CITTÀ DI GRUGLIASCO ORIGINALE

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CITTÀ DI GRUGLIASCO ORIGINALE
ORIGINALE

                 CITTÀ DI GRUGLIASCO
                          Città Metropolitana di Torino

        CLASSIFICAZIONE                   I.6.22
        N.RO PROPOSTA               366 del 15/05/2020
        N.RO PROGR.               126 - D del 15/05/2020

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 19/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID–19. ATTUAZIONE ALLEGATO
           6 DPCM 26 APRILE 2020 - PROTOCOLLO
           CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
           MISURE     PER   IL  CONTRASTO   ED   IL
           CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
           COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL
           GOVERNO E LE PARTI SOCIALI – ACQUISTO
           DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
           RESPIRATORIE - IMPEGNO DI SPESA PER €
           5.848,68 CIG Z572D018B6 – DITTA AUNDE
           ITALIA S.P.A. – SETTORE LAVORI PUBBLICI,
           DEMANIO E PATRIMONIO – AREA DIRIGENTE –
           SERVIZIO IGIENE E SICUREZZA NEGLI
           AMBIENTI DI LAVORO
OGGETTO: Emergenza Covid – 19 – Attuazione allegato 6 D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti Sociali – Acquisto dispositivi di protezione delle vie
respiratorie individuale (mascherine) - Impegno di spesa per € 5.848,68 CIG Z572D018B6 – Ditta
AUNDE ITALIA s.p.a. – Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio – Area Dirigente – Servizio Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - “C”
Cat. I cl 6 scl. 22 Fasc. 3/2020

                               IL DIRIGENTE DATORE DI LAVORO UNICO

Premesso che:

         • l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
               dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica
               di rilevanza internazionale;

         • con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato
               dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
               relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
               derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ciò premesso,

Visti i successivi provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri per la
gestione del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili ed in particolare:

         • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
         • il D.P.C.M. del 1 marzo 2020
         • il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
         • il D.P.C.M. del 8 marzo 2020;
         • il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
         • il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
         • il D.L. 17.3.2000 n. 18;
         • il D.P.C.M. 22 marzo 2020;
         • il D.L. 25 marzo 2020 n° 19.
         • il D.P.C.M. 28 marzo 2020
         • il D.P.C.M. 1 aprile 2020
         • il D.P.C.M. 26 aprile 2020
Visti i successivi provvedimenti Regionali emessi dalla Regione Piemonte con
le medesime finalità, ed in particolare:

   • il D.P.G.R. 21 marzo 2020 n° 34

   • il D.P.G.R. 29 marzo 2020 n° 35

   • il D.P.G.R. 6 aprile 2020 n° 38

   • il D.P.G.R. 6 aprile 2020 n° 39

   • il D.P.G.R. 4 maggio 2020 n° 40
Richiamati:

   • il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
      contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
      ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” siglato in data 24
      aprile 2020 e recepito quale allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020

   • la direttiva n° 3 del Ministero per la Pubblica Amministrazione

   • il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
      contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
      strategie di prevenzione

Accertato che:

   • i commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 recitano:
      ◦   2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è
          fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
          delle   vie   respiratorie   nei   luoghi   chiusi   accessibili   al
          pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le
          occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
          mantenimento della distanza di sicurezza. […]
      ◦   3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine
          di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
          anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una
adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
      respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire
      dal mento al di sopra del naso.

• Il punto 6 del protocollo (allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020)
  prevede:
  ◦   qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
      minore   di    un   metro   e   non   siano   possibili   altre    soluzioni
      organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine,
      e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,       tute,     cuffie,
      camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche
      e sanitarie.
  ◦   nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi
      di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire
      dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno
      i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono
      spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come
      del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n.
      18 (art 16 c. 1)

• l'art. 18 del D.Lgs. 9 apriel 2008 n° 81 e s.m.i. prevede che “Il datore
  di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
  organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
  competenze ad essi conferite, devono:

  ◦ d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
      protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
      prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

  ◦ f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
      vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e
      di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
      dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
• l'art. 19 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. prevede che
       i preposti In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i
       preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono
       a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
       singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
       disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
       lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
       dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
       e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro
       superiori diretti;

    • l'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 prevede i seguenti obblighi dei
       lavoratori:

       ◦ 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
          salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
          sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
          azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,
          alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

       ◦ 2.c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
          preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

       ◦ 2.d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
          disposizione;

Dato atto che al fine di dare attuazione al combinato disposto dalle norme
succitate è stato predisposto il protocollo interno trasmesso ai dipendenti
con nota prot. 20546 del 15 maggio 2020;

