CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) D.L. CURA ITALIA N.18/2020 - ITALO SPA

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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) D.L. CURA ITALIA N.18/2020 - ITALO SPA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
D.L. CURA ITALIA n.18/2020
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) D.L. CURA ITALIA N.18/2020 - ITALO SPA
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

                             RIFLESSI SUGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

1. FERIE/PERMESSI INDIVIDUALI

 CIG a zero ore: i ratei non maturano;

 CIG con riduzione dell’orario di lavoro: i ratei maturano se i gg lavorati nel mese superano i 15 giorni.

2. TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA

 CIG a zero ore: i ratei non maturano;

 CIG con riduzione dell’orario di lavoro: maturano le quote riferite alle ore effettivamente prestate o
  comunque riferite a eventuali assenze tutelate se i gg lavorati nel mese superano i 15 giorni.

3. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto (TFR) matura anche nel periodo di CIG.
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4. CONGEDO MATRIMONIALE

Il congedo matrimoniale prevale sulla CIG.

5. MATERNITA’

L’indennità di maternità prevale sempre e comunque sulla CIG, di conseguenza se la lavoratrice entra in
maternità durante la sospensione del lavoro avrà diritto all’indennità di maternità e alle eventuali integrazioni
previste dalla contrattazione collettiva.
Se la gravidanza è precedente la CIG, e per il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice
non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è
addetta.

6. RIPOSI GIORNALIERI (ore di allattamento)

 CIG a zero ore: le ore di allattamento non spettano;

 CIG con riduzione dell’orario di lavoro : le ore di allattamento spettano nelle giornate di lavoro.
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7. CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19

L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o
frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (ad oggi previsto fino al 03 aprile 2020 e salvo
eventuali proroghe).

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai
12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della
categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Questo Congedo straordinario sostituirà automaticamente il congedo parentale al 30% per il periodo indicato e se richiesto, fermo
restando l’onere a carico del genitore di presentare apposita domanda all’INPS non appena i sistemi INPS saranno adeguati.

È riconosciuta la possibilità di fruire di detto congedo anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al
riconoscimento della contribuzione figurativa, comunicando la volontà di fruirne secondo le normali disposizioni aziendali.

Il Congedo COVID-19 si può utilizzare anche qualora si siano stati utilizzati tutti i 180 gg di Congedo Parentale.

Se la domanda avviene:
        CIG a zero ore: non è consentito fruire del congedo;
        CIG con riduzione dell’orario di lavoro : è consentito fruire del congedo retribuito per i giorni non interessati dalla
         sospensione di Cassa, mentre spetta l’indennità di Cassa Integrazione per le ore effettive di sospensione.
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8. MALATTIA

Malattia insorta in corso di CIG:

       CIG a zero ore : il lavoratore continuerà ad usufruire della CIG. Non essendoci obbligo di prestazione
        attività lavorativa per il lavoratore, non sussiste nemmeno l’obbligo di comunicare lo stato di malattia;

       CIG con riduzione dell’orario di lavoro: prevale l’erogazione dell’indennità di malattia a carico
        dell’azienda.

Malattia insorta prima della CIG:

       se la totalità del personale in forza nel reparto, ufficio, distretto o simili cui appartiene il lavoratore ha
        sospeso l’attività, la CIG prevale sulla Malattia;

       qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto,
        quadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare
        dell’indennità di malattia a carico dell’azienda.

9. INFORTUNIO SUL LAVORO

 l’infortunio prevale sulla CIG.

10. DONAZIONE SANGUE

 La donazione sangue prevale sulla CIG.
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11. PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMI 3 E 6, DELLA LEGGE N.104/1992

 CIG a zero ore: il diritto ai permessi retribuiti non matura;

 CIG con riduzione dell’orario di lavoro: la fruizione dei permessi dovrà essere riproporzionata alle giornate
  lavorate. E’ consentito fruire dei permessi retribuiti (104) per i giorni non interessati dalla sospensione di
  Cassa, mentre spetta l’indennità di Cassa Integrazione per le ore effettive di sospensione.

12. ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMI 3 E 6, DELLA LEGGE N.104/1992
(1 PARTE)

L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti
di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020 (in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992) anche
frazionandoli in ore.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese.

 CIG a zero ore: il diritto ai permessi retribuiti non matura;

 CIG con riduzione dell’orario di lavoro: la fruizione dei permessi dovrà essere riproporzionata alle giornate
  lavorate. E’ consentito fruire dei permessi retribuiti (104) per i giorni non interessati dalla sospensione di
  Cassa, mentre spetta l’indennità di Cassa Integrazione per le ore effettive di sospensione.
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13. ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMI 3 E 6, DELLA LEGGE N.104/1992
(2 PARTE)

Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della
legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore.

Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile
2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori
12 giorni previsti dal decreto-legge n. 18/2020, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso
articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e
aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso
fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

 CIG a zero ore: il diritto ai permessi retribuiti non matura;

 CIG con riduzione dell’orario di lavoro: la fruizione dei permessi dovrà essere riproporzionata alle giornate
  lavorate. E’ consentito fruire dei permessi retribuiti (104) per i giorni non interessati dalla sospensione di
  Cassa, mentre spetta l’indennità di Cassa Integrazione per le ore effettive di sospensione.
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               RIFLESSI SUGLI ISTITUTI CONTRATTUALI e PENSIONISTICI

14. CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITA’, IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ ACCERTATA AI SENSI DELL’ART. 4,
COMMA 1 DELLA LEGGE 104/1992 (congedo straordinario)

L’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire, per
ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
104/1992, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del
congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in
famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione
calcolata secondo le disposizioni di legge.

Domanda di congedo precedente alla CIG:

 è prevista la fruizione del congedo e il lavoratore non sarà interessato dalla CIG;

Domanda di congedo in corso di CIG:

 CIG a zero ore: non è consentito fruire del congedo;

 CIG con riduzione dell’orario di lavoro: è consentito fruire del congedo per le ore non interessate dalla CIG.
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                         CONTATTI UTILI

VALENTINA ERCOLANI         valentina.ercolani@ntvspa.it

ALESSANDRO MANGIACOTTI     alessandro.mangiacotti@ntvspa.it

ALESSANDRA BOCCA           alessandra.bocca@ntvspa.it
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