzione l’amministrazione comunale applica il principio codificato e
  consolidato dalla giurisprudenza di vertice, secondo il quale in campo tributario le
  esenzioni sono solo quelle previste dalla legge oppure quelle espressamente autorizzate
  da norma di legge, previste da apposito regolamento comunale.

2. In materia di IMU valgono le sole esenzioni previste dalla norma di legge o che la norma di
  legge consente al Comune di far rientrare nel novero delle esenzioni a seguito di
  assimilazione al trattamento dell’abitazione principale.

3. Il presente articolo ha pertanto una finalità di mera ricognizione dei casi di esonero. Ogni
  eventuale ulteriore estensione stabilita dalla legge dovrà intendersi automaticamente
  recepita.

4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
  passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative
  pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
  periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
  adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
  essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
  suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
  per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
  denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

 a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
    all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza
    agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
    legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
    dicembre 2001, n. 448;
 c. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
    inusucapibile;
 d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
    dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero
    delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
    Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
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6. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
    condizioni prescritte:

    a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel
       proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra
       detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
       istituzionali;
    b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del
       Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
    d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
       disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    e. i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
       Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con
       la legge 27 maggio 1929, n. 810;
    f.   i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e'
         prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
         internazionali resi esecutivi in Italia;
    g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1
       dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5041, e destinati
       esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste
       nella medesima lettera i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 91-bis
       del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
       marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
       e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

7. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
    l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754,
    e' ridotta al 75 per cento.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
    alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono
    esenti dall'IMU.

1
   DPR 917/86 art. 87 comma 1 lett. c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora
il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata
                                                                                                                                                                   11

nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione
sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso
                                                                                                                                                                   Pag.

gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che,
ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,
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 Articolo 11 – Dichiarazione nuova IMU - altri adempimenti dichiarativi

1. L’adempimento dichiarativo è un momento fondamentale del rapporto contribuente/ente
   impositore ed è alla base della possibilità per l’Ente di erogare servizi efficienti e precisi
   all’utente. Esso è improntato ai principii di leale collaborazione reciproca nel rispetto delle
   disposizioni vigenti e della corrispondenza di quanto dichiarato allo stato reale dei fatti. Il
   Comune ammette la rettifica della dichiarazione nuova IMU riconoscendo e risolvendo di
   comune accordo inesattezze o imprecisioni purché non contrastanti con il criterio della
   veridicità e lealtà e della rappresentazione.

2. I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
   telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili
   ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
   dell'imposta.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
   modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
   dell'imposta dovuta.

4. Con il decreto ministeriale di cui al comma 769 L. 160/2019 sono altresì disciplinati i casi in
   cui deve essere presentata la dichiarazione.

5. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi
   indivisibili (TASI), in quanto compatibili. Non è quindi richiesta la ripresentazione della
   dichiarazione già resa al Comune, anche al fine di ridurre gli oneri a carico del
   contribuente, sempre che non siano intervenute variazioni atte ad incidere sul calcolo del
   tributo.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, i contribuenti continuano ad
   utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
   finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
   In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3)
   e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
   dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

7. Costituiscono altri adempimenti dichiarativi le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di
   atto di notorietà) richieste al fine del riconoscimento di un’aliquota agevolata IMU.

8. Il Comune incentiva modalità organizzative che consentano:
  a)    la semplificazione degli adempimenti, ove possibile, sia attribuendo il valore di atto
        dichiarativo efficace, seppure non tipizzato, ad altri adempimenti formali resi dal
        cittadino, sia diffondendo nel tempo modalità di adempimento semplificato, con
        prevalenza per lo strumento telematico (presentazione della denuncia da area
                                                                                                      12

        riservata con identificazione del soggetto che inserisce la dichiarazione come titolare
                                                                                                      Pag.

        del rapporto di imposta).
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 b)     Il contribuente ha il diritto di controllare il dato in possesso dell’Amministrazione sul
        quale si fonda la richiesta del tributo e di ottenere la correzione di dati palesemente
        errati segnalando il corretto dato quale desumibile dal dato ufficiale fornito da fonte
        certa (come nel caso della rendita vigente in Catasto di un’unità immobiliare urbana).
 c)     Al contribuente è consentito l’accesso ai dati essenziali in possesso
        dell’amministrazione, posti a base della posizione contributiva nuova IMU, mediante
        strumenti di accesso telematico.

 Articolo 12 – Riscossione

 1. La nuova IMU è riscossa direttamente dal Comune.

 2. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo
 classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva
 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
 dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

 3. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo
 classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori
 somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
 sanzioni.

 4. Lo strumento di pagamento è quello stabilito in via prioritaria dalla norma di legge.

 5. Ove la legge lo consenta e possa apparire metodologicamente più efficiente ed
 economicamente sostenibile il Comune può scegliere l’utilizzo di altri strumenti di
 pagamento.

Articolo 13 – Termini di versamento

1.    I termini sono stabiliti dalla legge. Si applicano automaticamente eventuali differimenti
      temporali che il legislatore introduca dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.