Rilevato che occorre, di conseguenza, dotare i dipendenti di idonei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie equivalenti alle cosiddette “mascherine
chirurgiche” fatte salve specifiche necessità derivanti dalla tipologia delle
attività svolte;
Considerato che, a tal fine, sono state esaminate differenti tipologie di
dispositivi e che, previa condivisione con l'RSPP, le migliori risultano essere
le Technoprotex proposte dalla ditta AUNDE ITALIA s.p.a. composte da un
corpo fisso lavabile e riutilizzabile, fornito in differenti misure, e da filtri
sostituibili, e che le stesse hanno ricevuto valutazione favorevole da parte
dell'ISS come maschera facciale ad uso medico di tipo I;

Visto il preventivo presentato dalla ditta AUNDE in data 13 maggio 2020
prot. 20017 che offre un prezzo di 3,90 €/cad oltre I.V.A. per le mascherine
con logo del Comune e 10,00 €/cad oltre I.V.A. per confezioni da 25 filtri con
durata di 24 ore complessive ciascuno;
Ritenuto:
   •   di dotare ciascun dipendente di un kit composto da 2 mascherine +
       una confezione da 25 filtri
   •   di dotare la Polizia Municipale di un kit composto da 2 mascherine e 2
       confezioni da 25 filtri ciascuno
   •   di dotare i consiglieri e la giunta comunale, per lo svolgimento delle
       attività istituzionali, di un kit composto da 1 mascherina e 1 confezione
       da 25 filtri
e che, pertanto, occorre procedere con un acquisto di 460 mascherine e 300
confezioni da 25 filtri;

Stabilito che le mascherine fornite potranno essere utilizzate esclusivamente
per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed all'attività istituzionale e che
non potranno in alcun modo essere destinate ad attività personali;

Acquisita      l'autorizzazione   del Responsabile   del Servizio   Economato   e
Provveditorato al fine di impegnare la spesa sul Centro di Responsabilità da
lei gestito;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Datore di Lavoro ing.
Grazia Maria Topi
Visti:

            il   Documento    Unico   di   Programmazione      (DUP)   2020/2022
         approvato    con   deliberazione   di   Consiglio   Comunale   n.   47   del
         26/09/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP approvata con
         deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2019.

            il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di
         Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019

            Vista la deliberazione di G.C. n. 64 del 15/04/2020 di approvazione
         del PEG 2020/2022, esecutiva.

            l'art. 55 del vigente regolamento di contabilità: (DCC n. 38 del
         27/06/2016 e s.m.i.)

            il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014.

            il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. “T.U. delle leggi
         sull’ordinamento degli Enti Locali”;

            il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

            il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per quanto ancora in vigore
         ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

            il punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato concernente
         la contabilità finanziaria" (All.4/2 al D.Lgs.118/2011 come modificato
         dal D.Lgs.126/2014 in All. A/2).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, dell’art. 46 dello Statuto Comunale e dell’art. 58 del
Regolamento per la Dirigenza approvato con deliberazione G.C. n. 523/99;

                                    DETERMINA

   1. di affidare alla ditta AUNDE ITALIA S.p.A. con sede in Regione Masio
         n° 19 bis 10046 POIRINO (TO) PIVA 08550890019 - SDI SUBM70 N la
         fornitura di 460 mascherine di tipo Technoprotex (di cui 287 nere e
         173 bianche) con logo della Città di Grugliasco e di 300 confezioni da
25 filtri per un costo complessivo di € 4.794,00 oltre I.V.A. al 22% per
      un totale di € 5.848,68
   2. di impegnare a favore della ditta AUNDE Italia s.p.a. la somma di €
      5.848,68 nel seguente modo:
      •   per € 5.500,00 sul cap. 1840 ad oggetto “SERVIZIO ECONOMATO E
          PROVVEDITORATO - ACQUISTO DI BENI” del bilancio 2020-2022
          esercizio 2020
      •   per € 348,68 sul cap. 1100 ad oggetto “SPESE PER IL VESTIARIO
          AL PERSONALE DIPENDENTE” del bilancio 2020-2022 esercizio
          2020
   3. di dare atto che il CIG riferito al presente affidamento è il n°
      Z572D018B6
   4. di stabilire che le mascherine acquistate e fornite potranno essere
      utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed
      istituzionale e che non potranno essere utilizzate per ragioni personali
   5. di aver accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera a), numero 2,
      del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
      che gli impegni di spesa effettuati con il presente atto sono coerenti
      con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica per
      quanto di competenza del proprio settore come verificato con il Settore
      Programmazione e Risorse.;
   6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con le
      modalità di cui all'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario e sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

          Grugliasco, lì 19/05/2020     il Dirigente Settore Lavori Pubblici, Demanio
                                                         e Patrimonio
Ing. Grazia Maria Topi
(atto sottoscritto con firma digitale)
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