2.    L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei
      quali si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e'
      protratto per piu' della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato
      per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e
      l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i
      giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari
      corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3.    In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi
      effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate,
      scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
                                                                                                    13

4.    Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
      complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
                                                                                                    Pag.
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     giugno.

5.   Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
     applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

6.   Per il solo anno 2020 la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato
     a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta
     dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal
     prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
     internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla
     data del 28 ottobre di ciascun anno.

7.   Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1,
     comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8.   Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
     disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché (a cura
     del soggetto passivo che se ne voglia avvalere in alternativa), tramite apposito bollettino
     di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore
     dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

9.   Il Comune, al fine di facilitare gli adempimenti agli interessati ed anche per incentivare
     l’uso di strumenti di e_government come pure per migliorare l’attendibilità della banca
     dati IMU, rende disponibile il servizio di stampa dei documenti di pagamento precalcolati
     e precompilati privilegiando il modello F24 semplificato. Il servizio, già attivato dall’anno
     2015, è disponibile mediante credenziali identificative o altra modalità specifica atta a
     semplificare e diffondere al massimo il servizio.

10. L’utilizzo del servizio comporta la responsabilità del contribuente nel controllo dei dati e
     la collaborazione con l’Ente per la sistemazione ed il completamento degli stessi. Il
     Comune tutela il legittimo affidamento del contribuente che abbia utilizzato gli strumenti
     resi disponibili dall’Ente per il pagamento.

11. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

12. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli
     altri a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento
     e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a
     cui i versamenti si riferiscono. La comunicazione deve essere fatta prima della notifica
     di un eventuale atto di accertamento, in caso contrario si applica quanto previsto dal
     comma 2 art. 17 del presente Regolamento.

13. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui
     all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
     6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta e' effettuato da chi amministra il
     bene.
                                                                                                     14
                                                                                                     Pag.
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14. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile,
    che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui
    venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato
    dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

15. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
    curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il
    periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data
    del decreto di trasferimento degli immobili.

16. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento
    dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
    frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
    importo.

17. Per quanto riguarda le modalità di pagamento attraverso apposita piattaforma
    informatica, si fa espresso rinvio alla norma specifica comma 765 e 766 L. 160/2020;

18. Sono fatte salve le speciali disposizioni stabilite dal legislatore in materia di pagamento
    eseguito dagli enti non commerciali.

Articolo 13bis – soggetti di cui al comma 759, lettera g) L.160/2019 Dichiarazioni e
Termini di versamento

1. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello
 e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il
 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il
 regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre
 2012, n. 200.

2. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
 decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di
 dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

3. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato
 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
 complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini
 del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio
 dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno
 successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal
 prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
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 internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data
 del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI                                   REVISIONE 1/2020

4. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
 eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e'
 scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
 entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna
 al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
 l'anno 2019.

6. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo,
 proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
 Tuttavia, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
 dell'altro, previa richiesta sottoscritta da tutti i contitolari e/o eredi, anche qualora la
 dichiarazione presentata non sia congiunta, purché attinente all'immobile condiviso.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma
 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14 – Funzionario Responsabile nuova IMU

 1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
 l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrizione di
 ogni provvedimento concernente l’applicazione della nuova IMU e delle sue componenti.
 Al funzionario spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla stessa
 imposta e alle singole componenti.

 2. In caso di affidamento del servizio il gestore designa un funzionario responsabile cui
 sono attributi i poteri di cui al comma 1 mentre il funzionario responsabile designato
 dall’amministrazione comunale mantiene poteri di vigilanza e controllo.

 3. Al funzionario spetta il potere di inviare questionari al contribuente, richiedere dati e
 notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e
 diritti, ed altresì il potere di disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
 mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI                                   REVISIONE 1/2020

  Articolo 15 – Accertamento e sanzioni

1. L’omesso o insufficiente versamento della nuova IMU è punito con l’applicazione della
   sanzione prevista dall’articolo 13 del d. lgs. 471/1997. Le scadenze fissate sono
   perentorie. Il mancato rispetto comporta ipso facto violazione. E’ ammesso ravvedimento
   operoso secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per
   cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento
   del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione
   da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica,
   il comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
   proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
   tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell’art. 1 comma 161 della legge 27.12.2006 n° 296 il termine per la notifica degli
   avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno
   successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
   essere effettuati. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta
   mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio
   postale si considera fatta nella data di spedizione. I termini che hanno inizio dalla
   notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell’articolo 7ter, del decreto fiscale n. 193/2016 (di modifica dell’art. 60 del DPR
   29/09/1973, n. 600) è possibile notificare, a mezzo PEC, anche gli avvisi di accertamento
   di tributi locali e qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e
   professionisti iscritti in albi o elenchi;

8. Per ogni ulteriore aspetto relativo all’attività di accertamento, a specifici istituti (come ad
   esempio l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione) si applicano le
   disposizioni di cui all’articolo 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n° 296,
   come recepite e disciplinate con il Regolamento generale delle entrate comunali vigente.

9. A far data del 1° gennaio 2020, l’ avviso di accertamento ha forza precettiva come sancito
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   dal comma 792 della L. 160/2019, e deve contenere:
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         •   intimazione ad adempiere l’intero importo indicato entro il termine per la
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI                                   REVISIONE 1/2020

             presentazione del ricorso;
         •   indicazione dell’applicazione dell’art. 19 D.Lgs 472/1997 in caso di tempestiva
             presentazione del ricorso (o dell’art. 32 D.Lgs 150/2011 sulla opposizione alla
             riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici);
         •   indicazione espressa che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare
             le procedure esecutive e cautelari, trascorso il termine per il ricorso (o 60 gg dalla
             notifica);
         •   indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste e
             che effettuerà l’esecuzione forzata.

10. Per ogni ulteriore aspetto relativo all’ avviso di accertamento esecutivo si applicano le
    disposizioni di cui all’ art. 1 commi da 792 a 795, come recepite e disciplinate con il
    Regolamento generale delle entrate comunali vigente.

 Articolo 16 – Rimborsi

   1. Il diritto al rimborso e le specifiche modalità di definizione dello stesso sono disciplinate
   dal Regolamento generale delle entrate comunali.

   2. L’imposta per la quale il Comune abbia riconosciuto il diritto al rimborso può essere
   compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI e TASI (anni antecedenti al 2020).

 Articolo 17 – Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

  1. Il Comune agendo in autotutela può annullare i propri atti di accertamento e di
     rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06).

  2. Restano comunque a carico del contribuente – nel caso in cui, anche solo per
     negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria
     posizione presentando apposita denuncia e/o altra documentazione atta a
     rettificare/annullare un'eventuale posizione debitoria - i costi amministrativi sostenuti
     dal Comune, quantificabili forfettariamente ed in modo omnicomprensivo nella misura
     di euro 50,00, oltre alle spese di notifica e compenso di riscossione.

  3. Rimangono a carico del contribuente le spese di notifica ed i compensi relativi alle
     procedure di riscossione, anche in caso di tardivo versamento dell'intero importo a
     debito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la
     successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.
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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI                                  REVISIONE 1/2020

Articolo 18 – Misure ex articolo 50 comma 1 legge 449/1997 e tutela del legittimo
affidamento ex art. 10 dello Statuto del contribuente

1. A norma del disposto del comma 1 articolo 50 del d. lgs. 449/1997 il Comune può
   dettare norme per la riduzione delle sanzioni in conformità con i principii desumibili
   dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
   compatibili.
2. A tal fine, rilevando nel biennio 2012 – 2013 uno stato di ipertrofia normativa in materia
   di IMU, con la presenza di disposizioni dal contenuto parzialmente fuorviante (come nel
   caso della disposizione dell’articolo 13 comma 12 bis primo periodo del D.L. 201/2011,
   circa la non applicazione di sanzioni in caso di ritardato pagamento) o indice di
   incertezza dello stesso legislatore (non inclusione nell’esonero nel DL 133/2013 di
   fattispecie già sospese nel D.L. 102/2013), e volendo altresì tener conto di un sistema di
   regole e condizioni molto complesso, nell’esercizio della facoltà indicata dal citato art.
   50 del d. lgs. 449/1996, si dispone che:
      a) è sempre ammessa la regolarizzazione della mancata presentazione della
         dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiesta per la fruizione di aliquote
         agevolate IMU, a condizione che il pagamento sia stato comunque eseguito alle
         scadenze applicando l’aliquota agevolata e l’inadempimento consista nella mera
         mancata presentazione della prescritta dichiarazione. La violazione è sanata con
         la presentazione della documentazione. In caso l’ Ente abbia già emesso atto di
         accertamento, si rimanda a quanto previsto dall’ art. 17;
      b) la riduzione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 472 del 18
         dicembre 1997 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle
         omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
         avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo
      c) è consentito ed incentivato, in un’ottica di collaborazione con il contribuente per
         l’adempimento spontaneo, il pagamento in ravvedimento operoso come stabilito
         dall’art. 13 del d. lgs. 472/1997, anche per le annualità di imposta precedenti e fino
         all’eventuale notifica di avviso di accertamento, con applicazione della sanzione
         ridotta fino ad un massimo del 5% del tributo dovuto e non versato, oltre agli
         interessi moratori calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente e a giornata.
         La sanzione dovuta è la risultante del frazionamento previsto dalla disciplina e
         corrisponde alle seguenti percentuali:
            -   0,1% dell’imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
            -   1,5% dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno
                dalla scadenza;
            -   1,67% (1/9 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31°
                al 90° giorno dalla scadenza;
            -   3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo entro il
                termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
                del quale è commessa la violazione;
            -   4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo
                avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
                all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
                violazione;
            -   5% (1/6 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento avviene oltre il
                termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo
                a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
                                                                                                   19
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